Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. 2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice. 3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. 5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Service Agreement, Capitolato Speciale Prestazionale
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’Azienda. Si applicano le disposizioni di cui alla l. L. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’AppaltatoreIl Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreal Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore del Contraente medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Acquisizione Beni E Servizi, Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto Per Servizi Di Trasporto Sanitario
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3. Le : le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’ISMEA. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’ISMEA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Contract for Asset Management Services, Contratto Di Servizio, Licensing Agreements
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’artdall’art. 106 comma c. 1 lett. d) n. 2 del CodiceD. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto all’Appaltatore all’aggiudicatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessacessione. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 c. 13 del Codice.
2D. Lgs. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
350/2016 e ss.mm.ii. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàalla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all’aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’AppaltatoreL’aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo al contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore all’aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolopunto, fermo restando il diritto dell’Azienda della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il contratto relativo al presente contratto appalto si intende risolto di diritto.
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Samples: Framework Agreement, Framework Agreement, Accordo Quadro
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate all’Autoritàalla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se l’ASST appaltante non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG dell’appalto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’ASST appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende intenderà risolto di diritto.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Service Agreement
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 116 del Codice., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 117 del Codice.
3, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’IGEA. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
43. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG xxxxxxxxx al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore all’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
54. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’IGEA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Consulting Agreement, Service Agreement
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore all’Affidatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 comma 13 del Codice.
32. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’ISPRA. Si applicano le disposizioni di cui alla l. legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
43. L’AppaltatoreL’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG (……….) al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreall’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG. Nel caso di cessione dei crediti, l’affidatario si impegna a garantire che i pagamenti siano effettuati al cessionario mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.
54. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’ISPRA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Contratto Di Servizio, Service Agreement
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte E’ fatto divieto all’Affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’artal suddetto art. 106 del Codice.
2106. L’Appaltatore L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate sti- pulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’Amministra- zione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure o mandati irrevocabili all’incasso.
4. L’AppaltatoreAi sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario cessio- nario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, all’Affidatario mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Affidatario medesimo ripor- tando il CIG.
5CIG dallo stesso comunicato. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando restan- do il diritto dell’Azienda dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Assistenza Tecnica, Capitolato d'Oneri Per Attività Di Capacity Building
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. Codice L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 c.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. L. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, fatto altresì divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Contratto D’appalto
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte Fermo restando quanto stabilito dall’art. 14 delle Condizioni Generali di Contratto MePA, ove compatibile e/o non derogato dalle clausole del presente contratto, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett110 del D.Lgs. d) n. 2 del Codice50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contrattoContratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente Contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo, medesimo riportando il medesimo CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Service Agreement
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore dell’Esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 106, comma 1 lett. 1, lettera d) ), n. 2 2, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore all’Esecutore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore L’Esecutore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 106, comma 13, del Codice.
3. Le Ai fini dell'opponibilità alla Stazioni appaltante, le cessioni dei di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàalla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fattoFatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, altresìle cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4sono efficaci e opponibili alla Stazioni appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L’AppaltatoreL’Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 6939861A75 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreall’Esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore all’Esecutore medesimo, riportando il CIG.
5CIG 6939861A75. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore dell’Esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Servizi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Automezzi Pesanti E Leggeri
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett116 del D.Lgs. d) n. 2 del Codice163/2006 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice.
2D.Lgs. cit. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 117 del Codice.
3D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 5085762790 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo, medesimo riportando il medesimo CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Contratto Di Appalto
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’AppaltatoreIl Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 700397355C al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreal Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore del Contraente medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore dell'esecutore del contratto, contratto disciplinate all’artall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’artall'art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore Codice L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’artall'art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ ' fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4all'incasso. L’AppaltatoreL'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 761282913B al cessionario, eventualmente anche nell’atto nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreall'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Contratto Di Affidamento Dei Servizi Di Rassegna Stampa E Monitoraggio
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è E’ fatto divieto all’Appaltatore all’Aggiudicatario di cedere il presente contratto, contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore L’Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 106, comma 13 del Codice.
3D.Lgs. n. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàalle amministrazioni debitrici. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all’Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’AppaltatoreAi sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l’Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul conto corrente dedicato dell’Aggiudicatario medesimo riportando il suddetto CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda del Ministero al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Contratto Di Servizio Per l'Ideazione E Realizzazione Delle Azioni Di Informazione E Pubblicità
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett116 del D.Lgs. d) n. 2 del Codice163/2006 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice.
2D.Lgs. cit. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 117 del Codice.
3D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’AppaltatoreLa Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 4114882C09 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Contratto Di Servizi
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett116 del D.Lgs. d) n. 2 del Codice163/2006 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice.
2D.Lgs. cit. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 117 del Codice.
3D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’AppaltatoreLa Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 44222002E2 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Appaltatoremedesimo riportando il medesimo CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Servizi
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 comma 13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’Istituto. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Istituto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Contratto Per Servizi Di Trasporto E Confezionamento
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contrattoSi dà atto che all'aggiudicatario, disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codicecome disposto dall’art.17 CSA, è fatto divieto all’Appaltatore vietata la cessione anche parziale del contratto e del servizio, pena la immediata risoluzione del contratto stesso e la perdita della garanzia a titolo di cedere il presente contratto, a pena di nullità della risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati. La cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’artdel credito è disciplinata dall’art. 106 del Codice.
2D. Lgs 50/2016 e dalla L. n.52/1991. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991all’Amministrazione comunale. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore alla ditta di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’AppaltatoreLa Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente appalto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della ditta medesima riportando il medesimo CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett116 del D.Lgs. d) n. 2 del Codice163/2006 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice.
2D.Lgs. L’Appaltatore cit. L’Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 117 del Codice.
3D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’INVALSI. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all’Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’AppaltatoreL’Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il numero CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’ Aggiudicatario medesimo riportando il medesimo CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’INVALSI al risarcimento del danno, il contratto oggetto del presente contratto appalto si intende intenderà risolto di diritto.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’ASL. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’ASL CN2 al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Fornitura E Installazione Di Un Tomografo Assiale Computerizzato Multistrato
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 comma 13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’Istituto. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Istituto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Servizi Di Raccolta, Trasporto E Conferimento Di Rifiuti Speciali
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. Codice L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n.XXXXXXXXX al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Della Fornitura Dei Servizi Di Pulizia E Igiene Ambientale
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte E’ fatto divieto alla Società di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 116 del Codice., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice.
2. L’Appaltatore La Società può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 del 117del Codice.
3, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’AppaltatoreLa Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 6253408B85 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatorealla Società, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore alla Società medesimo, riportando il CIG.
5CIG XXXXXXXXXXXX. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore della Società agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Fornitura in Acquisto
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore dell’Affidatario del contratto, disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore all’Affidatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 comma 13 del Codice.
32. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’ISPRA. Si applicano le disposizioni di cui alla l. legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
43. L’AppaltatoreL’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG (7651850A5E) al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreall’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG. Nel caso di cessione dei crediti, l’Affidatario si impegna a garantire che i pagamenti siano effettuati al cessionario mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.
54. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’ISPRA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Service Agreement
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’artdall’art. 106 comma c. 1 lett. d) n. 2 del CodiceD.Lgs 50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessacessione. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 c. 13 del Codice.
2D.Lgs. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
350/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàal Comune di Guspini. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo al contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore all’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolopunto, fermo restando il diritto dell’Azienda del Comune di Guspini al risarcimento del danno, il contratto relativo al presente contratto appalto si intende risolto di diritto.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Postale
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore dell’Esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 106, comma 1 lett. 1, lettera d) ), n. 2 2, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore all’Esecutore di cedere il presente contratto, contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore L’Esecutore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 106, comma 13, del Codice.
3, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le Ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione (Stazione appaltante), le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’Amministrazione (Stazione appaltante). Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ Ѐ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all’Esecutore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’AppaltatoreFatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. L’Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il Codice Identificativo di Gara (CIG lotto 1: 6964489E1F – CIG lotto 4: 6964515397) al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreall’Esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore all’Esecutore medesimo, riportando il CIG.
5Codice Identificativo di Gara (CIG lotto 1: 6964489E1F – CIG lotto 4: 6964515397). Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, del Codice. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore dell’Esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda della Stazione appaltante (Amministrazione) al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Service Agreement
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’artdall’art. 106 comma c. 1 lett. d) n. 2 del CodiceD.Lgs 50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessacessione. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 c. 13 del Codice.
2D.Lgs. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
350/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàal Comune di Guspini. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo al contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore all’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolopunto, fermo restando il diritto dell’Azienda del Comune di Guspini al risarcimento del danno, il contratto relativo al presente contratto appalto si intende risolto di diritto.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016. La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di cui all’artcorrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Appaltatore secondo le prescrizioni e con i limiti dell’art. 106 del Codice.
2D.Lgs. L’Appaltatore può cedere i n.50/2016, a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’artdi impresa. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono La cessione deve essere stipulate stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono deve essere notificate all’Autoritànotificata al Comune. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 7375916E6C al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Service Agreement
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 116 del Codice., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 del 117del Codice.
3, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàalla stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 6488572AFE al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5CIG . In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda della stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Appalto Per Il Servizio Di Recupero Della Frazione Verde Dei Rifiuti Urbani
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate all’Autoritàalla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se la Stazione appaltante non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG dell’appalto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende intenderà risolto di diritto.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Sanitari
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui 47 all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Service Agreement
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 116 del Codice., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 del 117del Codice.
3, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàal Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 6197378E19 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5CIG . In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte E’ fatto divieto all’APPALTATORE di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lettdel D.Lgs. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto50/2016, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del CodiceCodice Appalti.
2. L’Appaltatore L’APPALTATORE può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 del CodiceD.Lgs. 50/2016, a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Al contrario, è fatto divieto all’APPALTATORE di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’APPALTANTE. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. Legge 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’AppaltatoreL’APPALTATORE, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 74224320A8 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati il/i conto/i corrente dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, all’APPALTATORE mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul/i conto/i corrente dedicato/i del medesimo APPALTATORE e riportando il medesimo CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’APPALTATORE degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’APPALTANTE al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Outsourcing Agreement
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore all’Affidatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 comma 13 del Codice.
32. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’ISPRA. Si applicano le disposizioni di cui alla l. legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
43. L’AppaltatoreL’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG (7242836159) al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreall’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG. Nel caso di cessione dei crediti, l’affidatario si impegna a garantire che i pagamenti siano effettuati al cessionario mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.
54. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’ISPRA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett116 del D.Lgs. d) n. 2 del Codice163/2006 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice.
2D.Lgs. cit. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 117 del Codice.
3D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 4939483E4E al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo, medesimo riportando il medesimo CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
23. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 comma 13 del Codice.
34. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
45. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Project of Service Agreement
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 comma 13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 7034095ECF al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Contract for the Supply and Maintenance of Breathalyzer Test Benches
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett116 del D.Lgs. d) n. 2 del Codice163/2006 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice.
2D.Lgs. cit. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 117 del Codice.
3D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’AppaltatoreLa Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 4114864D2E al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Contratto Di Servizi
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore dell’Esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 106, comma 1 lett. 1, lettera d) ), n. 2 2, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore all’Esecutore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore L’Esecutore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 106, comma 13, del Codice.
3. Le Ai fini dell'opponibilità alla Stazioni appaltante, le cessioni dei di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàalla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ fattoFatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, altresìle cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4sono efficaci e opponibili alla Stazioni appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L’AppaltatoreL’Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG CIG: 74254879B6 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreall’Esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore all’Esecutore medesimo, riportando il CIG.
5: 74254879B6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore dell’Esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte È fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett116 del D.Lgs. d) n. 2 del Codice163/2006 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice.
2D.Lgs. L’Appaltatore sopra citato. Ai sensi della normativa vigente, l’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàdi appaltatore. Si applicano le disposizioni in materia di cui alla l. certificazione dei crediti della pubblica amministrazione e quanto previsto dalla legge n. 52/199152 del 1991 in materia di cessione dei crediti di impresa. E’ È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’AppaltatoreLa Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 64171141FF al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Contratto Di Appalto
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore dell'esecutore del contratto, contratto disciplinate all’artall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’artall'art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’artall'art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall'Ente Parco. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ ' fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4all'incasso. L’AppaltatoreL'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreall'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell'Ente Parco al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Capitolato Tecnico Per Il Servizio Di Prelievo Ungulati
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere ad altri l’esecuzione del servizio, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 106, comma 1 1, lett. d) ), n. 2 del Codice, è fatto D.lgs. n. 50/2016. La violazione di tale divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di comporta la nullità della cessione stessaeventualmente stipulata nonché la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 19. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del CodiceD.lgs. n. 50/2016.
2. L’Appaltatore L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 106, comma 13 del Codice.
3D.lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàal Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
43. L’AppaltatoreL’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 7105675C7F al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatoreall’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG.
54. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto, con rivalsa sulla cauzione presentata.
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Samples: Contratto Di Servizio
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contrattocontratto disciplinate dall’art. 106, disciplinate all’art. 106 comma 1 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente pre- sente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.. -----------------------------------------
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 106, comma 13, del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàal Comune di Novate Milanese. Si applicano le disposizioni di cui alla l. legge n. 52/1991. E’ È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
43. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 8786474BB6 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimome- desimo, riportando il CIG.
54. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articoloar- ticolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente pre- sente contratto si intende risolto di diritto.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate all’Autoritàalla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se l’ASST del Garda non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG inserire CIG dell’appalto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’ASST del Garda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende intenderà risolto di diritto.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è E’ fatto divieto all’Appaltatore all’Aggiudicatario di cedere il presente contratto, contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore L’Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 co.13 106, comma 13 del Codice.
3D.Lgs. n. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàalle amministrazioni debitrici. Si applicano le disposizioni di cui alla l. Legge n. 52/1991. E’ È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore all’Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’AppaltatoreAi sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l’Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 690434910A al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul conto corrente dedicato dell’Aggiudicatario medesimo riportando il suddetto CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda del Ministero al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Contratto Di Servizio Per l'Organizzazione Della Partecipazione a Eventi
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
23. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 comma 13 del Codice.
34. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autoritàall’Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
45. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 7866487E6B al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda dell’Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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Samples: Service Agreement