Criteri di concessione Clausole campione

Criteri di concessione. 1. La Giunta comunale, sulle base del numero delle domande ammissibili e delle risorse disponibili: a) entro il 30 settembre di ogni anno definisce i criteri per l’attribuzione delle provvidenze finalizzate al finanziamento delle attività ordinarie annuali dell’ente tenuto conto dei seguenti indirizzi generali: a.1) assenza di fini di lucro negli scopi statutari; a.2) utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell’attività svolta; a.3) coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale; a.4) incidenza del volontariato nell’attività diretta al perseguimento degli scopi statutari; a.5) rilevanza territoriale dell’attività; b) provvede, di volta in volta, all’attribuzione delle provvidenze per il finanziamento di attività specifiche e singole iniziative secondo i seguenti criteri generali: b.1) rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all’ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo; b.2) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune; b.3) valenza e ripercussione territoriale; b.4) entità dell’autofinanziamento acquisito attraverso l’organizzazione a pagamento per le iniziative e le attività non a carattere solidaristico e assistenziale; b.5) entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica. 2. La partecipazione del Comune in qualità di promotore o di patrocinante dell'iniziativa del soggetto richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione dei benefici economici. 3. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore delle attività annuali e quelle a sostegno di iniziative specifiche sono, di norma, tra loro alternative.
Criteri di concessione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani. Il comma precedente si applica anche ai soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi di deroga previsti dalle norme vigenti. In caso di domande concorrenti per lo stesso periodo, il Comune ha facoltà di scegliere un determinato complesso, in relazione al tipo, all'importanza e all'interesse per la città. La preferenza sarà data, per primi, ai circhi che dichiarino di aver aderito ad eventuali accordi fra l'Ente Nazionale Circhi e le Associazioni a tutela degli animali e dimostrino di rispettarli, e, quindi, ai complessi che non allestiscono zoo o serragli con animali non impiegati negli spettacoli; a parità di requisiti, la preferenza sarà accordata a circhi che, per dimensioni e caratteristiche, risultino più spettacolari, osservando, per quanto possibile, la rotazione dei complessi. In caso di ulteriore parità, l'area sarà assegnata al Circo che, su dichiarazione dell'Ente Nazionale Circhi, risulti avere ottenuto il minor numero di piazze negli ultimi dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. Persistendo ancora la parità, si procederà all'assegnazione dell'area mediante sorteggio, alla presenza degli interessati o loro incaricati (anche verbalmente), ovvero anche in loro assenza allorché, per quanto invitati, non siano comparsi all'ora e luogo stabiliti per il sorteggio. Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno usufruito della concessione nel corso dell'ultima assegnazione. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di escludere dal sorteggio complessi non ritenuti adeguati all'importanza della piazza o che abbiano commesso infrazioni in occasione di precedenti concessioni. In caso di rinuncia dell'assegnatario, l'area viene concessa al Circo che segue, secondo l'ordine di priorità di cui sopra.
Criteri di concessione. La Fondazione concede l’utilizzo degli spazi e delle dotazioni tecniche a uso temporaneo per le seguenti finalità: a) per accogliere iniziative organizzate e promosse dalla Fondazione Polo del ‘900; b) per ospitare gli eventi dei suoi Soci Fondatori e dei Soci Partecipanti, nelle modalità previste dal presente Disciplinare o stabilite in altri documenti; c) per l’organizzazione di iniziative, incontri, riunioni, convegni, conferenze, mostre (per cui si rimanda all’ art. 3 del presente Disciplinare), manifestazioni artistiche, culturali, scientifiche, di promozione e divulgazione o altre tipologie di eventi, che valorizzino la vocazione del Polo del ‘900 come centro culturale innovativo, dinamico e aperto alla città e alla comunità, da parte dei seguenti soggetti (di seguito "concessionari" o "richiedenti"): istituzioni, enti, istituti, gruppi culturali, associazioni, comitati, fondazioni, formazioni politiche, sindacali e di volontariato, consorzi, aziende, scuole e altri soggetti che ne facciano richiesta; d) per iniziative di soggetti privati, profit e non profit, che richiedano lo spazio per proprie attività istituzionali. Pur riconoscendo l’importanza di favorire il dibattito culturale, rendendolo accessibile alla più ampia cittadinanza possibile e di garantire la libertà di espressione e di pensiero in tutte le sue forme, non saranno ammesse: a) iniziative direttamente riconducibili a esclusiva propaganda partitica che non rispettino il confronto pluralistico; b) ogni altra iniziativa che la Fondazione riterrà in contrasto con la propria missione e i propri scopi sociali. Il Polo del ‘900 si adeguerà alle delibere vigenti del Consiglio Comunale di Torino in materia di concessione degli spazi a uso pubblico con particolare attenzione al richiamo di non accogliere iniziative promosse da coloro che professano o praticano comportamenti fascisti, razzisti, omofobi, transfobici e sessisti. Le richieste per iniziative che prevedano un utilizzo periodico e continuativo nel tempo dei locali del Polo del ‘900 quali ad esempio corsi, seminari, laboratori dovranno essere valutate dalla Fondazione che ne valuterà l’opportunità in termini di coerenza con gli scopi istituzionali, impatto sulla sostenibilità e sul livello di saturazione degli spazi. Ai fini della concessione dell’uso dei locali si terrà comunque sempre conto delle priorità di utilizzo diretto da parte della Fondazione medesima e dei suoi Soci Fondatori e Soci Partecipanti. La Fondazione può ospitare ...
Criteri di concessione. 1. La concessione di provvidenze, riconosciute ai soggetti beneficiari individuati al precedente art. 3, avviene nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) consonanza con attività ricadenti in materie di competenza istituzionale dell’Ente; b) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia.
Criteri di concessione. 1. La Giunta Provinciale, in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e alle proposte presentate dalle unità organizzative competenti per materia e conduzione dell’istruttoria, predispone il piano di riparto con riferimento ai criteri generali di cui ai seguenti comma 2, 3 e 4.
Criteri di concessione. La Circolare INPS n. 139 del 1° agosto 2016 definisce specificatamente i criteri di esame delle domande di concessione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria. In particolare i requisiti generali consistono nella:
Criteri di concessione. La Giunta comunale approva il Piano dei patrocini e benefici secondo le risorse disponibili e con riferimento ai seguenti criteri: a) grado di corrispondenza dell’attività e/o iniziativa con gli obiettivi contenuti nel PEG e negli altri documenti di programmazione dell’ente, anche di natura pluriennale; b) appartenenza dell’attività o iniziativa alle aree d’intervento di cui al successivo art. 14; c) valenza e ripercussione territoriale dell’attività o iniziativa, in ambito comunale o sovra- comunale (ricaduta sulla Città metropolitana o sull’unione dei Comuni cui il presente Comune partecipa) d) grado di autonomia finanziaria e capacità di coinvolgere soggetti diversi nell’attività o iniziativa, garantendo però che ogni introito o sostegno all’iniziativa non derivi da attività in contrasto con l’interesse collettivo e giudicate eticamente sensibili. e) eventuali altri criteri stabiliti dalla Giunta comunale nell’ambito dell’atto di cui all’art. 6.
Criteri di concessione. Per l’utilizzo delle attrezzature il servizio competente esaminerà le domande e concederà le autorizzazioni. La concessione delle attrezzature sarà a titolo gratuito.
Criteri di concessione. I. La Giunta comunale delibera la concessione dei contributi sulla base di norme del presente regolamento, delle direttive programmatiche contenute nella relazione previsionaIe che correda il bilancio deliberato dal Consiglio comunale e delle indicazioni del dirigente responsabile del servizio osservando i seguenti criteri: a) rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità cittadina, o per singole categorie di cittadini, dell'attività programmata, con priorità per i settori di attività per i quali il Comune ha competenza propria; b) affidabilità soggettiva dell' ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività; c) validità oggettiva dell'attività per la quale è stato chiesto il contributo;

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  • CANONE DI CONCESSIONE 1) La controprestazione a favore dell’aggiudicatario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (introiti derivanti dal pagamento delle soste) nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nel contratto di servizio; 2) qualora nel corso della gestione dovessero essere definite dall’Amministrazione Comunale nuove aree, il Gestore si obbliga ad estendere il servizio agli stessi patti e condizioni indicate dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica ed economica, fermo restando la durata della concessione; 3) il Comune si riserva, previa delibera della Giunta Comunale, di modificare le tariffe e gli orari del servizio di sosta a pagamento, senza che il gestore abbia nulla a pretendere. Il Gestore sarà tenuto a versare al Comune di Siniscola un canone di concessione annuo, come risulta dall’aggiudicazione definitiva. Il canone minimo annuo garantito è pari ad euro 40.500,00; 4) i concorrenti, per l’affidamento della concessione oggetto della presente gara, dovranno indicare nell’offerta economica un importo percentuale che dovrà essere superiore rispetto all’imposto minimo posto a base di gara. Non saranno prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione; 5) l’importo stimato non vincola in alcun modo la stazione appaltante a riconoscere eventuali richieste di modifica delle condizioni economiche e tecniche di aggiudicazione qualora le riscossioni effettivamente realizzate dovessero discostarsi dal predetto valore stimato.

  • OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario deve: 1. individuare, per lo svolgimento dei servizi di cui agli art. 3 e 6 del presente capitolato, un gruppo costante di persone di fiducia, in possesso delle adeguate competenze professionali garantendo la corretta esecuzione del servizio e fornendo un elenco del suddetto personale al Comune; 2. nominare, all’interno del gruppo, un responsabile che funge da referente e opera in accordo con il Comune, provvedendo al coordinamento dei servizi; 3. individuare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza ed il personale adeguatamente formato per garantire gli adempimenti richiesti al punto h) dell’art. 3 ed al punto d) dell’art. 6; 4. fornire prima dell’inizio di ogni mese l’elenco degli addetti previsti in servizio ed un calendario giornaliero del numero di addetti da impiegare concordato con il Comune e comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica, eventuali sostituzioni o variazioni; 5. fornire mensilmente un resoconto delle ore di apertura delle sale, delle ore e del numero di addetti impiegati ed il resoconto delle entrate; 6. assicurare la presenza degli addetti, procedendo all’immediata sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo ed impegnandosi a sostituire tempestivamente il personale che si sia dimostrato non idoneo al corretto svolgimento del servizio assegnato; 7. garantire da parte degli addetti al servizio la massima riservatezza su ogni aspetto dell’attività e assicurare il rispetto della puntualità degli orari dei servizi, prestando particolare attenzione all’orario di entrata ed uscita del personale; 8. fornire il personale di cartellino di riconoscimento identificativo; 9. assicurare il rispetto di quanto previsto nell’art. 1 della legge 12.6.1990, n. 146 e successive modifiche, recante “Norme sull’esercizio dei diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; 10. osservare, nei confronti del proprio personale, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti in materia di retribuzione ed essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria nonché con le disposizioni legislative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 11. mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante interventi di manutenzione ordinaria, i locali, le attrezzature, gli arredi ed i materiali degli spazi oggetto della presente concessione. Il concessionario tiene un registro di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli spazi di cui all’art. 2. 12. provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del servizio (elettriche, idriche, telefoniche, gas, etc.). Il concessionario non deve farsi carico del pagamento della TARI in quanto gli spazi ed il servizio che lo stesso svolge sono comunali. Il pagamento della TARI è invece dovuto per gli spazi in cui il concessionario esercita attività di somministrazione. 13. provvedere direttamente alla stipula, voltura, pagamenti dei contratti per la gestione, la vigilanza ed il controllo dei sistemi di allarme presenti. 14. provvedere direttamente a tutti gli adempimenti amministrativi (autorizzazioni, iscrizioni, etc.) necessari allo svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione. 15. assumere integralmente ogni onere presente e futuro relativo a imposte, tasse, diritti, stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali in relazione a qualsiasi aspetto dello svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione. 16. essere in possesso dei requisiti morali e professionali di legge (in particolare iscrizione al REC – registro esercenti il commercio – e/o analoghi) per le attività di cui al x.xx f) dell’art. 3 ed al x.xx

  • DURATA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione ha durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data dell’affidamento ed è eventualmente rinnovabile per ulteriori 4 (quattro) anni. 2. Alla scadenza di tale periodo, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 3. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste per l’affidamento in corso, nessuna esclusa. 4. Nel caso in cui, a seguito di modifiche normative e/o regolamentari, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro natura o consistenza e pertanto non possano essere più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza alcun risarcimento. In particolare la concessione s’intenderà risolta ipso-iure e senza alcun obbligo di risarcimento qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative che prevedano l’abolizione dell’oggetto o parte della concessione o di sottrarre ai Comuni la gestione relativa. 5. Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio da parte del Concessionario per nessuna ragione. Lo stesso deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna. 6. Scaduto il termine della concessione, il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

  • OGGETTO DELLA CONCESSIONE 1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell’Impianto Sportivo intitolato ad “Angelo Albonico” sito in Grugliasco – C.so Allamano 120. 2. Il patrimonio provinciale che viene concesso in gestione é costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parti del complesso sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella planimetria e nella relazione redatta dagli uffici competenti, quest’ultima in contraddittorio con la parte interessata, in atti. 3. La concessione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione. 4. L’attività di volontariato assicurata dal Concessionario deve costituire parte consistente di tutta l’attività necessaria all’intera gestione, in attuazione delle finalità suesposte tese a realizzare forme di partecipazione dell’utenza popolare all’organizzazione ed erogazione di servizi. 5. Il Concessionario, per tutte le attività in cui é richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente. 6. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, é a carico del Concessionario. Quest’ultimo risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario. 7. Il Concessionario é tenuto a comunicare al Concedente l’organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi. 8. I poteri di gestione del Concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del Concedente, nei limiti previsti dal presente contratto. 9. E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto. 10. Il subappalto è disciplinato dal successivo articolo 20. 11. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate al Concedente.

  • Revoca della concessione Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con pec , per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d’urgenza che non consentono indugi. Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi: a)mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti; b)qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati; c)per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. d)fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario; e)scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo; f)per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici; L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario. La revoca della concessione é disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso. La revoca della concessione comporta l’immediato obbligo per il Concessionario di restituire l’impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune. In caso di revoca il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l’importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’Impianto. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

  • ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Nell’ambito della gestione complessiva del servizio sono a carico del concessionario i seguenti oneri (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 1. La fornitura e la gestione del personale necessario al funzionamento dell’impianto, nel rispetto delle norme in materia: in particolare, il concessionario è tenuto ad osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nella gestione dell’impianto natatorio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro o dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria, ottemperando a tutti gli obblighi derivati da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il personale addetto all’assistenza in vasca e gli istruttori dovranno essere muniti dei brevetti previsti dalla vigente normativa. 2. La pulizia e il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari della piscina coperta e scoperta nonché la pulizia e la perfetta sistemazione giornaliera dell’edificio e delle pertinenze. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta della frequenza di utilizzo dell’impianto; 3. custodia e conservazione di tutto quanto costituisce impianto ed arredamento, sia dei fabbricati che degli ambienti esterni assegnati in uso; 4. spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo e manutenzione; 5. conduzione di tutti gli impianti tecnologici anche con affidamento a ditte specializzate; 6. Le spese di energia elettrica, telefono, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti e per le relative conduzioni degli impianti tecnologici, per il trattamento, filtrazione, disinfezione acqua sanitaria etc. e ogni altro onere per collegamento a rete dei servizi di pertinenza dell’impianto, previa sottoscrizione a proprio nome, cura e spese dei relativi contratti di utenza; le procedure di voltura dei contratti dovranno essere attivate entro 15 giorni lavorativi dalla consegna formale dell'impianto e copia della documentazione di richiesta di xxxxxxx dovrà essere inviata all’U.O. Attività Sportive e Politiche Giovanili; 7. Sono, altresì, a carico del gestore tutti gli oneri e adempimenti in materia igienico-sanitaria. La gestione dell’intero complesso sportivo deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel comunicato del Ministero della Sanità –atto di intesa tra Stato e Regioni, relativamente agli aspetti igienico-sanitari, concernenti la costituzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.n.39 del 17.02.1992 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle che potranno intervenire nel corso della gestione 8. spese per polizze assicurative 9. spese relative al pagamento di imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l’impianto e le attività in concessione;

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Clausole di salvaguardia 1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili. 2. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura accetta espressamente di applicare il regolamento sulle modalità di fatturazione e di pagamento, allegato al presente accordo/contratto e parte integrante dello stesso, pena l’impossibilità per Parte pubblica di procedere alla liquidazione delle fatture e al conseguente pagamento delle stesse. Le fatture trasmesse con modalità estranee e/o diverse da quelle previste nel suddetto regolamento verranno pertanto respinte dalla ASL. 3. Non è ammessa alcuna riserva di una delle parti al presente accordo/contratto, né contestuale né successiva. Nel caso qualsivoglia riserva venisse unilateralmente apposta o comunque successivamente avanzata da una delle parti, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi del precedente art. 15, lett. f), e comunque non sarà sottoscrivibile per l’altra.

  • Efficacia del contratto Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti.

  • Area Giuridica Risorse Umane 0000579/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA L'AZIENDA USL DI PARMA E I MEDICI DI MEDICINA GENERALE COMPONENTI LA MEDICINA DI GRUPPO DENOMINATA XXXXX NELL'AMBITO DELLA CASA DELLA SALUTE XXXXX - NUCLEO CUPRE PRIMARIE XXXXX. DISTRETTO di Parma 0000580/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) PROGETTO DI SORVEGLIANZA EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI (PAIP) DI PARMA - SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS-PAIP). TRIENNIO 2018/2020 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA XXXXXX XXXXXXX (ARPAE) - CENTRO TEMATICO REGIONALE AMBIENTE E SALUTE - PER ATTIVITA' DI ANALISI DELLE ESPOSIZIONI AD AGENTI INQUINANTI. DIREZIONE SANITARIA Aziendale 0000581/2019 24/07/2019 Assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 2 CPS - cat. D - Ostetrica, con sede di lavoro presso l'Ospedale di Fidenza.