Common use of Generalità Clause in Contracts

Generalità. Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;

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Samples: Materiali E Prodotti Per Uso Strutturale, Materiali E Prodotti Per Uso Strutturale

Generalità. Si definiscono materiali L’Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Con- tratto con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e prodotti per uso strutturalenumericamente, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare necessità connesse alla prestazione in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro. I materiali lavoratori impiegati nell’espletamento del servizio – assunti a tempo determinato o indeterminato dall’appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro su- bordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso locali Anas, all’esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’Appalta- tore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione a ciò l’Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della pre- detta Stazione Appaltante A seguito di esplicita richiesta di Anas, l'Appaltatore dovrà comprovare la corre- sponsione, ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricantedipendenti impiegati nell’appalto, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricantedei trattamenti retributivi loro do- vuti, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica inoltrando alla stessa copia della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazionelavoro ad essa relativa. In particolareL’Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale inizial- mente previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUEla consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi. Al termine del periodo L’Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di coesistenza il loro impiego nelle opere gradimento di Anas ed è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per Anas - di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure quel personale per il rilascio del “Certificato di Valutazione quale Anas avanzasse apposita richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione esercizio di tale specifico aspettofacoltà, con il Dipartimento l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della co- municazione. L’Appaltatore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi nell’espletamento del servizio. Prima dell'inizio delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà consegnare a Anas l'elenco del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali Anas- corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro (“LUL”) dei Vigili datori di lavoro. L’Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall’utilizzo di lavoro minorile, manodo- pera in nero o forme equivalenti di sfruttamento. L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del Fuoco, proprio personale im- piegato nello svolgimento del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Internoservizio. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, L'Appaltatore è tenuto a fornire copia al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi, adeguati alle caratteristiche dell'attività da svolgere e muniti di scritta di identifica- zione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome della sopra richiamata documentazione Ditta di identificazione appar- tenenza. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e qualificazione corretto. In par- ticolare è tenuto all’assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione. Al personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le appa- recchiature Anas (casi Afotocopiatrici, B o Cfax, telefoni, ecc.), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasportoche esulano dall’espletamento del servizio. L’Appaltatore s’impegna a richiamare e, dal fabbricante fino al cantierese del caso, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, sostituire il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti personale che non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, osserva una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;condotta irreprensibile.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Di Servizi, Capitolato Speciale Di Appalto Di Servizi

Generalità. Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base La realizzazione delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica civili avviene nel rispetto delle Norme e stabilità” dei Regolamenti vigenti e in coerenza con ❏ la progettazione esecutiva approvata dalla Committente , ❏ la presenza di cui all’Allegato I sottoservizi esistenti, ❏ la natura del Regolamento UE 305/2011 terreno effettuando preventivamente verifiche presso gli Enti competenti e i Gestori dei servizi, sopralluoghi, indagini del sottosuolo con tecniche di analisi non invasive, saggi. I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali Gli scavi in vicinanza di alberi e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure l’eventuale estirpazione di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione radici e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi siepi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica forniturapreventivamente autorizzata dall’Ente competente. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarateEventuali danni causati dalle attività realizzative sono totalmente ed esclusivamente a carico dell’Appaltatore. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, L’Impresa dovrà immediatamente informare il Direttore dei Lavori e l’Ente proprietario/Gestore dei guasti provocati o riscontrati agli impianti esistenti. I mezzi utilizzati per le lavorazioni devono essere tali da non danneggiare, né durante il trasporto né durante l’esecuzione delle opere, il manto stradale. L’Impresa esecutrice dei lavori deve cautelarsi affinché l’apertura degli scavi non danneggi fabbricati limitrofi o alberature; ogni eventuale danno rimarrà a totale carico e responsabilità dell’Impresa. I materiali di risulta degli scavi che non siano destinati ad essere reimpiegati per rinterri devono essere immediatamente allontanati dal cantiere e trasportati a rifiuto in apposite discariche indicate dagli Enti Locali competenti. Deve essere assicurata invece la massima riutilizzabilità degli elementi derivanti dal disfacimento della pavimentazione; in particolare i materiali recuperabili e re-impiegabili come basoli, selci, cubetti di porfido o simili, devono essere accatastati a parte in modo da poter essere reimpiegati in fase di ripristino. Indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dovrà accertarsi del possesso essere assicurato sempre il transito pedonale e del regime veicolare e l’accesso alle proprietà private. Ogni deroga alle profondità di vali- dità della scavo e posa delle infrastrutture deve essere preventivamente autorizzata dalla D.L. e dall’Ente territorialmente competente per iscritto. L’autorizzazione dovrà essere successivamente allegata alla documentazione di qualificazione (caso B) as-built, in qualità di liberatoria. Tutti i documenti contenenti le richieste di autorizzazione verso gli Enti competenti e/o del Certificato soggetti privati dovranno riportare espressamente la liberatoria con la quale il proprietario dell’infrastruttura si impegna a rilasciare il diritto d’uso della tubazione e/o manufatto e di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati residenza dei cavi di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine proprietà della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;Committenza.

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Samples: Specifiche Tecniche Per La Fornitura E Messa in Opera Della Rete Opere Civili

Generalità. Si definiscono materiali e prodotti Le malte da utilizzarsi per uso strutturale, utilizzati nelle le opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare conservazione dovranno essere confezionate in maniera prioritaria il requisito base analoga a quelle esistenti. Per questo motivo si dovranno effettuare una serie di analisi fisico chimico , quantitative e qualitative sulle malte esistenti, in modo da calibrare in maniera ideale le composizioni dei nuovi agglomerati. Tali analisi saranno a carico dell'Appaltatore dietro espressa richiesta della D.L. Ad ogni modo, la composizione delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica malte, l'uso particolare di ognuna di esse nelle varie fasi del lavoro, l'eventuale integrazioni con additivi, inerti, resine, polveri di marmo, coccio pesto, particolari prodotti di sintesi chimica, ecc., saranno indicati dalla D.L. dietro autorizzazione degli organi preposti alla tutela dell'edificio oggetto di intervento. Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e stabilità” natura chimica appropriata. Saranno, in ogni caso, preferite le sabbie di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 tipo siliceo o calcareo, mentre andranno escluse quelle provenienti da rocce friabili o gessose; non dovranno contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie argillose, terrose, limacciose e polverose. I materiali ed componenti di tutti i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguitotipi di malte dovranno essere mescolati a secco. L'impasto delle malte dovrà effettuarsi manualmente o con appositi mezzi meccanici, dovrà risultare omogeneo e di tinta uniforme. I materiali vari componenti, con l'esclusione di quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati sia a peso che a volume. La calce spenta in pasta dovrà essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione riesca semplice ed esatta. Tutti gli impasti dovranno essere preparati nella quantità necessaria per l'impiego immediato e prodotti possibilmente in prossimità del lavoro. I residui di impasto non utilizzati immediatamente dovranno essere gettati a rifiuto fatta eccezione per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura quelli formati con calce comune che, il giorno stesso della loro miscelazione, potranno essere riutilizzati. Tutte le prescrizioni relative alle malte faranno riferimento alle indicazioni fornite nella parte seconda ART. 3 del fabbricante, secondo le procedure presente capitolato. I tipi di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità malta e le procedure indicate nelle presenti normeloro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la tabella seguente (D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 e Circolare 02 febbraio 2009 n°617/C.S.LL.PP. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo e s.m.i. 11.10.2 Tab. 11.10.II): Classe Tipo Composizione Cemento Calce aerea Calce idraulica Sabbia Pozzolana M2,5 Idraulica - - 1 3 - M2,5 Pozzolanica - 1 - - 3 M2,5 Bastarda 1 - 2 9 - M5 Bastarda 1 - 1 5 - M8 Cementizia 2 - 1 8 - M12 Cementizia 1 - - 3 - Alla malta cementizia si può aggiungere una piccola quantità di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato calce aerea con funzione plastificante. Malte di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con funzioni di compartimentazione antincen- dioadditivi, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CEpreventivamente sperimentate, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che ritenute equivalenti a quelle indicate qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione loro resistenza media e la tracciabilità dei materiali e prodotti compressione risulti non inferiore ai valori seguenti: − 12 N/mm2 (120 Kgf/cm2) per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico l'equivalenza alla malta M12 − 8 N/mm2 (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione 80 Kgf/cm2) per l'equivalenza alla malta M8 − 5 N/mm2 (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti 50 Kgf/cm2) per l'equivalenza alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione malta M5 − 2,5 N/mm2 (25 Kgf/cm2) per l'equivalenza alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;malta M2,5

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Samples: Appalto

Generalità. Si definiscono materiali La sottoscrizione del contratto comporta attestazione da parte dell’Appaltatore della piena conformità alle normative vigenti e prodotti per uso strutturaledella piena conoscenza e accettazione delle condizioni dell’affidamento espresse dall’Accordo Quadro, utilizzati nelle dal Contratto applicativo, dal presente Capitolato Speciale e da tutti gli allegati. L’Appaltatore è tenuto all’esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell’appalto. L’Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dell’esatta e puntuale realizzazione dell’oggetto del contratto nonché della buona riuscita dell’appalto. L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza delle persone e delle cose in generale e la prevenzione degli infortuni. Le opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono e i relativi costi richiesti da eventuali rilievi e/o prescrizioni dettate dalle autorità competenti sono da intendersi interamente a carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica effettuare tutte le manutenzioni preventive e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazionecorrettive, nonché mediante a fornire tutti i materiali che si rendessero necessari nell’esecuzione delle medesime, fino a 24 (ventiquattro) mesi successivi alla conclusione dei singoli contratti applicativi. L’Appaltatore dovrà richiedere alla Stazione Appaltante e/o al Gestore, in tempo utile, quelle eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione informazioni non contenute nell’Accordo Quadro o nel Contratto e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure necessarie per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”corretto espletamento della prestazione. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, L’Appaltatore è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasportoin qualunque momento ogni informazione richiesta dalla Stazione Appaltante, dal fabbricante fino al cantiereGestore o dal Direttore dell’Esecuzione e relativa alla esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovrà prendere ogni provvedimento necessario per mantenere gli obblighi contrattuali malgrado rallentamenti e sospensioni dei lavori necessari per la presenza in cantiere di altri Fornitori e/o per motivi di sicurezza, comprese le eventuali fasi in particolare quando i lavori siano eseguiti in vicinanza di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” aree o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, impianti in fase di accetta- zionecostruzione e/o in esercizio e/o simultaneamente ai lavori eseguiti da terzi. L’Appaltatore sarà tenuto all’applicazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica oltre che di quanto sopra - copia del certificato previsto dall’eventuale Piano di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbricaSicurezza, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011tutte le disposizioni in materia che il Responsabile della Stazione Appaltante competente impartirà in materia di sicurezza e protezione ambientale. L’Appaltatore dovrà provvedere a tutte le misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza per l’incolumità degli operai, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i protezione cantieri e i igiene sui luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V lavoro secondo i dettami del D.Lgs. 106/2017 81/08 e ss.mm.ii. In tutte le fasi del Capo VIII Contratto l’Appaltatore si obbliga ad impiegare personale dall’idonea qualificazione ed esperienza in relazione all’attività espletata, esperienza in relazione alle attività da espletare e a dotarlo dei necessari dispositivi di protezione individuali previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché munito di apposito tesserino di riconoscimento. È obbligo espresso, altresì, dell’Appaltatore: • la formazione del Regolamento UE 305/2011cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti; • La recinzione dell'area di lavoro che dovrà essere eseguita secondo le indicazioni e le modalità che indicherà la Direzione dell’Esecuzione; • La fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro; • L'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed anche diurni; • La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisionale. Le prove su materiali e prodotti• La partecipazione a sopralluoghi. Durante i sopralluoghi necessari alle fasi di cantiere, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta l’Appaltatore si obbliga a: • non ostacolare in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi alcun modo le ordinarie operazioni che hanno luogo nelle aree in cui saranno svolte le attività; • sospendere temporaneamente le proprie attività qualora queste interferissero con attività del Capo VII personale del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;gestore.

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Samples: Accordo Quadro

Generalità. Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi A. Determinazione del valore netto d’inventario I conti consolidati del Fondo sono incorporati permanentemente tenuti in euro (« Valuta di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 Consolidamento »). I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguitoconti dei singoli Comparti sono tenuti nelle rispettive valute (« Valuta di Riferimento »), precisate nelle singole Schede di Comparto. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricanteIl valore Netto d'Inventario delle Quote verrà calcolato almeno due volte al mese, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure Consiglio d'Amministrazione della Società di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione Gestione del Fondo per ogni singolo Comparto e verifica della documentazione Categoria di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove Quote del Fondo ( la « Data di accettazioneValutazione »). In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, Tuttavia qualora una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo Data di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali Valutazione non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione coincidesse con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzataun giorno lavorativo delle banche lussemburghesi, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi valore Netto d'Inventario del Comparto di cui si tratta verrà calcolato il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA)primo giorno lavorativo bancario successivo. Per ciascun Comparto, oppure dovrà ottenere un “Certificato le Date di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base sono indicate nella relativa Scheda di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabiliComparto. Per ogni materiale Comparto che abbia emesso un'unica Categoria di Quote, il Valore Netto d'Inventario per Quota verrà calcolato dividendo l'attivo netto del Comparto, che è pari al valore delle attività attribuibili a tale Comparto, ed il reddito generato dallo stesso, meno le passività relative a tale Comparto e gli accantonamenti ritenuti opportuni o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere necessari, per il numero totale di Quote del Direttore dei Lavori, Comparto in fase questione in circolazione alla Data di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione Valutazione di cui al Capo II si tratta, arrotondando all'unità superiore o inferiore più vicina della Valuta di Riferimento del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011Comparto. Per i prodotti non qualificati mediante maggiore chiarezza, l'unità della Valuta di Riferimento corrisponde alla più piccola unità di tale valuta (ad esempio, se la Marcatura CEValuta di Riferimento è l'euro, l'unità sarà il cent). Qualora un Comparto avesse emesso due o più Categorie di Quote, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi valore Netto d'Inventario per Quota per ogni Categoria di Quote verrà calcolato dividendo le attività nette, secondo la definizione sopra citata, relative a tale Categoria, per il numero totale di Quote della stessa categoria in circolazione del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato Comparto alla Data di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011considerata. Le prove su materiali attività e prodottile passività dei singoli Comparti sono valutate nella Valuta di Riferimento del Comparto. Per quanto possibile, i redditi degli investimenti, gli interessi dovuti, le spese e gli altri oneri (comprese le spese amministrative e le spese di gestione dovute alla Società di Gestione del Fondo) verranno valutati a seconda delle specifiche procedure applicabiliscadenza giornaliera, come specificato di volta e verrà tenuto conto degli eventuali impegni del Fondo in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;funzione della valutazione che ne verrà fatta.

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Samples: Insurance Contract

Generalità. Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali Gli scavi ed i prodotti rilevati occorrenti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti la configurazione del terreno di impianto, per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura il raggiungimento del fabbricante, secondo le procedure terreno di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazioneposa delle fondazioni o delle tubazioni, nonché mediante per la formazione di cunette, passaggi e rampe, cassonetti e simili, opere d'arte in genere, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che potrà dare la Direzione Lavori in sede esecutiva. Le sezioni degli scavi e dei rilevati dovranno essere rese dall'Appaltatore ai giusti piani prescritti, con scarpate regolari e spianate, cigli ben tracciati e profilati, fossi esattamente sagomati. L'Appaltatore dovrà inoltre procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti (provvedendo qualora necessario alle opportune puntellature, sbadacchiature o armature) restando lo stesso, oltre che responsabile di eventuali prove danni a persone ed opere, anche obbligato alla rimozione delle materie franate. Per l'effettuazione sia degli scavi, che dei rilevati, l'Appaltatore sarà tenuto a curare, a proprie spese, l'estirpamento di accettazionepiante, cespugli, arbusti e relative radici, e questo tanto sui terreni da scavare, quanto su quelli designati all'impianto dei rilevati; per gli scavi inoltre dovrà immediatamente provvedere ad aprire le cunette ed i fossi occorrenti e comunque evitare che le acque superficiali si riversino nei cavi. In particolareL'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con mezzi adeguati, meccanici e di mano d'opera, in modo da dare gli stessi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato; esso sarà comunque libero di adoperare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché dalla Direzione riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per quanto attiene l’identificazione il regolare andamento e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore buona riuscita dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;lavori.

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Samples: Disciplinare Descrittivo E Prestazionale Delle Opere Pubbliche

Generalità. Si definiscono materiali Tutte le Forniture sono coperte dalla garanzia ai sensi di legge e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette in conformità alle presenti normeCondizioni Generali. Il termine di durata della garanzia dovuta al CLIENTE da SIEMENS per Prodotti è di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di consegna degli stessi, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare anche nel caso in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti la Fornitura non sia stata messa in esercizio; per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente le Soluzioni la garanzia è a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di decorrere dalla loro accettazione. In particolareAi fini della garanzia, per quanto attiene l’identificazione vizio o difetto, si intende la difformità o il malfunzionamento della Fornitura SIEMENS rispetto alle sue specifiche tecniche e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti funzionali dichiarate. Il CLIENTE dovrà notificare il Difetto a SIEMENS: per i quali sia disponibileProdotti entro 8 (otto) giorni dall’identificazione dello stesso, per l’uso strutturale previstole Soluzioni entro 30 (trenta) giorni dall’identificazione del Difetto. SIEMENS, una norma europea armonizzata a propria discrezione, provvederà a riparare o sostituire gratuitamente, franco proprio magazzino, il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del Prodotto difettoso per l'intero periodo di coesistenza validità della garanzia, se il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed CLIENTE avrà ottemperato a tutti i requisiti applicabilisuoi obblighi fino a quel momento, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per eventuali danni diretti od indiretti subiti dal CLIENTE a causa del malfunzionamento. Per In ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE caso la garanzia di SIEMENS per vizi dei Prodotti è onere del Direttore dei Lavori, in fase limitata nell’importo massimo al valore di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione costo delle apparecchiature indicate nella relativa fattura. Le spese di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione spedizione del prodotto o difettoso al magazzino indicato da SIEMENS, ovvero quelle eventuali di conformità smontaggio e rimontaggio sull’impianto delle parti da sostituire e le ore di viaggio del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, tecnico SIEMENS fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro sito di installazione, verificare che tali prodotti corrispondano saranno a quanto indicato nella documentazione carico del CLIENTE. La garanzia sulle componenti sostituite scadrà con lo scadere della garanzia originaria. La garanzia decadrà immediatamente, senza bisogno di identificazione alcuna comunicazione da parte di SIEMENS, e qualificazionequest’ultima sarà sollevata da ogni obbligo di garanzia, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate qualora la Fornitura dovesse risultare manomessa, riparata da terzi, non correttamente immagazzinata, utilizzata non conformemente allo scopo per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, quale è destinata e/o alle indicazioni contenute nei manuali tecnici forniti dal produttore. SIEMENS sarà comunque sollevata da ogni obbligo di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate dagaranzia qualora: a) laboratori di prova notificati ai sensi il CLIENTE non abbia notificato a SIEMENS nel termine dovuto la presenza del Capo VII del Regolamento UE 305/2011Difetto; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001il CLIENTE non abbia adottato le necessarie contromisure per mitigare il danno causato dal Difetto; c) altri laboratoriil CLIENTE impedisca a SIEMENS di porre rimedio al Difetto; d) il Difetto riguardi parti consumabili, dotati o sia dovuto a normale usura della Fornitura. In caso di adeguata competenza ed idonee attrezzaturedifetti latenti, previo nulla osta i suddetti termini decorrono dal momento della scoperta del Servizio Tecnico Centrale;difetto. Alla scadenza del periodo di garanzia, il diritto di reclamo decade anche per i difetti latenti. In caso di reclamo puntuale e giustificato, l'obbligo di SIEMENS è esclusivamente quello di sostituire o riparare la merce ritenuta non conforme o fornire di nuovo il servizio ritenuto insufficiente, escludendo con ciò ogni diritto del Cliente di richiedere la risoluzione del Contratto e/o il risarcimento dei danni. Con riferimento alla disposizione sulle parti di ricambio, SIEMENS si riserva il diritto di fornire materiale proveniente dal fornitore originario ovvero da un fornitore equivalente.

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Samples: General Terms of Supply

Generalità. Si definiscono materiali Nelle costruzioni delle murature verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, la costruzione di voltini, sordini, piattebande, archi e prodotti verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per uso strutturaleil passaggio dei tubi pluviali, utilizzati dell'acqua potabile, camini, esalazioni etc, gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali, etc. Quanto detto, per evitare di scalpellare i muri già costruiti per praticarvi i fori suddetti, dovrà essere attuato dall'Appaltatore in stretto collegamento con i propri subappaltatori. La costruzione della muratura deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse evitando, nel corso dei lavori, la Capitolato_specifiche tecniche.doc 65/121 formazione di strutture emergenti dal resto della costruzione. La muratura procederà a filari allineati coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse prescritto. All'innesto tra i muri dovranno essere lasciate ammorsature in numero non inferiore a due per metro lineare di altezza, secondo la regola dell’arte o come diversamente prescritto nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I tavole del Regolamento UE 305/2011 progetto. I materiali ed lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, non debbono essere sospesi nei periodi di freddo intenso e di gelo in quanto è a carico dell'appaltatore, compensato negli oneri dell'appalto, porre in atto tutti gli accorgimenti per operare anche con tempo sfavorevole. Gli elementi delle murature dovranno mettersi in opera con i prodotti giunti di connessione alternati in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra ad esso in modo che la malta rifluisca all'invito e riempia tutte le fughe, le quali avranno larghezza non maggiore di 8 mm, nè minore di 5 mm.: i giunti non dovranno essere rabboccati durante la costruzione. Le malte da impiegarsi per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguitol'esecuzione delle muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori alla linea di tolleranza fissata. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricantesordini, secondo gli archi, le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità piattebande e le procedure indicate nelle presenti normevolte dovranno essere costruiti in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso tracciata sopra la centinatura e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm. E’ fatto salvo il caso 5 all'intradosso e mm. 10 all'estradosso. Gli ancoraggi ai muri contigui avverranno con immorsature ogni metro lineare di sviluppo in cuialtezza, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; i muri non ammorsati ad altra muratura dovranno essere collegati alle strutture esistenti con profili metallici a C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente staffe a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a Z. Dovranno comunque venire rispettati tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato sistemi di ancoraggio e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavorigiunzione delle murature, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV individuati ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti illustrati nelle tavole grafiche oppure approvati dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;D.L.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Generalità. Si definiscono Il presente elenco prezzi costituisce la descrizione ovvero i limiti di fornitura corrispondenti ai prezzi di applicazione indicati. I prezzi riportati si riferiscono a lavori eseguiti applicando la miglior tecnica, idonea mano d'opera e materiali di ottima qualità in modo che i manufatti, le somministrazioni e prodotti per uso strutturaleprestazioni risultino complete e finite a regola d'arte in relazione alle tavole progettuali ed alle migliori spiegazioni che la Direzione Lavori vorrà esplicitare. 1. L'elenco dei prezzi unitari in base ai quali, utilizzati dedotto il ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori appaltati, riguarda le opere compiute ed elencate qui di seguito. I prezzi unitari assegnati dall'elenco dei prezzi a ciascun lavoro e/o somministrazione, comprendono e, quindi, compensano ogni opera, materia e spesa principale e accessoria, provvisionale o effettiva che direttamente o indirettamente concorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce sotto le condizioni di contratto e con i limiti di fornitura descritti. 2. Tutti i materiali saranno della migliore qualità nelle opere soggette alle presenti normerispettive categorie, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare senza difetti e in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica ogni caso con qualità e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 pregi uguali o superiori a quanto descritto nel presente elenco. La provenienza dei singoli materiali sarà liberamente scelta dall'Appaltatore, purché non vengano manifestati espliciti rifiuti dalla Direzione Lavori. I materiali forniti saranno rispondenti a tutte le prescrizioni del presente elenco prezzi nonché a tutte le leggi vigenti in materia ovvero alle norme UNI in vigore al momento della fornitura. 3. Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste si potrà provvedere alla determinazione di nuovi prezzi ovvero si procederà in economia, con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore e contabilizzate a parte. In tal caso le eventuali macchine ed i prodotti attrezzi dati a noleggio saranno in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari al loro perfetto funzionamento. 4. L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del cantiere per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguitoquanto di sua competenza e si obbliga a far osservare dal suo personale tecnico e/o dai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati da imperizia e/o negligenza di suoi tecnici e/o operai. 5. I materiali lavori saranno contabilizzati a misura seguendo gli usuali criteri di misura per ogni categoria di lavoro e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi applicando i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze prezzi unitari di cui al Capo III presente elenco: in tali prezzi, al netto del Regolamento UE n.305/2011ribasso d'asta, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione si intendono compresi la necessaria assistenza tecnica nonché tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali precisati nel presente elenco e nel contratto di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a Saranno invece valutati in economia tutti i requisiti applicabililavori che, per natura, dimensione, difficoltà esecutiva od urgenza, non saranno suscettibili di misurazione. Per ogni materiale Questi lavori saranno preventivamente riconosciuti come tali (da eseguirsi cioè in economia) e concordati a priori. 6. Tutte le opere saranno eseguite dall'Appaltatore secondo le migliori Regole d'Arte e di prassi di cantiere nonché in perfetta conformità alle istruzioni impartite dalla Direzione Lavori. 7. L'Appaltatore si impegna a garantire assistenza tecnica e disponibilità alla esecuzione di lavori di qualsiasi tipo o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, natura anche in fase periodo di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto ferie o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;festivi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Generalità. Si definiscono materiali L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Con- tratto con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e prodotti per uso strutturalenumericamente, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare necessità connesse alla prestazione in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro. I materiali lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio - assunti a tempo determinato o indeterminato dall'appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro su- bordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso locali Anas, all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Appalta- tore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento d.el servizio, restando a suo completo ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere esclusivo carico qualsiasi risarcimento, .senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione a ciò l'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da ogni e qualsivoglia azione Edizione del 31 luglio 2016 risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della pte" detta Stazione Appaltante •• A seguito di esplicita richiesta di Anas, l'Appaltatore dovrà comprovare la corre- sponsione, ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricantedipendenti impiegati nell'appalto, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricantedei trattamenti retributivi loro do- vuti, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica inoltrando alla stessa copia della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazionelavoro ad essa relativa. In particolareL'Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle . prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale inizial- mente previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUEla consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi. Al termine del periodo L'Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di coesistenza il loro impiego nelle opere gradimento di Anas ed è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per Anas - di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure quel personale per il rilascio del “Certificato di Valutazione quale Anas avanzasse apposita richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione esercizio di tale specifico aspettofacoltà, con il Dipartimento l'Appaltatore dovrà prowedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della co- municazione. L'Appaltatore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi nell'espletamento del servizio. Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà consegnare a Anas l'elenco . del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali Anas- corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro ("WL') dei Vigili datori di lavoro. L'Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, manodo- pera in nero o forme equivalenti di sfruttamento. L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del Fuoco, proprio personale im- piegato nello svolgimento del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Internoservizio. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, L'Appaltatore è tenuto a fornire copia al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi, adeguati alle caratteristiche dell'attività da svolgere e muniti di scritta di identifica- zione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome della sopra richiamata documentazione Ditta di identificazione appar- tenenza. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e qualificazione corretto. In par- ticolare è tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione. Edizione del 31 luglio 2016 , AI personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le appa- '" recchiature Anas (casi Afotocopiatrici, B o Cfax, telefoni, ecc.), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasportoche esulano dall'espletamento del servizio. L'Appaltatore s'impegna a richiamare e, dal fabbricante fino al cantierese del caso, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, sostituire il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti personale che non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, osserva una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;condotta irreprensibile.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Di Servizi

Generalità. Si definiscono materiali I calcestruzzi dovranno essere confezionati con impastatrice meccanica e, se richiesto, vibrati. Qualora, in via eccezionale, la preparazione avvenga manualmente, la stessa dovrà essere eseguita con attrezzi idonei, sopra apposito tavolato riparato dal sole e prodotti dalla pioggia. Il calcestruzzo verrà sempre impiegato appena confezionato e tutti gli avanzi saranno gettati fra le materie di rifiuto. A parità di cemento ed inerti l'aumento del quantitativo d'acqua di impasto riduce la resistenza del cls e aumenta i fenomeni di ritiro e "fluage". Per cls che debbano essere platici (zone molto armate dove la giusta consistenza non permetterebbe all'impasto di penetrare completamente) non si ricorrerà quindi ad aumento di acqua con aumento di cemento, ma a vibratori o ad additivi fluidificanti. Nelle strutture in elevazione (pilastri e murature) l'impasto va accompagnato fino al piede del getto e non diffuso dall'alto per uso strutturaleevitare la separazione per gravità degli inerti che darebbero luogo a "vespai" di ghiaia al piede. Gli inerti migliori saranno calcarei e a spigolo vivo. Qualora si ricorra a vibratura, utilizzati occorre tener presente che lo scopo del vibratore è quello di togliere aria dai getti: assicurarsi dunque che l'aria possa liberamente sfogarsi e non venga incapsulata in nessuna parte. Il vibratore va messo nell'impasto e non a contatto dei ferri perché ciò impedisce l'adesione ferro-cls negli istanti iniziali di presa. Se non espressamente ordinato, è vietato accelerare la presa perché gli acceleranti aumentano i fenomeni di ritiro e "fluage". Gli additivi generalmente usati sono: • fluidificanti, per rendere l'impasto più plastico • antigelo, provocano una reazione chimica che scalda la massa in indurimento • acceleranti la presa • espansivi, evitano il ritiro. Molto usati per i getti di collegamento tra cls in opera e strutture prefabbricate o per sigillatura di passamuri • disarmanti, diminuiscono l'aderenza tra cls e tavole rendendo più agevole la scasseratura il coefficiente di dilatazione del cls (simile a quello dell'acciaio) vale mediamente 0,012 mm per metro di lunghezza e per °C di differenza di temperatura: nelle opere soggette alle presenti normedi notevole lunghezza si prevederanno appositi giunti di dilatazione per non contrastare le deformazioni conseguenti L'esecuzione dei getti sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di soddisfare posa, le casseformi ed in maniera prioritaria il requisito base che i getti abbiano a risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni della Stazione Appaltante. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” pareti di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 contenimento. I materiali getti potranno essere iniziati solo dopo verifica degli scavi e delle casseformi da parte della Stazione Appaltante. Il calcestruzzo sarà posato in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi o irregolarità di sorta. L'assestamento in opera verrà eseguito mediante vibrazione, con idonei apparecchi approvati dalla Stazione Appaltante. All'uopo, il getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiore ai 50 cm. ottenuti dopo la vibrazione. Di norma, nell'esecuzione dei getti, lo strato superiore dovrà essere gettato prima che il sottostante abbia iniziato la presa. In ogni caso, tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze di aspetto e, se non eseguita a calcestruzzo fresco, la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta liquida dosata a ql. 6 di cemento per ogni m3. di sabbia, senza speciale compenso. Parimente, dovendosi addossare il calcestruzzo a murature eseguite già da qualche tempo, queste verranno abbondantemente lavate, quindi asperse di malta fresca, affinchè possa aver luogo il collegamento. A posa ultimata, sarà curata la stagionatura dei getti, in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguitomezzi più idonei allo scopo. Il sistema proposto dall'appaltatore dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante. Durante il periodo di stagionatura, i getti saranno riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere. I materiali calcestruzzi, e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente più specialmente quelli delle volte, dovranno essere riparati dal sole mediante coperture da mantenere bagnate fino a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;sufficiente indurimento.

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Samples: Technical Standards

Generalità. Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 9.1.1. I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori PubbliciL’Appaltatore, ove disponibili; con decreto previsto nel Contratto, è obbligato a nominare e mantenere, durante tutta l’esecuzione delle attività oggetto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori PubbliciContratto stesso, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspettouno o più Rappresentanti, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione pieni poteri di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettualiinterlocuzione tecnica/economica, con particolare riferimento alla Relazione sui materialiagli aspetti di sicurezza e salute nel lavoro, di cui agli obblighi socio- lavoristici e al § 10.1rispetto dell’ambiente. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego ENEL si riserva, durante l’esecuzione del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturaliContratto, il Direttore diritto di ricusare detto Rappresentante/i per giusta causa. In questo caso l’Appaltatore si obbliga a sostituirlo entro dieci (10) giorni lavorativi, se non diversamente indicato nel Contratto. ENEL si impegna a fornire, su richiesta dell’Appaltatore, tutti i dati necessari all’esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Qualora i dati forniti da ENEL risultassero insufficienti o incompleti, l’Appaltatore si impegna a richiedere in tempo utile gli eventuali dati mancanti. 9.1.2. ENEL ha il diritto di controllare e verificare l’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte e di tutte le disposizioni impartite da ENEL stessa, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell’Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l’esecuzione a regola d’arte del Contratto, nei termini ed alle condizioni previsti nel Contratto stesso. Ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto, qualora all’esito dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai suddetti controlli e verifiche, ENEL, in qualunque modo ed a suo insindacabile giudizio, dovesse accertare la sussistenza di inadempimenti - anche consistenti in errori o imprecisioni – nell’esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Appaltatore dovrà porvi rimedio a sue spese e senza che ciò possa in alcun modo influire sull’eventuale programma cronologico o su eventuali altre scadenze contrattualmente fissate. 9.1.3. Salva diversa pattuizione contrattuale, il personale di ENEL e/o terzi all'uopo designati, ad insindacabile giudizio di ENEL, avranno accesso presso officine o magazzini dell’Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori, al fine di seguire le fasi di fabbricazione, le prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi collaudi ed essere informati sui cicli di lavorazione così come verificare l’esecuzione delle opere o dei servizi, inclusi i materiali che l’Appaltatore utilizza per verificare la corretta applicazione loro realizzazione. Resta inteso che tali eventuali accessi, nonché l’eventuale formulazione di osservazioni non costituiscono in alcun modo ingerenza e/o limitazione dell’autonomia nello svolgimento, da parte dell’Appaltatore, delle presenti disposizioni, ai sensi attività oggetto del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;Contratto.

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Samples: General Contract Conditions

Generalità. Si definiscono materiali e prodotti Le malte da utilizzarsi per uso strutturale, utilizzati nelle le opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare conservazione dovranno essere confezionate in maniera prioritaria il requisito base analoga a quelle esistenti. Per questo motivo si dovrà effettuare una serie di analisi fisico-chimico, quantitative e qualitative sulle malte esistenti, in modo da calibrare in maniera ideale le composizioni dei nuovi agglomerati. Tali analisi saranno a carico dell'Appaltatore dietro espressa richiesta della D.L. Ad ogni modo, la composizione delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica malte, l'uso particolare di ognuna di esse nelle varie fasi del lavoro, l'eventuale integrazione con additivi, inerti, resine, polveri di marmo, coccio pesto, particolari prodotti di sintesi chimica, ecc., saranno indicati dalla D.L. dietro autorizzazione degli organi preposti alla tutela dell'edificio oggetto di intervento. Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e stabilità” natura chimica appropriate. Saranno, in ogni caso, preferite le sabbie di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 tipo siliceo o calcareo, mentre andranno escluse quelle provenienti da rocce friabili o gassose; non dovranno contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie argillose, terrose, limacciose e polverose. I materiali ed componenti di tutti i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguitotipi di malte dovranno essere mescolati a secco. L'impasto delle malte dovrà effettuarsi manualmente o con appositi mezzi meccanici e dovrà risultare omogeneo e di tinta uniforme. I materiali vari componenti, con l'esclusione di quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati sia a peso sia a volume. La calce spenta in pasta dovrà essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione riesca semplice ed esatta. Tutti gli impasti dovranno essere preparati nella quantità necessaria per l'impiego immediato e prodotti possibilmente in prossimità del lavoro. I residui di impasto non utilizzati immediatamente dovranno essere gettati a rifiuto, fatta eccezione per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione quelli formati con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzatacalce comune che, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base giorno stesso della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA)loro miscelazione, oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida potranno essere riutilizzati. Tutte le prescrizioni relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato malte faranno riferimento alle indicazioni fornite nelle schede tecniche e nelle voci di Valutazione Tecnica”. Nel caso C)perizia, qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concertononché, per la valutazione parti generali, alle indicazioni fornite nella parte seconda Art. 2.3 del presente Capitolato. Alla malta cementizia si può aggiungere una piccola quantità di tale specifico aspettocalce aerea con funzione plastificante. Malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CEpreventivamente sperimentate, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che ritenute equivalenti a quelle indicate qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione loro resistenza media e la tracciabilità dei materiali e prodotti compressione risulti non inferiore ai valori seguenti: 12 N/mm2 (120 Kgf/cm2) per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico l'equivalenza alla malta M1 8 N/mm2 (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione 80 Kgf/cm2) per l'equivalenza alla malta M2 5 N/mm2 (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti 50 Kgf/cm2) per l'equivalenza alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione malta M3 2,5 N/mm2 (25 Kgf/cm2) per l'equivalenza alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;malta M4

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Generalità. Si definiscono materiali Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e prodotti costruite tenendo conto di quanto disposto dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 Norme per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base la disciplina delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica di conglomerato cementizio armato, normale e stabilità” precompresso ed a struttura metallica, dalla Legge 2 febbraio 1974 ,n. 64. Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, dalD.M. 14/01/08 (NTC 2008), dalle Circolari e dai Decreti Ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate. L'impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, a propria cura e spese e prima dello approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori: gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure peso teorici di seguito richiamate; – qualificati sotto ciascun elemento costituente la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazionestruttura, nonché mediante eventuali prove la qualità degli acciai da impiegare; tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di accettazionefondazione. In particolareArt.87.2 Collaudo tecnologico dei materiali Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Impresa darà comunicazione alla Direzione dei Lavori specificando, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazioneciascuna colata, la qualificazione e distinta dei pezzi ed il relativo peso, la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” destinazione costruttiva e la documentazione di qualificazioneaccompagnamento della ferriera costituita da: attestato di controllo; dichiarazione che il prodotto è "qualificato" secondo le norme vigenti. La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, il fabbricante si assume per verificarne la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione rispondenza alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara norme di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione accettazione ed ai requisiti di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011progetto. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore Direzione dei Lavori dovrà accertarsi del possesso deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e del regime chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di vali- dità della documentazione ogni lotto di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C)fornitura. I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano Tutti gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, oneri relativi alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011sono a carico dell'impresa. Le prove su materiali e prodottile modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 27 luglio 1985 D.M. 9 gennaio 1996 e successivi aggiornamenti, dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008) ed altri eventuali a seconda delle specifiche procedure applicabilidel tipo di metallo in esame. Art.87.3 Controlli in corso di lavorazione L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, come specificato dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. La Direzione dei Lavori si riserva, inoltre, il diritto di chiedere il premontaggio in officina, parziale o totale, di strutture particolarmente complesse, secondo modalità da concordare di volta in volta nel seguitocon l'Impresa. La Direzione dei Lavori procederà all'accettazione provvisoria dei materiali metallici lavorati, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori privi di prova notificati ai sensi qualsiasi verniciatura. Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'impresa informerà la Direzione dei Xxxxxx, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratoricollaudo in contraddittorio, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Generalità. Si definiscono I materiali e prodotti per uso strutturalepavimentazione dovranno soddisfare i criteri di accettazione riportati nei capitoli di competenza: l’Appaltatore ha l’obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campioni dei pavimenti prescritti. La posa in opera dei pavimenti, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normedi qualsiasi tipo o genere, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare dovrà essere perfetta in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 modo da ottenere piani esatti. I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguitosingoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro nonché risultare perfettamente fissati al sottostante strato, senza determinare disuguaglianze nelle connessure dei diversi elementi a contatto. Tra pareti e pavimenti dovrà essere posto in opera apposito distanziatore in materiale elastico. I materiali pavimenti dovranno essere consegnati finiti, lavati e prodotti puliti senza macchie di sorta: ove risultassero in tutto od in parte danneggiati per uso strutturale devono il passaggio anche abusivo di persone o per altre cause, l’Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. Di massima in progetto sono impiegati i seguenti tipi di pavimenti: • piastrelle di gres ceramico • lastre di gres fine porcellanato non smaltato(effetto parquet). Le prescrizioni da rispettare, al fine di posare opportunamente le pavimentazioni, sono: - la planarità: le superfici del massetto sottostante dovrà essere a livello, piana e liscia, in modo da consentire la posa del pavimento. Le tolleranze di planarità ammesse, che sostanzialmente corrisponderanno a quelle del pavimento finito, potranno essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante- la resistenza meccanica: la resistenza meccanica, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione coesione e la qualificazionestabilità sono ottenute da un accurato dosaggio del betoncino usato per la realizzazione del massetto; che dipenderà dalla granulometria dell’inerte e dal legante cementizio. Il rapporto acqua /cemento dovrà essere contenuto tra 0,4 e 0,5 adottando eventualmente un fluidificante; - il tenore di umidità: il massetto dovrà aver raggiunto, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali prima dell’inizio delle operazioni di rasatura e prodotti per i quali sia disponibiledi posa, per l’uso strutturale previstoun grado di umidità residua inferire al 2,5%, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine che dovrà essere ridotto a meno del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere 2% dove è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione saldatura dei pavimenti; - la pulizia: lo strato della superficie del massetto deve essere resa pulita, esente da polvere, croste, lattime di cemento e tracce di ogni sorta, eventualmente sarà necessario intervenire con le modalità la raschiatura; - la solidità: verrà valutata graffiando con una punta metallica; - l’esecuzione delle sgusce: la formazione delle sgusce di raccordo tra pavimento e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo parete dovrà essere eseguita quando il caso in cui, nel periodo massetto avrà raggiunto il giusto grado di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Internoasciugamento. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore raccordo di curvatura da 3 a 4 cm di raggio dovrà essere costante in tutto il perimetro dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono locali e dovrà essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato rettificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;dima metallica.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Generalità. Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente L'Appaltatore ha l'obbligo di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal presentare al Direttore dei lavori mediante acquisizione Lavori i campioni dei pavimenti prescritti, come ha l'obbligo di eseguire campionature di pavimentazioni in opera. Nell’esecuzione dei pavimenti, da porre in opera con malta o collanti, dovrà essere usata la massima cura per non far passare la malta di allettamento attraverso le fessure degli elementi costituenti i pavimenti, di qualsiasi tipo, materiale, dimensione e verifica della documentazione forma essi siano; pertanto gli elementi dovranno essere adagiati sopra lo strato di identificazione malta di allettamento, impostandoli prima con leggera pressione delle mani, e qualificazionepoi battendoli cautamente col manico del martello fino alla perfetta aderenza ai bordi degli altri elementi collocati. Qualora occorrano parti di elementi per il completamento di pavimenti, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolarequeste dovranno essere tagliate sempre con seghe a disco umido al widiam o diamantato, per quanto attiene l’identificazione e ottenere la qualificazioneperfetta cesura della parte tagliata, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibileessendo assolutamente proibito effettuare tagli col martello, per l’uso strutturale previstocon lo scalpello, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità tenaglie ecc. La posa in opera degli elementi della pavimentazione dovrà essere eseguita con la massima cura; nessun elemento dovrà sporgere rispetto agli altri; tutti gli elementi dovranno risultare ben serrati gli uni contro gli altri, le fessure dovranno essere quasi invisibili e perfettamente allineate; non dovranno essere posti in opera elementi anche minimamente imperfetti per rotture ai bordi e agli spigoli. Capitolato_specifiche tecniche.doc 78/121 I pavimenti dovranno risultare perfettamente in piano, e pertanto si dovrà procedere alla loro posa in opera con il continuo controllo della livella. A pavimentazione ultimata, l'Appaltatore dovrà avere cura di farne pulire con attenzione la superficie affinchè non vi si depositi e non indurisca, la malta. La superficie finita della pavimentazione non dovrà presentare macchie od aloni di sorta. Dopo l'ultimazione del pavimento, l'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso a chiunque per il periodo necessario alla maturazione delle malte, approntando chiusure provvisorie e barriere: qualora vi sia necessità di transitare su pavimenti di recente realizzazione, l'Appaltatore dovrà predisporre su di essi una protezione formata da tavolato o di strato di tnt rivestito con appositi prodotti protettivi; ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio di persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese demolire e ricostruire le procedure indicate nelle presenti normeparti danneggiate. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in Non potranno essere accettati pavimenti che presentassero una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centralequalsiasi, anche sulla base minima, imperfezione dipendente dalla mancata osservanza delle norme sopra indicate e di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibiliquanto altro precisato e disposto in ogni punto del presente articolo; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali pertanto ogni qualvolta si manifestasse anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco una sola delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricanteimperfezioni suddette, o altro eventuale operatore economico (importatorecomunque danni, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 guasti e degradamenti, l'Appaltatore è obbligato alla demolizione dei pavimenti contestati ed al loro successivo rifacimento. L'Appaltatore è responsabile delle imperfezioni dei manufatti fino all'approvazione del Regola- mento UE 305/2011)collaudo, secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III non potrà mai invocare a sua discolpa nè l'avvenuta accettazione del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto materiale da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere parte del Direttore dei Lavori, nè la mancanza di specifici ordini durante il collocamento in fase opera, nè la mancata presentazione di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato eccezioni od altra opposizione da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere parte del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazionesia dopo l'ultimazione delle pavimentazioni che in caso di consegna anticipata e di anticipato uso delle pavimentazioni stesse, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazionenè per caso fortuito, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;qualsiasi imprevidenza od imprevisione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Generalità. Si definiscono materiali e prodotti 9.1.1 Il concessionario impiega, per uso strutturalel'espletamento del servizio, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normepersonale qualificato ed idoneo a svolgere il servizio, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, assunto secondo le procedure disposizioni di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricantelegge in vigore. Il concessionario assolve inoltre tutti i conse- guenti oneri, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione compresi quelli previdenziali, assicurativi e verifica della documentazione di identificazione similari. Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e qualificazioneassicurativi, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezionetutti gli adempimenti normativi, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio a carico del “Certificato gestore, senza che possa essere avanzata nei confronti dell'Istituto alcuna rivendicazione da parte del personale del soggetto aggiudicatario. L'Istituto si riserva la facoltà di Valutazione Tecnica”effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coin- volgere l'Ispettorato Provinciale del lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte del gestore vengano osservate le prescrizioni suddette. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza L'organico del personale deve essere adeguato al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Internoservizio richiesto. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore personale addetto alla gestione e ma- nutenzione dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione distributori automatici deve essere munito di Valutazione Tecnica cartellino di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli riconoscimento e deve essere in possesso di Marcatura CEregolare tessera sanitaria e dei requisiti di professionalità, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- serietà e decoro indispensabile alle e- sigenze del servizio. Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente i nominativi del personale che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti normeintende utilizzare nell'esercizio. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale Il concessionario, almeno dieci giorni prima dell'attivazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011servizio, è tenuto a fornire all'Istituto copia della sopra richiamata dell'estratto del libro matricola riguardante il personale impiegato nel servizio. La stessa documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta avvengano modifiche all'organico impiega- to o per sostituzioni oppure per l'impiego di identificazione e qualificazione (casi Anuovo personale, B entro tre giorni dalla variazione. 9.1.2 Il concessionario si impegna a sollevare l'Istituto da qualsiasi responsabilità derivante da azioni propo- ste direttamente nei confronti dell'Ente da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 c.c., così come si obbliga a sollevare lo stesso da qualsiasi conseguenza dannosa a persone o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere cose che terzi dovessero subire a causa del servizio prestato. 9.1.3 Il concessionario si impegna a garantire la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, più stretta disciplina tra il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione personale alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione proprie dipendenze ed a tutti i requisiti applicabiliprendere idonei provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che si comportassero in modo non corretto nei confronti dell'utenza, fino all'allontanamento nei casi di particolare gravità. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei LavoriIl concessionario deve assicurare che, in fase relazione all'attività svolta, gli operatori addetti al servizio siano controllati e siano costantemente istruiti in materia di accetta- zioneigiene alimentare, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per assumendosene i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;relativi oneri.

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Samples: Service Agreement

Generalità. Si definiscono con il termine di bonifica tutte quelle opere indicate nei successivi paragrafi destinate a formare il piano di imposta dei rilevati o delle sovrastrutture previsti in progetto. Le caratteristiche geometriche di tali opere sono indicate negli elaborati grafici del progetto esecutivo, ma resta inteso che l'Impresa dovrà sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. un programma di dettaglio nel quale, oltre ad indicare la natura e le proprietà fisico-meccaniche dei materiali che intende adottare, le modalità esecutive e prodotti le sequenze cronologiche degli interventi. A tale scopo l'Impresa eseguirà o farà eseguire a sua cura e spese una sistematica campagna di indagini, a conforto di quelle eseguite in sede di progetto, atte a verificare le caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali in sito previste in progetto stesso e dei materiali che intende impiegare. Gli scavi ed i riporti occorrenti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base la formazione delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica in appalto saranno eseguiti secondo le prescrizioni di progetto, salvo le eventuali varianti che saranno ordinate dalla D.L. L'Appaltatore dovrà consegnare gli scavi e stabilità” i riempimenti, al giusto piano prescritto, con piani regolari ed in quota, con i bordi ben tracciati, compiendo a sue spese durante l'esecuzione dei lavori fino all’inizio della realizzazione dei corpi stradali gli occorrenti ricarichi, la ripresa e sistemazione dei piani di cui all’Allegato I posa degli stessi e lo spurgo delle acque di drenaggio. Nella esecuzione degli scavi necessari per le opere di bonifica del Regolamento UE 305/2011 terreno di sedime, l'Appaltatore dovrà procedere in modo che i bordi siano diligentemente profilati, restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone o alle opere, obbligato a provvedere a sua cura e spese alla rimozione delle materie eventualmente franate. L'Appaltatore dovrà eseguire i movimenti dei materiali con adeguati mezzi e sufficiente mano d'opera in modo che per ogni porzione dell’area da sbancare gli scavi risultino completi e a piena sezione. Inoltre dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e comunque, mantenere efficienti, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorre, con canali fugatori. I materiali provenienti dagli scavi non utilizzabili e non ritenuti idonei a giudizio della Direzione Lavori per la formazione di rilevati e per altro impiego nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto, fuori del cantiere, depositandoli in aree che l'Appaltatore dovrà individuare ed eventualmente allestire a sua cure e spese. La località per tali depositi a rifiuto dovrà essere scelta in modo che i prodotti per uso strutturale devono rispondere materiali depositati non arrechino danno ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricantelavori, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazioneo alle proprietà pubbliche o private, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione al libero deflusso delle acque pubbliche e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1private. La mancata rispondenza Direzione Lavori potrà far asportare a spese dell'Appaltatore i materiali depositati in contravvenzione alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti precedenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Generalità. Si definiscono Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, potranno provenire da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e monumentale, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente industriali la rispondenza a questo capitolato potrà risultare da un attestato di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica conformità rilasciato dal produttore e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguitocomprovato da idonea documentazione e/o certificazione. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del fabbricanteprogetto esecutivo, secondo e possedere le procedure caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d’appalto. L’Appaltatore avrà l’obbligo, durante qualsivoglia fase lavorativa, di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricanteeseguire o fare effettuare, secondo presso gli stabilimenti di produzione e/o laboratori ed istituti in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le procedure campionature e prove preliminari sui materiali (confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate) impiegati e da impiegarsi (in grado di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione garantire l’efficacia e la qualificazionenon nocività dei prodotti da utilizzarsi) prescritte nel presente capitolato e/o stabilite dalla Direzione Lavori. Tali verifiche dovranno fare riferimento alle indicazioni di progetto, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”normative UNI. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche che la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non reputasse idonea tutta o parte di una fornitura di materiale sarà obbligo dell’Appaltatore provvedere prontamente e senza alcuna osservazione in fase di accetta- zionemerito, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011alla loro rimozione (con altri materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisisti richiesti) siano essi depositati in cantiere, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto completamente o di conformità del controllo della produzione parzialmente in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validitàopera. Sarà inoltre onere del Direttore inteso che l’Appaltatore resterà responsabile per quanto ha attinenza con la qualità dei materiali approvvigionati anche se valutati idonei dalla Direzione dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della sino alla loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione accettazione da parte dell’Amministrazione in sede di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;collaudo finale.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Generalità. Si definiscono materiali La demolizione dovrà essere eseguita con oculata e prodotti per uso strutturaleprudente opera di scomposizione, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base con rimozione delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” parti elementari di cui all’Allegato I ciascuna struttura è costituita procedendo nell’ordine inverso a quello seguito nella costruzione, sempre presidiando le masse con opportuni mezzi capaci di fronteggiare i mutamenti successivi subiti dall’equilibrio statico delle varie membrature, durante la demolizione. La demolizione di opere in muratura, in calcestruzzo, ecc., sia parziale che completa, deve essere eseguita con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue strutture, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o danni collaterali. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite, a cura e spese dell'Appaltatore. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dovranno essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto che nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento UE 305/2011 D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto con i prezzi indicati nell'elenco approvato. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati dall'Appaltatore fuori dal cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche. E' obbligo dell'Appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel suo complesso e nei particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, con ogni completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive, ecc., ed essere così in grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad esempio, da particolarità di costruzione, da modifiche apportate successivamente alla costruzione originaria, dallo stato di conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di conservazione delle armature metalliche e loro collegamenti, dallo stato di conservazione dei legnami, da fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da possibilità di spinta dei terreni sulle strutture quando queste vengono scaricate, da cedimenti nei terreni di fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, da danni causati da sisma, ecc., adottando di conseguenza e tempestivamente tutti i prodotti provvedimenti occorrenti per uso strutturale devono rispondere non alterare all'atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle particolari condizioni di equilibrio che le strutture presentassero sia nel loro complesso che nei loro vari elementi. La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura, sia per quanto riguarda il pubblico transito che per quello degli addetti ai requisiti indicati nel seguitolavori. In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune ed idonee opere per proteggere i passaggi stessi da eventuale caduta di materiali dall'alto; le predette protezioni dovranno essere adeguate alle necessità e conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunali locali. Qualora il materiale venga convogliato in basso per mezzo di canali, dovrà essere vietato l'accesso alla zona di sbocco quando sia in corso lo scarico: tale divieto dovrà risultare da appositi evidenti cartelli. Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricità, gas, acqua, ecc. esistenti nell'area dei lavori; a tal fine l'Appaltatore dovrà prendere direttamente accordi con le rispettive Società od Enti erogatori. Se necessario, i serbatoi e le tubazioni dovranno essere vuotati e dovrà essere effettuata la chiusura dell'attacco delle fognature. Dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti suddetti anche nelle demolizioni parziali o di limitata estensione; ciò data la possibile presenza di conduttori e canalizzazioni incassati od interrati. Le reti elettriche disposte per la esecuzione dei lavori dovranno essere bene individuabili ed idoneamente protette. Tutti i vani di balconi, finestre, scale, ascensori, ecc., dovranno essere sbarrati al momento stesso in cui vengono tolti i parapetti o gli infissi. Sulle zone di solai parzialmente demoliti dovranno essere disposte delle passerelle di tavole. Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo cura che non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo questi passaggi dovranno essere eliminati. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure predetti passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di seguito richiamate; – qualificati sotto lavoro la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure via di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali fuga sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione sempre facile ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;evidente.

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Samples: Appalto

Generalità. Si definiscono materiali e prodotti Le malte da utilizzarsi per uso strutturale, utilizzati nelle le opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare conservazione dovranno essere confezionate in maniera prioritaria il requisito base analoga a quelle esistenti. Per questo motivo si dovranno effettuare una serie di analisi fisico chimico , quantitative e qualitative sulle malte esistenti, in modo da calibrare in maniera ideale le composizioni dei nuovi agglomerati. Tali analisi saranno a carico dell'Appaltatore dietro espressa richiesta della D.L. Ad ogni modo, la composizione delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica malte, l'uso particolare di ognuna di esse nelle varie fasi del lavoro, l'eventuale integrazioni con additivi, inerti, resine, polveri di marmo, coccio pesto, particolari prodotti di sintesi chimica, ecc., saranno indicati dalla D.L. dietro autorizzazione degli organi preposti alla tutela dell'edificio oggetto di intervento. Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e stabilità” natura chimica appropriata. Saranno, in ogni caso, preferite le sabbie di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 tipo siliceo o calcareo, mentre andranno escluse quelle provenienti da rocce friabili o gessose; non dovranno contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie argillose, terrose, limacciose e polverose. I materiali ed componenti di tutti i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguitotipi di malte dovranno essere mescolati a secco. L'impasto delle malte dovrà effettuarsi manualmente o con appositi mezzi meccanici, dovrà risultare omogeneo e di tinta uniforme. I materiali vari componenti, con l'esclusione di quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati sia a peso che a volume. La calce spenta in pasta dovrà essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione riesca semplice ed esatta. Tutti gli impasti dovranno essere preparati nella quantità necessaria per l'impiego immediato e prodotti possibilmente in prossimità del lavoro. I residui di impasto non utilizzati immediatamente dovranno essere gettati a rifiuto fatta eccezione per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura quelli formati con calce comune che, il giorno stesso della loro miscelazione, potranno essere riutilizzati. Tutte le prescrizioni relative alle malte faranno riferimento alle indicazioni fornite nella parte seconda art. 48 del fabbricante, secondo le procedure presente capitolato. I tipi di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità malta e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso loro classi sono definite in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per rapporto alla composizione in volume secondo la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” tabella seguente (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo D.M. 9 gennaio 1987): Classe Tipo Composizione Cemento Calce aerea Calce idraulica Sabbia Pozzolana M4 Idraulica - - 1 3 - M4 Pozzolanica - 1 - - 3 M4 Bastarda 1 - 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra 9 - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;M3 Bastarda 1 - 1 5 - M2 Cementizia 1 - 0,5 4 -

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Generalità. Si definiscono materiali e prodotti 9.1.1 Il concessionario impiega, per uso strutturalel'espletamento del servizio, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normepersonale qualificato ed idoneo a svolgere il servizio, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, assunto secondo le procedure disposizioni di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricantelegge in vigore. Il concessionario assolve inoltre tutti i conseguenti oneri, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione compresi quelli previdenziali, assicurativi e verifica della documentazione di identificazione similari. Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e qualificazioneassicurativi, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezionetutti gli adempimenti normativi, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio a carico del “Certificato gestore, senza che possa essere avanzata nei confronti del Comune di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili Gonzaga alcuna rivendicazione da parte del Fuoco, personale del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Internosoggetto aggiudicatario. Il Servizio Tecnico Centrale Comune di Gonzaga si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Consiglio Superiore lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte del gestore vengano osservate le prescrizioni suddette. L'organico del personale deve essere adeguato al servizio richiesto. Il personale addetto alla gestione e manutenzione dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione distributori automatici deve essere munito di Valutazione Tecnica cartellino di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli riconoscimento e deve essere in possesso di Marcatura CEregolare tessera sanitaria e dei requisiti di professionalità, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti normeserietà e decoro indispensabile alle esigenze del servizio. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, Il concessionario è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione comunicare preventivamente i nominativi del personale che intende utilizzare nell'esercizio. 9.1.2 Il concessionario si impegna a sollevare il Comune di identificazione e qualificazione (casi AGonzaga da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti dell'Ente da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 c.c., B così come si obbliga a sollevare lo stesso da qualsiasi conseguenza dannosa a persone o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere cose che terzi dovessero subire a causa del servizio prestato. 9.1.3 Il concessionario si impegna a garantire la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, più stretta disciplina tra il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione personale alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione proprie dipendenze ed a tutti i requisiti applicabiliprendere idonei provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che si comportassero in modo non corretto nei confronti dell'utenza, fino all'allontanamento nei casi di particolare gravità. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei LavoriIl concessionario deve assicurare che, in fase relazione all'attività svolta, gli operatori addetti al servizio siano controllati e siano costantemente istruiti in materia di accetta- zioneigiene alimentare, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per assumendosene i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;relativi oneri.

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Samples: Concessione Di Servizi

Generalità. Si definiscono materiali e prodotti In genere I'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per uso strutturaledarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normepurché esso, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica ed agli interessi della Stazione appaltante. La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente,specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e stabilità” dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere. L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 lavoro, è obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse. I materiali La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o impianto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguitoin qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati venga ordinato dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centralelavori, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Internose forniti da altre ditte. Il Servizio Tecnico Centrale collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per caso; il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavorimanufatto dovrà essere convenientemente protetto, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto se necessario, ai fini della verifica anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di quanto sopra - copia qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del certificato personale di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbricaaltre ditte, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego fornitrici del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;manufatto.

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Samples: Manutenzione Delle Opere Edili E Degli Impianti Tecnologici

Generalità. Si definiscono Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell’Accordo Quadro possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori: - tempestivo intervento per eliminare le principali fonti di pericolo per la pubblica incolumità ed inoltre sarà obbligo dell’appaltatore effettuare un controllo costante degli immobili effettuato con frequenza mensile per monitorare gli stati di pericolo (infissi e/o anomalie di utilizzazione anche se dovute a inconvenienti su impianti di competenza altri Enti (GORI-ENI-ENEL- etc.) e produrre apposita scheda firmata in contraddittorio. Nel corso di tale controllo, gli addetti dell’impresa aggiudicataria, verificassero la presenza di crepe, avvallamenti o cedimenti pericolosi su strutture/pareti o in genere su parti degli edifici e degli impianti tali da compromettere la pubblica incolumità di terzi, gli stessi dovranno intervenire immediatamente eliminando il pericolo. La presenza di situazioni anomale, dovranno essere debitamente riportate su apposito verbale e successivamente valutate dalla Direzione Lavori. Verranno contabilizzati solo i lavori effettivamente svolti e non l’onere di controllo in quanto obbligo contrattuale; La mancata trasmissione della relazione non sarà riportata in contabilità e la eventuale applicazione della penale indicata nel presente capitolato. Tutti i materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 innanzi, oggetto della riparazione e/o sostituzione, devono essere identici a quelli preesistenti, salvo che la D.L. disponga la posa in opera di materiali diversi e/o migliorativi, comunque devono essere certificati; i certificati dei materiali su cui sono indicate le Norme di rispondenza devono essere allegati in fotocopia al verbale di intervento. L'Appaltatore dovrà garantire lo svolgimento di interventi per emergenza 24h/24 ed in tutti i giorni dell'anno, per cui dovrà comunicare all'Amministrazione un apposto recapito telefonico cui fare riferimento. I materiali ed lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione. L’Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico della Impresa dovrà contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i prodotti relativi ordini e curare, per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguitoconto dell’Impresa, la esecuzione degli stessi. I materiali In relazione a queste lavorazioni, l'ubicazione, la forma, il numero e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore principali dimensioni dei lavori mediante acquisizione oggetto dell'Accordo Quadro verranno indicati e verifica della documentazione precisati all'atto del perfezionamento di identificazione e qualificazioneogni singolo Ordine di Lavoro che verrà inviato via fax o via email alla ditta esecutrice, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavorifatte salve più precise indicazioni che, in fase di accetta- zioneesecuzione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;.

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Generalità. Si definiscono Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell’Accordo Quadro possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori: - tempestivo intervento per eliminare le principali fonti di pericolo per la pubblica incolumità ed inoltre sarà obbligo dell’appaltatore effettuare un controllo costante degli immobili effettuato con frequenza mensile per monitorare gli stati di pericolo (infissi e/o anomalie di utilizzazione anche se dovute a inconvenienti su impianti di competenza altri Enti (GORI-ENI-ENEL- etc.) e produrre apposita scheda firmata in contraddittorio. Nel corso di tale controllo, gli addetti dell’impresa aggiudicataria, verificassero la presenza di crepe, avvallamenti o cedimenti pericolosi su strutture/pareti o in genere su parti degli edifici e degli impianti tali da compromettere la pubblica incolumità di terzi, gli stessi dovranno intervenire immediatamente eliminando il pericolo. La presenza di situazioni anomale, dovranno essere debitamente riportate su apposito verbale e successivamente valutate dalla Direzione Lavori. Verranno contabilizzati solo i lavori effettivamente svolti e non l’onere di controllo in quanto obbligo contrattuale; La mancata trasmissione della relazione non sarà riportata in contabilità e la eventuale applicazione della penale indicata nel presente capitolato. Tutti i materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 innanzi, oggetto della riparazione e/o sostituzione, devono essere identici a quelli preesistenti, salvo che la D.L. disponga la posa in opera di materiali diversi e/o migliorativi, comunque devono essere certificati; i certificati dei materiali su cui sono indicate le Norme di rispondenza devono essere allegati in fotocopia al verbale di intervento. L'Appaltatore dovrà garantire lo svolgimento di interventi per emergenza 24h/24 ed in tutti i giorni dell'anno, per cui dovrà comunicare all'Amministrazione un apposto recapito telefonico cui fare riferimento. I materiali ed lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione. L’Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico della Impresa dovrà contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i prodotti relativi ordini e curare, per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguitoconto dell’Impresa, la esecuzione degli stessi. I materiali In relazione a queste lavorazioni, l'ubicazione, la forma, il numero e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore principali dimensioni dei lavori mediante acquisizione oggetto dell'Accordo Quadro verranno indicati e verifica della documentazione precisati all'atto del perfezionamento di identificazione e qualificazioneogni singolo Ordine di Lavoro che verrà inviato via fax o via email alla ditta esecutrice, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavorifatte salve più precise indicazioni che, in fase di accetta- zioneesecuzione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali quantità delle lavorazioni a misura, potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione e prodottiafferire ad una sola categoria, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;anche se non prevista nella predetta stima.

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Generalità. Si definiscono materiali Le casseforme, in relazione al tipo di impiego, potranno essere costruite con tavole di legno, oppure con pannelli di compensato e tamburato, oppure con lastre nervate metalliche, la cui superficie potrà essere trattata con idonei prodotti disarmanti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente agevolare il distacco del calcestruzzo. L'impiego di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i detti prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricantedovrà essere attuato con cautela, secondo le procedure prescrizioni del Produttore, previo benestare della Direzione di seguito richiamate; – qualificati Lavori. Le casseforme dovranno essere a tenuta (sufficientemente stagne) affinché il costipamento del calcestruzzo, in esse contenuto, non provochi la perdita di quantità consistenti di materiali (acqua, boiacca, ecc.). Le casseforme dovranno essere rigide, opportunamente rinforzate e non presentare deformazione alcuna sotto la responsabilità l'azione del fabbricantecarico di calcestruzzo fresco in esse contenuto e sotto l'azione delle operazioni di vibratura e battitura del conglomerato. Il loro dimensionamento sarà fatto caso per caso, secondo le procedure tenuto conto dei tassi di seguito richiamate; – accettati dal Direttore lavoro dei lavori mediante acquisizione materiali impiegati e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazionedelle sollecitazioni a cui saranno sottoposti. In particolareI casseri vibranti, per quanto attiene l’identificazione le parti prefabbricate ed i calcestruzzi architettonici, dovranno essere eseguiti in modo tale da garantire la perfetta qualità delle superfici e la qualificazionedegli spigoli. Potranno essere provvisti di impianto di invecchiamento artificiale, possono configurarsi omologato dagli enti competenti, ISPESL, ecc.. Nel caso di casseforme con grande sviluppo in altezze, si dovrà provvedere all'apertura di finestre nel cassero per controllare l'evolversi del getto e procedere alla vibratura ed al corretto costipamento degli strati inferiori. Per elementi portanti orizzontali di luce libera superiore a 6 metri, i seguenti casi: A) materiali casseri dovranno essere predisposti con una monta dell'ordine di 1/1000 della luce. La manutenzione dei casseri dovrà essere eseguita con cura, selezionando le parti integre da quelle ammalorate. I casseri in legno per strutture, parti importanti e prodotti per a faccia vista, non potranno essere reimpiegati più di tre volte; negli altri casi potranno essere consentiti reimpieghi più numerosi purché il risultato del getto non presenti evidenti difetti estetici e di forma. Prima della esecuzione dei getti, i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” casseri saranno ispezionati e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore controllati dalla Direzione dei Lavori Pubblici, previa istruttoria al fine di verificarne: - la corrispondenza tra esecuzione e progetto; - l'indeformabilità e resistenza al carico del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base calcestruzzo; - l'idoneità dei materiali impiegati; - la sicurezza di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto accesso e di lavoro per le maestranze. DISARMO Si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 6.1.5 del Presidente D.M. 27 luglio 1985 e successivi aggiornamenti. Il disarmo sarà effettuato per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche sui vari elementi strutturali. Esso non deve avvenire prima che la resistenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per conglomerato abbia raggiunto il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione valore ritenuto necessario in relazione alla caratteristica essenziale resistenza all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive: ogni decisione in proposito è lasciata al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere giudizio del Direttore dei Lavori, sentito il parere del Progettista delle Strutture. In assenza di specifici accertamenti sulla resistenza raggiunta dal conglomerato, ed in fase normali condizioni esecutive ed ambientali di accetta- zionegetto e maturazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa si dovranno osservare i seguenti tempi minimi di disarmo: Per sponde di casseri di travi e richiedere copia della documentazione pilastri 2gg 3 gg Per armature di marcatura CE solette di luce modesta 10 gg 4gg Per puntelli e della Dichiara- zione centine di Prestazione travi, archi,volte, ecc. e per solette di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011grande luce 24gg. 12gg Per strutture a sbalzo 28gg 14gg Per le strutture portanti in conglomerato non armato, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica si dovranno osservare i tempi di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011disarmo previsti per le travi. Per le strutture particolarmente complesse, i prodotti non qualificati mediante tempi di disarmo saranno stabiliti in accordo con il progettista delle strutture stesse e con la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore Direzione dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;.

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Generalità. Si definiscono materiali Chiunque intenda eseguire opere di allacciamento alla pubblica fognatura, nonchè di modifica, riparazione o sostituzione di allacciamenti esistenti, dovrà presentare domanda al Gestore secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Per quanto possibile, le unità immobiliari limitrofe dovranno tendere a riunire i propri scarichi, pur tenendo separate le acque nere da quelle bianche, ed effettuare un unico allacciamento alla fognatura pubblica. Il Gestore valuterà le singole situazioni e prodotti per uso strutturaledarà disposizioni in merito. l lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normefino al pozzetto di consegna compreso, quelli che consentono ad un’opera ove questi situato di norma al limite della proprietà privata in prossimità del collettore fognario, sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica eseguiti a cura e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 spese dell’utente. I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente lavori necessari dal pozzetto di consegna fino al collettore fognario, sono, di norma, eseguiti a cura del fabbricanteGestore, dietro il pagamento da parte del cliente del contributo stabilito dal Gestore; in alternativa tali lavori potranno essere realizzati a cura del cliente, sotto il controllo del Gestore stesso e secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricantequanto previsto dal presente regolamento e dalle specifiche che gli saranno comunicate, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante unitamente alle eventuali prove di accettazione. In particolarecondizioni, per quanto attiene l’identificazione recapitare gli scarichi nei collettori esistenti. Tutte le opere di scavo, rinterro, ripristino ed eventuali opere murarie in proprietà privata, sono sempre a carico dell’utente. L'immissione degli scarichi potrà avvenire direttamente nel collettore stradale, senza necessità del pozzetto d'ispezione (“cameretta stradale”). Qualora l'allacciamento ricada nelle vicinanze di un pozzetto d'ispezione esistente, l'immissione dovrà avvenire direttamente in quest'ultimo. La tubazione privata dovrà corrispondere ai diametri degli imbocchi predisposti. Solo in casi eccezionali e la qualificazioneper comprovati motivi di ordine tecnico o igienico, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti il Gestore potrà far adottare accorgimenti tecnici in deroga alle norme di cui sopra. Le tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura, dovranno avere andamento esclusivamente rettilineo in sede stradale, salvo particolari deroghe che potranno essere concesse dal Gestore. L'immissione nel collettore principale dovrà avvenire, nel senso della confluenza, mediante un angolo non superiore a 45 gradi. L’utente curerà ed ottempererà per i quali sia disponibilelavori a suo carico, a tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione, come l'autorizzazione comunale, i permessi per l’uso strutturale previstola manomissione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUEnonchè i provvedimenti in fatto di salvaguardia degli altri servizi tecnologici che dovessero interferire con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico stradale. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali Il Gestore vigilerà in modo che non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per compromesso il regolare funzionamento delle fognature pubbliche e che i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative manufatti siano conformi alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”prescrizioni tecniche impartite. Nel caso C)di costruzione o ripristino di fognature stradali, qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione l’Amministrazione provvederà all'esecuzione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, sede stradale delle opere per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturalecostruzione, il fabbricante, riordino o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese il rifacimento degli allacciamenti privati eventualmente non idonei. Fatte salve le eventuali fasi diverse disposizioni della Giunta Comunale, gli oneri di commercializzazione interme- diatali interventi sono totalmente a carico dell’utente, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” singolarmente o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;forma associata.

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Samples: Regolamento Servizio Idrico Integrato

Generalità. Si definiscono materiali Sono ricompresi nel prezzo d’appalto tutti i lavori di scavo, di smantellamento fondi di pavimentazioni esistenti, eseguiti con mezzo meccanico e prodotti compreso l'eventuale tiro in alto delle materie scavate, necessari per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente livellare i piani di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base spiccato delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolareda realizzare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibilel’esecuzione delle fondazioni, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata sistemare il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo terreno attorno al fabbricato secondo i profili di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenzaprogetto, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità l'esecuzione delle fognature e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concertoreti impiantistiche varie, per la realizzazione delle fondazioni delle pavimentazioni pedonali esterne. Sono inoltre ricompresi nel prezzo d'appalto i lavori di rinterro degli scavi e di riporto per la predisposizione dei piani di progetto delle aree esterne al fabbricato, di livellamento delle stesse secondo i profili di progetto, di realizzazione delle eventuali aiuole e coperture a giardino pensile previste in progetto. Il prezzo a corpo comprende gli scavi, di sbancamento e a sezione obbligata, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, con esclusione della roccia da mina, ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di qualsiasi consistenza, e comprende tutti gli oneri per la demolizione delle normali sovrastrutture (pavimentazioni stradali e simili), il taglio di alberi e cespugli, l’estirpazione di ceppaie, lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni, l’eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili, le eventuali sbadacchiature occorrenti ed il relativo recupero, il deflusso dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm. 20, il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' fatto quindi obbligo a ciascuna Appaltatore concorrente alla gara, preso atto delle indagini geognostiche allegate alla documentazione d'appalto, di accertare la natura dei materiali che dovranno essere scavati, al fine di una corretta valutazione degli oneri dell'appalto stesso e quindi dell'offerta. Nessuna riserva o richiesta di compensi aggiuntivi sarà quindi ammessa a tal riguardo dopo la presentazione dell'offerta stessa. Prima di iniziare qualsiasi operazione di scavo o riporto l'Appaltatore dovrà verificare il piano quotato ed i profili riportati sulle tavole di progetto o altrimenti consegnati, e segnalare per iscritto, entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, eventuali differenze riscontrate; in difetto di tale specifico aspettosegnalazione, con il Dipartimento dei Vigili gli elementi si intendono definitivamente accettati e l'Appaltatore non potrà avanzare ulteriori richieste all'Ente Appaltante. La Direzione lavori definirà le norme relative ai tracciamenti del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni fabbricato e le competenze quote altimetriche dei piani. L’Appaltatore dovrà eseguire la picchettazione completa del lavoro in modo che risultino evidenziate in modo chiaro e preciso sul terreno le opere da eseguire. Dovrà quindi segnalare immediatamente alla Direzione lavori il completamento di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione tale operazione onde consentirne la verifica ed ottenere dalla stessa l’autorizzazione ad iniziare le operazioni di identificazione scavo e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;riporto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Generalità. Si definiscono materiali Il concorrente aggiudicatario dovrà espletare i servizi in modalità outsourcing omnicomprensiva di quanto previsto nel presente Capitolato e prodotti nell’Offerta Tecnica, con propria organizzazione autonoma, garantendo i livelli di servizio, coordinandosi con il Responsabile del Contratto nominato da Fondartigianato. Per quanto riguarda la conduzione operativa di gestione hosting e conduzione operativa del web portal, l‘Affidatario dovrà garantire la fornitura del servizio in continuità per uso strutturaletutto il periodo contrattuale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normerispettando i livelli di servizio previsti, quelli che consentono ad un’opera ove mentre per quanto riguarda gli interventi di manutenzione adeguativa e gli interventi dei servizi specialistici questi sono incorporati permanentemente potranno essere richiesti da Fondartigianato durante il periodo contrattuale ed erogati dal Fornitore in base al Piano di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica Progetto redatto dal Fornitore stesso e stabilità” approvato da Fondartigianato. Per lo svolgimento dei servizi l’Affidatario dovrà seguire gli standard di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali sviluppo e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazionecodifica dell’attuale portale web, nonché mediante eventuali prove gli standard di accettazionedocumentazione ed eventualmente utilizzando i framework e/o librerie di riferimento messi a disposizione da Fondartigianato e/o dal Fornitore uscente. In L’aggiudicatario dovrà, in particolare, mettere a disposizione figure professionali, che opereranno in stretto raccordo con il personale addetto da Fondartigianato. L’Affidatario dovrà garantire: • nei primi 2 (due) mesi solari a partire dalla data di stipula del contratto, l’attivazione degli strumenti necessari per quanto attiene l’identificazione porre in esercizio il sito, eventualmente anche su macchina virtualizzata, la migrazione e l’attivazione del sito; • entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto, la predisposizione del Piano di Progetto, il Piano della Qualità e Piano di Collaudo, contenti le modalità di realizzazione degli interventi concordati con Fondartigianato e le caratteristiche di qualità del sistema proposto e del servizio di outsourcing da erogare. Il Fornitore dovrà presentare, allegato all’Offerta Tecnica, il Piano di Migrazione con relativo Gantt, contenente il piano operativo di migrazione del portale web e l’attivazione dei servizi di data center (entrambi entro il periodo di presa in carico) e la qualificazionepianificazione dell’attivazione e il rilascio, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibilea copertura completa, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUEdei restanti moduli/funzionalità richieste. Al termine del periodo Il Piano di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzataProgetto, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per Piano della Qualità e il Piano di Collaudo vanno aggiornati dal Fornitore con frequenza semestrale Fermo restando le indicazioni generali sopra descritte, il Fornitore dovrà descrivere nell’Offerta Tecnica la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuocometodologia utilizzata, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concertofasi, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” attività e la documentazione di qualificazioneprogetto, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei servizi richiesti, che saranno oggetto di assegnazione del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare punteggio come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso previsto nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1disciplinare. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto suddetta Offerta Tecnica dovrà essere prodotta secondo le indicazioni del disciplinare e dovrà rispettare lo “Schema Indice” di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate daseguito riportato: a) laboratori di prova notificati ai sensi 1. Presentazione e descrizione del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;Fornitore e delle referenze maturate per servizi analoghi

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Samples: Service Agreement

Generalità. Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette Ai fini di una corretta attività di manutenzione si precisa che: • In ottemperanza alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente norme di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” legge vigenti le operazioni di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale manutenzione devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente essere sempre riportate a cura del fabbricantedella ditta appaltatrice nell’apposito registro dei controlli antincendio, secondo che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. • Tutte le procedure operazioni di seguito richiamate; – qualificati sotto manutenzione straordinaria possono essere eseguite da aziende in possesso dei riconoscimenti rilasciati dalle Camere di Commercio ai sensi della vigente normativa (al momento della pubblicazione è in vigore il D.M. 37/2008) • La frequenza dei controlli e le operazioni da compiere sono determinate dall’obiettivo di garantire il corretto funzionamento degli impianti. La ditta Appaltatrice che prende in carico per la responsabilità del fabbricanteprima volta la manutenzione deve effettuare una verifica preliminare atta ad acquisire tutte le informazioni in merito. • Qualora i documenti di impianto (schede tecniche apparecchiature e macchine, secondo le procedure disegni, schemi idraulici e strumentali, libretti uso e manutenzione, certificazioni, …) non siano disponibili, o siano parzialmente disponibili, la loro predisposizione e/o aggiornamento è a cura della ditta Appaltatrice e compresa nel prezzo di seguito richiamate; – accettati dal Direttore appalto. Entro quindici giorni dall’atto di aggiudicazione la stazione Appaltante redigerà in contradditorio con la ditta appaltatrice un verbale di consistenza di tutti gli impianti, della documentazione tecnica relativa e delle certificazioni disponibili che verrà consegnato alla ditta appaltatrice. Nello stesso verbale verrà dichiarato l’inizio dei lavori. Entro 1 mese dalla consegna dei lavori mediante acquisizione sarà obbligo dell’appaltatore segnalare alla committenza tutte le criticità dell’impianto con consegna di un report dettagliato. Si precisa che per ogni impianto, l’appaltatore deve consegnare tutta la documentazione tecnica ad esso afferente (elaborati grafici, certificazioni e verifica ogni altro documento richiesto dalle norme). La documentazione deve essere inserita nei locali tecnici se previsto e allo stesso tempo consegnata sia in forma cartacea in originale (1 copia) sia digitale e editabile alla Committenza. Entro e non oltre due mesi dal termine del servizio, in contradittorio con il gestore entrante e la committenza verrà verificata la consistenza della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”esistente. Nel caso C)di documentazione mancante, qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dioincompleta o parziale è onere dell’appaltore uscente provvedere ad aggiornarla e/o redigerla. Si precisa che, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuocofidejussione bancaria, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, sarà svincolata solo a seguito dell’esito positivo della verifica della completezza della documentazione con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e nuovo gestore xxxxxxxx.Xx il contratto dovesse essere prorogato il verbale verrà redatto alla fine della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;proroga.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Generalità. Si definiscono I materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di le apparecchiature da impiegare devono tutti soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati o richiamati nel seguitopresente Capitolato, ed essere di completo gradimento della Direzione Lavori. L'Appaltatore, su richiesta di quest'ultima, ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo a sottoporre i materiali e le apparecchiature impiegati e da impiegarsi alle prove normali e regolamentari ed a quelle che prescriverà la Direzione Lavori per l'accertamento della loro qualità, resistenza e affidabilità. La Direzione Lavori ha la facoltà di rifiutare i materiali e le apparecchiature che non ritenesse rispondenti alle norme indicate o richiamate nel presente Capitolato o giudicasse inadatti alla buona riuscita dei lavori. L'accettazione in cantiere di qualsiasi materiale o apparecchiatura non pregiudica alla Direzione Lavori il diritto di rifiutare in qualunque tempo, anche se posti in opera e fino ad approvazione del collaudo, i materiali, le apparecchiature ed i lavori in genere che ritenesse non rispondenti alle condizioni contrattuali. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuocomateriali, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli apparecchiature ed i lavori in possesso di Marcatura CE, possono genere rifiutati dovranno essere impiegati materiali rispettivamente allontanati o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- rifatti nel perentorio termine che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta fisserà la Direzione Lavori. Non ottemperando l'Appaltatore a tali disposizioni, si procederà d'ufficio a tutte spese dell'Appaltatore stesso, e delle stesse verrà fatta immediata detrazione sulla contabilità dei lavori. Tutti i materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere per dimensioni, peso, numero, qualità, specie e lavorazione, ed eventuale provenienza, alle indicazioni del presente Capitolato Speciale e dell'Elenco Prezzi riportato nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori contratto. I prezzi dei materiali e delle apparecchiature si intendono per materiali ed apparecchi sdoganati resi franco magazzino cantiere e comprendono quote per spese generali ed utili dell'Impresa. Le quote si intendono sempre riferite a materiali di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ottima qualità rispondenti alle caratteristiche specificate ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;approvate dalla Direzione Lavori.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Generalità. Si definiscono materiali L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato per dare completi e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli ultimati i lavori in appalto. L'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 linea amministrativa. I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati Qualora nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore corso dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione si constati che nel Capitolato, nei documenti allegati o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Xxxxx, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà e verifica della documentazione senza che ad essa spetti alcun particolare compenso. Dovranno essere concordati con il RUP o persona da esso individuata i giorni e gli orari più opportuni per l’esecuzione dei lavori di identificazione ordinaria o straordinaria manutenzione e qualificazionecomunque per ogni operazione che comporti la temporanea interruzione di un qualunque servizio dovrà essere rilasciata preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda. La ditta aggiudicataria dovrà redigere preliminarmente un piano di programmazione, da concordare con il RUP, per l’esecuzione dei lavori riportante per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché mediante eventuali prove l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattuali previsti per la liquidazione del corrispettivo. Il cronoprogramma dovrà tenere conto oltre ai tempi tecnici per l’esecuzione dei lavori anche delle esigenze interne dell’Ospedale (priorità di accettazioneintervento sugli impianti, fasce orarie o giornaliere di lavorazione, disponibilità ascensori, ecc.) e pertanto tale programmazione dovrà essere preventivamente concordata con la stazione Appaltante. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, tramite la D.L., l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione a esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e/o consegna di forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi. Qualora si rendesse necessario svolgere lavori durante le ore notturne o nei giorni festivi al fine di non arrecare disturbi al regolare svolgimento dell’Ospedale, il Soggetto aggiudicatario dovrà eseguire le operazioni nei giorni e nelle ore richieste senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo. In particolarecaso di lavori di ispezione, per quanto attiene l’identificazione riparazione o sostituzione di parti dell’impianto, il Soggetto aggiudicatario dovrà adeguatamente segregare le aree interessate ai lavori in modo da non pregiudicare l’igiene e la qualificazionesicurezza del personale interno o esterno. La ditta aggiudicataria dovrà presentare preliminarmente al Servizio Tecnico Patrimoniale dell’Azienda Ospedaliera idonee schede tecniche di ogni componente che andrà a sostituire perché se ne possa valutare la qualità e la conformità alle specifiche richieste in fase di installazione. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali è previsto un sistema di verifiche e controlli da parte dell’Amministrazione. Tutte le azioni o omissioni che non corrispondono agli obblighi contrattuali vengono definite non conformità o anomalie che comporteranno l’applicazione di penali secondo quanto stabilito nel presente Capitolato, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo diritto dell’Amministrazione di coesistenza della specifica norma armonizzata, richiedere il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato risarcimento di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;danni patiti.

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Samples: Capitolato Speciale

Generalità. Si definiscono materiali Premesso quanto indicato all’Art. A.5 (Gestione delle certificazioni), il rotabile e prodotti per uso strutturalele sue parti saranno sottoposti a collaudi, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normeeventualmente anche alla presenza di GTT e USTIF, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente volti a verificare che: - il processo di soddisfare fabbricazione e controllo avvenga in maniera prioritaria conformità al progetto e ai Piani di Fabbricazione e Controllo; - il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica materiale rotabile e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere suoi componenti siano rispondenti ai requisiti indicati nel seguitocontrattuali, al progetto ed agli aggiornamenti dello stesso, alle norme vigenti e alle regole di buona tecnica; - i lavori siano eseguiti a regola d’arte; - sussistano le condizioni di sicurezza, accessibilità (dei componenti degli impianti elettrici e fluidici, con particolare riguardo alle parti soggette a manutenzione preventiva e accidentale), estraibilità e manutenibilità dei componenti. I materiali GTT si riserva altresì di presenziare a qualsiasi fase del processo produttivo e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente l’IA esibirà, su richiesta, qualsiasi elaborato progettuale/tecnico inerente al materiale oggetto di fornitura. A supporto delle operazioni di collaudo, prima dei collaudi stessi saranno consegnate a cura del fabbricanteGTT, secondo in duplice copia le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricanteprova e i test report di quanto sarà oggetto di verifica. L’IA consegnerà il “Piano delle Prove”, secondo i “Piani di Fabbricazione e Controllo” e le procedure “Specifiche e Procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore Prova” dei lavori mediante acquisizione materiali e verifica della documentazione trasmetterà tali documenti a GTT, unitamente ai disegni esplicativi eventualmente necessari, con largo anticipo rispetto alle relative attività di identificazione produzione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazioneprova. In particolarebase alle definizioni intercorse, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazionel’IA convocherà ai collaudi GTT, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo con almeno 15 giorni di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, anticipo sulla data prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato collaudo, tramite fax al n° 011 – 00.00.000 o e-mail xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxXXX@xxx.xx.xx , indirizzato a GTT – Direzione Trasporto pubblico locale – Ingegneria di Valutazione Tecnica”Manutenzione – via Manin, 17 – 00000 Xxxxxx. Nel caso C)Tutte le condizioni di prova si intendono estese anche ai materiali in subfornitura; allo scopo, qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni gli ordini di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche subfornitura riporteranno in calce la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale eventuale necessità di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superioreconvocare GTT ai collaudi. Al fine di dimostrare l’identificazionegestire eventuali sovrapposizioni di collaudi e di mettere GTT in condizioni di effettuare i collaudi senza rinvii degli stessi, l’IA terrà costantemente aggiornato il programma dei collaudi, che riporta il calendario delle attività previste nell’orizzonte di un mese. La trasmissione di tale calendario non sostituisce le convocazioni via fax di cui sopra. Per i collaudi su materiali interessanti la sicurezza dell’esercizio contenuti al punto 1) lett. B art. II della Circolare D.G. N201, GTT e USTIF saranno sistematicamente presenti. GTT si riserva di prevedere un presidio di collaudo fisso presso la sede della IA. A prescindere dalla partecipazione di GTT, i report di tutte le prove di collaudo saranno redatti a cura dell’IA, in forma il più possibile completa, e trasmessi a GTT. Nel caso di partecipazione di GTT ai collaudi, saranno redatti anche verbali (in lingua italiana) richiamanti tali documenti. L’organizzazione logistica delle prove, la qualificazione e definizione delle procedure di prova, le risorse materiali necessarie (strumentazione, laboratori, …), la tracciabilità predisposizione dei materiali e prodotti per uso strutturaledei rotabili alle prove (es. zavorramento, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” ..) e la documentazione redazione dei report di qualificazioneprova sono a carico della IA, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabilianche per le prove su rotabile completo svolte in GTT. Per ogni materiale o prodotto identificato queste ultime, GTT metterà a disposizione, a titolo gratuito, la linea e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase il personale di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011guida. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, quanto riguarda il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso personale tecnico di GTT e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare USTIF che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, parteciperà alle prove vigono le seguenti regole: ▪ nel caso trattasi della prima esecuzione di accettazione ed alle una prova, le spese di viaggio, vitto e alloggio relative al personale GTT saranno a carico di GTT, quelle relative al personale USTIF saranno a carico di GTT che provvederà direttamente all’acquisto di biglietti di viaggio, voucher di alberghi e ristoranti, servizio taxi e al recapito degli stessi; ▪ nel caso trattasi della ripetizione di una prova che in precedenza aveva dato esito negativo per colpa della IA, le spese di viaggio, vitto e alloggio relative al personale GTT e USTIF saranno a totale carico della IA, che in questi casi provvederà direttamente all’acquisto di biglietti di viaggio, voucher di alberghi e ristoranti, servizio taxi e al recapito degli stessi a GTT. L’IA metterà a disposizione del Collaudatore GTT una postazione informatica per la redazione del verbale. Tutti gli oneri per eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione riparazioni e/o modifiche per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, rimediare a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;collaudi negativi sono a carico dell’IA.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Generalità. Si definiscono materiali Il servizio dovrà prevedere: • Noleggio e prodotti per uso strutturalemanutenzione ordinaria e straordinaria dello strumentario chirurgico riutilizzabile, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normeraggruppato in kit chirurgici o utilizzabile singolarmente, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente ovvero confezionato in Sistema Barriera Sterile monouso (busta, doppia busta); • Noleggio e manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori riutilizzabili di soddisfare sterilizzazione (container a tenuta stagna) e delle relative griglie di contenimento, nonché dei carrelli e di tutti gli accessori utili a mantenere il corretto posizionamento degli strumenti. L’appaltatore dovrà assicurare la fornitura a noleggio di tutto lo strumentario chirurgico e dispositivi medici, e relativi contenitori, da utilizzare durante l’attività chirurgica eseguita presso la stazione appaltante in maniera prioritaria il requisito base regime di elezione, urgenza, day hospital, ambulatoriale e di reparto. In un’ottica di ottimizzazione delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” attività chirurgiche, l’Appaltatore potrà utilizzare gli strumenti di proprietà dell’Azienda USL di Parma, di cui all’Allegato I A al presente Capitolato (che verranno concessi in comodato d’uso), ritenuti idonei all’uso e conformi alle prescrizioni normative e/o tecniche, e dovrà riprogettare il parco strumenti, assicurando le quantità e le composizioni dei kit mono-paziente necessari a garantire il corretto funzionamento dell'attività chirurgica di sala operatoria, day-surgery, ambulatoriale e di reparto, per tutto il corso del Regolamento UE 305/2011 periodo contrattuale, integrando gli strumenti necessari in relazione alle caratteristiche del servizio proposto, in relazione ai tempi della logistica e di processo. I materiali Le esatte composizioni dei kit potranno essere ridefinite entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio, il tutto in accordo con il personale all’uopo indicato dall’Azienda USL di Parma. L’Appaltatore deve sostituire i dispositivi medici e lo strumentario chirurgico o le singole parti non più funzionali, anche per obsolescenza tecnica. La ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile, su richiesta della Stazione Appaltante, alla fornitura di ulteriori Kit, sia in termini numerici che di composizione, che si rendessero necessari nel corso della durata contrattuale al fine di garantire lo svolgimento delle attività chirurgiche. Eventuali modifiche e/o integrazioni al parco strumenti e dispostivi medici messo a disposizione dalla ditta appaltatrice, come concordato con l’Azienda USL di Parma, saranno oggetto di negoziazione economica tra le parti, sulla base del numero di procedure previste e della durata residuale dell’appalto. Gli strumenti chirurgici di proprietà della Stazione appaltante saranno affidati alla Ditta aggiudicataria con la formula del comodato d'uso gratuito, per tutta la durata dell'appalto. La Ditta partecipante pertanto, nel formulare l'offerta economica, dovrà tenere conto del valore, delle condizioni di usura e della funzionalità degli strumenti di proprietà della Stazione appaltante, secondo quanto rilevato in sede di valutazione dell'inventario e del sopralluogo effettuato in sede di gara. Gli strumenti di proprietà della Stazione appaltante che la Ditta Aggiudicatrice recupererà ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati utilizzerà nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricantecorso dell’appalto dovranno essere manutentati correttamente, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità indicazioni dei produttori, a cura della Ditta aggiudicataria, e resi al termine del fabbricanteservizio (se sono obsoleti o inutilizzabili lo smaltimento degli stessi dovrà avvenire da parte dell’Appaltatore, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazionecon propri oneri). In particolareogni caso non potranno essere utilizzati beni che l’Azienda USL di Parma ritiene non idonei, a propria assoluta discrezione. Devono essere garantiti acquisti annuali di strumentario a carico dell’Appaltatore per quanto attiene l’identificazione un importo di Euro 50.000,00 (i canoni fissati in sede di gara devono tenere conto di questi oneri a carico dell’Appaltatore). Tali acquisti dovranno essere documentati da fatture ed i prezzi dovranno essere in linea con le quotazioni di mercato (nel caso non lo siano, l’AUSL di Parma si riserva di individuare a propria discrezione i beni ed i fornitori dai quali effettuare gli acquisti). Nel caso che gli acquisti non raggiungano tale importo, dovrà essere emessa una nota di accredito a favore dell’Azienda USL di Parma per una cifra pari alla differenza tra Euro 50.000,00 e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti spesa effettivamente sostenuta per i quali sia disponibilenuovi acquisti da parte dell’Appaltatore, oppure, a esclusiva discrezione dell’Azienda USL di Parma, il residuo dovrà essere utilizzato per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUEadeguamenti tecnologici connessi al processo di sterilizzazione ed ai ferri utilizzati. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada contrattuale previsto nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità presente appalto tutti beni e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso attrezzature noleggiate ed utilizzate durante l’appalto diventerà di proprietà della Stazione Appaltante, nello stato in cuicui si trova, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è senza nessun onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;aggiuntivo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Generalità. Si definiscono materiali Nel caso di rilevati misti, a ciascuno strato si applicherà il relativo prezzo di elenco. Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: - -- per taglio di piante, estirpazione di ceppi, radici; - -- per il taglio e prodotti lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua; - -- per uso strutturalepaleggi, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normeinnalzamenti, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; - -- per la regolazione delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolarescarpate o pareti, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine lo spianamento del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concertofondo, per la valutazione formazione dei gradoni, attorno e sopra le condotte di tale specifico aspettoacqua od altre condotte in genere, con il Dipartimento e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; - -- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonchè sfridi, deterioramenti, perizie parziali o totali del legname o dei Vigili del Fuocoferri; - -- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida occorrenti sia per il rilascio della Certificazione trasporto delle materie di Valutazione Tecnica scavo e sia per la formazione di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CErilevati, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente per passaggi, attraversamento, ecc; - -- per il trasporto a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale rifiuto ovvero del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), ritombamento secondo le disposizioni della Direzione Lavori; - -- per l'eventuale indennità di discarica; - -- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi qualora non diversamente disposto dalla descrizione dell’elenco dei lavori e forniture. All'atto della consegna dei lavori sarà illustrato all'impresa il nuovo asse dell'opera in progetto risultante dai vertici e dai picchetti in fili e le competenze sezioni rilevate le quali serviranno a determinare i volumi dei movimenti di materie eseguite. Tali sezioni saranno rilevate in contraddittorio all'atto della consegna salvo la facoltà dell'Impresa e della Direzione Lavori di misurarne altre allo scopo di una più esatta valutazione dei volumi. Gli scavi di sbancamento in trincea o a mezza costa in terreno ordinario dovranno avere una scarpata massima di 1/1. Pertanto agli effetti contabili tali scavi verranno computati con la detta scarpa o quella minore risultante all'atto esecutivo restando gli eventuali maggiori scavi a carico dell'Impresa oltre alle relative spese di maggiore esproprio. Nei tratti sostenuti da muri di controripa in linea orizzontale della sezione di scavo seguirà il fondo del cassonetto di bitumatura, il paramento della faccia interna contro terra dei muri stessi (con la scarpa di 1/10) fino alla loro sommità e da qui con scarpa 1/1 fino all'incontro con il terreno originario, restando anche qui a carico dell'Impresa gli eventuali maggiori scavi e i successivi riempimenti eseguiti in più anche se dovuti a naturali scoscendimenti a causa della mancata sbadacchiatura od alla sua insufficienza o per altri motivi, essendosi tenuto conto di tali oneri nella determinazione dei prezzi unitari. Qualora per effetto dell'inclinazione degli strati o di eventuali fratturazioni della roccia dovessero verificarsi franamenti o naturali rilasci, il materiale così franato dovrà venire sgomberato e trasportato a rilevato o a rifiuto anche a più riprese, ciò anche se i frammenti si verificheranno dopo completata la sistemazione di quel tratto di strada e il loro volume, risultante dalla differenza tra le sezioni definitive e quelle ordinate, come detto sopra, con la scarpa di 1/10, verrà pagato come scavo di sbancamento ordinario in terra. Nell'onere dello sgombero è compresa anche la frantumazione di grossi massi altrimenti intrasportabili. Manifestandosi la necessità di rimuovere massi rocciosi pericolanti su ordine della Direzione Lavori e solo se tale rimozione avverrà con l'impiego di mine, questa verrà pagata come scavo di sbancamento in roccia di cui al Capo III alla voce corrispondente dell'elenco dei prezzi allegato. Si precisa inoltre che nel computo dei volumi dei movimenti di terra, col metodo delle sezioni ragguagliate come per gli scavi di sbancamento, la sagoma nera del Regolamento UE n.305/2011terreno è quella di rilievo, è tenuto a fornire copia della la sagoma rossa segue, come detto sopra richiamata documentazione di identificazione il fondo del cassonetto. Dal computo dei volumi si detrarranno quelli delle opere d'Arte e qualificazione dei materiali altrimenti pagati; non si terrà conto dei volumi derivati dalla sola gradonata dei pendii (casi A, B o Cmentre verrà pagato il riempimento dello scoticamento), nonché degli eventuali cedimenti del piano di posa dei rilevati, essendosi valutati tali oneri tutti nel determinare i cui estremi devono prezzi di elenco della formazione dei rilevati. Sarà dato ai rilevati stessi una larghezza ed altezza superiore di quelle che dovranno avere a lavoro finito e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, per sopperire ad un eventuale ulteriore costipamento naturale delle materie e per poter ritagliare le scarpate e profilare i cigli secondo le sagome prescritte. I cigli dei rilevati dovranno essere ripor- tati anche sui documenti rivestiti con zolle erbose. Si precisa che per quanto riguarda le correzioni di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazionelivellette, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione rialzo di curve (anche per piccoli spessori), ecc., i corrispondenti volumi verranno desunti e contabilizzati in base alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1azioni rosse finite. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: - -- il divieto volume degli scavi di impiego sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate; - -- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del materiale o prodottoterreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al termine dei lavori volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che interessano essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli elementi strutturaliscavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, il Direttore dei Lavori predisponeparatie o simili strutture, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata sarà incluso nel volume di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione scavo per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

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Samples: Construction Contract

Generalità. Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturaleI diaframmi in c.a. sono opere con funzione di impermeabilizzazione, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normesostegno o fondazione, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente ottenute gettando il conglomerato cementizio entro cavi di soddisfare forma planimetrica allungata realizzati nel terreno, di norma in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” presenza di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 fanghi bentonitici. I diaframmi possono costituire opere di sostegno, sia autoportanti che vincolate da puntelli o tiranti ancorati nel terreno; essi possono essere costituiti da elementi accostati, oppure staccati uno dall’altro, oppure con giunti a tenuta idraulica, in modo da impedire qualunque filtrazione attraverso la parete. Durante la perforazione occorrerà tenere conto dell’esigenza di non peggiorare le caratteristiche meccaniche del terreno circostante il diaframma, dovranno quindi essere minimizzati: - il rammollimento degli strati coesivi; - la diminuzione di densità relativa degli strati incorrenti; - la diminuzione delle tensioni orizzontali efficaci proprie dello stato naturale; - la riduzione dell’aderenza diaframma-terreno da un improprio impiego dei fanghi. Per quanto riguarda la normativa vigente in materia di opere in c.a. si richiama espressamente quanto riportato al paragrafo I. Nei prezzi di elenco relativi a tali opere sono compresi: lo spianamento su livelli orizzontali del piano di lavoro salvo diversa indicazione del progetto e dell’Ufficio di Direzione Lavori, lo scavo, i tracciamenti, la formazione dei cordoli guida, l'apertura della trincea, l'eventuale impiego di scalpello, il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compreso il trattamento dei fanghi secondo le leggi vigenti, la fornitura dei fanghi bentonitici e l'impiego dei relativi impianti di pompaggio, l'acqua, la fornitura del conglomerato cementizio ed il suo getto e costipamento con mezzi idonei anche in presenza di armature metalliche e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, nonché le prove ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure controlli disposti dall’Ufficio di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Direzione Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione dei lavori. Sono esclusi: - l'eventuale scavo a vuoto, - la fornitura e posa dell'armatura metallica; elementi che verranno compensati con i relativi prezzi di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;Elenco.

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Generalità. Si definiscono materiali La demolizione dovrà essere eseguita con oculata e prodotti per uso strutturaleprudente opera di scomposizione, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base con rimozione delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” parti elementari di cui all’Allegato I ciascuna struttura è costituita procedendo nell’ordine inverso a quello seguito nella costruzione, sempre presidiando le masse con opportuni mezzi capaci di fronteggiare i mutamenti successivi subiti dall’equilibrio statico delle varie membrature, durante la demolizione. La demolizione di opere in muratura, in calcestruzzo, ecc., sia parziale che completa, deve essere eseguita con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue strutture, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o danni collaterali. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite, a cura e spese dell'Appaltatore. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dovranno essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto che nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento UE 305/2011 D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto con i prezzi indicati nell'elenco approvato. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati dall'Appaltatore fuori dal cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche. E' obbligo dell'Appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel suo complesso e nei particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, con ogni completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive, ecc., ed essere così in grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad esempio, da particolarità di costruzione, da modifiche apportate successivamente alla costruzione originaria, dallo stato di conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di conservazione delle armature metalliche e loro collegamenti, dallo stato di conservazione dei legnami, da fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da possibilità di spinta dei terreni sulle strutture quando queste vengono scaricate, da cedimenti nei terreni di fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, da danni causati da sisma, ecc., adottando di conseguenza e tempestivamente tutti i prodotti provvedimenti occorrenti per uso strutturale devono rispondere non alterare all'atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle particolari condizioni di equilibrio che le strutture presentassero sia nel loro complesso che nei loro vari elementi. La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura, sia per quanto riguarda il pubblico transito che per quello degli addetti ai requisiti indicati nel seguitolavori. In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune ed idonee opere per proteggere i passaggi stessi da eventuale caduta di materiali dall'alto; le predette protezioni dovranno essere adeguate alle necessità e conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunali locali. Qualora il materiale venga convogliato in basso per mezzo di canali, dovrà essere vietato l'accesso alla zona di sbocco quando sia in corso lo scarico: tale divieto dovrà risultare da appositi evidenti cartelli. Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni relative agli impianti esistenti e incidenti nell'area di intervento (es. elettricità, telefono, ecc.); a tal fine l'Appaltatore dovrà prendere direttamente accordi con le rispettive Società od Enti erogatori. Le reti elettriche disposte per la esecuzione dei lavori dovranno essere bene individuabili ed idoneamente protette. Tutti i vani di balconi, finestre, scale, ascensori, ecc., dovranno essere sbarrati al momento stesso in cui vengono tolti i parapetti o gli infissi. Sulle zone di solai parzialmente demoliti dovranno essere disposte delle passerelle di tavole. Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo cura che non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo questi passaggi dovranno essere eliminati. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure predetti passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di seguito richiamate; – qualificati sotto lavoro la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure via di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali fuga sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione sempre facile ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;evidente.

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Generalità. Si definiscono Tutto il materiale edile ed impiantistico (pietre, mattoni, legname da costruzione, irrigatori, apparecchi di illuminazione, ecc.), il materiale ausiliario (terra vegetale, concimi, torba, ecc.) e il materiale vivaistico (alberi, arbusti, tappezzanti, ecc.) occorrente per la realizzazione della sistemazione ambientale, deve essere della migliore qualità e rispondere ai requisiti richiesti ad insindacabile giudizio di idoneità della Direzione dei Lavori. L'impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti voluti, le eventuali partite non ritenute idonee. L'approvazione dei materiali spediti sul posto non deve essere tuttavia considerata come accettazione definitiva: la Direzione dei Lavori si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e prodotti quelle provviste che si siano, per uso strutturalequalsiasi causa, utilizzati alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli analizzare per accertare la loro rispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato. In ogni caso l'impresa, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali dalla Direzione dei Lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere. L'impresa fornirà tutto il materiale (edile, impiantistico, ausiliario e vivaistico) indicato negli elenchi e riportato nei disegni allegati, nelle opere soggette alle presenti normequantità necessarie alla realizzazione della sistemazione. Non è consentita la sostituzione di piante che l'impresa non riuscisse a reperire; ove tuttavia venga dimostrato che una o più specie non siano reperibili, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente l'impresa potrà proporre la sostituzione con piante simili. L'impresa deve sottoporre per iscritto tali proposte alla Direzione dei Lavori con un congruo anticipo sull'inizio dei lavori ed almeno un mese prima della piantagione cui si riferiscono. La Direzione dei Lavori, dopo averle valutate attentamente, si riserva la facoltà di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” accettare le sostituzioni indicate o di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 proporne di alternative. I materiali da impiegare nei lavori devono avere le seguenti caratteristiche: materiale edile ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere impiantistico: si rimanda ai requisiti indicati nel seguito. I materiali Capitolati dello Stato, del Genio Civile e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricantealle normative specifiche; facendo però in questa sede alcune precisazioni circa gli impianti di illuminazione esterna, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure drenaggio e di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione irrigazione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle alcune opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione in muratura che sono più strettamente collegati con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CEpiantagioni; materiale ausiliario: v. successivo art.; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Generalità. Si definiscono materiali Il servizio dovrà prevedere: • Noleggio e prodotti manutenzione dello strumentario chirurgico riutilizzabile, raggruppato in kit chirurgici o utilizzabile singolarmente, ovvero confezionato in Sistema Barriera Sterile monouso (busta, doppia busta). • Noleggio e manutenzione dei contenitori riutilizzabili di sterilizzazione (container) e delle relative griglie di contenimento, nonché di tutti gli accessori utili a mantenere il corretto posizionamento degli strumenti. L’appaltatore dovrà assicurare la fornitura a noleggio di tutto lo strumentario chirurgico, e relativi contenitori, da utilizzare durante l’attività chirurgica eseguita presso la stazione appaltante in regime di elezione, urgenza, day hospital, ambulatoriale e di reparto. In un’ottica di ottimizzazione delle attività chirurgiche, l’Appaltatore potrà utilizzare gli strumenti di proprietà della Stazione Appaltante ritenuti idonei all’uso e dovrà riprogettare il parco strumenti, assicurando le quantità e le composizioni dei kit mono-paziente necessari a garantire il corretto funzionamento dell'attività chirurgica di sala operatoria, day-surgery, ambulatoriale e di reparto, per uso strutturaletutto il corso del periodo contrattuale, utilizzati nelle opere soggette integrando gli strumenti necessari in relazione alle presenti normecaratteristiche del servizio proposto, quelli in relazione ai tempi della logistica e di processo. Le esatte composizioni dei kit potranno essere ridefinite entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio, il tutto in accordo con il personale all’uopo indicato dalla Stazione Appaltante. La ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile, su richiesta della Stazione Appaltante, alla fornitura di ulteriori Kit che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente si rendessero necessari nel corso della durata contrattuale al fine di soddisfare garantire lo svolgimento delle attività chirurgiche. Eventuali modifiche e/o integrazioni al parco strumenti messo a disposizione dalla ditta appaltatrice, come concordato con la SA, saranno oggetto di negoziazione economica tra le parti, sulla base del numero di procedure previste e della durata residuale dell’appalto. Gli strumenti chirurgici di proprietà della Stazione appaltante saranno affidati, con la relativa documentazione tecnica, alla Ditta aggiudicataria con la formula del comodato d'uso gratuito, per tutta la durata dell'appalto. La Ditta partecipante pertanto, nel formulare l'offerta economica, dovrà tenere conto del valore, delle condizioni di usura e della funzionalità degli strumenti di proprietà della Stazione appaltante, secondo quanto rilevato in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica sede di valutazione dell'inventario e stabilità” del sopralluogo effettuato. Gli strumenti di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali proprietà della Stazione appaltante che la Ditta Aggiudicatrice recupererà ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati utilizzerà nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricantecorso dell’appalto dovranno essere manutentati correttamente, secondo le procedure indicazioni dei produttori, a cura della Ditta aggiudicataria, e resi al termine del servizio. La Stazione Appaltante consegnerà alle ditte partecipanti, all’atto del sopralluogo obbligatorio, il censimento dello strumentario chirurgico, su supporto informatico, nel quale sarà elencato il patrimonio circolante dello strumentario chirurgico di seguito richiamate; – qualificati sotto proprietà, suddiviso per specialità chirurgica. La Stazione Appaltante fornirà inoltre il dettaglio dei kit circolanti suddivisi per singola disciplina chirurgica e tipologia d’intervento. La ditta deve impegnarsi a fornire, appena disponibile e senza maggiorazione dei prezzi, adeguamenti tecnologici riguardanti la responsabilità strumentazione/set/materiale di consumo/software, che si rendessero disponibili nel corso della validità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati contratto. Tali adeguamenti devono essere approvati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione dell’U.O. di riferimento e verifica della documentazione autorizzati dal Servizio di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUEIngegneria Clinica. Al termine del periodo contrattuale previsto nel presente appalto tutto lo strumentario noleggiato ed utilizzato durante l’appalto diventerà di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati proprietà della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CEStazione Appaltante, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenzanello stato in cui si trova, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è senza nessun onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;aggiuntivo.

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Samples: Gara d'Appalto Per Forniture E Servizi Integrati

Generalità. Si definiscono materiali Gli oneri per la esecuzione dei controlli e prodotti delle prove indicati nei successivi paragrafi sono a carico del produttore. Nei casi in cui è prevista l’esecuzione di prove in un laboratorio, il produttore dovrà garantire l’accesso al suddetto laboratorio al personale di RFI affinché possa verificare l’idoneità del laboratorio alle prove previste, la taratura delle apparecchiature utilizzate e presenziare eventualmente all’esecuzione delle prove. Rimane facoltà di RFI richiedere al produttore la sostituzione del laboratorio scelto per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base l’esecuzione delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le prove qualora ci sia evidenza della non corretta attuazione delle procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricanteprova ai sensi della normativa tecnica o per difformità di taratura delle apparecchiature o per evidenza di comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale. Anche in considerazione di quanto previsto nei successivi paragrafi, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal si sottolinea che in anticipo all’inizio delle forniture il Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica Lavori ed il responsabile della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente SezioneLinea competente, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato tenuti ad acquisire copia conforme dell’Attestato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C)Qualificazione, qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni in corso di compartimentazione antincen- diovalidità, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza relativo al fuocoproduttore di pietrisco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al al fine di dimostrare l’identificazione, accertare la qualificazione reale provenienza e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturaledel pietrisco, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante dalla cava fino al cantiere, comprese le eventuali fasi ed eventualmente accettarne la fornitura, come prescritto al paragrafo II.16 della Procedura Operativa Direzionale RFI DPR P 01 10 (La Direzione dei lavori negli appalti gestiti da RFI): “…L’Appaltatore ha l’obbligo di commercializzazione interme- diagiustificare, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali…”, ed inoltre Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione…Nessun materiale può essere impiegato nelle costruzioni se non sia stato preventivamente accettato dal DL, il fabbricante si assume quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiaratebuona riuscita dei lavori…”. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica considerazione di quanto sopra - copia del certificato di costanza prescritto al paragrafo II.17.1 “Prove sui Materiali” della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CEsuccitata Procedura RFI DPR P 01 10, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi ha l’obbligo di far eseguire all’inizio di ogni fornitura, se non diversamente indicato nell’Attestato di Qualificazione, e almeno ogni 20.000 m3 di pietrisco approvvigionato da ogni singola cava e nell’ambito del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodottimedesimo contratto, a seconda cura e spese dell’Appaltatore, tutte le prove indicate al precedente paragrafo 17.7.5, ad esclusione della prova di resistenza a compressione (Par. 17.7.6.1) e delle prove descritte al paragrafo 17.6, fatte salve eventuali richieste integrative specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;

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Samples: Capitolato Generale Tecnico Di Appalto

Generalità. Si definiscono materiali e prodotti In genere I'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per uso strutturaledarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normepurché esso, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica ed agli interessi della Stazione appaltante. La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente,specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e stabilità” dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere. L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 lavoro, è obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse. I materiali La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguitoin qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati venga ordinato dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centralelavori, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Internose forniti da altre ditte. Il Servizio Tecnico Centrale collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per caso; il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavorimanufatto dovrà essere convenientemente protetto, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto se necessario, ai fini della verifica anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di quanto sopra - copia qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del certificato personale di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbricaaltre ditte, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego fornitrici del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;manufatto.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Lavori

Generalità. Si definiscono materiali Le operazioni per il servizio invernale oggetto del presente capitolato comprendono: - caricamento salgemma o cloruri sfusi - spandimento salgemma o cloruri sfusi - sgombero neve - irrorazione di soluzione acquose di cloruro di sodio - irrorazione di soluzioni acquose di cloruri di calcio - la manutenzione ordinaria sulle attrezzature (lavaggio e prodotti per uso strutturalepulizia al termine di ciascun utilizzo, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normeingrassaggio parti meccaniche, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente lubrificazione, caricamento batterie -ove presenti-) Dette operazioni saranno effettuate nella sede autostradale, comprese le rampe di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” svincolo, i piazzali di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali stazione ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricanteogni altra pertinenza comprese le aree di servizio, secondo le procedure piazzole di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità sosta e le procedure indicate nelle presenti normearee di sosta. E’ fatto salvo onere dell’Impresa l’esecuzione di apposito sopralluogo nei luoghi che saranno oggetto del servizio, al fine di verificare eventuali criticità al passaggio delle lame sgombraneve al fine di informare e formare gli operatori/autisti che intende utilizzare nell’ambito dell’Appalto Il caricamento del cloruro sfuso stoccato nei depositi avverrà tramite pale gommate fornite dall’Impresa e stanziate presso il caso in cuirelativo Centro Operativo. I cloruri saranno forniti dalla Società Appaltante; essi sono ubicati nei Centri Operativi; solo per limitati quantitativi di sale o cloruri, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche Società appaltante potrà richiederne la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspettofornitura all’Appaltatore, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Internoconsegna anche in tempi brevi (sette giorni lavorativi). Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco servizio di sgombero neve e spandimento cloruri sfusi sarà effettuato con mezzi speciali, quali lame, frese e spargisale, forniti dalla Società e applicati ad automezzi messi a disposizione dall’Appaltatore, dotati, a carico della stessa Impresa, di piastre, attacchi, zavorre e quant’altro occorra per l’aggancio delle Linee Guida lame sgombraneve ed eventualmente modificati nei cassoni per l’installazione degli spargisale; lame, frese e spargisale sono dislocate nei vari Centri Operativi. L’irrorazione delle soluzioni di cloruro di sodio sarà effettuata con autocisterne, fornite dall’Appaltatore, provviste di adeguata barra irroratrice munita di ugelli spruzzatori. L’irrorazione delle soluzioni di cloruro di calcio saranno effettuate invece tramite irroratrici della Società Appaltante; in questo caso l’Appaltatore fornirà su chiamata il rilascio mezzo ove verrà installata. E’ facoltà della Certificazione Società chiedere all’Impresa la presenza di Valutazione Tecnica un’officina mobile per eventuali interventi meccanici sulle attrezzature, con la costante presenza di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CEun meccanico abilitato, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, sia in fase di accetta- zionenevicata, accertarsi del possesso sia in fase post nevicata per verifica della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011funzionalità dei mezzi. Per i prodotti non qualificati mediante quanto riguarda la Marcatura CEdislocazione dei Centri Operativi, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso numero degli automezzi da impiegare, il quantitativo della manodopera da prestare, i tempi e del regime le modalità di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate intervento per il prodotto stesso servizio, valgono le precisazioni riportate nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico successivi Art.3 “Modalità di intervento e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, impiego di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto mezzi e di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli manodopera” e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodottiArt.6 “Centri Operativi”, a seconda del Lotto d’Appalto. La S.A., nell’ambito del Servizio, metterà quindi a disposizione dell’Impresa: - lame sgombraneve e spargisale e i relativi certificati d’origine se necessari per l’aggiornamento della carta di circolazione e il collaudo degli autocarri (in ogni caso è comunque obbligo dell’Impresa visionare prima della consegna dei servizi il parco lame e degli spargisale della Società, per rendersi compiutamente conto delle specifiche procedure applicabilioperazioni, come specificato adattamenti e forniture da eseguire nel caso di volta affidamento del servizio. Il sopralluogo potrà avvenire previo appuntamento con il D.E.C.. Nel sopralluogo saranno indicati i treni usuali in volta nel seguitonevicata, devono generalmente le modalità del servizio, i percorsi dei treni; - la messa a disposizione delle attrezzature di segnaletica (cartelli, lampade, segnali vari) qualora presenti; - la fornitura dei cloruri (salgemma, cloruro di sodio o di calcio o altro solvente); - la messa a disposizione degli spargisale, escluso olii e carburanti che restano a carico dell’Impresa; - i locali di ricovero per il personale, nella quantità, stato e dimensione di quelli esistenti, escluso il materiale e le forniture per casermaggio e per la pulizia dei locali stessi che sono a carico dell’Impresa. Ogni responsabilità per danni dovuti ad un non idoneo aggancio delle lame rimane esclusivamente dell’Impresa, anche in dipendenza di attacchi eventualmente forniti e certificati. Ogni responsabilità per la riuscita del servizio è onere dell’Appaltatore, anche se presso i vari Centri Operativi vi è la presenza di personale della Società Appaltante. Gli automezzi forniti dall’Appaltatore dovranno essere effettuate da:di ottima qualità ed efficienza, possibilmente con anzianità di immatricolazione inferiore ai 20 anni; per gli autocarri adibiti al servizio di prevenzione ghiaccio (fissi) non sarà possibile ricorrere a mezzi con anzianità di immatricolazione superiore a 15 anni o ad autocarri declassati a macchine operatrici; in generale non sono ammessi autocarri e trattori stradali con data di immatricolazione antecedente l’anno 1995. Gli spargisale in uso alla Società sono di mc 9 con umidificatore, ne consegue che gli autocarri necessari al loro trasporto dovranno avere portata minima di 130 quintali; stessa portata è richiesta anche per i mezzi per il trasporto delle irroratrici. E’ comunque nelle facoltà della S.A. affidare all’Impresa lavori di manutenzione o adattamento dei mezzi dell’Impresa stessa o di altre Imprese per renderli tutti idonei e disponibili all’esecuzione del servizio, anche durante la stagione invernale; al riguardo si chiarisce che ogni modifica ai mezzi necessaria per l’installazione di lame sgombraneve e spargisale è onere dell’Appaltatore; si ribadisce che ogni attacco, piastra per l’aggancio delle lame sgombraneve, modifica all’impianto elettrico ed eventualmente idraulico degli autocarri, collegamento tachimetrico, rimozione di sponde e modifica ai cassoni degli autocarri per l’installazione degli spargisale, deve essere certificata da officina qualificata. a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;1.2.1 AUTOCARRO FISSO

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Samples: Servizio Di Sgombero Neve E Spargimento Cloruri

Generalità. Si definiscono Per manutenzione programmata si intendono tutti quegli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso. L’attività di manutenzione intesa come l’insieme degli interventi di manutenzione degli impianti, al fine di assicurare la continua e completa fruibilità delle opere e la conservazione dello stato d’uso, è classificata anche come “manutenzione preventiva programmata”. La manutenzione preventiva programmata è pertanto una “manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento degli impianti”. Per tutti i tipi di apparecchiature devono essere utilizzate le modalità di manutenzione indicate dalle Case Costruttrici per garantire un rendimento efficace e rispondenza ai dati di progetto. Il personale addetto alla manutenzione si occuperà: A. dei rilievi strumentali delle caratteristiche preventive programmate; B. delle manutenzioni generali preventive programmate; C. delle riparazioni. Le operazioni di manutenzione ordinaria che fanno carico all’Appaltatore hanno per oggetto i locali, le attrezzature, ed i materiali che avrà ricevuti in consegna all’inizio dell’appalto, ovvero tutte le parti costituenti gli impianti di produzione termica, e di utilizzazione del calore nelle varie forme ed usi, compresa la produzione dell’acqua calda, i bruciatori e generatori di calore ivi compresi gli impianti elettrici delle centrali a vario titolo e/o eventuali sottostazioni; gli impianti di climatizzazione estate/inverno presenti negli stabili, le unità di trattamento dell’aria, le torri evaporative, le pompe di calore, i canali e i sistemi di distribuzione dei fluidi vettore, i canali di espulsione dei fumi, i gruppi pompe, i sistemi a volume refrigerante variabile, vasi di espansione aperti o chiusi, i terminali di diffusione, i mobiletti fan coil, i termostati, le valvole, i corpi scaldanti ecc. L’Appaltatore si farà carico della fornitura altresì tutti i materiali di consumo come oli, guarnizioni, gas refrigeranti, filtri, ed ogni altro materiale necessario per svolgere l’attività di manutenzione ordinaria secondo l’elencazione su esposta. Tutti i materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato apparecchiature introdotti per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato realizzazione di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, migliorie proposte in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa offerta tecnica diverranno di proprietà dell’Amministrazione e richiedere copia della documentazione al termine dell’appalto dovranno essere consegnati in condizioni di marcatura CE e della Dichiara- zione efficienza senza pretesa di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011alcun compenso. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori tutti gli impianti compresi nel servizio l’Appaltatore dovrà accertarsi del possesso provvedere alla compilazione e del regime alla conservazione di vali- dità della documentazione appositi registri di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata controllo in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettualicui verranno trascritte tutte le operazioni eseguite, con particolare riferimento alla Relazione sui materialil’indicazione della data, del tipo di cui intervento eseguito, controfirmate dall’esecutore dell’intervento medesimo. L’appaltatore dovrà comunque organizzarsi per garantire i tempi minimi d’intervento che dovranno essere chiaramente esplicitati nell’offerta tecnica e dovranno essere obbligatoriamente rispettati al § 10.1fine di evitare situazioni di pericolo per tutti i fruitori degli stabili oggetto dell’appalto. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta L’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente ad informare il divieto committente e l’utenza degli edifici di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori eventuali guasti che interessano gli elementi strutturaliprovochino l’inagibilità dell'impianto, comunicando il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata tempo di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta indisponibilità prevista in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;modo che siano prese tutte le contromisure necessarie.

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Samples: Servizio Per L’esercizio E La Manutenzione

Generalità. Si definiscono materiali L'Appaltatore accerterà a sua cura e prodotti per uso strutturalespese e segnerà sul terreno tutti quei servizi che possono interessare lo scavo. L'Appaltatore eseguirà poi il tracciato dello scavo sia come larghezza sia come andamento dell'asse, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normein modo che lo scavo risulti il meno possibile interessato dai servizi individuati. L'Appaltatore non dovrà in alcun caso, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente manomettere, spostare o tagliare cavi o qualsiasi tubazione interrata o quant'altro interferente con lo scavo; situazioni particolari dovranno essere tempestivamente segnalate alla Committente. L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente comunicare alla Committente l'eventuale intercettazione di soddisfare tubazioni fognarie durante l'esecuzione degli scavi, soprattutto quando sulla condotta idrica da posare sia prevista l'installazione di organi di intercettazione, sfiati, scarichi, prese e derivazioni, affinché‚ vengano adottati opportuni provvedimenti in maniera prioritaria il requisito base merito. Il taglio dell'eventuale manto e della fondazione, o la demolizione della pavimentazione in lastricato, acciottolato, cubetti di porfido, piastrelle ecc., dovrà essere effettuato con adatti mezzi d'opera. Il taglio del manto di usura e della fondazione dovrà essere eseguito in modo da evitare danni non strettamente necessari alla pavimentazione e non dovrà avere, di norma, una larghezza superiore di 20 cm totali a quella dello scavo. Sarà cura e onere dell'Appaltatore evitare franamenti delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolarepareti dello scavo, per quanto attiene l’identificazione tutto il tempo durante il quale gli scavi rimarranno aperti; a tale scopo l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare idonee opere provvisionali eventuali, a sostegno delle pareti dello scavo, ed arginature per evitare che nello stesso vi penetrino acque di scorrimento. Qualora si verifichino frane e/o smottamenti non verrà riconosciuta all'Appaltatore la maggiore sezione di scavo e la qualificazioneinoltre l'Appaltatore stesso dovrà provvedere a sue spese, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego totale asportazione dallo scavo del materiale franato, al riempimento della maggiore sezione di scavo con materiale e modalità idonei da sottoporre alla preventiva approvazione della Committente ed ai conseguenti maggiori ripristini. L'Appaltatore risponderà dei danni arrecati a persone o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione cose a strut- tura ultimata seguito di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;frane o smottamenti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Generalità. Si definiscono materiali Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni devono essere costituiti da tratte rettilinee (livellette) raccordate da curve. Qualora fossero necessarie deviazioni, si utilizzeranno i pezzi speciali di corrente produzione o combinazioni delle specifiche tubazioni. L'andamento serpeggiante, sia nel senso altimetrico sia in quello planimetrico, dovrà essere quanto più possibile evitato. La larghezza degli scavi dovrà essere tale da garantire la migliore esecuzione delle operazioni di posa in opera in rapporto alla profondità, alla natura dei terreni, ai diametri delle tubazioni e prodotti ai tipi di giunti da eseguire. In corrispondenza delle giunzioni dei tubi e dei pezzi speciali devono praticarsi, entro lo scavo, bocchette o nicchie, allo scopo di facilitare l'operazione di montaggio. L'appaltatore ha l'obbligo di effettuare, prima dell'inizio dei lavori, il controllo e il coordinamento delle quote altimetriche delle fognature esistenti alle quali la canalizzazione da costruire dovrà eventualmente collegarsi. Qualora, per uso strutturalequalunque motivo, utilizzati nelle si rendessero necessarie modifiche alle quote altimetriche di posa delle condotte o ai salti di fondo, prima dell'esecuzione dei relativi lavori, sarà necessaria l'autorizzazione della direzione dei lavori. In caso di inosservanza a quanto prescritto e per le eventuali variazioni non autorizzate della pendenza di fondo e delle quote altimetriche, l'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, apportare tutte quelle modifiche alle opere soggette alle presenti normeeseguite che, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base a giudizio della direzione dei lavori, si rendessero necessarie per garantire la funzionalità delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 in appalto. I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguitoNon sono ammesse contropendenze o livellette in piano. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente Eventuali errori d'esecuzione della livelletta che, a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore giudizio insindacabile della direzione dei lavori mediante acquisizione e verifica o del collaudatore, siano giudicati accettabili in quanto non pregiudicano la funzionalità delle opere, non daranno luogo all'applicazione di oneri a carico dell'appaltatore. Qualora, invece, detti errori di livelletta, a giudizio insindacabile della documentazione di identificazione e qualificazionedirezione dei lavori o del collaudatore, nonché mediante eventuali prove di accettazionedovessero pregiudicare la funzionalità delle opere, si applicheranno le penali previste dal presente capitolato. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati Le radici degli alberi in corrispondenza della “Dichiarazione di Prestazione” e trincea nella zona interessata all'attraversamento della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi condotta devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;accuratamente eliminate.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Generalità. Si definiscono materiali Prima di porre mano ai lavori, l'Impresa deve eseguire a sua cura e prodotti spese i rilievi plano-altimetrici completi dei siti interessati dai lavori, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi, dei riporti, le occupazioni dei manufatti e delle relative opere provvisionali. A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti indicati dalla Direzione dei Lavori, le modinature necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori. L'Impresa è tenuta in modo particolare alla conservazione dei picchetti di riferimento delle sezioni di consegna e dei capisaldi. Qualora si rendesse necessaria l'asportazione, deve provvedere ad avvertire tempestivamente la Direzione dei Lavori. Gli oneri che ne deriveranno alla Direzione dei Lavori per uso strutturalel'arbitraria asportazione dei picchetti da essa apposti per qualsiasi uso, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normesaranno addebitati all'Impresa e l'importo corrispondente verrà detratto dalle somme che le competono. Tutte le lavorazioni vengono svolto in un edificio esistente e in aree ad esso adiacenti, quelli già in corso di utilizzazione, che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente presenta ottime condizioni di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base conservazione e manutenzione per tutti gli elementi architettonici e gli impianti La realizzazione delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica dovrà pertanto avvenire con molta accuratezza per evitare ogni danneggiamento e stabilità” per non pregiudicare le valenze estetiche e funzionali del complesso. Sono pertanto a carico dell’appaltatore, compensati con gzli importi e prezzi contrattuali tutti gli oneri relativi a: • modalità esecutive atte ad evitare di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali danneggiare e lordare • protezione con teli, tavolati provvisori, sigillature dei percorsi interni ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure esterni utilizzati per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità trasporto dei materiali e prodotti delle attrezzature e degli spai utilizzati per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni l’esecuzione dei lavori • protezione dei serramenti e le competenze sanitari • pulizia finale ed igienizzazione di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale locali I riferimenti commerciali tipo del tipo di apparecchiatura o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE intendono dare indicazioni delle caratteristiche minime restando inteso che è onere facoltà insindacabile del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine direttore dei lavori accettare fornitura di altra marca purché presentino caratteristiche equivalenti o superiori Purché non espressamente indicato o allibrato in altro modo si intende che interessano tutte le voci della lista delle forniture e prestazioni comprendono e compensano altresì anche gli elementi strutturalioneri relativi alle assistenze murarie ed alla demolizione ed al ripristino di tutte le strutture, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli impianti e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione finiture esistenti che dovessero essere interessate dall’esecuzione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta opere previste in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;progetto

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Samples: Contract for Construction Services

Generalità. Si definiscono materiali Il servizio dovrà prevedere: • Noleggio e prodotti manutenzione dello strumentario chirurgico riutilizzabile, raggruppato in kit chirurgici o utilizzabile singolarmente, ovvero confezionato in Sistema Barriera Sterile monouso (busta, doppia busta). • Noleggio e manutenzione dei contenitori riutilizzabili di sterilizzazione (container) e delle relative griglie di contenimento, nonché di tutti gli accessori utili a mantenere il corretto posizionamento degli strumenti. L’appaltatore dovrà assicurare la fornitura a noleggio di tutto lo strumentario chirurgico, e relativi contenitori, da utilizzare durante l’attività chirurgica eseguita presso la stazione appaltante in regime di elezione, urgenza, day hospital, ambulatoriale e di reparto. In un’ottica di ottimizzazione delle attività chirurgiche, l’Appaltatore potrà utilizzare gli strumenti di proprietà della Stazione Appaltante ritenuti idonei all’uso e dovrà riprogettare il parco strumenti, assicurando le quantità e le composizioni dei kit mono-paziente necessari a garantire il corretto funzionamento dell'attività chirurgica di sala operatoria, day-surgery, ambulatoriale e di reparto, per uso strutturaletutto il corso del periodo contrattuale, utilizzati nelle opere soggette integrando gli strumenti necessari in relazione alle presenti normecaratteristiche del servizio proposto, quelli in relazione ai tempi della logistica e di processo. Le esatte composizioni dei kit potranno essere ridefinite entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio, il tutto in accordo con il personale all’uopo indicato dalla Stazione Appaltante. La ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile, su richiesta della Stazione Appaltante, alla fornitura di ulteriori Kit che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente si rendessero necessari nel corso della durata contrattuale al fine di soddisfare garantire lo svolgimento delle attività chirurgiche. Eventuali modifiche e/o integrazioni al parco strumenti messo a disposizione dalla ditta appaltatrice, come concordato con la SA, saranno oggetto di negoziazione economica tra le parti, sulla base del numero di procedure previste e della durata residuale dell’appalto. Gli strumenti chirurgici di proprietà della Stazione appaltante saranno affidati, con la relativa documentazione tecnica, alla Ditta aggiudicataria con la formula del comodato d'uso gratuito, per tutta la durata dell'appalto. La Ditta partecipante pertanto, nel formulare l'offerta economica, dovrà tenere conto del valore, delle condizioni di usura e della funzionalità degli strumenti di proprietà della Stazione appaltante, secondo quanto rilevato in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica sede di valutazione dell'inventario e stabilità” del sopralluogo effettuato. Gli strumenti di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali proprietà della Stazione appaltante che la Ditta Aggiudicatrice recupererà ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati utilizzerà nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricantecorso dell’appalto dovranno essere manutentati correttamente, secondo le procedure indicazioni dei produttori, a cura della Ditta aggiudicataria, e resi al termine del servizio. La Stazione Appaltante consegnerà alle ditte partecipanti, all’atto del sopralluogo obbligatorio, il censimento dello strumentario chirurgico, su supporto informatico, nel quale sarà elencato il patrimonio circolante dello strumentario chirurgico di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricanteproprietà, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore suddiviso per specialità chirurgica. La Stazione Appaltante fornirà inoltre il dettaglio dei lavori mediante acquisizione kit circolanti suddivisi per singola disciplina chirurgica e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUEtipologia d’intervento. Al termine del periodo contrattuale previsto nel presente appalto tutto lo strumentario noleggiato ed utilizzato durante l’appalto diventerà di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati proprietà della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CEStazione Appaltante, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenzanello stato in cui si trova, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è senza nessun onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;aggiuntivo.

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Samples: Gara d'Appalto

Generalità. Si definiscono materiali La maggiore espressione dell'autonomia sindacale, che costituisce al tempo stesso il compito fondamentale delle organizzazioni sindacali, si concreta nel determinare autonomamente le condizioni di lavoro, il contratto collettivo, quindi, può considerarsi il principale strumento dell'azione sindacale. La determinazione delle condizioni di lavoro può aversi anche direttamente per atto dell'autorità (ad es. mediante legge, per determinate categorie), ma normalmente essa avviene per accordo diretto tra le parti, mediante contratto. Il contratto, a sua volta, può essere individuale, cioè stipulato tra il singolo datore e prodotti il singolo prestatore di lavoro, o collettivo se stipulato tra le associazioni (sindacali) dei datori di lavoro e dei lavoratori. Le due forme contrattuali, tuttavia, non sono alternative ed autonome in quanto il contratto collettivo è strettamente funzionale al contratto individuale del cui contenuto economico e normativo costituisce il presupposto valido e (spesso) obbligatorio. Questo fenomeno va sotto il nome di contrattazione collettiva e sfocia appunto nella stipula dei contratti collettivi in cui si compongono i differenti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e con i quali viene istituita una disciplina uniforme per uso strutturalei settori di attività cui si applica il contratto stesso. Gli studiosi del diritto sindacale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normeindividuano due modelli di contrattazione collettiva: - la cosiddetta contrattazione statica (o crisis bargaining) allorquando le parti contrattuali entrano in rapporto negoziale solo periodicamente, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente esaurendo i loro rapporti in questa attività; - la cosiddetta contrattazione dinamica (o continuous bargaining) allorquando le parti contrattuali mettono in opera istituzioni, procedure o prassi onde permettere l'adattamento continuo (dinamico) delle norme collettive esistenti al mutamento delle circostanze con un processo di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base produzione delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica stesse continuo e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazionepermanente. In particolareItalia, al primo modello che è prevalso sino a più di dieci anni fa, va sostituendosi man mano il secondo. Oltre ai due modi prima indicati, la determinazione delle condizioni di lavoro, come è stato innanzi accennato, può aversi anche per atto dell'autorità, ad esempio per legge. Nella pratica del nostro sistema, però, anche l'atto dell'autorità è normalmente preceduto dalla contrattazione a livello sindacale, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazionecui si finisce col recepire, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibilein un atto formalmente unilaterale (legge, per l’uso strutturale previstodecreto legge, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETAdecreto ministeriale ecc.), oppure dovrà ottenere un “Certificato contenuto che ha formato oggetto di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente un accordo bilaterale. Esempio in materia è soprattutto la legge n. 741 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici1959 che attribuì efficacia erga omnes a determinati contratti collettivi, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente cioè a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione veri e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;propri accordi bilaterali.

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Samples: Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro

Generalità. Si definiscono I materiali da impiegare per i lavori previsti in progetto dovranno ottemperare, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e prodotti per uso strutturalenorme ufficiali vigenti in materia ed alle specifiche riportate nel presente documento nonché alle norme di aggiornamento, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normemodifica od integrazione vigenti, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 anche se non esplicitamente richiamate nel presente Capitolato. I materiali proverranno da quelle località o fabbriche che l’Appaltatore riterrà di buona qualità e risponderanno ai requisiti appresso indicati. I materiali, per regola, saranno sottoposti all'approvazione della D.L., almeno 45 giorni prima dell'impiego e dovranno essere soggetti ai controlli di qualità previsti dalla normativa. L'accettazione dei materiali e dei componenti è da ritenersi definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione Lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati componenti deperiti dopo la loro introduzione in cantiere o nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, per qualsiasi motivo, non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. Tutti i materiali indistintamente potranno essere sottoposti a prove fisiche, chimiche, di resistenza meccanica, durabilità e di qualità a cura della D.L. ed a spese dell’Appaltatore. La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. La Direzione Lavori ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante qual caso l'Appaltatore dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspettoprovvedere, con il Dipartimento dei Vigili del Fuocoimmediatezza ed a sue spese, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Internoall'esecuzione di tali richieste, riparando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazionequanto stabilito nel termine prescritto dalla D.L., la qualificazione Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la tracciabilità posa in opera dei materiali e prodotti per uso strutturaledei componenti restano fermi i diritti ed i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. L'Appaltatore, il fabbricanteche nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione più accurata, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” non ha diritto ad aumento dei prezzi e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti contabilità sarà redatta come se i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;avessero le caratteristiche stabilite.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Generalità. Si definiscono materiali Premesso quanto indicato all’Art. A.5 (Gestione delle certificazioni), il rotabile e prodotti per uso strutturalele sue parti saranno sottoposti a collaudi, utilizzati nelle opere soggette alle presenti normeeventualmente anche alla presenza della Stazione Appaltante, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente del Gestore ANM e ANSFISA, volti a verificare che: - il processo di soddisfare fabbricazione e controllo avvenga in maniera prioritaria conformità al progetto e ai Piani di Fabbricazione e Controllo; - il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica materiale rotabile e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 . I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere suoi componenti siano rispondenti ai requisiti indicati nel seguitocontrattuali, al progettoed agli aggiornamenti dello stesso, alle norme vigenti e alle regole di buona tecnica; - i lavori siano eseguiti a regola d’arte; - sussistano le condizioni di sicurezza, accessibilità (dei componenti degli impianti elettrici e fluidici, con particolare riguardo alle parti soggette a manutenzione preventiva e accidentale),estraibilità e manutenibilità dei componenti. I materiali La Stazione Appaltante si riserva altresì di presenziare a qualsiasi fase del processo produttivo e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricantel’Appaltatore esibirà, secondo su richiesta, qualsiasi elaborato progettuale/tecnico inerente al materiale oggetto di fornitura. A supporto delle operazioni di collaudo, prima dei collaudi stessi saranno consegnate alla Stazione Appaltante ed al Gestore ANM, in duplice copia le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricanteprova e i test report di quanto sarà oggetto di verifica. L’Appaltatore consegnerà il “Piano delle Prove”, secondo i “Piani di Fabbricazione e Controllo” e le procedure “Specifiche e Procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore Prova” dei lavori mediante acquisizione materiali e verifica della documentazione trasmetterà tali documenti alla Stazione Appaltante ed al Gestore ANM, unitamente ai disegni esplicativi eventualmente necessari, con largo anticipo rispetto alle relative attività di identificazione produzione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazioneprova. In particolarebase alle definizioni intercorse, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazionel’Appaltatore convocherà alle prove, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzatapropedeutiche ai collaudi, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per Direttore di Esecuzione del Contratto, la Marcatura CE; C) materiali Stazione Appaltante e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE Gestore ANM, con almeno 15 giorni di anticipo sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure data prevista per il rilascio del “Certificato collaudo, tramite posta certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx della Stazione Appaltante ed al Gestore ANM - Direzione Trasporto Elettrificato, xxx X.X. Xxxxxx, 1 Napoli all’indirizzo xxx@xxx.xxx.xx. Tutte le condizioni di Valutazione Tecnica”. Nel caso C)prova si intendono estese anche ai materiali in subfornitura; allo scopo, qualora gli ordini di subfornitura riporteranno in calce la eventuale necessità di convocare la Stazione Appaltante ed il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio SuperioreGestore ANM ai collaudi. Al fine di dimostrare l’identificazionegestire eventuali sovrapposizioni di collaudi e di mettere il Gestore ANM in condizioni di effettuare i collaudi senza rinvii degli stessi, l’Appaltatore terrà costantemente aggiornato il programma dei collaudi, che riporta il calendario delle attività previste nell’orizzonte di un mese. La trasmissione di tale calendarionon sostituisce le convocazioni via pec di cui sopra. Per i collaudi su materiali interessanti la sicurezza dell’esercizio contenuti al punto 1) lett. B art. II della Circolare D.G. N201, la qualificazione Stazione Appaltante, il Gestore ANM e ANSFISA saranno sistematicamente presenti. La Stazione Appaltante si riserva di prevedere un presidio di collaudo fisso presso la tracciabilità sede dell’Appaltatore. A prescindere dalla partecipazione della Stazione Appaltante, i report di tutte le prove di collaudo saranno redatti a cura dell’Appaltatore, in forma il più possibile completa, e trasmessi alla Stazione Appaltante ed al Gestore ANM. Nel caso di partecipazione della Stazione Appaltante ai collaudi, saranno redatti anche verbali (in lingua italiana) richiamanti tali documenti. L’organizzazione logistica delle prove, la definizione delle procedure di prova, le risorse materiali necessarie (strumentazione, laboratori, …), la predisposizione dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico dei rotabili alle prove (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornituraes. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” zavorramento) e la documentazione redazione dei report di qualificazioneprova sono a carico dell’Appaltatore, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabilianche per le prove su rotabile completo svolte in ANM. Per ogni materiale o prodotto identificato queste ultime, ANM metterà a disposizione, a titolo gratuito,la linea e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase il personale di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011guida. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, quanto riguarda il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso personale tecnico di ANM e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare ANSFISA che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, parteciperà alle prove vigono le seguenti regole: - le spese di accettazione ed alle viaggio, xxxxx e alloggio relative al personale ANM e al personale ANSFISA, sarannoa carico dell’Appaltatore che provvederà direttamente all’acquisto di biglietti di viaggio, voucher di alberghi e ristoranti, servizio taxi e al recapito degli stessi a ANM L’Appaltatore metterà a disposizione del Collaudatore ANM una postazione informatica per la redazione del verbale. Tutti gli oneri per eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione riparazioni e/o modifiche per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, rimediare a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;collaudi negativi sono a carico dell’Appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale

Generalità. Si definiscono materiali L'Appaltatore deve prowedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Con- tratto con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e prodotti per uso strutturalenumericamente, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare necessità connesse alla prestazione in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro. I materiali lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio - assunti a tempo determinato o indeterminato dall'appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro su- bordinato owero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso . locali Anas, all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Appalta- tore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione a ciò l'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da ogni e qualsivoglia azione Edizione del 31 luglio 2016 ,, risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della pre- detta Stazione Appaltante A seguito di esplicita richiesta di Anas, l'Appaltatore dovrà comprovare la corre- sponsione, ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricantedipendenti impiegati nell'appalto, secondo le procedure di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricantedei trattamenti retributivi loro do- vuti, secondo le procedure di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica inoltrando alla stessa copia della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazionelavoro ad essa relativa. In particolareL'Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale inizial- mente previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUEla consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o . Al termine del periodo qua ntitativi. L'Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di coesistenza il loro impiego nelle opere gradimento di Anas ed è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per Anas - di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure quel personale per il rilascio del “Certificato di Valutazione quale Anas avanzasse apposita richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione esercizio di tale specifico aspettofacoltà, con il Dipartimento l'Appaltatore dovrà prowedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della co- municazione. L'Appaltatore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi nell'espletamento del servizio. Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà consegnare a Anas l'elenco del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali Anas- corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro ("LUL') dei Vigili datori di lavoro. L'Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, manodo- pera in nero o forme equivalenti di sfruttamento. L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del Fuoco, proprio personale im- piegato nello svolgimento del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Internoservizio. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, L'Appaltatore è tenuto a fornire copia al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi, adeguati alle caratteristiche dell'attività da svolgere e muniti di scritta di identifica- zione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome della sopra richiamata documentazione Ditta di identificazione appar- tenenza. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e qualificazione corretto. In par- ticolare è tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione. Edizione del 31 luglio 2016 . .. . .AI personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le appa- recchiature Anas (casi Afotocopiatrici, B o Cfax, telefoni, ecc.), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasportoche esulano dall'espletamento del servizio. L'Appaltatore s'impegna a richiamare e, dal fabbricante fino al cantierese del caso, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, sostituire il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti personale che non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, osserva una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;condotta irreprensibile.

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Generalità. Si definiscono materiali Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari, indipendentemente dal materiale e prodotti dalla forma, devono possedere caratteristiche di inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolabilità per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico). La rispondenza alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente norme UNI deve comprovata anche da una attestazione di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi- stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 conformità fornita dall’appaltatore. I materiali ed i prodotti per uso strutturale rubinetti a passo rapido, flussometri, indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle caratteristiche seguenti: - erogazione di acqua con portata, energia e quantità necessaria per assicurare la pulizia; - dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata; - costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per effetto di rigurgito; - contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento. La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformità fornita dall’appaltatore. Le cassette per l’acqua per vasi, orinatoi e vuotatoi, indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle caratteristiche seguenti: - troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta; - rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione di pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai requisiti indicati nel seguitogas; - costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per effetto di rigurgito; - contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento. I materiali e prodotti La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per uso strutturale devono essere: – identificati univocamente a cura del fabbricantele cassette dei vasi quando, secondo in abbinamento con il vaso, soddisfano le procedure prove di seguito richiamate; – qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure pulizia/evacuazione previste dalla norma UNI 8949-1 - Vasi di seguito richiamate; – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove porcellana sanitaria. Limiti di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferi- mento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se cor- redati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volonta- riamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative La rispondenza alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincen- dio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono caratteristiche predette deve essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecni- che qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, senti- to lo stesso Consiglio Superiore. Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regola- mento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere ripor- tati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione interme- dia, riferiti alla specifica fornitura. Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabi- lità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili. Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accetta- zione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiara- zione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o comprovata dalla dichiarazione di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Ca- po VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011. Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di vali- dità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requi- siti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1. La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto. Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a strut- tura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e pro- dotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;fornita dall’appaltatore.

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