Proprietà dei beni. Il Comune conviene che le infrastrutture ed ogni connessa opera realizzata da Telecom in virtù del presente accordo, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico, ovvero posate all’interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sottoservizi, costituiscono proprietà di cui Telecom è esclusiva titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. Fin da ora le Parti precisano e concordano che Telecom manterrà la proprietà dei cavi e di tutte le infrastrutture, anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessorio o sia comunque venuto meno il diritto d’uso concessole sulla scorta del presente accordo, ovvero ancora qualora il presente accordo si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo risolto. Per contro, i cavidotti e tutte le altre infrastrutture di cui al punto a) della premessa già adibiti per sottoservizi del Comune che siano utilizzati da Telecom per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l’alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale ne concede l’uso non oneroso a Telecom medesima. Il Comune garantisce che i cavidotti e le infrastrutture che saranno utilizzati sono liberi da vincoli. Essi possono essere concessi dal proprietario ad altri usi, in assenza di controindicazioni tecniche e operative che non lo consentano. In questo caso, il Comune o i terzi si impegnano a darne preventiva informativa a Telecom.
Proprietà dei beni. I beni che SE.CO.GES. concede in noleggio e/o comodato d’uso sono di esclusiva proprietà dello stesso. Il Cliente prende atto che i beni oggetto del presente contratto sono protetti dalla legge sul diritto d’autore e dagli altri diritti di privativa applicabili.
Proprietà dei beni. I beni acquistati individualmente da ciascun Comune aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà del Comune che li ha acquistati.
Proprietà dei beni. Il Comune conviene che le infrastrutture ed ogni connessa opera realizzata dalla NET GLOBAL in virtù del presente accordo, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico, ovvero posate all’interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sottoservizi, costituiscono proprietà di cui NET GLOBAL è esclusiva titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. Fin da ora le Parti precisano e concordano che NET GLOBAL manterrà la proprietà dei cavi e di tutte le infrastrutture, anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessorio o sia comunque venuto meno il diritto d’uso concessole sulla scorta del presente accordo, ovvero ancora qualora il presente accordo si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo risolto. Per contro, i cavidotti e tutte le altre infrastrutture di cui al punto a) della premessa già adibiti per sottoservizi del Comune che siano utilizzati dalla NET GLOBAL per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l’alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale ne concede l’uso non oneroso a Net Global medesima. Il Comune garantisce che i cavidotti e le infrastrutture che saranno utilizzati sono liberi da vincoli. Essi possono essere concessi dal proprietario ad altri usi, in assenza di controindicazioni tecniche e operative che non lo consentano. In questo caso, il Comune o i terzi si impegnano a darne preventiva informativa a NET GLOBAL.
Proprietà dei beni. 5.1. La proprietà dei beni forniti da V.I.M.E.C. s.r.l. passerà all'acquirente solo dal momento in cui il pagamento dei beni sarà completamente effettuato. È espressamente convenuto che nelle forniture con pagamento differito l'acquirente acquista la proprietà dei beni fornitigli solo con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, assumendosi peraltro, dal momento della consegna, i rischi ed i costi di utilizzo, di ripristino, di trasporto, di giacenza ed ogni ulteriore costo incidente sul bene sostenuto da V.I.M.E.C. s.r.l. nel periodo del passaggio di proprietà.
5.2. Salvo esplicito consenso scritto di V.I.M.E.C. s.r.l., qualsiasi atto o comportamento dell'acquirente che comporti pregiudizio al diritto della V.I.M.E.C. s.r.l. di rivendita del materiale, renderà l'acquirente responsabile nei confronti di V.I.M.E.C. s.r.l., salve e applicabili le sanzioni di legge.
5.3. In caso di mancato pagamento, V.I.M.E.C. s.r.l. ha il diritto in qualsiasi momento di sospendere le consegne e di rientrare in possesso dei prodotti non pagati (per l'intero importo o per parti di esso) senza necessità di ricorrere ad azioni legali, anche se l'acquirente è inadempiente ad altro contratto o ad altre obbligazioni nei confronti di V.I.M.E.C. s.r.l..
5.4. Nel momento della consegna dei beni all'acquirente o a terzi incaricati (comprendendo anche corrieri, vettori nominati dall'acquirente o da V.I.M.E.C. s.r.l. nel caso di trasporto in porto franco con addebito in fattura) l'acquirente stesso accetta di assumersi tutti i rischi derivanti dalla gestione, installazione, immagazzinamento e dal trasporto dei beni oggetto del contratto.
Proprietà dei beni. Il Committente prende espressamente atto che PEGORARO ENERGIA SRL conserva la proprietà sui prodotti fino all’integrale pagamento del prezzo, degli interessi di mora e degli altri importi eventualmente dovuti, compresi quelli dovuti a titolo di rimborso delle spese di recupero ed incasso, fermo tuttavia il passaggio dei rischi, che avverrà ai sensi del successivo art. 4.4. È fatto espresso divieto al Committente di costituire garanzie reali sui beni oggetto del presente contratto o in generale di dare, a garanzia di un proprio debito, un bene ancora di proprietà di PEGORARO ENERGIA SRL; la violazione di tale divieto, determinerà la decadenza del Committente dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 c.c., con conseguente obbligo di pagare immediatamente e senza dilazione tutte le somme a qualsiasi titolo dovute a PEGORARO ENERGIA SRL. In caso di rivendita dei prodotti a terze parti, autorizzata per iscritto da PEGORARO ENERGIA SRL, il Committente originario è comunque obbligato ad informare la terza parte dell’esistenza del diritto di riserva di proprietà a favore di PEGORARO ENERGIA SRL sui materiali oggetto della vendita.
Proprietà dei beni. La fornitura delle attrezzature mobili (cassonetti, contenitori per rifiuti in genere, autocarri) necessarie al servizio, comprese le manutenzioni e sostituzioni, sono a carico di AMPS a fronte dei corrispettivi di contratto; la proprietà di tali attrezzature resta di AMPS anche al termine del contratto di servizio. I contenitori per rifiuti di proprietà del Comune, ritenuti da AMPS compatibili tecnicamente con la propria gestione del servizio, esistenti alla data di sottoscrizione del presente atto, comuni sono concessi in uso gratuito ad AMPS per un periodo pari a quello della durata del presente atto. Allo scopo verrà predisposto da AMPS un verbale di presa in carico. Qualora, nel corso di validità del presente atto, le attrezzature comunali venissero integrate con altre forniture da parte del Comune, le stesse saranno prese ugualmente in carico da AMPS, previa verifica tecnica e accettazione da parte della società, nonché integrazione del verbale di presa in carico . Durante l’esercizio le attrezzature comunali che saranno ritenute non più utilizzabili da AMPS saranno restituite al Comune senza alcun aggravio di costi per AMPS, che provvederà alla loro sostituzione con attrezzature idonee a fronte del pagamento dei corrispettivi di contratto da parte del Comune. Al termine del contratto di servizio le attrezzature di proprietà del Comune saranno restituite senza alcun onere da parte di AMPS al Comune stesso nello stato in cui si troveranno a tale data . I lavori e le opere afferenti la gestione dei rifiuti urbani, quali stazioni ecologiche attrezzate, opere di urbanizzazione, riseghe e piazzole per cassonetti ecc., realizzati presso il territorio comunale saranno realizzati a cura e spese del Comune. Il piano di ammortamento degli investimenti di cui ai due commi che precedono è allegato al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale. Gli estendimenti ed ampliamenti del servizio di raccolta dei rifiuti afferenti a nuove lottizzazioni, saranno svolti da AMPS anche attraverso la posa di nuovi contenitori, previo adeguamento del piano finanziario annuale.
Proprietà dei beni. Gli impianti di produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione del gas, esistenti alla data di sottoscrizione del presente contratto, per l’espletamento dei servizi ivi contemplati che si trovano nella giuridica disponibilità del Comune, sono concessi in uso ad AMPS per un periodo pari a quello della durata del presente contratto. Tali opere ed impianti resteranno di proprietà del Comune, cui dovranno essere riconsegnati alla scadenza del presente contratto. I lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria sono a totale carico di AMPS; i primi costituiscono investimenti eseguiti sulle opere e sugli impianti di proprietà del Comune; ove tali investimenti non fossero completamente ammortizzati alla scadenza dell’affidamento, le opere e gli impianti ad essi relativi saranno riconsegnate al Comune, che dovrà riconoscerne il valore residuo, calcolato applicando un’aliquota di riduzione del valore concordata pari al 3% (trepercento) su base annua. Ove tali investimenti fossero completamente ammortizzati, applicando l’aliquota del 3% di cui sopra, alla data di scadenza dell’affidamento, le opere ed impianti che ne costituiscono l’oggetto saranno riconsegnati gratuitamente al Comune. I lavori e le opere di potenziamento ed estensione realizzati a cura e spese di AMPS, anche se con il contributo parziale di soggetti privati interessati e/o del Comune, diventano di proprietà della società; ove non completamente ammortizzati alla scadenza dell’affidamento, la proprietà sarà trasferita al Comune, che dovrà riconoscerne il valore residuo relativo alla sola quota finanziata da AMPS; tale valore residuo sarà calcolato applicando un’aliquota di riduzione del valore concordata pari al 3% (trepercento) su base annua. Ove tali investimenti fossero completamente ammortizzati, applicando l’aliquota del 3% di cui sopra, alla data di scadenza dell’affidamento, le opere ed impianti che ne costituiscono l’oggetto saranno riconsegnati gratuitamente al Comune. Alla scadenza del presente contratto, ovvero in caso di risoluzione anticipata dello stesso, sarà riconosciuto al Comune, il diritto ad avere la disponibilità delle reti e degli impianti strumentali per l'esercizio del servizio. Gli estendimenti ed ampliamenti afferenti a nuove lottizzazioni, realizzate a carico del soggetto attuatore della lottizzazione, diventano di proprietà del Comune il quale li assegna ad AMPS alle condizioni del presente contratto.
Proprietà dei beni. Il Comodatario riconosce e dichiara che la proprietà dei beni indicati come specificato all’art.1 del presente contratto di comodato, rimane in capo all’IBACN.
Proprietà dei beni. I beni acquistati individualmente da ciascun Ente aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà dell'Ente che li ha acquistati.