Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenza.
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Samples: Convenzione Per La Concessione Della Gestione Del Centro Sportivo, Convenzione Per La Concessione Della Gestione Del Centro Sportivo
Responsabilità e assicurazioni. 1. Il concessionario Concessionario è responsabile e risponde in solidoresponsabile, in via diretta ed esclusiva, di - dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, norme leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunaledall’Amministrazione, arrecati per fatto propriofatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da persone essa chiamate dal concessionario in luogo per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata , sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare.
2. Il Concessionario è responsabile, manifestazioniin via diretta ed esclusiva, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze o inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in nei casi di emergenzeemergenza.
3. Il Concessionario A prescindere da eventuali conseguenze penali il concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predettidi cui sopra.
4. L’Amministrazione si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a prescindere da eventuali conseguenze penalirispondere per danni derivanti dalla gestione del Centro sportivo e dall’esecuzione dell’attività oggetto del contratto.
5. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessioneconcessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilitàresponsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve presentare al Comune stipulare, per la sottoscrizione del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile civile, emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a 3.000.000,00.= € 2.500.000,00 senza limite per persone persona o cose. Detta polizza tiene deve tenere indenne il Concessionario anche per: - Mortemorte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e persone, compresi i rappresentanti dell’amministrazione autorizzati ad accedere al Centro Sportivo ed a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della del presente Concessionecontratto; - I i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessionedel presente contratto.
6. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.
7. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione del contratto e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamenteautomaticamente rinnovabile, “a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale”. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose cose, ecceda i singoli massimali coperte coperti dalla predetta polizza, l’onere l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.
8. Se i contratti assicurativi Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare all’amministrazione copia del certificato di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto assicurazione attestante il pagamento del premio in scadenzarelativo al periodo di validità della polizza.
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Samples: Concession Agreement
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti di Zètema e dei terzi. L'Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, civilmente dei danni di - danni a qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore, inoltre, sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni che, ad insindacabile giudizio della presente Concessione; - I danni sopra descritti Società appaltante, risultassero dall’uso di materiali inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio. L’Appaltatore, ove sia possibile, dovrà in ogni caso provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione di quanto danneggiato. Il controllo circa la buona realizzazione delle riparazioni e/o sostituzioni di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessioneal comma precedente sarà effettuato dalla Società appaltante, tramite il proprio Responsabile Esecutivo, in contraddittorio con il Responsabile Tecnico di commessa nominato dall’Appaltatore. La polizza deve essere mantenuta L’Appaltatore, in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamenterelazione agli obblighi derivanti dal Contratto, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, solleva Zètema da qualsiasi responsabilità in caso di sinistroinfortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone dell’Affidatario e/o cose ecceda i singoli massimali coperte di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. Ai fini di cui sopra, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è in possesso di apposita polizza Responsabilità Civile n. ……………… stipulata con …………… con scadenza al …………………….., per eventuali danni subiti dalla predetta stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni affidate, nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso delle prestazioni affidate. Alla scadenza della suddetta polizza, l’onere relativo nel caso in cui Zètema eserciti la facoltà di rinnovo, o in caso di proroga tecnica, come previsto al precedente art. 2, l’Appaltatore dovrà intendersi presentare a totale carico Zètema copia della relativa quietanza di pagamento a comprova del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel nuovo periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzavalidità.
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Samples: Servizio Di Manutenzione
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile La ditta aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e risponde ai regolamenti concernenti i pubblici trasporti e quelli scolastici in solidoparticolare. Ogni responsabilità per danni che, in via diretta ed esclusivarelazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, di - danni derivassero all’Ente committente, agli utenti o a terzi, a persone o cose, è senza riserve ed eccezioni, a totale carico della ditta. In relazione alle responsabilità sopra indicate, la ditta aggiudicataria, per la stipula del contratto, dovrà consegnare al Comune copia di polizza assicurativa, stipulata con primario assicuratore e cose derivanti da negligenzamantenuta in vigore per tutta la durata del contratto, imprudenzasuoi rinnovi e/o proroghe, inosservanza di leggia copertura dei rischi inerenti il servizio per RCT, norme RCO, e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni RCA con i seguenti massimali: - polizza RCT (responsabilità civile e penale; - verso terzi) per danni arrecati a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti terzi (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione tra cui l’Amministrazione comunale) con un massimale unico minimo per sinistro di € 3.000.000,00 “unico” per sinistro senza alcun sottolimite di risarcimento; - polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicataria si avvalga) con un massimale minimo per sinistro di € 3.000.000,00 e con un limite di €1.500.000,00 per persona danneggiata; - polizza RCA (responsabilità civile auto) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall’aggiudicataria per l’esecuzione del presente contratto, con un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone 4.500.000,00. L’operatività o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Mortemeno delle coperture assicurative predette non esonerano l’aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, avendo esse solo lo scopo di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzaulteriore garanzia.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile L’appaltatore manterrà indenne il Comune da ogni qualsivoglia danno diretto o indiretto che possa comunque e risponde da chiunque derivare in solidorelazione all’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, in via diretta ed esclusivasollevando l’Amministrazione stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità, di - sia civile che penale, a riguardo. Le eventuali spese sostenute dal Comune per porre rimedio ai danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti de quo saranno dedotte dai crediti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivocomunque rimborsate dall’aggiudicatario. L’Amministrazione Comunale viene sollevata è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all’attività svolta impiegato nel servizio, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. L’aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita copertura assicurativa riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto. In particolare l’appaltatore dovrà esibire polizza (RCT/O) o appendice di estensione/ precisazione emessa su polizza RCT/O già in corso, per la responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività venissero arrecati dall’aggiudicatario e dal personale dallo stesso incaricato nell’espletamento dei servizi oggetto del contratto ed dell’appalto. I massimali non dovranno essere inferiori alle vigenti disposizioni di legge. La polizza dovrà specificare che il Comune di Xxxxxx è considerato “terzo” a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessionegli effetti. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera avere una durata della Concessione pari a quella del contratto di appalto e copia della medesima deve essere depositata presso il Comuneprestata sino alla concorrenza di massimali previsti per legge per danni a cose e /o persone derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa. La Copia conforme all'originale di detta polizza deve assicurativa contratta dall'Appaltatore a copertura dei rischi sopra indicati dovrà essere rinnovabile automaticamenteconsegnata alla Stazione Appaltante, a prima richiesta unitamente alla dichiarazione con obbligo di pagamento autonomo cui l’Appaltatore esoneri la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità civile e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizzaa cose, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi entro il termine di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessioneinizio dell'appalto, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzapena la decadenza dell'aggiudicazione.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario Concedente non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell´attuazione della convenzione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo gratuito dell´impianto a favore del Comune, secondo quanto previsto nel presente atto. Il Concessionario è responsabile e risponde in solidoresponsabile, in via diretta ed esclusiva, di - dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, norme leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunaledall´Amministrazione, arrecati per fatto propriofatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da persone essa chiamate dal concessionario in luogo per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata , sollevando il Concedente da ogni qualsivoglia responsabilità e conseguenza civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare. Il Concessionario è responsabile, manifestazioniin via diretta ed esclusiva, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività inadeguatezza nell´esecuzione dell´attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in nei casi di emergenzeemergenza. Il A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predettidi cui sopra. Protocollo N° 0118430/2019 del 01/07/2019 10:19:24 - DETERMINA Il Concedente si riserva l´azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a prescindere da eventuali conseguenze penalirispondere per danni derivanti dalla gestione dell´impianto sportivo dall´esecuzione dell´attività oggetto della convenzione. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessioneConcessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilitàresponsabilità per l´esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, deve presentare al Comune stipulare, per la sottoscrizione del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall´esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a 3.000.000,00.= € 2.500.000,00 senza limite per persone persona o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve Le polizze devono essere mantenuta mantenute in vigore per l’intera l´intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere consegnata all´Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi. Il Concessionario deve, ogni anno, per tutta la durata della Concessione e convenzione, consegnare all´amministrazione copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel premi relativi al periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzavalidità delle polizze.
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Samples: Concessione d'Uso Esclusivo
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario Comune non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare alla Concessionaria nell’attuazione della convenzione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo gratuito dell’impianto a favore del Comune, secondo quanto previsto nel presente atto. La Concessionaria è responsabile e risponde in solidoresponsabile, in via diretta ed esclusiva, di - dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, norme leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunaledall’Amministrazione, arrecati per fatto propriofatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da persone essa chiamate dal concessionario in luogo per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata , sollevando il Concedente da ogni qualsivoglia responsabilità e conseguenza civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare. La Concessionaria è responsabile, manifestazioniin via diretta ed esclusiva, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in nei casi di emergenzeemergenza. Il Concessionario A prescindere da eventuali conseguenze penali la Concessionaria è tenuto tenuta al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penalidi cui sopra. Il Concessionario ai fini Concedente si riserva l’azione di rivalsa nei confronti della sottoscrizione del contratto di concessioneConcessionaria, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo dall’esecuzione dell’attività oggetto della convenzione. La Concessionaria, ferma restando la sua piena e diretta responsabilitàresponsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve presentare al Comune stipulare, per la stipula del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile “all risk” emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a 3.000.000,00.= € 2.500.000,00 senza limite per persone persona o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve Le polizze devono essere mantenuta mantenute in vigore per l’intera durata della Concessione del contratto e copia della medesima delle medesime deve essere depositata presso il Comuneconsegnata . La polizza deve essere rinnovabile automaticamenteConcessionaria deve, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza ogni anno, per tutta la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza durata della convenzione, consegnare all’amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel premi relativi al periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzavalidità delle polizze.
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Samples: Convenzione Per La Gestione in Concessione Del Laghetto Di Pesca Sportiva Comunale
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile e risponde A partire dal momento in solidocui l’impianto verrà consegnato, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose penale inerente e conseguente all’uso o persone dovuto ad incidenti alla gestione graverà unicamente sulla Concessionaria che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni né riserva, esonerando di ogni responsabilità civile e penale l’Amministrazione per qualsiasi fatto avvenuto nell’impianto sportivo per la gestione e sia durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le attività normali e le manifestazioni pubbliche. La Concessionaria si assume tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs n.81/2008. Dovrà quindi predisporre il piano di sicurezza e le iniziative promosse di evacuazione, nominare il responsabile della sicurezza ed i correlati addetti, accollarsi ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D. lgs. n. 81/2008 e darne comunicazione all’Amministrazione. La Concessionaria dovrà provvedere alla compilazione ed aggiornamento del Registro relativo al Piano di Mantenimento delle condizioni di Sicurezza come previsto dal Comune); - D.M. 18/03/96, dal D.L. 81/08 s.m.i., e dalle procedure ed istruzioni operative emanate da Comune di Cinisello Balsamo. La Concessionaria si assume il rischio dei danni a persone e cose che derivassero derivanti da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto incendio ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione altri danni ai beni e/o per il mancato e tempestivo intervento in casi responsabilità civile. La Concessionaria dovrà quindi produrre, alla sottoscrizione del contratto, idonee polizze assicurative, stipulate con Compagnie assicuratrici di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento primaria importanza, a copertura di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penalirischi attinenti l’oggetto della concessione. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con Tali polizze dovranno prevedere un capitale/massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire Euro 3.000.000 per danni arrecati a cose ed un massimale per sinistro non inferiore a Euro 500.000 per ciascun danno a persone e/o animali. La copertura assicurativa dovrà comunque tutelare la responsabilità civile derivante alla Concessionaria dall’esercizio delle attività oggetto della concessione, anche se per essa svolte da terzi, compreso: • la proprietà e/o la conduzione a qualunque titolo dei beni inerenti l’attività, sia mobili che immobili e loro pertinenze, anche dell’Ente; • la sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose ecceda consegnate e non, di proprietà degli utenti dei servizi erogati; • la somministrazione e smercio di cibi e bevande, compresi i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi danni dovuti a totale carico vizio originario del Concessionarioprodotto per i generi di propria produzione. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenza, ed i contratti assicurativi dovranno prevedere la facoltà per l’Amministrazione di corrispondere il relativo premio in vece della Concessionaria.
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Samples: Management Agreement
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario L’Aggiudicatario si assume ogni onere e rischio inerente il servizio oggetto dell’appalto e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell’esecuzione del servizio. L’Aggiudicatario si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a trasportati, a terze persone e cose, tenendo indenne il Comune per ogni responsabilità diretta o indiretta. L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità circa l’organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale. All’Aggiudicatario è responsabile fatto obbligo di contrarre, e risponde di mantenere efficaci per tutta la durata dell’appalto, le seguenti coperture assicurative: • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per i danni cagionati a terzi (tra cui l’Ammistrazione Comunale) in solidoconseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, in via diretta dipendenza del presente appalto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro. L’inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente dell’Aggiudicatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Qualora l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, il contratto sarà risolto di diritto e l’importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l’obbligo del maggior danno subito. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusiva, esclusivo carico della ditta Aggiudicataria del servizio. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di - danni responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a persone carico dell’ente appaltante e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza del danneggiato. L’Aggiudicatario si assumerà a proprio carico l’onere di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione manlevare l’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose azione che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini possa essere intentata nei confronti della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire stessa per danni arrecati a persone e/terzi o cose ecceda dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio. La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Aggiudicatario durante l’esecuzione del servizio. La presentazione della polizza condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell’aggiudicazione provvisoria. In caso di danni arrecati a terzi, l’impresa aggiudicataria dovrà darne immediata notizia all’Amministrazione Comunale, fornendo dettagliati particolari. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con i singoli massimali coperte dalla predetta polizzarappresentanti della ditta affidataria. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, l’onere relativo dovrà intendersi anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che la Ditta appaltatrice possa sollevare eccezione alcuna. I beni di proprietà dell’Amministrazione Comunale o comunque messi a totale carico disposizione per il contratto sono assicurati a cura del Concessionario. Se Comune contro i contratti assicurativi rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori e il Comune si impegna nell’ambito di tale polizza ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui sopra hanno rate scadenti all’art. 1916 C.C.) nei confronti dell’aggiudicatario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. La Ditta aggiudicataria a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà dell’aggiudicataria stessa o da essa tenuti in vigenza della concessioneuso, dovrà essere prodotta nel periodo consegna o simili e si impegna nell’ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di mora previsto in polizza copia della quietanza rinuncia (salvo il caso di avvenuto pagamento dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti del premio in scadenzaComune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.
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Samples: Service Agreement
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile sottoscrivendo il presente contratto di concessione si obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto propriodel comportamento del proprio personale, dei propri dipendenti soci o di altri cittadini presenti nella palestra a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi e si obbliga a tenere il concedente sollevato ed indenne da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - , o azione presente o futura, per danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante garedi qualsiasi genere, manifestazionicomunque derivanti, iniziativeanche nei confronti di terzi, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per effetto della convenzione. Tutte le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del obbligazioni derivanti presente contratto di concessione, ferma restando la sua piena fra cui anche l’adempimento alla normativa vigente in materia di contabilità, di corretto adempimento delle procedure, nonché le responsabilità civili e diretta responsabilitàpenali scaturenti da omissioni, deve presentare negligenze o inadempimenti alle obbligazioni contenute nella presente Convenzione sono imputabili al Comune concessionario quale soggetto giuridico. Il concessionario stipula una polizza assicurativa per di responsabilità civile emessa da verso terzi e prestatori d’opera, riferita alla Palestra oggetto di concessione, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a strutture, persone e cose di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto della presente convenzione, prevedendo quindi la copertura di ogni rischio che possa discendere dalla gestione della Palestra stessa. Tale polizza stipulata con una primaria compagnia di assicurazione dovrà avere decorrenza dall’inizio della concessione e con un validità per tutta la sua durata, sollevando il concedente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente Convenzione. La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche: Sezione RCT · massimale unico per sinistro non inferiore a €. 2.500.000,00; · coprire tutte le attività svolte dal concessionario comprese attività secondarie ed accessorie nulla eccettuato o escluso; · il personale, gli atleti, gli utenti in genere e il concedente devono espressamente ricoprire la qualifica di terzo. · Rc della conduzione del fabbricato · Causale incendio · Interruzione attività di terzi (industriali, agricole, commerciali..) Sezione RCO · Massimale per sinistro € 2.500.000,00 senza 2.500.000,00, con sotto limite per persone o cose. Detta persona danneggiata di € 1.000.000,00 · Buonafede INAIL Il concessionario si impegna a presentare copia della polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morteassicurativa, lesioni dell’integrità fisica regolarmente sottoscritta e qualunque danno a persone e a cosequietanzata dalle parti, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui Convenzione e si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta impegna a mantenere in vigore la presente copertura assicurativa per l’intera tutta la durata della Concessione concessione, suoi eventuali rinnovi e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta proroghe con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione presentazione della documentazione comprovante all’Amministrazione. Resta inteso che qualora l’entità del debitore principale. Nella polizza di assicurazione danno superi l’ammontare dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte previsti dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi l’eccedenza resterà a totale carico del Concessionarioconcessionario Si precisa che il concedente è assicurato per i beni di sua proprietà, contro il rischio di incendio, atti vandalici e eventi atmosferici pur in presenza di una franchigia. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessioneQualora il concessionario stipuli propria polizza incendio a tutela dei beni, dovrà essere prodotta nel periodo espressamente inclusa clausola per conto di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzachi spetta affinché l’indennizzo venga corrisposto al legittimo proprietario.
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Samples: Convenzione Per La Concessione in Gestione Della Palestra Comunale
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità civile per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte nell'esercizio del presente affidamento, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone, cose od animali, tanto dell'Unione che di terzi, in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti. Allo stesso modo, il Concedente è esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone e penale; - danni a cose alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta momento derivare dall’attività o indiretta con l’uso dall’utilizzo da parte di altri soggetti fruitori degli impianti (fatta eccezione sportivi. Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per le manifestazioni eventuali danni accertati, di qualunque natura e le iniziative promosse dal Comune); - danni per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio del l'Unione risultassero causati da personale del Concessionario stesso il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e cose che derivassero da errori a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenzeoggetti danneggiati. Il Concessionario è tenuto si vincola a tenere sollevata ed indenne l’Unione da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che, per dato o fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili al risarcimento di tutti i danni predetticoncessionario medesimo (Art. 25 del CSA). All'uopo, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: ha stipulato Polizza assicurativa RCT ed RCO n.----------------- rilasciate da -------------------- - MorteAgenzia di ---------- in data ------------- acquisite in atti al P.G. n. ---------------- del --------------. Dette polizze risultano quietanzate sino al , lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità così come risulta da copie acquisite in atti al P.G. n. -------------- del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con ----------------.. E' obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi , alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessionecontinuità, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento la copertura assicurativa del premio in scadenzaservizio.
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Samples: Concessione Della Gestione Delle Strutture Sportive
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario gestore è direttamente responsabile di ogni danno che venga arrecato alle strutture ed alle attrezzature comunali e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - dei danni arrecati a persone e o cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati parte del pubblico presente alle attività dalle stesse organizzate. A tale scopo il gestore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o e persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta derivanti dall’attività esercitata con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni primarie compagnie di assicurazione e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per massimali previsti di € 1.500.000,00: la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle rischi connessi alle attività oggetto della presente Concessioneconvenzione, con rinuncia di rivalsa nei confronti dei concedenti. Il Comune di Monza e la Direzione didattica dovranno essere espressamente annoverati tra i terzi. Copia di tali polizze, che dovranno avere validità per tutta la durata della convenzione, dovranno essere trasmesse all’ufficio gestione diretta impianti sportivi, preliminarmente all’avvio della convenzione. Il gestore dovrà inoltre organizzarsi affinché dirigenti, allenatori o altri responsabili delegati controllino il comportamento tenuto dai singoli utenti sia nel corso di attività sia durante la permanenza nei corpi spogliatoi e all’interno dell’impianto sportivo. Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa all’ufficio gestione diretta impianti sportivi. L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere la rifusione dei danni arrecati direttamente al gestore durante il cui orario di assegnazione si siano verificati i danni ovvero di richiedere al gestore un intervento diretto di messa in ripristino della struttura e delle attrezzature. La mancata rifusione dei danni arrecati al patrimonio comunale provoca la revoca della presente intesa e della disposizione di assegnazione (fatte salve le azioni di recupero da parte dell’Amministrazione Comunale). Il gestore deve garantire che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e che siano in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di medicina sportiva, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito. Il gestore è altresì tenuto: - ad applicare la tipologia dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato; - I danni sopra descritti all’osservanza delle vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessioneassicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni; - ad impiegare nell’esecuzione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistroIn aggiunta agli adempimenti previsti dalla presente convenzione, il risarcimento liquidato in termini gestore dovrà provvedere all’adempimento di polizza sarà tutti gli obblighi derivanti dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, custodia dei minori affidati – fatte salve le responsabilità specifiche di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone terzi soggetti concessionari di singole ore e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti giornate ai sensi della presente convenzione - e in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto particolare alla sorveglianza adeguata e costante in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzaogni articolazione delle proprie attività.
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Samples: Intesa Per La Gestione Convenzionata Della Palestra Scolastica
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario L’aggiudicatario è direttamente responsabile e risponde in solidodella gestione dei servizi affidati, in via diretta ed esclusivaassumendo ogni responsabilità, di - anche per danni a persone e cose derivanti cose, inerente all’esecuzione del contratto, sollevando il committente da negligenzaogni responsabilità, imprudenzaanche in merito a qualsiasi risarcimento; risponderà direttamente nel caso si xxxxxxxx xxxxxxxx o danni sui luoghi di lavoro imputabili alla gestione. A copertura dei rischi del servizio l’aggiudicatario è tenuto a stipulare per tutta la durata dell’appalto le polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi (e prestatori di lavoro) di infortunio per i dipendenti, inosservanza preliminarmente all’inizio materiale della gestione del servizio, da inoltrare quantomeno alla stipula del contratto, contenente tutte le precisazioni di leggicui sotto. A copertura dei danni cagionati a terzi dall’aggiudicatario e dai suoi dipendenti con massimale non inferiore a € 5.000.000, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunalecon le seguenti estensioni: - estensione della qualifica di terzo al committente, arrecati per fatto propriononché agli utenti del servizio, dei propri dipendenti o utenti a loro volta qualificati come terzi tra loro; - danni cagionati da persone chiamate dal concessionario per non in rapporto di dipendenza con l’aggiudicatario che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi motivotitolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; - danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalla somministrazione di cibi e bevande imputabili all’aggiudicatario, quali ad es. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni errata somministrazione ed errata conservazione; - responsabilità civile e penaleconduzione ed uso di beni non di proprietà; - danni a cose di terzi da incendio, esplosione o persone dovuto scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute, con un massimale non inferiore ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune)€ 1.000.000; - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed di terzi detenute e/o in consegna o custodia all’assicurato a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione qualsiasi titolo con un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 500.000; - i danni a € 2.500.000,00 senza limite locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere assunte in uso da terzi; Polizza assicurativa contro gli infortuni A copertura degli utenti del servizio, per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche perogni singolo utente, con massimali minimi pari a: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno Morte € 85.000 - Invalidità permanente € 200.000 - Rimborso spese sanitarie € 00.000 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx giorno) € 50 Qualora l’importo del risarcimento spettante a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose terzi ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizzadella polizza sottoscritta, l’onere relativo dovrà intendersi la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’aggiudicatario. Eventuali scoperti o franchigie previsti dalle polizze non potranno in alcun modo essere posti a totale carico del Concessionariocommittente o del danneggiato. Se i L’inefficacia dei contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti non potrà in vigenza della concessione, dovrà alcun modo essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzaopposta al committente e non costituirà esimente dell’appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente.
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Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'organizzazione del servizio di che trattasi: gestione, vendita, incasso e tutto quanto indicato all'art.7 del CSA. Esso si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale (ivi compresa la manutenzione ordinaria) connessi alla realizzazione degli spettacoli e delle varie attività svolte all’interno del Teatro Comunale e risponde in solidodegli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi, in via diretta ed esclusivaderivanti dall’utilizzo del Teatro stesso e dallo svolgimento delle attività previste. Si impegna, di - danni inoltre, a persone e cose derivanti da negligenzarispondere, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto propriotutta la durata della concessione, dei propri dipendenti o danni comunque e da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante garechiunque causati all'immobile, manifestazioniagli impianti, iniziativeattrezzature ed arredi dell’intera struttura, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento concessi in casi di emergenzeuso dall'Ente stesso. Il Concessionario è tenuto al risarcimento a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutti i danni predettitutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l’utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, e prima di consentire l'utilizzo della struttura, il Concessionario è tenuto a prescindere da eventuali conseguenze penalirichiedere ai terzi interessati l’esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessionesi obbliga a tenere indenne l'Ente da tutte le responsabilità dirette o indirette, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività svolte all’interno della struttura, ivi compresi i singoli massimali coperte dalla predetta polizzadanni alla struttura stessa. Il Concessionario ha l’obbligo di stipulare specifiche polizze assicurative aventi validità non inferiore alla durata della Concessione, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico aventi caratteristiche di cui all'art.8 del CSA. All'uopo, il Concessionario ha stipulato Polizza assicurativa RCT ed RCO n.----------------- rilasciate da -------------------- - Agenzia di ---------- in data ------------- acquisite in atti al P.G. n. ---------------- del --------------. Dette polizze risultano quietanzate sino al , così come risulta da copie acquisite in atti al P.G. n. -------------- del ----------------.. E' obbligo del Concessionario. Se i contratti assicurativi , alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessionecontinuità, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento la copertura assicurativa del premio in scadenzaservizio.
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Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile 1. L’appaltatore manterrà indenne il Comune da ogni qualsivoglia danno diretto o indiretto che possa comunque e risponde da chiunque derivare in solidorelazione ai servizi oggetto del presente appalto, in via diretta ed esclusivasollevando l’Amministrazione stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità, di - sia civile che penale, a riguardo.
2. Le eventuali spese sostenute dal Comune per porre rimedio ai danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti de quo saranno dedotte dai crediti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivocomunque rimborsate dall’aggiudicatario.
3. L’Amministrazione Comunale viene sollevata è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’appaltatore si avvalga) impiegato nel servizio, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
4. A tal fine l’aggiudicatario è tenuto, entro quindici giorni dalla ricezione della nota con la quale l’Amministrazione comunale comunicherà l’avvenuto affidamento in gestione del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita copertura assicurativa riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto.
5. In particolare l’appaltatore dovrà esibire polizza (RCT/O) o appendice di estensione/ precisazione emessa su polizza Rct/o già in corso, per la responsabilità civile e penale; - per danni a persone, cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse animali che venissero arrecati dall’aggiudicatario e dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività personale dallo stesso incaricato nell’espletamento dei servizi oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenzedell’appalto.
6. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa I massimali non dovranno essere inferiori per responsabilità civile emessa da primaria compagnia verso terzi ad Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di assicurazione con un massimale unico € 3.000.000,00 per danni a cose. Per responsabilità civile verso prestatori di lavoro € 5.000.000.00 per sinistro non inferiore a con limite di € 2.500.000,00 senza limite 2.500.000 per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessionepersona.
7. La polizza deve essere mantenuta dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi con espressa indicazione che il comune è considerato terzo a tutti gli effetti.
8. Sono comprese in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamentecopertura tutte le attività inerenti, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone accessorie e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizzacomplementari, l’onere relativo nessuna esclusa né eccettuata.
9. Tale polizza dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi prevedere le seguenti clausole: • Malattie professionali di cui sopra hanno rate scadenti alle tabelle allegate al DPR n. 1124/1965 o contemplate dal DPR 482/1975 xxx.xx. per prestatori di lavoro (RCO) nonché copertura per quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzagiudicato.
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Samples: Service Agreement
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile e Concessionario risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei dai propri dipendenti e incaricati ai beni del Concedente, nonché a terze persone o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante garedi terzi con i quali venga in contatto in ragione dello svolgimento della presente convenzione. Si precisa che sono considerati terzi anche il Concedente, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni i suoi dipendenti e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenzecollaboratori. Il Concessionario è tenuto al risarcimento l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio svolto in regime di tutti concessione. L’assicurazione contro i danni predettida incendio, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessionescoppio e atti vandalici, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per nonché responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore contro danni arrecati a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti relativamente alla porzione immobiliare concessa, sarà stipulata a cura e spese del Concedente e l’importo di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamentepremio, a prima richiesta con obbligo nella misura da definire, sarà annualmente rimborsato dal Concessionario., entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuto pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principaledello stesso. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso cui trattasi sarà prevista l’espressa rinuncia al diritto di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti del Concedente. L’assicurazione contro i beni, immobili danni da incendio e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per responsabilità civile contro danni arrecati a persone terzi, relativamente alle attrezzature, arredi e in conseguenza all’attività svolta, dovrà essere stipulata a cura e spese del Concessionario, con clausola di rinuncia alla rivalsa verso la Concedente. A tal fine, il Concessionario si obbliga a stipulare, con primaria Compagnia di assicurazioni, una copertura per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera avente un massimale unico non inferiore ad Euro 5.000.000,00 unico e durata contrattuale non inferiore alla durata della concessione, a pena di decadenza dalla concessione stessa. In tale contratto di assicurazione, la Concedente dovrà essere espressamente previsto quale assicurato congiunto, a spese del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a far pervenire copia delle suddette polizze assicurative, delle appendici di modifica o rinnovo, nonché dei pagamenti dei premi annuali, entro e non oltre 15 giorni dalla effettiva consegna dei locali, ovvero entro 15 giorni dal pagamento dei premi annuali, pena decadenza dalla concessione per grave inadempimento. Resta inteso che costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione all’eventuale pattuizione di scoperti e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi franchigie contrattuali ovvero in ragione di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzaassicurazioni insufficienti.
