Estensione del contratto Clausole campione

Estensione del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità di incrementare alle medesime condizioni dell’aggiudicazione l’importo previsto nel presente capitolato nella misura massima del 20%. In questo caso dovrà essere ridefinito un piano di ammortamento sulla base della durata finanziaria residua del contratto.
Estensione del contratto. In corso di esecuzione dell’appalto, a seguito di sopravvenute esigenze, questa A.C. potrà richiedere estensione dei servizi o provvedere a contrazioni di servizi oggetto del contratto (inserimento del servizio in nuove scuole o soppressione del servizio in altre) entro 1/5 in più o in meno dell’importo complessivo del servizio. La I.A. è obbligata entro 1/5 in più o in meno ad eseguire quanto richiesto, applicando i prezzi di aggiudicazione del presente appalto. In particolare l’A.C. può richiedere in qualsiasi momento alla I.A., previo avviso di tre giorni, che il servizio venga esteso ad altre utenze, terminali o centri cottura non compresi nel presente contratto al momento della sua stipulazione. Nel caso in cui il personale dipendente della A.C. (operatore cuciniere od esecutore) operante negli asili nido o nelle scuole d’infanzia comunali venga a mancare temporaneamente o definitivamente e non sia possibile garantirne la sostituzione con personale comunale di pari qualifica professionale, la gestione delle cucine e/o del reparto dei nidi e delle scuole d’infanzia interessati potrà essere affidata alla I.A. In tal caso verranno applicate le seguenti percentuali sul prezzo unitario offerto in sede di gara per le gestioni B) e/o C): ▪ 67 % in caso di affidamento della gestione del reparto, ▪ 33 % in caso di affidamento della completa gestione della cucina comprensiva della fornitura delle derrate. ▪ Pertanto anche per la gestione parziale dell’Asilo I Passi sarà applicata la percentuale del 33% (relativa alla gestione della sola cucina) L’I.A. si impegna, qualora si dovesse verificare la necessità di sospendere l’utilizzo del centro cottura “Virgo”, indipendentemente dalla causa e dalla durata di tale sospensione, ad indicare la disponibilità di un centro/i di cottura alternativo/i da potere utilizzare, mantenendo invariati sia i costi, sia gli orari, sia i menù in vigore. Anche in tal caso saranno applicati i prezzi offerti in sede di gara.
Estensione del contratto. Su specifica richiesta scritta della Committente, l'Impresa deve assicurare il servizio oggetto del presente capitolato anche in presenza di modifiche del numero e/o della tipologia di utenti previsti. L'Impresa è tenuta all'esecuzione del servizio di ristorazione alle medesime condizioni economiche e normative anche nel caso in cui sia necessario diminuire o aumentare il numero di utenti del servizio.
Estensione del contratto. Il numero dei pasti previsti nel presente capitolato non è impegnativo per l’Ente appaltante, essendo subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili (variabilità del numero degli utenti a causa di ritiri, nuove adesioni, assenze); il Comune si riserva quindi la facoltà di variare, tanto in difetto quanto in eccesso, il numero dei pasti senza che l’Impresa aggiudicataria possa trarne argomento per chiedere compensi e prezzi diversi da quelli risultanti dal contratto. L’Amministrazione si impegna pertanto al pagamento della somma relativa al numero dei pasti effettivamente erogati. L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di modificare, in qualsiasi momento, per esigenza di servizio, la consistenza globale delle somministrazioni, in più e in meno, anche con l’esclusione di scuole o l’estensione a nuove scuole, sino ad un decimo della stessa, comunicandolo con congruo anticipo all’appaltatore, che è tenuto ad adeguare conseguentemente la quantità delle prestazioni senza poter per questo chiedere maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione o pretendere eventuale risarcimento danni. La mancata attuazione o la soppressione, temporanea o definitiva, del servizio mensa in alcuno dei plessi, per sospensione dell’attività scolastica o per causa di forza maggiore, non da diritto a rivendicazione alcuna da parte della ditta.
Estensione del contratto. Qualora durante la gestione del servizio, a suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione comunale dovesse verificare la necessità di estendere lo stesso con ulteriori prestazioni e attività, potrà affidare le stesse con atto formale alla ditta aggiudicataria, purchè il relativo costo in rapporto al compenso pattuito con il presente appalto non sia superiore al 20% dell'importo contrattuale.
Estensione del contratto. L’ASM Terni S.p.A. si riserva la facoltà, sulla base di sopravvenute esigenze e in base alle proprie necessità, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, di incrementare del 5% l’importo posto a base di gara, alle medesime condizioni dell’aggiudicazione, fatto salvo l’adeguamento del tasso IRS (Interest Rate Swap) Lett di cui alla riga 5Y/6M, rilevabile da “Il Sole 24 ore” il giorno lavorativo precedente la data di consegna dei veicoli oggetto dell’ordine di estensione del contratto. E’ altresì facoltà dell’Aggiudicatario accettare di estendere o non estendere la fornitura richiesta da ASM Terni S.p.A. alle condizioni sopra riportate.
Estensione del contratto. ACS spa si riserva la facoltà di chiedere al fornitore del servizio, durante il periodo contrattuale, l’estensione del contratto di noleggio fino ad un massimo del 10% di autoveicoli del tipo e caratteristiche di quelli oggetto di contratto. Tale percentuale potrà essere riferita anche a minori esigenze del numero di autoveicoli occorrente. ACS potrà richiedere – per contingenti esigenze gestionali, prestazioni ed allestimenti superiori e/o diversi da quelli indicati nel presente capitolato. Nel caso di detti nuovi ordini il relativo corrispettivo sarà appositamente determinato – previo accordo tra le parti - mediante atti aggiuntivi al contratto stipulato.
Estensione del contratto. AREA si riserva la facoltà di chiedere al fornitore del servizio, durante il periodo contrattuale, l’estensione del contratto di noleggio fino ad un massimo di n.2 autoveicoli. Nel caso di detti nuovi ordini restano invariate tutte le condizioni e prescrizioni contrattuali, salvo quelle appresso indicate. ------------------------------------ Qualora l’ordine avvenga entro un anno dalla data di stipula del contratto, il maggiore importo del corrispettivo è determinato per ogni autoveicolo aggiuntivo in rapporto all’importo contrattuale originario, numero contrattuale degli autoveicoli e tempo contrattuale, salvo che non vi siano state oscillazioni sui prezzi e modelli di autoveicoli oggetto del contratto. Per i veicoli ordinati dopo un anno dalla data di stipula del contratto, il maggiore importo come sopra determinato sarà rivalutato in considerazione di eventuali oscillazione dei prezzi di listino, qualora superiori al 2% del prezzo di listino in vigore alla data di stipula del contratto. In caso di variazione dei modelli, il fornitore può proporre un modello alternativo, purchè della stessa categoria e caratteristiche similari, che AREA si riserva di accettare.
Estensione del contratto. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di estendere, diminuire, cessare parzialmente, modificare la modalità di prestazione del servizio, anche in funzione dell’incremento o riduzione del patrimonio immobiliare o delle attività esercitate dall’Ente. In tale eventualità, il prezzo pattuito sarà aumentato o diminuito proporzionalmente al servizio prestato. L’impresa affidataria è tenuta altresì all’esecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative anche qualora fosse necessario diminuire le superfici e/o le frequenze. Nel caso in cui l’Amministrazione decida la chiusura di edifici o parte di essi, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’impresa.
Estensione del contratto. Al fine di attivare modalità di acquisto a livello aggregato in attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014 approvato con DCR n. 88 del 17.11.2010, nonché dell’allegato 3 alla DGR n. 937 del 01.12.2010 “Consorzi e altre riunioni formalizzate”, durante il periodo di vigenza contrattuale le Aziende sotto elencate, che non hanno aderito sin dall’inizio alla specifica gara, potranno procedere all’acquisto del servizio aggiudicato con la presente procedura, al prezzo ottenuto in sede di gara:  ASST dei Sette Laghi;  ASST della Valtellina e dell'Alto Lario;  ASST della Valcamonica;  ASST Lariana;  ASST della Valle Olona;  ASST Xxxxxxx Xxxx. Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’ASST Capofila, ai soggetti aggiudicatari potrà essere richiesto di estendere il servizio anche ad una o piu’ delle ASST sopra elencate, alle medesime condizioni contrattuali di cui al presente Capitolato (fatte salve le specificità di ogni singola Azienda – luoghi di consegna ecc.), sino ad un massimo del 100% del valore complessivo netto aggiudicato. Ai fini della registrazione del CIG, il calcolo del valore, che è basato sull’importo totale pagabile al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza e di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, terrà conto della maggiorazione del 100%. La durata di quest’ultima fornitura non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario stipulato dall’ASST Capofila, inclusa l’eventuale proroga. Per il resto, l’ASST Capofila resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore e le ASST cui viene esteso il servizio. In tal caso, il presente Capitolato Speciale d’Appalto e le condizioni di aggiudicazione costituiscono unicamente il fondamento di un rapporto contrattuale autonomo tra fornitore e terzo interessato. Ogni ditta offerente dovrà obbligatoriamente dichiarare la disponibilità all’adesione alle forme collettive d’acquisto sopra descritte, mediante dichiarazione di accettazione/non accettazione di estensione contrattuale da allegare alla Documentazione amministrativa. Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.