Allestimento del Cantiere Clausole campione

Allestimento del Cantiere. Tutti gli oneri dipendenti dall'allestimento di cantiere, dallo smontaggio, dal successivo rimontaggio e dall'onere derivante dalla costruzione in lotti, nonché quelli delle occupazioni temporanee, formazione di ripari, cartelli di segnalazione e lanterne, s'intendono compensati, senza eccezioni, con la somma a corpo offerta in fase di gara. In particolare, se non diversamente indicato, le quotazioni offerte devono intendersi comprensive dei costi indiretti di cantiere dovuti ad attrezzature e che comprendono: • la recinzione, le strade di servizio di cantiere; • il montaggio e lo smontaggio delle gru; • il montaggio e lo smontaggio dell’impianto di betonaggio; • l’allaccio ai pubblici servizi; • i baraccamenti e altri servizi logico assitenziali sanitari; • i ponteggi; • in generale i dispositivi di sicurezza, atti a garantire il rispetto delle Norme per la Salute e Sicurezza dei lavoratori.
Allestimento del Cantiere. La predisposizione dell’impianto di cantiere consistente in: recinzioni, ponteggi con relativi accessori, servizio igienico, baracca di cantiere, impianto elettrico di cantiere adeguato alla portata di lavoro, estintori, cassetta pronto soccorso, ecc. verrà effettuato dall’impresa appaltatrice dei lavori edili; tali apprestamenti e dotazioni resteranno a disposizione per tutta la durata dei lavori di carattere impiantistico di cui al presente capitolato; l’impresa appaltatrice delle opere impiantistiche potrà utilizzare tali apprestamenti a titolo gratuito, riconoscendo all'impresa appaltatrice delle opere edili solo gli eventuali oneri per i maggiori consumi di acqua e corrente elettrica; sono a carico dell'impresa appaltatrice delle opere impiantistiche le sole opere provvisionali, i dispositivi di protezione individuale e collettiva ed in genere gli apprestamenti riguardanti l'esecuzione dei lavori di sua esclusiva competenza sia all'interno dei singoli alloggi (a titolo esemplificativo: trabatelli, ponti su cavalletti, quadri elettrici secondari collegati all'impianto elettrico degli alloggi, ecc.) che riguardanti le parti comuni, (ad esempio la delimitazione dell'area sottostante la copertura durante i lavori di posa dei pannelli solari o dell'area interessata dalle operazioni di carico e scarico).
Allestimento del Cantiere. La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)
Allestimento del Cantiere. MOVIMENTAZIONE MATERIALI OPERE PROVVISIONALI MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI IMPIANTI TECNOLOGICI SMOBILIZZO DEL CANTIERE Le lavorazioni previste per l’opera in oggetto sono state analizzate al fine di individuare, per ciascuna, le attrezzature, le macchine, gli impianti, le sostanze che si intendono impiegare nello svolgimento delle stesse. L’uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze sono definite sorgenti dei rischi.
Allestimento del Cantiere. Si tratta di occupare un’area vincolata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. sia per aspetti archeologici e sia perché elemento del costituente parco archeologico. Al fine di garantire il transito dei mezzi pesanti quali gru, pinze, mezzi demolitori ed autocarri per la raccolta degli elementi demoliti per il successivo trasporto a rifiuto, e preservare eventuali vestigia presenti nell’area oggetto di intervento risulta in progetto la realizzazione di una viabilità “temporanea interna” sulla quale movimentare materiali e mezzi, la cui oper principale è la costituzione di una nuova rampa da realizzarsi in prossimità della parte in rilevato essitente in direzione Priolo Gargallo. Tale rampa di larghezza max 6,00 metri da realizzarsi in prossimità del muro di sostegno del rilevato costituente il raccordo tra il viadotto e la viabilità provinciale (non oggetto della demolizione). Dovrà essere eseguita, previo posizionamento di tessuto non tessuto sulla roccia affiorante e strati di sabbia e Tout-Venant di cava. Uno strato di stabilizzato compattato costituirà il piano di transito degli automezzi. Al fine di ridurre le larghezze e garantire il funzionamento della rampa, la stessa sarà delimitata da ‘gabbionate’ a vista. Detta struttura di viabilità interna, ritenuta utile alla gestione e alla fruizione pubblica del parco archeologico sarà mantenuta in sito dopo il completamento dei lavori di demolizione. Il cantiere risulterà con un ingresso principale e dal lato Nord, ove saranno ubicati baraccamenti e servizi principali. Detta zona risulta già una area di parcheggio all’interno del Parco. Questa area pianeggiante e già asfaltata potrà ospitare sia i baraccamenti che i mezzi in sosta ed è facilmente sorvegliabile. Ben collegata dalla viabilità esistente e successivamente da quella interna di cantiere (con la rampa da costruire) si presenta strategica per la velocizzazione dell’intervento e per ridurre incidenti in cantiere. L’area alla fine dell’intervento sarà ripristinata allo stato attuale. Tutte le operazioni saranno preliminarmente eseguite dopo una pulizia dell’area, sia sul tracciato della pista che ove accantierare baraccamenti e varie. Le operazioni sul bene culturale (scerbatura meccanica e/o chimica, collocazione protezioni sulla superficie del banco roccioso, realizzazione della rampa di accesso e transito) dovranno essere affidati ad una ditta in possesso, ai sensi del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, della categoria SOA OG2 in corso di validità. Inoltre ques...
Allestimento del Cantiere. ▪ Predisposizione dell’impianto di cantiere (v.e.p.u. 04.001) adeguato alla portata di lavoro; gli oneri per l’impianto e lo smobilizzo finale delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, degli apprestamenti per il ricovero del personale e delle attrezzature, per l’allacciamento di acqua potabile ed energia elettrica, per l'eventuale allaccio del servizio igienico di cantiere alla rete di smaltimento reflui esistente e per l'eventuale occupazione di suolo pubblico. Fanno parte della predisposizione del cantiere, quantunque in parte computati fra gli oneri di sicurezza, anche allestimento e smobilizzo di: - recinzione di cantiere di (h=2,00m) e relativi cancelli di accesso pedonale, a perimetrazione dell'intera area di cantiere e anche eventualmente di aree esterne al cantiere in concomitanza con lavorazioni o operazioni di carico e scarico merce che dovessero occupare temporaneamente aree esterne al medesimo (relazione PSC pagg. 21 e 35); - servizio igienico, box prefabbricato adibito a spogliatoio/ufficio/deposito attrezzature (relazione PSC pagg. 21 e 35); ▪ ponteggio perimetrale esterno ai fabbricati (v.e.p.u. 04.002) con portata non inferiore a 150 kg/mq, computato per la quantità del 50% nella categoria "allestimento del cantiere" e per la rimanente quantità del 50% tra gli oneri di sicurezza (relazione PSC pagg. 23 e 35); il ponteggio, completo di teli di protezione, di mantovane parasassi sopra gli accessi pedonali come individuati nella planimetria di cantiere allegata al PSC, e di quant'altro descritto alla voce di cui sopra, dovrà comunque consentire l’accesso alle piastre interrate che ospitano le autorimesse tramite la riduzione della larghezza a 60 cm sui tratti soprastanti le rampe di accesso e di uscita, dovrà altresì consentire l'agevole passaggio pedonale al piano terra, ove lo stesso sia attraversato da una via di fuga; il ponteggio potrà essere eseguito e smantellato anche in fasi temporali diverse a seconda delle esigenze legate alle diverse tipologie di lavorazione; Si rammenta che tutti gli apprestamenti sopra elencati congiuntamente alla cassetta del pronto soccorso, agli estintori, ecc. potranno essere utilizzati all'occorrenza anche da subappaltatori autorizzati e/o dall'impresa appaltatrice delle opere relative agli impianti termici; restano in capo all'impresa appaltatrice delle opere edili anche gli oneri per i consumi di acqua e corrente elettrica, con l'eccezione degli eventuali consumi effettuati dall'impresa app...
Allestimento del Cantiere. L’Appaltatore dovrà inizialmente provvedere alla predisposizione del cantiere, con tutte le occorrenti opere provvisionali, quali allacciamenti di utenze di cantiere, ponteggi, mezzi di sollevamento, servizio igienico per gli operai, ufficio di cantiere, segnaletica e cartello di cantiere, recinzioni, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. I lavori verranno realizzati in parte con la residenza occupata dagli studenti assegnatari, mentre, nel periodo compreso tra il 20/07/2011 e il 15/09/2011, la residenza effettuerà la chiusura estiva. L’Appaltatore dovrà tenere conto, nell’allestimento del cantiere, di tutti i percorsi, dei passaggi di accesso alla struttura e delle uscite di emergenza - che dovranno essere mantenute libere da ostacoli - nonché degli affacci, prevedendone adeguata protezione; dovranno essere attuate tutte le cautele necessarie - sia nell’allestimento del cantiere che durante i lavori - al fine di limitare le interferenze del cantiere con l’attività insediata, nonché garantire l’incolumità delle persone che hanno necessità di accedere e transitare nella residenza e nelle aree esterne. Nel corso dei lavori dovrà essere mantenuto in funzione e completamente fruibile almeno un bagno a servizio dei portieri della residenza, per cui si dovrà prevedere di intervenire nel bagno dell’appartamento retrostante la portineria, solo dopo la conclusione dei lavori previsti negli altri servizi igienici comuni presenti al piano terra. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per la sosta degli automezzi di cantiere sulla pubblica via, per occupazione di suolo pubblico e per i necessari allacci di cantiere (elettrici ed idrici). Al piano terra della residenza sono previste opere di rifunzionalizzazione e di riqualificazione degli spazi esistenti, finalizzate alla realizzazione di nuovi 15 posti letto. Nell’ala attualmente occupata dalle sale comuni, si prevede di realizzare 5 camere doppie e 2 camere singole, ognuna dotata di servizio igienico. La distribuzione degli spazi abitativi avverrà lungo un corridoio delimitato da una parete divisoria in vetrocemento, richiamando in tal modo l’elemento architettonico che caratterizza il percorso anche ai piani superiori. Nel contempo, verrà assicurata la luminosità naturale al corridoio e la delimitazione di una zona utilizzabile nuovamente come sala lettura-studio. La cucina comune, attualmente in disuso, verrà mantenuta e utilizzata come cucina di piano; all’interno delle nuove camere verrà ...
Allestimento del Cantiere 

Related to Allestimento del Cantiere

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: