Clausola risolutiva espressa e recesso. Alla terza contestazione scritta nell'anno solare, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. AMT si riserva la medesima facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio e danno dell'Impresa appaltatrice, nei seguenti casi: • Negligente esecuzione del servizio o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta e regolare esecuzione del contratto di appalto e mancata ottemperanza, entro 10 giorni, all'ingiunzione di porvi rimedio; • Arbitraria sospensione/interruzione del servizio; • Mancato rispetto delle norme di sicurezza; • Mancato rispetto degli obblighi inerenti al rapporto con il personale di vigilanza e di pulizia (CCNL, oneri previdenziali, assistenziali e retributivi), anche tenuto conto che il costo del lavoro – ex art. 50 D. Lgs. n. 50/2016 – non può essere inferiore al CCNL di categoria applicato dall’impresa concorrente ai propri dipendenti; • Mancata costituzione, validità e efficacia della polizza R.C., negli esatti termini di cui sopra; • Cessione di contratto; • Mancata ricostituzione della garanzia, qualora la cauzione prestata sia stata esclusa in tutto o in parte a causa delle inadempienze di cui al presente articolo; • Mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; • Perdita o sospensione delle abilitazioni di legge; • Frode dell’appaltatore. L'Amministrazione potrà, comunque, chiedere la risoluzione del contratto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 1453 c.c. L'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 nei casi specificamente indicati dal Contratto, nonché ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio di giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319- quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p. In tutti i casi di risoluzione, l'aggiudicatario incorrerà nella perdita della cauzione definitiva prevista, che resterà incamerata da AMT, fatto salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori danni per tutte le circostanze che possano verificarsi di conseguenza. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi...
Clausola risolutiva espressa e recesso. Fatta salva l’applicazione delle eventuali penali, TA si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nell’eventualità di: - esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia”; - sospensione dei servizi senza giustificato motivo; - frode nell'esecuzione dei servizi; - manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - subappalto abusivo; - cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti; - non rispondenza dei lavori alle specifiche di contratto. TA si riserva altresì di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata X.X. xxxxxxxxxxxxx nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:
Clausola risolutiva espressa e recesso. (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.)
Clausola risolutiva espressa e recesso. L'Ente ha la facoltà di risolvere anticipatamente della convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, mediante comunicazione al Cassiere a mezzo comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, 30 giorni prima, nei casi di:
Clausola risolutiva espressa e recesso. Le Parti convengono che, salva in ogni caso l’applicazione del precedente art. 4.3, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il CoReVe potrà risolvere il presente Contratto a seguito di semplice dichiarazione scritta inviata all’Aggiudicatario mediante PEC nei seguenti casi:
Clausola risolutiva espressa e recesso. 1. La Stazione appaltante, oltre che nelle ipotesi disciplinate dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza preavviso e senza necessità di diffida o altro atto giudiziale (ma con semplice comunicazione via pec) e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subìti, nei seguenti casi:
Clausola risolutiva espressa e recesso. 15.1 Fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni, la SOCIETÀ potrà dichiarare risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, ciascun accordo a cui si applichino le presenti Condizioni Generali, qualora:
Clausola risolutiva espressa e recesso. Fatta salva l’applicazione delle eventuali penali, TAE si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nell’eventualità di:
Clausola risolutiva espressa e recesso. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. nell’eventualità di:
Clausola risolutiva espressa e recesso. 7.1 Fatta salva l’applicazione delle eventuali penali, AdF si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. nell’eventualità di: