Finalità dell’Accordo Clausole campione

Finalità dell’Accordo. Le Parti individuano ampi e diversificati ambiti riguardo ai quali instaurare un rapporto collaborativo, così come di seguito indicato: 2.1 Riconoscendo il ruolo fondamentale che ciascuna di esse ricopre per lo sviluppo del territorio e della Comunità di riferimento, concordano di collaborare per una virtuosa integrazione delle proprie attività, lì dove ritenuto utile ed efficace per migliorare i servizi offerti ed in raccordo eventuale con altre istituzioni interessate. 2.2 Affermando il valore e l’importanza di un aggiornamento continuo delle conoscenze, fondate su adeguati approfondimenti tecnico-scientifici, stabiliscono che la collaborazione potrà riguardare l’elaborazione di proposte, l’esecuzione di studi ed analisi, lo sviluppo di progetti ed attività, l’applicazione di soluzioni innovative nei campi di comune interesse.
Finalità dell’Accordo. 1. In conformità e nei limiti delle quote assegnate ad ogni erogato- re privato negli Accordi regionali, il presente Accordo aggiuntivo è fi- nalizzato alla riduzione, con particolare riguardo ad alcune individuate branche specialistiche in base alle prestazioni analiticamente declina- te al successivo art. 3, dei tempi di attesa e della conseguente mobili- tà extraregionale (fuga) degli utenti residenti in FVG. Detta finalità vie- ne realizzata mediante l’ampliamento dell’offerta di prestazioni di spe- cialistica ambulatoriale secondo l’incremento dell’offerta di cui al suc- cessivo art. 2.
Finalità dell’Accordo. 1. In conformità e nei limiti del finanziamento specifico di cui alla DGR 1037 dd. 2.7.2021, il presente Accordo è finalizzato alla riduzione, con particolare riguardo ad alcune individuate branche specialistiche in base alle prestazioni analiticamente declinate al successivo art. 12 dei tempi di attesa e della conseguente mobilità extraregionale (fuga) degli utenti del S.S.R. FVG. Detta finalità viene realizzata mediante l’ampliamento dell’offerta di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale secondo l’incremento dell’offerta di cui al successivo art. 11.
Finalità dell’Accordo. 1. Sono finalità generali del presente Accordo: a) l’approvazione Piano Sociale di Zona 2005/2007 e del relativo Program- ma Attuativo per il 2005, allegati al presente Accordo, predisposti nel ri- spetto dei principi e degli indirizzi indicati dalla legge quadro n. 328/2000, dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, dalla legge re- gionale n. 2/03 e dal Programma annuale degli interventi (del. C.R. 615/2004) b) la realizzazione del Piano Sociale di Zona nel rispetto delle indicazioni degli indirizzi normativi sopra citati e con particolare riguardo alle specifi- che linee di azione indicate nel Piano stesso, con l’identificazione degli obiettivi strategici e di priorità che la comunità locale intende assumere nell’orizzonte triennale; c) l'impegno da parte dei firmatari ad operare in modo condiviso e solidale ai fini della suddetta realizzazione; d) la realizzazione del Programma attuativo 2005 con la destinazione delle risorse, articolate secondo i diversi ambiti tematici, nonché le entità e le modalità di contribuzione da parte di ciascun soggetto. L’AUSL indicherà, ovviamente, solo le risorse di competenza del Sistema Sanitario che concorrono alla realizzazione delle attività e degli interventi del presente Programma; 2. Sono finalità strategiche del presente Accordo:
Finalità dell’Accordo. Ai sensi dell'art. 44 del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano tutte le marcite e i prati marcitori del parco sono tutelati in funzione del loro valore di testimonianza della storia, del paesaggio agrario ed anche per la loro importanza sotto il profilo naturalistico. Il medesimo articolo stabilisce inoltre che le marcite possono essere eliminate solo previa autorizzazione dell'ente gestore del parco, sentito il parere tecnico-agronomico del competente servizio della Provincia di Milano. Inoltre il Parco, attiva rapporti convenzionali con gli operatori ed eroga i relativi contributi economici atti a garantire il mantenimento, il ripristino o la formazione di nuove marcite in particolar modo nelle aree o loro adiacenze individuate come di grande interesse storico-monumentale di cui agli artt. 38, 39 e 40. L'ente gestore predispone, in sede di formazione del piano di settore agricolo, apposito censimento dei terreni condotti a marcita o a prato marcitorio. La tutela delle marcite ha costituito un costante impegno per il Parco, anche in termini di risorse economiche impegnate. Questo notevole impegno necessita però, per essere pienamente efficace, di conoscenze approfondite e aggiornate sui vari aspetti che riguardano le marcite del Parco. Inoltre se molte aziende agricole in cui sono presenti marcite hanno partecipato ai vari bandi emessi dal Parco e sono quindi ben conosciute dagli uffici, ve ne sono altre le cui condizioni sono conosciute in modo solo approssimativo. Per questi motivi si ritiene che un nuovo ed aggiornato censimento delle marcite, con la realizzazione di studi multidisciplinari quanto più approfonditi possibile, sia necessario ed urgente al fine di una migliore tutela delle marcite esistenti e di un uso efficiente e razionale delle risorse del Parco. L'Accordo di collaborazione si propone di affrontare ed approfondire varie tematiche relative alle marcite del Parco (meglio specificate in seguito) allo scopo di avere dati aggiornati relativamente alle marcite e di ottenere una conoscenza approfondita e basata su dati rilevati in campo dei vari aspetti che riguardano le marcite.
Finalità dell’Accordo. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto. 1. Il presente Accordo ha per oggetto l’attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Sicilia riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei medesimi interventi.
Finalità dell’Accordo. 1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale.
Finalità dell’Accordo. 1. Le Parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di partnership, in cui ricerca, innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo territoriale, si realizzano le sinergie tra università e imprese che consentono di generare le eccellenze nelle aree di ricerca e formazione sui temi di frontiera. 2. La Società e il Politecnico, con il presente accordo, intendono quindi definire i contenuti della partnership nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione secondo le specifiche di cui all’Allegato 1 al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante. 3. L’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta inoltre un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. La Società e il Politecnico, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale della Società e del Politecnico, organizzare eventi-momenti istituzionali in collaborazione con altri enti territoriali. 4. Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale.
Finalità dell’Accordo. 1. Le parti si impegnano a progettare congiuntamente un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l’accesso alla professione, di correlare gli studi all’attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l’accesso all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale. 2. Le parti si impegnano a coordinare un percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all’esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l’abilitazione all’esercizio dell’attività della revisione legale dei conti, all’esito dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato. 3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010, le parti si impegnano a disciplinare: a) i contenuti di un percorso formativo dei corsi di laurea della classe L-18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) o della classe L-33 (classe delle lauree in scienze economiche) di cui all’allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007; b) i contenuti di un percorso formativo dei corsi di laurea della classe LM-77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) o della classe LM-56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) di cui all’allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007; c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all’art. 6 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 durante il corso di studi magistrale.
Finalità dell’Accordo. Le parti firmatarie si impegnano a: - collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l’esperienza valorizzante dell’alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l’accesso all’esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante; - regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'Università.