Common use of Xxxxxxxx Clause in Contracts

Xxxxxxxx. Il contratto atipico, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxx, xxx., x. 00 xx. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzione, cit., p. 551, secondo il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoL’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 15 giorni dalla data del rientro attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; • in Tipicità alternativa via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; • in alternativa in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 20, 20099, SESTO SAN XXXXXXXX (MI); • in alternativa telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti: • Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati identificativi della polizza, codice IBAN; • Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro; • Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità; • In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio “Lost and Found” dell'Ente Aeroportuale e atipicità copia della lettera di reclamo inviata nei xxxxxxxxx, xxx., x. 00 xxtermini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzione, cit., p. 551, secondo il quale «Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l’Assicurato potrà comunicare alla Società la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”mancata risposta. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceitàpolizza previa applicazione della franchigia indicata di € 50,00 per sinistro. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti; • In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta; • In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo. ristorante. autorimessa. etc.) e loro risposta; • In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che lo ritiene volto a verificare documentino il costo e la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.cnatura dei beni acquistati., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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Xxxxxxxx. La vocazione necessaria e la vocazione legittima, cit., p.436 s. 60 v. par. 2 e nota 155 p. 20. 61 v. par. 2. sistema della quota fissa. Il contratto atipicocodice del 1942 si è discostato da questo modello adottando il sistema della quota mobile, infatti riserva ai figli la metà o due terzi del patrimonio del de cuius a seconda che il genitore lasci uno o più figli. Tale scelta non è neutra, tanto è vero che ha suscitato un grande dibattito in dottrina e giurisprudenza, soprattutto relativamente alle conseguenze che derivano dall’eventuale rinunzia di uno dei legittimari concorrenti o dalla perdita del diritto per prescrizione. In altri termini si pone il problema se il legittimario rinunziante, quando non si abbia rappresentazione, faccia numero per il calcolo della legittima62. La teoria più risalente, accolta in passato dalla giurisprudenza63 e da una dottrina minoritaria64, è quella dell’accrescimento. Secondo tale tesi la quota che spetta al legittimario, in Tipicità seguito alla sua rinunzia, si accresce a favore degli altri legittimari accettanti chiamati nella stessa quota. A sostegno vi sarebbe un argomento letterale. Infatti l’art. 537, primo comma, cod. civ. dice “se il genitore lascia un figlio (…)”, pertanto si dovrebbe interpretare l’espressione figli lasciati come riferita ai figli esistenti al momento di apertura della successione. Ossia per calcolare la quota spettante a ciascun legittimario si dovrebbe far riferimento al numero ed alla qualità dei legittimari chiamati all’eredità. Sarebbe irrilevante, ai fini del calcolo, che uno dei legittimari rinunci ai suoi diritti o li perda per prescrizione, e atipicità nei xxxxxxxxxla sua quota andrebbe ad accrescere, xxx.in senso tecnico, x. 00 xxla quota degli altri legittimari. 00 Xx La dottrina maggioritaria65 e la giurisprudenza66 (fino al 2006) sostengono invece la teoria della 62 Per le operazioni di calcolo della legittima, v. X. XXXXXXXXXXXXXXXX, La distinzioneLe successioni per causa di morte, cit., p. 551194 ss.; A. XXXXXXX, secondo il quale «I legittimari, cit., p. 345 ss.; C. R. XXXXXXXXX, Della successione legittima e dei legittimari, cit., p. 255 ss.; A. XXXXXXX, voce Massa ereditaria, in Digesto civ.., XI, Torino, 1994, p. 213 ss.; X. XXXXXXX, Successioni e donazioni, cit., p. 301 ss.; V.R. XXXXXXX, X.X. XXXXXXX, voce Riunione fittizia, in Xxxxxx. Xxx. xx., Xxx. XX, Xxxxxx, 0000, p. 900 ss.; X. XXXXXXXX, La vocazione necessaria e la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipicovocazione legittima, cit., p. 448 ss.; consisteA. PALAZZO, invecevoce: “Successione, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutileIV) Successione necessaria”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxxcit., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d9. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: 63 Cass., sez. un27 gennaio 1943, n. 188; Cass., 6 marzo 201524 gennaio 1957, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ221; Cass., 197811 maggio 1962, I, p. 52 ssn. 949; Cass., ove l’A.26 ottobre 1976, in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.cn. 3888., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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Xxxxxxxx. La riforma del contratto xxxxx xxxxx 28 giugno 2012 n. 92, Working Paper CSDLE “M, X’Xxxxxx”.IT, 2012, n. 153, con il xxxxx concorda X. XXXX, Il contratto atipicoxxxxxxxxx a tempo determinato, in Tipicità X. XXXXXX (a cura di), Flessibilità e atipicità tutele nei xxxxxxxxxcontratti e nel mercato del lavoro. Commentario xxxxx xxxxx 28 giugno 2012, xxxn. 92, Xxxxxxx, 2013. 28, xxxxx n. 300/1970, vedrebbe l’azienda soccombere, anche tenuto xxxxx xxxxx giurisprudenza prevalente in materia che si è espressa in modo costante sostenendo la sussistenza di una condotta antisindacale in ipotesi di mancato rispetto di quanto stabilito dalla autonomia collettiva richiedendo però, oltre xx xxxx oggettivo, anche la sussistenza di una violazione della buona fede contrattuale. Così ad esempio il Tribunale di Parma ha affermato che non ogni controversa interpretazione delle disposizione contrattuali può dare luogo ad un’azione ai sensi dell’articolo 28 St. lav., x. 00 xxritenendo quindi essenziale per integrare gli estremi xxxxx xxxxxxxx antisindacale uno specifico elemento soggettivo da parte del datore che non sussiste quando vi è un legittimo dissenso fondato su argomentazioni serie e reali e sull’interpretazione delle clausole8. 00 Xx v. X. XXXXXXXXXSulla stessa linea, La distinzione, cit., p. 551, secondo il quale la Pretura di Milano nel 1998 ha sancito che «la meritevolezza non è dunque solo assenza violazione di elementi una xxxxx contrattuale può integrare gli estremi xxxxx xxxxxxxx antisindacale quando sia accompagnata da un comportamento imprenditoriale scorretto e contrario al xxxxxxxxx xxxxx buona fede nei confronti del Xxxxxxxxx di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludonofabbrica, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche indirizzata al fine di screditare il sindacato agli occhi dei lavoratori e di metterne in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx., 2 aprile 2009, n. 8038, discussione il ruolo in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad azienda aprendo una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, crisi al suo interno e nel suo rapporto con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosixx xxxxx dei dipendenti», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipico, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxx, xxx., x. 00 xx. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzione‘litis contestatio’, cit., p. 551, secondo il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 141 ss., il quale precisa come la forma impersonale del ricevere la formula che talora emerge dalle fonti (cfr., ex pluribus, Ulp. 19 ad ed. D. 10.2.2.4) si riferisca in realtà ai iudicia duplicia, nei quali i contendenti si pongono sul c.dmedesimo piano, non distinguendosi tra attore e convenuto. “contratto prelimi- nare «Nessuna meraviglia allora che il iudicium si dica acceptum fra i contendenti, poiché tutti contemporaneamente lo propongono e lo accettano» (in questi termini, a p. 142). 135 In questo senso va inteso, infatti, Ulp. 12 ad ed. D. 0.0.00.0: Defendi autem non is videtur, cuius se defensor ingerit, sed qui requisitus ab actore non est defensioni defuturus, plenaque defensio accipietur, si et iudicium non detrectetur et iudicatum solvi satisdetur. 136 In proposito, approfonditamente, X. XXXXXXXX, La ‘litis contestatio’, cit., 137 ss. (ed amplius 143), il quale rileva che «l’esperienza giuridica è ricca di preliminare”esempi in cui un atto di volontà costituisce l’adempimento di un’obbligazione precedente (basta pensare alla mancipatio con cui si adempieva un’obbligazione di dare) o è oggetto di una coazione (basta pensare alle stipulazioni pretorie)» (testualmente, ove a p. 143). In questa prospettiva, la Corte afferma che riconoscere necessità di predisporre specifiche misure per il possibile rifiuto del convenuto di assumere la difesa, si presenta come possibile funzione «una delle migliori prove che, senza un atto di volontà del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo convenuto, non si poteva instaurare un giudizio» (in questi termini, a p. 143). 137 Così X. XXXXXXXX, La ‘litis contestatio’, cit., 151 s. Al riguardo, X. XXXXXXXX, ‘Iudicati velut obligatio’, cit., 380 ss., ha evidenziato che, secondo la tesi espressa dal passo in questione, la litis contestatio conclusa dal filius con chi intendeva agire in giudizio nei suoi confronti risulta parificata ad una inconcludente superfetazione stipulatio tra gli stessi perfezionata; pertanto, «non sorretta sembra vi sia il dubbio (il richiamo analogico alla stipulatio si riferisce, evidentemente, ad un istituto in ordine al quale vi è una oramai raggiunta certezza) che quest’ultima consenta sempre l’esercizio dell’actio (ex stipulatu) nei confronti del pater, ovviamente de peculio» (così, a p. 382). Ulp. 29 ad ed. D. 00.0.0.00: Idem scribit [scil. Xxxxxxxxxx] iudicati quoque patrem de peculio actione teneri, quod et Xxxxxxxxx putat, etiam eius actionis nomine, ex qua non potuit pater de peculio actionem pati: nam sicut in stipulatione contrahitur cum filio, ita iudicio contrahi: proinde non originem iudicii spectandam, sed ipsam iudicati velut obligationem. quare et si quasi defensor condemnatus sit, idem putat. A voler ripercorrere brevemente la trama del passo ulpianeo, si può immediatamente partire dalla questione – alla quale il giurista romano offre una soluzione favorevole – riguardante la possibilità che, in forza della litis contestatio, sia consentito esperire de peculio l’actio iudicati. La vicenda concerne, dunque, il profilo dell’eventuale responsabilità del pater familias nell’ambito della procedura esecutiva relativa al giudicato che vede il filius – quale soggetto in potestate, cui il pater abbia voluto, pur senza procedere ad emancipatio, conferire «una certa indipendenza dal punto di vista patrimoniale»138, attraverso l’attribuzione di beni che vanno a costituire il peculio – come parte. Orbene, pur se il rapporto sostanziale azionato – indicato con la locuzione ‘origo iudicii’139 – non rendesse possibile imputare una simile figura di responsabilità, e dunque non valesse in linea di principio ad attribuire l’actio de peculio contro il pater, il pensiero di Xxxxxxxx, riportato da alcun effettivo interesse meritevole Xxxxxxxxx e condiviso da Xxxxxxx, appare propenso a riconoscere anche nei confronti di tutela secondo l’ordinamento giuridicoquest’ultimo soggetto l’ammissibilità dell’actio iudicati nei limiti del peculio. Ed invero, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: la responsabilità peculiare si fonda qui non ha senso pratico già sulla posizione originaria fatta valere in giudizio, ma bensì sulla litis contestatio, in quanto, in maniera non dissimile dal contrarre in stipulatione col filius, essa espone il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”pater all’actio de peculio140. In senso favo- revole questa prospettiva, il ragionamento seguito «in xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx»000 dai prudentes appare viepiù perspicuo ove si consideri come il perfezionamento della litis contestatio da parte del filius, similmente all’ipotesi della stipulatio, si configuri alla meritevolezza del “preliminare stregua di preliminare” si sonoun ‘contrahere’. È questa, inveceallora, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cassla ragione per cui il pater assume la responsabilità per il 138 X. XXXXXXXXX, Istituzioni, cit., sez87. un139 X. XXXXXXXX, La ‘litis contestatio’, cit., 6 marzo 2015137 ss. (ed amplius 150 ss.). 140 Sostiene, n. 4628in particolare, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota l’incapacità del figlio in potestate di soggiacere in nome proprio alle azioni esecutive conseguenti al giudicato X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” ‘Filius familias se obligat?’. Il problema della capacità patrimoniale dei ‘filii familias’, Milano, 2003, 93 ss. In questo quadro, nel ripercorrere le mutazioni intervenute nella disciplina della «condizione giuridico-patrimoniale del filius familias» (in questi termini, a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXXp. 93), Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, l’A. ricorda che inizialmente il regime in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi questione «si modellò con le stesse caratteristiche di quello che si risolve nella mera valutazione previsto per il servus; in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionalisecondo luogo, che ravvisa come immeritevole il contratto limitato ed indiretto riconoscimento della capacità di obbligarsi, prima attraverso la previsione iure honorario delle azioni adiettizie (in particolare l’actio de peculio), poi con il progressivo affermarsi della nozione classica di naturalis obligatio, fu innovazione comune a figli e schiavi; infine, che leda interessi nel corso dell’evoluzione storica la situazione del figlio si differenziò profondamente da quella servile» (così, a p. 94), finendo – dopo Xxxxxxx – per poter disporre di soggetti estranei al rapporto 37un patrimonio autonomo e per potersi obbligare «iure civili per contratto» (testualmente, a p. 94). In questa visioneSembra invero di potersi cogliere anche qui il riconoscimento di un parallelismo tra l’inconfigurabile «personale responsabilità dei filii per le obbligazioni assunte manente potestate» (così, all’art. 1322a p. 95) e la parimenti inammissibile actio iudicati esperita direttamente contro il soggetto alieni iuris, comma 2quale portato della litis contestatio da quest’ultimo stipulata, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe mutua la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38natura.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoXx certificazione dei rapporti di lavoro: funzioni ispettive e controversie di lavoro, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxxRelazione al convegno organizzato da Cesri-Luiss, xxx.“La nuova legge sul mercato del lavoro”, x. 00 xxRoma, 5 febbraio 2003; X. XXXXXXXX, op. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzione, cit., p. 551, secondo il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico»308. Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 89 Cfr. X. XXXXXX, op. ult. cit., 115; M.G. XXXXXXXX, op. ult. cit., 379, che parla di “marchiano errore di tecnica giuridica”. non può essere oggetto di prova: essa presuppone l’ultimazione dell’accertamento dei fatti in forza dei quali il giudice esprime il giudizio, questi sì governati dall’onere della prova. Sicché “solo in seguito all’ultimazione dell’accertamento giudiziale potrà, infine, dirsi (impropriamente) provata l’erronea qualificazione del contratto e ciò nel senso che sarà stata individuata una soluzione idonea a vincolare le parti”90. Peraltro, che l’efficacia della certificazione permanga fino al momento in cui non vengano provate (rectius: accertate) l’erronea qualificazione o la difformità predette, non vuol dire che in tale momento l’efficacia non venga meno ab origine91. Se così fosse un medesimo contratto sarebbe, ad esempio, qualificato di lavoro subordinato fino all’accertamento giudiziale e poi di lavoro autonomo. Ciò, oltre ad essere contrario alla logica giuridica perché la qualificazione investe i fatti storicamente dati nella loro interezza temporale, significherebbe che la qualificazione operata dal certificatore prevale sulla qualificazione giudiziale, seppur per il periodo antecedente l’accertamento del giudice, violandosi l’art. 102 Cost. o l’art. 24 Cost., a seconda che le due qualificazioni vengano considerate equivalenti oppure non equivalenti (v. supra)92. Per cui, se non si vogliono violare le norme costituzionali e stravolgere i principi generali del diritto, la disposizione va interpretata nel senso che la certificazione possiede “piena forza legale”, e cioè che la qualificazione certificata impone alle parti ed ai terzi di attenersi ad essa se non superata da una difforme pronuncia giurisprudenziale e da quando sia stata superata93. Una qualificazione, cioè, che non può che essere interinale e succedanea, destinata a fornire certezze fino alla qualificazione giudiziale che, in un ordinamento di diritto, è l’unica qualificazione certa94. La quale, in caso di erroneità della qualificazione del contratto qualificato, non può che operare fin dal momento della conclusione dell’accordo contrattuale, e lo stesso deve avvenire se la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti e quello effettivamente realizzato si sostanzia nella simulazione del contratto certificato; mentre, se la difformità viene affermata in relazione ad un momento successivo all’inizio del contratto certificato, viene fatta valere una novazione oggettiva del contratto stesso che, in quanto tale, non può che 90 X. XXXXXX, op. ult. cit., 115 s. 91 X. XX XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Rivop. dirult. civcit., 1978, I, p. 52 ss241., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoLa somministrazione di lavoro, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxxIl nuovo mercato del lavoro, xxx.X. XXXXXXX – X. XXXXXXX – X. XXXXXXXX (a cura di), x. 00 xxGiappichelli, Torino, 2012, pag. 00 Xx v. 75 34 X. XXXXXXXXXXXXXXXXX, La distinzionesomministrazione di lavoro, cit., p. 551pag. 80 35P. XXXX, secondo il quale «Il contratto a tempo determinato dopo la meritevolezza legge n. 92/2012, cit mesi stipulabile presso la Direzione territoriale del lavoro, che non è dunque solo assenza pare possa ritenersi applicabile al lavoro interinale. L’accostamento del rapporto di elementi di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità lavoro in somministrazione alla disciplina del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione a termine da parte dell’ordinamento giuridicodella l. n. 92/2012 si indirizza anch’esso all’obiettivo della riaffermazione della centralità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia, questa ‘grossolana’ assimilazione ha l’effetto di rendere la normativa meno chiara e fallace, e «male si coordina con la logica della somministrazione voluta dal legislatore della “Riforma Biagi”»36, che poneva il lavoro somministrato in una posizione a sé stante nel mercato del lavoro, come una tipologia di lavoro subordinato agile ed efficace nel facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, che comporti allo stesso tempo una «valorizzazione del capitale umano». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio , attraverso la specializzazione delle competenze dei prestatori di meritevolezza quale controllo idoneo lavoro da parte delle agenzie del lavoro, nel cui interesse primario vi è appunto la “occupabilità” del lavoratore: agenzie come datori di lavoro a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludonotutti gli effetti, e non invece come meri centri di collocamento. Il ‘declassamento’ del contratto di somministrazione di lavoro, dopotutto, si rileva nella intera opera di riforma del mercato del lavoro da parte della legge 92, ed in particolare se si considera la poca rilevanza che i soggetti privati hanno avuto nelle modificazioni della disciplina delle politiche attive. In ultima istanza dunque, nonostante sia dunque chiaro che «la norma vuole evidentemente evitare che, attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro, si possano aggirare i limiti all’impiego dello stesso lavoratore con mansioni equivalenti»37, la prevenzione all’abuso derivante da utilizzazione successiva di rapporti a tempo determinato non è efficacemente perseguita in questo modo, perché, come notato in dottrina, non essendo applicabili alla somministrazione a tempo determinato le norme dell’art. 5 commi 3 e seguenti del decreto legislativo 368 (cfr. art. 22 comma 2 d.lgs. n. 276/2003), quindi anche lo stesso limite massimo dei 36 mesi, elusivo resta il caso del datore di lavoro che utilizzi lo stesso lavoratore per una missione subito dopo la scadenza del termine 36 X. XXXXXXXXXX, Istituzioni di diritto del lavoro. Appendice di aggiornamento alla c.d. «Riforma Fornero», Xxxxxxx, Milano, 2012 37 Ministero del Welfare, circ. n. 13/2008 dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato che rientri nei tre anni 38. D’altronde questa deriva verso un uso abusivo della somministrazione di lavoro potrebbe essere arginata dal dovere di giustificazione del termine nel contratto commerciale di somministrazione attraverso esigenze temporanee, «difficilmente rinvenibili nella reiterazione continuativa delle assegnazioni alla stessa impresa utilizzatrice»39, e come il più recente orientamento dalla Corte di cassazione precisa, dalla verifica della effettività della causale addotta nel contratto di fornitura40. Da ultimo, la l. n. 92/2012 tende al contrasto all’uso improprio degli inutileelementi di flessibilità” intervenendo sul versante degli ammortizzatori sociali. A norma dell’art. 2 comma 28 della stessa legge infatti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato sono oggetto di un contributo addizionale pari all’1,4 percento della retribuzione imponibile, alla Assicurazione sociale per l’impiego - ASpI, a carico del datore di lavoro, affinché questo sia scoraggiato nell’utilizzo di tipologie di contratto di lavoro subordinato diverse da quella del “contratto dominante. Evidente qui, per ciò che a noi maggiormente interessa, il perseguimento della «scelta di contenimento del lavoro a termine»41, e da altra prospettiva la intenzione «di avere maggiori risorse per finanziare la prestazione in caso di disoccupazione», considerato inoltre che «i lavoratori titolari di un contratto a tempo determinato sono anche più esposti al rischio disoccupazione rispetto ai lavoratori con un contratto a tempo indeterminato»42. Il contrasto all’uso improprio delle forme di flessibilità, nelle modalità alle quali ricorre la Riforma Fornero, ha trovato adesione anche in giurisprudenzafisiologicamente comportato un irrigidimento delle possibilità di utilizzo al contratto a termine. Nel 2013 dunque, benché tale scrutinio non sembri discostarsi sull’impulso della «presa d’atto di un evidente eccesso di regolamentazione effettuato dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx.l. n. 92/2012»43, 2 aprile 2009il Governo Letta emana il decreto legge 28 giugno 2013, n. 803876 (convertito con modificazioni in l. n. 99/2013), in Contr.cd. pacchetto lavoro, 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.smussare

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Xxxxxxxx. Il contratto atipico, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxx, xxx., x. 00 xx. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzioneLe forme volontarie, cit., p. 551125. Se è vero che un medesimo interesse economico può spesso essere realizzato in modi giuridici differenti, secondo il quale «non può stupire, data la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consistediversità e spesso anche la molteplicità degli interessi perseguiti per mezzo dei patti sulla forma, inveceche l’opera dell’interprete in questo campo frequentemente si riveli ardua e che, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidianianche in astratto, la cui mancanza viene sanzionata dottrina dibatta ancora oggi sulla loro natura giuridica, accostandoli a varie figure di carattere generale. A tal proposito, anzitutto, al fine di tracciare i confini della presente indagine giova distinguere l’ipotesi in esame da altre per certi versi contigue che possono confondersi con ciò che s’intende prendere in considerazione: ci si riferisce (anche se la terminologia è talvolta oscillante) alla ripetizione, alla riproduzione (ammettendo che si distingua dalla prima), alla rinnovazione e alla ricognizione. Si pensi al seguente caso33: «con scrittura privata 5 luglio 1975 Xxxxx e Xxxx acquistarono da Sempronio un’area edificabile di circa metri quadrati 1400 in Porotto, convenendone lo stralcio dalla particella 152-A foglio 128 dello stesso venditore; si stabilì che l’atto notarile sarebbe stato stipulato appena approvata la variante al piano regolatore generale. Ma, approvata detta variante il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico25 ottobre 1977, Sempronio, benché sollecitato, non procedette né al frazionamento dei lotti né alla stipula del rogito». Sul punto va inoltre rilevato A causa dell’identità dello scopo pratico che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza le determina, la clausola nella quale controllo idoneo si conviene la stipula dell’atto notarile, a verificare che una fugace lettura, si presta a essere confusa con quella citata in precedenza secondo cui «il contratto atipico svolga una funzione definitivo dovrà essere stipulato per le parti che lo concludonoatto notarile», e non sia dunque “inutile”ma la differenza sostanziale consiste nel fatto che, ha trovato adesione anche contrariamente all’ipotesi formulata sopra, nel caso in giurisprudenzaesame «l’effetto reale della compravendita immobiliare, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica ossia il trasferimento immediato del diritto di proprietà sulla sussistenza della causa del contrattocosa venduta, venne correttamente riconosciuto, alla stregua dell’art. Si x. Xxxx., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 1376 c.c., afferma sulla base del solo consenso manifestato dalle parti con la scrittura privata 5 luglio 1975, non valendo ad escludere tale effetto e a trasformare perciò il contratto con effetti reali in contratto con effetti obbligatori, il convenuto rinvio della stipula dell’atto pubblico ad approvazione avvenuta della variante al piano regolatore generale»34. Tanto in questo caso come nell’ipotesi in cui si ripeta per scrittura privata un contratto concluso a voce quale, ad esempio, una compravendita di un bene mobile registrato o una locazione infranovennale (per cui lo scritto non sia imposto dalla legge35), l’interesse a trasfondere l’atto in una scrittura privata può essere il medesimo che l’art. 1322muove chi stringe un patto sulla forma, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma ossia dare precisione e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità certezza al contenuto del contratto atipico o consentirne la registrazione (con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionalila conseguenza di renderne la data opponibile ai terzi) oppure la trascrizione, al punto che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.ctalvolta la formulazione infelice della clausola rende difficile chiarire l’intenzione delle parti., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoL’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 15 giorni dalla data del rientro attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; • in Tipicità alternativa via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; • in alternativa in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 20, 20099, SESTO SAN XXXXXXXX (MI); i • n alternativa telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti: • Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati identificativi della polizza, codice IBAN; • Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro; • Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità; • In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio “Lost and Found” dell'Ente Aeroportuale e atipicità copia della lettera di reclamo inviata nei xxxxxxxxx, xxx., x. 00 xxtermini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzione, cit., p. 551, secondo il quale «Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l’Assicurato potrà comunicare alla Società la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”mancata risposta. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceitàpolizza previa applicazione della franchigia indicata di € 50,00 per sinistro. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti; • In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta; • In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo. ristorante. autorimessa. etc.) e loro risposta; • In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che lo ritiene volto a verificare documentino il costo e la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.cnatura dei beni acquistati., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoOltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxxcome dettagliato nel Contratto di Assicurazione, xxx., x. 00 xx. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzione, cit., p. 551, secondo non sono indennizzati i danni: ! agev olati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere; ! v erif icatisi quando: • il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e v eicolo incustodito non sia dunque “inutile”stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, ha trovato adesione anche in giurisprudenzaper l'auto, benché tale scrutinio nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; • il v eicolo non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx.sia stato parcheggiato, 2 aprile 2009durante le ore notturne, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A.dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una prospettiva pubblica autori- messa custodita ed a pagamento; • il bagaglio si trov i a bordo di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave; ! v erif icatisi durante il soggiorno in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti campeggio; ! di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento; ! i corredi f oto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.); ! il denaro in ogni sua f orma (banconote, assegni, traveller’s cheques, carte di tutela» rispetto credito), i biglietti di viaggio, i documenti; L’assicurazione è prestata “a primo rischio assoluto”, con il limite massimo per oggetto di € 150 e, per oggetti di valore, del 50% del capitale assicurato, considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto; L’indennizzo è determinato: ! in base al v alore commerciale del bene al momento del verificarsi del sinistro, ad eccezione del rimborso dei beni di prima necessità che avviene secondo il valore di acquisto, debitamente comprovato; ! successivamente a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio del Vettore Aereo o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e risarcimento non copra l’intero ammontare del buon costume 38danno.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoXx datore di lavoro nell’impresa integrata, cit., 2010, 1 ss. 33 X. XXXXXXXXX, Contitolarità del rapporto di lavoro nel gruppo caratterizzato da “unicità di impresa”, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxx, xxxGiorn. dir. lav. rel. ind., x. 00 xx2009, 263 ss. 00 Xx v. V. anche i successivi interventi sull’ar- gomento, fra i quali X. XXXXXXXXX, Impresa di gruppo, interesse di gruppo e codatorialità nell’era della flexicurity, cit., 29 ss. xxxxxx, si realizzerebbe quando di fronte a un lavoratore e a un’unica presta- zione, destinata a soddisfare un interesse condiviso, stanno, come creditori della stessa, più soggetti. Nel dibattito che ne è seguito, alcuni autori hanno offerto altri argomenti a sostegno della prospettiva della codatorialità 34 o ne hanno circoscritto la portata 35; altri contributi 36, invece, hanno contestato in radice la ricostru- zione teorica della fattispecie, rilevando che la collaborazione a fini produt- tivi non costituisce elemento sufficiente a far presumere la volontà dei due o più operatori economici di condividere i poteri e le responsabilità connesse ai contratti di lavoro subordinato, e che è da escludere un’automatica trasla- zione degli effetti dei contratti commerciali sui contratti di lavoro 37. Mentre la dottrina si interrogava (e si divideva) sui problemi teorici con- nessi a un istituto che rompe la regola della bilateralità del rapporto di lavo- ro e dell’unicità del datore in un contesto in continua evoluzione, il legislato- re, che in tutte le occasioni in cui è intervenuto per definire le regole che di- sciplinano i rapporti commerciali ed economici fra le imprese non ha mai previsto alcuna disposizione, neppure indiretta, riguardante la qualificazione dei rapporti di lavoro, con la legge n. 99/2013, di conversione del decreto legge n. 76, per la prima volta si è occupato di tali rapporti e con scarne in- dicazioni ha aperto una nuova frontiera. La riforma, modificando gli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 276/2003, facilita il distacco di lavoratori fra imprese legate da un contratto di rete, prevedendo la presunzione ex lege dell’interesse del distaccante, introduce la possibilità per le stesse imprese di costituire forme di “codatorialità dei dipendenti in- gaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete” e prevede che le imprese agricole appartenenti a uno stesso gruppo, o comunque riconduci- bili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di paren- 34 X. XXXXXXXX, Il datore di lavoro nei gruppi imprenditoriali, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2012, 287 ss., nonché ID., Gruppi imprenditoriali e codatorialità, in Riv. giur. lav., 2012, II, 303; X. XXXXXXXXX, La distinzioneresponsabilità del datore di lavoro nelle organizzazioni di impresa com- plesse, citin Dir. rel. ind., p. 551, secondo il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr101-102., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipico, in Tipicità L’interpretazione e atipicità nei xxxxxxxxx, xxx., x. 00 xx. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzionela certificazione fra autonomia e subordinazione, cit., p. 551, secondo il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico570 ss.; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. XxxxID., 2 aprile 2009Certificazione e prime esperienze applicative, n. 8038cit., p. 284 s. V. anche M. RUSCIANO, La certificazione dei contratti di lavoro tra ipertrofia regolativa e incertezza applicativa, in ContrX. XXXXXXXX (a cura di), Dopo la flessibilità, cosa?, cit., 11/2009p. 147; X. XXXXXX, Rapporto contributivo e certificazione, cit., p. 991 396; ID., La certificazione dei contratti di lavoro, cit., p. 220, che, con particolare riferimento all‟ipotesi dell‟impugnazione per difformità ex art. 80, prospetta possibili profili di incostituzionalità della disciplina. E‟ necessario tuttavia rilevare come l‟Autore non attribuisca, in via generale, valore esclusivamente negativo al limite imposto agli enti pubblici. Di incostituzionalità parla anche A. XXXXXXXXXX, Gli effetti della certificazione nei confronti degli enti previdenziali, cit., p. 580 ss., che tuttavia, con una posizione del tutto minoritaria, arriva a negare qualunque effetto vincolante della certificazione nei confronti degli enti previdenziali (p. 587 s.). 250 V. supra note 226 - 229 e testo. Così come è stata giudicata negativamente anche l‟ulteriore funzione di “disponibilità assistita” (artt. 68 e 82), concretizzantesi, ad avviso della dottrina maggioritaria, in una superflua o addirittura dannosa moltiplicazione delle sedi presso cui operare rinunzie e transazioni inoppugnabili251. Di modo che, per cercare di recuperare qualche valenza positiva all‟intervento del legislatore, alcuni Autori si sono avventurati per gli incerti sentieri della soft law, o del soft power, oppure, ancora, hanno fatto leva sulla crescente attenzione dell‟ordinamento alle tecniche di tutela preventive, a scapito del più classico intervento di tipo repressivo, giudicato entro certi limiti inefficace, o addirittura dannoso, e bisognoso di interventi complementari e integrativi di diversa natura. Nella prima direzione si muove quella parte della dottrina che intravede nella certificazione “un importante segnale sistematico, attestante la, per ora timida e contrastata, penetrazione nell‟ordinamento del valore della certezza”252, oppure quella che punta sulla funzione di persuasione morale che la certificazione potrebbe esercitare, qualora le commissioni si dimostrassero all‟altezza del compito proponendo soluzioni “idonee a promanare una forza positiva di persuasione”, poiché “i buoni argomenti xxxxxxx ad una certa conclusione e cioè costringono a credere alla bontà della decisione qualificatoria”253. Nella seconda direzione, che non esclude ed anzi talora si integra con la prima, si collocano coloro che spingono per una valorizzazione dell‟attività di assistenza e consulenza delle commissioni di certificazione (art. 81), intesa come una funzione ulteriore, a volte essenziale, altre volte meramente accessoria, del procedimento di certificazione. Si avvertono così le potenzialità dell‟istituto se concepito come strumento inteso a favorire l‟incontro di volontà delle parti nella predisposizione del 251 Per tutti X. XXXXXXX, Indisponibilità dei diritti dei lavoratori: dalla tecnica al principio e ritorno, cit., p. 447 ss.; X. XXXXX, Sull’istituto della certificazione nel d.lgs. n. 276 del 2003, cit., p. 1072. 252 A. VALLEBONA, Lavoro (certificazione dei contratti), cit., p. 1; ID., Volontà assistita e certificazione dei contratti di lavoro: due modelli diversi, cit., p. 832. 253 X. XXXXXX, La certificazione dei contratti di lavoro, cit., p. 219 s. V., altresì, nell‟ambito di un più complesso contesto argomentativo, che non è possibile sintetizzare in questa sede, X. XXXXXXX, Considerazioni sulla rilevanza qualificatoria della certificazione dei contratti di lavoro, cit., p. 37 ss.; A. TURSI, La certificazione dei contratti di lavoro, cit., p. 667 ss.; nonché X. XXXXXX, Osservazioni sul valore giuridico della certificazione regolata dal d.lgs. n. 276 del 2003, cit., p. 559 ss.; ID., Certificazione e tecniche di qualificazione dei contratti di lavoro, cit., p. 415 ss., che tuttavia cerca di fornire un crisma di vincolatività alle soluzioni interpretative prospettate. programma negoziale e, in definitiva, nella risoluzione del conflitto di interessi254. In altre parole, la procedura di certificazione potrebbe essere vista come percorso per “una corretta costruzione e qualificazione della fattispecie contrattuale” che favorisca l‟espressione del voluto negoziale255 anche attraverso il riequilibrio delle ben note asimmetrie informative operato non tanto a mezzo di una pura e semplice attività informativa bensì, in maniera più incisiva, ma anche più impegnativa, contribuendo alla comprensione ad opera delle parti del dato normativo e contrattuale di riferimento, in un‟ottica vicina alla vera e propria consulenza256. In tal modo il fine deflattivo verrebbe perseguito indirettamente, con un‟attività preventiva, al di fuori delle logiche repressive o coercitive, che potrebbe poi riverberarsi anche sul piano del giudizio. Vi si potrebbe rinvenire infatti un contributo all‟indagine sull‟espressione della volontà nel momento genetico, che favorisca anche il giudizio sull‟eventuale scostamento nella fase esecutiva, secondo una lettura diametralmente opposta a quella di coloro che, come già visto, vedono nella certificazione il tentativo di irrigidire ed imbrigliare la discrezionalità del giudice257. Non sono distanti da un‟ottica di valorizzazione dell‟attività di assistenza e consulenza nei termini su descritti nemmeno coloro che vedono nella certificazione 254 V., oltre agli autori citati alle note seguenti, X. XXXXXXX, La certificazione dopo la sperimentazione. Un istituto ancora da decodificare, cit., p. 10 ss; C. XXXXXX - X. XXXXXXXXXX, Certificazione e tipologie di lavoro flessibile nella riforma dei lavori: un primo passo verso lo Statuto dei lavori, cit., p. 5; nonché X. XXXXXXXXX, La certificazione dei contratti di lavoro tra autonomia privata, attività amministrativa e giurisdizione, cit., p. 313 ss, in un‟ottica peraltro parzialmente diversa rispetto a quella esposta nel testo, che attribuisce alle commissioni di certificazione “un ruolo in un certo senso dirigistico dell‟autonomia, consistente nella promozione dell‟adeguamento del contratto a requisiti ulteriori rispetto a quelli attinenti all‟esercizio dell‟autonomia che si svolge al di fuori del sistema della certificazione”. 255 M. DEL CONTE, La procedura di certificazione dei contratti di lavoro e la c.d. “contratto prelimi- nare volontà assistita”: una lettura alternativa, in Bollettino ADAPT, n. 36/2005, p. 3 s.; ID., La procedura di preliminarecertificazione e la «volontà assistita», in X. XXXXXXXXX - X. XXXXXXXXXX (a cura di), La certificazione dei contratti di lavoro. Prime esperienze applicative. Problemi, soluzioni e prospettive, cit., p. 22 s. 256 X. XXXXXX, Riflessioni sull’attività di consulenza e assistenza dell’organo certificatore, cit., p. 80 ss.; ID., Xxxxxxxxxx informative e tutela del prestatore di lavoro, cit., p. 127 ss. Vedi, tuttavia, sull‟accostamento fra certificazione e consulenza, le critiche pungenti di E. XXXXXXXX, Certificazione e prime esperienze applicative, cit., p. 286. Valorizzano il dato attinente al riequilibrio delle asimmetrie informative, peraltro secondo prospettive fra loro differenziate, anche X. XXXXXX, La certificazione dei contratti di lavoro, cit., p. 239; X. XXXXXXXX, Ai confini dell’impero: il lavoro autonomo regolato (lavoro a progetto e lavoro occasionale) e la certificazione, in Lav. Giur., 2004, p. 274; P. BELLOCCHI, Le procedure di certificazione, cit., p. 1145 ss. 257 M. DEL CONTE, La procedura di certificazione dei contratti di lavoro e la c.d. “volontà assistita: una lettura alternativa, ove cit., p. 3 s.; ID., La procedura di certificazione e la Corte afferma «volontà assistita», cit., p. 23. uno strumento di raccordo fra tutela del lavoratore nel mercato e nel rapporto258, oppure coloro che, facendo tuttavia un passo, o forse più d‟uno, oltre, ne vedono un istituto per l‟emersione del c.d. lavoro grigio e di lotta al sommerso259, oppure, ancora, inquadrabile nell‟ambito della responsabilità sociale d‟impresa260. Ma l‟elenco delle finalità o sottofinalità o ancora delle potenzialità della certificazione - la cui individuazione costituisce pur sempre un punto di riferimento indispensabile per l‟interprete - potrebbe continuare ulteriormente, inducendo una forte sensazione di disorientamento a fronte della quale, per non perdere la cognizione del senso di marcia, acquista preminente rilievo l‟individuazione della bussola che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare permetta di orientarsi. Sul punto, fondamentale rilievo non può non attribuirsi alla finalità deflattiva. La positivizzazione della stessa nel dato normativo, infatti, obbliga l‟interprete a tenerne costantemente conto, favorendo, nel dubbio fra due o più possibili interpretazioni, quella che meglio ne permetta la realizzazione261. 258 V., per tutti, C. FALERI, Riflessioni sull’attività di obbligarsi ad obbligarsi consulenza e assistenza dell’organo certificatore, cit., p. 96. 259 E. GHERA, Nuove tipologie contrattuali e certificazione dei rapporti di lavoro, cit., p. 535; nonché i contributi di F. PASQUINI (Lavoro nei call center tra emersione e certificazione) e C. BIZZARRO (Appalto e certificazione) nel Bollettino ADAPT n. 16/2007, p. 3 ss. V., peraltro, R. RIVERSO, La certificazione dopo la sperimentazione. Un istituto ancora da decodificare, cit., p. 7, che parla in proposito, non a torto, di darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subitoun pio desiderio”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare 260 R. RAKIPI - F. PASQUINI, La certificazione dei contratti di preliminare” si sonolavoro: un nuovo tassello nella responsabilità sociale d’impresa, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Casscit., sezp. 1 ss.; C. BIZZARRO - F. PASQUINI - M. TIRABOSCHI - D. VENTURI, Certification of labour contracts: a legal instrument for labour market regulation in Italy, in Bollettino ADAPT, n. 24/2009, p. 5 ss. un261 M. TREMOLADA, Relazione al convegno su «La certificazione dei contratti di lavoro in prospettiva interdisciplinare» svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Padova - sede di Treviso, il 20 dicembre 2006; ma v., anche, ID., 6 marzo 2015La certificazione dei contratti di lavoro tra autonomia privata, attività amministrativa e giurisdizione, cit., p. 312 s. Nello stesso senso S. GANDI, La certificazione dei contratti di lavoro tra utilità ed ambiguità, in Mass. Giur. Lav., 2004, p. 486; nonché - seppure, ci sembra, al fine ultimo di esprimere un giudizio critico sull‟istituto - L. DE ANGELIS, La delega in materia di certificazione dei rapporti di lavoro, cit., p. 95; ID., La certificazione dei rapporti di lavoro, cit., p. 236. V. altresì, con riferimento all‟interpretazione dell‟intera riforma Biagi, e quindi in relazione alle finalità contenute nell‟art. 1 del d.lgs. n. 276/2003, M. NAPOLI, Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme, in AA. VV., Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme, cit., p. 13 s. Di recente, sul punto, v. C. Cost., 1 - 5 dicembre 2008, n. 4628399 (in G. Dir., reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx2009, 1, con nota di X. XXXXXM. TATARELLI, Da L’eliminazione di un ingiustificato pregiudizio produrrà pochi vantaggi pratici per i titolari, p. 56 ss.), che ha dichiarato l‟incostituzionalità dell‟art. 86, co. 1, d.lgs. n. 276/2003 poiché in irragionevole contraddittorietà con la sua ratio. In altri termini, ad avviso della Corte, il disposto del menzionato art. 86, co. 1, pur essendo finalizzato inconcludente superfetazione” ad aumentare (…) i tassi di occupazione e a quasi contratto: promuovere la parabola ascendente qualità e la stabilità del lavoro”, determinava preliminare l'effetto esattamente contrario (perdita del lavoro) a danno di preliminaresoggetti che, per aver instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore nel pieno rispetto della disciplina all'epoca vigente, si trova(vano) penalizzati senza un motivo plausibile”. 36 CfrSiamo però altresì consapevoli che la deflazione del contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, più che la ratio dell‟intero microsistema della certificazione, costituisce, se così si può dire, una sorta di dichiarazione d‟intenti o, forse, sarebbe meglio dire, la finalità politica sottesa all‟intervento normativo, perseguibile con strumenti tecnico-giuridici anche molto diversi fra loro262. X. XXXXXXXCosì, Atipicità a mero titolo d‟esempio, anche l‟art. 38 del contrattoProgetto per la predisposizione per uno statuto dei lavori si apriva con l‟espressa indicazione della finalità deflattiva, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessiche veniva perseguita, però, in Rivquel contesto, con l‟intreccio fra attività qualificatoria e attività di “derogabilità assistita”, intreccio che non sembra, almeno in linea generale, essere stato invece riproposto nel d.lgs. dirn. 276/2003. civ.Ancora, 1978, I, p. 52 ss., ove l’A.si potrebbe sostenere che per perseguire nel miglior modo possibile lo scopo deflattivo, in una prospettiva assenza di valorizzazione dati normativi certi, è preferibile ammettere la certificazione dei contratti di lavoro in corso di esecuzione, così attenuando la critica più frequente rivolta all‟istituto263. Ma è altrettanto ragionevole argomentare in senso contrario, pur sempre facendo perno sulla finalità deflattiva, e ritenere che sono passibili di certificazione solo dei meri accordi preliminari e non contratti già stipulati, per favorire il più possibile l‟esercizio dell‟attività di assistenza e consulenza delle commissioni. Si ritiene allora indispensabile mantenere il riferimento alla finalità deflattiva - cui si devono aggiungere le finalità dell‟intera riforma Biagi indicate nell‟art. 1 del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex artd.lgs. 1174 c.c.n. 276/2003 -, afferma pur se positivizzato, nell‟ambito suo proprio, come criterio interpretativo di ultima istanza, che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmaideve lasciar spazio, in uno strumento volto ad accertare la volontà un primo momento, alla ricerca della ratio delle parti singole disposizioni, ovverosia all‟individuazione delle modalità e degli strumenti con cui il legislatore ha inteso perseguire il menzionato fine ultimo. Sarà importante, quindi, nel prosieguo dell‟analisi, l‟individuazione e l‟enucleazione di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione queste ulteriori rationes - definibili, volendo, anche in termini di liceità262 Cfr. L. ZOPPOLI, si iscrive un indirizzo interpretativo recenteCertificazione dei contratti di lavoro e contrattazione collettiva, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.ccit., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli p. 338; M. DEL CONTE, La procedura di tutela quei con- tratti che siano certificazione dei contratti di lavoro e la c.d. “volontà assistita”: una lettura alternativa, cit., p. 1; ID., La procedura di certificazione e la «socialmente dannosivolontà assistita», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con cit., p. 21. 263 Cfr. L. NOGLER, Il nuovo istituto della «interessi generali della comunitàcertificazione» e dei «terzi maggiormente meritevoli contratti di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutelalavoro, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperativecit., dell’ordine pubblico e del buon costume 38p. 114.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipico, Milano, 1981, p. 126. 102 Ritiene che la Costituzione, all’art. 42, abbia stabilito che il diritto di proprietà non possa essere abrogato, ma nemmeno ridotto a mera formale titolarità : X. XXXXXXXX, Natura ed effetti dell’imposizione di vincoli paesistici, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxx, xxxRiv. Trim. dir. pubbl., x. 00 xx1961, p. 809 e ss. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX103 ALLARA, La distinzioneNozioni fondamentali del diritto civile, cit., p. 551406; COMPORTI, Contributo allo studio del diritto reale, cit., p. 287; NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, I, Padova, in base al quale il contratto ha forza di legge tra le parti, starebbe ad indicare che l’operazione economica si deve risolvere esclusivamente tra le parti contraenti e non può creare un vincolo per i terzi estranei all’accordo. Per tale ragione le situazioni reali, che per definizione sono opponibili erga omnes, sarebbero sottratte alla libera disponibilità dei privati.104 Al principio del numero chiuso dei diritti reali è stata riconosciuta, inoltre, una funzione di garanzia contro possibili forme di abuso da parte di soggetti economicamente forti e di salvaguardia della funzione sociale della proprietà.105 Ulteriore argomentazione a favore della tipicità dei diritti reali discenderebbe dal sistema di pubblicità cui sono sottoposti i titoli costitutivi e traslativi di diritti immobiliari. Tale sistema prevede, infatti, tassativamente i diritti in relazione ai quali l’atto è soggetto a trascrizione106. In verità, a nostro sommesso avviso, un tale modo di argomentare sembra basarsi su una ingiustificata sovrapposizione tra effetti negoziali e meccanismo idoneo a produrli. Dalla tipicità delle situazioni finali, infatti, si fa discendere automaticamente la tipicità degli strumenti idonei a determinare tali situazioni. Alla tipicità dei diritti reali corrisponderebbe, quindi, la tipicità dei negozi aventi ad oggetto gli stessi. In questo ordine di idee si collocava, sostanzialmente, già quella dottrina 1982, p. 160. 104 XXXXXXXXXX, Contributo alla teoria dei diritti di godimento su cosa altrui, cit., p. 169. 105 COMPORTI, Contributo allo studio del diritto reale, cit., p. 287. 106 GAMBARO, Il diritto di proprietà, Milano, 1995, p. 67. secondo il la quale «la meritevolezza non è dunque possibilità di creare figure atipiche, prevista in tema di contratti, varrebbe solo assenza per i rapporti obbligatori. L’ordinamento predisporrebbe degli atti tipici per la creazione di elementi rapporti giuridici, alcuni diretti alla produzione di illiceità nel contratto atipico; consisteeffetti reali, altri alla creazione di vincoli obbligatori. Ma solo questi ultimi sarebbero suscettibili di disposizione da parte dei privati107. Altra parte della dottrina, invece, distingue il contratto dai suoi effetti. Il contratto rappresenterebbe semplicemente uno strumento, un mezzo per la creazione ex novo o per il trasferimento di situazioni giuridiche, le quali, in ragione del loro grado di rilevanza per l’intera collettività, sono sottratte alla libera disponibilità delle parti108. I privati sono pienamente liberi, entro i limiti stabiliti dalla legge, di scegliere la via attraverso la quale provvedere alla soddisfazione dei propri interessi, ma non sono sempre liberi di regolare il rapporto “statico” che si realizza col contratto. In altri termini, quando gli interessi sottostanti alle situazioni soggettive create dal contratto sono disciplinati dall’ordinamento in modo inderogabile per la loro incidenza sociale o pubblica, i privati hanno un potere più limitato: scegliere lo strumento attraverso cui realizzare quegli interessi, ma non anche stabilirne le modalità di attuazione. Del resto un tale modo di argomentare sembra confermato proprio da alcune 107 Così FLUME, Rechtsgeschaft und Privatautonomie, in Hundert Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, 0000, p. 146, citato da X. XXXXXXXX, Il contratto atipico, cit., p. 141. 108 G.B. XXXXX, Causa e tipo nella riconducibilità teoria del contratto alla fisiologia negozio giuridico, Milano, 1966, p. 242 e ss. norme in tema di trascrizione che, più che predeterminare i singoli tipi negoziali, fanno riferimento soprattutto agli effetti finali che vengono a prodursi all’esito dell’attività negoziale. L’art. 2643 c.c., infatti, salvo che per alcune ipotesi specifiche per le quali menziona espressamente le cause negoziali aventi ad oggetto beni immobili109, fa generico riferimento agli atti (senza specificare, i singoli tipi negoziali)110 che determinano vicende immobiliari. INSERIRE LA PARTE SUL 2645 Non è mancato in dottrina chi ha sostenuto che il principio del numero chiuso dei rapporti quotidianidiritti reali come limite all’autonomia privata non sia più giustificabile nel nostro ordinamento, e che la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il regola relativa al giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare sia sufficiente ad impedire che il contratto atipico svolga una funzione possano avere effetto giuridico operazioni economiche la cui struttura possa rivelarsi dannosa per le parti la collettività111. Tuttavia, finché è lasciata ai privati la facoltà di creare tipi contrattuali anche diversi da quelli codificati (art. 1322 c.c ), sostenere che lo concludono, alcuni rapporti giuridici restino al di fuori della disponibilità dei privati significherebbe affermare aprioristicamente l’esistenza di un limite all’autonomia privata e non sia dunque “inutile”risolvere il problema della congruenza e della prevalenza dei due principi, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza quello della causa libertà contrattuale e quello del contrattonumerus clausus. Si x. Xxxx., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 109 Cfr. X. XXXXXXXi numeri 5, Atipicità 8, 10, 11, 12 e 13 del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex citato art. 1174 2643 c.c. 110 Cfr. i numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 2643 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoLa contrattazione decentrata nell’industria, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxxCESOS, xxxLe relazioni sin- dacali in Italia. Rapporto 1996-97, Edizioni Lavoro, 1998, 249 ss., x. 00 xx. 00 Xx v. ; X. XXXXXXXXX, La distinzionepiccola impresa e le relazioni industriali, in DLRI, 1996, n. 72, 635 ss., e M. D’ONGHIA, Rapporto su la contrattazione collettiva aziendale. Diffusione e contenuti, in AA.VV., Il lavoro che cambia, report del 2008 consultabile in xxx.xxxxxxxxxxx.xx) la volontà politica di favorire la diffusione della contrattazione decentrata passa necessa- riamente dalla promozione effettiva dei livelli sovra-aziendali (in primo luogo territoria- le ma, come ricordato dalle stesse parti sociali, anche a livello di distretto, sito o filiera) (in proposito si veda quanto affermato al punto 1, comma 4 del citato documento unita- rio di Cgil, Cisl e Uil del 14 gennaio 2016). In questo caso, invece, ancora una volta la contrattazione territoriale viene relegata alle (poche) realtà nelle quali è già diffusa, fa- cendo sì che la promozione della contrattazione di secondo livello sia destinata a restare nell’alveo delle buone intenzioni. Un’ulteriore conferma di quella che, con Xx Xxxxx (F. DE XXXXX, Il gorilla [orig. Le gorille di X. XXXXXXXX], in Volume III, Bluebell Records, 1968), potremmo chiamare «la differenza fra idea e azione», ovvero tra la dichiarata volontà di promuovere il se- condo livello negoziale e le concrete disposizioni del testo interconfederale, si può otte- nere analizzando la seconda (e ultima) clausola che nell’AI 2018 si occupa della con- trattazione di secondo livello. Qui le parti – riproponendo la c.d. «clausola di congela- mento della prassi esistente» (X. XXXXXXX, op. cit., 187) – hanno disposto che il contratto nazionale di categoria debba incentivare lo sviluppo quali-quantitativo della contratta- zione di secondo livello orientando «verso il riconoscimento di trattamenti economici strettamente legati a reali e concordati obiettivi di crescita della produttività aziendale, di qualità, di efficienza, di redditività, di innovazione» le intese aziendali, «ovvero quel- le territoriali (laddove esistenti, secondo le prassi in essere)» (punto 5, comma 3, lett. g, AI 2018). L’ultima (ma non per questo meno importante) circostanza da cui traspare la centralità del contratto nazionale riguarda i minimi retributivi – che potremmo definire “La” ma- teria di competenza dei contratti collettivi (che, non a caso, nel nostro ordinamento sono stati indicati originariamente con il nome “significante” di concordati di tariffa) – su cui l’AI 2018 introduce un’importante novità. Le parti hanno convenuto che al contratto na- zionale spetti il compito di individuare il «trattamento economico complessivo (TEC) e il trattamento economico minimo (TEM)» (punto 5, comma 3, lett. e, AI 2018). Parten- do da quest’ultimo, come specificato nel testo, si tratta dei minimi tabellari per il perio- do di vigenza contrattuale, la cui variazione avverrà «secondo le regole condivise, per norma o prassi, nei singoli CCNL» (quindi ex ante come nel contratto dei chimici o ex post come nel contratto dei metalmeccanici) in funzione degli scostamenti registrati nel tempo dall’indice IPCA (l’indice dei prezzi dei beni al consumo, armonizzato per i Pae- si membri dell’UE e depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati) (punto 5, comma 3, lett. h, AI 2018). Di grande importanza, inoltre, nell’ottica qui inda- gata è quella parte della clausola sul TEM in cui le parti hanno voluto attribuire al con- tratto collettivo nazionale la possibilità di modificarne il valore «in ragione dei processi di trasformazione e o di innovazione» (punto 5, comma 3, lett. h, AI 2018. Il fatto che alcune componenti del TEC siano definite a livello decentrato, peraltro, ha fatto parlare di «un passo verso il decentramento contrattuale». Così C. DELL’ARINGA, Relazioni in- dustriali alla prova del dopo-elezioni, in xxx.xxxxxx.xxxx, 13 marzo 2018). Il TEC, invece, sarà dato dalla somma del TEM e di «tutti quei trattamenti economici – nei quali, limitatamente a questi fini, sono da ricomprendere fra gli altri anche le even- tuali forme di welfare – che il contratto collettivo nazionale di categoria qualificherà come “comuni a tutti i lavoratori del settore”, a prescindere dal livello di contrattazione a cui il medesimo contratto collettivo nazionale di categoria ne affiderà la disciplina» (punto 5, comma 3, lett. f, AI 2018). Da una prima analisi di questa parte dell’AI 2018, quindi, sembra legittimo affermare che ci si trovi dinnanzi a un rinnovato impulso al contratto collettivo nazionale di cate- goria, in termini sia di materie ad esso affidate sia di centro “regolatore” delle compe- tenze da attribuire al livello decentrato. Un giudizio, peraltro, sospeso condizionalmente in attesa di valutarne l’effettiva applicazione nei prossimi rinnovi contrattuali. A valle di queste prime note sull’accordo è ora possibile svolgere qualche breve consi- derazione conclusiva, che si snodi sull’interrogativo riguardante l’approvazione di una legge sindacale, ormai da più parti auspicata (ex multis, cfr. X. XXXXXX, Per un inter- vento eteronomo sulla rappresentanza sindacale: se non ora quando!, in X. XXXXXXX, X. XXXXXXX, X. XXXXXXX (a cura di), op. cit., 453 ss.; X. XXXXXXXX, Lettura e rilettura dell’art. 39 della Costituzione, in XXX, 0000, n. 2, 263 ss., e già ID., Contratto colletti- vo e autonomia sindacale, cit., p. 551163-164; X. XXXXXXXX, secondo il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consisteContratto e contrattazione col- lettiva oggi, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. XxxxAA.VV., 2 aprile 2009Il contributo di Xxxxx Xxxxxxxx all’evoluzione teorica del dirit- to del lavoro. Studi in onore, cit., 197 ss.; X. XXXXXXXXX, Rappresentanza: prime os- servazioni sul protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, in DRI, 2013, n. 80383, 649 ss.; X. XXXXXXX, Per una legge sindacale di stampo parteci- pativo, in Contr.X. XXXXXXX (a cura di), 11/2009Legge o contrattazione? Una risposta sulla rappresen- tanza sindacale a Corte Cost. n. 231/2013, p. 991 Atti della IX edizione del Seminario di Ber- tinoro-Bologna, ADAPT University Press, 2014, 180 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”e contra X. XXXXXXXXXX, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione La legge sindacale? Le ragioni del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridicono, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosaivi, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass165 ss., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di ; X. XXXXX, Da Ordinamento statuale e ordi- namento intersindacale, in RIDL, 2014, I, 3 ss.). È indubbio che le parti sociali, nel percorso di autoriforma del sistema intrapreso nel 2011 e giunto sino alla firma dell’AI 2018, abbiano tracciato una strada, indicando co- me fulcro del sistema la misurazione della rappresentatività di entrambe le parti stipu- lanti e una progressiva modifica del principio di autodeterminazione della categoria contrattuale, almeno per come è stato concepito sino ad oggi. Il mutato scenario di fondo delle relazioni industriali nel nostro Paese – caratterizzato da una forte frammentazione della rappresentanza e da un aumento vertiginoso dei testi negoziali applicati nel medesimo settore – ha indotto le parti sociali a compiere passi da gigante nella ridefinizione delle regole del gioco, accettando il rischio della sperimenta- zione di un percorso nuovo e abbandonando una serie di comode rendite di posizione. Tuttavia, non può sottacersi come i pur importanti sforzi compiuti nell’ambito del si- stema confindustriale difficilmente potranno invertire le preoccupanti derive degli ulti- mi anni. È bene ribadirlo: senza un’ampia (se non unanime) condivisione delle regole da parte di tutti gli attori delle relazioni industriali l’apparato regolativo messo a punto dalle parti sociali è destinato a sfarinarsi alla prima onda, come un castello di sabbia co- struito sulla battigia. Per tale ragione, porre fine alla storica inconcludente superfetazioneanomiadel nostro sistema sindacale, magari con un intervento eteronomo promozionale che acquisisca i risultati raggiunti autono- mamente dalle parti sociali, potrebbe riportare le dinamiche della frammentazione rap- presentativa (sia dal lato sindacale che da quello datoriale) nell’alveo di una fisiologica competizione e porre un freno ai deprecabili fenomeni di determinazione collettiva delle regole “al ribasso” che tradiscono la funzione anticoncorrenziale propria della negozia- zione collettiva. Una legge su rappresentatività e contrattazione potrebbe rappresentare un importante strumento per la “normalizzazione” della dialettica sindacale in un sistema saldamente fondato sulla libertà e sul pluralismo. Del resto qualsiasi intervento legislativo dovrebbe fare i conti con il fondamento costituzionale, misurandosi con le due anime dell’art. 39 Cost. e cimentandosi, secondo la lezione giugniana, con «un’interpretazione che ne ar- monizzi le varie parti, attribuendo il valore prevalente al contenuto di principio: in que- sto caso, al principio di libertà sindacale» (X. XXXXXX, Art. 39, cit., 260). Sempreché, un legislatore “impavido” non voglia avventurarsi in una modifica della Carta costituziona- le che lasciando immutato il principio scolpito nella prima parte, ponga mano, modifi- candola, alla seconda (rispetto a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”questa soluzione cfr. 36 CfrX. XXXXX, L’art. 39 della Costitu- zione e il contratto collettivo, in X. XXXXXXX, Atipicità del contrattoX. XXXXXXX, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessiX. XXXXXXX (a cura di), in Rivop. dir. civcit., 1978484, Ie X. XXXXXXXX, p. 52 ssLettura e rilettura dell’art. 39 della Costituzione, cit., ove l’A.279), così da rendere meno insidioso l’eventuale percorso di attuazione del legislatore ordina- rio. Proposte di legge in una prospettiva questo senso, del resto, sono state depositate anche all’inizio di valorizzazione del carattere patrimoniale questa XVIII Legislatura (si veda, ad esempio, il d.d.l. costituzionale n. 225/2018 pre- sentato alla Camera dei deputati dall’xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx e altri, recante Modifiche all’articolo 39 della prestazione Costituzione relative alla libertà e del- l’interesse del creditore ex artdemocraticità dei sindacati nonché alla stipulazione di contratti collettivi. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti Il disegno di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionalilegge, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37è stato già pre- sentato dallo stesso Ceccanti in Senato nel corso della XVI Legislatura – d.d.l. In questa visionen. 2520/2011–, all’art. 1322riprende con alcune modifiche la proposta avanzata nel 1985 dalla Com- missione Xxxxx), comma 2sulla cui durata e incisività, c.cperò, è difficile fare pronostici., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoconcordato semplificato: tra liquidazione del patrimonio e continuità indiretta, in Tipicità Xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 26 aprile 2022; X. XXXXXXXXX, X. XXXXXX, Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio alla luce delle prime pronunce di merito, ivi, 29 novembre 2022, i quali – citando X. XXXXXXXX - parlano del concordato semplificato come “deterrente che deve indurre le parti interessate creditori in primis a compiere ogni sforzo per addivenire ad una soluzione ragionevole. Infatti, il concordato semplificato ciò dovrebbe avere auspicabilmente anche l'effetto indiretto di incentivare i creditori ad accettare la proposta del debitore qualora quest'ultima fosse imperniata su un piano che preveda la cessione dell'azienda per un determinato prezzo ad un soggetto già individuato, stante la consapevolezza da parte dei creditori che il debitore possa ricorrere a tale nuovo istituto per ottenere il medesimo effetto traslativo e, presumibilmente, un soddisfacimento a loro riservato ulteriormente ridotto, a causa delle spese legate all'apertura e atipicità nei xxxxxxxxxsvolgimento della procedura concorsuale”. Così, xxx.(X. XXXXXXX, x. 00 xxLa prospettiva del creditore nella composizione negoziata: linee operative per il suo advisor legale, in Xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 14 dicembre 2022) “la possibilità per il debitore di accedere al concordato semplificato liquidatorio rappresenta uno dei motivi per cui il creditore ed i suoi Advisor devono monitorare in modo costante l’andamento delle trattative: sono concreti, infatti, i rischi di abuso del percorso negoziale da parte dell’imprenditore, considerato che vi si accede solo tramite la CNC e stante l’evidente convenienza rispetto al concordato preventivo liquidatorio disciplinato dall’art. 00 Xx v. 84, quarto comma, CCII”. Da ultimo sull’aspetto incentivante/deterrente anche X. XXXXX, Il concordato di liquidazione semplificato, in X. XXXXX (a cura di), La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d’impresa, Quaderno n. 90, Scuola Alta Formazione ODCEC di Milano, Milano, 2022, 238 ss. 68 X. XXXXXXXXX, Il concordato semplificato: primi appunti, in Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx, 23 settembre 2021, alla luce dei caratteri distintivi del concordato semplificato parla di “rivincita della liquidazione concordataria”. giudice delegato. Tali semplificazioni che si riverberano sulla riduzione sia di tempo che di spesa concorrono a incentivare il ricorso a questo strumento preferendolo al concordato preventivo. La semplificazione trova la sua ragione d’essere nel fatto che lo strumento è utilizzabile esclusivamente come sbocco della composizione negoziata, quando le trattative si siano svolte, un flusso di informazioni sia intercorso tra le parti, le soluzioni negoziali stragiudiziali siano state esplorate ma non abbiano portato ad altre soluzioni. Il concordato semplificato è, quindi, riservato a quegli imprenditori che non solo abbiano chiesto la nomina dell’esperto ma abbiano anche instaurato e condotto le trattative della composizione negoziata, presentando l’impresa il requisito della risanabilità. Per l’accesso a questo concordato la relazione finale dell’esperto, imperniata sullo svolgimento delle trattative e sul modo con cui le parti si sono relazionate tra loro, costituisce il punto di snodo. Come precisa l'articolo 25-sexies, occorre, infatti, che nella relazione finale l'esperto abbia dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma che, non avendo avuto esito positivo, le alternative negoziali conservative previste dall'articolo 23, comma 1 e comma 2, lett. a), b) e d) non sono praticabili. Merita, così, sottolineare che è interdetto l’accesso a detto concordato non solo nel caso in cui, concluse le trattative, l’esperto esprima un “giudizio negativo” sul comportamento delle parti o rilevi che le proposte negoziali non sono state completamente e chiaramente presentate e illustrate dall’imprenditore, ma anche qualora – prima dell’esito finale - abbia ritenuto, ai sensi dell’art. 17 comma 5, non sussistenti le concrete prospettive di risanamento e, conseguentemente, dato corso all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. In conclusione, deve essere chiaro che il concordato semplificato non può essere l’obbiettivo che smuove l’imprenditore ad accedere alla composizione negoziata, bensì la soluzione estrema “di ripiego” quando, deluse le aspettative di risanamento per l’opposizione dei creditori partecipanti, - fallito il tentativo (“tracciabile”) di pervenire ad alcuna delle soluzioni indicate precedentemente dall’art. 2369 - l’imprenditore sia costretto ad accettare questa soluzione di ultima istanza Se il completamento del percorso e il deposito della relazione finale dell’esperto con il contenuto indicato sono i requisiti che immediatamente 69 Sul punto efficacemente X. XXXXXXXXX, La distinzionecomposizione negoziata compie un anno: breve itinerario fra le prime applicazioni, cit.Ristrutturazioniaziendali del Xxxx.xx, p. 55112 dicembre 2022, secondo il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consiste19, invecerichiamando Trib. Firenze, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx., 2 aprile 2009, n. 803831 agosto 2022, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass.Il Xxxx.xx, sez. un.27880. si impongono all’attenzione, 6 marzo 2015altri ancora tuttavia devono essere considerati prima di depositare la domanda di concordato semplificato. Qualsiasi imprenditore70 transitato dalle trattative71 con esito negativo, n. 4628presa consapevolezza del fatto che l’unica ipotesi percorribile è quella liquidatoria, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxpuò chiedere al tribunale - nei sessanta giorni seguenti alla comunicazione della relazione conclusiva dell’esperto (dal contenuto sopra indicato) – l’omologazione di un concordato semplificato presentando una proposta di concordato per cessione dei beni. Si tratterà di un imprenditore che versa in stato di crisi o d’insolvenza e quindi in quello stesso stato richiesto per l’accesso al concordato preventivo (art.84, comma 1). E’ vero, infatti, che il concordato semplificato costituisce uno degli sbocchi della procedura della composizione negoziata e che con nota questo strumento si intende agevolare il risanamento di X. XXXXXquelle imprese che, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la parabola ascendente crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa, ma la modifica apportata dalla legge di conversione del “preliminare di preliminare”d.l. 36 Cfr118 al comma 1 dell’art. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex 9 (attuale art. 1174 c.c.21 CCI), afferma ammettendo la prosecuzione delle trattative anche nel caso di insolvenza del debitore purché esistano concrete prospettive di risanamento, lascia chiaramente 70 Al concordato semplificato possono farvi ricorso tutti coloro che l’artpossono chiedere la nomina dell’esperto per la composizione negoziata essendo iscritti nel RI. 1322Che l’iscrizione nel registro imprese costituisca un requisito, lo si desume dall’art. 13, comma 21, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionaliCCI, che ravvisa come immeritevole riserva l’accesso alla piattaforma telematica nazionale all’imprenditore iscritto. Non sono previsti limiti dimensionali, né verso l’alto né verso il contratto che leda interessi basso. Per le imprese sottosoglia la possibilità di soggetti estranei accedere al rapporto 37concordato semplificato è espressamente sancita dall’art. In questa visione, all’art. 132225-quater, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione 4 che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti prevede per l’imprenditore commerciale e agricolo che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti presenta congiuntamente i requisiti di cui all’art. 2645 ter c.c2, comma 1, lett. d), “se all’esito delle trattative non è possibile raggiungere l’accordo” la possibilità di presentare la domanda di concordato minore o di liquidazione controllata o di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Soltanto l’impresa agricola potrà ricorrere, in subordine, anche a un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole accordo di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale ristrutturazione dei creditoridebiti ai sensi degli artt. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela57, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico 60 e del buon costume 3861.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoOltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, non sono indennizzati i danni: ! agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere; ! verificatisi durante il soggiorno in Tipicità campeggio; ! di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: ! il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller’s chequès, carte di credito, ecc...) ed i biglietti di viaggio; sono al- tresì esclusi i documenti, i titoli e atipicità nei xxxxxxxxxcollezioni di qualsiasi natura, xxxgli oggetti d’arte, le armi in genere, le chiavi, le merci, le attrez- zature professionali, i telefoni; ! portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-disc, gli strumenti musicali, le attrezzature da campeggio, le attrezzature subacquee e sportive in genere ed i caschi; ! i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, som- mosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti; a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; ! i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie; ! i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio. ! i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura; ! il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni; ! i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; ! il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto ! le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo. RITARDO AEREO Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, sono esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi derivanti direttamente o indirettamente da: ! guerra, invasione, atti di ostilità di nemici (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato militare, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo. INFORTUNI DI VOLO Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, è escluso l’indennizzo per gli infortuni: ! avvenuti su qualsiasi mezzo di trasporto non terrestre che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge; ! avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclub; ! avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza; ! avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove pre- paratorie; ! imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario; ! causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato; ! causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; ! causati da trasformazioni o assestamenti energici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono, x. 00 xxaltresì, esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da: ! guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insur- rezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere; ! scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoro; ! azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiuti a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale; ! atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi; ! confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; ! dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'ae- romobile e agiscano senza il consenso del proprietario o dell'esercente. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzione, cit., p. 551, secondo il quale «la meritevolezza ! sul capitale assicurato non è dunque solo assenza si farà luogo ad alcun indennizzo quando l’invalidità permanente sia di elementi di illiceità nel contratto atipicogrado pari od inferiore al 5% della totale; consistese, invece, nella riconducibilità del contratto essa risulterà superiore al 5% della totale, l’indennità verrà corrisposta in base alla fisiologia dei rapporti quotidianiparte ecce- dente tale limiti. Qualora l’invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto l’indennità verrà corri- sposta senza deduzione di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxxalcuna franchigia., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoin genere, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxx, xxx., x. 00 xxcit. 00 Xx v. 155. 178 Cfr. X. XXXXXXXXX, La distinzioneArt. 1352 – Forme convenzionali, cit., p. 551206; cfr., anche, X. XXXXXXXX CHIAROMONTE, Questioni irrisolte, cit., 251 s., su cui x. xxxxx, § 0, 00, xxxxx x xx. 00. 179 C.M. XXXXXX, Diritto civile, III, Il contratto2, cit., 298 s. 180 G. CERDONIO CHIAROMONTE, Questioni irrisolte, cit., 252. 181 Cfr. X. XXXXXXXX, Forme complementari, cit., 208 secondo cui «la inosservanza delle forme volontarie dovrebbe essere ritenuta causa di annullamento piuttosto che di nullità (neppure nella meno rigida regolamentazione, autorevolmente suggerita [X. XXXXXXXXXX, Forma degli atti (diritto privato), in Enc. dir., XVII, Milano, 1968, 1003], in difformità dal generale paradigma legislativo), poiché la relativa azione spetta soltanto al pascente interessato, che vi può espressamente o tacitamente rinunziare, eseguendo il contratto pur viziato nella forma», 208; e anche X. XXXXXXXX CHIAROMONTE, Questioni irrisolte, cit., 252 ss., la quale riconosce che la tesi in questione «è rimasta pressoché isolata», 252. convenzione che regola la forma di un futuro contratto i privati pongono a sé stessi regole sul procedimento di formazione e manifestazione della volontà (nonostante non sussista in tal caso la medesima necessità logica, trattandosi di persone fisiche e non di altri soggetti di diritto). Oltre a quest’argomento analogico si è anche osservato che le forme convenzionali sono volute dalle parti per soddisfare interessi particolari, a differenza delle forme legali le quali sono imposte per motivi di interesse pubblico e pertanto sarebbe conforme alla diversa natura degli interessi perseguiti l’applicazione di distinti regimi giuridici: l’annullabilità, appunto, per l’inosservanza delle prime (con la conseguente efficacia provvisoria, impugnabilità ad istanza di parte, costitutività della sentenza giudiziale, convalidabilità e limitata opponibilità ai terzi, giusta quando dispone l’art. 1445 cod. civ.) la nullità per la violazione delle seconde182 (con la conseguente inefficacia fin dall’origine, rilevabilità d’ufficio, insanabilità e opponibilità ai terzi). Si è, tuttavia, notato che «ha un valore puramente statistico, e non già costruttivo, affermare che l’annullamento è figura d’invalidità vòlta a proteggere interessi privati» 183 poiché «è la discrezionalità del legislatore - orientata dai mutevoli e transeunti indirizzi di politica legislativa -, e non già la presunta qualità ontologica degli interessi presi in considerazione, a determinare la nullità o, piuttosto, l’annullabilità del negozio»184.‌ 182 Così X. XXXXXXXX, Forme complementari, cit., 208; similmente X. XXXXXXXX CHIAROMONTE, Questioni irrisolte, cit., 257. 183 X. XXXXXXXXXX, Forme volontarie, cit., 130 s.. 000 X. XXXXXXXXXX, Forme volontarie, cit., nt. 129, 130. D’altronde, xxxxxxx si può sostenere che seguire la «spontanea tesi della nullità»185 del contratto amorfo risolva di per sé i problemi che concernono il regime del negozio viziato; dietro il comune nome di “nullità” si celano sostenitori di tesi diverse in particolare per ciò che riguarda la legittimazione attiva, la rilevabilità d’ufficio e la possibilità di sanatoria. Quanto a quest’ultimo punto, a fronte di quelli a cui «la tesi della nullità assoluta pare eccessiva», mentre sembra «più ragionevole quella di una nullità relativa, e sanabile»186, stanno quelli che si domandando «perché si dovrebbe riconoscere alle parti il potere di confermare un negozio viziato per difetto di un elemento che quelle stesse parti hanno aggiunto e che le medesime possono in qualsiasi momento rimuovere. Che revochino il patto se ritengono che il requisito di forma non sia più conforme ai loro interessi»187.‌ Per quel che concerne il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità e la legittimazione attiva in capo ai terzi (art. 1421 cod. civ.) c’è chi, dopo aver negato che la stipulazione del negozio informe possa «essere interpretata, sempre ed astrattamente, come implicita volontà di scioglimento del vincolo di forma che gravava sulle parti» 188 e posto il problema dell’individuazione del vizio del contratto amorfo, aderisce all’orientamento giurisprudenziale che «identifica il vizio e ritiene che il contratto è 185 X. XXXXXXXX, Il contratto in genere, cit. 155. Propende per la qualificazione in termine di nullità la dottrina maggioritaria, pur divergendo circa taluni punti del concreto regime applicabile. Oltre al Messineo, cfr., tra gli altri, X. XXXXXXX FERRARA, La forma dei contratti, cit., il quale discorre di «nullità dei negozi o degli atti compiuti poi con forma diversa», 20; X. XXXXX, Teoria generale, cit., 471 che annovera il caso della inosservanza delle forme pattuite ad substantiam actus tra quelli di nullità relativa, come anche X. XXXXX, Il contratto2, cit., 238 che definisce la tesi della nullità relativa e sanabile «più ragionevole» di quella della nullità assoluta; X. XXXXX, Sulla rilevabilità d’ufficio del difetto di forma convenzionale, nota a Cass. civ., sez. III, 09.02.1980, n. 909, in Giust. civ., 1980, I, 2241 s., che la ritiene soluzione idonea «a contemperare esigenze diverse», 2241; A.M. XXXXXXXXX, Autonomia privata procedimentale, cit., 348 che a “relativa” aggiunge l’aggettivo “procedimentale”; in senso sostanzialmente analogo a questi ultimi autori si pronuncia X. XXXXXXXXXX, Forma degli atti, cit., secondo il quale si tratta «di una `invalidità´ del negozio, la meritevolezza quale tuttavia non è dunque appartiene al tipo di `nullità´ disegnato dal legislatore, in quanto essa può essere fatta valere solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consistedalla parte interessata, invecela quale perciò può rinunziarvi, come può dare esecuzione al contratto», 1003 (a cui parrebbe aderire, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidianimanualistica, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludonoX. XXXXXXX, e non sia dunque “inutile”Manuale17, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxxcit., 2 aprile 2009935); è favorevole all’applicazione del regime ordinario della nullità X. XXXXXXX, n. 8038Autonomia privata, in Contr., 11/2009, p. 991 cit. 418 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove in particolare 419 circa la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo rilevabilità d’ufficio e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.420

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoLa trascrizione degli atti di destinazione, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxxXxx. xxx. xxx., xxx., x. 00 xx000; X’XXXXXXXX, Il negozio di destinazione nel nuovo art. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX2645 ter c.c., La distinzionein Riv. not., cit., p. 5511535 ss. 130 A sostegno di tale tesi si argomenta anche dal tenore letterale dell’art. 2645 ter c.c., che parla di “atti in forma pubblica (..) che possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione”, così XXXXXXXX, La trascrizione degli atti di destinazione, in Xxx. xxx. xxx., xxx., x. 000 ss, secondo il cui la forma pubblica richiesta “ad transcriptionem” va ricondotta sostanzialmente all’obiettivo di rendere edotte le parti interessate della gravità degli effetti scaturenti dal negozio di destinazione, del quale «si vorrebbe la meritevolezza non è dunque solo assenza trascrizione allo scopo di elementi di illiceità nel contratto atipicorendere opponibili ai terzi i suoi effetti; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, obiettivo la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo realizzazione dipenderebbe principalmente dalla presenza del notaio, tenuto a verificare che tutti gli elementi strutturali della fattispecie sussistano per la valida opponibilità del vincolo di destinazione costituito con il contratto atipico svolga una funzione per le relativo negozio. Sempre secondo XXXXXXXX la necessità della forma pubblica ai fini della trascrizione dell’atto di destinazione si giustifica alla luce della particolare ratio della sua prescrizione che sarebbe quella, tramite l’indagine della volontà delle parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contrattoil notaio deve svolgere obbligatoriamente a pena di nullità ex art. Si x. Xxxx47 l. not., 2 aprile 2009di assolvere la funzione di protezione degli interessi delle parti. 131 Sul punto X’XXXXXXXX, n. 8038, in ContrIl negozio di destinazione nel nuovo art. 2645 ter c.c., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civnot., 1978, Icit., p. 52 1535 ss., che evidenzia come solo negando che la forma pubblica sia prescritta ad substantiam si potrà consentire la valida conclusione di un atto di destinazione mediante l’utilizzo di una procura rilasciata anche in forma non pubblica. 132 Critica tale conclusione XXXXXXXXXXXX, Profili dell’atto di destinazione, Rassegna di diritto civile, cit., p. 1005, secondo cui l’efficacia meramente Ciò significa che un atto di disposizione per scrittura privata potrà ritenersi valido esclusivamente tra le parti e secondo la disciplina ordinaria; qualora la sottoscrizione sia autenticata l’atto potrà essere trascritto ove l’A.rientri tra gli atti soggetti a trascrizione ai sensi degli artt. 2643 e 2645 bis, ma ai soli effetti previsti dall’art. 2644 c.c. e non per dar vita all’effetto segregativo133. Il requisito della forma pubblica potrà dirsi assolto anche nei casi in una prospettiva cui l’atto di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore destinazione sia contenuto in un verbale di conciliazione giudiziale ex art. 1174 c.c.185 c.p.c. o in un verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale, afferma che l’artstante la natura di atto pubblico del verbale sottoscritto dal cancelliere o dal Giudice134. 1322obbligatoria dell’atto di destinazione non concluso in forma pubblica sarebbe tutto sommato “inutile, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà tranne voler sostenere un interesse delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceitàalla destinazione a prescindere dalla sua opponibilità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In situazione questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.cassolutamente improbabile”., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoLa codificazione tedesca dello Storung der Geschäftsgrundlage, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxx, xxx., x. 00 xx. 00 Xx v. X. XXXXXXXXXCIAN (a cura di), La distinzioneriforma dello Schuldrecht tedesco:un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti?, Padova, 2004, 101 ss. 99 Tra le tante, cfr. STJ, 11 Março 1997, in CJ, 1997, 5-150, mentre Relação de Lisboa, 21 Maio 1992, in BMJ 1992, 417 ss, ha esplicitamente escluso dall’area di applicazione dell’art. 437 del codice civile << i contratti a esecuzione immediata>>. In dottrina, nello stesso senso MENEZES XXXXXXXX, Da alteração, cit., p. 551332. 100 MENEZES XXXXXXXX, secondo op. ult. cit., 368. sottintende che, eseguita la prestazione, si è consumata la definitiva concentrazione del rischio e dei vantaggi sicché essa è insensibile alle sopravvenienze 101 . Anche la mancata tutela del debitore in mora è stata ancorata all’idea che egli, col suo comportamento, ha calamitato su di sè la sopraggiunta onerosità della propria prestazione 102. Il leading case che ha fatto applicazione della teoria del rischio è stato l’acordão del Supremo Tribunal da Justiça del 29 marzo 1979 103 . Gli acquirenti di una società angolana, debitori del prezzo da pagarsi in due rate, tentarono di sottrarsi all’adempimento della loro obbligazione adducendo che l’occupazione dei beni della società in seguito alla proclamazione dell’indipendenza dell’Angola, configurando un ‘alterazione delle circostanze’, giustificava la richiesta di risolvere il quale «contratto. I giudici respinsero la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consistedomanda perché il fatto che, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiania partire da una certa data, la società non aveva potuto svolgere alcuna attività, non distruggeva gli effetti del trasferimento validamente conscluso, nè esonerava l’acquirente dal pagare interamente il prezzo, posto che era lui a dover sopportare il rischio dello ‘stato in cui mancanza viene sanzionata con si era trovata la società’ successivamente all’acquisto. Il paramentro della buona fede esalta il rifiuto ruolo del giudice. Gli consente di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio sindacare le tecniche convenzionali di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa adeguamento del contratto. Si x. XxxxIn un caso di cessione di quote societarie, il prezzo di queste ultime era stata fissato in determinate prestazioni il cui valore era stato indicizzato al valore dell’oro fino. Vigente il contratto, il valore dell’oro era salito in misura notevolmente superiore al costo della vita. Il Supremo Tribunal de Justiça concesse la richiesta revisione perché l’ ”actualização” prevista, data la situzione, contrariava la boa fé: anche in mancanza di tutti i presupposti dell’art. 437 del codice civile, si era in presenza di un abuso del diritto ex art. 334 perché l’intenzione delle parti era stata proteggersi dalla svalutazione monetaria e non speculare sul valore dell’oro 104. Alla luce della buona fede il giudice soppesa l’anormalidade dell’evento sopravvenuto; misura l’entità del prejuÍzo verificado; valuta il comportamento geral das partes. Stando all’art. 437, sono in grado di alterare le circostanze originarie sia i grandi eventi della storia, sia i piccoli accadimenti che toccano i contratti della vita quotidiana. In realtà, le corti si sono mostrate più inclini a riconoscere la rilevanza di questi ultimi che dei primi. Infatti, in un buon numero di casi sono stati giudicate senza importanza le sopravvenienze legate ai fatti rivoluzionari del 1974-75, quali la chiusura della borsa 105, le epurazioni di certi soggetti compromessi col regime salazarista 101 SACCO e DE NOVA, Il Contratto, Tomo secondo, in (diretto da) Sacco,Trattato di diritto civile, Torino, 1993, 670 s. Nella giurisprudenza portoghese esplicitamente in questo senso STJ, 23 Outubro 1986, in BMJ, 1986, 360 s. 102 XXXXXXXX XXXXXXXXX, A Teoria da Imprevisão, cit., 2 aprile 2009284; XXXXXXX XXXXXXXX, n. 8038op. ult.cit.,332. 103 In BMJ, 1979, 262 ss. Nella medesima prospettiva cfr. anche STJ, 27 febbraio 1986, in Contr.CJ, 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 19781986, I, p. 52 ss.2. 104 STJ, ove l’A.15 Abril 1975, in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore BMJ, 1975, 138 ss. 105 STJ, 10 Maio 1979, in BMJ, 1979, 262 ss. Nella fattispecie gli attori avevano chiesto che, ex art. 1174 c.c437 del codice civile, fosse risolto il mutuo bancario stipulato per destinarne il ricavato all’acquisto di azioni , operazione resa impossibile dalla chiusura della borsa in seguito alla rivoluzione del 25 aprile 1974. La corte 106 e le nazionalizzazioni 107. Benché le singole decisioni poggino su ragioni formali abbastanza solide, tale atteggiamento prudente è stato spiegato con la preferenza dei giudici a che fosse il legislatore a dettare nuove regole, destinate inevitabilmente a incidere su settori delicati dell’economia e a soddisfare le aspettative dei gruppi sociali interessati 108. Con una costruzione soggettiva della nozione di “base del contratto” è stata ricondotto all’art. 437 il comportamento della parte che aveva minato la fiducia 109 dell’altra nel mantenimento di un certo stato di cose110. I giudici hanno dichiarato risolto, ex art. 437 del codice civile, il preliminare di vendita di un immobile per aver il promittente acquirente inadempiuto alla propria obbligazione di pagare una parte del prezzo mediante la fornitura di certi materiali per l’edilizia, per aver aggredito la controparte che l’aveva sorpreso mentre tentava di rifilargliene una quantità minore e per aver infine rifiutato di pagare l’intero prezzo in contanti al momento della stipula del definitivo come era stato richiesto dal venditore, ormai determinato a non accettare più materiali dall’inaffidabile e irascibile contraente. La corte ha ritenuto che “ a confiança em que,necessariamente, assentava o contrato foi ablada” e che l’alterazione delle prestazioni si era tradotta in un “forte desquilibrio contratual” 111. Le corti esigono che il pregiudizio denunziato sia consistente. Ovviamente, l’apprezzamento e la valutazione del giudice giocano un ruolo determinante e alzano il tasso d’imprevedibilità del giudizio. Così, da un lato, il Supremo ha concesso la risoluzione di un contratto preliminare di compra vendita di un immobile da ricostruire, perché l’operazione era stata pregiudicata dall’entrata in vigore di una legge che vietava le demolizioni sicché il valore del respinse la domanda perché l’evento << non aveva gravemente intaccato il principio della buona fede in quanto la banca era estranea alle prospettive commerciali dell’attore>>. 106 STJ 13 Dezembro 1977, in BMJ 1978, 272 ss. La corte decise che, in quanto di natura cartolare, doveva essere adempiuta l’obbligazione cambiaria emessa dagli amministratori di un società estromessi a causa dell’occupazione della società debitrice attuata da impiegati e operai in seguito alla rivoluzione e che quindi tali eventi non costituivano causa di liberazione dall’impegno assunto. 107 STJ 8 Fevreiro 1979, in BMJ, 1979, 221 ss. L’accettante di favore di xxxxxxxx tratte da un imprenditore si è visto respingere la domanda di liberazione dal suo impegno verso le banche alle quali le aveva girate e motivata con il dato che, essendo state nazionalizzate sia l’impresa favorita che le banche, il << favor>> verso l’impresa traente era stato pregiudicato dalla nuova situazione. La corte ha motivato la decisione argomentando che le banche, per la legge cambiaria, dovevano considerarsi terzi di buona fede insensibili alle vicende del rapporto sottostante i titoli cambiari. 108 MENEZES XXXXXXXX, Da Boa Fé, cit., afferma che l’art9931 ss. 1322109 Su alterazione delle circostanze e tutela della fiducia, comma 2cfr. FIKENTSCHER, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma Die Geschäftsgrundlage als Frage des Vertragsrisikos/dargestellt unter beoinderer Berücksichtigung das Bauvertrages, 1971 e che esso possa risolversiMENEZES XXXXXXXX, semmaiDa alteração, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.ccit., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38329.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoLa confisca, in Tipicità Novissimo Digesto italiano, IV, Torino, 1974, p. 42. contrario, largamente prevalente in dottrina66, sostiene che l’uso dell’avverbio sempre di cui all’esordio dell’art. 240, comma 2 c.p. vale semplicemente a rafforzare il precetto dell’obbligatorietà della confisca nelle ipotesi ivi previste, precludendo ogni libero apprezzamento del giudice in ordine alla pericolosità della res. Di norma, una volta perpetratosi un reato, e atipicità nei xxxxxxxxxanche qualora il reo non risulti punibile (pertanto, xxx.anche nella circostanza in cui il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di proscioglimento67) la sua applicazione non risulta esclusa, x. 00 xxpoiché alla base deve essersi consumato, seppure nella forma tentata, un fatto tipico ed antigiuridico penalmente rilevante. 00 Xx v. X. XXXXXXXXXQualora si ritenesse di adottare il primo orientamento, l’inciso “anche se non è stata pronunciata condanna” inserito dal legislatore nel n. 2 del comma II, in relazione alle cose intrinsecamente criminose, dovrebbe ritenersi del tutto superfluo. In secondo luogo, in forza dell’art. 240, comma 3, c.p. secondo il quale non ha luogo la confisca del prezzo qualora la cosa 66U. Xxxxxxxx, La distinzioneconfisca e le cause estintive del reato con particolare riguardo all’amnistia, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1969, p. 976; I. Xxxxxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, Xxxxx confisca, in Giustizia penale, II, 1974, c. 472; Xxxxx, op. cit., p. 55146; X. Xxxxxxxxxx, secondo il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consisteLa confisca, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico»op. Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxxcit., 2 aprile 2009p. 47; X. Xxxxxxx, n. 8038, in Controp. cit., 11/2009p. 1702; X. Xxxxxxxxx, Manuale, op. cit., p. 991 ss.838; X. Xxxxxxxxx, sul c.dX. Xxxxxxx, Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx 0000, pp. “contratto prelimi- nare di preliminare”649-650; X. Xxxxxx, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.sub art 240,

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Xxxxxxxx. Il contratto atipico, di rete: una soluzione in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxx, xxx., x. 00 xx. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzionecerca del problema?, cit., p. 551937, secondo il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza autore rimarca come l’obbligo di elementi di illiceità nel contratto atipico; consistepubblicità ricopra una finalità protettiva dei terzi. Sul controllo notarile, inveceX. XXXXXXXX, nella riconducibilità La costituzione del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx., 2 aprile 2009, n. 8038rete: aspetti operativi, in Contr.Il Corriere del Merito, 11/20092010, fasc. 5, p. 991 25 164 X. XXXXXXXXXXX, Firme elettroniche e firma digitale, in Diritto dell'informatica, 2014, p. 314 ss.; 165 Abbracciano questo orientamento, sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del contratto2010, giuridicità cit., p. 626, che parla di pubblicità costitutiva; nello stesso senso, X. XXXXXXX, “La rete è, dunque, della stessa natura del vincolo e funzionalizzazione degli interessigruppo di Società?”, cit., p. 541. La posizione più netta nel senso di escludere qualsiasi efficacia anche inter partes, è quella della Camera di Commercio di Milano Vademecum Reti di impresa, 2012, ove si afferma «La pubblicità ex lege prevista, ha dunque natura costitutiva poiché senza di essa il contratto di Altra parte della dottrina reputa come estrema tale lettura interpretativa, in Rivquanto seppur accolta, non potrebbe mai negarsi che dall’atto conseguano comunque obblighi reciproci tra le parti contraenti, seppur non integrata la fattispecie tipica del contratto di rete per mancanza di un cd. dirco-elemento costitutivo166. civ.Alcuni autori hanno invece affermato che l’efficacia condizionata dalla pubblicità sia una idoneità “agevolativa”, 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., nel caso in una prospettiva cui con il contratto di valorizzazione rete non si sia dato vita ad un nuovo soggetto di diritto o al conferimento di poteri di rappresentanza ad un organo comune167. L’orientamento più ragionevole appare quello di intendere l’efficacia di cui al comma 4- quater non come idoneità del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex artcontratto interaziendale stipulato a produrre effetti tra le parti ai sensi dell’art. 1174 1372 c.c., afferma che l’artpotendo il medesimo bensì rilevare come atto costitutivo di un contratto di rete di imprese a tutti gli effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione168. 1322Relativamente a tale aspetto quindi, all’avvenuta pubblicità di cui al comma-4 quater, primo periodo, saranno subordinati soltanto effetti da riferire ai diritti, inter partes o verso terzi, espressamente ricollegati alla partecipazione alla rete, quali le agevolazioni fiscali, l’applicazione degli artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, 2 c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione richiamati dal comma 4-ter e i poteri rappresentativi dell’organo comune in assenza di specifiche pattuizioni. Come già esposto, ai sensi del comma-4 quater, il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti ne sono stati sottoscrittori originari; la norma riferendosi alla possibilità che gli aderenti siano «socialmente dannosi»iscritti a diverse sezioni del rete non ha alcuna efficacia non solo nei confronti dei terzi, ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e ma anche nell’ambito dei «terzi maggiormente meritevoli di tutelarapporti interni tra le stesse imprese retiste». Tale dottrina individua negli atti 166 Di co-elemento costitutivo della fattispecie parla, X. XXXXXXX, Prime considerazioni alla luce della novella di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutelaalla l. 122/2010, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperativecit., dell’ordine pubblico e del buon costume 38p. 69.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoLa società per azioni. I. Principi e problemi, in Tipicità Tratt. Cicu-Messineo, conti- nuato da X. Xxxxxxxxxxx, Milano, 2012, 193 ss. ne od omissioni della corrispondente disciplina, sia possibile far riferi- mento a regole di natura ancora più lata, o comunque residuale. Dall’accoglimento della prospettiva contrattuale rilevata, si ritiene comunemente estensibile nei riguardi delle società la disciplina generale del contratto, laddove non si ponga in contrasto con le situazioni ricava- bili dall’emersione e atipicità dall’attuazione dello scopo comune, e comunque ove non derogata da norme o principi ad hoc del diritto societario19. Il che non toglie d’altronde come, soprattutto alla luce del dibattito sul carattere corrispettivo o meno del contratto di società, si dubiti dell’applicabilità nei xxxxxxxxxriguardi del medesimo di alcune delle norme sulla rescissione20, xxx.19 Si vedano, x. 00 xx. 00 Xx v. tra gli altri: X. XXXXXXXXXXXXXX, La distinzioneLe società, cit., p. 551122 e 126, secondo il quale «che richiama in particolare la meritevolezza disciplina in tema di capacità, requisiti, effetti e interpretazione, oltre a quella relativa agli eventuali vizi, sebbene poi avverta come non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipicodivengano applicabili a detti contratti le classifi- cazioni attinenti ai corrispondenti profili funzionali; consisteX. XXXXX-XXXXX, inveceI contratti associativi, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxxcit., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 323 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”e a 29 s., ove laddove mette in evidenza, anche a livello comparato, la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione distanza tra società e tradizionali contratti tipici; X. XXXXXXX XXXXXXXXXX, Dottrine generali del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridicodiritto civile, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosaNapoli, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono1997, invece213; X. XXXXXX, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: CassLe società, cit., sez14 ss. une 125 ss., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. ; X. XXXXXXX, Atipicità del contrattoDiritto societario, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civcit., 197822; G.F. CAMPOBASSO, IDiritto delle società, p. 52 sscit., ove l’A., in una prospettiva 5 e 169; rileva la diversità di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» prospettive rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto quelle negoziali consuete e l’abbandono delle prospettive individualistiche, con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.particolare at-

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoLa contrattazione collettiva nazionale oggi: caratteri, meta- morfosi, criticità, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxxA. XXXXXXXXXX, xxx.X. XXXXXXXXXX, x. 00 xx. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzione, cit., p. 551, secondo il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità X. ZOLI (a cura di), 6 Contrattazione collettiva e pluralità di categorie lo temporaneamente possono «scomparire xxxxx xxxxx xxxxx materia trattata […] per l’affollarsi di questioni particolari, [ma che] a cau- sa dell’importanza che rivestono per la scienza tornano di continuo alla superficie ed esigono attenzione»5. Ciò non dovrebbe stupire, se si considera la sorprendente varietà di prospettive e, per così dire, di gradazioni, con le quali il tema de quo si è riproposto, xxx xxxxx del- la (ormai più che) «semisecolare singolare vicenda del contrattonostro diritto sindacale eternamente provvisorio»6. Vi è la questione per definizione irrisolta di se e come dare attua- zione all’art. 39 Cost. Una xxxxx xxx attribuisse effetti erga omnes ai contratti collettivi non potrebbe eludere il nodo, giuridicità da una parte, dell’a- dozione di meccanismi mediante i quali definire le unità negoziali del- la contrattazione collettiva (comma 4°) e, dall’altra, della conciliabili- tà di tali meccanismi con il principio di libertà sindacale (comma 1°)7. Si ricorderà che all’epoca della ricostruzione post-costituzionale del vincolo e funzionalizzazione degli interessidiritto sindacale8, la nozione di categoria è stata al centro di uno dei “sommovimenti” decisivi per la cultura della materia, per opposizione o, se si vuole, in Rivpolemica con i retaggi del regime corporativo9. dirDa xx- xxxx, non è più stato messo seriamente in discussione l’assunto che una nozione preconcetta di categoria non sia ricavabile dall’ordinamento giuridico10. civ.Eppure, 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva vi è talvolta l’impressione che il dibattito sulla no- zione di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. categoria non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non sia del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che sopito: non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.rappresenta forse una

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Xxxxxxxx. Il contratto atipico, in Tipicità L’interpretazione e atipicità nei xxxxxxxxx, xxx., x. 00 xx. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzionela certificazione fra autonomia e subordinazione, cit., p. 551, secondo il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico570 ss.; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. XxxxID., 2 aprile 2009Certificazione e prime esperienze applicative, n. 8038cit., p. 284 s. V. anche X. XXXXXXXX, La certificazione dei contratti di lavoro tra ipertrofia regolativa e incertezza applicativa, in ContrX. XXXXXXXX (a cura di), Dopo la flessibilità, cosa?, cit., 11/2009p. 147; X. XXXXXX, Rapporto contributivo e certificazione, cit., p. 991 396; ID., La certificazione dei contratti di lavoro, cit., p. 220, che, con particolare riferimento all‟ipotesi dell‟impugnazione per difformità ex art. 80, prospetta possibili profili di incostituzionalità della disciplina. E‟ necessario tuttavia rilevare come l‟Autore non attribuisca, in via generale, valore esclusivamente negativo al limite imposto agli enti pubblici. Di incostituzionalità parla anche X. XXXXXXXXXX, Gli effetti della certificazione nei confronti degli enti previdenziali, cit., p. 580 ss., che tuttavia, con una posizione del tutto minoritaria, arriva a negare qualunque effetto vincolante della certificazione nei confronti degli enti previdenziali (p. 587 s.). 250 V. supra note 226 - 229 e testo. 72 Capitolo primo Così come è stata giudicata negativamente anche l‟ulteriore funzione di “disponibilità assistita” (artt. 68 e 82), concretizzantesi, ad avviso della dottrina maggioritaria, in una superflua o addirittura dannosa moltiplicazione delle sedi presso cui operare rinunzie e transazioni inoppugnabili251. Di modo che, per cercare di recuperare qualche valenza positiva all‟intervento del legislatore, alcuni Autori si sono avventurati per gli incerti sentieri della soft law, o del soft power, oppure, ancora, hanno fatto leva sulla crescente attenzione dell‟ordinamento alle tecniche di tutela preventive, a scapito del più classico intervento di tipo repressivo, giudicato entro certi limiti inefficace, o addirittura dannoso, e bisognoso di interventi complementari e integrativi di diversa natura. Nella prima direzione si muove quella parte della dottrina che intravede nella certificazione “un importante segnale sistematico, attestante la, per ora timida e contrastata, penetrazione nell‟ordinamento del valore della certezza”252, oppure quella che punta sulla funzione di persuasione morale che la certificazione potrebbe esercitare, qualora le commissioni si dimostrassero all‟altezza del compito proponendo soluzioni “idonee a promanare una forza positiva di persuasione”, poiché “i buoni argomenti xxxxxxx ad una certa conclusione e cioè costringono a credere alla bontà della decisione qualificatoria”253. Nella seconda direzione, che non esclude ed anzi talora si integra con la prima, si collocano coloro che spingono per una valorizzazione dell‟attività di assistenza e consulenza delle commissioni di certificazione (art. 81), intesa come una funzione ulteriore, a volte essenziale, altre volte meramente accessoria, del procedimento di certificazione. Si avvertono così le potenzialità dell‟istituto se concepito come strumento inteso a favorire l‟incontro di volontà delle parti nella predisposizione del 251 Per tutti X. XXXXXXX, Indisponibilità dei diritti dei lavoratori: dalla tecnica al principio e ritorno, cit., p. 447 ss.; X. XXXXX, Sull’istituto della certificazione nel d.lgs. n. 276 del 2003, cit., p. 1072. 252 X. XXXXXXXXX, Lavoro (certificazione dei contratti), cit., p. 1; ID., Volontà assistita e certificazione dei contratti di lavoro: due modelli diversi, cit., p. 832. 253 X. XXXXXX, La certificazione dei contratti di lavoro, cit., p. 219 s. V., altresì, nell‟ambito di un più complesso contesto argomentativo, che non è possibile sintetizzare in questa sede, X. XXXXXXX, Considerazioni sulla rilevanza qualificatoria della certificazione dei contratti di lavoro, cit., p. 37 ss.; X. XXXXX, La certificazione dei contratti di lavoro, cit., p. 667 ss.; nonché X. XXXXXX, Osservazioni sul valore giuridico della certificazione regolata dal d.lgs. n. 276 del 2003, cit., p. 559 ss.; ID., Certificazione e tecniche di qualificazione dei contratti di lavoro, cit., p. 415 ss., che tuttavia cerca di fornire un crisma di vincolatività alle soluzioni interpretative prospettate. programma negoziale e, in definitiva, nella risoluzione del conflitto di interessi254. In altre parole, la procedura di certificazione potrebbe essere vista come percorso per “una corretta costruzione e qualificazione della fattispecie contrattuale” che favorisca l‟espressione del voluto negoziale255 anche attraverso il riequilibrio delle ben note asimmetrie informative operato non tanto a mezzo di una pura e semplice attività informativa bensì, in maniera più incisiva, ma anche più impegnativa, contribuendo alla comprensione ad opera delle parti del dato normativo e contrattuale di riferimento, in un‟ottica vicina alla vera e propria consulenza256. In tal modo il fine deflattivo verrebbe perseguito indirettamente, con un‟attività preventiva, al di fuori delle logiche repressive o coercitive, che potrebbe poi riverberarsi anche sul piano del giudizio. Vi si potrebbe rinvenire infatti un contributo all‟indagine sull‟espressione della volontà nel momento genetico, che favorisca anche il giudizio sull‟eventuale scostamento nella fase esecutiva, secondo una lettura diametralmente opposta a quella di coloro che, come già visto, vedono nella certificazione il tentativo di irrigidire ed imbrigliare la discrezionalità del giudice257. Non sono distanti da un‟ottica di valorizzazione dell‟attività di assistenza e consulenza nei termini su descritti nemmeno coloro che vedono nella certificazione 254 V., oltre agli autori citati alle note seguenti, X. XXXXXXX, La certificazione dopo la sperimentazione. Un istituto ancora da decodificare, cit., p. 10 ss; C. XXXXXX - M. TIRABOSCHI, Certificazione e tipologie di lavoro flessibile nella riforma dei lavori: un primo passo verso lo Statuto dei lavori, cit., p. 5; nonché M. TREMOLADA, La certificazione dei contratti di lavoro tra autonomia privata, attività amministrativa e giurisdizione, cit., p. 313 ss, in un‟ottica peraltro parzialmente diversa rispetto a quella esposta nel testo, che attribuisce alle commissioni di certificazione “un ruolo in un certo senso dirigistico dell‟autonomia, consistente nella promozione dell‟adeguamento del contratto a requisiti ulteriori rispetto a quelli attinenti all‟esercizio dell‟autonomia che si svolge al di fuori del sistema della certificazione”. 255 M. DEL CONTE, La procedura di certificazione dei contratti di lavoro e la c.d. “contratto prelimi- nare volontà assistita”: una lettura alternativa, in Bollettino ADAPT, n. 36/2005, p. 3 s.; ID., La procedura di preliminarecertificazione e la «volontà assistita», in G. PELLACANI - M. TIRABOSCHI (a cura di), La certificazione dei contratti di lavoro. Prime esperienze applicative. Problemi, soluzioni e prospettive, cit., p. 22 s. 256 C. FALERI, Riflessioni sull’attività di consulenza e assistenza dell’organo certificatore, cit., p. 80 ss.; ID., Asimmetrie informative e tutela del prestatore di lavoro, cit., p. 127 ss. Vedi, tuttavia, sull‟accostamento fra certificazione e consulenza, le critiche pungenti di E. GRAGNOLI, Certificazione e prime esperienze applicative, cit., p. 286. Valorizzano il dato attinente al riequilibrio delle asimmetrie informative, peraltro secondo prospettive fra loro differenziate, anche L. NOGLER, La certificazione dei contratti di lavoro, cit., p. 239; F. LUNARDON, Ai confini dell’impero: il lavoro autonomo regolato (lavoro a progetto e lavoro occasionale) e la certificazione, in Lav. Giur., 2004, p. 274; P. BELLOCCHI, Le procedure di certificazione, cit., p. 1145 ss. 257 M. DEL CONTE, La procedura di certificazione dei contratti di lavoro e la c.d. “volontà assistita: una lettura alternativa, ove cit., p. 3 s.; ID., La procedura di certificazione e la Corte afferma «volontà assistita», cit., p. 23. 74 Capitolo primo uno strumento di raccordo fra tutela del lavoratore nel mercato e nel rapporto258, oppure coloro che, facendo tuttavia un passo, o forse più d‟uno, oltre, ne vedono un istituto per l‟emersione del c.d. lavoro grigio e di lotta al sommerso259, oppure, ancora, inquadrabile nell‟ambito della responsabilità sociale d‟impresa260. Ma l‟elenco delle finalità o sottofinalità o ancora delle potenzialità della certificazione - la cui individuazione costituisce pur sempre un punto di riferimento indispensabile per l‟interprete - potrebbe continuare ulteriormente, inducendo una forte sensazione di disorientamento a fronte della quale, per non perdere la cognizione del senso di marcia, acquista preminente rilievo l‟individuazione della bussola che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare permetta di orientarsi. Sul punto, fondamentale rilievo non può non attribuirsi alla finalità deflattiva. La positivizzazione della stessa nel dato normativo, infatti, obbliga l‟interprete a tenerne costantemente conto, favorendo, nel dubbio fra due o più possibili interpretazioni, quella che meglio ne permetta la realizzazione261. 258 V., per tutti, C. FALERI, Riflessioni sull’attività di obbligarsi ad obbligarsi consulenza e assistenza dell’organo certificatore, cit., p. 96. 259 E. GHERA, Nuove tipologie contrattuali e certificazione dei rapporti di lavoro, cit., p. 535; nonché i contributi di F. PASQUINI (Lavoro nei call center tra emersione e certificazione) e C. BIZZARRO (Appalto e certificazione) nel Bollettino ADAPT n. 16/2007, p. 3 ss. V., peraltro, R. RIVERSO, La certificazione dopo la sperimentazione. Un istituto ancora da decodificare, cit., p. 7, che parla in proposito, non a torto, di darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subitoun pio desiderio”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare 260 R. RAKIPI - F. PASQUINI, La certificazione dei contratti di preliminare” si sonolavoro: un nuovo tassello nella responsabilità sociale d’impresa, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Casscit., sezp. 1 ss.; C. BIZZARRO - F. PASQUINI - M. TIRABOSCHI - D. VENTURI, Certification of labour contracts: a legal instrument for labour market regulation in Italy, in Bollettino ADAPT, n. 24/2009, p. 5 ss. un261 M. TREMOLADA, Relazione al convegno su «La certificazione dei contratti di lavoro in prospettiva interdisciplinare» svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Padova - sede di Treviso, il 20 dicembre 2006; ma v., anche, ID., 6 marzo 2015La certificazione dei contratti di lavoro tra autonomia privata, attività amministrativa e giurisdizione, cit., p. 312 s. Nello stesso senso S. GANDI, La certificazione dei contratti di lavoro tra utilità ed ambiguità, in Mass. Giur. Lav., 2004, p. 486; nonché - seppure, ci sembra, al fine ultimo di esprimere un giudizio critico sull‟istituto - L. DE ANGELIS, La delega in materia di certificazione dei rapporti di lavoro, cit., p. 95; ID., La certificazione dei rapporti di lavoro, cit., p. 236. V. altresì, con riferimento all‟interpretazione dell‟intera riforma Biagi, e quindi in relazione alle finalità contenute nell‟art. 1 del d.lgs. n. 276/2003, M. NAPOLI, Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme, in AA. VV., Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme, cit., p. 13 s. Di recente, sul punto, v. C. Cost., 1 - 5 dicembre 2008, n. 4628399 (in G. Dir., reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx2009, 1, con nota di X. XXXXXM. TATARELLI, Da L’eliminazione di un ingiustificato pregiudizio produrrà pochi vantaggi pratici per i titolari, p. 56 ss.), che ha dichiarato l‟incostituzionalità dell‟art. 86, co. 1, d.lgs. n. 276/2003 poiché in irragionevole contraddittorietà con la sua ratio. In altri termini, ad avviso della Corte, il disposto del menzionato art. 86, co. 1, pur essendo finalizzato inconcludente superfetazione” ad aumentare (…) i tassi di occupazione e a quasi contratto: promuovere la parabola ascendente qualità e la stabilità del lavoro”, determinava preliminare l'effetto esattamente contrario (perdita del lavoro) a danno di preliminaresoggetti che, per aver instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore nel pieno rispetto della disciplina all'epoca vigente, si trova(vano) penalizzati senza un motivo plausibile”. 36 CfrSiamo però altresì consapevoli che la deflazione del contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, più che la ratio dell‟intero microsistema della certificazione, costituisce, se così si può dire, una sorta di dichiarazione d‟intenti o, forse, sarebbe meglio dire, la finalità politica sottesa all‟intervento normativo, perseguibile con strumenti tecnico-giuridici anche molto diversi fra loro262. X. XXXXXXXCosì, Atipicità a mero titolo d‟esempio, anche l‟art. 38 del contrattoProgetto per la predisposizione per uno statuto dei lavori si apriva con l‟espressa indicazione della finalità deflattiva, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessiche veniva perseguita, però, in Rivquel contesto, con l‟intreccio fra attività qualificatoria e attività di “derogabilità assistita”, intreccio che non sembra, almeno in linea generale, essere stato invece riproposto nel d.lgs. dirn. 276/2003. civ.Ancora, 1978, I, p. 52 ss., ove l’A.si potrebbe sostenere che per perseguire nel miglior modo possibile lo scopo deflattivo, in una prospettiva assenza di valorizzazione dati normativi certi, è preferibile ammettere la certificazione dei contratti di lavoro in corso di esecuzione, così attenuando la critica più frequente rivolta all‟istituto263. Ma è altrettanto ragionevole argomentare in senso contrario, pur sempre facendo perno sulla finalità deflattiva, e ritenere che sono passibili di certificazione solo dei meri accordi preliminari e non contratti già stipulati, per favorire il più possibile l‟esercizio dell‟attività di assistenza e consulenza delle commissioni. Si ritiene allora indispensabile mantenere il riferimento alla finalità deflattiva - cui si devono aggiungere le finalità dell‟intera riforma Biagi indicate nell‟art. 1 del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex artd.lgs. 1174 c.c.n. 276/2003 -, afferma pur se positivizzato, nell‟ambito suo proprio, come criterio interpretativo di ultima istanza, che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmaideve lasciar spazio, in uno strumento volto ad accertare la volontà un primo momento, alla ricerca della ratio delle parti singole disposizioni, ovverosia all‟individuazione delle modalità e degli strumenti con cui il legislatore ha inteso perseguire il menzionato fine ultimo. Sarà importante, quindi, nel prosieguo dell‟analisi, l‟individuazione e l‟enucleazione di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione queste ulteriori rationes - definibili, volendo, anche in termini di liceità262 Cfr. L. ZOPPOLI, si iscrive un indirizzo interpretativo recenteCertificazione dei contratti di lavoro e contrattazione collettiva, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.ccit., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli p. 338; M. DEL CONTE, La procedura di tutela quei con- tratti che siano certificazione dei contratti di lavoro e la c.d. “volontà assistita”: una lettura alternativa, cit., p. 1; ID., La procedura di certificazione e la «socialmente dannosivolontà assistita», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con cit., p. 21. 263 Cfr. L. NOGLER, Il nuovo istituto della «interessi generali della comunitàcertificazione» e dei «terzi maggiormente meritevoli contratti di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutelalavoro, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperativecit., dell’ordine pubblico e del buon costume 38p. 114.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoOltre a quanto indicato nel DIP: 🗶 non sono rimborsabili gli acquisti effettuati nella località di rientro; 🗶 non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell’Assicurato; 🗶 Non sono coperti i danni superiori a € 2.000 per persona e per periodo assicurativo; a € 150 per oggetto, in Tipicità per occhiali e atipicità lenti a contatto a € 250, per oggetti acquistati nel corso del viaggio (purché comprovati da regolari ricevute di acquisto) a € 300; 🗶 l’impresa non corrisponde l’indennizzo successivamente a quello del Vettore Aereo o dell’Albergatore responsabili dell’evento, oltre il limite del capitale assicurato, al lordo di quanto già indennizzato e qualora il risarcimento copra l’intero ammontare del danno; 🗶 l’indennizzo avverrà n base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro; con- siderando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto. RITARDO AEREO Oltre a quanto indicato nel DIP: 🗶 il sinistro non sarà liquidato qualora l’Assicurato non abbia effettuato l’imbarco conformemente alle indicazioni fornite dalla Compagnia Aerea e nei xxxxxxxxx, xxx., x. 00 xx. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzione, cit., p. 551, secondo tempi da essa stabiliti ed non abbia ottenuto una dichiarazione scritta dalla Compagnia Aerea che certifichi il quale «ritardo verificatosi; 🗶 la meritevolezza Garanzia non è dunque solo assenza operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato. INFORTUNI DI VOLO Oltre a quanto indicato nel DIP: 🗶 non sono considerati infortuni le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo e gli infarti da qualsiasi causa determinati; 🗶 non sono assicurabili le persone di elementi età inferiore a 14 anni compiuti. 🗶 non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto 50 km dal Comune di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. XxxxResidenza dell’Assicurato., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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Samples: Assicurazione Golf Rimborso Green Fees/ Assicurazione Sports Invernali

Xxxxxxxx. Il contratto atipico, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxx, xxx., x. 00 xx. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzioneseparazione personale, cit., p. 551, secondo il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico60; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente Le convenzioni matrimoniali, cit., 281- 420; ID., Gli «effetti in- derogabili» del “preliminare di preliminare”matrimonio. 36 Cfr(contributo allo studio dell’art. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi160 c.c.), in Riv. dir. civ., 1978, I2004, p. 52 569 ss.; C. M. BIANCA, ove l’A.La famiglia. Le successioni, Milano, 2005, 228-229; X. XXXXXXXXX, voce Separazione personale, in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex artEnc. 1174 c.cgiur., afferma che l’art. 13221996, comma 219; X. XXXXXXX XXXXX XXXXX, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmaivoce Separazione personale, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti quella, già ricordata, contenuta nell’art. 5, co. 8, l. n. 898/1970, che subordina l’effetto preclusivo di giuridiciz- zare suc- cessive domande di contenuto economico al giudi- zio positivo di equità della corresponsione in unica soluzione. Un giudizio espresso dal tribunale attra- verso un controllo di merito22, i cui parametri di ri- ferimento non sono stati esplicitati dalla medesima disposizione; ma su quest’ultimo punto si tornerà nel prosieguo. Il giudizio di equità si atteggia, secondo una tesi già sviluppata altrove23, quale condicio juris non già di validità né di efficacia del patto, ma dell’eliminazione dell’efficacia rebus sic stantibus di esso. La mancanza della valutazione giudiziale o una valutazione di iniquità non rende l’accordo nul- lo né inefficace e perciò non vincolante; semplice- mente consente al coniuge più debole, titolare del diritto all’assegno, di chiedere un’integrazione di quanto pattuito. L’impianto normativo, insomma, indica che i coniugi sono liberi di determinare il vincolo pattiziocontenuto dei loro accordi economici, i quali assumono il carattere della definitività soltanto se valutati equi dal giudi- ce. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceitàSe questo è vero, si iscrive un indirizzo interpretativo recentedeve mettere in discussione la tesi della nullità degli accordi in previsione del divorzio: sia di quelli conclusi a latere della (o nel- la) separazione personale e destinati a regolare gli effetti economici del divorzio, ancorché sia degli accordi prematrimoniali. Il legislatore non ha strutturato l’accordo eco- nomico divorzile quale atto complesso, la cui validi- tà o efficacia dipenda dall’intervento congiunto dei coniugi e del tutto nuovo giudice24. Egli ha protetto colui il qua- le non possa mantenersi perché privo di «adeguati Enc. dir., 1989, 1398-1399; X. XXXXXXXX, Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari, Padova, 1997, 58 ss. 22 X. XXXXXXXX-X. XXXXXX, L’assegno post-matrimoniale, cit., 2969, rilevano come la corresponsione in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare un’unica soluzione «non mut[i] la compatibilità causa del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionalidiritto all’assegno post-matrimoniale, che ravvisa come immeritevole rimane la solidarietà post-coniugale, e neppure il contratto suo titolo, che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutelaè pur sempre la legge». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non Quindi il giudice dovrà valutare se quanto previsto dai coniugi sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto idoneo a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38soddisfare quell’esigenza.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipico, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxx, xxx., x. 00 xx. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzioneLe vie della Provvidenza..., cit., p. 551732. Ad una valutazione globale del Saggio è dedicato il cap. 9 di M. L. XXXXX, secondo il quale «Xxxxx Xxxxxxxx..., cit., pp. 215-252; cfr. inoltre l’in- troduzione di X. Xxxxxxxxxx a X. XXXXXXXX, Xxxxxxx morali e catechistici, cit., pp. X-XVI. tato l’ostilità dell’autorità civile contro sue iniziative promosse insieme a buo- na parte dei parrocchiani, quali la meritevolezza non è dunque solo assenza sistemazione di elementi di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidianialcune opere pubbliche, la salvaguardia dei diritti della comunità contro incameramenti indebiti, l’attiva- zione di una scuola elementare. Nella prima parte dell’opera, dove più sferzante è la vis polemica, c’è il riflesso di questa situazione, che dallo sperduto borgo alpestre si ampliava sino ad investire le recenti vicende italiane ed europee, con la denuncia dell’ideolo- gia che le alimentava e dei suoi scopi: Questo che io ti presento è un opuscolo dettato per avvisare chic- chessia, ma più particolarmente il popolo di campagna, affinché s’avvedano a mettersi in guardia ed a difendersi contro le maligne arti con cui mancanza viene sanzionata i settari massonici, congiunti coi liberali del giorno, ago- gnano a rovinare nell’anima soprattutto e poi anche nel corpo ogni dabben persona che ancor rimanga 24. L’accusa è contro le arti subdole con cui gli avversari della Chiesa (defi- niti «rivoluzionari», «mazziniani», «liberi pensatori», «internazionalisti», «so- cialisti», «comunisti») cercano di conquistare il rifiuto popolo: Xxxxxx, la mia cara gente, voi ben già v’avvedete se sia tempo omai di protezione aprire gli occhi per iscorgere gli orrendi mostri che tutti intorno intorno ne circondano, ed a guardarcene. Xxxx è da parte dell’ordinamento giuridico»stare all’erta con tanta maggior attenzione in quanto che i carbonari, per sistema lor proprio, si infingono e vi si fanno però innanzi con tali maniere gen- tili e con discorsi sì insinuanti, che voi senza più siete come forzati a pensarne d’essi come di uomini e di amici grandi 25. Sul punto Pur senza alcun cedimento reazionario, Xxxxxxxx vede un disegno unico che va inoltre rilevato che l’orientamento che configura dalla Rivoluzione francese alla presa di Roma, finalizzato al «perfetto annichilamento del Cristianesimo e della stessa idea cristiana» 26. I toni non sono certamente concilianti, ma Xxxxxxxx non ha alcun timore di rendere pubbliche le sue idee in occasione dell’entrata in diocesi del vesco- vo il giudizio 6 gennaio 1872. Non dovevano essergli sconosciute le posizioni di meritevolezza quale controllo idoneo Xxxxxx Xxxxxxx 00, se non esita a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludonopresentarsi in modo tanto esplicito, e non sia dunque “inutile”riuscendo anche 24 X. XXXXXXXX, ha trovato adesione anche in giurisprudenzaSaggio di ammonimenti..., benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxxcit., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009p. 4. 25 Ivi, p. 991 ss., sul c.d12. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I26 Ivi, p. 52 ss8., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicoconcluso in internet, cit. Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino – Note ‒ n. 10/2021 qualificazione della clausola in questi termini ciò che conta, com’è noto, non è tanto la pre- disposizione unilaterale della parte, ma lo stabile utilizzo della clausola da parte di un solo contraente per regolare la propria contrattazione in un dato settore economico. Con partico- lare riferimento alle condizioni generali on line, la loro efficacia è subordinata, in Tipicità applicazione della regola codicistica, alla conoscibilità delle stessa da parte dell’aderente. Dunque nel caso in cui le stesse risultino dalla stessa pagina web contenente le restanti condizioni contrattuali, l’onere del predisponente può dirsi assolto e atipicità nei xxxxxxxxxverserebbe in colpa grave l’aderente che omet- tesse di prenderne visione. Invece nel caso in cui le condizioni generali risultassero richiamate per relationem, xxxper- ché contenute in altre sezioni del sito, in altre pagine web, in più ipertesti aperti via via, rap- presentati in pagine di secondo livello e richiamabili con un link50, o al limite in altri docu- menti scritti e in tutti i casi reperibili, secondo alcuni l’obbligo di esibizione può dirsi assolto ponendo con massimo risalto la circostanza che il testo richiamato è contenuto in altra po- stazione, della quale dev’essere fornito e deve risultare certamente funzionante il relativo collegamento elettronico (link). Parte della dottrina, tuttavia, appare ferma su posizioni più intransigenti sostenendo che una clausola di rinvio ai contenuti di altre sezioni del sito, anche ove esse siano esatta- mente individuate, comporta pur sempre un grave vulnus in termini di chiarezza e traspa- renza nella presentazione delle condizioni generali. Risulta manifesto che l’operatore può modificare in seguito le condizioni contrattuali contenute nelle condizioni generali di contratto, ma è chiarito, in via ulteriore, che il regola- mento negoziale applicabile al singolo contratto è quello esposto sul sito al momento della conclusione, onde le eventuali nuove pattuizioni si applicheranno solo ai contratti formati successivamente alla loro pubblicazione on line. La disciplina delle condizioni generali, tuttavia, assume dei cambiamenti nell’ipotesi in cui si tratti di clausole vessatorie, laddove mentre nel primo caso la regola dell’adesione copre solo il conosciuto ed il conoscibile, nel secondo caso copre solo il sicuramente conosciuto, 50 X. XXXXXXX e X. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Documento elettronico e contratto telematico, in Dig. disc. priv., x. 00 xx. 00 Xx v. X. XXXXXXXXXTorino, La distinzione, cit.2000, p. 551, 342 ss. Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino – Note ‒ n. 10/2021 secondo il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico»quanto disposto dal comma 2 dell’art. Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 1341 c.c., afferma venendo in rilievo clausole che l’artavvantaggiano il predisponente o aggravano la posizione dell’aderente51. 1322In questi casi, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e visto che esso possa risolversi, semmaila legge prevede un particolare elenco di clausole aventi la caratteristica di manifestare un pericolo presunto di vessatorietà, in deroga al principio di libertà di forma prevede uno strumento volto ad accertare specifico onere formale, facendo dipendere l’efficacia di esse dalla specifica approvazione per iscritto. Con specifico riferimento alle clausole vessatorie on line, premesso che anche qui non basta la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non sottoscrizione del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità testo del contratto atipico ma vi è la necessità della sottoscrizione delle singole clausole essendo all’uopo sufficiente una sottoscrizione per un gruppo di clausole vessatorie nonché l’indicazione del numero d’ordine (purché sia individuato con i principi dell’ordinamento precisione l’oggetto ovvero il titolo della clausola), appare evidente che l’onere della specifica sottoscri- zione non possa che essere assolto attraverso il meccanismo della firma digitale. Per questo motivo, nei contratti a forma libera, potrà succedere che la firma digitale debba essere utilizzata solo allo scopo di approvare le clausole vessatorie (e con quelli costituzionalinon per ufficia- lizzare l’accordo contrattuale), che ravvisa come immeritevole onde il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.csi perfezionerà attraverso il sistema del “point and clik” (tasto negoziale virtuale) e le clausole vessatorie saranno efficaci solo se specifica- mente approvate con la firma virtuale., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipico, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxx, xxx., x. 00 xx. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzioneLe vie della Provvidenza, cit., p. 551805. fatti giunse a Torino il 29 gennaio 1875, secondo inizio del suo periodo salesiano con- cluso nel settembre 1878 15; già verso la fine del 1872 avrebbe voluto farsi re- ligioso presso xxx Xxxxxxxx Xxxxx, magari per tornare in diocesi in un nuovo collegio salesiano 16. Per la scarsità di clero la curia di Como non poté asse- condare la richiesta, così il quale 20 novembre gli fece sapere tramite il vicario fo- raneo che «in Savogno come in altro luogo qualunque della diocesi, potrà vo- lendo essere utile alla diocesi adoperandosi nella istituzione ed educazione di xxxxxxxxxx [...] senza bisogno che perciò si rechi a Torino» 17. A questo punto Xxxxxxxx dovette subito pensare a Scalabrini per un aiuto a stabilirsi non in un «luogo qualunque della diocesi» ma proprio nel capoluo- go, magari iniziando da qualche locale adocchiato nel territorio parrocchiale di San Xxxxxxxxxx, vasto e in fase di rapida urbanizzazione. È forse la meritevolezza prima volta che Xxxxxxxx confida di poter stabilire a Como l’opera che desiderava iniziare, ma ci riuscirà solo nel 1886, dopo oltre un de- cennio non è dunque solo assenza privo di elementi di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidianidifficoltà e contraddizioni. Comunque, la cui mancanza risposta di Xxx- xxxxxxx, già autorevole esponente del clero cittadino, quel sintetico ed inequivo- cabile epiteto di «rivoluzionario», permette di ipotizzare qualche interessante implicazione del loro rapporto. Dopo le conferenze sul Concilio Vaticano tenute in cattedrale nel 1872, il nome di Xxxxxxxxxx comincia ad essere noto oltre la curia episcopale di Como grazie al successo di quella che fu la sua prima pubblicazione, stampata l’anno successivo 18. Ma sul traguardo editoriale l’illustre parroco priore era stato an- ticipato dall’economo spirituale di Savogno. Dedicato al novello vescovo di Como xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, «che adorno delle virtù / dei Felici / e degli Abbondi / viene sanzionata con ad assidersi / sulla epi- scopale loro sede», era uscito all’inizio 1872 il rifiuto Saggio di protezione da parte dell’ordinamento giuridico»ammonimenti fami- gliari, stampato a Torino dalla Tipografia dell’Oratorio di san Xxxxxxxxx di 15 Cfr. Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio M. XXXXXXXXXX, Xxx Xxxxxxxx e Xxx Xxxxx. Storia di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludonoun incontro e di un confron- to, e non sia dunque “inutile”Roma, ha trovato adesione anche in giurisprudenzaNuove Frontiere, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx2010, seconda ed., 2 aprile 2009Saggi storici, n. 80381, in Contrpp. 43, 97., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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Xxxxxxxx. Il contratto atipicosistema di rappresentanza imprenditoriale e la struttura della contrattazione collettiva, in Tipicità X. XXXXXXXX, X. XXXX (a cura di), Verso nuove re- lazioni industriali, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 259. ad una stessa confederazione, oltre che tra diverse confederazioni163. Infatti, la possibilità di estendere il xxxxxx di azione negoziale, verso ambiti ricompresi in altri contratti collettivi, significa anche amplia- re, oltre xxxx xxxxx sul sistema economico-produttivo, il xxxxxx di po- tenziali iscritti o di fruitori dei servizi di assistenza164: una questione invero non da poco, in un’epoca in xxx x xxxxx di sindacalizzazione, sia tra la forza lavoro sia tra i datori di lavoro, destano costante pre- occupazione165. La ripartizione del sistema contrattuale su unità negoziali non sovrapposte è stata a lungo uno dei presupposti di fatto dell’espe- rienza italiana di relazioni industriali. La comprensibile esistenza di eccezioni166 finiva in qualche modo per confermare la regola di fondo della tendenziale “unicità” dei contratti collettivi nel proprio campo di applicazione. La tipica frammentazione organizzativa del sistema sindacale, sia xxx xxxx dei lavoratori xxx xx xxxxxx dei datori di lavoro, non aveva, cioè, impedito di pervenire ad una distribuzio- ne della contrattazione collettiva su un numero ampio, aperto – per definizione – ma in fondo circoscritto di unità negoziali. Nel 1990, quando si iniziavano appena ad avvertire le trasformazioni con le quali oggi xx x xxxxx il sistema di relazioni industriali167, era ancora possibile osservare che «nel nostro ordinamento sindacale di fatto, per i diversi ambiti di riferimento e atipicità nei xxxxxxxxxin particolare per le categorie, xxxxxxx un unico contratto collettivo, nonostante il pluralismo»168. Al- tri aggiungeva: l’idea «suggestiva della suddivisione del mondo del 163 M. FORLIVESI, La rappresentatività datoriale: funzioni, modelli, indici di accertamento, in Lav. Dir., x. 00 xx2018, p. 521 ss. 00 Xx v. 164 X. XXXXXXXXX, La distinzioneLinee e problemi dei fenomeni di esternalizzazione e decen- tramento produttivo, in M. XXXXXX (a cura di), Il mercato del lavoro, in X. XXXXXXX, X. XXXXXXXX (dir. da), Trattato di diritto del lavoro, Padova, Cedam, 2012, p. 1448. 165 X. XXXXXXXX, X. XXXXXXX, Al bivio. Lavoro, sindacato e rappresentanza xxxx’Italia d’oggi, Roma, Donzelli, 2016. 166 Si pensi ai dubbi, di cui la dottrina si occupava già nei primi anni Sessanta del secolo scorso, generati dalla coesistenza, per una medesima tipologia di attività economica, o per attività economiche non sempre nettamente distinguibili, di con- tratti collettivi per l’industria, per xx xxxxxxx e media impresa e per l’impresa xxxx- xxxxx (cfr. X. XXXXXXXX, Contributo alla teoria della autonomia sindacale, Milano, Giuffrè, 1963, pp. 247-248). 167 AA.VV., Categorie professionali e contratti collettivi, cit. 168 Così, X. XXXXXXXXXX, Qualificazioni dell’autonomia collettiva e procedi- xxxxx applicativo del giudice, cit., p. 551, secondo il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx395., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la compatibilità del contratto atipico con i principi dell’ordinamento e con quelli costituzionali, che ravvisa come immeritevole il contratto che leda interessi di soggetti estranei al rapporto 37. In questa visione, all’art. 1322, comma 2, c.c., occorrerebbe dare un’interpretazione che qualifichi come immeritevoli di tutela quei con- tratti che siano «socialmente dannosi», ove per dannosità sociale si intenda quella situazione in cui gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con «interessi generali della comunità» e dei «terzi maggiormente meritevoli di tutela». Tale dottrina individua negli atti di cui all’art. 2645 ter c.c. un esempio in cui sarebbe ravvisabile una «dannosità sociale» del contratto tutte le volte in cui l’interesse ivi sotteso esprima un valore morale o sociale che non sia «maggiormente me- ritevole di tutela» rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori. Sarebbe proprio il contrasto con gli interessi generali della comunità a rendere il contratto privo di una causa meritevole di tutela, discrasia che ne comporterebbe la nullità pur in assenza della viola- zione di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume 38.

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