Common use of Risoluzione e recesso Clause in Contracts

Risoluzione e recesso. Nel caso di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiarare, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione espressa della convenzione: - per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, perduranti anche a seguito di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendente. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffida. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.

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Risoluzione e recesso. Nel caso di inadempienze gravi, il Comune L’Amministrazione si riserva la facoltàfacoltà di procedere: a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, previa intimazione scritta all’Associazioneda notificare mediante preavviso di almeno quindici giorni, nel caso in cui il Fornitore non esegua in tutto o in parte la fornitura prevista nel presente contratto, per quattro volte, anche se non consecutive, nell’arco di durata del presente contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere, con valore esecuzione in danno, il contratto stesso; in ogni caso la risoluzione con esecuzione in danno comporta, anche, l'applicazione di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di tutte le penalità contrattualmente previste; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto e contrattuale, da notificare mediante preavviso di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento almeno quindici giorni, nel caso in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazioneverifica di conformità dia esito negativo, con apposito attoal punto da configurare grave inadempimento, assumerà fermo restando l’applicazione delle penali; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediatorapporto contrattuale, sarà comunicata con lettera raccomandata da notificare mediante preavviso di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intendealmeno quindici giorni, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.nel caso in cui le inadempienze determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell’importo del contratto pattuito; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale in caso di interruzione ingiustificata del servizio; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azioneda notificare mediante preavviso di almeno quindici giorni, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi nel caso di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto inosservanza degli obblighi sulla tracciabilità di cui all’art. 14alla Legge 136/2010; - la reiterazionea risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, per oltre tre volteda notificare mediante preavviso di almeno quindici giorni, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale nel caso di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine opposizione dell’Amministrazione, manifestata nel termine prescritto di 60 giorni, dalla comunicazione da parte del Comune. Il Comune può dichiararecessionario, ai sensi dell’art. 1456 c.c.1 D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, nei casi di notifica di cessione dell’azienda, cessione del ramo d’azienda, trasformazione, fusione e scissione, trasferimento e affitto d’azienda; a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, fermo restando la risoluzione espressa facoltà di corrispondere l’importo dell’inadempienza direttamente agli enti previdenziali e assicurativi esclusa qualsiasi pretesa da parte del Fornitore inadempiente, nel caso di inosservanza degli obblighi contributivi (DURC gravemente irregolare); a risolvere il rapporto contrattuale se nei confronti del Fornitore, nell’arco di validità della convenzione: - prestazione in questione, viene emanato un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 e agli articoli 2 e ss. della legge 31.05.1965 n. 575; a risolvere il rapporto contrattuale se nei confronti del Fornitore, nell’arco di validità della prestazione in questione, venga emessa sentenza di condanna passata in giudicato per gravi e ripetute frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione in questione; a risolvere il rapporto contrattuale se nei confronti del Fornitore, nell’arco di validità della prestazione in questione, venga emanata sentenza definitiva per violazioni degli obblighi assunti attinenti alla sicurezza sul lavoro; a risolvere il rapporto contrattuale se nei confronti del Fornitore, nell’arco di validità della prestazione in questione, intervenga la decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal gestore ovvero gravi violazioni casellario informatico; a risolvere (ipso iure) il rapporto contrattuale se nei confronti del Fornitore, nell’arco di disposizioni normativevalidità della prestazione in questione intervenga una procedura di fallimento o altra procedura concorsuale; a recedere, perduranti anche ai sensi del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito con legge 07.08.2012 n. 135 e s.m.i., dagli obblighi derivante dal perfezionamento del presente atto, in qualsiasi tempo, mediante notifica di disdetta con preavviso minimo quindici giorni, fermo restando l’obbligo di questa stazione appaltante di pagare le prestazioni in parte eseguite fino al momento dell’esercizio del diritto di recesso, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi della legge 23.12.1999 n. 488, art. 26, comma 1, perfezionate successivamente alla stipula del presente contratto, avente lo stesso oggetto del procedimento, siano migliorativi in termini economici e a seguito di segnalazione formale da parte condizione il Fornitore non acconsenta all’adeguamento del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza corrispettivo alle condizioni economiche migliorative stabile dalla convenzione. Per effetto della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattualicitata Legge n. 135/2012, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendente. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffida. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto di recesso si inserisce, automaticamente, nei contratti in corso ai sensi dell’art. 1339 c.c., anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti; a recedere nel corso dell’esecuzione del Comune contratto, ai sensi dell’art. 1373 c.c., in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 30 giorni tramite notifica. In tale fattispecie l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere al Fornitore un importo pari a quello dovuto per sopravvenuti motivi servizi espletati. L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di pubblico interesserecedere dal Contratto senza preavviso, senza ai sensi dell’art. 1373 c.c., in caso di giusta causa mediante comunicazione da darsi al Fornitore mediante notifica. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto ad alcun indennizzosoltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del rapporto contrattualecontratto ai sensi dell’art. 108, purché regolarmente documentatecomma 5, del d.lgs. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole n. 50/2016 e s.m.i. Il Fornitore rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 contratto per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentoeccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 c.c.

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Risoluzione e recesso. Nel caso di inadempienze gravi, il Comune L’amministrazione si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto e contratto, oltre nei casi espressamente previsti dalla legge, qualora:  il verificarsi di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazioneinadempienze, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi comportino l’applicazione delle penalità di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiarare, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione espressa della convenzione: - per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, perduranti anche a seguito di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendente. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffida. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione ripetesse in numero pari o superiore a 2 (due);  il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale pari o superiore al 20,00% dell’importo contrattuale. Nei casi su indicati l'Amministrazione avrà la facoltà di clausole del presente capitolato o risolvere anticipatamente l'affidamento, con effetto immediato, a mezzo di disposizioni di legge vigentisemplice comunicazione inoltrata tramite posta elettronica certificata, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 fatto salvo il risarcimento per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuareil maggior danno subito. La determinazione ditta può recedere solo per giusta causa, dandone comunicazione all'Amministrazione committente tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della penale sarà preceduta stessa: avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni già eseguite. L’Amministrazione potrà esercitare il diritto di recesso in presenza di condizioni migliorative successivamente disponibili in Consip (ex D.L.95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012): al riguardo risulterà obbligatorio procedere ad una rinegoziazione, nel caso i parametri delle convenzioni successivamente stipulate da avviso Consip siano migliorativi rispetto a quelli contemplati nel presente contratto. Nell’ipotesi in cui la ditta non acconsenta alla proposta di avvio modificare le condizioni economiche, alla luce delle future nuove convenzioni rese disponibili da Consip, l’Amministrazione potrà recedere dal contratto in ogni tempo, previa comunicazione al professionista con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle sole prestazioni già eseguite. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta risolvere l'affidamento qualora: le assegnazioni necessarie sui pertinenti capitoli di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentobilancio non permettano dì onorare gli impegni contrattuali; sia disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx / mercato elettronico un analogo servizio.

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Risoluzione e recesso. E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di inadempienze gravirisoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 19 del presente capitolato. Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il Comune committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio. Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso del committente, si riserva la facoltàdarà corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, previa intimazione scritta all’Associazionedei macchinari, con valore degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente. Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla risoluzione, parte adempiente di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, presente contratto ai sensi degli arttdell’art. 1453 e 1455 c.c.1456 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, a titolo esemplificativo e non esaustivocostituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...)contrattare con la Pubblica Amministrazione; - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una voltainterruzione non motivata del lavoro; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due voltegravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’artcondotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 142 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la reiterazione, per oltre tre volte, violazione delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale disposizioni di cui all’artall'art. 2353, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; - Nelle ipotesi sopraindicate il danno grave provocato all’immagine contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comunecommittente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Il Comune può dichiarareQualora il committente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal committente, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.del C.C. la violazione del comma 9-bis dell’art. 3 della L. 13.8.2010, la risoluzione espressa della convenzione: - per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, perduranti anche a seguito di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendente. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffidan. 136. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzioneo recesso dal contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs 18.4.2016, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimenton.50.

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Samples: Contratto Appalto Lavori Di Adeguamento Della Strada Silvo Pastorale “Crignole Fertaza” in Comune Di Selva Di Cadore (Bl). Cig: 7925408d91, Cup: B63d19000050009

Risoluzione e recesso. Nel caso Il servizio oggetto della presente gara deve ritenersi di inadempienze gravipubblica utilità. Pertanto la ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, eseguirlo con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitivaritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’AmministrazioneAsl, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiarareriserva, ai sensi dell’art. 1456 1453 e ss. del Codice civile di esercitare l’azione di risoluzione per inadempimento della ditta aggiudicataria, nei specifici casi di seguito riportati e previa comunicazione scritta alla stessa, da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento: -ritardo nell’inizio del servizio superiore a 10 giorni; -sospensione arbitraria del servizio, qualunque ne sia la causa e la durata, esclusi i casi di forza maggiore non dipendenti da volontà o responsabilità della ditta aggiudicataria e debitamente documentati alla stazione appaltante; -mancata osservanza dell’obbligo di corretto comportamento del personale nonché di diligente osservanza delle norme di legge e disposizioni della Asl; -mancato pagamento degli stipendi o versamento di contributi previdenziali del proprio personale anche di un solo mese; -in caso di cessione totale o parziale del contratto o subappalto non autorizzati; -impiego di personale insufficiente o inadeguato a garantire il livello di efficacia ed efficienza del servizio; -in caso di mancata fornitura di merende e bevande per più di 3 giorni consecutivi o del mezzo di trasporto per più di una settimana; -mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Asl; -inosservanza degli obblighi di riservatezza (D.Lgs. 196/0 3 e s.m.i.) Come conseguenza della risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di risarcire la Asl di tutti i danni che fossero già derivati o stessero per derivare. A tale titolo sarà incamerata, mediante emissione da parte della Asl, la cauzione, fino a concorrenza della somma dovuta. Nel caso in cui l’importo del deposito definitivo non fosse sufficiente alla copertura delle stesse, la Asl potrà rivalersi sui crediti vantati dalla ditta fino a concorrenza delle spese stesse. La Asl si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1456 c.c., (clausola risolutiva espressa) qualora la risoluzione espressa della convenzione: - ditta aggiudicataria, per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normativealmeno 3 volte, perduranti anche a seguito di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendente. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito adempia ad una delle obbligazioni previste nel presente capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffida. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione Asl sarà tenuta al pagamento delle spese effettivamente sostenute fino alla sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso. Dalla data di risoluzione della convenzionecomunicazione del recesso, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interessel’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, senza diritto ad assicurando che tale cessazione non comporti alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino danno alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentoAsl.

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Samples: Art.1 Oggetto Dell'appalto

Risoluzione e recesso. Nel Il presente contratto può essere risolto, mediante e-mail PEC, per motivate ragioni, o in caso di inadempienze mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile. Costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, il Comune si riserva comportanti la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato risoluzione immediata del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivocontratto: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale 3 (solo in caso di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiarare, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione espressa della convenzione: - per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, perduranti anche a seguito di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendente. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziariasponsorizzazione tecnica/mista) e dai Veterinari 3-bis. - ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionalepossa, operanti presso in qualsiasi misura, nuocere all'immagine dell'Università o che produca, come effetto, il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffidamancato perseguimento dei fini istituzionali cui l’Ateneo deve attenersi. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione l'Università avrà diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese effettivamente già sostenute o impegnate; - la violazione del diritto di riservatezza ad opera delle parti, dei rispettivi organi e membri; - l’insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti; - il venir meno dei requisiti di ordine generale di cui al X.Xxx. n. 50/2016 e s.m.i.. Il contratto si intenderà risolto anche qualora l’evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute medio tempore, salvo l’obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere alla controparte il corrispettivo per l’attività posta in essere fino alla data risoluzione del contratto. Le parti potranno, altresì, recedere dal contratto, con preavviso di risoluzione della convenzionealmeno 10 giorni, purché regolarmente documentatemediante e-mail PEC anche qualora sia già stata avviata l’esecuzione. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesseIn tale ultimo caso, senza diritto ad alcun indennizzola parte recedente dovrà corrispondere alla controparte tutte le spese da questa già sostenute, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino oltre ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentoindennizzo pari al 10% del corrispettivo pattuito.

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Samples: www.unipd.it

Risoluzione e recesso. Nel caso La CNPADC, senza bisogno di inadempienze graviassegnare alcun termine per l’adempimento, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di potrà risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiarare, Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, tramite PEC, nei seguenti casi: il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del Contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; il Contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016; qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CNPADC; mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto di cui all’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; nei casi espressamente previsti nelle disposizioni del presente Contratto: (Trasparenza), (Riservatezza), (Prescrizioni relative al subappalto), (Divieto di cessione del contratto), (Codice Etico ‐ Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001) e (Tracciabilità dei flussi finanziari) – e in ulteriori altre disposizioni specificamente previste; applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal precedente articolo 11; nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del d.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. La CNPADC si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro 10 (dieci) giorni, da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata A/R. La CNPADC ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del Contratto o alla esecuzione d’ufficio del Contratto, a spese del Fornitore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa della convenzioneai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - per gravi e e/o ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, perduranti anche contrattuali non eliminate in seguito a seguito di segnalazione diffida formale da parte del ComuneCommittente; - per sospensione dei servizi esecuzione parziale o intempestiva della fornitura; sospensione, non dipendenti dipendente da cause di forza maggiore per più maggiore, di tre giorni a seguito di formale diffida tutto o parte della fornitura, da parte dell’Aggiudicatario; cessazione o fallimento dell’Aggiudicatario. La CNPADC potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il Contratto nei confronti del Comune; - per mancata osservanza Fornitore qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti, o provvedimenti, i quali modifichino la situazione esistente all'atto della normativa riguardante stipula del Contratto e ne rendano impossibile la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendente. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione sua conduzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffidatermine. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle tale ipotesi, saranno riconosciute all'Aggiudicatario le spese effettivamente sostenute sostenute, e/o impegnate, fino alla data di risoluzione della convenzionecomunicazione del recesso e, purché regolarmente documentatecomunque, si procederà ai sensi dell’art. E’ fatto salvo il diritto 1671 del Codice Civile. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Comune per sopravvenuti motivi servizio e/o della fornitura in favore della CNPADC. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto di pubblico interessefornitura saranno oggetto, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione della CNPADC, di clausole segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del presente capitolato o di disposizioni di legge vigentiFornitore ai sensi dell’art. 80, o comma 5, lett. c), del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €D. Lgs. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimenton. 50/2016.

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Samples: www.cnpadc.it

Risoluzione e recesso. Nel In caso d’inadempimento di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto non irrilevante importanza e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto imputabile all’aggiudicatario anche ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche uno solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi da esso assunti con l’accettazione della documentazione di cui all’artgara e/o con il contratto, ovvero per inerzia e ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate, imputabile all’aggiudicatario medesimo e tale da mettere a rischio la buona esecuzione dell’appalto nei termini previsti, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto o di non sottoscriverlo e revocare l’aggiudicazione e tutti gli atti e provvedimenti ad essa connessi e/o collegati. 14; - In tal caso la reiterazionestazione appaltante può escutere e ritenere definitivamente la garanzia fideiussoria, applicare una penale equivalente all’importo della garanzia stessa, nonché procedere per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il risarcimento dell’eventuale maggior danno grave provocato all’immagine del Comunesubito. Il Comune può dichiararecontratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.3, la risoluzione espressa comma 9-bis della convenzione: - per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, perduranti anche a seguito di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattualiL. 136/2010, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendentenel caso in cui il pagamento non avvenga con uno dei metodi indicati all’art. Le segnalazioni 19 del presente Disciplinare (o, comunque, utilizzando metodi che garantiscano la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della citata L. 136/2010). La stazione appaltante nel caso di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comunegiusta causa, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere ivi compresa la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento legittima tutela del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffida. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’aggiudicatario deve cessare l’esecuzione di tutte le prestazioni appaltate, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante e/o al proprio committente pubblico e/o al beneficiario finale delle prestazioni medesime. In caso di recesso o risoluzione, l’aggiudicatario ha diritto ad alcun alla sola quota-parte del corrispettivo riferito alle prestazioni che si accerteranno essere state eseguite a perfetta regola d’arte. Detta somma dovrà essere richiesta con le modalità di fatturazione e sarà soggetta ai termini di pagamento previsti nel contratto e, comunque, di cui all’art. 19 del presente Disciplinare. Oltre tale somma null’altro spetterà all’aggiudicatario, il quale rinuncia espressamente e sin d’ora, accettando quanto previsto nel presente Disciplinare, a ogni e qualsiasi ulteriore pretesa e/o compenso, risarcimento, indennizzo, salvo il indennità e rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentocodice civile.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione e recesso. Nel Il venire meno, a seguito dell’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del Servizio, dei requisiti prescritti nei documenti di gara ai fini di partecipazione degli offerenti, ed in tutti i casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi derivanti dal Contratto, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria della Committente. Il contratto si risolverà per reati accertati, grave inadempimento, grave irregolarità e per tutte le altre cause previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal d.P.R. 207/2010 e con le modalità ivi definite; le conseguenze dell’inadempimento e i provvedimenti successivi sono disciplinati dalle medesime normative citate. La stazione appaltante nel caso di inadempienze gravigiusta causa, il Comune si riserva ivi compresa la facoltàlegittima tutela del pubblico interesse, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha altresì diritto di presentare controdeduzioni entro 15 ggrecedere unilateralmente dal contratto, come previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata Regolamento di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comuneesecuzione. Il Comune può dichiararecontratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, anche nel caso in cui il pagamento non avvenga con metodi che garantiscano la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della citata L. 136/2010. Il contratto sarà altresì risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.del Codice Civile, la risoluzione espressa della convenzionenei seguenti casi: - per  inadempimento o inesatto adempimento;  quando l’Appaltatore viene sottoposto ad una procedura concorsuale;  nel caso di ripetute o gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni inadempienze dell’Appaltatore;  ritardo nell’esecuzione delle prestazioni secondo il cronoprogramma di disposizioni normativecui al paragrafo 4.2 . Nelle ipotesi sopra indicate il contratto viene risolto di diritto, perduranti anche con effetto immediato a seguito della dichiarazione della stazione appaltante, in forma di segnalazione formale da parte lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L’Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione del Comune; - servizio. La stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, ed in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali spese ed oneri sopportati in aggiunta a quelli che sarebbero Direzione generale per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendente. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non comunicazione Servizio comunicazione istituzionale, operanti presso il Canile trasparenza e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento coordinamento rete URP e archivi derivati dal regolare adempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffida. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione Contratto; delle spese effettivamente sostenute fino alla data sopportate per la ripetizione della eventuale procedura d’appalto, nonché dei danni di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto di recesso immagine derivanti dalla mancata esecuzione del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuareservizio nei termini prestabiliti. La determinazione stazione appaltante ha facoltà di differire il pagamento al momento della penale sarà preceduta da avviso risoluzione al fine di avvio quantificare il danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentooperare la compensazione tra i due importi.

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Samples: www.sardegnaambiente.it

Risoluzione e recesso. Nel caso Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di inadempienze gravicui agli articoli 134, il Comune si riserva la facoltà135, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato 136 e seguenti del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitivaD. Lgs. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e 163/2006.------------------------------ Il presente contratto non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.può essere ceduto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi pena di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiararenullità, ai sensi dell’art. 1456 c.c.18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. (Obblighi dell’Appaltatore in materia retributiva, previdenziale e assicurativa) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la risoluzione espressa della convenzione: - per gravi zona nella quale si svolgono i lavori anzidetti, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normativesalute, perduranti anche a seguito di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela assicurazione ed assistenza dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli . L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.------------- I suddetti obblighi contrattualivincolano l’Appaltatore, anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.--- A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta pari allo 0,5% (zero virgola cinque per fatti imputabili al personale volontario o dipendentecento).-------------- La Stazione Appaltante disporrà il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le segnalazioni di inadempienza ritenute possono essere effettuate dai competenti organi svincolate soltanto in sede di controllo liquidazione del conto finale ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato all’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” eventuali inadempienze entro il termine di 30 (Comune, Ausl, Autorità Giudiziariatrenta) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffida. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentoricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.------------------ L’Appaltatore si obbliga ad osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle casse Edili ed Enti Scuola, ove dovute.----------------------------- L’Appaltatore dichiara di ben conoscere e di approvare le norme relative all'occupazione della mano d'opera in cassa integrazione guadagni, di cui alla L. 23 luglio 1991 n. 223 e s.m.i.

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Samples: Contratto d'Appalto Repertorio N. Del Affidamento “Progettazione Definitiva Ed Esecutiva E Successiva Esecuzione Dei Lavori Di Realizzazione Di Due Sale Operatorie Per La Struttura Complessa Di Chirurgia Toraco Vascolare”

Risoluzione e recesso. Nel caso di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzionel contratto potrà essere risolto, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazionediritto, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiarareinadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c.del Codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un’applicazione della penale, di cui all’art. 14 e 15 del presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi del corrispettivo. In tale ipotesi, la Committenza si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento del-la risoluzione espressa del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Committenza medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell’Amministrazione committente in conseguenza dell’inadempimento. La Committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare. In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della convenzionerisoluzione del contratto,fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell’inadempimento. Il contratto è altresì risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile: - per nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative, perduranti anche a seguito ; -nel caso di segnalazione formale da cessione di tutto o parte del Comune; - per sospensione contratto: -nel caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più conti correnti bancari dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010. Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune ha diritto di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendente. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà recedere in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordatequalsiasi tempo dal contratto, previa formale diffidacomunicazione (con posta elettronica certificata) alla ditta con preavviso non inferiore a trenta giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta all'adeguamento delle condizioni economiche ai parametri stipulati da Consip S.p.A., tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e gli articoli 22 e 23 del Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora nei confronti della ditta affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, l’Amministrazione comunale ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data ogni caso, l’Amministrazione comunale potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentateogni altro requisito morale richiesto dall’art. E’ fatto salvo il diritto 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nelle ipotesi di recesso del Comune per sopravvenuti motivi giusta causa di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste cui al precedente presente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione la ditta ha diritto al pagamento di clausole del presente capitolato quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o di disposizioni di legge vigentiindennizzo e/o rimborso delle spese, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €anche in deroga a quanto stabilito all’art. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento1671 codice civile.

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Samples: www.comune.porto-torres.ss.it

Risoluzione e recesso. Nel La presente convenzione si risolverà di diritto qualora l’affidatario: - incorra in gravi violazioni o gravi inadempienze in ordine agli obblighi contrattuali assunti ( es.: mancato versamento delle somme dovute alle date prescritte, reiterati abusi connessi alla conduzione dell’iniziativa ecc); - conferisca il servizio a terzi (salvo il caso di inadempienze gravifusione,trasformazione ed incorporazione ecc). Nelle ipotesi sopra individuate, oltre all’incameramento dell’intero deposito cauzionale, potrà essere applicata una penalità determinata con decisione della Giunta Comunale. Parimenti la convenzione si dovrà considerare risolta se (la Società o l’Associazione ecc a cui verrà affidata la gestione) risulti non godere o cessi di godere della piena capacità giuridica (sia posta in liquidazione, abbia cessato o modificato la propria attività ovvero sia sottoposta a fallimento o ad altre procedure concorsuali) e per altre evenienze che rendano incompatibile l’assunzione e/o il mantenimento dell‘incarico da parte dell’affidatario. Il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato Vicenza potrà inoltre recedere dal presente contratto e procedere alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento revoca dell’affidamento dell’incarico nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico all’allestimento del mercato e senza che l’affidatario abbia ricevuto la contestazionea rivendicare alcunché all’Amministrazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediatoNelle ipotesi sopra prospettate, sarà comunicata inviata all’affidatario una lettera di preavviso con anticipo di giorni 60 e allo stesso dovrà essere corrisposto dagli operatori il pagamento per il servizio effettivamente svolto per l’organizzazione del mercato, sino all’avvenuta comunicazione del recesso da parte dell’Amministrazione Comunale. L’affidatario potrà recedere dal presente accordo con preavviso di 120 giorni, da comunicare all’Amministrazione Comunale con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comuneinformando direttamente ed adeguatamente gli operatori. Il Comune può dichiararerecesso dell’affidatario senza giusta causa o senza preavviso comporterà, ai sensi dell’art. 1456 c.c.di diritto, la risoluzione espressa della convenzione: - per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, perduranti anche a seguito di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendente. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto l’incameramento dell’intero deposito cauzionale,come stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffida. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €art. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento6.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento in Gestione Mediante Pubblica Selezione Dell’organizzazione E Svolgimento Del Mercato Dell’antiquariato E Del Collezionismo Nelle Piazze Del Centro Storico Di Vicenza

Risoluzione e recesso. Nel caso di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiarare, ai Ai sensi dell’art. 1456 c.c.. COOLTRA MOTOS ITALIA SRL si riserva di risolvere di diritto il contratto di locazione, la risoluzione espressa della convenzioneper mezzo di lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi specifici: - per gravi e ripetute violazioni a) mancato pagamento di 2 (due) canoni di locazione e/o degli addebiti vari entro i termini indicati nel successivo art. 22; b) mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi assunti previsti nei precedenti artt. 3 (lett. a-p), 5 e 12; c) commissione di uno dei reati previsti dal gestore ovvero gravi violazioni D.lgs 231/2001 “Responsabilità amministrativa di disposizioni normativeimpresa” e s.m.i. COOLTRA MOTOS ITALIA SRL potrà, perduranti anche inoltre, recedere dal contratto di locazione mediante invio di lettera raccomandata A.R. in caso di: I) assoggettamento di beni di proprietà del Cliente a seguito sequestro giudiziale o ad esecuzione forzata su beni di segnalazione formale proprietà; II) scioglimento e/o liquidazione dell’impresa del Cliente a qualsiasi titolo o assoggettamento a procedura concorsuale; III) qualora l’impresa del Cliente si trovi in situazioni finanziarie tali da parte del Comune; - per sospensione dei servizi far ritenere che la medesima impresa non dipendenti da forza maggiore per sia più in grado di tre giorni a seguito soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Nei casi disciplinati dal presente articolo, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL potrà rientrare in possesso di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattualitutti i motoveicoli locati, anche se in presenza di opposizione o contestazione, sia essa giudiziale o meno del Cliente. Resta inteso che per fatti imputabili l’eventuale periodo intercorrente tra la data di cessazione del contratto e l’effettiva riconsegna del motoveicolo, il Cliente sarà tenuto al personale volontario o dipendentepagamento di una somma a titolo di penalità per utilizzo senza titolo e mancata riconsegna come da Art. Le segnalazioni 16 delle presenti Condizioni Generali di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi Locazione, oltre il risarcimento dei danni eventualmente subiti da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, da calcolarsi nei termini di controllo (Comuneseguito riportati, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione come da Art. 12 delle presenti Condizioni Generali di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffidaLocazione. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino tutti i casi di risoluzione e recesso, a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL resteranno acquisiti per l’intero ammontare i canoni periodici pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta; il Cliente avrà l’obbligo di riconsegnare immediatamente il motoveicolo e corrispondere immediatamente a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL tutto quanto dovuto per i canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, costi amministrativi, sanzioni e quant’altro sia già maturato alla data di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto di o recesso del Comune per sopravvenuti motivi contratto. COOLTRA MOTOS ITALIA SRL avrà la facoltà di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione procedere all’addebito di una penale pari all’ammontare dei canoni mancanti fino ad un massimo alla scadenza del contratto stesso anche in tutti i suddetti casi di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentorisoluzione espressa e recesso.

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Samples: Accordo

Risoluzione e recesso. Nel caso 1. L'Amministrazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di inadempienze graviautotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiarareContratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la previa comunicazione da farsi all’Aggiudicatario via PEC, nei seguenti casi: In particolare, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione espressa della convenzionedel contratto per grave inadempimento del medesimo, l’Amministrazione ha il diritto di interpellare, in ordine di graduatoria, i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria definitiva, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei servizi oggetto dell’appalto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara. La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione: - per gravi la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normativeprocedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, perduranti anche a seguito di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendente. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffida. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di recesso del Comune legge per sopravvenuti motivi i fatti che hanno motivato la risoluzione; - il diritto di pubblico interesseaffidare a terzi il servizio, senza diritto ad alcun indennizzoin danno dell’Appaltatore, fatto salvo il rimborso diritto al risarcimento delle maggiori spese effettivamente sostenute fino alla data (compreso eventuali differenze del canone e oneri per indizione nuova procedura di cessazione del rapporto selezione) che l’Amministrazione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di gara e fosse obbligata ad esperire una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentonuova procedura.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione e recesso. Nel caso Il Locatario per gravi motivi come previsto dall’art. 27 ultimo comma della Legge 27 luglio 1978 n. 392, ha facoltà di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. recedere dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata contratto anticipatamente con lettera raccomandata con avviso di contestazione ricevimento e non darà diritto ad alcuna rivalsacon un preavviso di almeno sei mesi. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute Tra l’Amministrazione ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento locatario uscente possono comunque essere concordati, in box plurimi relazione alle necessità contingenti, i tempi e le modalità di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso cessazione del rapporto. In caso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine recesso da parte del Comune. Il Comune può dichiarare, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione espressa della convenzione: - per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, perduranti anche a seguito di segnalazione formale locatario nulla è dovuto da parte del Comune. L’Amministrazione comunale risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile – clausola risolutiva espressa nei seguenti casi: per morosità accertata, contestata mediante diffida rimasta inottemperata; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre mancato reintegro, entro 30 giorni a seguito di formale diffida dalla richiesta da parte del Comune, della cauzione eventualmente escussa; - mancata copertura assicurativa di cui al punto 7) del precedente articolo 3; per mancata osservanza della normativa riguardante la salute ripetute e tutela dei lavoratorireiterate inadempienze contrattuali e/o negligenze nella conduzione del bar (superiori a tre penali applicate); - in caso di frode o colpa grave del locatario nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; qualora siano accertati danni alla struttura, per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, anche difetto di manutenzione o per fatti imputabili al personale volontario modifiche e/o dipendente. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate interventi edilizi non autorizzati o realizzati in difformità a progetti preventivamente approvati dall’Amministrazione Comunale; per reiterate infrazioni accertate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) Polizia in materia di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile bevande e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffida. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune altre vigenti disposizioni; per sopravvenuti gravi motivi di ordine igienico o morale; per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre l’attività di pubblico interesseesercizio di somministrazione ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici e dall’impiego pubblico; per fallimento del locatario, senza diritto ad alcun salva la possibilità di esercizio provvisorio sotto la responsabilità del curatore; per morte o grave impedimento o invalidità permanente del locatario tale da impedire la regolare gestione delle strutture; per cessione del contratto, anche parziale. La risoluzione del contratto giustifica l’incameramento della cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione i risarcimento del rapporto contrattualemaggior danno, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolonessuno escluso, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole per l’affidamento a terzi del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentoservizio.

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Samples: Contratto Di Locazione Commerciale Di Immobile Da Adibire a Servizio Bar Presso L’autostazione Del Comune Di Lignano Sabbiadoro

Risoluzione e recesso. Nel caso di inadempienze gravi, il Comune L'Amministrazione si riserva la facoltàfacoltà di recedere dal rapporto, previa intimazione scritta all’Associazionea tutto rischio del professionista, con valore mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo posta elettronica certificata, in uno dei seguenti casi: - per motivi di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento pubblico interesse; - nel caso in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazionel’inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato; - interruzione del servizio, con apposito attosalvo che il professionista non dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore o caso fortuito; - qualora il verificarsi di inadempienze gravi (che non siano state adeguatamente giustificate, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.ovvero le cui giustifiche l’Amministrazione, a titolo esemplificativo e suo insindacabile giudizio, ritenga non esaustivo: - ogni azionevalide), omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi comportino l’applicazione delle penalità di cui all’art. 147, si ripetesse in numero pari o superiore a 5 (cinque); - la reiterazione, revoca al professionista delle autorizzazioni amministrative/sanitarie previste per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23l'espletamento del servizio affidato; - fatti sopravvenuti alla conclusione o in corso di esecuzione del contratto, che non rendano più utile o economico il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiarare, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione espressa della convenzione: - per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, perduranti anche a seguito di segnalazione formale da parte del Comuneservizio; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più sopravvenga una determinazione di tre giorni a seguito soppressione/sospensione/interruzione del servizio e/o determinazione di formale diffida da parte soppressione/trasferimento del Comunereparto del Corpo; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratorile assegnazioni necessarie sui pertinenti capitoli di bilancio non permettano dì onorare gli impegni contrattuali; - sia disponibile sul sito internet www.acquistinretepa.it / mercato elettronico un analogo servizio; - venga assegnato un Ufficiale medico per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattualil'espletamento dell'incarico ovvero un medico di altra FF.AA. o comunque di altra Amministrazione Pubblica; - ogni altro caso previsto dalle leggi e regolamenti. Inoltre, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendente. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione l’Amministrazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffida. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo esercitare il diritto di recesso in presenza di condizioni migliorative successivamente disponibili in Consip (ex D.L.95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012): in ogni caso, al riguardo risulterà obbligatorio procedere ad una rinegoziazione, nel caso i parametri delle convenzioni successivamente stipulate da Consip siano migliorativi rispetto a quelli contemplati nel presente contratto. Nell’ipotesi in cui il professionista non acconsenta alla proposta di modificare le condizioni economiche, alla luce delle future nuove convenzioni rese disponibili da Consip, l’Amministrazione potrà recedere dal contratto in ogni tempo, previa comunicazione al professionista, con preavviso non inferiore a 20 giorni e previo pagamento delle sole prestazioni già eseguite. Il recesso, ad ogni modo, avverrà comunicandolo all’affidatario con un preavviso di 20 giorni. Il recesso dovrà essere disposto con decreto emanato dalla stessa Autorità che ha approvato il contratto e, nel caso di recesso per colpa imputabile all’affidatario, insorgerà per l’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesseprofessionista. L’affidamento a terzi sarà notificato al professionista tramite posta elettronica certificata e conterrà l’indicazione dei nuovi termini dell’esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. Al professionista inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto e il relativo importo sarà prelevato da eventuali crediti del professionista, senza diritto pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni dello stesso. Il professionista è tenuto a comunicare, a mezzo P.E.C., ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad alcun indennizzoadempiere agli obblighi contrattuali entro il termine di tre giorni precedenti al loro verificarsi. II professionista può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla dandone comunicazione all'Amministrazione committente tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 03 (tre) mesi decorrenti dalla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste ricezione della stessa: avrà diritto al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentosolo pagamento delle prestazioni già eseguite.

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Risoluzione e recesso. Nel caso Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento e nell’art.108 del D.lgs 50/2016, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato diritto del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiarareContratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.del Codice Civile, la risoluzione espressa della convenzionenelle seguenti ipotesi: - per gravi e ripetute violazioni − grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante e/o con la Regione Lazio; − affidamento di attività in subappalto a terzi, in tutto o in parte, di attività oggetto del presente appalto; − mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal gestore ovvero gravi violazioni CCNL di categoria e delle disposizioni normative, perduranti anche a seguito legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela sicurezza dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi − mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante; − mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, anche per fatti l’intera durata dell’appalto; − violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Appaltatore in ragione del presente appalto e accertata con giudicato; sentenza passata in La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: − perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; − venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della dell’Appaltatore; gestione degli affari − venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; − sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili al personale volontario o dipendentealla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. Le segnalazioni L’eventuale dichiarazione di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi risoluzione ovvero di controllo recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (ComunePEC), Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari fermo restando che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della convenzione a seguito Società stessa, senza bisogno di reiterato inadempimento ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del Comune nell’erogazione delle somme concordaterecesso, previa formale diffidal‘Appaltatore DEVE cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzioneo di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, purché regolarmente documentatel’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. E’ fatto salvo 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di pubblico interesseapplicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, senza fermo restando il diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste della Società Appaltante al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente capitolato appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di disposizioni altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di legge vigenti, o quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentodanno e i suddetti crediti.

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Risoluzione e recesso. Nel In caso di inadempienze graviinadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo OPA che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto predetto Contratto Esecutivo OPA e di incamerare ritenere definitivamente la cauzione definitivagaranzia di cui al precedente art. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c14., a titolo esemplificativo ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e non esaustivo: - ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni azionecaso, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’inserimento in box plurimi l’adempimento, potrà risolvere di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiarare, diritto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., la risoluzione espressa della convenzione: - per gravi nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo OPA nei casi previsti dall’art. 24 del Contratto Quadro OPA. Resta fermo quanto previsto agli artt. 23 e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni 23-bis del presente contratto esecutivo. In tutti i casi di disposizioni normative, perduranti anche a seguito di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattualirisoluzione, anche per fatti imputabili parziale, del presente Contratto Esecutivo OPA, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al personale volontario o dipendenterisarcimento del danno. Le segnalazioni In tutti le ipotesi di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi risoluzione di controllo (Comunecui al presente art. 17., Ausle nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo OPA, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione quest’ultimo sarà risolto di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffidadiritto. In tal caso, nonché in caso all'Associazione spetterà di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo art. 17.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo OPA risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.3. Qualora Consip S.p.A. eserciti la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino facoltà di recesso dal Contratto Quadro OPA in tutto o in parte, l’Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo OPA. A decorrere dal 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto Esecutivo OPA, l’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo OPA e nel Contratto Quadro OPA, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. Dalla data di risoluzione della convenzioneefficacia del recesso, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesseFornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di assicurando che tale cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentonon comporti danno alcuno all’Amministrazione.

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Risoluzione e recesso. Nel caso Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato diritto del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiarareContratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:  venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la risoluzione espressa della convenzione: - per gravi e ripetute violazioni sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;  affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;  mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal gestore ovvero gravi violazioni CCNL di categoria e delle disposizioni normative, perduranti anche a seguito legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela sicurezza dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi  mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;  mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, anche per fatti l’intera durata dell’appalto. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:  perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;  venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;  sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili al personale volontario o dipendentealla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. Le segnalazioni L’eventuale dichiarazione di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi risoluzione ovvero di controllo recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (ComunePEC), Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari fermo restando che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della convenzione a seguito Società stessa, senza bisogno di reiterato inadempimento ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del Comune nell’erogazione delle somme concordaterecesso, previa formale diffidal‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzioneo di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, purché regolarmente documentatel’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. E’ fatto salvo 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di pubblico interesseapplicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, senza fermo restando il diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste della Società Appaltante al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente capitolato appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di disposizioni altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di legge vigenti, o quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentodanno e i suddetti crediti.

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Risoluzione e recesso. Nel caso Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento e nell’art 108 del D.lgs 50/2016, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato diritto del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiarareContratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.del Codice Civile, la risoluzione espressa della convenzionenelle seguenti ipotesi: - per − grave ritardo nell’inizio dei lavori; si considera grave il ritardo nell’inizio dei lavori superiore a 30 giorni dalla consegna degli stessi; − grave ritardo nella esecuzione dei lavori; si considera grave un ritardo nell’avanzamento dei lavori contabilizzati superiore a 10 giorni rispetto alle previsioni del cronoprogramma approvato; − il grave difetto di costruzione; − altri gravi e ripetute violazioni inadempimenti degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante e/o con la Regione Lazio; − grave violazione degli obblighi di cui agli artt. 17 - 18 – 21 (sicurezza, prevenzione, infiltrazioni) del presente Capitolato;. − affidamento in subappalto a terzi, in tutto o in parte, di attività oggetto del presente appalto; − mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal gestore ovvero gravi violazioni CCNL di categoria e delle disposizioni normative, perduranti anche a seguito legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela sicurezza dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi − mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante; − mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, anche per fatti l’intera durata dell’appalto; − violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Appaltatore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: − perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; − venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; − venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; − sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili al personale volontario o dipendentealla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. Le segnalazioni L’eventuale dichiarazione di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi risoluzione ovvero di controllo recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (ComunePEC), Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari fermo restando che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della convenzione a seguito Società stessa, senza bisogno di reiterato inadempimento ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del Comune nell’erogazione delle somme concordaterecesso, previa formale diffidal‘Appaltatore DEVE cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzioneo di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, purché regolarmente documentatel’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel presente documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. E’ fatto salvo 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di pubblico interesseapplicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, senza fermo restando il diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste della Società Appaltante al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente capitolato appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di disposizioni altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di legge vigenti, o quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentodanno e i suddetti crediti.

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Risoluzione e recesso. Nel caso Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento e nell’art.108 del D.lgs 50/2016, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato diritto del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiarareContratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.del Codice Civile, la risoluzione espressa della convenzionenelle seguenti ipotesi: - per gravi e ripetute violazioni − grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante e/o con la Regione Lazio; − affidamento di attività in subappalto a terzi, in tutto o in parte, di attività oggetto del presente appalto; − mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal gestore ovvero gravi violazioni CCNL di categoria e delle disposizioni normative, perduranti anche a seguito legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela sicurezza dei lavoratori; - − mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante; − mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo dall’Appaltatore in ragione del presente appalto e accertata con giudicato; sentenza passata in La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: − perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; − venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della dell’Appaltatore; gestione degli affari − venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per ripetuta inadempienza agli obblighi violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; − sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore DEVE cessare tutte le prestazioni contrattuali, anche per fatti imputabili al personale volontario assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o dipendente. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffidaalla Regione Lazio. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzioneo di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, purché regolarmente documentatel’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. E’ fatto salvo 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di pubblico interesseapplicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, senza fermo restando il diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste della Società Appaltante al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente capitolato appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di disposizioni altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di legge vigenti, o quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentodanno e i suddetti crediti.

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Risoluzione e recesso. Nel Qualora l’Appaltatore manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestivo, negligente o inadempiente ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute, nel caso di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazionele contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili, l’Avvocatura Capitolina potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti all’Appaltatore, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite. L’AmministrazioneNell’ipotesi in cui l’Appaltatore, con apposito attoscaduto il termine assegnato, assumerà rimanga inadempiente, l’Avvocatura Capitolina ha facoltà di dichiarare risolto il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediatocontratto, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione salvo il risarcimento del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comunesubito. Il Comune può dichiararecontratto è risolto con semplice comunicazione scritta anche mediante posta certificata, senza bisogno di ulteriore messa in mora, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e l’esperimento di ogni altra azione che l’Avvocatura Capitolina ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti. Inoltre, si conviene che l’Avvocatura Capitolina potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. il contratto, la risoluzione espressa della convenzioneprevia dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore anche mediante posta certificata almeno 30 giorni prima, nei seguenti casi: - per accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e autodichiarati dall’operatore economico; - perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara; - avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale; - gravi e ripetute violazioni della legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; - gravi e reiterate violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, perduranti anche a seguito di segnalazione formale da parte del Comuneriservatezza; - gravi e reiterati ritardi nella consegna dei fascicoli richiesti per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comunela consultazione; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute gravi e tutela dei lavoratorireiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendente. Le segnalazioni mancato rispetto del Protocollo di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi integrità di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) Roma Capitale; - in tutti i casi di inadempimento espressamente previsti nel presente contratto e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione negli atti della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffida. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentoprocedura negoziale.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Di Trasloco, Custodia E Gestione Dell’archivio Dell’avvocatura Capitolina

Risoluzione e recesso. Nel In caso di inadempienze graviinadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto predetto Contratto Esecutivo e di incamerare ritenere definitivamente la cauzione definitivagaranzia di cui al precedente art. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c15., a titolo esemplificativo ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e non esaustivo: - ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni azionecaso, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’inserimento in box plurimi l’adempimento, potrà risolvere di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14; - la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiarare, diritto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., la risoluzione espressa della convenzione: - per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall’art. 24 del Contratto Quadro. In tutti i casi di disposizioni normative, perduranti anche a seguito di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattualirisoluzione, anche per fatti imputabili parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al personale volontario o dipendenterisarcimento del danno. Le segnalazioni In tutti le ipotesi di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi risoluzione di controllo (Comunecui al presente art.18, Ausle nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione quest’ultimo sarà risolto di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffidadiritto. In tal caso, nonché in caso all'Associazione spetterà di recesso dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8. Qualora Consip S.p.A. eserciti la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto o in parte, l’Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo. Dalla data di risoluzione della convenzioneefficacia del recesso, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesseFornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di assicurando che tale cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentonon comporti danno alcuno all’Amministrazione.

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Samples: Contratto Esecutivo

Risoluzione e recesso. Nel In caso di inadempienze graviinadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto e, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazioneove compatibili, con valore la presentazione dell’offerta, che si protragga oltre il termine di avvio motivato 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto Contratto e di incamerare ritenere definitivamente la cauzione definitivao di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. La parte diffidata ha In particolare, l’Amministrazione Appaltante potrà risolvere di diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intendeContratto, ai sensi degli artt. 1453 dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 1455 c.c.Sport Servizio Beni Librari, a titolo esemplificativo Biblioteca e Archivio Storico Regionali - accertamento della non esaustivo: - ogni azione, omissione veridicità del contenuto di una o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette più dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in modo grave cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...)partecipazione alla gara stessa; - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una voltareiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto; - la mancata somministrazione quotidiana cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale dell’erogazione dei servizi, anche se motivata dall’eventuale esistenza di alimenti riscontrata almeno due voltecontroversie con l’Amministrazione Appaltante; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il mancato rispetto degli obblighi accoglimento di cui all’art. 14; - la reiterazioneuna domanda o di un ricorso, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiararenei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 c.c.della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la risoluzione espressa liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della convenzione: gestione degli affari dell’Appaltatore; - cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti da quest’ultimo ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione Appaltante; - azioni giudiziarie per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normativediritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, perduranti anche a seguito intentate contro l’Amministrazione Appaltante in ragione del presente appalto. In caso di segnalazione formale risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni svolte a perfetta regola d’arte, a condizione che queste siano autonomamente utilizzabili per il proseguimento delle attività oggetto dell’appalto, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto. L’Amministrazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio Storico Regionali - taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale dell’Appaltatore, sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Comunecodice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di tre giorni a seguito altra legge applicabile in materia di formale diffida da parte procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori dell’Appaltatore. Dalla data di efficacia del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendente. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari assicurando che effettuano l’assistenza veterinaria tale cessazione non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffidacomporti danno alcuno all’Amministrazione. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto di recesso dell’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.C.C.

