Common use of Malattie professionali Clause in Contracts

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

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Samples: Polizza Assicurativa Rcto, Assicurazione Della Responsabilità Civile, Polizza Di Responsabilità Civile Verso Terzi E Dipendenti (Rct/Rco)

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 n^1124 del 30 giugno 1965, o contemplate completate dal D.P.R. n. 482/1975 09 giugno 1975 n^482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute riconosciute, dalla Magistratura, come professionali dalla magistratura o dovute a causa di servizio, con sentenza passata in giudicatoesclusione dell’asbestosi. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi, commessi dall’Assicurato e/o persone delle quali deve rispondere e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui durante il tempo dell'assicurazione stessa. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si siano verificate sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma malattie professionali che si siano manifestate entro 18 manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione; La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Agreement

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale La Società ha diritto di garanzia indicato effettuare in polizza qualsiasi momento ispezioni per sinistro rappresenta comunque verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazionedocumentazione necessaria.

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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile, Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza durante ila validità della presente polizza indipendentemente dall'epoca ed in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate ogni caso entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia Il Contraente/Assicurato dichiara di non vale: 1. per le malattie professionali connesse essere a conoscenza alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionedecorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie conseguenti : a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. 3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Capitolato Di Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (Rct) Prestatori Di Lavoro (Rco), Capitolato Di Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (Rct) Prestatori Di Lavoro (Rco)

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile, Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy

Malattie professionali. La A parziale deroga dell’art. 6 – III), lettera c) delle Norme che regolano l’Assicurazione, la garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio Ri- schio delle malattie professionali professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioninell’elencazione del- le tabelle, in vigore al momento del sinistrocontratto, nonché a quelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni, anche le malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti quan- to tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura. a) per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto quei “Prestatori di lavoro. La garanzia non vale:” per i quali si sia mani- festata ricaduta di malattia professionale precedente- mente indennizzata o indennizzabile; 1. b) per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionaliconseguenti: a) conseguenti I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni disposi- zioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraentelegge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; b) conseguenti II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od o adattamenti dei mezzi predisposti pre- disposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; c) per l’asbestosi e la silicosi e le altre patologia provo- cate dall’amianto, dalla silice o da Chrysotile; d) per le malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl). Questa garanzia è prestata con l’applicazione di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di avere effetto successivamente all'adozione Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionePolizza. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta Tali limiti / sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della SocietàCompagnia: 1. I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionaleprofessionale manife- statasi; 2II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.As- sicurazione; La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi mo- mento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato de- gli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l’Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assi- curato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professio- nale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. La presente estensione non si applica • Per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comporta- menti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, mo- lestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emargi- nare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”). Restano confermate tutte le esclusioni indicate all’art. 6 – III), della presente Sezione I.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 482/1975, dal D.P.R. n. 336/1994 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata magistratura, escluse le malattie conseguenti a contagio da HIV, la silicosi e qualunque patologia direttamente od indirettamente derivante dall’amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in giudicatoqualunque forma o misura l’amianto. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza malattie si manifestino in data posteriore a quella della presente stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 non oltre 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

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Samples: Insurance Policy, Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

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Samples: Insurance Policy Agreement, Assicurazione Responsabilità Civile

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile Limitatamente alle persone qualificabili come dipendenti addetti ai servizi dome- stici, l’assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro (R.C.O.) lavoro è estesa este- sa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 (escluse silicosi e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, asbestosi). Questa estensione è efficace a condizione che le malattie si manifestino in vigore al momento del sinistro, nonché data po- steriore a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste quella della presente assicura- zione e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionedurante il tempo dell’assicurazione. Il massimale di garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. espo- sizione dell’Impresa: • per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. professionale manifestatasi; • per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedente- mente indennizzata o indennizzabile; 2) perlemalattieprofessionaliconseguen- ti alla: a) intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato; b) intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori pa- togeni da parte dell’Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successi- vamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intra- presi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rap- porto alle circostanze; 3) per le malattie connesse alla presenza, uso, contaminazione, estrazione, mani- polazione, lavorazione, vendita, distri- buzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; 4) per i casi di contagio da virus HIV; 5) per le malattie professionali che si ma- nifestino dopo un anno dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qual- siasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile L’assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro (R.C.O.lavoro di cui all’art. 1 lett. b) – Rischio assicurato – è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 riconosciute dall’INAIL (e/o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoMagistratura). L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza durante il tempo dell’assicurazione. La massima esposizione della presente polizza Società, indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno dato luogo alla malattia o lesionedeterminato la richiesta, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavorointende fissata in 500.000,00 euro per anno assicurativo. La garanzia non vale: 1. ) per la silicosi; per i casi di contagio da virus HIV; 2) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 3) per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionaliconseguenti: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraentelegge, da parte dei rappresentanti legali dell’Impresa; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Impresa. 4) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di dolo cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa rapporto di avere effetto successivamente all'adozione lavoro. Fermo in quanto compatibile l’art. 5 – Obblighi dell’Assicurato in caso di accorgimenti ragionevolmente idoneisinistro – l’Assicurato deve denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e far seguito, in rapporto alla circostanza di fatto con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionegli atti relativi al caso denunciato. Il massimale La presente estensione di garanzia indicato è prestata in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione secondo rischio rispetto ad eventuali polizze di altre Compagnie in corso al momento della Società: 1denuncia del sinistro. per più danniFermo quanto previsto all’art. 11 – Franchigie, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo scoperti, limiti di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2risarcimento. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.7.16 – Danno biologico – abrogazione franchigia

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per L’attività Turistica, Contratto Di Assicurazione Multirischi Per L’attività Turistica

Malattie professionali. La A parziale deroga dell’art. 6 – III), lettera c) Norme che regolano l’Assicurazione, la garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio Rischio delle malattie professionali professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioninell’elencazione delle tabel- le, in vigore al momento del sinistrocontratto, nonché a quelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modificazioni e/o inte- grazioni, anche le malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura. a) per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto quei “Prestatori di lavoro. La garanzia non vale:” per i quali si sia mani- festata ricaduta di malattia professionale precedente- mente indennizzata o indennizzabile; 1. b) per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionaliconseguenti: a) conseguenti I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni disposi- zioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraentelegge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; b) conseguenti II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od o adattamenti dei mezzi predisposti pre- disposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; c) per l’asbestosi e la silicosi e le altre patologia provo- cate dall’amianto, dalla silice o da Chrysotile; d) per le malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl). Questa garanzia è prestata con l’applicazione di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di avere effetto successivamente all'adozione Risarcimento come indicati nell’Allegato n. 1 di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionePolizza. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta Tali limiti / sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della SocietàCompagnia: 1. I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionaleprofessionale manife- statasi; 2II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.As- sicurazione; La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi mo- mento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato de- gli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l’Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assi- curato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professio- nale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. La presente estensione non si applica • Per le malattie provocate da ritenuti soprusi o com- portamenti vessatori in genere quali, a titolo esempli- ficativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”). Restano confermate tutte le esclusioni indicate all’art. 6 – III), della presente Sezione I.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale La Società ha diritto di garanzia indicato effettuare in polizza qualsiasi momento ispezioni per sinistro rappresenta comunque verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazionedocumentazione necessaria.

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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile, Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoromagistratura. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale La Società ha diritto di garanzia indicato effettuare in polizza qualsiasi momento ispezioni per sinistro rappresenta comunque verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazionedocumentazione necessaria.

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Samples: Polizza Di Responsabilita’ Civile Terzi E Prestatori D’opera, Polizza Di Responsabilita’ Civile Terzi Ed Operai

Malattie professionali. La garanzia (operante se richiamata nella scheda di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali:polizza) a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionaleprofessionale manifestatasi; 2. b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato».

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Samples: Insurance Contract

Malattie professionali. La garanzia A parziale deroga dell’art. 4.7 – Esclusioni e delimitazioni, lettera c) l’assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro (R.C.O.lavoro di cui all’art. 4.1 - Oggetto dell’assicurazione, punto 2) della Sezione Responsabilità Civile, è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 riconosciute dall’INAIL e successive modifichedi quelle ritenute tali dalla Magistratura, integrazioni ed interpretazioniescluse comunque in ogni caso l’asbestosi, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatola silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali:durante il tempo dell’assicurazione. a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionaleprofessionale manifestatasi; 2. b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: • alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; • alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Assicurazione Multirischi Per Piccole Medie Imprese

Malattie professionali. La acquistabile solo in presenza della garanzia R.C.O. (art. 3.2.8) 1) per la silicosi e per i casi di Responsabilità Civile verso i contagio da virus HIV; 2) per quei Prestatori di Lavoro (R.C.O.lavoro per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 3) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionaliconseguenti: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraenteda parte dei rappresentanti legali dell'ente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'ente. Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idoneial momento in cui, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a per porre rimedio alla preesistente situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 4) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il massimale La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque e di far seguito, con la massima esposizione della Società: 1. per più dannitempestività, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanziacon le notizie, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazionei documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Samples: Assicurazione

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale La Società ha diritto di garanzia indicato effettuare in polizza qualsiasi momento ispezioni per sinistro rappresenta comunque verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazionedocumentazione necessaria.

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Samples: Insurance Agreement

Malattie professionali. La garanzia di L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro (R.C.O.) lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 (escluse asbestosi e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, silicosi) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato(sempre escluse asbestosi e silicosi). L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella di risarcimento avanzate stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazioneantecedentemente al 30 novembre 2007. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro R.C.O. rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionaleprofessionale manifestatasi; 2. b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. Ad integrazione di quanto previsto per la R.C.O., la garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; c) a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; d) a muffe tossiche, funghi o batteri.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia L’assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro legge contro gli infortuni (R.C.O.) è estesa al rischio ai rischi delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoMagistratura. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza durante il periodo di validità della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui estensione. - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla sia manifestata ricaduta di malattia professionaleprecedentemente indennizzata o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. indennizzabile; - per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo da parte dell'Assicurato; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di dolo cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del Legale Rappresentante della Contraente; b) rapporto di lavoro; - per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione asbestosi e alla silicosi. Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1892, 1893 del dannoCodice Civile il Contraente dichiara: - di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazione di leggi, per omesse riparazioni od adattamenti regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei mezzi predisposti per prevenire lavoratori; - di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o contenere fattori patogeni addebitabile rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.; - di non essere a titolo conoscenza, alla data di dolo del Legale Rappresentante effetto della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della presente garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in uno stesso periodo conseguenza di assicurazionemalattie professionali.

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Samples: Assicurazione r.c.g.

Malattie professionali. La garanzia Entro i limiti del massimale RCO di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è cui all'art. 7.3 della convenzione resta convenuto e stabilito che l'assicurazione viene estesa al rischio delle alle malattie professionali intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate dalle nell'elencazione delle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistrocontratto ed allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, nonché a quelle anche le malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoquanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (aids). L'estensione In relazione alla validità temporale del contratto si intende pienamente operante quanto previsto al comma primo dell'art 1917 del Codice Civile. La presente condizione particolare spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la data di decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause o di altra polizza precedentemente stipulata sulla presente convenzione o di qualsiasi altra polizza che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data precedentemente coprisse senza soluzione di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le continuità il rischio delle malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro all'art. 7.3 della Convenzione rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. degli Assicuratori per ciascun assicurato, per tale intendendosi il soggetto indicato nell'Attestato di Assicurazione: • per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità efficacia della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. professionale manifestatasi; • per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.. La presente garanzia non vale: a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; b) per le malattie professionali conseguenti:

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Samples: Responsabilità Civile Professionale Del Broker Di Assicurazioni E Di Riassicurazioni

Malattie professionali. La garanzia A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lettera c) l’assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro (R.C.O.lavoro di cui all’art. 5.1 punto 2) del Settore Re- sponsabilità Civile, è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 riconosciute dall’INAIL e successive modifichedi quelle ritenute tali dalla Magistratura, integrazioni ed interpretazioniescluse comunque in ogni caso l’asbestosi, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatola silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali:durante il tempo dell’assicurazione. a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanziaga- ranzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionaleprofessionale manifestatasi; 2. b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: • alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresen- tanti legali dell’impresa; • alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresen- tanti legali dell’impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 482/1975, dal D.P.R. n. 336/1994 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata magistratura, escluse le malattie conseguenti a contagio da HIV, la silicosi e qualunque patologia direttamente od indirettamente derivante dall’amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in giudicatoqualunque forma o misura l’amianto. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause a condizione che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni siano conseguenza di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto fatti colposi commessi e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazioneverificatisi durante il tempo dell’assicurazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie conseguenti : a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. 3. per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile

Malattie professionali. La garanzia di L’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioninell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del sinistrocontratto, nonché a quelle allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, anche le malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con sentenza passata in giudicatoGiudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui durante il tempo dell'assicurazione. La garanzia non vale: - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si siano verificate sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma malattie professionali che si siano manifestate entro 18 manifestino dopo 36 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. : - per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. professionale manifestatasi; - per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. Si intendono comunque escluse la silicosi e l’asbestosi. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate in ogni caso non anteriori a 36 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia Il Contraente dichiara di non vale: 1. per le malattie professionali connesse essere a conoscenza alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionedecorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie conseguenti : a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La esclusione 2. cessa di avere effetto per i sinistri verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo malattie si manifestino durante il tempo dell’assicurazione e siano insorte non oltre due anni antecedenti la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionepolizza. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’Impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Impresa; La presente esclusione b) cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3. per silicosi e l’asbestosi e altre patologie provocate dall’amianto;

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia Ad integrazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori quanto previsto all’Art. 2, sez. 3 delle Condizioni Generali di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle Polizza, l’Assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell’Assicurato; per malattie professionali si intendono quelle indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 n° 1124/65 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali tali dalla magistratura con sentenza passata Magistratura; rimangono in giudicatoogni caso esclusi anche i danni cagionati da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell’Assicurato, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestati attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell’assicurazione e siano conseguenti a fatti colposi posti in essere dall’Assicurato, o da persone delle quali deve rispondere, durante il tempo dell’assicurazione, la cui richiesta di risarcimento sia pervenuta entro e non oltre sei mesi dopo la scadenza del contratto e/o entro sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino durante il periodo di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesioneassicurazione, ma che si siano manifestate entro 18 non oltre 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavorolavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. Sono comunque escluse le malattie professionali: - direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; - per i casi di contagio da virus HIV e provocate dall’esposizione al “fumo passivo”; - per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile; - Per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti conseguenti: - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraentepatogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale La presente estensione di garanzia indicato è prestata nel limite del Massimale R.C.O. per persona fino alla concorrenza massima Eur 500.000,= per ogni persona infortunata, tuttavia in polizza nessun caso la Società sarà chiamata a risarcire importi superiori a Eur 1.500.000,= per sinistro rappresenta comunque Periodo Assicurativo e per: La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del Massimale R.C.O. per persona fino alla concorrenza massima Eur 750.000,= per ogni persona infortunata, tuttavia in nessun caso la massima esposizione della Società: 1. Società sarà chiamata a risarcire importi superiori a Eur 1.500.000,= per Periodo Assicurativo e per: più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanziadiversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per ; più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazioneAssicurazione.

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Samples: Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori Di Lavoro

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio Rischio delle malattie professionali Malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioninelle tabelle, in vigore al momento della Polizza, allegate al Decreto del sinistroPresidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, nonché anche le altre Malattie professionali che sono riconosciute tali a quelle malattie livello giudiziale ed in nesso di causa con l’attività assicurata in Polizza. L’estensione opera a condizione che fossero riconosciute come le Malattie professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste si manifestino durante la vigenza della presente Xxxxxxx e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi avvenuti per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo nello stesso periodo o durante il periodo di vigenza di altre polizze precedentemente in vigore con la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca Compagnia, senza soluzione di continuità. Per data di manifestazione si intende la data in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia è stata diagnosticata, per la prima volta, al Prestatore di lavoro la patologia oggetto della denuncia di Xxxxxxxx, sempreché, successivamente l’Ente preposto o lesionela Magistratura certifichino il nesso di causalità fra la patologia predetta e la mansione effettivamente svolta, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data presso l’Assicurato, dal Prestatore di cessazione della garanzia o del rapporto di lavorolavoro stesso. La garanzia non vale: 1. a) per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; b) per le malattie Malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionaliconseguenti: a) conseguenti i. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraentelegge, da parte dei rappresentanti legali dell’Azienda; b) conseguenti ii. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, danno per omesse riparazioni od o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Azienda. La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idoneial momento in cui, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a per porre rimedio alla preesistente situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; c) per l’asbestosi e la silicosi e le altre patologie provocate dall’amianto, dalla silice o da Chrysotile; d) per le Malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl). Il massimale La presente garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di garanzia indicato Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro R.C.O., con il limite di 500.000 Euro per Sinistro e 750.000 Euro per ogni danneggiato, e con un sottolimite di 150.000 Euro per Sinistro e per ogni danneggiato per i Prestatori di lavoro per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’I.N.A.I.L. ricada su soggetti diversi dall’Assicurato, e con l’applicazione delle Franchigie come indicate in polizza per sinistro rappresenta comunque Polizza. Tali limiti/sottolimiti rappresentano la massima esposizione della SocietàCompagnia: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;di 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo Periodo di assicurazione.. La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie. Ferme, in quanto compatibili, le norme che regolano l’Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri come descritto nel capitolo ”Cosa fare in caso di Sinistro?”, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una Malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. La presente estensione non si applica per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”). La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 38 del paragrafo ”Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato?”

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 non oltre 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate completate dal D.P.R. 09 giugno 1975 n. 482/1975 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute riconosciute, dalla magistratura, come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoo dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavorodurante il tempo dell'assicurazione. La garanzia non vale: 1. ) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionaliconseguenti: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraentelegge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idoneial momento in cui, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a per porre rimedio alla preesistente situazione. , vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 4) per malattie professionali conseguenti all’asbestosi, all’amianto, alla silicosi e alla HIV; Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione; La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate in ogni caso non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia Il Contraente/Assicurato dichiara di non vale: 1. per le malattie professionali connesse essere a conoscenza alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionedecorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie conseguenti : a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i sinistri verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali professionali, intendendo per queste oltre a quelle indicate dalle tabelle nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al ai D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. nn. 1124/65 e 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, anche le malattie professionali in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoquanto tali purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia durante il tempo dell'assicurazione, o lesione, ma che si siano manifestate manifestino in data successiva ma comunque entro 18 mesi dalla Il Contraente dichiara di non essere a conoscenza alla data di cessazione della garanzia perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del rapporto contratto stesso una richiesta di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionedecorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. 3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo; 4. per le silicosi e le asbestosi. 5. a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; 6. a muffe tossiche, funghi o batteri. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate in ogni caso non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia Il Contraente/Assicurato dichiara di non vale: 1essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Polizza RCTO n° Page 12 of 16 Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie conseguenti : a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile (Rct/O)

Malattie professionali. La garanzia A parziale deroga di Responsabilità Civile verso i Prestatori quanto previsto dalle Condizioni Generali di Lavoro (Assicurazione - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE lettera B) R.C.O.) è , l’assicurazione si intende estesa al rischio delle alle malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioninell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del sinistro, nonché a allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoMagistratura, escluse silicosi e asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice e amianto. L'estensione La presente condizione particolare spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la data riportata nella Scheda di Polizza (in mancanza di indicazione, tale data si intende coincidente con la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoropolizza). La garanzia non vale: 1presente condizione particolare è prestata nell‘ambito dell‘assicurazione R.C.O. e con i sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni I sottolimiti di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque cui sopra rappresentano la massima esposizione della Società: 1. a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 4) per i lavoratori interinali;

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Samples: Insurance Agreement

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca fatti colposi commessi e verificatisi in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate data non anteriore al 31 Dicembre 2011 ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia Il Contraente/Assicurato dichiara di non vale: 1. per le malattie professionali connesse essere a conoscenza alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionedecorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. a garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie conseguenti: alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. 3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoesclusione tutta dell’HIV, delle silicosi asbestosi e malattie derivanti da campi elettromagnetici EMF”; L’esclusione relativa a malattie quali asbestosi non sarà operante per i Dipendenti dell’Assicurato inquadrati nelle reti e per i Dipendenti dell’Assicurato addetti alla raccolta e allo smaltimento dell’amianto per i quali la garanzia è comunque operante. A richiesta della Società è possibile fornire elenco dei dipendenti sopra indicati. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate in ogni caso non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia Il Contraente/Assicurato dichiara di non vale: 1. per le malattie professionali connesse essere a conoscenza alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionedecorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.. La garanzia non vale: precedentemente indennizzata o indennizzabile;

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza polizza, indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoesclusione tutta dell’HIV. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate in ogni caso non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia Il Contraente/Assicurato dichiara di non vale: 1. per le malattie professionali connesse essere a conoscenza alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionedecorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.. La garanzia non vale:

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Samples: Service Agreement

Malattie professionali. La garanzia di Si conviene che, a parziale deroga dell’art. 13 - Oggetto dell’assicurazione, lettera B), l’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 riconosciute dall’INAIL e/o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoasbestosi. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste di risarcimento avanzate per malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, purché i fatti che hanno causato la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui malattia si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto verificati successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazioneal 31.12.2003. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia inoltre non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata od indennizzabile; 2) per le malattie professionali che si manifestano dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 3) per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza durante ila validità della presente polizza indipendentemente dall'epoca ed in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate ogni caso entro 18 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia Il Contraente/Assicurato dichiara di non vale: 1. per le malattie professionali connesse essere a conoscenza alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionedecorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie conseguenti : a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. 3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: A. per più danni, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di cessazione validità della garanzia o del rapporto garanzia, originati dal medesimo tipo di lavoromalattia professionale; B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo il 31.03.2011. Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del rapporto contratto stesso una richiesta di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionedecorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie conseguenti : a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. 3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate in ogni caso non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia Il Contraente/Assicurato dichiara di non vale: 1. per le malattie professionali connesse essere a conoscenza alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionedecorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie conseguenti : a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i sinistri verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile

Malattie professionali. La garanzia L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modificheXxxxx, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistrocontratte per colpa dell'assicurato, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoe/o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella di risarcimento avanzate per la prima volta stipulazione della polizza o nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza 24 mesi successivi alla cessazione della presente polizza stessa, indipendentemente dall'epoca dall’epoca in cui si siano verificate le cause che hanno abbiano dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionemalattia. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie conseguenti : a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. c) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto Le presenti esclusioni di cui al punto 2) cessano di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazion e necessaria.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato, con esclusione delle malattie professionali conseguenti a contagio da virus HIV. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato dopo la dell’Assicurato durante il periodo di decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca indipendente dall’epoca in cui si siano verificate le cause verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia per anno assicurativo indicato in polizza per sinistro all’Art. 2) della Sezione 4) rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie conseguenti: A.alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; B.alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i sinistri verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. 3. contagio da virus HIV. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Agreement

Malattie professionali. La garanzia Entro i limiti del massimale RCO di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è cui all’art. 7.3 della convenzione resta convenuto e stabilito che l’assicurazione viene estesa al rischio delle alle malattie professionali intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate dalle nell’elencazione delle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistrocontratto ed allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, nonché a quelle anche le malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoquanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (aids). L'estensione In relazione alla validità temporale del contratto si intende pienamente operante quanto previsto al comma primo dell’art 1917 del Codice Civile. La presente condizione particolare spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la data di decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause o di altra polizza precedentemente stipulata sulla presente convenzione o di qualsiasi altra polizza che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data precedentemente coprisse senza soluzione di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le continuità il rischio delle malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro all’art. 7.3 della Convenzione rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1degli Assicuratori per ciascun assicurato, per tale intendendosi il soggetto indicato all’art. 1 dell’Attestato di Assicurazione: • per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità efficacia della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. professionale manifestatasi; • per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.. La presente garanzia non vale:

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Samples: Convenzione

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile L’assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro lavoro (R.C.O.RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoprofessionali. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza malattie si manifestino in data posteriore a quella stipulazione della presente polizza indipendentemente dall'epoca dall’epoca in cui si siano verificate le cause sono verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma . L’estensione non ha effetto per le malattie che si siano manifestate entro 18 manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o polizza o, se antecedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura. In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2per importi superiori a € 1.500.000,00 per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi. In caso di esistenza di altre assicurazioni, la presente estensione opera per le malattie professionali: asomme eccedenti previste per lo stesso rischio da eventuali polizze preesistenti purché valide ed operanti, ovvero per la parte di rischio, o di massimale, non coperta dalle medesime. L’assicurazione (RCT/RCO) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni é inoltre operante : • per la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi del D.Lgs n. 494/06 e del D.Lgs. n. 626/94 e loro modifiche ed integrazioni nella norma vigente, del D.Lgs n. 81/2008, nonché da tutta la legislazione, anche previgente, a questi riconducibile in materia di legge addebitabile a titolo salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del dannolavoro. Si intende altresì compresa la responsabilità personale in capo ai dipendenti ai quali sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti da tali normative; • per le richieste di risarcimento, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti il regresso e per prevenire le azioni di rivalsa e/o contenere fattori patogeni addebitabile surroga esperite dall’INAIL, dall’INPS (anche ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222) e/o da enti previdenziali (o similari) in genere; • per la responsabilità civile derivante agli assicurati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi per i danni patrimoniali (non conseguenti a titolo morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose) cagionati a terzi e dipendenti purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo; • per i xxxxx conseguenti a sospensione ed interruzione di dolo del Legale Rappresentante della Contraenteattività derivanti da danni materiali; Questa esclusione cessa • per la responsabilità civile dell’assicurato derivante da fatto anche doloso di avere effetto successivamente all'adozione persone di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazionecui debba rispondere.

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Samples: Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca durante il tempo dell'assicurazione. Le malattie devono manifestarsi in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate ogni caso entro 18 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia Il Contraente/Assicurato dichiara di non vale: 1. per le malattie professionali connesse essere a conoscenza alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionedecorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Societàdegli Assicuratori: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. 3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo Gli Assicuratori hanno diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Responsabilità Civile Professionale Verso Terzi E Prestatori d'Opera

Malattie professionali. La garanzia Contraente dichiara di Responsabilità Civile non essere a conoscenza dell’esistenza di malattie professionali avvenute nei periodi precedenti. L'assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro (R.C.O.) lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi non prima del 31/12/2007. L'estensione non ha effetto per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma malattie che si siano manifestate entro manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura. In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a quanto previsto nell’apposita tabella di cui alla successiva sezione 4) – art.2 (sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti), con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi. La garanzia non vale: 1. : - per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. dell’amianto; - per le malattie professionaliprofessionali conseguenti: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo da parte dei rappresentanti legali del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Legale Rappresentante della Contraente; . Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale La Società ha diritto di garanzia indicato effettuare in polizza qualsiasi momento ispezioni per sinistro rappresenta comunque verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazionedocumentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile L’assicurazione della responsabilità civile verso tutti i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate di cui al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. DPR 30.6.1965 n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 nonché a quelle malattie che fossero riconosciute riconosciute, dalla magistratura, come professionali dalla magistratura con sentenza passata o dovute a causa di servizio, a condizione che la malattia si manifesti in giudicatodata posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale. L'estensione spiega i suoi effetti La presente estensione vale anche per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma malattie che si siano manifestate entro 18 manifestano non oltre 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionecontratto. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;professionale manifestatasi 2. b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazioneassicurazione o minor periodo qualora previsto La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile 2) per le malattie professionali conseguenti: a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte deirappresentanti legali del Contraente b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 4) cagionati dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto 5) cagionati dalla produzione e/o somministrazione di prodotti costituiti o derivati in tutto o in parte da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati) 6) i danni derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici 7) per l’asbestosi e la silicosi La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. A titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l’assicurazione vale anche per i seguenti rischi: A.1 RC derivante all’Assicurato dalla proprietà, dalla conduzione e gestione di fabbricati, prefabbricati, containers, monumenti, parchi, giardini, pertinenze, dipendenze, recinzioni, cancelli elettrici ed elettronici, strade pubbliche e private. Si intendono comunque esclusi i danni da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, rigurgiti di fogna o spargimento di acqua salvo che non siano derivati da rottura accidentale di tubazioni o condutture.

