Morosità Clausole campione

Morosità. 13.1 In caso di morosità così come previsto dalla Del. ARERA ARG/elt 4/2008 e s.m.i. per l'energia elettrica e dalla Del. ARERA ARG/gas 99/2011 e s.m.i. per il gas per mancato pagamento (totale o parziale) anche di una sola fattura, protrattosi di oltre 15 (quindici) giorni calcolati dalla data di invio della comunicazione di messa in mora xxx xxxxxxxxxxxx X/X, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ricevimento della stessa comunicazione inviata tramite PEC - il Fornitore, qualora si tratti di un CLIENTE disalimentabile, avrà diritto di chiedere all'Impresa di Distribuzione, in un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi calcolati dalla scadenza del temine di cui al presente articolo, la sospensione della/e forniture. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica in Bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE, il distributore procede a sospendere la fornitura. In caso di mancato rispetto dei propri obblighi o dei termini suddetti da parte del Fornitore e previsti dalle delibere ARG/elt 4/2008 e ARG/gas 99/2011, il Fornitore dovrà accreditare in bolletta un indennizzo automatico che, a seconda dei casi, sarà pari a Euro 30 (mancata invio della comunicazione di costituzione in mora) o pari a Euro 20 (mancato rispetto dei termini previsti per la sospensione della fornitura attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei tre giorni lavorativi successivi). 13.2 In caso di ritardato pagamento, il CLIENTE sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione in favore di quest’ultimo di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2002 (“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”). È fatta salva la facoltà del Fornitore di applicare anche eventuali costi aggiuntivi associati alle spese sostenute per l’attività di sollecito e ad ottenere dal CLIENTE il risarcimento di qualsivoglia danno eventualmente subito in seguito al ritardato o mancato pagamento. 13.3 Resta inteso che il Fornitore, nei casi di sospensione e riduzione della for...
Morosità. 13.1. Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto sub 5.2., ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti (supra sub 5.2.), ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega. 13.2. Nel caso di calciatore che sia tesserato per Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto di cui alla legge 23 marzo 1981, n° 91 e successive modificazioni, la comunicazione di cui sub 13.1., con le stesse modalità e termini, deve essere inviata anche alla Società cedente il Contratto a titolo temporaneo. Analoga comunicazione deve essere inviata, in caso di cessione definitiva con diritto di partecipazione, alla Società titolare di tale diritto. 13.3. La risoluzione del Contratto non può essere pronunciata qualora la Società provveda, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto del calciatore. 13.4. Decorso inutilmente il termine di cui sub 13.3., il calciatore, per ottenere la risoluzione del Contratto, deve farne richiesta al CA entro e non oltre il trentesimo giorno successivo ovvero, persistendo la morosità, entro e non oltre il giorno 20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione. Con l’inoltro del ricorso il calciatore avrà il diritto di sospendere l’intera prestazione professionale, pur rimanendo impregiudicato il credito retributivo maturato fino alla data di risoluzione. 13.5. La Società ha diritto di costituirsi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento. 13.6. Qualora venga dichiarata la risoluzione del Contratto, il calciatore, a titolo di risarcimento del danno, ha diritto di percepire un importo, da corrispondersi mensilmente,...
Morosità. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini stabiliti, del canone di locazione o delle quote dovute dal Locatario per gli oneri accessori, è causa di risoluzione del contratto per inadempimento.
Morosità. 17.1 Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile degli emolumenti fissi, qualora si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto nel precedente art. 7. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società anche nel pagamento della Parte Variabile della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga ugualmente oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti. 17.2 In tali casi, il Calciatore, in deroga alle modalità procedurali previste dall’art. 15, ottiene la risoluzione del Contratto, sempre che abbia provveduto a mettere in mora la Società con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, inviato in copia alla Lega Pro e spedito dopo che sia maturato l’intero periodo della morosità. 17.3 Nel caso di Calciatore che sia tesserato per la Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto, la comunicazione di cui al precedente comma, con le stesse modalità e termini, deve essere inviata, a pena di nullità, anche alla Società cedente il contratto a titolo temporaneo. Analoga comunicazione deve essere inviata, in caso di cessione definitiva con diritto di partecipazione, alla Società titolare di tale diritto. 17.4 La risoluzione del contratto è tuttavia esclusa qualora si provveda al pagamento, da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 7.3, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata.
Morosità. 1. In caso di morosità dell’utenza riferita al singolo condomino, il Gestore procede secondo le modalità consentite dalla legge, arrivando, in caso di morosità persistente, anche alla chiusura dell’utenza, con conseguente sospensione della somministrazione, previo invio di comunicazione tramite raccomandata A/R o PEC, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del presente Regolamento. 2. Sia i singoli contratti che il contratto condominiale conterranno una clausola che precisi che anche in caso di morosità dell’utenza condominiale il Gestore potrà agire nel modo sopra descritto, chiudendo l’utenza e dunque impedendo l’afflusso di acqua anche ai singoli condòmini.
Morosità. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini stabiliti, del canone di concessione o delle quote dovute dal Concessionario per gli oneri accessori, è causa di automatica decadenza della Concessione.
Morosità. 9.1. L’Agenzia è tenuta ad esigere dagli assegnatari i corrispettivi dovuti per canoni e spese accessorie. 9.2. In caso di accertata morosità, l’Agenzia dovrà tempestivamente promuovere le azioni atte al recupero dei crediti scaduti nei confronti del conduttore moroso, avvalendosi di ogni mezzo ex lege previsto. Il Comune conferisce perciò ad A.T.C. rappresentanza processuale ex art 77 c.p.c. E’ comunque fatta salva la facoltà per il Comune di agire direttamente in via giudiziale per il recupero dei crediti scaduti e per tutte le azioni avverso gli assegnatari morosi. 9.3. L’Agenzia provvederà a trasmettere al Comune, entro il 31 agosto dell’anno di riferimento i dati relativi alle morosità del primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo i dati relativi al secondo semestre. I dati dovranno contenere l’elenco dei conduttori morosi, l’importo del loro debito, l’indicazione della azioni, giudiziali e stragiudiziali, esperite e del loro stato. Saranno poi indicate, per ogni nucleo assegnatario con morosità, la situazione reddituale-economica, anche tratta dall’anagrafe reddituale, art. 20 L.R. 3/2010. Ove possibile, saranno poi indicate tutte quelle ulteriori informazioni volte a dare al Comune piena conoscenza di beni, redditi, situazioni giuridicamente aggredibili per recupero coattivo del credito. 9.4. Tali adempimenti si rendono necessari e indispensabili al fine di una corretta gestione delle situazioni di morosità che rappresentano per il Comune un rilevante onere finanziario. In relazione a ciò il Comune si riserva la facoltà di richiedere, anche a campione, ulteriori accertamenti sullo stato patrimoniale del nucleo assegnatario, se del caso chiedendo l’intervento e l’ausilio delle Autorità territoriali competenti in materia (P.R.A., Guardia di Finanza, Agenzia del Territorio, ecc.). L’A.T.C. s’impegna a relazionare in merito al fine di dichiarare l’effettiva incolpevolezza delle morosità. 9.5. Il Comune sulla base dei dati forniti, comunicherà per quali casi procedere giudizialmente e con quali mezzi, se del caso richiedendo ad A.T.C. relazioni sulla esigibilità del credito e sull’opportunità economica della procedura. 9.6. Saranno a carico del Comune le spese legali per le procedure giudiziali con esclusione di quelle relative a liti dichiarate temerarie. 9.7. La quota di morosità relativa agli immobili oggetto della presente convenzione dovrà essere esplicitata nel rendiconto di gestione di cui all’art. 12, evidenziando la parte di mo...
Morosità. 1. All’utente che non provveda al pagamento della tariffa nei termini stabiliti, viene intimato con raccomandata A/R di provvedere all’adempimento dovuto. 2. Laddove non risulti possibile e conveniente recuperare il credito attraverso soluzioni stragiudiziali, in via bonaria o tramite accordo transattivo, si procederà con la riscossione coattiva tramite i concessionari del servizio di riscossione o ricorrendo alle altre modalità previste dalla legge.
Morosità. In caso di morosità dell’utenza riferita al singolo condòmino, il Gestore procede secondo le modalità consentite dalla legge, arrivando, in caso di morosità persistente, anche alla chiusura dell’utenza, con conseguente sospensione della somministrazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 del presente Regolamento.
Morosità. L’I.A. ha diritto a procedere, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, al recupero coattivo delle tariffe dovute e non pagate da utenti morosi, e rimarranno a suo carico le somme non riscosse, senza possibilità di esigere indennizzo alcuno da parte dell’A.C..