Fusione Clausole campione

Fusione. L’Offerente intende procedere al Delisting, ossia alla revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA, secondo i termini e le condizioni descritti nel Documento di Offerta. Pertanto, qualora il Delisting non fosse raggiunto al termine dell’Offerta, l’Offerente potrebbe dar corso, attraverso i necessari procedimenti autorizzativi da parte dell’Emittente e dell’Offerente, al Delisting mediante la fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente, società non quotata, o in altra società non quotata controllata dal, o controllante il, medesimo Offerente (la “Fusione”), fermo restando che, alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito all’eventuale Fusione, né circa le relative modalità di esecuzione. La Fusione potrebbe essere realizzata all’esito della presente Offerta ai fini di conseguire il Delisting o, successivamente al Delisting, a seguito dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e dell’esercizio del Diritto di Acquisto qualora ciò si rendesse necessario e/o opportuno ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi dei programmi futuri descritti nella Sezione G, Paragrafi da G.2.1 a G.2.6, del Documento di Offerta ovvero al fine di accorciare la catena di controllo.
Fusione. Nel caso in cui, a seguito del perfezionamento delle Offerte, la Revoca dalle Negoziazioni non fosse conseguita per effetto dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF o del Diritto di Acquisto, l’Offerente si riserva la facoltà di conseguire la Revoca dalle Negoziazioni mediante altri mezzi, tra cui la fusione per incorporazione dell’Emittente in SPSI, società non quotata, o in altra società non quotata controllata da SPSI (la “Fusione”). Nel caso in cui la delibera di Fusione venisse approvata dall’assemblea dei soci di Guala, agli azionisti dell’Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437-quinquies del Codice Civile, in quanto in tale ipotesi essi riceverebbero in concambio azioni non quotate. In tal caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato in conformità alla normativa applicabile e in particolare ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3 del Codice Civile. Si precisa che qualora GCL Holding SCA e Peninsula Capital II S.a r.l. (tra le quali risulta in essere un impegno di consultazione in relazione all’Offerta Obbligatoria Xxxxxx) decidessero di non aderire all’Offerta Obbligatoria Azioni, la partecipazione detenuta dall’Offerente ad esito dell’Offerta Obbligatoria Azioni sarebbe superiore al 66,67% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea dell’Emittente solamente nel caso di sostanziale adesione totalitaria da parte del flottante all’Offerta Obbligatoria Azioni. In caso di Revoca dalle Negoziazioni delle Azioni A, Borsa Italiana potrebbe altresì disporre la revoca dalla quotazione dei Market Warrant tenuto conto che venendo meno la quotazione delle Azioni A verrebbe meno la quotazione delle attività sottostanti i Market Warrant. In caso di revoca dei Market Warrant dalla quotazione, i titolari di Market Warrant che non abbiano aderito all’Offerta Volontaria Market Warrant saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento (ferma, in ogni caso, la naturale decadenza ed estinzione dei Market Warrant prevista, ai sensi del relativo regolamento disponibile sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx, per il 6 agosto 2023). Si evidenzia infine che, secondo quanto previsto dal regolamento dei Market Warrant, in caso di Re...
Fusione. 1. Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, s'intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.
Fusione. In data 20 ottobre 2008 le assemblee di Ducati e Performance Motorcycles hanno ap- provato la Fusione tra Performance Motorcycles e Ducati. Per maggiori informazioni sulla Fusione, si rinvia al Documento Informativo predisposto da Ducati ai sensi dell’art. 70 del Regolamento Emittenti e messo a disposizione del pubblico dall’Emittente nelle forme di legge, nonché sul sito internet xxx.xxxxxx.xxx.
Fusione. La fusione si realizza a valori di mercato, attribuendo all’Investitore-Con- traente un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore com- plessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute nel fondo incorporato, valorizzate all’ultimo Valore Unitario della Quota rilevato prima della fusione. In ogni caso Poste Vita ha cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza costi o spese per gli Investitori-Contraenti e senza interruzioni nella gestione del Fondo Interno Assicurativo. Come richiesto dalla normativa, prima della fusione Poste Vita informa l’In- vestitore-Contraente.
Fusione. La "Banca Popolare dell'Irpinia S.p.A." e la "Banca Popolare di Salerno S.p.A." si fondono, ai sensi dell'art.2501 C.C., alle condizioni tutte stabilite nei progetti di fusione approvati con le deliberazioni assembleari in data 30 aprile 2003 e di cui in premessa, mediante la qui convenuta costituzione di una società per azioni.
Fusione. La società di gestione ha facoltà decisionale, nel rispetto della disposizione della legge del 17 dicembre 2010, in merito all'esecuzione di fusioni ai sensi dell'art. 1 comma 20 della legge del 17 dicembre 2010 di Gamax Funds o di uno dei fondi in quanto Gamax Funds o i diversi fondi interessati possono avere partecipazioni in qualità di OICVM cedente o mutuatario.
Fusione. La Intesa Sanpaolo S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporante", incorpora la Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporata", se- condo le modalità indicate nel progetto di fusione di cui in premessa.
Fusione. 1. La fusione di due o più affiliati deve essere deliberata dall’Assemblea straordinaria congiunta di tutti gli affiliati dai quali proviene.
Fusione. La fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A. deliberata dall’Assemblea di Investimento.