REPERIBILITA’ Clausole campione

REPERIBILITA’. Le aziende sono impegnate ad organizzare un presidio di 24 ore per tutti i giorni dell’anno per garantire la tutela dell’incolumità della clientela, della sicurezza e della funzionalità degli impianti e della rete e per garantire la regolarità del servizio. Tenuto conto della sicurezza e dell’efficienza degli impianti e della rete, del numero e della distribuzione degli utenti e degli impianti, tale presidio può essere garantito anche attraverso un servizio di reperibilità, ad integrazione o sostituzione dell’orga- nizzazione in turno. Per reperibilità si intende la disponibilità del lavoratore a prestare la propria attività lavorativa su chiamata al di fuori del normale orario di lavoro per interventi non pro- grammati correlati alle finalità di cui al 1° comma. La reperibilità è una prestazione compresa nella normale attività del personale ope- rativo e tecnico ed il lavoratore in possesso delle necessarie competenze incaricato dall’azienda non può rifiutarsi di svolgere tale servizio. Nell’organizzare il servizio le aziende sono impegnate ad utilizzare le più moderne ed avanzate risorse tecniche (attrezzature, strumentazioni, mezzi operativi, ecc.) per conseguire la massima sicurezza degli utenti, degli operatori e degli impianti. L’azienda, previa idonea informazione e formazione, doterà il personale in reperibilità, ai soli fini del servizio, di tutta la strumentazione necessaria e tecnologicamente ido- nea al fine di rendere tempestivo ed efficace l’intervento. Il lavoratore reperibile deve assicurarsi del funzionamento delle attrezzature in dota- zione; deve essere in grado di raggiungere, dalla sua abitazione o da qualunque lo- calità compatibile, il luogo dell’intervento nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle indicazioni dell’azienda e comunque nei tempi previsti dalle normative vigenti o dall’Autorità di regolazione e provvedere agli interventi necessari con i mezzi e le procedure fornite dall’azienda. Per il predetto servizio, fermo restando quanto stabilito dal presente contratto in ma- teria di orario di lavoro e tenuto conto degli impegni assunti a norma dell’art. 6, comma 2 del presente CCNL, si conviene quanto segue:
REPERIBILITA’. In particolari settori in cui sia necessario garantire la continuità dei servizio nell'arco delle 24 ore possono essere istituiti turni di reperibilità. Il servizio di reperibilità, va di norma limitato ai periodi notturni e festivi ed ha una durata non inferiore alle 12 ore ed un massimo di 24 ore. La reperibilità è remunerata con una indennità oraria pari a L. 750. (nuovo importo l.1200) Il dipendente non può essere messo in reperibilità un periodo superiore a 6 giorni al mese. Il personale inserito in appositi turni di reperibilità deve fornire all'Amministrazione di appartenenza il proprio recapito telefonico ed assicurare, entro il termine di 30 minuti dalla chiamata, il proprio intervento. Al personale in turno di reperibilità, chiamato per esigenza di servizio a prestare la propria opera è corrisposto per ogni ora di intervento, un compenso pari ad un'ora di straordinario. Nel caso tale intervento dovesse cadere in giornata festiva il compenso è corrisposto in misura pari a 1 ora di straordinario festivo. La contrattazione articolata individua i servizi che attueranno i turni di reperibilità.
REPERIBILITA’. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un recapito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano prestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: - reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; - reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). NOTA A VERBALE Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
REPERIBILITA’. Flusso dai Dipartimenti Arpa Piemonte per il trasporto dei campioni nell’ambito dell’emergenza ambientale Flusso dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. per il trasporto dei campioni in situazione di pronta reperibilità sanitaria Allegato A – scheda n. A12 Non è previsto che il Fornitore possa tenere in consegna il campione, se non per il tempo necessario a trasferirlo. La sede che preleva il campione e lo invia all’analisi deve concordare con la sede reperibile destinataria i criteri di invio e recezione del campione, la temperatura di conservazione, i tempi presunti di trasporto e l’orario di consegna, nel rispetto dei termini temporali prima stabiliti e della prescrizione che vieta all’Appaltatore la conservazione del campione se non durante il trasferimento. Durante tutto il tragitto, il campione dovrà essere accuratamente conservato, nel rispetto delle modalità indicate, dall’Appaltatore. EVENTUALI VIAGGI “A CHIAMATA”: Dovranno inoltre essere previsti possibili sporadici trasporti di matrici ambientali e/o alimentari dalle diverse Sedi regionali di Arpa Piemonte, sia in ambito regionale sia, con minor frequenza, dalla Regione Piemonte ad altre Regioni. Nel caso di trasporto a chiamata, l’Aggiudicatario dovrà applicare il costo chilometrico offerto per l’effettuazione di tali trasporti, in Regione Piemonte e fuori Regione Piemonte, come da offerta.
REPERIBILITA’. Con riferimento alla facoltà dell’Azienda di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi di cui all’art. 34 del CCNL 12 febbraio 2005 ed al possibile determinarsi di elementi di disagio soggettivo, l’Azienda, nell’individuare le risorse necessarie per la predisposizione delle opportune turnazioni oltre le 60 giornate annue, terrà prioritariamente conto della volontarietà del Personale interessato.
REPERIBILITA’. (Art.27 CCNL 27.01.05) 1. Le Amministrazioni che richiedessero la reperibilità o la pronta disponibilità regoleranno tale istituto in contrattazione integrativa con le risorse di cui agli articoli 87 e 88 del presente CCNL (fondo e utilizzo del fondo per le progressioni economiche e per la produttività), garantendo comunque il rispetto dei seguenti principi. 2. L’istituto della reperibilità o pronta disponibilità è previsto esclusivamente per i settori di attività per i quali è necessario assicurare la continuità dei servizi, compresi quelli previsti dall’applicazione del d.lgs. n.81/2008. Esso si espleta durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. 3. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità o pronta disponibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a sei ore. 4. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte in giorni festivi nell’arco di un mese.
REPERIBILITA’. Nella logica della tutela e del sostegno alla famiglia, consente l’esercizio della volontarietà in caso di prestazione richiesta in regime di reperibilità per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori, tra le quali le donne in gravidanza e sino ai tre anni di vita del bambino, famiglia monoparentale con figlio sino ai 12 anni, per i part time richiesti per bisogni di cura familiare, ed ai titolari di permessi ex L. 104/92. Oltre a questo è stato riconosciuto un migliore e specifico trattamento economico per l’indennità di reperibilità nella giornata di sabato.
REPERIBILITA’. Non sono previsti interventi o attività in regime di reperibilità.
REPERIBILITA’. Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità a fornire un servizio di reperibilità, qualora richiesto dall’Amministrazione in sede di Contratto Attuativo, presso i siti indicati dalla stessa con il compito di intervenire per la gestione di eventuali urgenze/emergenze. Il compito del servizio sarà di ripristinare lo stato naturale dei luoghi rimuovendo i rischi per cose e persone generate dall’evento imprevedibile. Il costo per il servizio sarà un canone mensile di € 500,00 soggetto allo sconto di gara più l’eventuale costo dovuto all’attività richiesta ed eseguita calcolato come ore di lavoro e materiali effettivamente impiegati. Tale presidio sarà garantito tutti i giorni sia festivi che feriali 24 ore su 24.
REPERIBILITA’. L’appaltatore dovrà garantire, oltre a quanto richiesto nel punto precedente, la reperibilità per le giornate del sabato e di tutti i festivi compresi quelli infrasettimanali. In tali giornate l’Appaltatore, per i problemi bloccanti, dovrà fornire l’assistenza on site (SLA 4h) o remota ove possibile con software professionali per la connessione. L’Appaltatore dovrà, inoltre, fornire numero telefonico cellulare del proprio tecnico impegnato nel servizio di reperibilità, necessario per le chiamate di pronto intervento e per comunicazioni di servizio. L’Appaltatore dovrà inviare personale idoneo e abilitato per provvedere a riparare guasti e/o malfunzionamenti e ripristinare il funzionamento del sistema informatico.