Servizio di ristorazione scolastica Clausole campione

Servizio di ristorazione scolastica. 1. Il servizio di ristorazione scolastica viene fornito per i nidi d’infanzia comunali, le scuole dell’infanzia, comunali e statali, le scuole elementari e medie inferiori in presenza di attività pomeridiane, per le classi a tempo pieno, prolungato, moduli o per attività extra curricolari approvate dal consiglio d’istituto o organizzate dall’Amministrazione Comunale di concerto con l’Istituzione scolastica.
Servizio di ristorazione scolastica. Il Comune di Nerviano provvede con proprio personale o eventualmente affidando a terzi, alla realizzazione e alla gestione del servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni e del personale docente. Il Comune si obbliga ad assicurare il rispetto della normativa vigente in relazione alla legislazione di igiene e sicurezza alimentare. Inoltre provvede alla preparazione e al trasporto ai vari plessi scolastici dei pasti, nonché alla fornitura di stoviglie e del materiale accessorio alla gestione della mensa, nonché alle sotto elencate competenze: - Preparazione e/o ricevimento dei pasti - Predisposizione del refettorio - Preparazione dei tavoli per i pasti - Scodellamento e distribuzione al tavolo dei pasti per gli alunni della scuola dell’Infanzia (salvo eventuali collaborazioni prestate dal personale ausiliario della scuola) e per gli alunni delle classi 1^ e 2^ della scuola primaria - Pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti - La pulizia dei locali scolastici adibiti a refettorio - Lavaggio e riordino delle stoviglie - Gestione dei rifiuti Sono di competenza della scuola: - la rilevazione e la comunicazione giornaliera del numero e della tipologia dei pasti necessari, secondo le modalità organizzative concordate con l’Amministrazione comunale; - la distribuzione delle comunicazioni alle famiglie concernenti il servizio.
Servizio di ristorazione scolastica iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica (mense scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1 grado) • rilevazione presenze/assenze • prenotazione pasti • tipologia pasti (diete) • costi e tariffe pasti • addebito dei costi con modalità di pagamento anticipato da parte dei genitori • anagrafica utenti • POS punti di pagamento • comunicazioni con le famiglie. • gestione buoni pasto elettronici • gestione punti ricarica • gestione ricariche su scheda utente • consultazione informazioni / saldi • esportazione in formati comuni (Excel, DBF, Testo, CSV) • estratti conto periodici in formato PDF con cadenza bimestrale • posizioni alunni con saldo inferiore a un determinato valore • comunicazioni attivazione / cessazione posizione / codice utente alunno • elenco alunni / scuole • gestione dei flussi e delle informazioni riguardanti i pagamenti buoni pasto per la refezione Scolastica • rilevazioni delle prenotazioni dei pasti (normali, dietetici, dietetici occasionali, religiosi ecc.) • report specifici delle prenotazioni dei pasti presso il Centro Cottura • gestione del debito • consultazione dei dati su Web, con possibilità di differenziazione dei profili di accesso invio mensile di SMS con il saldo agli utenti che ne facessero richiesta La soluzione dovrà prevedere la gestione di buoni pasto elettronici con modalità pre-pagato. La procedura consentirà di gestire tutto l’iter di erogazione del servizio, dall’acquisto dei buoni, alla prenotazione della consumazione, alla registrazione della consumazione fino alla verifica del saldo dei buoni pasti per ogni fruitore del servizio mensa. La gestione Anagrafica prevederà per ogni Alunno (nel rispetto degli obblighi enunciati nel D.Lgs. 196/2003), la possibilità di gestire specifici profili personalizzati relativi a: • specifiche prescrizioni - diete alimentari, siano esse per motivi etico-religiosi, che per intolleranze alimentari verso certe sostanze contenute negli alimenti presenti nel menù standard (esempio intolleranza al glutine per le persone celiache); • specifica posizione tariffaria buono pasto, connessa ad un periodo di validità con possibilità di modifica/conversione anche in corso d’anno scolastico; dovranno essere previste fino a nove tipologie di tariffe differenziate a seconda della situazione reddituale della famiglia (rilevata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE); • specifiche posizioni anagrafiche e relativi profili per soggetti in carico ai servizi socioassist...
Servizio di ristorazione scolastica. Nei criteri di definizione del punteggio tecnico, vengono valorizzati le misure di sostenibilità sociale adottate lungo la filiera agroalimentare Servizi integrati di lava-nolo per l’ASL di Bologna, l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e di Bagheria Sono valorizzati elementi di sostenibilità sociale nella disciplina contrattuale. Prodotti cartari, detergenti, accessori per comunità e per la consumazione dei pasti 3 Sono previste clausole di sostenibilità sociale come clausole di esecuzione contrattuale Derrate alimentari 3 Procedura conforme ai CAM nei criteri premianti per gli aspetti sociali
Servizio di ristorazione scolastica iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica (mense scuole dell’infanzia e secondarie di primo grado) - rilevazione presenze/assenze prenotazione pasti - tipologia pasti (diete) - costi e tariffe pasti - addebito dei costi con modalità di pagamento anticipato da parte dei genitori - anagrafica utenti - POS punti di pagamento comunicazioni - con le famiglie. - gestione buoni pasto elettronici - gestione ricariche su scheda utente - consultazione informazioni/saldi - esportazione in formati comuni (Excel, DBF, Testo, CSV) - estratti conto periodici in formato PDF con cadenza bimestrale - posizioni alunni con saldo inferiore a un determinato valore - comunicazioni attivazione cadenza/cessazione posizione/codice utente alunno/elenco alunni/scuole -gestione dei flussi e delle informazioni riguardanti i pagamenti buoni pasto per la refezione scolastica rilevazioni delle prenotazioni dei pasti (normali, dietetici, dietetici occasionali, religiosi ecc.) report specifici delle prenotazioni dei pasti presso il Centro Cottura gestione del debito consultazione dei dati su web, con possibilità di differenziazione dei profili di accesso invio mensile di SMS con il saldo agli utenti che ne facessero richiesta. La soluzione dovrà prevedere la gestione di buoni pasto elettronici con modalità pre-pagato.
Servizio di ristorazione scolastica. Il servizio è svolto dal Comune con fondi propri, finanziamenti regionali e statali e con contribuzioni da parte degli utenti. Il Comune, tramite affidamento a ditte esterne incaricate, provvede alla preparazione e al trasporto alle scuole dei pasti per gli alunni e il personale che ne abbia diritto ai sensi delle normative in vigore. Provvede altresì, nei singoli punti di distribuzione, all’organizzazione del servizio di refezione inteso quale: ✓ fornitura delle stoviglie e materiale accessorio; ✓ ricevimento dei pasti; ✓ preparazione del refettorio e dei tavoli per i pasti; ✓ porzionamento, scodellamento e distribuzione dei pasti; ✓ pulizie e riordino delle stoviglie e dei locali; ✓ gestione dei rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione. La pulizia dei locali adibiti a refettorio di competenza della scuola viene assolta dal Comune attraverso la ditta incaricata della gestione del servizio di ristorazione scolastica; la scuola è tenuta a provvedervi, tramite personale proprio, qualora abbiano trovato luogo, nei medesimi locali, altre attività, comunque compatibili con la destinazione dei locali, organizzate direttamente dalla scuola. È competenza dei collaboratori scolastici provvedere alla comunicazione giornaliera dei dati necessari alla preparazione dei pasti e a disciplinare l’ingresso e l’uscita dai refettori nei termini e secondo le modalità organizzative definite collaborando, ove richiesto, nella gestione dei titoli di accesso. Competono all’Istituzione scolastica la vigilanza e l’assistenza degli alunni nel corso della distribuzione e della consumazione dei pasti. Possono essere concordati e coordinati particolari percorsi educativi del momento mensa (quali, ad esempio: distribuzioni self-service, momenti di educazione alimentare, educazione alla gestione delle risorse e dei rifiuti) che non comportino maggiori oneri a carico del Comune e che siano compatibili con le normative in vigore.

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: