Fusione. L’Offerente intende procedere alla fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente (la “Fusione”). È intenzione dell’Offerente avviare tempestivamente, insieme all’Emittente, la redazione del progetto di fusione da inoltrare alle Autorità competenti per la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 57 TUB, così da poter perfezionare la fusione entro il 2022. A tal riguardo, si segnala che l’Offerente, a seguito del perfezionamento dell’Acquisizione, detiene una partecipazione superiore al 66,67% del capitale sociale dell’Emittente con diritto di voto e sarà, pertanto, in grado di esprimere nell’Assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente un numero di voti sufficiente ad approvare la Fusione (considerato che il quorum deliberativo necessario è pari ai 2/3 del capitale con diritto di voto rappresentato in tale Assemblea). In linea con le motivazioni e gli obiettivi delle Offerte e i programmi futuri elaborati dall’Offerente di cui alla Sezione G, Paragrafo G.2.2., del Documento di Offerta, la Fusione verrà realizzata sia nel caso in cui all’esito dell’Offerta Obbligatoria non fosse conseguito il Delisting delle Azioni Ordinarie dell’Emittente in funzione dei risultati definitivi dell’Offerta Obbligatoria medesima, sia nel caso in cui all’esito dell’Offerta Obbligatoria si verificassero, invece, i presupposti giuridici per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF, e/o dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF, ed esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF. Ove deliberata, la Fusione avverrà sulla base di un rapporto di cambio determinato ai sensi dell’art. 2501-ter cod. civ., utilizzando come di prassi metodologie e ipotesi omogenee nella valutazione delle società coinvolte, senza che sia dovuto alcun premio per gli azionisti di minoranza della società incorporata. Non vi è, in particolar modo, alcuna garanzia che il rapporto di cambio rifletta i premi rispettivamente incorporati nei Corrispettivi. Agli azionisti dell’Emittente che non abbiano aderito all’Offerta Obbligatoria e che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione non spetterà in alcun caso il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437-quinquies cod. civ., in quanto all’esito della Fusione gli azionisti dell’Emittente riceverebbero in concambio azioni ordinarie di BPER che sono quotate sull’Euronext Milan. Inoltre, con riferimento alle ulteriori fattispecie ...
Fusione. L’Offerente intende procedere al Delisting, ossia alla revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA, secondo i termini e le condizioni descritti nel Documento di Offerta. Pertanto, qualora il Delisting non fosse raggiunto al termine dell’Offerta, l’Offerente potrebbe dar corso, attraverso i necessari procedimenti autorizzativi da parte dell’Emittente e dell’Offerente, al Delisting mediante la fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente, società non quotata, o in altra società non quotata controllata dal, o controllante il, medesimo Offerente (la “Fusione”), fermo restando che, alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito all’eventuale Fusione, né circa le relative modalità di esecuzione. La Fusione potrebbe essere realizzata all’esito della presente Offerta ai fini di conseguire il Delisting o, successivamente al Delisting, a seguito dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e dell’esercizio del Diritto di Acquisto qualora ciò si rendesse necessario e/o opportuno ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi dei programmi futuri descritti nella Sezione G, Paragrafi da G.2.1 a G.2.6, del Documento di Offerta ovvero al fine di accorciare la catena di controllo.
Fusione. 1. Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, s'intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.
Fusione. In data 20 ottobre 2008 le assemblee di Ducati e Performance Motorcycles hanno ap- provato la Fusione tra Performance Motorcycles e Ducati. Per maggiori informazioni sulla Fusione, si rinvia al Documento Informativo predisposto da Ducati ai sensi dell’art. 70 del Regolamento Emittenti e messo a disposizione del pubblico dall’Emittente nelle forme di legge, nonché sul sito internet xxx.xxxxxx.xxx.
Fusione. La fusione si realizza a valori di mercato, attribuendo all’Investitore-Con- traente un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore com- plessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute nel fondo incorporato, valorizzate all’ultimo Valore Unitario della Quota rilevato prima della fusione. In ogni caso Poste Vita ha cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza costi o spese per gli Investitori-Contraenti e senza interruzioni nella gestione del Fondo Interno Assicurativo. Come richiesto dalla normativa, prima della fusione Poste Vita informa l’In- vestitore-Contraente.
Fusione. (A) Raggiungimento da parte di Eagle di una partecipazione almeno pari al 95% del In tale scenario, Eagle darà corso alla Procedura Congiunta e gli azionisti dell’Emittente che non avessero aderito alla Procedura saranno obbligati a trasferire la titolarità delle Azioni Residue da essi detenute in capo a Eagle e, per l’effetto, riceveranno per ogni Azione da essi detenuta il Corrispettivo Base, pari a Euro 2,293 per Xxxxxx (fermo restando il diritto all’eventuale Corrispettivo Variabile Differito ove ne ricorrano i presupposti in favore di coloro i quali sono stati obbligati a trasferire a Eagle le Azioni Residue alla Data di Pagamento della Procedura Congiunta). In tale caso, a conclusione della Procedura Congiunta e ad esito del Delisting, si procederà con la Fusione.
Fusione. 0.Xx fusione di due o più affiliati può eseguirsi mediante la costituzione di un nuovo affiliato (fusione semplice) o mediante l’incorporazione in un affiliato di uno o più altri (fusione per incorporazione). 2.Nella fusione semplice, l’affiliato deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto ed un Consiglio Direttivo di nuova elezione. All’affiliato sorto dalla fusione sarà altresì riconosciuta l’anzianità federale dell’affiliato di più antica affiliazione fra quanti ne hanno dato origine. 3.Le denominazioni degli affiliati che hanno dato luogo alla fusione semplice o che sono stati incorporati non potranno essere riutilizzate prima che sia trascorso un quadriennio dalla data di fusione. Gli affiliati che le avranno assunte saranno comunque considerate di nuova costituzione e soggette, quindi, a tutte le modalità dell’affiliazione, senza alcun diritto precostituito. 4.Non sono ammesse fusioni fra affiliati che abbiano sedi sociali in Regioni diverse, salvo eventuali deroghe da parte del Consiglio Federale concesse agli affiliati che pongano a base della richiesta la necessità di utilizzare l’impianto di ghiaccio più vicino. 5.Nessun atto di fusione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati alla F.I.S.G. per l’anno in corso. 6.A seguito di fusione, gli atleti diventano automaticamente tesserati del nuovo Affiliato sorto dalla fusione. 7.A seguito di incorporazione gli atleti sono automaticamente tesserati per l’affiliato incorporante salvo che quest’ultimo non comprenda la specialità e/o la disciplina da questi praticata, nel qual caso gli atleti interessati saranno considerati liberi. 8.Nel caso che uno o più affiliati vengano incorporati da altro affiliato, questi subentra in tutto il complesso dei diritti, obblighi, doveri e rapporti dei quali erano titolari gli affiliati assorbiti. 9.Rimane immutata l’anzianità federale di affiliazione dell’affiliato incorporante, anche nel caso che avesse incorporato uno o più affiliati di anzianità più remota. 10.Gli affiliati incorporati cessano di far parte della F.I.S.G. 00.Xx domanda di fusione deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante della Società sorta dalla fusione o della Società incorporante, unitamente alla ricevuta della tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale, da effettuarsi su c/c postale predisposto dalla F.I.S.G., entro il termine previsto nelle circolari informative annuali. 12.Nel caso in cui ...
Fusione. 1 Per la fusione di ARTISET con un’altra organizzazione è necessaria l’approvazione di tre quarti dei voti dei delega- ti presenti all’assemblea dei delegati nonché l’approvazi- one di almeno due terzi dei voti dei delegati presenti per ogni associazione di categoria.
Fusione. 1. La fusione di due o più affiliati deve essere deliberata dall’Assemblea straordinaria congiunta di tutti gli affiliati dai quali proviene.
Fusione. A seconda dell’esito dell’Offerta (ivi incluso, qualora si verificassero i relativi presupposti giuridici, a seguito dell’eventuale Riapertura dei Termini e/o dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF e dell’esercizio del Diritto di Acquisto, ovvero anche nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento) l’Offerente, a seconda dei casi, si riserva di procedere alla Fusione. Per ulteriori informazioni in relazione alla Fusione si rinvia al Paragrafo A.7 del presente Documento di Offerta.