Common use of Mandato dei periti Clause in Contracts

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Capitolato Di Polizza Di Assicurazione Kasko Dipendenti in Missione, Insurance Policy, Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze di tempo, luogo, cause e modalità del Sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il Rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi in caso di Sinistro di cui all’artall’ Art. 4.1 (27 – Obblighi in caso di sinistro)Sinistro; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4c) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodell’Indennizzo in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti periti concordi oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegialecollegiale ai sensi dell’Art. 29 – Determinazione dell’Indennizzo, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Partiparti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od ed eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Informativa Integrativa, Insurance Policy, Contratto Di Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) indagare sulle cause, sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’artal precedente Art. 4.1 (- Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione quantificazione del dannodanno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati raggiunti dai Periti concordi concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4alla lettera d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il in caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Policy, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2a) indagare su circostanze di luogo e di tempocircostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3b) verificare l’esistenzal'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell’Assicurato e accertare se, la al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; c) verificare se l'Assicurato e/o il Conduttore abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'art. 4; d) verificare esistenza, qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valoreassicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannostimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I Tali risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza dolo o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannocontrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; : tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione Convenzione Leasing Strumentale, Assicurazione, Assicurazione Convenzione Leasing Strumentale

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al mo- mento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)” dell’art. 7.1; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare l’esistenzaI’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose me- desime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 7.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3c) e 4d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataall’indennizzabilità dei danni.

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Samples: Assicurazione Multirischi Impresa, Contratto Di Assicurazione Collettivo Multirischi Per Le Attività Produttive

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (alla clausola "Obblighi in caso di sinistro)"; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3d) verificare l’esistenzal'esistenza, la qualità e qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4e) procedere alla stima ed e alla liquidazione del dannodanno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3d) e 4- e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Insurance Policy, Insurance Agreement

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché nonchè verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)4 della presente Sezione; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare l’esistenzal'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurateed il valore delgli oggetti assicurati illesi, determinandone il relativo valoreperduti, distrutti, danneggiati; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali; I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I Tali risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per obbligano le Partiparti, le quali rinunciano fin rinunciando queste fino da ora osa a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza dolo o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannocontrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: All Risks Art Insurance Policy, All Risks Art Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente ha abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)42 che precede; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4d) procedere alla stima ed e alla liquidazione del danno. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del presente articolo lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) , da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3alla lettera d) e 4) del presente articolo sono obbligatori per le Partiparti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multigaranzia, Polizza Multigaranzia

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente l’ Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui a quanto previsto all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)“OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO”; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti periti concordi oppure dalla maggioranza in maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3c) e 4d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativaparti, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannola possibilità di adire l’autorità giudiziaria relativamente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Assicurazione Danni, Assicurazione Danni

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1) 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2 verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui a quanto previsto all’art. 4.1 (Obblighi “obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4) 3 procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti periti concordi oppure dalla maggioranza in maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativaparti, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannola possibilità di adire l’autorità giudiziaria relativamente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

Appears in 2 contracts

Samples: Assicurazione Danni, Assicurazione Danni

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (5.1 Obblighi in caso di sinistro)sinistro – della presente Sezione; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 5.6 Valore delle cose assicurate, determinandone il relativo valoreassicurate e determinazione del danno – della presente Sezione; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese. I Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 5.4 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al mo- mento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)” dell’art. 7.1; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare l’esistenzaI’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose me- desime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 7.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in maggioranza, nel caso di perizia pe- rizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3c) e 4d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataall’indennizzabilità dei danni.

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Samples: Assicurazione Multirischi Commercio, Contratto Di Assicurazione Collettivo Multirischi Per Il Commercio

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché è verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)all’Art.1 della presente Sezione; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.6 della presente Sezione; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti 3alle lettere c) e 4d) sono obbligatori per le Partiparti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di è violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitatadi legge.

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2a) indagare su circostanze di luogo e di temposulle circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3b) verificare l’esistenzal'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al c) momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; d) verificare se il Contraente o I'Assicurato ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro di cui all'art. 49; e) verificare I'esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, determinandone il relativo valoresecondo i criteri dell'art. 53; 4f) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese secondo i criteri di liquidazione. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 51 - lettera b - i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) ), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna ciascuna delle Parti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti 3alle lettere d) e 4ed e) sono obbligatori per le Parti, Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannol'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è e valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni, Assicurazione Contro I Danni

Mandato dei periti. I l Periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2a) indagare su circostanze di luogo e di tempocircostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3b) verificare l’esistenzal’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, la al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; c) verificare se il Contraente e l’Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all’Art. 6.1 “Obblighi in caso di sinistro”; d) verificare esistenza, qualità e la quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 3.2 “Somme assicurate, determinandone il relativo valore; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannostimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) ), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I Tali risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano rinunciando queste fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza dolo o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannocontrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; : tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Polizza Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso 10 delle condizioni generali di sinistro)assicurazione; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 5 delle cose assicurate, determinandone il relativo valorenorme che regolano l’assicurazione dei danni materiali diretti e all’art. delle norme che regolano l’assicurazione dei danni da interruzione di esercizio; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza Si conviene che, in caso di perizia collegialesinistro che colpisca uno o più reparti, devono essere raccolti le operazioni peritali verranno impostate e condotte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) modo da redigersi in doppio esemplarenon pregiudicare, uno per ognuna delle Partiquanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3d) e 4ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di periziaall’indennizzabilità dei danni. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato iI rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)24; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla presente polizza; 4) d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) , da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna ciascuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) c. e 4) d. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro19; 3) fermo quanto previsto all’art. 21 che precede , verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 23; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti devono: 1A) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro. B) verificare l’esattezza delle descrizioni e o delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate. C) verificare se l’Assicurato od il Contraente ha abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’artall’ art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)25; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3D) verificare l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurateassicurate (rubate o non rubate, determinandone il relativo valoredanneggiate o non danneggiate); 4E) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi concordi, oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3alle lettere D) e 4ed E) sono obbligatori per le Parti, Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; : tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Agreement

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2a) indagare su circostanze di luogo e di tempocircostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3b) verificare l’esistenzal’esattezza delle descrizioni e dichiarazio- ni del Contraente e accertare se, la al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero ag- gravato il rischio e non fossero state dichiarate; c) verificare se il Contraente o l’Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all’art. 23; d) verificare esistenza, qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valoreassicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 5; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannostimare il danno in conformità alle disposizioni di polizza. I risultati delle operazioni peritali concretati peritali, determinati dai Periti concordi oppure o dalla maggioranza in caso di perizia collegialecolle- giale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) ), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I Tali risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora rinunciando queste sin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza dolo o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannocontrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) indagare su circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’artal precedente Art. 4.1 (6 – Obblighi in caso di sinistro)sinistro della presente Sezione; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3d) verificare l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente Art. 8 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) , da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti 3alle lettere d) e 4ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di periziadei danni. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Insurance Contract

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) verificare Indagare sulle circostanze di tempo e luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro; b) Verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare contrattuali e riferire se l’Assicurato od al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il Contraente ha rischio e non fossero state comunicate; c) Verificare se la Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)- OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINI- STRO che precede; 2d) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4) procedere Procedere alla stima ed e alla liquidazione del danno. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del presente articolo lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) , da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3alla lettera d) e 4) del presente articolo sono obbligatori per le Partiparti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di nonché d violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2a) indagare su circostanze di luogo e di tempocircostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3b) verificare l’esistenzal'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone nonché verificare se il relativo valore;Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti di cui all'art. 4.1– Obblighi in caso di sinistro. 4c) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della precedente lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti raccolte in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) , da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti 3) e 4alla lettera c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2a) indagare su circostanze di luogo e di tempocircostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3b) verificare l’esistenzal'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 9 delle C.G.A.. d) verificare l'esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 «Valore delle cose assicurate, determinandone il relativo valoreassicurate e determinazione del danno»; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese e le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3d) e 4ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) indagare sulle circostanze, luogo, tempo, causa e sulle modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni dichiara- zioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al mo- mento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’artal precedente art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)A.1; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3d) verificare l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed il valo- re delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del sinistro se- condo i criteri di valutazione di cui al seguente art. A.6; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e del- le spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi con- cordi, oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegialecollegia- le, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3alle lettere d) e 4ed e) sono obbligatori per le Parti, Parti le quali rinunciano rinun- ciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dispen- sati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Globale

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)al precedente articolo 6.1 “Obblighi”; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare al momento del Sinistro l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose Cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all’articolo 2.5.4 “Criteri per la determinazione delle Somme assicurate, determinandone il relativo valorevalore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione definizione del danno secondo i criteri di cui all’articolo 6.6 “Determinazione del danno. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti periti concordi oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoparti. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1) indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; 3) verificare se l’Assicurato od il Contraente Cliente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)55; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 34) verificare l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone ed il relativo valorevalore al momento del Sinistro dei beni assicurati; 45) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi periti concordi, oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 34) e 45) sono obbligatori per le Parti, Parti le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsivoglia qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitatadi legge.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare reperire informazioni su circostanze di luogo e di tempocircostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3b) verificare l’esistenzal'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 13; d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all’Art. 18; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi concordi, oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3alle lettere d) e 4ed e) sono obbligatori per le Parti, Parti le quali rinunciano fin da ora d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsivoglia qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché nonchè verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);all’Art.1 della presente Sezione. 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valore;valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.6 della presente Sezione. 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti 3alle lettere c) e 4d) sono obbligatori per le Partiparti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitatadi legge.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2a) indagare su circostanze di luogo e di tempocircostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e/o non fossero state comunicate; c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose dei beni assicurati e il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Articolo 1.6 “Somme assicurate, determinandone il relativo valore; 4d) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo. 1.7 “Obblighi in caso di sinistro”; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata, ai sensi dell’Articolo 1.9 “Procedura per la valutazione del danno. I ”, dai due periti di parte, i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegialeperitali, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) dettagliate (da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoparti). La perizia collegiale è valida anche se un Perito il perito dissidente si rifiuta è rifiutato di sottoscriverla; tale , sempreché il rifiuto deve essere sia attestato dagli nello stesso atto di perizia degli altri Periti nel verbale definitivo di periziaperiti. I Periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1) indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; 3) verificare se l’Assicurato od il Contraente l’Assicurato/Aderente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 44 (Obblighi in caso di sinistroSinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 34) verificare l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed il valore al momento del Sinistro delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 45) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi periti concordi, oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 34) e 45) sono obbligatori per le Parti, Parti le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsivoglia qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitatadi legge.

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Samples: Polizza Multirischi Abitazione

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2a) indagare su circostanze di luogo e di tempocircostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3b) verificare l’esistenzal'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, la al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; c) verificare se il Contraente o l'Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'Art.20; d) verificare esistenza, qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valoreassicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 5; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannostimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza. I risultati delle operazioni peritali concretati peritali, stabiliti dai Periti concordi oppure o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) ), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I Tali risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza dolo o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannocontrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; : tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione Postuma Immobili Nuova Costruzione

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni dichia- razioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state co- municate nella forma prevista all’art. 5, nonché verificare verifi- care se l’Assicurato od o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)1.6; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 1.8; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 1.8 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti 3alla lettere c) e 4d) sono obbligatori per le Partiparti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativaqualsiasiimpugnativa, salvo il caso di dolosalvoilcasodidolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitatadi legge.

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Samples: Assicurazione Multirischi Beni Immobiliari

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità, del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro20; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicuratedegli enti assicurati, determinandone determinando il relativo valorevalore che gli enti stessi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 22; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno a termini di polizza. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 24) – lettera b –, i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) stima dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od o eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)al precedente articolo 6.1 “Obblighi”; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare al momento del Sinistro l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose Cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all’articolo 2.6.4 “Criteri per la determinazione delle Somme assicurate, determinandone il relativo valorevalore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione definizione del danno secondo i criteri di cui all’articolo 6.6 “Determinazione del danno. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti periti concordi oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoparti. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità, del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro20; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicuratedegli enti assicurati, determinandone determinando il relativo valorevalore che gli enti stessi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 22; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno a termini di polizza; Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. I 24) – lettera b –, i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) stima dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativaimpugnativa , salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura, causa e modali- tà del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualidichiara- zioni del Contraente e accertare se, nonché al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiara- te; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente ha e l’Assicurato abbiano adempiuto agli gli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)5; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3d) verificare l’esistenzaesistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valoreassicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 3; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannostimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure o dalla maggioranza in caso di perizia peri- zia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) ), da redigersi redi- gersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta rifiu- ta di sottoscriverla; : tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità for- malità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Contract for Leasing of Equipment

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché nonchè verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 4.3 “Determinazione del danno”; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi concordi, oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti 3alle lettere c) e 4d) sono obbligatori per le Partila parti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitatadi legge.

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Samples: Capitolato Speciale Di Polizza “Furto E Rapina”

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistroArt.4.3; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle dei beni assicurati, che deve corrispondere a quanto stabilito all’Art.2.3, determinando il valore che le cose assicurate, determinandone il relativo valoremedesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.2.4 e successivi; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell’Art.2.4 e successivi. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di della perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Insurance Contract

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);all’Art.1 della presente Sezione. 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valore;valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.6 della presente Sezione. 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti 3alle lettere c) e 4d) sono obbligatori per le Partiparti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitatadi legge.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comu- nicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro69; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all’art. 74; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all’art. 71 lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) det- tagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (A.6 – Obblighi in caso di sinistro)Xxxxxxxx; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone assicurate e il relativo valorevalore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. A.8 – Valore dell’Impianto e determinazione del danno; 4e) procedere alla stima ed e alla liquidazione del dannodanno e delle spese. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. A.10 – Procedura per la valutazione del danno – lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) , da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3alle lettere d) e 4ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia qualsiasi azione od o eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Agreement

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro59; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 57; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell’Art. 59 e successivi. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di della perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Attività Economiche

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui a quanto previsto all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)”OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’Art. ”VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO”; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3c) e 4d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannola possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) reperire informazioni su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)14; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all’Art. 19; 4e) procedere alla stima ed e alla liquidazione del dannodanno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi concordi, oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3alle lettere d) e 4ed e) sono obbligatori per le Parti, Parti le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsivoglia qualsiasi azione od o eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché nonchè verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);all’Art.1 della presente Sezione. 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valore;valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.6 della presente Sezione. 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti 3alle lettere c) e 4d) sono obbligatori per le Partila parti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitatadi legge.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate c) verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)3.6; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 3.10; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati concertati dai Periti concordi concordi, oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le unitamente alle stime dettagliate) , da redigersi in doppio esemplaredue esemplari, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3d) e 4ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comu- nicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro22; 3) verificare l’esistenzastimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valoresecondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 25; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia peri- zia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti punto 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata impregiu- dicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato attesta- to dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2a) indagare su circostanze di luogo e di tempocircostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3b) verificare l’esistenzal'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone nonché verificare se il relativo valoreContraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 7.1 - “Obblighi in caso di sinistro”; 4c) stimare il valore a nuovo del Fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione dell'articolo successivo; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali. Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata ai sensi dell'Art. I 7.3 - “Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)” lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) , da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3c) e 4d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; , tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per I Proprietari Di Fabbricati Civili E Amministratori Di Stabili

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente ha Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)all’art.8 che precede; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4d) procedere alla stima ed e alla liquidazione del danno. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del presente articolo lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) , da redigersi redi- gersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3alla lettera d) e 4) del presente articolo sono obbligatori per le Partiparti, le quali rinunciano rinun- ciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio se non fossero state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistroall’Art.7); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.11 lettera b) i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale verbale, (con allegate le stime dettagliate) ), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) suddette operazioni peritali sono obbligatori vincolanti per le Parti, le quali Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo definito di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempoaccertare circostanze, natura, causa e modalità del sinistroSinistro; 3b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiara- zioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo “Obblighi”; c) verificare al momento del Sinistro l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone assicurate e stima- re il relativo valorevalore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione definizione del danno secondo i cri- xxxx di cui all’articolo “Determinazione del danno. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti periti concordi oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.sopraindicati punti

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Samples: Contratto Di Assicurazione Catastrofi Naturali

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comu- nicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)” dell’art. 8.1; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare l’esistenzaI’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 8.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in maggioranza, nel caso di perizia pe- rizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3c) e 4d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; c) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);all’Art.1 della presente Sezione. 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valore;valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.6 della presente Sezione. 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti 3alle lettere c) e 4d) sono obbligatori per le Partila parti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitatadi legge.

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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks Opere d'Arte

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) . indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (1.24 – Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza. stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, la qualità e la quantità secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 1.28 – Valore delle cose assicurate, determinandone il relativo valoreassicurate e determinazione del danno; 4) . procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) 3 e 4) 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Assicurazione Per I Fabbricati Civili

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1) indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; 3) verificare se l’Assicurato od il Contraente l’Assicurato/Aderente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 48 (Obblighi in caso di sinistroSinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 34) verificare l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed il valore al momento del Sinistro delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 45) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi periti concordi, oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 34) e 45) sono obbligatori per le Parti, Parti le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsivoglia qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitatadi legge.

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Samples: Informativa Sugli Obblighi Di Comportamento

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2a) indagare su circostanze di luogo e di tempocircostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3b) verificare l’esistenzal’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; c) verificare se l’Assicurato e il Conduttore abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 20; d) verificare esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valoredei beni assicurati alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 19; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannostimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) ), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I Tali risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano rinunciando queste fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza dolo o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannocontrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitatadi legge.

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Samples: Assicurazione Leasing Strumentale

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1) : indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; verificare l’esattezza l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché nonchè verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall'Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) 4 della presente Sezione; verificare l’esistenzal'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurateed il valore degli oggetti assicurati illesi, determinandone il relativo valore; 4) perduti, distrutti, danneggiati; procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali; I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I Tali risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per obbligano le Partiparti, le quali rinunciano fin rinunciando queste fino da ora osa a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza dolo o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannocontrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1) indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; 3) verificare se l’Assicurato od il Contraente l’Assicurato/Aderente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 31 (Obblighi in caso di sinistroSinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 34) verificare l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed il valore al momento del Sinistro delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 45) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi periti concordi, oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 34) e 45) sono obbligatori per le Parti, Parti le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsivoglia qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitatadi legge.

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Samples: Informative Communication on Behavioral Obligations for Intermediaries

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1) : - indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro; - verificare l’esattezza delle descrizioni e l’applicabilità delle dichiarazioni risultanti dagli atti norme contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4) ; - procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprensivo delle spese di salvataggio, di demolizione, di sgombero e di trasporto alla discarica, calcolate come al successivo articolo 20. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) verbale, sottoscritto da redigersi in doppio esemplaretutti i periti, uno per ognuna e, unitamente alle stime, consegnato a ciascuna delle Partiparti. I risultati finali delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Partiparti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, impugnativa salvo il caso di dolo, erroricolpa grave, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali; ferma, impregiudicata in ogni caso caso, qualsivoglia eccezione od azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoda parte della Contraente sull’indennizzo/risarcimento dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; , tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza Al termine di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che tutte le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo peritali, il perito della Compagnia stilerà l’atto di liquidazione, da non pregiudicare l'attività esercitatainviare, entro 30 (trenta) giorni dall’incarico, alla Contraente per l’accettazione.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2a) indagare su circostanze di luogo e di tempocircostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3b) verificare l’esistenzal'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate, la qualità e la quantità delle cose assicuratenonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo IFC.2 - Obblighi in caso di sinistro. c) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, determinandone il relativo valoresecondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo IFC.6 -Determinazione del danno; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell'art. IFC.4, i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3c) e 4d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannol'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per I Fabbricati

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro b) verificare l’esattezza delle descrizioni indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l’Assicurato od l’assicurato o il Contraente contraente ha adempiuto agli rispettato gli obblighi di cui all’artriportati nell’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);12.1 “Denuncia del sinistro e obblighi del contraente o dell’assicurato” 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare separatamente, per ciascuna partita di danno colpita da sinistro, l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore;valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (Valore intero per il fabbricato e Primo rischio assoluto per il contenuto), e dalle garanzie presenti in polizza, e dalle condizioni previste 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia prescelta I risultati delle sopra citate operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti inseriti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi verbale, in doppio esemplareduplice copia, uno una per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3c) e 4d) sono obbligatori vincolanti per le Partiparti che rinunciano ad impugnarli salvo i casi di violenza, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore o violazione di accordi contrattuali. Rimane valida, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia caso, qualsiasi azione od ed eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Informativa Precontrattuale

Mandato dei periti. I Periti e/o esperto del settore devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone se l’Assicurato od il relativo valoreContraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 1 (Obblighi in caso di sinistro); 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/o esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti e/o esperto nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti del rischio non comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro3.4; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose me- desime avevano al momento del Sinistro; 4) procedere alla stima ed e alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati peritali, raggiunti dai Periti periti concordi oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni di cui ai a i punti 3) e 4) sono obbligatori per le Partiparti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od o eccezione inerente l’indennizzabilità del dannodei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitatagiudiziale.

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Samples: Assicurazione Mutui

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha e l’Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro28.1.; 3) verificare l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone e il valore del Fabbricato assicurato (per sinistro relativo valorealla GARANZIA A – Danni al Fabbricato) o del Contenuto assicurato (per sinistro relativo alla GARANZIA B – Danni al Contenuto); 4) procedere alla stima ed e alla liquidazione del dannodanno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I Nel caso di procedura effettuata ai sensi del punto b) del precedente art. 30. i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono obbligatori per le Partiparti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia qualsiasi azione od o eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2a) indagare su circostanze di luogo e di tempocircostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3b) verificare l’esistenzal'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, la al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; c) verificare se il Contraente o l'Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'Art. 1.9; d) verificare esistenza, qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valoreassicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 1.11; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannostimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) ), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I Tali risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza dolo o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannocontrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; : tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione Per Edifici Di Nuova Costruzione

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2a) indagare su circostanze di luogo e di tempocircostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3b) verificare l’esistenzal'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 8.2 “Obblighi in caso di sinistro”; d) verificare l'esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 8.6 “Valore delle cose assicurate, determinandone il relativo valoreassicurate e determinazione del danno”; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 8.4 “Procedura per la valutazione del danno. I ” lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è é valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e ri- ferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro68; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti al- l’art. 73; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all’art. 70 lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) , da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’in- dennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; 3) verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)3.7; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 34) verificare l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurateassicurate (rubate e non rubate, determinandone il relativo valoredanneggiate e non danneggiate); 45) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi concordi, oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 34) e 45) sono obbligatori per le Parti, Parti le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione Multirischi Commercio

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall'art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)4; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3d) verificare l’esistenzal'esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese; Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. I 7, lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale verbale, (con allegate le stime dettagliate) ), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti 3alle lettere d) e 4ed e) sono obbligatori per le Parti, Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (A.6 - Obblighi in caso di sinistro)Sinistro; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone assicurate e il relativo valorevalore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. A.8 – Valore dell’Impianto e determinazione del danno; 4e) procedere alla stima ed e alla liquidazione del dannodanno e delle spese. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. A.10 - Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) , da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3alle lettere d) e 4ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia qualsiasi azione od o eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro15; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone ed il relativo valorevalore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 19; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità al disposto dell’art. 19 e successivi. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoinerenti all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di della perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempoaccertare circostanze, natura, causa e modalità del sinistroSinistro; 3b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni previste nella copertura assicurativa e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 6.1 “Obblighi”; c) verificare al momento del Sinistro l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone assicurate e stimare il relativo valorevalore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione definizione del danno secondo i criteri di cui all’articolo 6.6 “Determinazione del danno. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti periti concordi oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoparti. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 3.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità, del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro20; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicuratedegli enti assicurati, determinandone determinando il relativo valorevalore che gli enti stessi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 22; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno a termini di polizza; Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. I 24) – lettera b –, i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) stima dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (5.1 – Obblighi in caso di sinistro)sinistro - della presente Sezione; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese. I Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 5.3 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Contract

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare Indagare su circostanze di luogo e di tempocircostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) Verificare se il Contraente o L?utente assicurato ha adempiuto ai predetti obblighi di cui all’Art. 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4c) procedere Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 5 “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) , da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4alla lettera c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione

Mandato dei periti. 17.1 I Periti periti devono: 1(a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del Sinistro; (b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il Rischio e non fossero state comunicate; (c) verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)12; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4(d) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 16.1(b) i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale verbale, (con allegate le stime dettagliate) ), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) suddette operazioni peritali sono obbligatori vincolanti per le Parti, le quali parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Contract

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2a) indagare su circostanze di luogo e di tempocircostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3b) verificare l’esistenzal'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, la al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; c) verificare se il Contraente e l'Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'art. 5; d) verificare esistenza, qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valoreassicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannostimare e liquidare il danno in conformità alle disposizione di polizza. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) ), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I Tali risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano rinunciando queste fin da ora d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza dolo o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannocontrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; : tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché è verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)all’Art.1 della presente Sezione; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.6 della presente Sezione; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti 3alle lettere c) e 4d) sono obbligatori per le Partila parti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di è violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitatadi legge.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)all'articolo 14; 2d) indagare su circostanze di luogo e di tempoverificare l'esistenza, naturala qualità, causa e modalità la quantità ed il valore del sinistrole cose assicurate; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 16 lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) , da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti 3alle lettere d) e 4ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata impregiudicata, in ogni caso caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Polizza Assicurativa

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempoaccertare circostanze, natura, causa e modalità del sinistroSinistro; 3b) verificare l’esistenzal'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 21 - "Obblighi"; c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone Cose assicurate e stimare il relativo valorevalore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 25 - "Determinazione del danno". I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti periti concordi oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il l’Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi previsti in caso di sinistro)Sinistro alle singole Sezioni della presente Polizza; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurateassicurate parzialmente o totalmente, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro; 4e) procedere alla stima ed e alla liquidazione del dannodanno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi concordi, oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) , da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro4.6; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all’Art. 4.10; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto dall’ Art.4.8 lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) , da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione Multirischi Commercio

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)2; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 5) lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) Dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4alla lettera d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Convenzione Carte Di Pagamento

Mandato dei periti. I Periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non fos- sero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)” dell’art. 7.1; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurateassi- curate, determinandone determinando il relativo valorevalore che le cose medesime aveva- no al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 7.5 «Valore delle cose assicurate e determi- nazione del danno”; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno in confor- mità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliatedettaglia- te) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3c) e 4d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativaimpugnati- va, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od ad eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverlasot- toscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Polizza Multibusiness

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) a. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del Sinistro; b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il Rischio e non erano state comunicate; c. verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)27; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) d. verificare l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed il valore al momento del Sinistro delle cose assicurateassicurate (rubate e non rubate, determinandone il relativo valoredanneggiate e non danneggiate); 4) e. procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi concordi, oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) operazioni peritali sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoimpu- gnazione per via ordinaria. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale . Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1) indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; 3) verificare se la Contraente o l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (35 “Obblighi in caso di sinistro)Sinistro”; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 34) verificare l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed il valore al momento del Sinistro delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 45) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi periti concordi, oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito ap- posito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 34) e 45) sono obbligatori per le Parti, Parti le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione viola- zione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsivoglia qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza I'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare contrattuali e riferire se l’Assicurato od al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)rischio e non fossero state comunicate; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4c) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate Relativamente ai Sinistri indennizzabili ai sensi della Partita B) Responsabilità Civile per i Rischi Cyber. le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di doloxxxx, errorierrore, violenza o di nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è e valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. La presente condizione non si applica ai sinistri indennizzabili ai sensi della garanzia R.C.T.

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Samples: Capitolato Speciale Di Polizza Dell’assicurazione

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)4 della presente Sezione; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3c) verificare l’esistenzal'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurateed il valore degli oggetti assicurati illesi, determinandone il relativo valoreperduti, distrutti, danneggiati; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali; I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I Tali risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per obbligano le Partiparti, le quali rinunciano fin rinunciando queste fino da ora osa a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza dolo o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannocontrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) a. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; c. verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)27; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) d. verificare l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed il valore al momento del sinistro delle cose assicurateassicurate (rubate e non rubate, determinandone il relativo valoredanneggiate e non danneggiate); 4) e. procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I l risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi concordi, oppure dalla maggioranza in mag- gioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) operazioni peritali sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoimpugnazione per via ordinaria. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale . Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempoaccertare circostanze, natura, causa e modalità del sinistroSinistro; 3b) verificare l’esistenzal'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni previste nella copertura assicurativa e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 6.1 "Obblighi"; c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone assicurate e stimare il relativo valorevalore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 6.6 "Determinazione del danno". MPACGA - O18 Condizioni di assicurazione Ed. 971 - 03/2020 Fabbricato I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti periti concordi oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoparti. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (all’articolo 1 – Obblighi in caso di sinistro)sinistro – delle presenti Norme; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3d) verificare l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo 5 – Determinazione del danno, delle cose assicurate, determinandone il relativo valorepresenti Norme; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente articolo 3 - Procedura per la valutazione del danno. I , delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) , da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti 3alle lettere d) e 4ed e) sono obbligatori per le Parti, parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; , tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione Multirischi

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) a. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del Sinistro; b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il Rischio e non erano state comunicate; c. verificare se l’Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro)34; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) d. verificare l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità ed il valore al momento del Sini- stro delle cose assicurateCose assicurate (rubate e non rubate, determinandone il relativo valoredanneggiate e non danneg- giate); 4) e. procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno e delle spese, in confor- mità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi concordi, oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) alle lettere d. ed e. sono obbligatori per le Parti, Parti le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsivoglia qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità, del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro22; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicuratedegli enti assicurati, determinandone determinando il relativo valorevalore che gli enti stessi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 24; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno a termini di polizza. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 26) – lettera b –, i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) stima dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od o eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;1.18. 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone determinando il relativo valore;valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 1.7 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannodanno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti periti concordi oppure dalla maggioranza in caso nei casi di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) . indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualicontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’artall’Art. 4.1 (3.6 - Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4) . procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti al punto 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errorierrore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Assicurazione Per I Fabbricati Civili

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2a) indagare su circostanze di luogo e di tempocircostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3b) verificare l’esistenzal'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, la al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; c) verificare se il Contraente o l'Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'Art.20; d) verificare esistenza, qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valoreassicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 5; 4e) procedere alla stima ed alla liquidazione del dannostimare il danno in conformità alle disposizioni di polizza. I risultati delle operazioni peritali peritali, concretati dai Periti concordi oppure o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) ), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I Tali risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza dolo o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannocontrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; : tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Agreement

Mandato dei periti. I Periti periti devono: 1a) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempoaccertare circostanze, natura, causa e modalità del sinistroSinistro; 3b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni previste nella copertura assicurativa e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 6.1 “Obblighi”; c) verificare al momento del Sinistro l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone assicurate e stimare il relativo valorevalore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro; 4d) procedere alla stima ed alla liquidazione definizione del danno secondo i criteri di cui all’articolo 6.5 “Determinazione del danno. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti periti concordi oppure dalla maggioranza in nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del dannoparti. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitataformalità.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni

Mandato dei periti. I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono: 1) A. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro; B. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate; C. verificare se l’Assicurato od il Contraente ha e l’Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi previsti dalla polizza in caso di sinistro), svol- gendo inoltre ogni attività utile a verificare l’esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni; 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) D. verificare l’esistenza, la qualità e qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valoredei beni assicurati di cui all’ubicazione del rischio indicata sul modulo di polizza; 4) E. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, con idoneo atto conclusivo di perizia. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo Perito in caso di perizia collegialedisaccordo, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Assicurazione Altri Veicoli