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Samples: Polizza Responsabilità Civile

Malattie professionali. La A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate dalle nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 DPR n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni ed integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoMagistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma malattie che si siano manifestate entro 18 manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato. La garanzia non vale: 1. si intende inoltre estesa alla responsabilità della Contraente per: il rischio della proprietà e/o conduzione di impianti sportivi in genere anche per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del dannodanni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi - la conduzione, per omesse riparazioni od adattamenti manutenzione, pulizia, riparazione e/o proprietà dei mezzi predisposti per prevenire fabbricati o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idoneiimpianti, come piscine o bacini delimitati, in rapporto alla circostanza cui svolge la propria attività; - proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva compresi tribune, stadi e piscine; - esercizio di fatto uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio italiano purché inerenti all’attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante dall’attività svolta negli stessi; - organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l’allestimento e lo smontaggio; - servizio somministrazione di dirittocibi e bevande, mense, bar, ristoranti, catering; - danni a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danniterzi da insegne, cartelli e striscioni; - servizio antincendio aziendale, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo occasione di validità eventuale intervento al di fuori dell’area della garanziaFederazione e/o circolo; - operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, originati dal medesimo tipo comprese le operazioni di malattia professionalecarico e scarico; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile A parziale deroga dell'Art.06.01 l'assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro (R.C.O.) lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 riconosciute dall'INAIL, o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, considerate tali in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste forza di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazioneprovvedimento giudiziale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionaleprofessionale manifestatasi; 2. b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1) per quel prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali che si manifestino dopo ventiquattro mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapportò di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie. Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 26.01 - "Obblighi in caso di sinistro", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

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Samples: Insurance Agreement

Malattie professionali. La garanzia A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lettera c) l’assicurazione di Responsabilità Responsa- bilità Civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro (R.C.O.lavoro di cui all’art. 5.1 punto 2) del Settore F) Responsabilità Civile, è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 riconosciute dall’INAIL e successive modifichedi quelle ritenute tali dalla Ma- gistratura, integrazioni ed interpretazioniescluse comunque in ogni caso l’asbestosi, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatola silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali:durante il tempo dell’assicurazione. a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionaleprofessionale manifestatasi; 2. b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professio- nale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: • alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; • alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momen- to in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste di risarcimento avanzate per malattie si manifestino durante la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia validità temporale dell'assicurazione o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro purché denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amiantodell’amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale La Società ha diritto di garanzia indicato effettuare in polizza qualsiasi momento ispezioni per sinistro rappresenta comunque verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazionedocumentazione necessaria.

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Samples: Responsabilità Civile Terzi E Prestatori D’opera

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioninell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del sinistrocontratto, nonché a quelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni, anche le malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoquanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino durante la vigenza della presente polizza o di risarcimento avanzate altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoronello stesso periodo. La garanzia non vale: 1. : - per quei “prestatori di lavoro” per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; La garanzia non vale per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti conseguenti: - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraentepatogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; Questa La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idoneial momento in cui, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a per porre rimedio alla preesistente situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; - direttamente o indirettamente, da amianto e asbesto e relative fibre e/o polveri. Il - a comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”). La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale di garanzia indicato in polizza Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro R.C.O. ma con il limite di Eur 1.500.000,00 per sinistro rappresenta e per ogni danneggiato. Tali limiti / sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Società: 1. : • per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. professionale manifestatasi; • per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione; La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. Restano confermate tutte le altre esclusioni di cui alle condizioni di assicurazione del presente contratto.

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Samples: Capitolato Di Polizza

Malattie professionali. La garanzia di L’Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 riconosciute dall’INAIL o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero comunque riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatotali dai tri- bunali competenti (ferma restando l’esclusione delle malattie da amianto e silicosi). L'estensione L’xxxxx- xxxxx spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza con- fronti delle Società Assicurate indipendentemente dall'epoca dall’epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, lesione ma che si siano manifestate in ogni caso non anteriori a 10 anni dalla data di effetto del contratto. La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate entro 18 mesi 10 anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionelavoro se antecedente. Il massimale Limite di garanzia Indennizzo indicato in nella scheda di polizza per sinistro Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità efficacia della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionaleprofessionale manifestatasi; 2. b) per più danni verificatisi in uno nello stesso periodo di assicurazioneAssicurazione. La garanzia non opera: a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; b) per le malattie professionali conseguenti: I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rap- presentanti legali dell’impresa; II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per intenzionali omesse ripara- zioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori pato- geni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente all’ado- zione di accorgimenti ragionevolmente ritenuti idonei, in rapporto alle circostanze di fatto o di diritto, a porre rimedio alle preesistenti situazioni.

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Samples: Accordo Quadro

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile L’assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro (R.C.O.) lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioninell’elencazione delle varie tabelle, in vigore al momento della stipulazione del sinistrocontratto, nonché allegate al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni e/o interpretazioni ed alle malattie professionali in quanto tali (o dovute a quelle malattie che fossero causa di servizio), purché vengano riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata o in giudicatosede di causa di lavoro. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavorodurante il tempo dell’assicurazione. La garanzia relativa alla estensione alle malattie professionali non vale: 1. ) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata od indennizzabile; 2) per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionaliconseguenti: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraenteda parte dei rappresentanti legali dell’Istituto Scolastico; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Istituto Scolastico. La presente esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idoneiper i danni verificatisi al momento in cui, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a per porre rimedio alla preesistente situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo ventiquattro mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 4) per le malattie professionali derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. Il massimale di garanzia indicato in polizza riportato nella TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO, che forma parte integrante della presente polizza, per sinistro sinistro, rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. Società per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e\o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Assicurazione

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) L'assicurazione della RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO è estesa al rischio delle malattie professionali professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate dalle nell'elencazione delle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistrocontratto allegate al D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. anche le malattie professionali in quanto tali, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatopurchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste di risarcimento avanzate malattie si manifestino per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la decorrenza prima volta non oltre 36 prima prima della data di effetto della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoropolizza. La garanzia non vale: 1. : I.per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; II.per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionaliconseguenti: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo legge, da parte dei rappresentanti legali dell’Ente e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di dolo lavoro" ai sensi del Legale Rappresentante della ContraenteD.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Ente e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di dolo lavoro" ai senso del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. L’esclusione II b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idoneial momento in cui, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a per porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato , vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionalerapporto alle circostanze; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. Si intendono comunque escluse la silicosi e l’asbestosi. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate in ogni caso non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia Il Contraente e/o Assicurato dichiara di non vale: 1. per le malattie professionali connesse essere a conoscenza alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionedecorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie conseguenti : a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i sinistri verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lettera c) l’assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro (R.C.O.lavoro di cui all’art. 5.1 punto 2) del Settore F) Responsabilità Civile, è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 riconosciute dall’INAIL e successive modifichedi quelle ritenute tali dalla Magistratura, integrazioni ed interpretazioniescluse comunque in ogni caso l’asbestosi, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatola silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali:durante il tempo dell’assicurazione. a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati ori- ginati dal medesimo tipo di malattia professionaleprofessionale manifestatasi; 2. b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: • alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; • alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mez- zi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell’im- presa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragio- nevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della ga- ranzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Produttive

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 36 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) a. conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) b. conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale La Società ha diritto di garanzia indicato effettuare in polizza qualsiasi momento ispezioni per sinistro rappresenta comunque verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazionedocumentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di A parziale deroga del precedente art. 5) - III, lettera c) l’Assicurazione della Responsabilità Civile civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) lavoro è estesa al rischio Rischio delle malattie professionali professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioninell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del sinistrocontratto, nonché a quelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni, anche le malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoquanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino durante la vigenza della presente Polizza o di risarcimento avanzate altre polizze precedentemente in vigore con l’Impresa senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui nello stesso periodo. a) per quei Prestatori di lavoro per i quali si siano verificate sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; b) per le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non valemalattie professionali conseguenti: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraentelegge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; b) conseguenti 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idoneial momento in cui, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a per porre rimedio alla preesistente situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; c) per l’asbestosi e la silicosi. Il massimale La presente garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di garanzia indicato in polizza Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro R.C.O. ma con il limite di euro 500.000,00 per sinistro rappresenta Sinistro e per ogni danneggiato, e con un sottolimite di euro 150.000,00 per Sinistro e per ogni danneggiato per i “Prestatori di lavoro” per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’INAIL ricada su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato. Tali limiti/sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Societàdell’Impresa: 1. I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionaleMalattia professionale manifestatasi; 2II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazioneAssicurazione. La presente estensione non si applica: • per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”). Restano confermate tutte le esclusioni indicate al precedente art. 5 – III). Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato dichiara: 1. di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori; 2. di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di Risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell’INAIL e/o INPS; 3. di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di Risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Malattie professionali. La garanzia (operante solo se richiamata nella scheda di polizza). L’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori dipendenti soggetti all’assicurazione di Lavoro legge contro gli infortuni (R.C.O.RCO) è estesa al rischio - alle medesime condizioni di cui all’Art. 31 pun- to B, ferme le esclusioni di polizza - ai rischi delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 riconosciute dall’INAIL e/o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoMagistratura. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verifìcatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza durante il periodo di validità della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale:estensione. 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amiantoquei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia mani- festata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraenteda parte dell’Assicurato; b) 3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 4. per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, silicosi; 5. per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire le malattie professionali riconducibili o contenere fattori patogeni addebitabile comunque con- nesse a titolo situazioni di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa “mobbing”. L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di avere effetto successivamente all'adozione un massimale pari al 50% di accorgimenti ragionevolmente idonei, quello previsto in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:polizza. 1. di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per più danniviola- zione di leggi, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionaleregolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori; 2. per più danni verificatisi di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di xx- xxxxxxxxxx a seguito di malattia professionale o rivalse da parte dell’lNAIL e/o dell’lNPS; 3. di non essere a conoscenza, alla data di effetto della pre- sente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in uno stesso periodo conseguenza di assicurazionemalattie professionali.

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Samples: Polizza Commercio

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato del Contraente/Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca per comportamenti colposi posti in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesioneessere non oltre 12 mesi prima dalla decorrenza, ma che si siano manifestate durante il tempo dell’assicurazione o entro 18 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. lavoro Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non è operante: • per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; • per l’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte del Contraente/Assicurato; • per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all’amianto, alla silicosi ed alla HIV.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile