Controlli dell'Amministrazione. L’Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall’ordinamento ed in particolare dal Codice degli Appalti e dal D.Leg.vo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni: • Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori: .................... • Direttore/i dei lavori: .................... • Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: .................... • Direttore/i operativo/i: .................... • Ispettore/i di cantiere: .................... La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall’art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede. I controlli e le verifiche eseguite dall’Amministrazione nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già sottoposti a controllo.
Controlli dell'Amministrazione. L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale e nel D.Lgs. 494/1996, e secondo le regole di buona fede e correttezza: Responsabile del procedimento: ; Responsabile dei lavori (X.Xxxx. 81/2008): ; Coordinatore sicurezza fase esecuzione (art. 127 Regolamento Generale): ; Direttore dei lavori (art. 124 Regolamento Generale): ; Direttore operativo (art. 125 Regolamento Generale): ; Assistente di cantiere (art. 126 Regolamento Generale): . La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede . I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Controlli dell'Amministrazione. Controlli dell'Amministrazione L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di sorveglianza, verifica e controllo degli impegni contrattuali e dell'operato dell'Appaltatore nello svolgimento delle attività previste, al fine di garantirne la rispondenza al Capitolato Speciale d’Appalto e al Disciplinare Tecnico valutando la compatibilità dei risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati. L'attività di controllo verterà soprattutto sui risultati attesi con il presente appalto, senza per questo escludere verifiche sulle singole attività operative, gestionali ed amministrative. La forma e la metodologia dei controlli, sarà preventivamente comunicata all'Appaltatore e potrà variare nel corso dell'appalto a discrezione dell'Amministrazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Amministrazione potrà: ⬧ procedere in qualsiasi momento ad ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni senza obbligo di preavviso, ma avendo cura di non ostacolare l'esercizio dell'attività dell'Appaltatore; ⬧ svolgere tutte le verifiche ed i collaudi necessari all'accertamento della regolare conduzione o conclusione delle prestazioni, in qualsiasi momento salvo adeguato preavviso; ⬧ svolgere tutte le verifiche ed i collaudi sui materiali utilizzati, necessari all'accertamento del rispetto della normativa vigente e di quella richiamata negli allegati contrattuali; ⬧ acquisire tutte le informazioni disponibili presso l'Appaltatore e connesse direttamente come indirettamente all'esecuzione dell'Appalto, anche mediante presa visione o acquisizione di copia di ogni documentazione contabile, amministrativa o tecnica, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni così acquisite; ⬧ richiedere all'Appaltatore relazioni in forma scritta in ordine allo stato delle prestazioni e/o agli assetti economici, finanziari o tecnici dell'impresa riferiti allo specifico appalto. Al tempo stesso l'Appaltatore rimane tenuto, secondo correttezza e buona fede, a fornire tutta la necessaria collaborazione verso l'Amministrazione nell'esercizio della sua attività di vigilanza e controllo, in generale conformando e adeguando la propria attività secondo forme tali da rendere efficace ed effettiva l'attività di vigilanza dell'Amministrazione e, in particolare, adempiendo scrupolosamente alle specifiche previsioni contenute, per ciascuna Attività, nel Disciplinare Tecnico. Xxxxx restando le predette prescrizioni di cui al Disciplinare Tecnico, l'Appaltat...
Controlli dell'Amministrazione. 29.1 L’Amministrazione comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati e del rispetto di quanto analiticamente definito nel capo I e II del presente capitolato;
29.2 Il soggetto concessionario dovrà favorire l’attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste;
29.3 L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.
Controlli dell'Amministrazione. L’Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme disposizioni per ciascuno previste dall’ordinamento ed in particolare dal Rego-lamento e dal D.Leg.vo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni: • Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori: ……………………………………………………………….. • Direttore/i dei lavori: ………………………………………………………………………………………………………. • Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ……………………………………………………………………….. • Direttore/i operativo/i: ……………………………………………………………………………………………………... • Ispettore/i di cantiere: ……………………………………………………………………………………………………… La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dal-l’art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede. I controlli e le verifiche eseguite dall’Amministrazione nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità del- l’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già sottoposti a controllo.
Controlli dell'Amministrazione. L’Amministrazione, conformemente a quanto previsto all’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori; le persone nominate opereranno secondo le norme per ciascuno previste nell’ordinamento, e in particolare nel regolamento generale e nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e secondo le regole di buona fede e correttezza: Responsabile del procedimento…….. Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Dipendente della Stazione Direttore operativo Assistente di cantiere I controlli e le verifiche eseguite dall’Amministrazione nel corso dei lavori non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera o di parte di essa, dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e di materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto dell’appaltatore, né alcuna preclusione per l’amministrazione. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme U.N.I., C.N.R., C.E.I.. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. L'Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti ...
Controlli dell'Amministrazione. L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel D.P.R. n. 207/2010 e nel D.Lgs. n. 81/2008, e secondo le regole di buona fede e correttezza: Responsabile del procedimento: ;
Controlli dell'Amministrazione. L'amministrazione a mezzo propri funzionari o incaricati autorizzati potrà accedere liberamente all'impianto in qualunque tempo, senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare: • l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste dal capitolato e dalla proposta formulata in sede di offerta tecnica • la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia ed adeguarlo alle prescrizioni di leggi e regolamenti • le modalità di esecuzione di interventi di manutenzione. A tale scopo deve essere consegnata copia di tutte le chiavi dell'impianto in due esemplari (una copia sarà a disposizione dell'ufficio patrimonio ed una copia del comando polizia municipale) A seguito di ispezioni e controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o situazioni di pericolo, l'amministrazione intima al concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti per garantire la sicurezza. Nelle more dell'esecuzione dei lavori e per tutti i casi di emergenza è facoltà dell'amministrazione interdire l'accesso agli utenti senza che il concessionario possa pretendere alcun risarcimento.
Controlli dell'Amministrazione. La Stazione Appaltante rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto: La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.; in caso di contrasto con le espressioni letterali, la stessa dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Controlli dell'Amministrazione. 16.1. L’Amministrazione Regionale rende noto di aver nominato il Responsabile unico del procedimento, il Responsabile dei lavori (Art. 89 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 81/2008) e il Direttore dei lavori (art. 148 d.P.R. 207/2010), con le rispettive funzioni e competenze, addette al controllo dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano in ottemperanza delle norme per ciascuno previste nell’ordinamento, ed in particolare, nel Decreto n.145/2000, nel D.Lgs . n. 50/2016 e D.P.R. n.207/2010 per gli articoli in vigore, nonché secondo le regole di buona fede e correttezza.
16.2. Al fine di consentire alla Stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l’Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione appaltante , copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.