Mobilità interna Clausole campione

Mobilità interna. 1. La mobilità all’interno dell’azienda concerne l’utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente. 2. Rientra nel potere organizzatorio dell’azienda l’utilizzazione del personale nell’ambito delle strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente stesso. Detta utilizzazione è disposta, previa informazione ai soggetti di cui all’art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione. 3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure: a) Mobilità di urgenza: Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dipendente. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie . Al personale interessato, se ed in quanto dovuta spetta l’indennità di missione prevista dall’art. 44 per la durata della assegnazione provvisoria. b) Mobilità ordinaria, a domanda: Le aziende, prima dell’assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive ai sensi della legge 56/1987, o concorsuali, possono attivare procedure di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità e criteri: 1) tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da ricoprire; 2) domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione integrativa. c) Mobilità d’ufficio:...
Mobilità interna. 1. L’istituto della mobilità concerne solo l’utilizzazione temporanea del personale in presidi, servizi, uffici dell’Organizzazione diversi dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo della struttura stessa, e non soggetto ai vincoli di cui all’articolo 13 della legge 300/70, l’utilizzazione del personale nell’ambito dei servizi, uffici, presidi o sezioni cui originariamente è stato assegnato il dipendente. 2. L'istituto della mobilità che comporta l’utilizzazione anche temporanea del personale in strutture di pertinenza dell’Organizzazione in strutture diverse dalla sede di assegnazione, sarà utilizzato dall’Organizzazione stessa in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto dell’articolo 13 della legge 300/70, secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali.
Mobilità interna. 1. Nel rispetto dell’equivalenza delle mansioni è ammessa la mobilità interna di personale tra aree o servizi diversi che non comporti una modificazione del profilo professionale. La mobilità interna può avvenire d’ufficio per specifiche esigenze organizzative interne previa disposizione scritta dell’incaricato di posizione organizzativa responsabile del servizio personale sentita la G.C. e gli incaricati di posizione organizzativa dei servizi interessati. Nel caso di mobilità disposta d’ufficio deve essere ad ogni modo previamente sentito il dipendente interessato. 2. La mobilità interna tra aree o servizi comportante modificazioni del profilo professionale nell’ambito dell’equivalenza delle mansioni è subordinata alla verifica delle competenze professionali necessarie allo svolgimento delle nuove mansioni mediante esperimento di selezione tra il personale interessato. 3. Il bando di selezione per la mobilità interna di cui al comma 2 è approvato con determinazione dell’incaricato di posizione organizzativa responsabile del servizio personale ed è pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni. Il bando deve indicare le modalità di esperimento della selezione. 4. Per esigenze di carattere temporaneo l’incaricato di posizione organizzativa, nell’ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, ha facoltà di disporre, anche verbalmente, la temporanea assegnazione di personale a servizi e mansioni diverse.
Mobilità interna. In considerazione delle richieste a suo tempo presentate in piattaforma, le parti si impegnano a rivedere gli accordi aziendali esistenti in tema di mobilità interna ed esterna .
Mobilità interna. La mobilità dei lavoratori nell’ambito dello stabilimento costituisce esigenza fondamentale per la funzionalità dei processi produttivi. L’indicata mobilità deve avvenire nel rispetto delle garanzie previste in materia dall’art. 13 dello statuto dei lavoratori e dalle norme dei contratti collettivi e degli accordi aziendali vigenti. Le parti assumono l’impegno di intervenire, tramite le rispettive strutture, per rimuovere comportamenti contrastanti con gli impegni di cui ai commi precedenti.
Mobilità interna. Le Parti convengono che in caso di necessità di assunzione di personale o identificazione di nuove figure professionali, il personale già dipendente verrà preventivamente informato attraverso comunicazione specifica al fine di favorire la mobilità interna, la professionalità, la riqualificazione e la crescita professionale dei dipendenti stessi. Nel processo di mobilità potranno essere interessate le R.S.A. le quali potranno fornire pareri, suggerimenti, segnalazioni di disponibilità di lavoratori utili alle finalità indicate. Inoltre con periodicità semestrale le Società informeranno le R.S.A. sull’andamento dell’istituto.
Mobilità interna. La valutazione viene espressa (o proposta, nel caso di incaricato di PO) dal dirigente del Servizio ove il dipendente/incaricato ha prestato l'attività lavorativa prevalente. I dirigenti dei Servizi/Uffici coinvolti provvedono a ridefinire gli obiettivi per i dipendenti interessati alla mobilità
Mobilità interna. 1. La mobilità interna tra profili professionali può avvenire a seguito di: ♋✆ soppressione di posti in organico;
Mobilità interna. Nell’ambito delle funzioni proprie delle singole professionalità, delle attribuzioni della qualifica e nel rispetto delle singole discipline, il personale è utilizzato nei diversi settori operativi. Tale mobilità può attuarsi: a) per soddisfare le esigenze funzionali dei servizi, nei casi d'urgenza e comunque limitatamente al perdurare della stessa, nel quadro di criteri oggettivi preliminarmente concordati e salvo controllo successivo; b) a seguito di preventive intese con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo: - per garantire il regolare servizio laddove vengano attuate iniziative di aggiornamento o qualificazione del personale; - favorire l’esplicazione della polivalenza e la formazione permanente degli operatori; - soddisfare richieste individuali dei lavoratori.
Mobilità interna. 1. Le norme riguardanti la materia, di competenza di Regolamento dell’Ente saranno riviste in fase di verifica e revisione del medesimo.