Common use of Responsabilità e assicurazioni Clause in Contracts

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenza.

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Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata Concessionario esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte nell'esercizio del presente affidamento, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone, cose od animali, tanto dell'Ente che di terzi, in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti. Allo stesso modo, la Stazione Appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone e penale; - danni a cose alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta momento derivare dall’attività o indiretta con l’uso dall’utilizzo da parte di altri soggetti fruitori degli impianti (fatta eccezione sportivi. Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per le manifestazioni eventuali danni accertati, di qualunque natura e le iniziative promosse dal Comune); - danni per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio dell'Ente, risultassero causati da personale del Concessionario stesso il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e cose che derivassero da errori a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenzeoggetti danneggiati. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predettisi vincola a tenere sollevato ed indenne l’Ente da qualsiasi pretesa o molestia, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessioneanche giudiziaria, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistroper dato o fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili al medesimo (Art. del CSA). All'uopo, il risarcimento liquidato Concessionario, ha stipulato le seguenti polizze assicurative: − Polizza RCT n. rilasciata da - Agenzia di acquisita, in termini xxxx, al P.G. n. del ; − Polizza RCO n. rilasciata da - Agenzia di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beniacquisita, immobili e mobiliin xxxx, al P.G. n. del ; − Polizza Rischio Locativo n. rilasciata da - Agenzia di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizzaacquisita, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico in xxxx, al P.G. n. del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenza.;

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Samples: Contratto Per l'Affidamento Della Gestione, in Tempo Extrascolastico, Delle Palestre Comunali Di Bagnolo in Piano Per N. 5 Anni Sportivi 2021/2022 (Con Inizio Dal 1 Luglio 2021) – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 2025/2026 (Scadenza: 30/06/2026) (c.i.g. …...........................)

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile e risponde A partire dal momento in solidocui l’impianto verrà consegnato, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose penale inerente e conseguente all’uso o persone dovuto ad incidenti alla gestione graverà unicamente sulla Concessionaria che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni né riserva, esonerando di ogni responsabilità civile e penale l’Amministrazione per qualsiasi fatto avvenuto nell’impianto sportivo per la gestione e sia durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le attività normali e le manifestazioni pubbliche. La Concessionaria si assume tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs n.81/2008. Dovrà quindi predisporre il piano di sicurezza e le iniziative promosse di evacuazione, nominare il responsabile della sicurezza ed i correlati addetti, accollarsi ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D. lgs. n. 81/2008 e darne comunicazione all’Amministrazione. La Concessionaria dovrà provvedere alla compilazione ed aggiornamento del Registro relativo al Piano di Mantenimento delle condizioni di Sicurezza come previsto dal Comune); - D.M. 18/03/96, dal D.L. 81/08 s.m.i., e dalle procedure ed istruzioni operative emanate da Comune di Cinisello Balsamo. La Concessionaria si assume il rischio dei danni a persone e cose che derivassero derivanti da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto incendio ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione altri danni ai beni e/o per il mancato e tempestivo intervento in casi responsabilità civile. La Concessionaria dovrà quindi produrre, alla sottoscrizione del contratto, idonee polizze assicurative, stipulate con Compagnie assicuratrici di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento primaria importanza, a copertura di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penalirischi attinenti l’oggetto della concessione. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con Tali polizze dovranno prevedere un capitale/massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire Euro 3.000.000 per danni arrecati a cose ed un massimale per sinistro non inferiore a Euro 500.000 per ciascun danno a persone e/o animali. La copertura assicurativa dovrà comunque tutelare la responsabilità civile derivante alla Concessionaria dall’esercizio delle attività oggetto della concessione, anche se per essa svolte da terzi, compreso: • la proprietà e/o la conduzione a qualunque titolo dei beni inerenti l’attività, sia mobili che immobili e loro pertinenze, anche dell’Ente; • la sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose ecceda consegnate e non, di proprietà degli utenti dei servizi erogati; • la somministrazione e smercio di cibi e bevande, compresi i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi danni dovuti a totale carico vizio originario del Concessionarioprodotto per i generi di propria produzione. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenza, ed i contratti assicurativi dovranno prevedere la facoltà per l’Amministrazione di corrispondere il relativo premio in vece della Concessionaria.

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario gestore è direttamente responsabile di ogni danno che venga arrecato alle strutture ed alle attrezzature comunali e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - dei danni arrecati a persone e o cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati parte del pubblico presente alle attività dalle stesse organizzate. A tale scopo il gestore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o e persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta derivanti dall’attività esercitata con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni primarie compagnie di assicurazione e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per massimali previsti di € 1.500.000,00: la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle rischi connessi alle attività oggetto della presente Concessioneconvenzione, con rinuncia di rivalsa nei confronti dei concedenti. Il Comune di Monza e la Direzione didattica dovranno essere espressamente annoverati tra i terzi. Copia di tali polizze, che dovranno avere validità per tutta la durata della convenzione, dovranno essere trasmesse all’ufficio gestione diretta impianti sportivi, preliminarmente all’avvio della convenzione. Il gestore dovrà inoltre organizzarsi affinché dirigenti, allenatori o altri responsabili delegati controllino il comportamento tenuto dai singoli utenti sia nel corso di attività sia durante la permanenza nei corpi spogliatoi e all’interno dell’impianto sportivo. Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa all’ufficio gestione diretta impianti sportivi. L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere la rifusione dei danni arrecati direttamente al gestore durante il cui orario di assegnazione si siano verificati i danni ovvero di richiedere al gestore un intervento diretto di messa in ripristino della struttura e delle attrezzature. La mancata rifusione dei danni arrecati al patrimonio comunale provoca la revoca della presente intesa e della disposizione di assegnazione (fatte salve le azioni di recupero da parte dell’Amministrazione Comunale). Il gestore deve garantire che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e che siano in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di medicina sportiva, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito. Il gestore è altresì tenuto: - ad applicare la tipologia dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato; - I danni sopra descritti all’osservanza delle vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessioneassicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni; - ad impiegare nell’esecuzione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistroIn aggiunta agli adempimenti previsti dalla presente convenzione, il risarcimento liquidato in termini gestore dovrà provvedere all’adempimento di polizza sarà tutti gli obblighi derivanti dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, custodia dei minori affidati – fatte salve le responsabilità specifiche di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone terzi soggetti concessionari di singole ore e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti giornate ai sensi della presente convenzione - e in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto particolare alla sorveglianza adeguata e costante in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzaogni articolazione delle proprie attività.

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Samples: www.comune.monza.it

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile sottoscrivendo il presente contratto di concessione si obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto propriodel comportamento del proprio personale, dei propri dipendenti soci o di altri cittadini presenti nella palestra a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi e si obbliga a tenere il concedente sollevato ed indenne da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - , o azione presente o futura, per danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante garedi qualsiasi genere, manifestazionicomunque derivanti, iniziativeanche nei confronti di terzi, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per effetto della convenzione. Tutte le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del obbligazioni derivanti presente contratto di concessione, ferma restando la sua piena fra cui anche l’adempimento alla normativa vigente in materia di contabilità, di corretto adempimento delle procedure, nonché le responsabilità civili e diretta responsabilitàpenali scaturenti da omissioni, deve presentare negligenze o inadempimenti alle obbligazioni contenute nella presente Convenzione sono imputabili al Comune concessionario quale soggetto giuridico. Il concessionario stipula una polizza assicurativa per di responsabilità civile emessa da verso terzi e prestatori d’opera, riferita alla Palestra oggetto di concessione, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a strutture, persone e cose di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto della presente convenzione, prevedendo quindi la copertura di ogni rischio che possa discendere dalla gestione della Palestra stessa. Tale polizza stipulata con una primaria compagnia di assicurazione dovrà avere decorrenza dall’inizio della concessione e con un validità per tutta la sua durata, sollevando il concedente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente Convenzione. La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche: Sezione RCT · massimale unico per sinistro non inferiore a €. 2.500.000,00; · coprire tutte le attività svolte dal concessionario comprese attività secondarie ed accessorie nulla eccettuato o escluso; · il personale, gli atleti, gli utenti in genere e il concedente devono espressamente ricoprire la qualifica di terzo. · Rc della conduzione del fabbricato · Causale incendio · Interruzione attività di terzi (industriali, agricole, commerciali..) Sezione RCO · Massimale per sinistro 2.500.000,00 senza 2.500.000,00, con sotto limite per persone o cose. Detta persona danneggiata di € 1.000.000,00 · Buonafede INAIL Il concessionario si impegna a presentare copia della polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morteassicurativa, lesioni dell’integrità fisica regolarmente sottoscritta e qualunque danno a persone e a cosequietanzata dalle parti, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui Convenzione e si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta impegna a mantenere in vigore la presente copertura assicurativa per l’intera tutta la durata della Concessione concessione, suoi eventuali rinnovi e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta proroghe con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione presentazione della documentazione comprovante all’Amministrazione. Resta inteso che qualora l’entità del debitore principale. Nella polizza di assicurazione danno superi l’ammontare dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte previsti dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi l’eccedenza resterà a totale carico del Concessionarioconcessionario Si precisa che il concedente è assicurato per i beni di sua proprietà, contro il rischio di incendio, atti vandalici e eventi atmosferici pur in presenza di una franchigia. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessioneQualora il concessionario stipuli propria polizza incendio a tutela dei beni, dovrà essere prodotta nel periodo espressamente inclusa clausola per conto di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzachi spetta affinché l’indennizzo venga corrisposto al legittimo proprietario.

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Samples: Convenzione Per La Concessione in Gestione Della Palestra Comunale Di Bertinoro

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'organizzazione del servizio di che trattasi: gestione, vendita, incasso e tutto quanto indicato all'art.7 del CSA. Esso si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale (ivi compresa la manutenzione ordinaria) connessi alla realizzazione degli spettacoli e delle varie attività svolte all’interno del Teatro Comunale e risponde in solidodegli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi, in via diretta ed esclusivaderivanti dall’utilizzo del Teatro stesso e dallo svolgimento delle attività previste. Si impegna, di - danni inoltre, a persone e cose derivanti da negligenzarispondere, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto propriotutta la durata della concessione, dei propri dipendenti o danni comunque e da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante garechiunque causati all'immobile, manifestazioniagli impianti, iniziativeattrezzature ed arredi dell’intera struttura, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento concessi in casi di emergenzeuso dall'Ente stesso. Il Concessionario è tenuto al risarcimento a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutti i danni predettitutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l’utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, e prima di consentire l'utilizzo della struttura, il Concessionario è tenuto a prescindere da eventuali conseguenze penalirichiedere ai terzi interessati l’esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessionesi obbliga a tenere indenne l'Ente da tutte le responsabilità dirette o indirette, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività svolte all’interno della struttura, ivi compresi i singoli massimali coperte dalla predetta polizzadanni alla struttura stessa. Il Concessionario ha l’obbligo di stipulare specifiche polizze assicurative aventi validità non inferiore alla durata della Concessione, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico aventi caratteristiche di cui all'art.8 del CSA. All'uopo, il Concessionario ha stipulato Polizza assicurativa RCT ed RCO n.----------------- rilasciate da -------------------- - Agenzia di ---------- in data ------------- acquisite in atti al P.G. n. ---------------- del --------------. Dette polizze risultano quietanzate sino al , così come risulta da copie acquisite in atti al P.G. n. -------------- del ----------------.. E' obbligo del Concessionario. Se i contratti assicurativi , alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessionecontinuità, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento la copertura assicurativa del premio in scadenzaservizio.

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Samples: www.provincia.re.it

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti della Società appaltante e dei terzi. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto, solleva Zètema da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa, dell’Affidatario e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore, pertanto, è responsabile penalmente e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, civilmente dei danni di - danni a qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività lo svolgimento delle attività oggetto del contratto ed presente accordo quadro. L’Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a quelli proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente accordo quadro, l’Appaltatore deve stipulare un’apposita polizza Responsabilità Civile verso Terzi che potrebbero verificarsi per tenga indenne la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di Società appaltante da tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto rischi di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa esecuzione dei lavori di manutenzione per responsabilità civile emessa da un massimale di Euro 500.000,00 con primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratoriassicurazioni, di tutto il personale dipendentedurata pari a quella del presente appalto. Tale polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Società appaltante, consulentenonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto eccezione nei confronti della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito cheSocietà appaltante, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone eventuali dichiarazioni inesatte e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionarioreticenti da parte dell’Appaltatore. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, La polizza dovrà essere prodotta nel periodo presentata prima della stipula del Contratto. Zètema non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di mora previsto in polizza copia della quietanza terzi estranei all’organico di avvenuto pagamento del premio in scadenzaZètema stessa.

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Samples: Accordo Quadro Per La Piccola Manutenzione in Pronto Intervento Presso Il Sistema Musei Civici E Altri Siti Gestiti Da Zètema

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario Concessionario è responsabile responsabile, ad ogni effetto civile e risponde in solidopenale, in via dell'incolumità delle persone che accedono, a qualunque titolo, all'impianto sportivo, assumendosi ogni responsabilità diretta ed esclusivae indiretta, sia nei confronti di - danni a persone e cose derivanti da negligenzaterzi che dell'Unione, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivoattività connessa alla gestione e all'utilizzo del complesso sportivo e dei relativi impianti tecnologici. L’Amministrazione Comunale viene sollevata L'Unione è, pertanto, esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale; - penale in caso di danni, comunque e da chiunque causati, alle persone che accederanno, a qualunque titolo, all'impianto sportivo, agli immobili, agli impianti, alle attrezzature e agli arredi all’interno dell’impianto stesso. Si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata della concessione, dei danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante garecomunque e da chiunque causati all'immobile, manifestazioniagli impianti, iniziativeattrezzature ed arredi dell’intera struttura, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento concessi in casi di emergenzeuso dall'Ente stesso. Il Concessionario è tenuto al risarcimento a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penalitutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l’utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessionesi obbliga a tenere indenne l'Ente da tutte le responsabilità dirette o indirette, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività svolte all’interno della struttura, ivi compresi i singoli massimali coperte dalla predetta polizzadanni alla struttura stessa. Il Concessionario ha l’obbligo di stipulare specifiche polizze assicurative aventi validità non inferiore alla durata della Concessione, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico aventi caratteristiche di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto). All'uopo, il Concessionario ha stipulato Polizza assicurativa n.---------------- rilasciata da – - Agenzia di – in data – acquisita in atti al P.G. n. –-------------. Detta polizza risulta quietanzata sino al –----------------------------, così come risulta da copie acquisite in atti al citato protocollo. E' obbligo del Concessionario. Se i contratti assicurativi , alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessionecontinuità, dovrà essere prodotta nel periodo la copertura assicurativa del servizio e di mora previsto in polizza consegnarne copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzaall'Unione.

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Samples: Contratto Per l'Affidamento Affidamento Della Gestione in Concessione Dello Stadio Comunale f.lli Campari Del Comune Di Bagnolo in Piano Per 3 Anni Sportivi: 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 (Scadenza: 31/07/2025) CPV 92610000 0 – Cig – – Cig Derivato

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile L’appaltatore manterrà indenne il Comune da ogni qualsivoglia danno diretto o indiretto che possa comunque e risponde da chiunque derivare in solidorelazione all’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, in via diretta ed esclusivasollevando l’Amministrazione stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità, di - sia civile che penale, a riguardo. Le eventuali spese sostenute dal Comune per porre rimedio ai danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti de quo saranno dedotte dai crediti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivocomunque rimborsate dall’aggiudicatario. L’Amministrazione Comunale viene sollevata è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all’attività svolta impiegato nel servizio, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. L’aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita copertura assicurativa riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto. In particolare l’appaltatore dovrà esibire polizza (RCT/O) o appendice di estensione/ precisazione emessa su polizza RCT/O già in corso, per la responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività venissero arrecati dall’aggiudicatario e dal personale dallo stesso incaricato nell’espletamento dei servizi oggetto del contratto ed dell’appalto. I massimali non dovranno essere inferiori alle vigenti disposizioni di legge. La polizza dovrà specificare che il Comune di Xxxxxx è considerato “terzo” a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessionegli effetti. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera avere una durata della Concessione pari a quella del contratto di appalto e copia della medesima deve essere depositata presso il Comuneprestata sino alla concorrenza di massimali previsti per legge per danni a cose e /o persone derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa. La Copia conforme all'originale di detta polizza deve assicurativa contratta dall'Appaltatore a copertura dei rischi sopra indicati dovrà essere rinnovabile automaticamenteconsegnata alla Stazione Appaltante, a prima richiesta unitamente alla dichiarazione con obbligo di pagamento autonomo cui l’Appaltatore esoneri la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità civile e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizzaa cose, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi entro il termine di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessioneinizio dell'appalto, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzapena la decadenza dell'aggiudicazione.

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Samples: www.comune.lauria.pz.it

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità civile per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte nell'esercizio del presente affidamento, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone, cose od animali, tanto dell'Unione che di terzi, in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti. Allo stesso modo, il Concedente è esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone e penale; - danni a cose alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta momento derivare dall’attività o indiretta con l’uso dall’utilizzo da parte di altri soggetti fruitori degli impianti (fatta eccezione sportivi. Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per le manifestazioni eventuali danni accertati, di qualunque natura e le iniziative promosse dal Comune); - danni per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio del l'Unione risultassero causati da personale del Concessionario stesso il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e cose che derivassero da errori a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenzeoggetti danneggiati. Il Concessionario è tenuto si vincola a tenere sollevata ed indenne l’Unione da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che, per dato o fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili al risarcimento di tutti i danni predetticoncessionario medesimo (Art. 25 del CSA). All'uopo, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: ha stipulato Polizza assicurativa RCT ed RCO n.----------------- rilasciate da -------------------- - MorteAgenzia di ---------- in data ------------- acquisite in atti al P.G. n. ---------------- del --------------. Dette polizze risultano quietanzate sino al , lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità così come risulta da copie acquisite in atti al P.G. n. -------------- del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con ----------------.. E' obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi , alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessionecontinuità, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento la copertura assicurativa del premio in scadenzaservizio.

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Samples: www.provincia.re.it

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile e Concessionario risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei dai propri dipendenti e incaricati ai beni del Concedente, nonché a terze persone o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante garedi terzi con i quali venga in contatto in ragione dello svolgimento della presente convenzione. Si precisa che sono considerati terzi anche il Concedente, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni i suoi dipendenti e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenzecollaboratori. Il Concessionario è tenuto al risarcimento l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio svolto in regime di tutti concessione. L’assicurazione contro i danni predettida incendio, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessionescoppio e atti vandalici, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per nonché responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore contro danni arrecati a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti relativamente alla porzione immobiliare concessa, sarà stipulata a cura e spese del Concedente e l’importo di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamentepremio, a prima richiesta con obbligo nella misura da definire, sarà annualmente rimborsato dal Concessionario., entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuto pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principaledello stesso. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso cui trattasi sarà prevista l’espressa rinuncia al diritto di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti del Concedente. L’assicurazione contro i beni, immobili danni da incendio e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per responsabilità civile contro danni arrecati a persone terzi, relativamente alle attrezzature, arredi e in conseguenza all’attività svolta, dovrà essere stipulata a cura e spese del Concessionario, con clausola di rinuncia alla rivalsa verso la Concedente. A tal fine, il Concessionario si obbliga a stipulare, con primaria Compagnia di assicurazioni, una copertura per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera avente un massimale unico non inferiore ad Euro 5.000.000,00 unico e durata contrattuale non inferiore alla durata della concessione, a pena di decadenza dalla concessione stessa. In tale contratto di assicurazione, la Concedente dovrà essere espressamente previsto quale assicurato congiunto, a spese del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a far pervenire copia delle suddette polizze assicurative, delle appendici di modifica o rinnovo, nonché dei pagamenti dei premi annuali, entro e non oltre 15 giorni dalla effettiva consegna dei locali, ovvero entro 15 giorni dal pagamento dei premi annuali, pena decadenza dalla concessione per grave inadempimento. Resta inteso che costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione all’eventuale pattuizione di scoperti e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi franchigie contrattuali ovvero in ragione di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzaassicurazioni insufficienti.

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Samples: www.vg.camcom.gov.it

Responsabilità e assicurazioni. L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell’attuazione del presente appalto per qualsiasi causa, ivi comprese le giornate di utilizzo gratuito delle strutture a favore dell’Amministrazione secondo quanto previsto nel presente atto. Il concessionario Concessionario è responsabile e risponde in solidoresponsabile, in via diretta ed esclusiva, di - dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, norme leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunaledall’Amministrazione, arrecati per fatto propriofatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da persone essa chiamate dal concessionario in luogo per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata , sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare. Il Concessionario è responsabile, manifestazioniin via diretta ed esclusiva, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in nei casi di emergenzeemergenza. Il A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predettidi cui sopra. L’Amministrazione si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a prescindere da eventuali conseguenze penalirispondere per danni derivanti dalla gestione delle strutture affidate e dall’esecuzione dell’attività oggetto del contratto. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessioneConcessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilitàresponsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve presentare al Comune una produrre, per la stipula del presente contratto, copia della polizza assicurativa per responsabilità civile (RCT/O) emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00 per danni arrecati a € 2.500.000,00 senza limite terzi e per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, infortuni sofferti in conseguenza di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della del presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessioneappalto. La polizza deve Le polizze devono essere mantenuta mantenute in vigore per l’intera durata della Concessione del contratto e copia della medesima delle medesime deve essere depositata presso l’Area Servizi alla persona del Comune di Coriano. Il Concessionario deve ogni anno, entro il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente31 luglio e per tutta la durata del contratto, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza consegnare all’ Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel premi relativi al periodo di mora previsto validità delle polizze. Per il primo anno la copia del certificato andrà presentata entro il 1 novembre e comunque prima dell’inizio dell’attività gestionale. Il Comune si riserva inoltre il diritto di controllare in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzaqualunque momento l’integrità delle strutture, delle attrezzature e degli impianti.

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Samples: www.comune.coriano.rn.it

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario Concedente non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell´attuazione della convenzione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo gratuito dell´impianto a favore del Comune, secondo quanto previsto nel presente atto. Il Concessionario è responsabile e risponde in solidoresponsabile, in via diretta ed esclusiva, di - dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, norme leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunaledall´Amministrazione, arrecati per fatto propriofatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da persone essa chiamate dal concessionario in luogo per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata , sollevando il Concedente da ogni qualsivoglia responsabilità e conseguenza civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare. Il Concessionario è responsabile, manifestazioniin via diretta ed esclusiva, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività inadeguatezza nell´esecuzione dell´attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in nei casi di emergenzeemergenza. Il A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predettidi cui sopra. Protocollo N° 0118430/2019 del 01/07/2019 10:19:24 - DETERMINA Il Concedente si riserva l´azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a prescindere da eventuali conseguenze penalirispondere per danni derivanti dalla gestione dell´impianto sportivo dall´esecuzione dell´attività oggetto della convenzione. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessioneConcessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilitàresponsabilità per l´esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, deve presentare al Comune stipulare, per la sottoscrizione del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall´esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a 3.000.000,00.= 2.500.000,00 senza limite per persone persona o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve Le polizze devono essere mantenuta mantenute in vigore per l’intera l´intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere consegnata all´Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi. Il Concessionario deve, ogni anno, per tutta la durata della Concessione e convenzione, consegnare all´amministrazione copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel premi relativi al periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzavalidità delle polizze.

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Samples: www.comune.monza.it

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'organizzazione del servizio di cui trattasi. Esso si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell’Ente (ivi compresa la manutenzione ordinaria) connessi alla realizzazione delle varie attività svolte all’interno dell'impianto sportivo e risponde in solidodegli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi, in via diretta ed esclusivaderivanti dall’utilizzo dello stesso e dallo svolgimento delle attività previste. Si impegna, di - danni inoltre, a persone e cose derivanti da negligenzarispondere, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto propriotutta la durata della concessione, dei propri dipendenti o danni comunque e da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante garechiunque causati all'immobile, manifestazioniagli impianti, iniziativeattrezzature ed arredi dell’intera struttura, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento concessi in casi di emergenzeuso dall'Ente stesso. Il Concessionario è tenuto al risarcimento a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutti i danni predettitutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l’utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, e prima di consentire l'utilizzo della struttura, il Concessionario è tenuto a prescindere da eventuali conseguenze penalirichiedere ai terzi interessati l’esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessionesi obbliga a tenere indenne l'Ente da tutte le responsabilità dirette o indirette, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività svolte all’interno della struttura, ivi compresi i singoli massimali coperte dalla predetta polizzadanni alla struttura stessa. Il Concessionario ha l’obbligo di stipulare specifiche polizze assicurative aventi validità non inferiore alla durata della Concessione, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico aventi caratteristiche di cui all'articolo 7 del CSA. All'uopo, il Concessionario ha stipulato –------------- rilasciate da –--------------- in data –------------- acquisite in atti al P.G. n. –-------------. Detta polizza risulta quietanzata sino al , così come risulta da copie acquisite in atti al citato protocollo. E' obbligo del Concessionario. Se i contratti assicurativi , alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessionecontinuità, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento la copertura assicurativa del premio in scadenzaservizio.

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Samples: Contratto Per l'Affidamento in Concessione Della Gestione Del Teatro Comunale “Gonzaga – Ilva Ligabue” Di Bagnolo in Piano Stagioni Teatrali 2020/2021 (Inizio 01/10/2020) – 2021/2022 – 2022/2023 (Fino Al 30 Giugno 2023) Con Possibilita' Di Rinnovo Per Due Successive Stagioni 2023/2024 – 2024/2025 (Fino Al 30 Giugno 2025) Con Eventuale Proroga Tecnica

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'organizzazione del servizio di che trattasi. Esso si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell’Ente (ivi compresa la manutenzione ordinaria) connessi alla realizzazione delle varie attività svolte all’interno dell'impianto sportivo e risponde in solidodegli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi, in via diretta ed esclusivaderivanti dall’utilizzo dello stesso e dallo svolgimento delle attività previste. Si impegna, di - danni inoltre, a persone e cose derivanti da negligenzarispondere, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto propriotutta la durata della concessione, dei propri dipendenti o danni comunque e da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante garechiunque causati all'immobile, manifestazioniagli impianti, iniziativeattrezzature ed arredi dell’intera struttura, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento concessi in casi di emergenzeuso dall'Ente stesso. Il Concessionario è tenuto al risarcimento a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutti i danni predettitutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l’utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, e prima di consentire l'utilizzo della struttura, il Concessionario è tenuto a prescindere da eventuali conseguenze penalirichiedere ai terzi interessati l’esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessionesi obbliga a tenere indenne l'Ente da tutte le responsabilità dirette o indirette, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività svolte all’interno della struttura, ivi compresi i singoli massimali coperte dalla predetta polizzadanni alla struttura stessa. Il Concessionario ha l’obbligo di stipulare specifiche polizze assicurative aventi validità non inferiore alla durata della Concessione, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico aventi caratteristiche di cui all'articolo del CSA. All'uopo, il Concessionario ha stipulato –------------- rilasciate da –--------------- in data –------------- acquisite in atti al P.G. n. –-------------. Detta polizza risulta quietanzata sino al , così come risulta da copie acquisite in atti al citato protocollo. E' obbligo del Concessionario. Se i contratti assicurativi , alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessionecontinuità, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento la copertura assicurativa del premio in scadenzaservizio.

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Samples: Contratto Per l'Affidamento in Concessione Della Gestione/Uso Degli Impianti Sportivi Siti in Per Il Periodo 01/08/2020 – 31/07/2023 Con Possibile Proroga Sino Al 31/07/2025 Pv – – Cig

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti di Zètema e dei terzi. L'Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, civilmente dei danni di - danni a qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore, inoltre, sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni che, ad insindacabile giudizio della presente Concessione; - I danni sopra descritti Società appaltante, risultassero dall’uso di materiali inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio. L’Appaltatore, ove sia possibile, dovrà in ogni caso provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione di quanto danneggiato. Il controllo circa la buona realizzazione delle riparazioni e/o sostituzioni di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessioneal comma precedente sarà effettuato dalla Società appaltante, tramite il proprio Responsabile Esecutivo, in contraddittorio con il Responsabile Tecnico di commessa nominato dall’Appaltatore. La polizza deve essere mantenuta L’Appaltatore, in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamenterelazione agli obblighi derivanti dal Contratto, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, solleva Zètema da qualsiasi responsabilità in caso di sinistroinfortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone dell’Affidatario e/o cose ecceda i singoli massimali coperte di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. Ai fini di cui sopra, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è in possesso di apposita polizza Responsabilità Civile n. ……………… stipulata con …………… con scadenza al …………………….., per eventuali danni subiti dalla predetta stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni affidate, nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso delle prestazioni affidate. Alla scadenza della suddetta polizza, l’onere relativo nel caso in cui Zètema eserciti la facoltà di rinnovo, o in caso di proroga tecnica, come previsto al precedente art. 2, l’Appaltatore dovrà intendersi presentare a totale carico Zètema copia della relativa quietanza di pagamento a comprova del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel nuovo periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzavalidità.

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Samples: www.zetema.it

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario Comune non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare alla Concessionaria nell’attuazione della convenzione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo gratuito dell’impianto a favore del Comune, secondo quanto previsto nel presente atto. La Concessionaria è responsabile e risponde in solidoresponsabile, in via diretta ed esclusiva, di - dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, norme leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunaledall’Amministrazione, arrecati per fatto propriofatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da persone essa chiamate dal concessionario in luogo per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata , sollevando il Concedente da ogni qualsivoglia responsabilità e conseguenza civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare. La Concessionaria è responsabile, manifestazioniin via diretta ed esclusiva, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in nei casi di emergenzeemergenza. Il Concessionario A prescindere da eventuali conseguenze penali la Concessionaria è tenuto tenuta al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penalidi cui sopra. Il Concessionario ai fini Concedente si riserva l’azione di rivalsa nei confronti della sottoscrizione del contratto di concessioneConcessionaria, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo dall’esecuzione dell’attività oggetto della convenzione. La Concessionaria, ferma restando la sua piena e diretta responsabilitàresponsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve presentare al Comune stipulare, per la stipula del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile “all risk” emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a 3.000.000,00.= 2.500.000,00 senza limite per persone persona o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve Le polizze devono essere mantenuta mantenute in vigore per l’intera durata della Concessione del contratto e copia della medesima delle medesime deve essere depositata presso il Comuneconsegnata . La polizza deve essere rinnovabile automaticamenteConcessionaria deve, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza ogni anno, per tutta la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza durata della convenzione, consegnare all’amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel premi relativi al periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzavalidità delle polizze.

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Samples: Convenzione Per La Gestione in Concessione Del Laghetto Di Pesca Sportiva Comunale Di via Boscherona E Relativa Gestione Dei Servizi

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario gestore è direttamente responsabile di ogni danno che venga arrecato alle strutture ed alle attrezzature comunali e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - dei danni arrecati a persone e o cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati parte del pubblico presente alle attività dalle stesse organizzate. A tale scopo il gestore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o e persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta derivanti dall’attività esercitata con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni primarie compagnie di assicurazione e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per massimali previsti di € 3.000.000,00: la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle rischi connessi alle attività oggetto della presente Concessioneconvenzione, con rinuncia di rivalsa nei confronti dei concedenti. Il Comune di Monza e la Direzione didattica dovranno essere espressamente annoverati tra i terzi. Copia di tali polizze, che dovranno avere validità per tutta la durata della convenzione, dovranno essere trasmesse all’ufficio gestione diretta impianti sportivi, preliminarmente all’avvio della convenzione Il gestore dovrà inoltre organizzarsi affinché dirigenti, allenatori o altri responsabili delegati controllino il comportamento tenuto dai singoli utenti sia nel corso di attività sia durante la permanenza nei corpi spogliatoi e all’interno dell’impianto sportivo. Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa all’ufficio gestione diretta impianti sportivi. L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere la rifusione dei danni arrecati direttamente al gestore durante il cui orario di assegnazione si siano verificati i danni ovvero di richiedere al gestore un intervento diretto di messa in ripristino della struttura e delle attrezzature. La mancata rifusione dei danni arrecati al patrimonio comunale provoca la revoca della presente intesa e della disposizione di assegnazione (fatte salve le azioni di recupero da parte dell’Amministrazione Comunale). Il gestore deve garantire che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e che siano in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di medicina sportiva, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito. Il gestore è altresì tenuto: - ad applicare la tipologia dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato; - I danni sopra descritti all’osservanza delle vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessioneassicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni; - ad impiegare nell’esecuzione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistroIn aggiunta agli adempimenti previsti dalla presente convenzione, il risarcimento liquidato in termini gestore dovrà provvedere all’adempimento di polizza sarà tutti gli obblighi derivanti dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, custodia dei minori affidati – fatte salve le responsabilità specifiche di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone terzi soggetti concessionari di singole ore e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti giornate ai sensi della presente convenzione - e in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto particolare alla sorveglianza adeguata e costante in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzaogni articolazione delle proprie attività.

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Samples: www.comune.monza.it

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario L’Aggiudicatario si assume ogni onere e rischio inerente il servizio oggetto dell’appalto e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell’esecuzione del servizio. L’Aggiudicatario si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a trasportati, a terze persone e cose, tenendo indenne il Comune per ogni responsabilità diretta o indiretta. L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità circa l’organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale. All’Aggiudicatario è responsabile fatto obbligo di contrarre, e risponde di mantenere efficaci per tutta la durata dell’appalto, le seguenti coperture assicurative: • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per i danni cagionati a terzi (tra cui l’Ammistrazione Comunale) in solidoconseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, in via diretta dipendenza del presente appalto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro. L’inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente dell’Aggiudicatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Qualora l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, il contratto sarà risolto di diritto e l’importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l’obbligo del maggior danno subito. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusiva, esclusivo carico della ditta Aggiudicataria del servizio. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di - danni responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a persone carico dell’ente appaltante e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza del danneggiato. L’Aggiudicatario si assumerà a proprio carico l’onere di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione manlevare l’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose azione che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini possa essere intentata nei confronti della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire stessa per danni arrecati a persone e/terzi o cose ecceda dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio. La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Aggiudicatario durante l’esecuzione del servizio. La presentazione della polizza condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell’aggiudicazione provvisoria. In caso di danni arrecati a terzi, l’impresa aggiudicataria dovrà darne immediata notizia all’Amministrazione Comunale, fornendo dettagliati particolari. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con i singoli massimali coperte dalla predetta polizzarappresentanti della ditta affidataria. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, l’onere relativo dovrà intendersi anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che la Ditta appaltatrice possa sollevare eccezione alcuna. I beni di proprietà dell’Amministrazione Comunale o comunque messi a totale carico disposizione per il contratto sono assicurati a cura del Concessionario. Se Comune contro i contratti assicurativi rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori e il Comune si impegna nell’ambito di tale polizza ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui sopra hanno rate scadenti all’art. 1916 C.C.) nei confronti dell’aggiudicatario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. La Ditta aggiudicataria a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà dell’aggiudicataria stessa o da essa tenuti in vigenza della concessioneuso, dovrà essere prodotta nel periodo consegna o simili e si impegna nell’ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di mora previsto in polizza copia della quietanza rinuncia (salvo il caso di avvenuto pagamento dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti del premio in scadenzaComune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario di cose, mobili, oggetti attrezzature di proprietà del Concessionario, detenuti dallo stesso negli immobili del centro sportivo in oggetto, rimanendo tale custodia e risponde la conservazione a carico, rischio e pericolo del Concessionario, senza responsabilità alcuna in solidocapo al Comune, in via diretta né per mancanze e/o sottrazioni, né per danni provenienti da qualsiasi altra causa. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed esclusiva, di - altro che dovessero derivare al Concessionario nell’attuazione della concessione per qualsiasi causa. Il Concessionario tiene sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi e la garantisce contro danni a persone e cose derivanti dalla utilizzazione dei beni conferiti in godimento, nonché da negligenzaincendio delle cose che vi sono comprese. A tal fine si impegna a stipulare, imprudenzaper tutta la durata della concessione, inosservanza contratti di leggiassicurazione con compagnie di primaria importanza per i rischi di responsabilità civile “all risk” derivanti dall’uso degli spazi con massimali garantiti per almeno € 3.000.000,00.( tremilioni ) Le polizze assicurative di cui sopra non esonerano il Concessionario dal sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o obbligo di risarcimento danni che dovessero eccedere i capitali o i massimali garantiti e, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunalein ogni caso, arrecati dai danni che si dovessero verificare per fatto proprioo colpa degli utenti o provocate da terzi. Sono esclusi da tale formulazione gli eventi che possano insorgere a causa di decisioni e/o eventi esterni alla volontà e capacita del Concessionario. Il Comune si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile locali e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dall’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed presente atto. L’Istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nelle polizze di rinunziare a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi qualsiasi azione di prevenzione o per il mancato rivalsa nei confronti del Comune di Monza e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito chedovrà consegnare all’Ufficio gestione diretta impianti sportivi, in caso via preventiva alla stipula del contratto, copia dei contratti di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzaassicurazione.

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Samples: www.comune.monza.it

Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile e risponde Ogni responsabilità per danni prodotti a persone o a beni dell’Appaltatore, dell’ERSU e/o di terzi in solidorelazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, si intende, senza riserve ed eccezione alcuna, a totale carico dell’Appaltatore senza possibilità di rivalsa sull’ ERSU stesso. Pertanto, l’Appaltatore espressamente solleva l’ERSU da responsabilità per tutti i danni, diretti ed indiretti, che dovessero verificarsi nei confronti di chiunque, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti dipendenza o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivoin relazione alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato. L’Amministrazione Comunale viene sollevata L’ERSU è inoltre esonerato da ogni responsabilità civile e penale; - danni per qualsivoglia pregiudizio (danni, infortuni o altro) occorso al personale dipendente dall’ Appaltatore durante l'esecuzione del servizio. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento copertura di tutti i danni predetti, a prescindere rischi da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione nei confronti dell’ERSU e dei terzi - Garanzia RCT -, con un esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale unico per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’ERSU, che agli effetti della polizza l’ERSU è considerato terzo, che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00). L’Appaltatore dovrà altresì avere stipulato una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi da responsabilità civile nei confronti dei propri dipendenti - Garanzia RCO - con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite 2.000.000,00 (duemilioni/00) avente durata non inferiore a quella dell’appalto. Resta comunque ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per persone eventuali danni eccedenti i massimali delle polizze di cui sopra. L’ Appaltatore assume altresì a proprio carico l'intero onere di franchigie eventualmente previste nelle predette polizze. L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, a garanzia dei beni consegnati (in particolare le due linee di distribuzione Self Service e la macchina lavastoviglie) dall’ERSU ai fini dell’esercizio dell’appalto, costituire polizza fideiussoria, bancaria o coseassicurativa di Euro 50.000,00, valida per tutta la durata contrattuale. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità dovrà essere consegnata all’ERSU contestualmente alla stipula del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito checontratto ovvero, in caso di sinistroavvio dell’esecuzione anticipata del servizio, alla data della consegna dell’appalto. Ogni documento assicurativo, comprese le quietanze di avvenuto pagamento, deve essere prodotto in copia all’ERSU a semplice richiesta. Resta inteso che l’esistenza ovvero la validità ed efficacia per l’intera durata del rapporto contrattuale delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’ Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperte dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenzamaggior danno subito.

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