Variazione delle condizioni contrattuali Clausole campione

Variazione delle condizioni contrattuali. Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Fatto salvo quanto precede, ForGreen si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i corrispettivi di fornitura, le commissioni d’incasso, le periodicità di fatturazione, etc.) ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 dell’Allegato A della delibera dell’AEEGSI dell’8 luglio 2010 – ARG/com 104/10 “Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di Energia Elettrica e di gas naturale ai clienti finali”, come successivamente modificata ed integrata (per comodità definito come il “Codice di Condotta Commerciale”). Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da ForGreen per la formulazione delle condizioni tecnico economiche e contrattuali. Le modifiche saranno applicate a partire dall’inizio del terzo mese successivo a quello in cui ForGreen le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo Raccomandata A/R (anticipata via fax) che dovrà pervenire a ForGreen entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ForGreen. In tal caso, il Cliente potrà recedere dal Contratto senza oneri dandone comunicazione con un preavviso non superiore ad 1 (uno) mese mediante lettera Raccomandata A/R. Qualora il Cliente non abbia comunicato con le modalità sopra indicate la propria volontà di recedere, le proposte formulate da ForGreen si intenderanno accettate e il Contratto stesso modificato di conseguenza a partire dalla data indicata nella comunicazione. La comunicazione di cui sopra descritta non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico nel qual caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. Eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi ovvero da provvedim...
Variazione delle condizioni contrattuali. 12.1 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da autorità pubbliche competenti. Fatto salvo quanto sopra, “ARCHIPELAGUS” si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche. 12.2 In tal caso “ARCHIPELAGUS” ne dà comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte di “ARCHIPELAGUS”. 12.3 La comunicazione con le modalità di cui sopra non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico; in questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. 12.4 In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, secondo le modalità stabilite nella proposta di variazione delle condizioni contrattuali. In tal caso il recesso senza oneri avrà effetto dalla prima data utile, secondo le tempistiche previste dalla normativa di settore. 12.5 In difetto del recesso da parte del Cliente, entro il suddetto termine, le nuove condizioni di fornitura s’intenderanno da quest’ultimo espressamente accettate e costituiranno integrazione del presente contratto.
Variazione delle condizioni contrattuali. Eventuali variazioni delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO o del Contratto di Noleggio dovranno costituire oggetto, a pena di nullità, di specifico accordo scritto tra le Parti. Qualora alcune clausole del Contratto o parti di esse dovessero risultare nulle e/o invalide, tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre clausole e/o parti residue, che rimarranno pertanto pienamente valide ed efficaci.
Variazione delle condizioni contrattuali. 1. Poste Italiane si riserva, qualora sussista un giustificato motivo, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni giuridiche ed econo- miche contenute nel Contratto, con esclusione delle modifiche relative alle condizioni economiche ed alle altre condizioni contrattuali riguar- danti il Deposito, disciplinate nei successivi commi 2 e 3. Le variazio- ni unilaterali sono effettuate e comunicate al Cliente nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; in tal caso, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto nei termini ed alle condi- zioni previste dalle suddette disposizioni. 2. Poste Italiane, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in presenza di un giustificato motivo, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali che regolano il Deposito. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni economiche e delle altre condizioni che regolano il Deposito viene co- municata espressamente da Poste Italiane al Cliente secondo modali- tà di cui all’art. 14, contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” con preavviso minimo di 2 (due) mesi, in forma scritta oppure su altro supporto durevole messo a di- sposizione da Poste Italiane e preventivamente accettato dal Cliente. Le modifiche unilaterali così effettuate si intenderanno approvate ove il Cliente non receda dal Deposito, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal Deposito, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. Le variazioni unilaterali di cui al presente articolo sono comunicate da Poste Italiane con le modalità elettroniche descritte all’art.14.
Variazione delle condizioni contrattuali. Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Fatto salvo quanto precede, Unet Energia Italiana S.p.A. si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche ai sensi dell’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale (cfr. art. 19 delle presenti CGC). Ai fini del Contratto si intende per “giustificato motivo” il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Unet Energia Italiana S.p.A. per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. Le modificazioni saranno applicate a partire dall’inizio del secondo mese successivo a quello in cui Unet Energia Italiana S.p.A. le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata. Tale proposta si considera ricevuta decorsi dieci giorni dal suo invio. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo Raccomandata A.R. (anticipata via fax) che dovrà pervenire a Unet Energia Italiana S.p.A. entro e non oltre trenta giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di Unet Energia Italiana S.p.A. In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 24.00 del giorno precedente a quello in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione. In assenza di recesso, le eventuali modifiche si intenderanno automaticamente inserite nel Contratto.
Variazione delle condizioni contrattuali. Ogni variazione delle condizioni contrattuali, sopravvenuta successivamente alla stipula del contratto, in sede di esecuzione del medesimo, determinata da modifiche della norma- tiva in materia, ovvero da esigenze di organizzazione del servizio anche in relazione all’utenza, deve essere concordata tra le parti.
Variazione delle condizioni contrattuali. ART. 14 Cessione del Contratto e dei Crediti
Variazione delle condizioni contrattuali. Punti di attenzione 591 Gestione in sintesi 591 [F01502a] - Variazione delle condizioni contrattuali: variazione delle mansioni 595 [F01502b] - Variazione delle condizioni contrattuali: aumento di retribuzione assorbibile 596 [F01502c] - Variazione delle condizioni contrattuali: aumento di retribuzione non assorbibile 598 [F01502d] - Variazione delle condizioni contrattuali: indennità di mansione 599 [F01502e] - Variazione delle condizioni contrattuali: assegna- zione temporanea a mansioni superiori 601 Punti di attenzione 603 Gestione in sintesi 603 [F01504b] - Patto di non concorrenza con diritto di opzione 606 Punti di attenzione 609 Gestione in sintesi 609 [F01505a] - Fedeltà e stabilità. Clausola di estensione del preavviso 611 [F01505b] - Fedeltà e stabilità. Clausola di durata minima 612 [F01505c] - Fedeltà e stabilità. Clausola penale per erogazione di formazione non obbligatoria 614 Punti di attenzione 617 Gestione in sintesi 617 [F01506a] - Richiesta visita medica di controllo 621 Punti di attenzione 623 Gestione in sintesi 623 [F01507a] - Istanza di accertamento d’idoneità: convocazione della Commissione 626 [F01507b] - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 629 Punti di attenzione 631 Gestione in sintesi 631 [F01508a] - Patto di segretezza 632 Punti di attenzione 635 Gestione in sintesi 635 [F01509b] - Dimissioni per giusta causa 638 [F01509c] - Accordo di rinuncia reciproca al preavviso 639 [F01509d] - Accordo di risoluzione consensuale 640 [F01509f] - Opposizione dimissioni per giusta causa 642 [F01509g] - Xxxxxx recesso dal rapporto di lavoro/revoca (Xxxxxxxx A, D.M. 15 dicembre 2015) 643 Punti di attenzione 645 Gestione in sintesi 645 [F01510a] - Comunicazione delle ferie individuali 647 [F01510b] - Mancato accoglimento della richiesta di ferie 648 [F01510c] - Accordo sulla proroga dei permessi 649 [F01510d] - Accordo per aspettativa non retribuita 650 Punti di attenzione 653 Gestione in sintesi 653 [F01511a] - Comunicazione di variazione dell’orario di lavoro 657 [F01511b] - Gestione delle pause di lavoro 657 Punti di attenzione 661 Gestione in sintesi 661 [F01601a] - Licenziamenti collettivi. Comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo 667 [F01602a] - Licenziamenti collettivi. Allegati alla procedura. [F01602b] - Licenziamenti collettivi. Allegati alla procedura. [F01603a] - Licenziamenti collettivi. Verbale di accordo sindacale 675 [F01604a] - Verbale di mancato accordo 678 [F01605a] - Licenziamenti collett...

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  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Opzioni contrattuali Il contratto prevede le seguenti opzioni contrattuali: • Opzione di adesione al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back): nel corso del Contratto la Società riconosce ad ogni ricorrenza annuale un importo, definito Riscatto Parziale Programmato Fisso (Cash Back), pari ad una percentuale del premio unico versato, ovvero, in caso di versamenti di premi aggiuntivi, del cumulo di quanto corrisposto che, a scelta del contraente, potrà essere pari al 3% ovvero al 4%, senza tener conto di eventuali riscatti parziali intervenuti. • Opzione, in caso di decesso dell’Assicurato, per la corresponsione della prestazione caso morte in rate semestrali anticipate di importo costante: il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, può richiedere che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il capitale assicurato da liquidare sia pagabile ai Beneficiari in rate semestrali anticipate di importo costante per un periodo a scelta del Contraente. Per maggiori dettagli sulle opzioni contrattuali si rimanda all’Art. 8 “OPZIONE, IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO, PER LA CORRESPONSIONE DEL CAPITALE IN RATE SEMESTRALI ANTICIPATE DI IMPORTO COSTANTE” e all’Art. 9 “OPZIONE DI ADESIONE AL PIANO AUTOMATICO DI RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI FISSI (CASH BACK)” delle Condizioni di Assicurazione.

  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  • RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.