MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell’Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione Contraente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione Contraente potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all’Amministrazione Contraente dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione Contraente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi. È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, al quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa. Il personale incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara e comunque sotto ogni profilo adeguato rispetto allo svolgimento dei compiti affidati. È comunque in facoltà dell'Agenzia di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Agenzia medesimo in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenzia. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto. L’Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso ANPAL avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall’Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno del...
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte presso le sedi indicate nel precedente Articolo 3; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Ministero della Salute continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale del Ministero della Salute e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Ministero della Salute e di terzi autorizzati, e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, nonché a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. Il Fornitore, inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Ministero della Salute e/o da terzi.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali il Fornitore dichiara di poter disporre di figure professionali altamente specializzate, di mezzi, di beni e di servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, in quanto dichiara e garantisce che le attività oggetto del presente contratto costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la medesima è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. Il Fornitore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero della Salute potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da esso incaricati.
4. Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dal Ministero della Salute. Il Fornitore dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire al Ministero della Salute gli eventuali prodotti software da quest’ultimo messi a disposizione.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. È in facoltà dell’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche – nessuna esclusa – sulla piena e corretta esecuzione dal presente contratto, ed a questo effetto l’Aggiudicatario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza alcun preavviso.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto. È in facoltà della Direzione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Direzione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa. Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi professionali oggetto del presente contratto (compresa la componente di esperti incaricati di rendere le gg/lavoro “a richiesta”), quale condizione di accettazione della prestazione, deve essere conforme, sotto ogni profilo, a quello specificato negli atti di gara. È comunque in facoltà della Direzione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Direzione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per la Direzione. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Direzione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. L'Impresa s’impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto:
a) nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto;
b) secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel Capitolato Tecnico amministrativo, nel presente Contratto ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
c) secondo quanto sarà successivamente concordato tra le parti in merito alle condizioni, tempi e modalità delle prestazioni contrattuali.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell’Amministrazione e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 6 9.2 Importo del contratto, modalità di fatturazione e pagamento 7 9.3 Oneri specifici a carico dell'Impresa 7
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. L'Impresa s’impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Capitolato tecnico- amministrativo nel rispetto di tutte le norme e delle prescrizioni tecniche in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto;
2. Il Responsabile/referente del servizio nominato dalla società ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione del servizio appaltato.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. La società si obbliga al rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.