Interventi organizzativi Clausole campione

Interventi organizzativi. Le parti si danno reciprocamente atto che qualunque intervento effettuato o in progetto nel campo dell’organizzazione del lavoro all’interno dei magazzini coinvolti nella procedura di mobilità continuerà ad essere definito nell’ambito dei criteri, delle regole, delle procedure e dei contenuti fissati con il CIA 1999. Nell’ambito di tale contesto, le parti si danno atto che, vista la procedura di mobilità conclusa in data 20.09.1999, per l’anno seguente la firma del presente Accordo nelle unità di vendita direttamente interessate alla procedura non si utilizzeranno strumenti quali Pip, stages, tirocini e similari. Si potrà ricorrere al contratto a termine e/o al lavoro temporaneo previo accordo con le RSU e le strutture territoriali. Nel corso dei dodici mesi di cui sopra, si procederà al monitoraggio dell’occupazione, così come descritto al punto “Diritti di informazione” del presente Accordo. Al termine dei dodici mesi, salvo eventuali anticipi a livello di magazzino, si contratterà, sempre a livello di magazzino, con la partecipazione delle strutture territoriali, la trasformazione delle ore di prestazioni strutturali di straordinario, supplementari e dovute a contratti a termine, in ore aggiuntive, da attribuire vuoi sotto forma di incrementi anche non lineari delle ore del personale a part time, previa adesione volontaria, vuoi sottoforma di nuovi ingressi, a tempo pieno o parziale.
Interventi organizzativi. Il macro modello organizzativo della Capogruppo nel corso del 2014 è stato sostanzialmente confermato nelle aree di line dedicate alla realizzazione dei servizi: • “Finanza e Impresa” – dedicata all’erogazione di incentivi e agevolazioni finalizzati a promuovere la competitività e sostenere lo sviluppo delle imprese italiane e straniere;
Interventi organizzativi. Nel corso del 2021 è proseguito il processo di aggiornamento delle procedure e dei regolamenti interni di riferimento, al fine di garantire efficienza operativa e certezza dei comportamenti e di attribuire le responsabilità nel rispetto delle disposizioni vigenti. È proseguito, inoltre, il processo di adeguamento dettato oltre che dalla costante evoluzione della normativa di riferimento, anche dalle esigenze derivanti dall’emergenza causate dalla pandemia Covid-19. Infine, sono proseguite le attività organizzative ed informatiche per dare continuità al progetto Pratica Elettronica di Fido in partnership con MCC; in particolare, successivamente all’avvio della prima fase del cronoprogramma che prevede il processo di acquisizione di domande di finanziamento su fondi propri e fondi di terzi configurati e parametrati nella Piattaforma secondo le esigenze della società, è stata avviata la fase di realizzazione del modulo relativo all’istruttoria di affidamento mediante apposito modello di valutazione personalizzato. Per far fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici causate dalla crisi derivante dalla diffusione del Covid-19, sono stati predisposti piani operativi e interventi organizzativi; tra i principali si segnalano le nuove misure di finanziamento a valere sul "Fondo Sicilia" Fondo di rotazione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 1 e ss.mm.ii. (art.3 comma 2 della legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2019) e del Decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 17 del 17.1.2019 (Crediti di Firma, Ristorazione Turistico-alberghiero, Editoria, ecc.); Si è proceduto al costante aggiornamento della normativa interna di riferimento che ha riguardato i seguenti aspetti: • Testo Unico Antiriciclaggio; • Piano di Prevenzione, Corruzione e Trasparenza; • Adempimenti cui è tenuta la società, ovvero per struttura organizzativa per quanto di rispettiva competenza, connessi al controllo analogo esercitato dalla Regione Siciliana sulla società così come individuati dal D.Lgs. 175/2016 nonché dal D.A. 1/2021 per le parti applicabili. Inoltre, con riferimento alla citata iscrizione di Xxxxx nell’elenco delle società “in house providing” ex art. 192 D.lgs. 18.4.2016 n. 50, si è proceduto all’aggiornamento della normativa interna relativamente a: • affidamento di beni e servizi ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. • misure agevolative PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 3.6.2 di cui alla Legge Regionale n.9 del 12 maggio 202...
Interventi organizzativi. E’ continuato, anche nel corso del 2014, il processo di rivisitazione delle principali procedure organizzative avviato nel 2013 a seguito del passaggio della proprietà di Irfis – FinSicilia S.p.A. alla Regione Siciliana. In tale ambito è stata messa in atto una significativa attività organizzativa per consentire l’accessibilità delle informazioni ai sensi del D. Lgs. n.° 33/2013 e succ. in cui sono definiti gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa. Al riguardo la Società ha costituito la sezione “Amministrazione Trasparente” nel proprio sito internet, secondo le specifiche previste dalla legge e in relazione agli obblighi ad esse connesse. E’ stato rivista ed aggiornata, sulla base delle più recenti novità legislative, la normativa interna di riferimento e le procedure ad essa connesse in materia di contrasto ai fenomeni del riciclaggio e del terrorismo. Sono state altresì introdotte le nuove norme e procedure per la concessione ed erogazione del credito e, nel corso dei primi mesi del 2015, è stato approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione il nuovo Modello Organizzativo di Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01 ed i relativi Protocolli Operativi per adeguare lo stesso alle evoluzioni organizzative, societarie e normative.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: