Fusione Clausole campione

Fusione. Si segnala inoltre che, in conformità a quanto indicato nel Documento di Offerta (cfr. pa- ragrafo A.5) in merito alla operazioni successive all’Offerta: – in data 30 luglio 2008 i Consigli di Amministrazione di Performance Motorcycles e Ducati hanno annunciato al mercato l’approvazione delle linee guida di un’operazione di fusio- ne tra Ducati e Performance Motorcycles; – in data 1° Agosto 2008 Ducati ha annunciato al pubblico la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea ed il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso pari ad Euro 1,637 per azione (successivamente arrotondato per eccesso ad Euro 1,64 per azione come indicato al Paragrafo 1.3 del Documento Informativo); – in data 15 settembre 2008 i Consigli di Amministrazione di Performance Motorcycles e Ducati hanno approvato il progetto di Fusione redatto ai sensi dell’art. 2501-ter del co- dice civile; – in data 10 ottobre 2008 Ducati ha messo a disposizione del pubblico nelle forme di legge il Documento Informativo di Fusione predisposto ai sensi dell’art. 70 del Regolamento Emittenti e reperibile sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxx.xxx; e – in data 20 ottobre 2008 le assemblee di Performance Motorcycles e Ducati hanno ap- provato la Fusione e dato mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere agli adempimenti di legge ai sensi degli articoli 2502 bis e seguenti del codice civile. Per completezza informativa si forniscono di seguito alcune sintetiche informazioni sulla Fusione. Per maggiori dettagli sull’operazione di Fusione si rinvia al Documento Informativo messo a disposizione del pubblico dall’Emittente nelle forme di legge, nonché sul sito internet xxx.xxxxxx.xxx. La Fusione prevede un rapporto di cambio di una azione Ducati per ciascuna azione Performance Motorcycles. Tale rapporto è stato determinato anche sulla base della fairness opi- nion predisposta dal consulente indipendente Xxxxx Xxxxxxx (allegata al Documento Informativo) ed è stato giudicato congruo dall’esperto nominato dal Tribunale di Bologna ai sensi dell’art. 2501 sexies, cod. civ, Deloitte&Touche S.p.A. (“Deloitte”), che ha rilasciato la relativa attesta- zione in data 16 settembre 2008 (allegata al Documento Informativo). La Fusione prevede il concambio di azioni Ducati con azioni Performance Motorcycles non quotate e pertanto comporterà il delisting di Ducati. Ai sensi dell’art. 2437 quinquies, cod. civ. gli azionisti Ducati che non hanno concorso alla delibera di approvazione della ...
Fusione. L’Offerente intende procedere al Delisting, ossia alla revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA, secondo i termini e le condizioni descritti nel Documento di Offerta. Pertanto, qualora il Delisting non fosse raggiunto al termine dell’Offerta, l’Offerente potrebbe dar corso, attraverso i necessari procedimenti autorizzativi da parte dell’Emittente e dell’Offerente, al Delisting mediante la fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente, società non quotata, o in altra società non quotata controllata dal, o controllante il, medesimo Offerente (la “Fusione”), fermo restando che, alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito all’eventuale Fusione, né circa le relative modalità di esecuzione. La Fusione potrebbe essere realizzata all’esito della presente Offerta ai fini di conseguire il Delisting o, successivamente al Delisting, a seguito dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e dell’esercizio del Diritto di Acquisto qualora ciò si rendesse necessario e/o opportuno ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi dei programmi futuri descritti nella Sezione G, Paragrafi da G.2.1 a G.2.6, del Documento di Offerta ovvero al fine di accorciare la catena di controllo.
Fusione. Nel caso in cui, a seguito del perfezionamento delle Offerte, la Revoca dalle Negoziazioni non fosse conseguita per effetto dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF o del Diritto di Acquisto, l’Offerente si riserva la facoltà di conseguire la Revoca dalle Negoziazioni mediante altri mezzi, tra cui la fusione per incorporazione dell’Emittente in SPSI, società non quotata, o in altra società non quotata controllata da SPSI (la “Fusione”). Nel caso in cui la delibera di Fusione venisse approvata dall’assemblea dei soci di Guala, agli azionisti dell’Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437-quinquies del Codice Civile, in quanto in tale ipotesi essi riceverebbero in concambio azioni non quotate. In tal caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato in conformità alla normativa applicabile e in particolare ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3 del Codice Civile. Si precisa che qualora GCL Holding SCA e Peninsula Capital II S.a r.l. (tra le quali risulta in essere un impegno di consultazione in relazione all’Offerta Obbligatoria Xxxxxx) decidessero di non aderire all’Offerta Obbligatoria Azioni, la partecipazione detenuta dall’Offerente ad esito dell’Offerta Obbligatoria Azioni sarebbe superiore al 66,67% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea dell’Emittente solamente nel caso di sostanziale adesione totalitaria da parte del flottante all’Offerta Obbligatoria Azioni. In caso di Revoca dalle Negoziazioni delle Azioni A, Borsa Italiana potrebbe altresì disporre la revoca dalla quotazione dei Market Warrant tenuto conto che venendo meno la quotazione delle Azioni A verrebbe meno la quotazione delle attività sottostanti i Market Warrant. In caso di revoca dei Market Warrant dalla quotazione, i titolari di Market Warrant che non abbiano aderito all’Offerta Volontaria Market Warrant saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento (ferma, in ogni caso, la naturale decadenza ed estinzione dei Market Warrant prevista, ai sensi del relativo regolamento disponibile sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx, per il 6 agosto 2023). Si evidenzia infine che, secondo quanto previsto dal regolamento dei Market Warrant, in caso di Re...
Fusione. 1. Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, s'intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva. 2. Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati.
Fusione. La fusione si realizza a valori di mercato, attribuendo all’Investitore-Con- traente un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore com- plessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute nel fondo incorporato, valorizzate all’ultimo Valore Unitario della Quota rilevato prima della fusione. In ogni caso Poste Vita ha cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza costi o spese per gli Investitori-Contraenti e senza interruzioni nella gestione del Fondo Interno Assicurativo. Come richiesto dalla normativa, prima della fusione Poste Vita informa l’In- vestitore-Contraente.
Fusione. In data 20 ottobre 2008 le assemblee di Ducati e Performance Motorcycles hanno ap- provato la Fusione tra Performance Motorcycles e Ducati. Per maggiori informazioni sulla Fusione, si rinvia al Documento Informativo predisposto da Ducati ai sensi dell’art. 70 del Regolamento Emittenti e messo a disposizione del pubblico dall’Emittente nelle forme di legge, nonché sul sito internet xxx.xxxxxx.xxx.
Fusione. A seconda dell’esito dell’Offerta (ivi incluso, qualora si verificassero i relativi presupposti giuridici, a seguito dell’eventuale Riapertura dei Termini e/o dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF e dell’esercizio del Diritto di Acquisto, ovvero anche nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento) l’Offerente, a seconda dei casi, si riserva di procedere alla Fusione. Per ulteriori informazioni in relazione alla Fusione si rinvia al Paragrafo A.7 del presente Documento di Offerta.
Fusione. 1. La fusione di due o più affiliati deve essere deliberata dall’Assemblea straordinaria congiunta di tutti gli affiliati dai quali proviene. 2. La fusione di due o più affiliati dà origine ad un nuovo affiliato che deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto ed un Consiglio Direttivo di nuova elezione. 3. Il verbale relativo alla deliberazione di cui al precedente comma va inviato, a mezzo raccomandata, alla Segreteria Federale, tramite l’Organo periferico competente, entro 15 giorni dalla decisione. 4. Alla Società, sorta dalla fusione, sarà riconosciuta l’anzianità federale, nonché i diritti ed i doveri, della Società di più antica affiliazione fra quante le hanno dato origine. Essa inoltre, si impegna ad estinguere le eventuali pendenze economiche delle Società dalle quali proviene. 5. Le denominazioni degli affiliati che hanno dato luogo alla fusione non potranno essere riutilizzate prima che sia trascorso un quadriennio dalla data di fusione. Comunque le Società che le avranno assunte saranno considerate come di nuova costituzione e soggette, quindi, a tutte le modalità dell’affiliazione, senza alcun diritto precostituito. 6. Non possono essere ammesse fusioni fra affiliati che abbiano sedi sociali in Province o Regioni diverse salvo eventuali deroghe da parte del Consiglio federale. 7. Nessun atto di fusione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati alla FISG per l’anno in corso. 8. A seguito di fusione gli atleti diventano automaticamente patrimonio della nuova Società sorta, sempre che la stessa provveda al relativo rinnovo di autorità.
Fusione. Con riferimento alle operazioni ad esito delle Offerte e ai possibili scenari alternativi connessi alla prospettata Fusione, si rinvia al Paragrafo A.9. della presente Sezione A. del Documento di Offerta. A.14.2.Possibili scenari alternativi per I possessori di Azioni di Risparmio
Fusione. L’Offerente, a seconda dell’esito dell’Offerta, potrà decidere di: (i) conseguire il Delisting anche attraverso la Fusione nel caso in cui, al completamento dell’Offerta (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini), non si siano realizzati i presupposti per l’Obbli- go di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF, l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e il Diritto di Acquisto e pertanto l’Emittente restasse quotato; o (ii) procedere con la Fusione a fini di riorganizzazione (al fine cioè di perseguire più agevolmente ed efficacemente i proprio obiettivi di business) anche nel caso in cui il Delisting fosse già stato conseguito. Come indicato nel Paragrafo G.2.4, Sezione G, del Documento di Offerta, alla Data del Documento di Offerta, né l’Offerente né l’Emittente hanno adottato decisioni formali o assunto alcuna delibera o sviluppato alcun piano interno o analisi sulla Fusione o sulla sua esecuzione. A. Fusione in caso di mancato conseguimento del Delisting