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Samples: Cessione Del Contratto E Dei Crediti

Risoluzione e recesso. Nel Se il DEC accerta un grave inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata di tutti gli atti necessari e contestualmente formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni da inoltrare al RUP. Ove le predette controdeduzioni acquisite siano valutate negativamente ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. In tal caso, oltre ad incorrere nell’immediata escussione del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, l’appaltatore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che la ASL Caserta dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’eventuale affidamento del servizio ad altra impresa. Qualora, al di fuori di quanto previsto al capoverso precedente, l’esecuzione delle prestazioni contrattuali subisca ritardi, rispetto alle previsioni del presente capitolato, per negligenza dell’appaltatore, trattandosi di prestazioni che, per la natura del servizio, devono essere compiute senza ritardo, il DEC assegna un termine, salvo i casi di urgenza, non inferiore a 10 giorni, entro il quale l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio tra il DEC ed il Responsabile dell’impresa, la Stazione appaltante, qualora l’inadempimento permanga, risolve in contratto. In tal caso, oltre ad incorrere nell’immediata escussione del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, l’appaltatore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che la ASL Caserta dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’eventuale affidamento del servizio ad altra impresa. L'Azienda Sanitaria procede alla risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., senza necessità di assegnare ulteriori termini per l'adempimento, nelle seguenti ipotesi, che rivestono carattere essenziale: ✓ mancato reintegro del deposito cauzionale precedentemente escusso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente; ✓ mancata proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente in caso di inadempienze graviproroga o rinnovo del contratto; ✓ qualora l’affidatario non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell’Azienda, il Comune possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali; ✓ qualora l’aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per la corretta esecuzione del servizio; ✓ inadempienze rilevate nel trattamento economico e previdenziale degli operatori; ✓ mancato rispetto della qualità del servizio e dei tempi di esecuzione dello stesso; ✓ n. 3 inadempienze contrattuali consecutive nel corso di un anno; ✓ per sopravvenute e motivate esigenze di pubblico interesse; ✓ per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati dall’Azienda Sanitaria; ✓ in caso di impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio; ✓ in caso di reiterato esito negativo dei controlli; ✓ grave negligenza e frode nell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore; ✓ mancato addestramento del personale ai rischi esistenti negli ambienti di lavoro; ✓ inserimento in servizio di personale qualitativamente inadeguato; ✓ inosservanza delle disposizioni in materia prevenzione infortuni, sicurezza e inosservanza di norme igienico-sanitarie; ✓ violazione dell’obbligo di riservatezza. Verificandosi tali fattispecie, il contratto si riserva la facoltàrisolverà di diritto, previa intimazione scritta all’Associazionedichiarazione della ASL Caserta di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L’Azienda Sanitaria ha, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzionealtresì, la facoltà di risolvere il rapporto contratto ai sensi dell'articolo 1453 C.C., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di quindici giorni liberi e consecutivi dal suo ricevimento, decorsi inutilmente i quali il contratto si intende risolto di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto, fermo restando il diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. L’Amministrazionerichiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e nelle seguenti ipotesi: ⮚ l'impresa aggiudicataria non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione. Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione dia inizio all'erogazione del servizio che possa compromette entro i termini contrattualmente definiti; ⮚ l'impresa aggiudicataria non esegua il servizio in modo grave strettamente conforme alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto; ⮚ l'impresa aggiudicataria non si conformi, entro un termine ragionevole comunque non superiore a 30 giorni dal suo ricevimento, all'ingiunzione del Direttore dell'esecuzione di porre rimedio alle negligenze ed inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti; ⮚ l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...); - la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; - la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte; - il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16; - il gravi comportamenti consistenti nel mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel capitolato, dopo l'applicazione delle penali; ⮚ l'impresa aggiudicataria sospenda l'esecuzione del contratto per motivi ad essa imputabili; ⮚ qualora, per qualsiasi ragione, venga meno il rapporto di fiducia tra l’aggiudicatario e l’Azienda Sanitaria; ⮚ in caso di applicazione di penali superiori al 10% (dieci percento) del valore del contratto; ⮚ per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente; ⮚ per cessioni, scissioni, fusioni di azienda non comunicati e/o non autorizzati; ⮚ in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente o dal contratto. Nel caso in cui all’artl’appaltatore esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell’art. 143, comma 8, della L. n. 136/2010. In ogni caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale per le cause previste nel presente articolo, l'Azienda committente si riserva la facoltà di escutere, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dall’aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno, in ogni caso, non esime l’affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti e/o le circostanze che hanno motivato la risoluzione del contratto o, comunque, la sua anticipata conclusione. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore dell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue in graduatoria. La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall’Azienda committente per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione. La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il servizio per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.). La risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite. L’Azienda Sanitaria si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all’appaltatore con PEC, nelle seguenti ipotesi: - in caso di mutamenti di carattere istituzionale, organizzativo o logistico che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto o imputabili ad intervenute disposizioni normative o di regolamento; - la reiterazionequalora, per oltre tre volte, a seguito delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale verifiche ex D. Lgs. n. 159/2011 siano accertate cause di cui all’art. 23decadenza e/o tentativo di infiltrazione mafiosa; - il danno grave provocato all’immagine del Comune. Il Comune può dichiararein caso di presenza di convenzione Consip economicamente più vantaggiose, ai sensi dell’art. 1456 c.c.1, la risoluzione espressa comma 3, L. n. 135/2012, nonché di convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale ai sensi della convenzione: L.R. N. 37/2014, art. 21, comma 5. - per gravi comunque in tutti i casi in cui le disposizioni o regolamentari prevedono il recesso della PA dai contratti di appalto in corso. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l’appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normativele condizioni fissate nel contratto, perduranti anche con esplicita rinuncia a seguito di segnalazione formale da parte del Comune; - per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune; - per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori; - per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattualiqualsiasi ulteriore pretesa, anche per fatti imputabili di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso od indennizzo o rimborso, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.. Rimane in ogni caso facoltà della stazione appaltante recedente di richiedere all’aggiudicatario una proroga del contratto della durata massima di centottanta giorni al personale volontario o dipendente. Le segnalazioni fine di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso consentire il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato. L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffida. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentate. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate. Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione regolare espletamento di una penale fino ad un massimo nuova gara. L’aggiudicatario è tenuto a concedere la proroga agli stessi patti e condizioni del contratto oggetto di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimentorecesso.

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