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Samples: Concessione Della Gestione Del Laboratorio Chimico Merceologico
Responsabilità e assicurazioni. L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell’attuazione del presente appalto per qualsiasi causa, ivi comprese le giornate di utilizzo gratuito delle strutture a favore dell’Amministrazione secondo quanto previsto nel presente atto. Il concessionario Concessionario è responsabile e risponde in solidoresponsabile, in via diretta ed esclusiva, di - dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, norme leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunaledall’Amministrazione, arrecati per fatto propriofatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da persone essa chiamate dal concessionario in luogo per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata , sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare. Il Concessionario è responsabile, manifestazioniin via diretta ed esclusiva, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in nei casi di emergenzeemergenza. Il A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predettidi cui sopra. L’Amministrazione si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a prescindere da eventuali conseguenze penalirispondere per danni derivanti dalla gestione delle strutture affidate e dall’esecuzione dell’attività oggetto del contratto. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessioneConcessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilitàresponsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve presentare al Comune una produrre, per la stipula del presente contratto, copia della polizza assicurativa per responsabilità civile (RCT/O) emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00 per danni arrecati a € 2.500.000,00 senza limite terzi e per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, infortuni sofferti in conseguenza di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della del presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessioneappalto. La polizza deve Le polizze devono essere mantenuta mantenute in vigore per l’intera durata della Concessione del contratto e copia della medesima delle medesime deve essere depositata presso l’Area Servizi alla persona del Comune di Coriano. Il Concessionario deve ogni anno, entro il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente31 luglio e per tutta la durata del contratto, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza consegnare all’ Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel premi relativi al periodo di mora previsto validità delle polizze. Per il primo anno la copia del certificato andrà presentata entro il 1 novembre e comunque prima dell’inizio dell’attività gestionale. Il Comune si riserva inoltre il diritto di controllare in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzaqualunque momento l’integrità delle strutture, delle attrezzature e degli impianti.
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Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario gestore è direttamente responsabile di ogni danno che venga arrecato alle strutture ed alle attrezzature comunali e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - dei danni arrecati a persone e o cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati parte del pubblico presente alle attività dalle stesse organizzate. A tale scopo il gestore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o e persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta derivanti dall’attività esercitata con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni primarie compagnie di assicurazione e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per massimali previsti di € 3.000.000,00: la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle rischi connessi alle attività oggetto della presente Concessioneconvenzione, con rinuncia di rivalsa nei confronti dei concedenti. Il Comune di Monza e la Direzione didattica dovranno essere espressamente annoverati tra i terzi. Copia di tali polizze, che dovranno avere validità per tutta la durata della convenzione, dovranno essere trasmesse all’ufficio gestione diretta impianti sportivi, preliminarmente all’avvio della convenzione Il gestore dovrà inoltre organizzarsi affinché dirigenti, allenatori o altri responsabili delegati controllino il comportamento tenuto dai singoli utenti sia nel corso di attività sia durante la permanenza nei corpi spogliatoi e all’interno dell’impianto sportivo. Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa all’ufficio gestione diretta impianti sportivi. L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere la rifusione dei danni arrecati direttamente al gestore durante il cui orario di assegnazione si siano verificati i danni ovvero di richiedere al gestore un intervento diretto di messa in ripristino della struttura e delle attrezzature. La mancata rifusione dei danni arrecati al patrimonio comunale provoca la revoca della presente intesa e della disposizione di assegnazione (fatte salve le azioni di recupero da parte dell’Amministrazione Comunale). Il gestore deve garantire che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e che siano in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di medicina sportiva, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito. Il gestore è altresì tenuto: - ad applicare la tipologia dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato; - I danni sopra descritti all’osservanza delle vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessioneassicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni; - ad impiegare nell’esecuzione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistroIn aggiunta agli adempimenti previsti dalla presente convenzione, il risarcimento liquidato in termini gestore dovrà provvedere all’adempimento di polizza sarà tutti gli obblighi derivanti dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, custodia dei minori affidati – fatte salve le responsabilità specifiche di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone terzi soggetti concessionari di singole ore e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti giornate ai sensi della presente convenzione - e in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto particolare alla sorveglianza adeguata e costante in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzaogni articolazione delle proprie attività.
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Samples: Intesa Per La Gestione Convenzionata Della Palestra Scolastica
Responsabilità e assicurazioni. 1. L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell’attuazione della convenzione per qualsiasi causa, ivi comprese le giornate di utilizzo gratuito degli impianti a favore dell’Amministrazione secondo quanto previsto nel presente atto.
2. Il concessionario Concessionario è responsabile e risponde in solidoresponsabile, in via diretta ed esclusiva, di - dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, norme leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunaledall’Amministrazione, arrecati per fatto propriofatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da persone essa chiamate dal concessionario in luogo per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata , sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare.
3. Il Concessionario è responsabile, manifestazioniin via diretta ed esclusiva, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a e di quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in nei casi di emergenzeemergenza.
4. Il A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predettidi cui sopra.
5. L’Amministrazione si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamata da terzi a prescindere da eventuali conseguenze penalirispondere per danni derivanti dalla gestione del Centro sportivo e dall’esecuzione dell’attività oggetto del contratto.
6. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessioneConcessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilitàresponsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula della convenzione, deve presentare al Comune dovrà altresì stipulare in via preventiva una polizza assicurativa per responsabilità civile “all risk” emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione della convenzione, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cosead euro 5.000.000,00.
7. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve Le polizze devono essere mantenuta mantenute in vigore per l’intera durata della Concessione convenzione e copia della medesima delle medesime deve essere depositata presso il l’Ufficio Sport del Comune.
8. La polizza Il Concessionario deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza altresì consegnare all’Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel premi relativi al periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzavalidità delle polizze.
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Samples: Capitolato D’oneri Per La Gestione Degli Impianti Sportivi
Responsabilità e assicurazioni. 1. Premesso che i locali, affidati in concessione dal Comune di Argenta sono assicurati contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, per i danni derivanti da eventi accidentali, dolosi e forza maggiore, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti dei terzi per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa, il concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell’ambito delle polizze da esso stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti della Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.
2. Il concessionario è responsabile e risponde in solidorisponderà di eventuali danni, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione alla gestione e/o proprietà di beni mobili ed immobili e/o nello svolgimento di tutte le attività nell’ambito della gestione della struttura oggetto della concessione e per l'intera durata del medesima, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità; provvederà altresì - a proprie spese e previo benestare dell’Amministrazione - alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio. Pertanto il concessionario dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e - quando ve ne siano - verso i singoli massimali coperte prestatori di lavoro (RCO), per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’organizzazione e dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti gestione delle attività in vigenza genere che vengono svolte nell’ambito della struttura oggetto della concessione, compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione complessiva dei locali costituenti la struttura stessa e delle relative aree, servizi e macchinari, impianti, attrezzature pertinenti, anche esterni, e quant’altro inerente l’attività, senza eccezioni alcuna. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere:
1. massimali di garanzia non inferiori a • Euro 3.000.000,00 per sinistro, con i limiti di: • Euro 3.000.000,00 per ogni persona - terzo o prestatore di lavoro, compresi para- subordinati - che abbia subito danni per morte o lesioni personali; • Euro 1.000.000,00 per danni a cose;
2. le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) • estensione per i danni a cose da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso de- tenute; • estensione per i danni causati da non dipendenti della cui opera si avvalga l’appal- tatore; • estensione per i danni subiti da non dipendenti; • estensione per i danni alle cose (anche di utenti) in consegna e/o custodia e non costituenti dotazione strumentale funzionale all’esercizio dell’attività assicurata; • estensione per i danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione e/o manca- to o ritardato inizio di attività o servizi in genere; • responsabilità civile personale dei soci, dei dipendenti e collaboratori in genere nonché di ogni altro soggetto della cui opera l’Appaltatore si avvalga per la gestio- ne del servizio; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) • estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; • estensione alle malattie professionali. La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori. Rimangono ad esclusivo carico del concessionario gli importi dei danni rientranti nei limiti degli eventuali scoperti e/o franchigie pattuiti nella prescritta polizza. Il Comune non risponde in alcun caso dei danni subiti dai beni del concessionario - o portati dal concessionario nell’ambito della struttura oggetto di concessione - salvo che tali danni siano riconducibili a responsabilità del Comune medesimo o di suoi addetti.
3. Il concessionario dovrà inoltre presentare idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa del valore di 75.000,00 euro a favore del Comune di Argenta, a garanzia tutte le obbligazioni nella concessione, compresa la restituzione dei locali oggetto di concessione nello stato in cui vengono consegnati, salvo il normale degrado d’uso, compresi gli obblighi di manutenzione ordinaria e prevenzione incendi. La polizza potrà avere durata annuale, rinnovabile per tutto il periodo della concessione, o durata complessiva pari agli anni di vigenza della concessione e dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 CC., 2° comma. La cauzione sarà svincolata, al termine del periodo di durata della concessione, previa verifica dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da parte del Concessionario.
4. L'esistenza e la validità delle coperture assicurative, di cui ai precedenti comma 2 e 3, dovrà essere prodotta nel periodo documentata con deposito di mora previsto in polizza copia della quietanza relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall’Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione. A tale proposito, al fine di avvenuto pagamento garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’aggiudicatario si obbliga a produrre copia del premio documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico del gestore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in scadenzarelazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.
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Samples: Concession Agreement
Responsabilità e assicurazioni. 1. Il concessionario è responsabile e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata Concessionario esonera l’Ente concedente da ogni responsabilità civile per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte.
2. Allo stesso modo, l’Ente concedente è esonerata da ogni responsabilità per danni alle perso- ne e penale; - danni a cose alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta momento derivare dall’atti- vità o indiretta con l’uso dall’utilizzo da parte di altri soggetti fruitori degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenzeimpianti.
3. Il Concessionario è tenuto al risarcimento si obbliga a segnalare tempestivamente all’Ente concedente qualsiasi dan- no agli impianti causato direttamente o da altri soggetti fruitori.
4. Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per eventuali danni accertati, di tutti i danni predettiqua- lunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a prescindere giudizio del Conceden- te, risultassero causati da eventuali conseguenze penalipersonale del Concessionario stesso, il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti o de- gli oggetti danneggiati.
5. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto si vincola a tenere sollevato ed indenne l’Ente concedente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili al Concessionario medesimo.
6. Il Concessionario, per gli scopi di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilitàcui sopra, deve presentare al Comune una provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa R.C.T. ed R.C.O. riguardante l’impianto, le attrezzature oggetto della concessio- ne per responsabilità civile emessa la propria attività, nonché per l’uso dello stesso impianto da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o coseparte dei terzi fruitori.
7. Detta polizza tiene indenne In particolare, il Concessionario anche per: - Morteassume l'impegno di contrarre le seguenti assicurazioni con primaria Compagnia:
a) contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'impianto agli utenti, lesioni dell’integrità fisica al personale, a terzi e qualunque danno a persone e per danneggiamento a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratoricon massimale unico di almeno € 1.000.000,00 (€ unmilione/00);
b) furto, con massimale di tutto il personale dipendentealmeno € 100.000,00 (€ centomila/00);
c) incendio, consulenteatti vandalici, o terzieventi atmosferici, scoppio, con massimale di almeno € 500.000,00 (€ cinquecentomila/00), che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti tenga conto di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamentetutte le coperture atte a garantire, a prima richiesta con obbligo nel tempo, l'integrità di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei benistrutture, deve essere stabilito cheimpianti, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzaetc .etc.
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Samples: Concession Agreement
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile L’Espositore, per fatto proprio o di un suo dipendente e/o collaboratore, é espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della concessione d’uso oggetto del presente contratto. A tale scopo l’Espositore dovrà stipulare, con oneri a suo carico e risponde in solidoper tutta la durata del presente contratto, in via diretta ed esclusivacon una Compagnia di primaria importanza, una polizza assicurativa per la copertura di - responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose derivanti per un massimale unico minimo di Euro 2.583.000,00 (duemilionicinquecentoottantremila/00) per sinistro e per persona. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da negligenzarisarcirsi da parte dell’Espositore che, imprudenzanel suo valore complessivo, inosservanza risponderà comunque l’Espositore medesimo. La Città metropolitana di leggiVenezia, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunalecon esplicita clausola sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, arrecati relativamente ai danni causati dall’Espositore. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti della Città metropolitana di Venezia per fatto proprio, dei propri dipendenti fatti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione atti riconducibili all’esercizio dell’attività dell’Espositore oggetto del contratto ed a quelli presente contratto. Nella polizza dovrà essere stabilito che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione non potranno avere luogo diminuzioni o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento storni di tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni predettiarrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose concesse in uso. L’esistenza, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini la validità ed efficacia della sottoscrizione polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la Città metropolitana di concessione, ferma restando Venezia e pertanto qualora l’Espositore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza copertura assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistrotrattasi, il risarcimento liquidato in termini contratto si risolverà di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzadiritto.
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Samples: Contratto Di Concessione d'Uso
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'organizzazione del servizio di cui trattasi. Esso si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell’Ente (ivi compresa la manutenzione ordinaria) connessi alla realizzazione delle varie attività svolte all’interno dell'impianto sportivo e risponde in solidodegli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi, in via diretta ed esclusivaderivanti dall’utilizzo dello stesso e dallo svolgimento delle attività previste. Si impegna, di - danni inoltre, a persone e cose derivanti da negligenzarispondere, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto propriotutta la durata della concessione, dei propri dipendenti o danni comunque e da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante garechiunque causati all'immobile, manifestazioniagli impianti, iniziativeattrezzature ed arredi dell’intera struttura, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento concessi in casi di emergenzeuso dall'Ente stesso. Il Concessionario è tenuto al risarcimento a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutti i danni predettitutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l’utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, e prima di consentire l'utilizzo della struttura, il Concessionario è tenuto a prescindere da eventuali conseguenze penalirichiedere ai terzi interessati l’esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessionesi obbliga a tenere indenne l'Ente da tutte le responsabilità dirette o indirette, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività svolte all’interno della struttura, ivi compresi i singoli massimali coperte dalla predetta polizzadanni alla struttura stessa. Il Concessionario ha l’obbligo di stipulare specifiche polizze assicurative aventi validità non inferiore alla durata della Concessione, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico aventi caratteristiche di cui all'articolo 7 del CSA. All'uopo, il Concessionario ha stipulato –------------- rilasciate da –--------------- in data –------------- acquisite in atti al P.G. n. –-------------. Detta polizza risulta quietanzata sino al , così come risulta da copie acquisite in atti al citato protocollo. E' obbligo del Concessionario. Se i contratti assicurativi , alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessionecontinuità, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento la copertura assicurativa del premio in scadenzaservizio.
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Samples: Contract for the Concession of Management of the Municipal Theater
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'organizzazione del servizio di che trattasi. Esso si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell’Ente (ivi compresa la manutenzione ordinaria) connessi alla realizzazione delle varie attività svolte all’interno dell'impianto sportivo e risponde in solidodegli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi, in via diretta ed esclusivaderivanti dall’utilizzo dello stesso e dallo svolgimento delle attività previste. Si impegna, di - danni inoltre, a persone e cose derivanti da negligenzarispondere, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto propriotutta la durata della concessione, dei propri dipendenti o danni comunque e da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante garechiunque causati all'immobile, manifestazioniagli impianti, iniziativeattrezzature ed arredi dell’intera struttura, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento concessi in casi di emergenzeuso dall'Ente stesso. Il Concessionario è tenuto al risarcimento a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutti i danni predettitutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l’utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, e prima di consentire l'utilizzo della struttura, il Concessionario è tenuto a prescindere da eventuali conseguenze penalirichiedere ai terzi interessati l’esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessionesi obbliga a tenere indenne l'Ente da tutte le responsabilità dirette o indirette, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività svolte all’interno della struttura, ivi compresi i singoli massimali coperte dalla predetta polizzadanni alla struttura stessa. Il Concessionario ha l’obbligo di stipulare specifiche polizze assicurative aventi validità non inferiore alla durata della Concessione, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico aventi caratteristiche di cui all'articolo del CSA. All'uopo, il Concessionario ha stipulato –------------- rilasciate da –--------------- in data –------------- acquisite in atti al P.G. n. –-------------. Detta polizza risulta quietanzata sino al , così come risulta da copie acquisite in atti al citato protocollo. E' obbligo del Concessionario. Se i contratti assicurativi , alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessionecontinuità, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento la copertura assicurativa del premio in scadenzaservizio.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento in Concessione Della Gestione/Uso Degli Impianti Sportivi
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile e risponde Ogni responsabilità per danni prodotti a persone o a beni dell’Appaltatore, dell’ERSU e/o di terzi in solidorelazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, si intende, senza riserve ed eccezione alcuna, a totale carico dell’Appaltatore senza possibilità di rivalsa sull’ ERSU stesso. Pertanto, l’Appaltatore espressamente solleva l’ERSU da responsabilità per tutti i danni, diretti ed indiretti, che dovessero verificarsi nei confronti di chiunque, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti dipendenza o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivoin relazione alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato. L’Amministrazione Comunale viene sollevata L’ERSU è inoltre esonerato da ogni responsabilità civile e penale; - danni per qualsivoglia pregiudizio (danni, infortuni o altro) occorso al personale dipendente dall’ Appaltatore durante l'esecuzione del servizio. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento copertura di tutti i danni predetti, a prescindere rischi da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione nei confronti dell’ERSU e dei terzi - Garanzia RCT -, con un esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale unico per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’ERSU, che agli effetti della polizza l’ERSU è considerato terzo, che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00). L’Appaltatore dovrà altresì avere stipulato una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi da responsabilità civile nei confronti dei propri dipendenti - Garanzia RCO - con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite 2.000.000,00 (duemilioni/00) avente durata non inferiore a quella dell’appalto. Resta comunque ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per persone eventuali danni eccedenti i massimali delle polizze di cui sopra. L’ Appaltatore assume altresì a proprio carico l'intero onere di franchigie eventualmente previste nelle predette polizze. L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, a garanzia dei beni consegnati (in particolare le due linee di distribuzione Self Service e la macchina lavastoviglie) dall’ERSU ai fini dell’esercizio dell’appalto, costituire polizza fideiussoria, bancaria o coseassicurativa di Euro 50.000,00, valida per tutta la durata contrattuale. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità dovrà essere consegnata all’ERSU contestualmente alla stipula del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito checontratto ovvero, in caso di sinistroavvio dell’esecuzione anticipata del servizio, alla data della consegna dell’appalto. Ogni documento assicurativo, comprese le quietanze di avvenuto pagamento, deve essere prodotto in copia all’ERSU a semplice richiesta. Resta inteso che l’esistenza ovvero la validità ed efficacia per l’intera durata del rapporto contrattuale delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’ Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzamaggior danno subito.
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Samples: Appalto Di Servizi Di Ristorazione
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario di cose mobili, oggetti e attrezzature di proprietà del gestore, detenuti dallo stesso negli immobili del centro sportivo in oggetto, rimanendo tale custodia e la conservazione a carico, rischio e pericolo dello stesso, senza responsabilità alcuna in capo al Comune, né per mancanze e/o sottrazioni, né per danni provenienti da qualsiasi altra causa. Il gestore, nello svolgimento della propria attività, è responsabile tenuto a rispettare la normativa vigente e risponde ad adottare tutte le misure ed accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall’uso del bene in solidooggetto, e sollevando quindi completamente l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. A copertura delle predette responsabilità, il gestore consegna al Comune concedente, in via diretta sede di stipulazione del contratto, copia autentica della polizza assicurativa RCT (Responsabilità civile verso terzi) con un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 (sinistro/anno), unitamente a polizza “Furto ed esclusivaincendio” a copertura danni al fabbricato, per una somma assicurata di - euro 30.000,00, stipulate con primaria compagnia assicurativa. Le polizze assicurative di cui sopra non esonerano il Concessionario dal sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o obbligo di risarcimento danni a persone e cose derivanti da negligenzache dovessero eccedere i capitali o i massimali garantiti e, imprudenzain ogni caso, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati dai danni che si dovessero verificare per fatto proprioo colpa degli utenti o provocate da terzi. Sono esclusi da tale formulazione gli eventi che possano insorgere a causa di decisioni e/o eventi esterni alla volontà e capacita del Concessionario. Il Comune si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile locali e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dall’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenzepresente atto. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una L’istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nella polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà di rinunziare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione concedente. Le quietanze di rinnovo dovranno essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzaconsegnate all’Ufficio Concessione impianti a terzi alle successive scadenze anniversarie.
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Samples: Concession Agreement
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario L’Appaltatore sarà responsabile di eventuali danni, anche richiesti da terzi all’Amministrazione, derivanti da smarrimenti e/o distruzioni e/o danneggiamenti di unità archivistiche e/o fascicoli e/o documenti avvenuti sui mezzi utilizzati dall’Appaltatore o comunque durante l’esecuzione del servizio. Durante l’esecuzione del contratto, l’Appaltatore è responsabile e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - per danni cagionati a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, nonché dei propri dipendenti o suoi prestatori di lavoro. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata e indenne da persone chiamate dal concessionario azioni legali e richieste risarcitorie per qualsiasi motivodanni avanzate da eventuali danneggiati. L’Amministrazione Comunale viene sollevata Grava altresì sull’Appaltatore l’obbligo - da ogni responsabilità ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio:
a) Copertura assicurativa della Responsabilità civile per i danni fisici e penalemateriali cagionati a terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta la polizza dovrà riportare un “Oggetto dell’assicurazione” coerente con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del quanto previsto nel presente contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predettinovero degli “Assicurati” dovrà espressamente comprendere, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessioneoltre all’Appaltatore, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessionel’Avvocatura Capitolina. La polizza deve essere mantenuta dovrà comprendere almeno le seguenti clausole e condizioni:
i. Primarietà della copertura in vigore caso di esistenza di altre assicurazioni per l’intera durata il medesimo rischio, da chiunque stipulate;
ii. Responsabilità civile da proprietà e/o conduzione e custodia dei fabbricati ove si svolge l’attività;
iii. Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si esegue il servizio;
iv. Danni alle cose di terzi in consegna e custodia;
v. Danni a terzi a seguito di incendio;
vi. Danni a terzi da inquinamento accidentale;
vii. Danni a terzi da interruzione o sospensione totale o parziale di attività;
viii. Xxxxx subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’Appaltatore, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo;
ix. Danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l’Appaltatore - che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
x. Responsabilità civile da committenza.
b) Copertura assicurativa della Concessione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e copia della medesima deve essere depositata presso il Comuneparasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del X.Xxx. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b). La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore.
c) Copertura assicurativa Incendio e Furto, preferibilmente in forma all risks, per i danni da distruzione e/o danneggiamento e/o sottrazione subiti dalle unità archivistiche e/o documenti a seguito di incendio, ed altri eventi, e di furto. La polizza dovrà espressamente prevedere:
i. una somma assicurata pari ad almeno € 100.000 con un sotto limite di € 50.000 per la garanzia Furto;
ii. la clausola dei costi di ricostruzione degli archivi. Le coperture di cui ai punti che precedono dovranno essere mantenute in vigore fino al termine del servizio. Si precisa che le polizze assicurative dovranno essere stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione, autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste. Il documento prodotto deve essere rinnovabile automaticamentein lingua italiana ovvero, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beniqualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere stabilito che, in caso accompagnato da traduzione asseverata. Le polizze dovranno valere anche per le richieste di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente pervenute all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesimafatto imputabile all’Appaltatore. In ogni caso il valore da risarcire per si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico dell’Appaltatore eventuali rischi, scoperti, maggiori danni arrecati eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalle polizze. Qualora l’Appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta quale risulti la sussistenza dei requisiti indicati nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzapresente articolo.
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Samples: Servizio Di Trasloco, Custodia E Gestione Dell'archivio
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata Concessionario esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte nell'esercizio del presente affidamento, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone, cose od animali, tanto dell'Ente che di terzi, in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti. Allo stesso modo, la Stazione Appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone e penale; - danni a cose alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta momento derivare dall’attività o indiretta con l’uso dall’utilizzo da parte di altri soggetti fruitori degli impianti (fatta eccezione sportivi. Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per le manifestazioni eventuali danni accertati, di qualunque natura e le iniziative promosse dal Comune); - danni per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio dell'Ente, risultassero causati da personale del Concessionario stesso il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e cose che derivassero da errori a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenzeoggetti danneggiati. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predettisi vincola a tenere sollevato ed indenne l’Ente da qualsiasi pretesa o molestia, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessioneanche giudiziaria, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistroper dato o fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili al medesimo (Art. del CSA). All'uopo, il risarcimento liquidato Concessionario, ha stipulato le seguenti polizze assicurative: − Polizza RCT n. rilasciata da - Agenzia di acquisita, in termini xxxx, al P.G. n. del ; − Polizza RCO n. rilasciata da - Agenzia di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beniacquisita, immobili e mobiliin xxxx, al P.G. n. del ; − Polizza Rischio Locativo n. rilasciata da - Agenzia di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizzaacquisita, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico in xxxx, al P.G. n. del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenza.;
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Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile 1. È a carico della Ditta Appaltatrice ogni e risponde in solidoqualsiasi responsabilità civile verso terzi, in via diretta ed esclusivaivi compresi i trasportati, di - per danni arrecati a persone e cose derivanti da negligenzanello svolgimento del servizio in conseguenza del medesimo, imprudenzaanche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 3, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite.
2. Per le responsabilità della Ditta Appaltatrice si richiama l’art. 1681 del Codice Civile,precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o persone dovuto ad incidenti accessorie in genere del trasporto durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni soste e le iniziative promosse dal Comune); - danni fermate.
3. A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi 1 e 2, la Ditta Appaltatrice è tenuta a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa stipulare un'assicurazione per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione verso i terzi (persone e cose), con un massimale unico per sinistro (SINISTRO/PERSONE/COSE) non inferiore a € 2.500.000,00 senza 5.000.000,00 per danni alle Persone e per RCO non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persone o coseprestatore di lavoro. Detta Copia della polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Mortedovrà essere consegnata all’ente appaltante contestualmente alla stipula del contratto d’appalto, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a coseovvero prima dell’affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.
4. Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell’appalto, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratorila Ditta Appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (RC auto) , con massimali di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione€15.000.000,00.
5. La polizza deve essere mantenuta in vigore Ditta Appaltatrice, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, dovrà fornire alla Comune, per l’intera durata ciascun automezzo, gli estremi delle polizze assicurative con l’indicazione della Concessione Compagnia Assicuratrice e copia della medesima deve essere depositata presso il Comunedei massimali. La polizza deve essere rinnovabile automaticamenteDitta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principaleper iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.
6. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, La Ditta Appaltatrice è unica responsabile in caso di sinistroeventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.
7. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzastessa.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti della Società appaltante e dei terzi. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto, solleva Zètema da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa, dell’Affidatario e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore, pertanto, è responsabile penalmente e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, civilmente dei danni di - danni a qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo quadro. L’Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente accordo quadro, l’Appaltatore deve stipulare specifica polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della presente Concessione; - I distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché la responsabilità civile per danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessionecausati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza in oggetto dovrà essere conforme a quanto previsto nell’art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016. Per i danni alle opere durante la loro esecuzione il massimale di copertura non potrà essere inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecento/00); Per la responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione delle opere il massimale di copertura deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comunepari almeno ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). La polizza deve dovrà essere rinnovabile automaticamente, presentata prima della stipula del Contratto. La garanzia come sopra specificata si intende estesa al personale della Direzione Lavori e a prima richiesta con obbligo tutti i rappresentanti di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito Zètema che, in caso per ragioni di sinistroservizio, il risarcimento liquidato in termini si rechino nei luoghi di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i benilavoro del presente appalto. Zètema non è responsabile dei danni, immobili e mobilieventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi terzi estranei all’organico di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzaZètema stessa.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Piccola Manutenzione Edile
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario Concedente non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero deriv are al Concessionario nell’attuazione della convenzione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo gratuito dell’impianto a favore del Concedente, secondo quanto previsto nel presente atto. Il Concessionario è responsabile e risponde in solidoresponsabile, in via diretta ed esclusiva, di - dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, norme leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunaledall’Amministrazione, arrecati per fatto propriofatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da persone essa chiamate dal concessionario in luogo per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata , sollevando il Concedente da ogni qualsivoglia responsabilità e conseguenza civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare. Il Concessionario è responsabile, manifestazioniin via diretta ed esclusiva, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in nei casi di emergenzeemergenza. Il A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penalidi cui sopra. Il Concessionario ai fini Concedente si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo dall’esecuzione dell’attività oggetto della sottoscrizione del contratto di concessioneconvenzione. Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilitàresponsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve presentare al Comune stipulare, per la stipula del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile “all risk” emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 3.000.000,00 senza limite per persone persona o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve Le polizze devono essere mantenuta mantenute in vigore per l’intera durata della Concessione del contratto e copia della medesima delle medesime deve essere depositata presso il Comuneconsegnata all’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi. La polizza deve essere rinnovabile automaticamenteIl Concessionario deve, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza ogni anno, per tutta la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza durata della convenzione, consegnare all’amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel premi relativi al periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzavalidità delle polizze.
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Samples: Concession Agreement
Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario Concessionario è responsabile responsabile, ad ogni effetto civile e risponde in solidopenale, in via dell'incolumità delle persone che accedono, a qualunque titolo, all'impianto sportivo, assumendosi ogni responsabilità diretta ed esclusivae indiretta, sia nei confronti di - danni a persone e cose derivanti da negligenzaterzi che dell'Unione, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivoattività connessa alla gestione e all'utilizzo del complesso sportivo e dei relativi impianti tecnologici. L’Amministrazione Comunale viene sollevata L'Unione è, pertanto, esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale; - penale in caso di danni, comunque e da chiunque causati, alle persone che accederanno, a qualunque titolo, all'impianto sportivo, agli immobili, agli impianti, alle attrezzature e agli arredi all’interno dell’impianto stesso. Si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata della concessione, dei danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante garecomunque e da chiunque causati all'immobile, manifestazioniagli impianti, iniziativeattrezzature ed arredi dell’intera struttura, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento concessi in casi di emergenzeuso dall'Ente stesso. Il Concessionario è tenuto al risarcimento a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penalitutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l’utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessionesi obbliga a tenere indenne l'Ente da tutte le responsabilità dirette o indirette, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività svolte all’interno della struttura, ivi compresi i singoli massimali coperte dalla predetta polizzadanni alla struttura stessa. Il Concessionario ha l’obbligo di stipulare specifiche polizze assicurative aventi validità non inferiore alla durata della Concessione, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico aventi caratteristiche di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto). All'uopo, il Concessionario ha stipulato Polizza assicurativa n.---------------- rilasciata da – - Agenzia di – in data – acquisita in atti al P.G. n. –-------------. Detta polizza risulta quietanzata sino al –----------------------------, così come risulta da copie acquisite in atti al citato protocollo. E' obbligo del Concessionario. Se i contratti assicurativi , alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessionecontinuità, dovrà essere prodotta nel periodo la copertura assicurativa del servizio e di mora previsto in polizza consegnarne copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzaall'Unione.
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