Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall’art. 10, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito. L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
Flessibilità dell'orario. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10,per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programmaannuale di applicazione della flessibilità di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamentecomunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
Flessibilità dell'orario. Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative, potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 103 lettere A) e B), prevedano i seguenti regimi di orario con le modalità precisate:
1. Superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodo dell'anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Flessibilità dell'orario ipotesi aggiuntiva Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui sopra, fino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane; in caso di mancata contrattazione di secondo livello, le aziende potranno attivare la flessibilità oraria di 48 ore settimanali, riconoscendo ai lavoratori un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale. A fronte della prestazione do ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
Flessibilità dell'orario. Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative, l'orario normale settimanale di lavoro potrà essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di sei mesi. Nel caso del superamento dell'orario normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni. Ai lavoratori che superino l'orario normale di lavoro, fermo restando le compensazioni equivalenti di cui al comma precedente, è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente:
Flessibilità dell'orario. 1. Per i servizi che non prevedono orari specifici (è quindi esclusa la Polizia Locale), è concessa una flessibilità in entrata di 60 minuti, che deve essere rigorosamente rispettata, a condizione che ciò non pregiudichi il normale svolgimento dei compiti di ufficio e il rispetto dei servizi al pubblico.
2. Salvo gli impedimenti previsti dalla legge, tale flessibilità nell’orario di entrata deve essere recuperata entro il mese successivo, fermo restando l’obbligatorietà di non anticipare l’orario di lavoro ed il relativo accesso nei luoghi di lavoro.
3. I Responsabili di Servizio valutano la possibilità di concedere al personale, che esprima particolari esigenze di ordine familiare adeguatamente documentate, l’utilizzo di temporanee forme di flessibilità dell’orario di lavoro, compresa anche l’estensione dell’orario di servizio al pomeriggio, anche per periodi limitati e compatibilmente con le esigenze di servizio. Allo scopo sarà data priorità ai dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale o familiare, nonché ai dipendenti con figli minori o in situazioni di svantaggio.
4. Per il Personale che effettua un orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, l’orario di lavoro è di 35 ore settimanali. Esso riguarda i seguenti servizi: • Corpo Polizia Locale; • Custode Cimiteriale.
Flessibilità dell'orario. Al fine di rendere più concreto l’adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell’andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, nonché a fronte di variazioni d’intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parte di essa, di progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti, di calamità naturali, l’azienda può ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell’orario normale di lavoro1 In alternativa all’orario multiperiodale programmato, la Direzione aziendale può ricorrere direttamente, con un preavviso normalmente di 5 giorni lavorativi e anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori, alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell’orario normale di lavoro. I regimi di flessibilità comportano variazioni di orario, comunque contenute nei limiti massimi di 48 ore e minimi di 32 ore settimanali, tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro di 40 ore. Le compensazioni possono attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali.
Flessibilità dell'orario. Fatta salva la possibilità per le aziende di attenersi a quanto previsto dall’art.35 e ss., del vigente CCNL, le Parti convengono sull’opportunità di favorire l’attuazione dell’istituto anche nelle aziende nelle quali non sia presente una rappresentanza sindacale riconosciuta. A tal fine, le aziende, che utilizzano i regimi orari di cui all’art.32 lett.a 2), b) e c), le quali intendano applicare i sistemi di flessibilità previsti, possono dar corso all’organizzazione conseguente mediante comunicazione alle rappresentanze aziendali ovvero, in loro assenza, alla commissione istituita presso l’EBiT Roma, 3 settimane prima dell’adozione dei programmi ed ai lavoratori interessati 2 settimane prima. Le rappresentanze aziendali ovvero la commissione istituita presso l’EBiT Roma possono chiedere un incontro alla direzione aziendale per acquisire ulteriori informazioni in merito all'applicazione dei programmi di flessibilità. Copia del programma aziendale sulla flessibilità va obbligatoriamente trasmesso all’EBiT Roma a cura delle aziende interessate tre settimane prima dell’adozione dei programmi pena la non perseguibilità dei programmi stessi.