Finalità dell’Accordo. 1. In conformità e nei limiti del finanziamento specifico di cui alla DGR 1037 dd. 2.7.2021, il presente Accordo è finalizzato alla riduzione, con particolare riguardo ad alcune individuate branche specialistiche in base alle prestazioni analiticamente declinate al successivo art. 12 dei tempi di attesa e della conseguente mobilità extraregionale (fuga) degli utenti del S.S.R. FVG. Detta finalità viene realizzata mediante l’ampliamento dell’offerta di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale secondo l’incremento dell’offerta di cui al successivo art. 11.
Finalità dell’Accordo. 1. In conformità e nei limiti delle quote assegnate ad ogni erogatore privato negli Accordi regionali, il presente Accordo è finalizzato alla riduzione, con particolare ri- guardo ad alcune individuate branche specialistiche, in base alle prestazioni analiti- camente declinate al successivo art. 3, dei tempi di attesa e della conseguente mobi- lità extraregionale (fuga) degli utenti residenti in FVG. Detta finalità viene realizzata mediante l’ampliamento dell’offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale se- condo l’incremento dell’offerta di cui al successivo art. 2.
Finalità dell’Accordo. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.
Finalità dell’Accordo. Le Parti individuano ampi e diversificati ambiti riguardo ai quali instaurare un rapporto collaborativo, così come di seguito indicato:
Finalità dell’Accordo. Il CETA è un accordo globale sugli scambi e sugli investimenti che contiene disposizioni su: trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci, misure di difesa commerciale, ostacoli tecnici agli scambi, misure sanitarie e fitosanitarie, dogane e agevolazione degli scambi, sovvenzioni, investimenti, scambi transfrontalieri di servizi, ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali, riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, regolamentazione interna, servizi finanziari, servizi di trasporto marittimo internazionale, telecomunicazioni, commercio elettronico, politica della concorrenza, imprese pubbliche, monopoli e imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali, appalti pubblici, proprietà intellettuale, cooperazione regolamentare, commercio e sviluppo sostenibile, commercio e lavoro, commercio e ambiente, dialoghi e cooperazione bilaterali, disposizioni amministrative e istituzionali, trasparenza e risoluzione delle controversie. Per l’UE il CETA costituisce uno strumento per promuovere relazioni più approfondite con il Canada e per accrescere il coinvolgimento politico ed economico dell’Unione nell’ambito delle relazioni transatlantiche. Esso rappresenta al momento il modello più avanzato di accordo commerciale negoziato dall'UE, grazie anche alla notevole vicinanza del Canada agli standard e valori europei. L'Accordo comprende infatti disposizioni vincolanti sul mantenimento di elevati standard ambientali e sociali, oltre a consentire la più ampia liberalizzazione di linee tariffarie nella storia dei negoziati commerciali dell’UE. L’Accordo comprende inoltre una clausola della nazione più favorita (MFN -Most Favoured Nation) riguardo a futuri accordi commerciali stipulati dall’UE o dal Canada con terze parti. Il CETA è pienamente coerente con le politiche dell'Unione in materia di commercio internazionale, di protezione sociale e del lavoro. L'accordo non indebolirà né modificherà la legislazione dell'UE né modificherà, ridurrà o eliminerà le norme dell'UE nei settori regolamentati. Le norme e i regolamenti in materia di sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, protezione dei consumatori, salute, ambiente, protezione sociale e lavoro, ecc., resteranno immutati. Tutte le importazioni dal Canada dovranno soddisfare le norme e i regolamenti dell'UE in materia di conformità dei prodotti – senza eccezioni. Aprendo i mercati, il CETA mira a sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro...
Finalità dell’Accordo. 1. Sono finalità generali del presente Accordo:
Finalità dell’Accordo. 1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale.
Finalità dell’Accordo. Le Parti firmatarie si impegnano a: - collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l’esperienza valorizzante dell’alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l’accesso all’esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante; - regolamentare il tirocinio professionale durante la frequenza del corso di laurea.
Finalità dell’Accordo. Finalità del presente accordo è la creazione di un quadro di cooperazione finalizzato alla realizzazione di un sistema provinciale della ricerca e di un contesto favorevole allo sviluppo di un sistema dell’innovazione volto a rendere il sistema locale più competitivo. Con il presente Accordo si vuole rafforzare la capacità della FEM di intessere rapporti di collaborazione e cooperazione sia a livello provinciale sia a livello extra-provinciale con i soggetti di ricerca e con le imprese, comunque secondo i principi di coerenza (progettazione concertata) e selettività (non dispersione delle risorse). In particolare con riferimento al principio di selettività, pur garantendo il sostegno alla ricerca libera e alle ricerche di base orientate allo sviluppo di conoscenze relative a nuovi metodi o campi di indagine, sarà data priorità alle attività di ricerca che rispondono alle strategie territoriali
Finalità dell’Accordo. 1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo i contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa.