Turnazioni. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.
c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione...
Turnazioni. 1. Le amministrazioni, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie. A tale tipologia si fa ricorso quando le altre tipologie di lavoro ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione devono essere articolate nell’arco di un mese in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’amministrazione.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda nel medesimo posto di lavoro, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
Turnazioni. 1. La turnazione consiste in una rotazione di personale in articolazioni giornaliere prestabilite, da cui risulti una distribuzione mensile equilibrata ed avvicendata in orario anti-meridiano, pomeridiano e – ove occorra – notturno.
2. Il debito orario del personale che viene collocato in turno è di 35 ore settimanali a decorrere dalla data di inizio del lavoro in turno, che saranno articolate a seconda delle esigenze organizzative ed all’orario di accesso dell’utenza.
3. Le turnazioni possono essere attuate, in relazione a quanto espresso nel precedente comma 2, laddove l’erogazione dei servizi preveda una distribuzione temporale giornaliera di almeno 10 ore, o nel caso in cui la suddetta erogazione, seppur contenuta nel limite della giornata lavorativa ordinaria, non possa subire interruzioni.
4. Dei servizi per i quali è necessario attuare i turni è data comunicazione alle XX.XX. Le tipologie professionali del personale da collocare in turno sono individuate nell’ambito del Contratto Integrativo Decentrato d’Ente.
5. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione danno luogo a corresponsione della relativa indennità per i soli giorni di prestazione in turno e solo qualora risulti una effettiva distribuzione equilibrata e avvicendata nei diversi orari.
Turnazioni. I - In relazione alle proprie esigenze organizzative, di servizio o funzionali, istituisce le diverse tipologie di turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2 - Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione delle relative indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'Azienda. Le indennità di turnazione di cui all'art.44 del CCNL 1/09/1995, fatte salve documentate eccezioni da definire di volta in volta in sede di delegazione trattante, saranno corrisposte al personale che effettua nel xxxxx xxx xxxx xxxxxx due presenze per ciascuna tipologia di turno; nel caso di assenza del dipendente per periodi superiori a gg. 10 nel corso del mese ('indennità sarà corrisposta anche con una sola presenza per ciascuna tipologia di turno).
3 - I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, devono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 12 ore. L'organizzazione dei turni deve inoltre essere conforme alle disposizioni e limitazioni di cui alla fattispecie contemplate nel D. Lgs., 8/04/03 n. 66, come modificato con D. Lgs. 19/06/2004 n. 213, e dell’art.3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria) – comma 85, all’art. 17 del D.L. 8/04/03, n. 66, è aggiunto, infine il seguente comma: “6 – bis. La disposizione di cui all’art. 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del SSN, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”.
Turnazioni. 1 La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale istituto si fa ricorso qualora le altre articolazioni di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
Turnazioni. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
Turnazioni. 1. Il personale operativo del CNVVF addetto all’attività di soccorso svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: 12 ore di lavoro diurno - 24 ore di riposo; 12 ore di lavoro notturno - 48 ore di riposo.
2. In sede di esame congiunto a livello nazionale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) del presente CCNL, saranno definiti schemi e turnazioni particolari correlati: * all’esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi * all’ubicazione delle sedi di servizio, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari * a peculiari caratteristiche dei servizi d’istituto e di soccorso tecnico urgente.
3. Per il personale impiegato in turni di servizio continuativi o comunque non inferiori alle 12 ore, con successive disposizioni, da emanarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto saranno stabiliti:
a) il numero dei turni diurni e notturni da effettuare nel corso dell’anno;
Turnazioni. Il personale collaboratori scolastici, cuochi, guardarobieri ed infermiere effettua turnazioni settimanali ed infrasettimanale in base al profilo e alle postazioni assegnate in funzione dello svolgimento delle attività didattiche e convittuali.
Turnazioni. Si intende per turnazione ogni scorrimento dell’orario di lavoro individuale di 6 ore giornaliere continuative dell’orario normale. La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e settimanale e viene disposta per corrispondere ad esigenze che non possono essere soddisfatte con l’orario normale, con l’orario articolato su 5 giorni o con l’orario flessibile. La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni singolo profilo chiamato alla prestazione di servizio. Nell’organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali richieste dei dipendenti motivate con effettive esigenze personali e aggravi personali o familiari per gli altri dipendenti; Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità individuale e alla professionalità necessaria durante il turno in considerazione; in assenza di disponibilità sufficienti a coprire le esigenze dei vari turni, si procederà per rotazione tra tutto il personale della medesima area. La facoltà di richiesta di cambio di turno del personale o il giorno libero è da considerarsi eccezionale e solo previa richiesta e relativa autorizzazione del DSGA compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola.
Turnazioni. 1. Spetta per ogni turno di lavoro, a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate complessivamente per non più di otto turni pomeridiani e non più di quattro notturni mensili e di due turni antimeridiani festivi mensili, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1 del CCNL sottoscritto dall'ARAN e dalle XX.XX del comparto ministeri il 12 gennaio 1996, un'indennità di € 9,53 per ciascun turno pomeridiano, € 15,20 per ciascun turno notturno o festivo e € 29,40 per ciascun turno notturno-festivo.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario, quelle connesse ai recuperi di servizio non prestato ed alla volontaria flessibilità dell'orario d'obbligo non comportano il diritto all'indennità in parola.