Requisiti di onorabilità. 1. Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128 quater, comma 2, coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere altresì iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi l e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.
4. Per l'iscrizione delle persone giuridiche, nell' elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° sette...
Requisiti di onorabilità. Oltre ai requisiti di professionalità, la Società richiede ai propri esponenti di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge3 e di una buona reputazione personale. L’onorabilità viene valutata in relazione a:
Requisiti di onorabilità. I requisiti di onorabilità richiesti per i partecipanti al capitale sono disciplinati, ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico, dal decreto del Ministro del tesoro n. 469 dell'11 novembre 1998. In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità devono essere comprovati solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che intende acquisire direttamente azioni della SIM (quando la partecipazione comporti il superamento delle soglie rilevanti). Qualora il soggetto che effettua la comunicazione sia una società o un ente, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti
1 Le informazioni prodotte devono riguardare esclusivamente i soggetti che, direttamente o indirettamente: – sono controllati da chi intende assumere la partecipazione nella SIM; – controllano il soggetto che intende assumere la partecipazione nella SIM; – sono controllati dallo stesso soggetto che controlla chi intende assumere la partecipazione nella SIM. che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione (1) e alla comunicazione preventiva va allegato il verbale della relativa delibera consiliare, unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate. È rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell’organo con funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria della documentazione. L’esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. In caso di variazione del consiglio di amministrazione o del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche equivalenti nella società partecipante, il consiglio di amministrazione di quest’ultima: – verifica il possesso dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti subentranti; – invia tempestivamente alla Banca d’Italia il verbale della delibera consiliare di accertamento dei predetti requisiti, unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate. Nell'ipotesi di conferma delle cariche dei soggetti sopra menzionati non occorrerà procedere a una nuova verifica. Qualora il possesso dei requisiti di onorabilità venga meno in capo ad uno dei soggetti sopra richiamati, il partecipante deve comunicare immediatamente tale circostanza alla Banca d’Italia e alla SIM partecipata. Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità, ...
Requisiti di onorabilità. 1- Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, per le imprese che intendono svolgere l’attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone, autista compreso - con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, anche:
a. dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b. dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
c. dal titolare dell'impresa individuale o familiare.
Requisiti di onorabilità. 1. Gli operatori economici sono altresì esclusi quando ne faccia ri- chiesta:
a) la Segreteria di Stato, ove abbia avuto, anche attraverso le rap- presentanze diplomatiche della Santa Sede o le Chiese locali, notizia di condotte tenute dagli operatori economici o dai loro soci nonché dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, rientranti tra quelle previste dall’ all’art. 3 §2 dello Sta- tuto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
b) l’Autorità di informazione finanziaria, qualora, anche a mezzo dello scambio di informazioni di cui all’art. 69 lettera b) xxxxx Xxxxx N. XVIII dell’8 ottobre 2013, venga a conoscenza delcoinvol- gimento di un fornitore xxxx’attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione xx xxxxx.
Requisiti di onorabilità. 1. I requisiti di onorabilità sono:
a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le societa' cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Requisiti di onorabilità. 1. L’accesso e l’esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 1, sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e alla mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
2. Per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, è necessario non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.)
Requisiti di onorabilità. Ciascuna Parte dichiara: (i) di non essere assoggettata a procedure concorsuali; (ii) di non essere sottoposta ai divieti ed alle decadenze di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Requisiti di onorabilità. I requisiti di onorabilità degli arbitri sono i seguenti:
Requisiti di onorabilità. I requisiti di onorabilità sono quelli previsti dall’art. 2, co. 1, della legge n.82/94 e devono essere posseduti da: - il titolare di impresa individuale e l’institore o il direttore che questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede; - tutti i soci di società in nome collettivo; - tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice o di società in accomandita per azioni; - tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative. In particolare è necessario che nei confronti di tali soggetti: - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o all’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; - non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142,143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16.3.1942 n. 267; - non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27.12.1956 n.1423, 10.2.1962, n. 57, 31.5.1965 n. 575 e 13.9.1982 n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso; - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513-bis del codice penale; - non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa. Requisiti di capacità economico-finanziaria I requisiti di capacità economico-finanziaria consistono nella: