Turnazioni Clausole campione

Turnazioni. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente. 3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri: a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno; b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato. c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive; d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore; e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. 4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10. 5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue: a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL; b) turno notturno o festivo: maggiorazione...
Turnazioni. 1. Le amministrazioni, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie. A tale tipologia si fa ricorso quando le altre tipologie di lavoro ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione devono essere articolate nell’arco di un mese in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’amministrazione. 3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri: a) si considera in turno il personale che si avvicenda nel medesimo posto di lavoro, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio; b) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno; c) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
Turnazioni. 1) Il turno viene predisposto con congruo anticipo seguendo il criterio della rotazione, con l'avvertenza che il dipendente non può essere messo in turno di reperibilità per un periodo superiore a quello stabilito mensilmente dal CCNL vigente (o al periodo maggiore eventualmente fissato dalla contrattazione decentrata aziendale), e viene trasmesso a tutto il personale interessato. 2) Trattandosi di servizio essenziale l’inserimento nel turno del servizio reperibilità comporta, di norma, l’impossibilità di fruire di giorni di ferie, salvo casi particolari, eccezionali e motivati, previa comunque individuazione di analoga figura professionale in sostituzione a cura del soggetto interessato, da comunicare con un preavviso di almeno 24 ore ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative di riferimento nonché al Dirigente coordinatore del servizio di pronta reperibilità. 3) Una volta fissati i turni ogni modifica può essere apportata solo subordinatamente a specifica autorizzazione del Dirigente coordinatore del servizio di reperibilità, fatti salvi i casi di infortunio o malattia debitamente comprovati. 4) Il dipendente in turno di reperibilità che, per le predette ragioni di malattia o di infortunio certificati, non può effettuare il servizio, avrà l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente e/o la Posizione Organizzativa di riferimento, che ricercherà i sostituti e provvederà a comunicarli al Dirigente coordinatore del servizio per la sua sostituzione. 5) Il personale subentrante è tenuto ad espletare il servizio se non supera il numero delle giornate fissate mensilmente dal CCNL vigente ovvero il maggior numero fissato mensilmente dalla contrattazione decentrata aziendale. 6) Le sostituzioni non determineranno, di norma, una modifica al sistema di rotazione e ciascun dipendente, dopo ogni sostituzione, continuerà a mantenere il proprio posto nell’elenco del raggruppamento nel quale si trova inserito, fatto salvo il limite massimo di turni mensili effettuabili.
Turnazioni. 1. La turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
Turnazioni. 1. Il CONI, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di servizio o funzionali, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere del lavoro. I criteri generali per la organizzazione dei turni sono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 6, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente. 3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 10 ore. 4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne. 5. Ai fini dell'applicazione del successivo comma 6, i turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese. 6. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’ orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
Turnazioni. 1. Il personale operativo del CNVVF addetto all’attività di soccorso svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: 12 ore di lavoro diurno - 24 ore di riposo; 12 ore di lavoro notturno - 48 ore di riposo. 2. In sede di esame congiunto a livello nazionale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) del presente CCNL, saranno definiti schemi e turnazioni particolari correlati: * all’esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi * all’ubicazione delle sedi di servizio, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari * a peculiari caratteristiche dei servizi d’istituto e di soccorso tecnico urgente. 3. Per il personale impiegato in turni di servizio continuativi o comunque non inferiori alle 12 ore, con successive disposizioni, da emanarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto saranno stabiliti: a) il numero dei turni diurni e notturni da effettuare nel corso dell’anno;
Turnazioni. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
Turnazioni. 1. Spetta per ogni turno di lavoro, a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate complessivamente per non più di otto turni pomeridiani e non più di quattro notturni mensili e di due turni antimeridiani festivi mensili, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1 del CCNL sottoscritto dall'ARAN e dalle XX.XX del comparto ministeri il 12 gennaio 1996, un'indennità di € 9,53 per ciascun turno pomeridiano, € 15,20 per ciascun turno notturno o festivo e € 29,40 per ciascun turno notturno-festivo. 2. Le prestazioni di lavoro straordinario, quelle connesse ai recuperi di servizio non prestato ed alla volontaria flessibilità dell'orario d'obbligo non comportano il diritto all'indennità in parola.
Turnazioni. Il personale collaboratori scolastici, cuochi, guardarobieri ed infermiere effettua turnazioni settimanali ed infrasettimanale in base al profilo e alle postazioni assegnate in funzione dello svolgimento delle attività didattiche e convittuali.
Turnazioni. L’organizzazione del lavoro, articolata su turni, potrà essere adottata qualora l’orario ordinario, anche facendo ricorso all’istituto della flessibilità, non riesca ad assicurare l’effettuazione di determinati servizi connessi alle attività didattiche (pomeridiane/serali programmate e deliberate, curriculari ed extracurriculari). L’istituzione, pertanto, di un’articolazione del lavoro per turni potrà effettuarsi adottando anche un turno pomeridiano di lavoro a partire dalle ore 12.00 e non oltre le ore 20.00. L’adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili e comprimibili e deve essere attuata soltanto nel caso non si possa conseguire lo stesso risultato con altri modelli di organizzazione del lavoro (orario flessibile, settimana su 5 giorni, programmazione plurisettimanale). La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni singolo profilo chiamato alla prestazione del servizio da organizzare su turni, a meno che la disponibilità di personale volontario consenta altrimenti.