Elezione Clausole campione

Elezione. 5.11 I membri della CV (incluso il Presidente), nominati come sopra illustrato, vengono eletti congiuntamente dalle ASSOCIAZIONI. 5.12 Se le ASSOCIAZIONI non trovano un accordo, i membri della CV ed eventualmente il Presidente vengono designati, su richiesta di un'ASSOCIAZIONE, dal Presidente della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna. 5.13 La durata del mandato è di tre anni, con arrotondamento alla fine di un trimestre. 5.14 La rielezione è ammessa. 5.15 I membri della CV possono dichiarare il loro ritiro dal mandato in qualsiasi momento, inviandone comunicazione scritta al Presidente della CV. 5.16 Le ASSOCIAZIONI possono, per importanti ragioni, revocare congiuntamente il mandato di un membro. Sono da ritenersi importanti ragioni solo gravi omissioni o conflitti di interessi del membro in questione, sia egli anche un membro supplente, ma in nessun caso la partecipazione di costui a decisioni invise alle ASSOCIAZIONI. 5.17 Se dei membri si ritirano dalla CV prima della scadenza del loro mandato, i nuovi eletti subentrano per la durata restante del mandato.
Elezione. 1) Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi da due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge, che saranno nominati dall’Assemblea in conformità con quanto qui di seguito stabilito ed in ottemperanza alle disposizioni di legge in merito alla presenza del genere meno rappresentato. 2) Per l’elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Nella lista dovranno essere presenti candidati di genere diverso dagli altri nel numero previsto dalla vigente normativa in materia. 3) Per quanto attiene alle modalità procedurali ed il diritto alla presentazione di liste val- gono le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente Statuto, nel rispetto di quanto se- gue. All’elezione si provvederà nel seguente modo: • • • a) dalla lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due mem- bri effettivi ed uno supplente; b) dalla seconda lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l’altro membro supplente; c) la presidenza spetterà al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior nu- mero di voti. 4) In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco nominato in virtù delle modalità te- sté indicate, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco cessato sempre nel rispetto della rappresentazione dei generi richiesto dalla legge. In caso di cessazione dalla carica del presidente del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, la presidenza viene assunta dall’altro Sindaco effettivo appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci. 5) Per la nomina dei Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l’osservanza delle mo- dalità di cui ai precedenti commi, l’Assemblea delibera con le maggioranze e nel rispetto della corretta rappresentazione dei generi richiesto dalla legge. L’Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza. 6) I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. ...
Elezione. 1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione. 2. Il Presidente nomina vicepresidente un Componente della Giunta, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il Componente più anziano d’età. 3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai Componenti della Giunta e all’Assemblea nella prima seduta.
Elezione. (a) L’elezione avviene in quattro turni. Nel primo è eletto il direttore esecutivo di cui alla sezione 2 del presente regolamento. Nel secondo sono eletti i cin- que direttori esecutivi di cui alla sezione 3 (c) qui sopra, nel terzo i due direttori esecutivi di cui alla sezione 3 (d) qui sopra e nel quarto i due diret- tori esecutivi di cui alla sezione 4. (b) Ogni governatore partecipa a un solo turno. (c) Prima di ogni turno, il segretario annuncia il nome dei candidati iscritti e quello dei Paesi abilitati a partecipare allo scrutinio.
Elezione. Sedute 1.7.3 Deliberazioni
Elezione. Conferenza dei Presidenti delle Assemblee e delle Province autonome
Elezione. 1. Il Consiglio comunale, entro 90 giorni dal suo insediamento, provvede con scrutinio segreto alla elezione del Tutore civico per la tutela dei diritti dell’Infanzia con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri comunali assegnati ed è scelto nell’ambito di una rosa di singole designazioni formulate dalle associazioni, dalle consulte comunali di cui agli artt. 36 e 40 dello Statuto comunale oltre che dai singoli consiglieri e dai singoli cittadini. Nel caso in cui tale maggioranza qualificata non dovesse essere raggiunta nel corso delle prime due votazioni, per le successive sarà sufficiente, ai fini della elezione, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio. 2. Per l'elezione a titolare dell'Ufficio sono richiesti la laurea in giurisprudenza, in lettere, filosofia, educazione e formazione, sociologia, psicologia, servizio sociale, pedagogia, medicina o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile almeno decennale, particolarmente nell’ambito delle politiche educative e sociosanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l’età̀ evolutiva e le relazioni familiari. 3. L’aspirante tutore deve possedere, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti ulteriori requisiti da dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, mediante autocertificazione: a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea (in tal caso deve essere dimostrata l’adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994, n. 174). Possono presentare domanda anche cittadini apolidi e di Stati non appartenenti all’Unione europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale; b) godimento dei diritti civili e politici; c) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione. L’Ufficio di Presidenza potrà richiedere, alla competente pubblica amministrazione, il certificato del casellario giudiziale. 4. Il Sindaco rende pubblico l’avvio del procedimento della elezione del Tutore, fissando almeno trenta giorni di tempo per la presentazione delle candidature. 5. L’avviso del bando è pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Bari. 6. La verifica della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti e l’inesistenza di cause di ineleggibilità deve essere effettuata dall’Ufficio...
Elezione. 1. Con la deliberazione di elezione di cui all’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio fissa il compenso ed i rimborsi spese spettanti a ciascun revisore, entro i limiti di legge.
Elezione. Al termine dello spoglio delle schede elettorali è eletto R.D., designato per l’anno sociale successivo a quello immediatamente seguente, il candidato che abbia ottenuto favorevolmente i 2/3 dei voti espressi. Sono validi i voti espressi in modo inequivocabile e su schede che non recano altri segni. Se, a seguito della prima votazione, non venga eletto alcun candidato, si procederà ad una seconda votazione nella quale verrà eletto R.D. il candidato che abbia ottenuto la metà più uno dei voti favorevoli. Se, anche a seguito della seconda votazione, nessun candidato risulti eletto si procederà al ballottaggio tra i due candidati, o più in caso di parità di voti, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, secondo la procedura che regola la precedente votazione. Nel caso in cui, anche a seguito del ballottaggio, non venga eletto alcun candidato per esatta parità di preferenze o non venga eletto il candidato, se unico, nella prima o seconda votazione, si procederà a nuove elezioni in occasione della successiva A.D. dell’anno sociale. Le eventuali nuove candidature dovranno pervenire al X.X. xxxxx 00 giorni prima della data fissata per l’A.D. in questione e secondo le modalità già previste. Se anche a seguito di ciò non venga eletto alcun candidato, si procederà secondo le disposizioni del Governatore del Distretto Rotary 2090.

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  • Selezione I criteri di valutazione e la pertinenza dei titoli saranno determinati da ogni singola commissione giudicatrice nel corso della riunione preliminare. Costituiscono in ogni caso titoli preferenziali il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero e per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un’adeguata produzione scientifica. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 70 punti ed all’eventuale colloquio 30 punti. Per le selezioni per soli titoli, l’assegno sarà conferito, entro il numero di quelli messi a bando, ai candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 40. Per le selezioni per titoli e colloquio, i candidati saranno ammessi a sostenere la prova se avranno conseguito, relativamente alla presentazione dei titoli posseduti, una votazione di almeno 40 punti dei 70 disponibili. La valutazione dei titoli di tutte le selezioni sarà pubblicata sul sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx, link Assegni di ricerca contestualmente alla data e al luogo di svolgimento dell’eventuale colloquio (il preavviso non potrà essere inferiore ai 20 giorni). Il colloquio verterà su argomenti attinenti il progetto di ricerca per il quale è stato bandito l’assegno. Nel corso della prova, la commissione esaminatrice verificherà la capacità di trattare gli argomenti in almeno una lingua straniera a scelta del candidato. I candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso nel giorno e nell'ora indicati per sostenere il colloquio, muniti di un documento di riconoscimento valido. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Qualora perdurassero le disposizioni ministeriali urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, il colloquio si svolgerà in modalità telematica, su piattaforma scelta dalla commissione e comunicata contestualmente alla valutazione dei titoli. Per la prova, la commissione ha a disposizione 30 punti; la prova non s’intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 20 punti dei 30 disponibili. Per le selezioni per soli titoli, la graduatoria di merito in ordine decrescente sarà formata tenendo conto della valutazione dei titoli. Per le selezioni per titoli e colloquio, la graduatoria di merito in ordine decrescente sarà formata sommando al punteggio dei titoli, quello del colloquio. A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx e resterà in vigore per un anno dal Decreto Rettorale di approvazione atti. La pubblicazione sul sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx, link Assegni di ricerca vale, a tutti gli effetti di legge, quale comunicazione ufficiale ai candidati; nessuna ulteriore comunicazione verrà quindi inoltrata ai candidati, salvo in caso di trasmissione del provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 4, ultimo comma del presente bando.

  • Nozione L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

  • Riduzione Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.

  • Risoluzione Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata; b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa; c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx; e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”; f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria; g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014; j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

  • SOLUZIONE [1] I motivi di ricorso, concernenti la contestazione della giurisdizione del giudice italiano e l’applicazione la legislazione italiana, in ragione della loro connessione, sono stati trattati congiuntamente dalle Sezioni Unite della Cassazione, cui la Sezione II della Cassazione aveva rimesso il ricorso della Società francese, e non sono fondati. In primo luogo, non sussistono le condizioni per disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE. La giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit, C283/81; sentenza, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio italiano), ha chiarito che, al fine di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione, qualora non sia previsto alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto Europeo, al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione del diritto dell’Unione, e la Xxxxx (Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx 00 marzo 2017, in causa C-3/16, Aquino, par. 32). Gli organi giurisdizionali non sono, invece, tenuti a disporre il rinvio pregiudiziale qualora rilevino, come nella specie in ragione della giurisprudenza della CGUE di seguito richiamata, che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi sia già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Nel merito, viene in evidenza l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, alla quale sono seguiti i Regolamenti Bruxelles I (Reg. CE 22/12/2000, n. 44/2001) e Bruxelles Ibis (Reg. UE n. 12/12/2012 n. 1215). La Convenzione di Bruxelles del 1968, all’art. 2, salvo le eccezioni poi previste, pone la regola generale che “le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato”. All’art. 5, comma 1, nel prevedere un foro alternativo, sancisce, per quanto qui rileva, che “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

  • Cauzione 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Aggiudicataria con la stipula del contratto, l’Aggiudicataria medesima dichiara di avere sottoscritto in data una cauzione definitiva (sub n. ) pari ad un importo del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale mediante la stipula di una fidejussione assicurativa o bancaria con . (In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (diecipercento), la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10% (diecipercento); ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento). 2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Committente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. La cauzione è rilasciata con rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.. La cauzione è rilasciata in favore della Committente a garanzia degli obblighi assunti dall’Aggiudicataria con il presente contratto. 3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del presente contratto. 5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Committente ai sensi dell’art. 113 del D. 163/2006, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l’Aggiudicataria, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture. 6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente. 7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente. 8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • DICHIARAZIONE Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: