INDENNITA’. Ai sensi dell’art. 16 D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011:
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00, oltre IVA, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) è ridotto nella misura di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti nelle materie per cui l’esperimento dei procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e ove la mediazione sia disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma2, D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.
b) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
c) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
d) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazio...
INDENNITA’. 1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal DM 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall’organismo.
2. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art.11 del D.Lgs 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
INDENNITA’ a) Indennità lavori complementari
1. Per l'espletamento dei lavori complementari di cui all'art. 9, punto 9, al personale sotto indicato viene corrisposta un'indennità da calcolarsi sulla retribuzione giornaliera di cui all'art. 22 punto 1, lettera a) e sull'indennità di contingenza in vigore al 31 marzo 1980, pari a € 98,71 per tutti i lavoratori, nelle seguenti misure: − al personale di esazione delle stazioni con impianti da 6 porte e oltre, il 17,5%; − al personale di esazione delle stazioni con impianti fino a 5 porte ed agli operatori di centro radio-informativo il 14,5%; − agli esattori della Società Tangenziale di Napoli il 16% ; − agli esattori delle Società Traforo del Monte Bianco e Traforo del Frejus il 14,5%. La predetta indennità viene corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro ed i ricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni. I minimi tabellari utili ai fini del computo della predetta indennità sono quelli in vigore al 31 dicembre 1986, riportati nella tabella A1 allegata al presente contratto
2. In caso di turni spezzati o di prestazioni ridotte svolte nella giornata nella quale sia già stato effettuato il normale turno di lavoro, esclusa l'ipotesi della prosecuzione di orario, detta indennità viene corrisposta due volte, sempre che venga effettuata una prestazione complementare al termine di ciascuna parte del turno stesso o della prestazione ridotta.
3. Quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 non trova applicazione nei confronti del personale di esazione e degli operatori del centro radio informativo non operanti in turni continui e avvicendati di cui all’art. 9, punto 14, ai quali, tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento della prestazione e del correlato espletamento dei lavori complementari, viene riconosciuta una indennità giornaliera nelle seguenti misure: − al personale di esazione con impianti da 6 porte e oltre, il 17,5%; − al personale di esazione con impianti fino a 5 porte ed agli operatori del centro radio informativo il 14,5%; − agli esattori della Società Tangenziale di Napoli il 16%; − agli esattori delle Società Traforo del Monte Bianco e Traforo del Frejus il 14,5%. La predetta indennità viene corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro ed i ricoveri ospedalieri di durata...
INDENNITA’. Le indennità sono determinate in conformità all’art. 16 del D.M. 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di mediazione comprendono l’onorario del mediatore e i costi di amministrazione della procedura. Esse sono commisurate al valore della lite, indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Oltre alla suddetta indennità complessiva saranno dovute anche le spese vive (raccomandate, spese di trasferta, chiamata di terzo ecc..) così come conteggiate e documentate dall’Organismo. Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo fisso di Euro 48,80 Iva inclusa (quando il valore della lite è superiore ad Euro 250.000,00 le spese di avvio ammontano ad Euro 97,60 Iva inclusa). L’istante dovrà versare tale importo al momento del deposito della domanda di mediazione. La parte chiamata, invece, non oltre i 2 giorni antecedenti al primo incontro. Nel caso di procedure nelle materie obbligatorie ovvero su ordine del giudice, le spese di mediazione devono essere corrisposte al termine del primo incontro. In ogni caso l’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Nei casi sopra citati di procedure nelle materie obbligatorie ovvero su ordine del giudice, all'Organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tale fine, la parte e' tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. Le spese di mediazione non sono dovute nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro e nel caso di mancata adesione della parte chiamata. Nella mediazione obbligatoria in caso di raggiungimento dell’accordo, è prevista, per ciascuna parte, la maggiorazione dell’importo dell’indennità nella misura del 25%. Tuttavia, se la parte chiamata non compare, l’indennità che dovrà essere corrisposta sarà unicamente di Euro 48,80 (Iva inclusa) per il primo scaglione o di Euro 61,00 (Iva inclusa) per gli altri scaglioni. L’avvenuto pagamento è condizione per il rilascio della copia conforme del verbale di mancata partecipazione. Nel caso di formulazione della proposta di co...
INDENNITA’. 1. Le spese di avvio sono dovute nella misura di € 40,00, oltre IVA, per ogni parte.
2. L’indennità di mediazione è sempre dovuta in solido dalle parti che hanno aderito al procedimento e ciò anche in caso di abbandono della procedura da una delle stesse.
3. Le indennità di mediazione e le spese vive come conteggiate e documentate dall’Organismo devono essere corrisposte dalle parti entro il termine del procedimento di mediazione, prima della redazione del verbale conclusivo.
4. Gli aumenti delle indennità, quando previsti ai sensi dell’articolo precedente, vengono disposti dal Responsabile dell’ODM su istanza del mediatore.
5. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l’ODM.
6. La ripartizione delle spese di mediazione corrisposte dalle parti, salvo quanto previsto al punto 7 di questo articolo, avviene mediante l'attribuzione al Mediatore del 60% e all'ODM del restante 40% delle spese stesse. La quota di spettanza dell'ODM può essere da questo ulteriormente ripartita con i soggetti che collaborino nella gestione di sedi delegate dell'ODM o in caso di collaborazione con altri Organismi o Ordini.
7. Per le controversie di valore sino a €. 1.000,00 le spese di mediazione spettano tutta al Mediatore, mentre all'ODM spettano solo le spese di avvio del procedimento.
INDENNITA’. 1. L'indennità aziendale, di cui all'art. 54 del CCNL sottoscritto in 5 aprile 1996, è confermata nella misura determinata dal CCNL sottoscritto in data 4 settembre 1996, secondo la Tabella F.
2. E' confermata, per il personale in servizio, la corresponsione del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui all'art. 54, comma 4 e dell'indennità di funzione di cui all'art. 55, comma 4. A tal fine viene istituito il Fondo di cui all'art.65, lett. B). Tale premio è corrisposto per le finalità a suo tempo previste dalle legge n. 483 del 1970, che cessa di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente CCNL, sulla base dei criteri e nelle misure di cui all'allegata Tabella G.
3. Rimangono, inoltre, confermate le indennità di cui all'allegata Tabella H, con i criteri e nelle misure ivi previste.
4. L'indennità per doppi e tripli turni di lavoro di cui all'art. 55, comma 2, del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996, rimane confermata nella misura consolidata per effetto dell'applicazione del medesimo art. 55, comma 2.
INDENNITA’. Salvo diverso accordo, le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. n. 180/2010, come modificato dal D.M. n. 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall’organismo; i costi della mediazione da corrispondere a Medarb comprendono le spese amministrative (spese di avvio del procedimento e spese documentate) e il compenso all’organismo per la mediazione con l’onorario del mediatore (spese di mediazione) e sono quelli in vigore al momento di avvio della mediazione.
INDENNITA’. Per le indennità di “Vestiario” e di “Responsabilità Direzione di Farmacia” si applicherà l’incremento ISTAT annuale cosi come concordato nella precedente contrattazione di II livello.
INDENNITA’. 1. Tutte le indennità previste e disciplinate dal comma 6 dell'articolo 32 del CCRL 15/10/2018 sono erogate in base alla effettiva prestazione resa.
2. Le indennità predette sono riconosciute, nell’ambito delle risorse disponibili così come indicato nel comma 7 dell'art. 32 del CCRL 15/10/2018 e, a tal fine, le parti danno atto che l'importo delle risorse destinate al finanziamento di tali indennità nell'anno 2016 era pari ad Euro 0,00.
INDENNITA’. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, art. 16 e dalla tabella liberamente redatta dall’Organismo. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo si avvale di esperti iscritti negli Albi dei Consulenti presso i Tribunali e il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali o diversamente concordato con le parti. Il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella. Le spese di Mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di Mediazione in misura non inferiore della metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’art. 5 comma 1 del citato X.Xxx. 28/2010 l’Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la Mediazione.