Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Capitolato Tecnico
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1 della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (sette) giorni, nonché il rispetto di ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su altra previsione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Disciplinare Di Gara, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (settecontante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13°, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Schema Di Contratto, Contract for Hardware Maintenance Services
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 8;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (settenonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Contract for the Enhancement of the Emc Avamar Backup Infrastructure, Contract for Software Supply and Maintenance
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Xxxxxx che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne l’Accordo Quadro oggetto della presente procedura, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (sette) giorni, nonché il rispetto di ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su altra previsione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. dell’articolo 3 della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il Legge 13 agosto 2010 n. 136 l’Impresa …………. si assume l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti. L’Impresa……………dichiara pertanto che tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto saranno registrati sul conto corrente dedicato acceso presso la e che sullo stesso è delegato ad operare ……………………e che gli stessi saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) n……. Eventuali modifiche sugli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso saranno comunicate entro 7(sette) giorni dalle modifiche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto saranno registrati sul sopraccitato conto corrente dedicato, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 3, e saranno effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltanteo, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullitàcome già menzionato, con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la quale ciascuno piena tracciabilità delle operazioni. L’appaltatore si impegna a comunicare immediatamente, alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della Roma, la notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli degli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10Art. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione 23 – Clausola risolutiva espressa Il mancato utilizzo del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatoovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
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Samples: Contract for the Supply and Installation of Equipment and Related Training Course, Contract for the Supply and Installation of Equipment and Related Training Course
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti alla presente procedura e i relativi C.I.G. derivati;
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (sette) giorni, nonché il rispetto di ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su altra previsione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione 163/06, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Fornitura Di Licenze Enterprise License Agreement (Ela) Vmware, Fornitura Dell’infrastruttura Di Backup Per L’ambiente Virtuale Di Produzione E Upgrade Per L’ambiente Virtuale Di Collaudo
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Xxxxxx che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, nei limiti di quanto previsto dalla Deliberazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 9;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1, della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura e i CIG derivati;
f) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Nei rapporti verso la Rete di Xxxxxx, l’obbligo di cui alla lettera e) di cui al precedente comma si considera assolto mediante la mera indicazione del CIG nel contratto.
4. Per quanto concerne il conto corrente presente Accordo Quadro, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Accordo Quadro di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (settenonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
5. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
6. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo CIG principale e ad quelli derivati ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Cassa, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Cassa
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale.
3. A fini di cui all’art. 3 della legge 136/10al presente articolo l’Appaltatore deve comunicare gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare nonché le generalità e il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Nel caso di conto corrente già esistente la comunicazione delle informazioni di cui al precedente periodo deve essere effettuata all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’utilizzo del conto stesso, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall’accensione del medesimo. L’Aggiudicatario dovràL’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. L’Appaltatore, altresìsi obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i eventuali subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausolao subcontraenti, a pena di nullitànullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della L’Appaltatore, eventuali subappaltatori o subcontraenti che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica finanziaria di cui all’artalla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
6. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione espressa di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In relativo rapporto contrattuale nel caso di cessione mancato utilizzo del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatoovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Service Agreement, Servizio Di Manutenzione E Assistenza Hw Sw
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari di cui all’Art. L’Aggiudicatario 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a., il contratto dovrà considerarsi risolto. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante all’Azienda Sanitaria ed alla Prefettura territorialmente competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’artNei termini previsti dall’Art. 3 comma 9 7 della legge L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell’Azienda X.X.XX. n. 136/108 i seguenti dati:
1. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai sensi dell’artdati trasmessi. 1456 c.c. In L’Appaltatore, in caso di cessione del credito derivante dal contrattodei crediti, s’impegna a comunicare il CIG al cessionario sarà affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato. Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’Art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
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Samples: Procurement Agreement, Fornitura in Noleggio Di Un Sistema Di Neuronavigazione
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1, della legge n. 136/2010;
e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente bancario dedicato e/o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giornigiorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausolatardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a pena carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di nullitàuna sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10).
g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con la quale ciascuno strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di essi assume enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli obblighi altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità finanziariadelle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
5. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Schema Di Contratto, Contract for Services
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Amministrazione Aggiudicatrice che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte degli Enti che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare agli Enti ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (settecontante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13°, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Contract for the Provision of Application Development and Innovative Technological Services, Contract for the Provision of Quality Monitoring Services for the Contact Center
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Xxxxxx che nei rapporti con la Filiera delle Imprese. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati; ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1 della legge n. 136/2010; ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG); a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica; ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento. Per quanto concerne l’Accordo Quadro oggetto della presente procedura, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale: i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa; le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (sette) giorni, nonché il rispetto di ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su altra previsione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con legge in materia di pagamenti; gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli effetti di cui all’artobblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/10Legge 13 agosto 2010, l’Aggiudicatario dovrà n° 136 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare il un conto corrente bancario o postale postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato alla commessa che sarà comunicato prima e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della stipula Legge n. 136/2010. L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, conto corrente dedicato entro 7 (sette) giornigiorni dalla sua accensione, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovràTale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, altresìsede legale, inserire nei contratti sottoscritti codice fiscale/Partita IVA);
b) tutti i dati relativi al conto corrente con i subappaltatori riferimento particolare al codice IBAN e subcontraenti un’apposita clausolaai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, a pena di nullitàcodici ABI e CAB, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.codice CIN);
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Samples: Direzione Lavori, Direzione Lavori
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 8;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al lotto […] della presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (settecontante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG del relativo lotto ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Service Agreement, Contract for System Support Services
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente dell'accordo quadro del presente lotto, si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. L'esecutore dell'accordo quadro del presente lotto, in relazione a ciascun contratto applicativo, deve comunicare alla Stazione Appaltante gli effetti estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 3, comma 1, della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione AppaltanteLegge 136/2010 s.m.i., entro 7 (sette) giornisette giorni dalla loro accensione, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. L’Aggiudicatario dovràIn caso di successive variazioni, altresìle generalità e il codice fiscale delle persone delegate, inserire nei così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000. Il Committente non esegue alcun pagamento all’Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi. Il Committente, i sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’articolo 3, comma 1, della Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010. L’Appaltatore deve trasmettere alla Committente entro quindici giorni dalla stipulazione del presente contratto, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausolai sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione dei flussi finanziari di cui alla Stazione Appaltante ed Legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere stazione appaltante i predetti contratti alla Stazione Appaltante, dati relativi ai fini della verifica conti correnti dedicati di cui all’art. 3 3, comma 9 1, della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contrattocitata Xxxxx, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo con le modalità e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatonei tempi ivi previsti.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell’art. 3 della legge 136/10136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Aggiudicatario dovrà l’Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finan- ziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il conto corrente codice fi- scale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima deve riportare, in rela- zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stipula stazione appal- tante relativamente all’accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
3. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli desti- nati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclu- siva all’esecuzione del contratto unitamente all’indicazione di appalto oggetto del presente capitolato.
4. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stessoflussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante3.
5. L’appaltatore, entro 7 (sette) giorniil subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su nei rispettivi contratti, ap- posita clausola di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dei flussi finanziari previsti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’artal presente articolo. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di Dell’avvenuta risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatocontrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 9;
b) a registrare a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (settecontante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Contract for Application Lifecycle Management Services
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale.
3. Ai fini di cui all’art. 3 della legge 136/10al presente articolo l’Appaltatore deve comunicare gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare nonché le generalità e il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Nel caso di conto corrente già esistente la comunicazione delle informazioni di cui al precedente periodo deve essere effettuata all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’utilizzo del conto stesso, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall’accensione del medesimo. L’Aggiudicatario dovràL’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. L’Appaltatore, altresìsi obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i eventuali subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausolao subcontraenti, a pena di nullitànullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della L’Appaltatore, eventuali subappaltatori o subcontraenti che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica finanziaria di cui all’artalla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
6. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione espressa di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In relativo rapporto contrattuale nel caso di cessione mancato utilizzo del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatoovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Contract for Contact Center Services
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per L’appaltatore assume gli effetti obblighi di cui all’artall’art.3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come di seguito specificato. 3 Ai fini della legge 136/10tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare l’appaltatore è obbligato a: - utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto; - comunicare all’APSS il numero del conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essoessi; -indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al servizio aggiudicato; - inserire nei in tutti i sub-contratti sottoscritti con relativi al presente contratto la clausola in cui i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausolasub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità, con la quale ciascuno nullità assoluta dei contratti in caso di essi assume gli mancanza; - comunicare all’APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l’eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica dei flussi finanziari di cui all’artalla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto. 3 comma 9 In caso di futura modifica della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di risoluzione espressa validità del contratto contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato1374 cc.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 8;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (settenonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Software License Agreement
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a: utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per gli effetti l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto; comunicare all’APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essoessi; indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. L’Aggiudicatario dovràpagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al lotto aggiudicato, altresìovvero al lotto prevalente in caso di pluralità di lotti, che sarà indicato in contratto; inserire nei in tutti i sub-contratti sottoscritti con relativi al presente contratto la clausola in cui i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausolasub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità, con la quale ciascuno nullità assoluta dei contratti in caso di essi assume gli mancanza; comunicare all’APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l’eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica dei flussi finanziari di cui all’artalla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.
2. 3 comma 9 In caso di futura modifica della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di risoluzione espressa validità del contratto contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato1374 cc.
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Samples: Service Agreement
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1, della legge n. 136/2010;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (settecontante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Schema Di Contratto
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi (L. n. 136/2010).
19.1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inclusi gli obblighi di immediata risoluzione e per gli effetti contestuale informazione ai soggetti competenti, di cui all’artalla Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
19.2. In particolare, il Fornitore ha l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3 della legge 136/10entro sette giorni dalla loro accensione o, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantepubblica, entro 7 (sette) giorninonché, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi, con l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
19.3. L’Aggiudicatario dovràIn caso di subappalto e di subcontratto, altresì, il Fornitore ha l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti stipulandi con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausolasubcontraenti, a pena di nullitànullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica dei flussi finanziari di cui all’artalla Legge 13.8.2010, n. 136. 3 comma 9 Posto che in capo all’Azienda committente è stabilito l’obbligo di verificare tale circostanza, Il Fornitore dovrà consegnare, alla predetta, copia autentica dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della legge n. 136/10filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura.
19.4. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai Ai sensi dell’art. 1456 c.c3, comma 9-bis della Legge 13.8.2010, n. 136, introdotto dall’art. In caso di cessione 7 del credito derivante dal contrattoD.L. 12.11.2010, n. 187, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante mancato utilizzo del bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatoovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale Per La Somministrazione Di Gasolio
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso Committente che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Aggiudicatario si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Committente che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare alla Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a Euro 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (sette) giorni, nonché il rispetto di ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su altra previsione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13°, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Scuole che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne l’Accordo Quadro oggetto della presente procedura, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (sette) giorni, nonché il rispetto di ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su altra previsione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale.
3. A fini di cui all’art. 3 della legge 136/10al presente articolo l’Appaltatore ha comunicato a IdP InfoCamere gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare nonché le generalità e il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. L’Aggiudicatario dovràL’Appaltatore, altresìsi obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i eventuali subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausolao subcontraenti, a pena di nullitànullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della L’Appaltatore, eventuali subappaltatori o subcontraenti che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica finanziaria di cui all’artalla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
6. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione espressa di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In relativo rapporto contrattuale nel caso di cessione mancato utilizzo del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatoovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Contract for Legal and Regulatory Consulting Services
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni della Legge n. 217 del 17 dicembre 2010 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente dedicato di cui al precedente art. 7;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare il suddetto conto corrente dedicato anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee alla presente commessa fosse necessario il ricorso a somme provenienti dal conto corrente dedicato, quest’ultimo potrà essere successivamente reintegrato mediante bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecrediti derivanti dal presente Appalto, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Contract for Supply of Consumables for Printers and Copiers
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni della L. 217/2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Scuole che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, nei limiti di quanto previsto dalla Determinazione X.X.XX. n. 556 del 31 maggio 2017.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 9;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1, della legge L. 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il conto corrente bancario o postale dedicato codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà presente procedura e i CIG derivati;
f) a comunicare alla Stazione AppaltanteAppaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Nei rapporti verso la Rete di Xxxxxx, l’obbligo di cui alla lettera e) di cui al precedente comma si considera assolto mediante la mera indicazione del CIG nel contratto.
4. Per quanto concerne il presente Accordo Quadro, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Accordo Quadro di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi normativa in tema di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari.
5. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
6. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo CIG principale e ad quelli derivati ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1) Ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell’art. 3 della legge 136/10136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Aggiudicatario dovrà l’Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il conto corrente codice fiscale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2) Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC su richiesta della stipula stazione appaltante e, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto oggetto del presente capitolato se previsto (non previsto nel presente affidamento)
4) Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto unitamente all’indicazione di appalto oggetto del presente capitolato.
5) Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stessoflussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante3.
6) L’appaltatore, entro 7 (sette) giorniil subappaltatore ed il sub contraente dovranno inserire, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su nei rispettivi contratti, apposita clausola di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dei flussi finanziari previsti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’artal presente articolo. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi Dell’avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
7) I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso fornitori di cessione del credito derivante pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatopostale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
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Samples: Servizio Integrato Di Gestione Dei Cimiteri Comunali
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 9;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la operazioni; piena tracciabilità delle
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1, della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura e i CIG derivati;
f) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Nei rapporti verso la Rete di Xxxxxx, l’obbligo di cui alla lettera e) di cui al precedente comma si considera assolto mediante la mera indicazione del CIG nel contratto.
4. Per quanto concerne il conto corrente presente Accordo Quadro, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Accordo Quadro di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (settenonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
5. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
6. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo CIG principale e ad quelli derivati ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 15.1 L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso ACC che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
15.2 In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte di ACC che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare ad ACC ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
15.3 Per quanto concerne il conto corrente presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (settecontante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi dei flussi finanziari.
15.4 Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
15.5 Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Licensing Agreement
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza) e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente bancario dedicato e/o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto le generalità ed ai soggetti autorizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n.136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a €1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi normativa in tema di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica dei flussi finanziari;
d. ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contrattosopra, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatopostale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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Samples: Contratto Di Servizi Amministrativi
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito alla presente procedura e i relativi C.I.G. derivati;
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (sette) giorni, nonché il rispetto di ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su altra previsione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contrattocessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG principale e quelli derivati, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 10;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Accordo Quadro di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (settenonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto Xxxxx 187 del 12/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza) e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con gli Operatori della Filiera..
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti alla presente procedura;
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 500,00, fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su contante e l’obbligo di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con documentazione della spesa;
c. gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contrattosopra, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatopostale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
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Samples: Disciplinary Tender
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. Ciascun Aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso Committente che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, ciascun Aggiudicatario si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Committente che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare alla Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (sette) giorni, nonché il rispetto di ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su altra previsione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13°, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’ASL Cagliari che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’ASL Cagliari che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 9;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’ASL Cagliari ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (settecontante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L‟Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e per gli effetti del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l‟Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l‟Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell‟ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell‟Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all‟art. 10;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui all’artsopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l‟intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all‟art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell‟ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all‟Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l‟obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l‟obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (settenonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un‟esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell‟art. 117 del credito derivante dal contrattoD.Lgs. n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore all‟Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Enterprise License Agreement (Ela)
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art1. 3 della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, nonché alle eventuali modifiche normative, impegnandosi, altresì, ad adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida Antimafia di cui all’articolo 3 quinquies del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla citata XxxxxLegge 20 novembre 2009, n. 166, emanate con Comunicato del Ministero dell’Interno del 19 aprile 2011.
2. L’Aggiudicatario dovrà Conseguentemente, qualsiasi pagamento dovuto al Concessionario, ai sensi della Convenzione, sarà effettuato presso uno o più conti correnti bancari o postali, accesi dal Concessionario stesso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente, per effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla Concessione di cui alla presente Convenzione.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione devono essere registrati su tali conti correnti bancari o postali e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni pena la risoluzione della presente Convenzione.
4. Il Concessionario potrà utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Il Concessionario si impegna a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente al Concedente della eventuale notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) dei propri subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
1. L’Appaltatore dovràTutte le comunicazioni previste dal presente documento dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo pec, inoltreo lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi: Se al Concedente, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltanteal seguente indirizzo: [•] Att.: [•] pec: [•] Se al Concessionario al seguente indirizzo: [•] Att.: [•] pec: [•] o al diverso indirizzo che le Parti avranno comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.
2. Le dette comunicazioni saranno efficaci, ai fini in entrambi sistemi di comunicazione, dal momento della verifica loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall’avviso di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi ricevimento e di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti consegna (in particolare per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatola pec).
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Samples: Concession Agreement
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la CRUI che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1 della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (C.I.G.);
f. a comunicare alla CRUI ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (sette) giorni, nonché il rispetto di ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su altra previsione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Stazione Appaltante che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Associazione che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1 della legge 136/10L. 136/2010;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Associazione ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente bancario dedicato e/o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi normativa in tema di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari.
4. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale.
3. A fini di cui all’art. 3 della legge 136/10al presente articolo l’Appaltatore ha comunicato gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare nonché le generalità e il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. L’Aggiudicatario dovràL’Appaltatore, altresìsi obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i eventuali subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausolao subcontraenti, a pena di nullitànullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della L’Appaltatore, eventuali subappaltatori o il subcontraenti che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica finanziaria di cui all’artalla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
6. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione espressa di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In relativo rapporto contrattuale nel caso di cessione mancato utilizzo del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatoovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Service Agreement
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne la Convenzione oggetto della presente procedura, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (sette) giorni, nonché il rispetto di ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su altra previsione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Cassa
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. Il Concessionario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso il MIUR che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. Al riguardo, dichiara che il proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche è il seguente: […] e che le generalità e il C.F. dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso sono le seguenti: […].
3. Inoltre, il Concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito della presente Concessione, sia attivi da parte del MIUR che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 9;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Concessione, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, co. 1 della legge n. 136/2010;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente Concessione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare al MIUR ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
4. Per quanto concerne la presente Concessione, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (settecontante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
5. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contrattosopra, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatoovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010, del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con Xxxxx n. 217 del 17/12/2010, nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18/11/2010 e n. 4 del 7/7/2011.
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Samples: Concessione Per La Gestione Del Nido
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato al precedente art. 8;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (settecontante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Service Agreement
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, l’appaltatore dovrà utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito conto corrente, acceso esclusivamente presso una banca o la Società Poste Italiane spa, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di concessione oggetto del capitolato e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione AppaltanteAppaltante gli estremi identificativi di tale conto corrente nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati delegate ad operare su tale conto corrente. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente indicato. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, che dovrà riportare il codice identificativo gara (CIG) richiesto dalla Stazione Appaltante e comunicato, dalla stessa, all’appaltatore. Il conto corrente dedicato dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori di essobeni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del capitolato. L’Aggiudicatario dovràL'effettuazione di transazioni senza l'apporto di banche o della Società Poste Italiane spa comporterà la risoluzione del contratto. L’appaltatore deve inserire, altresìnei rispettivi contratti, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena apposita clausola di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dei flussi finanziari previsti dalla citata XxxxxLegge n.136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa, da attivare avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. L’Aggiudicatario dovrà Dell'avvenuta risoluzione con contrattuale dovranno dare immediata comunicazione contestuale informazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatoterritoriale competente.
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Samples: Affidamento Del Servizio Attinente L’architettura E L’ingegneria
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi Le Parti dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (G.U. 23 agosto 2010 n. 196, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”). In particolare, in relazione alle prestazioni e/o forniture concernenti commesse pubbliche, il Cliente si impegna a:
a) utilizzare conti correnti dedicati alle commesse pubbliche stesse da accendersi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A.;
b) comunicare, nei termini di legge, al committente pubblico e a HMS IT, gli estremi identificativi del conto dedicato unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
c) utilizzare, per tutti i movimenti finanziari comunque relativi alla commessa pubblica, e salvo le eccezioni previste dalla legge, i mezzi di pagamento consentiti dalla legge avvalendosi di banche o della società Poste Italiane, con l’indicazione, nella causale dei pagamenti, del CUP (codice unico di progetto) e/o del CIG (codice identificativo di gara), che HMS IT si impegna a comunicare non appena noto;
d) rispettare gli obblighi di cui all’art. 4 della L. 136/2010 concernenti le tessere di riconoscimento del personale utilizzato nella commessa e quelli di identificazione, nelle bolle di consegna del materiale per l’attività di cantiere, degli automezzi di trasporto e del relativo proprietario;
e) effettuare le comunicazioni di legge, nei termini e nei modi da essa previsti, al committente pubblico e a HMS IT necessarie per l’identificazione dei rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto e per gli effetti la verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della L. 136/2010 da parte del committente pubblico;
f) far assumere ai propri subappaltatori e subfornitori obblighi analoghi a quelli di cui alle precedenti lettere da a) ad e) ed in ogni caso a far rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/10L. 136/2010. Tali obblighi dovranno essere assunti dai predetti subappaltatori e subcontraenti per iscritto ed espressamente a pena di risoluzione automatica e di diritto del relativo contratto;
g) comunicare per iscritto se l’ordine o il contratto con HMS IT abbia ad oggetto forniture che, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare avendo come destinatario immediato o finale un committente pubblico, ricadano nell’ambito di applicazione della predetta Legge. In tal caso comunicherà tempestivamente e per iscritto, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 della L. 136/2010, il CUP (codice unico di progetto) e/o CIG (codice identificativo della gara) di riferimento, nonché i riferimenti del committente pubblico. HMS IT fornirà i dati del conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati e delle persone delegate ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito alla presente procedura e i relativi C.I.G. derivati;
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (sette) giorni, nonché il rispetto di ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su altra previsione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contrattocessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG principale e quelli derivati, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso gli Enti che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte degli Enti che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 8;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare agli Enti ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (settenonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, nei limiti di quanto previsto dalla Deliberazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 9;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1, della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Nei rapporti verso l’Istituto, l’obbligo di cui alla lettera e) di cui al precedente comma si considera assolto mediante la mera indicazione del CIG nel contratto.
4. Per quanto concerne il conto corrente presente Accordo, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Accordo di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (settenonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
5. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
6. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo Accordo dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo CIG principale e ad quelli derivati ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Servizio Di Cassa
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell’art. 3 della legge 136/10136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Aggiudicatario dovrà l’Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finan- ziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il conto corrente codice fi- scale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima deve riportare, in rela- zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stipula stazione ap- paltante relativamente all’accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
3. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli desti- nati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto unitamente all’indicazione di appalto oggetto del presente capitolato.
4. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stessoflussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante3.
5. L’appaltatore, entro 7 (sette) giorniil subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su nei rispettivi contratti, ap- posita clausola di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dei flussi finanziari previsti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’artal presente articolo. 3 comma 9 della legge n. 136/10Dell’avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
6. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso fornitori di cessione del credito derivante pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatopostale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcon- tratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume tutti gli effetti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artall'art. 3 della legge 136/10l. n. 136/2010. Nello specifico si impegna, l’Aggiudicatario dovrà per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, a utilizzare il conto corrente uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportando l'indicazione del codice identificativo di gara. L'Appaltatore si impegna a comunicare al Servizio Cultura, tramite PEC, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione utilizzazione. L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare eventuali variazioni dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, suddetti conti entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai fornendo le generalità e il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad delegati a operare su di essoessi e a effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla l. n. 136/2010 già citata. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, L'operatore economico è tenuto inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'Appaltatore si obbliga inoltre a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausolao i subcontraenti, a pena di nullitànullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatoalla citata legge.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai La Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell'Art. 3 della legge 136/10L. 136/2010 assume tutti gli obblighi relativi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato si impegna a comunicare al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi alla medesima Legge entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad eseguire movimentazioni sullo stessooperare su di essi. L’aggiudicatario dovrà La Società si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essodati trasmessi. L’Aggiudicatario dovràNel caso in cui la Società, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, rapporti nascenti con la quale ciascuno filiera delle imprese o gli Intermediari assicurativi a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di essi assume gli servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdi cui all'Art. L’Aggiudicatario dovrà dare 3 L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante al Contraente ed alla Prefettura territorialmente competente o Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento Provincia ove ha sede il Contraente. Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso da parte della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) filiera delle imprese o degli Intermediari assicurativi a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente contratto, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica dei flussi finanziari di cui all’artalla L. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’Art. 3 comma c. 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento bis L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli obblighi previsti nel altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente articolo costituirà ipotesi appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’artdell'Art. 1456 c.cC.C. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. In caso di cessione La risoluzione, in base all'Art. 1458 C.C., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
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Samples: Insurance Agreement
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli effetti di cui all’artobblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/10Legge 13 agosto 2010, l’Aggiudicatario dovrà n. 136 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare il un conto corrente bancario o postale postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato alla commessa che sarà comunicato prima e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della stipula Legge n. 136/2010. L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, conto corrente dedicato entro 7 (sette) giornigiorni dalla sua accensione, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovràTale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, altresìsede legale, inserire nei contratti sottoscritti codice fiscale/Partita IVA);
b) tutti i dati relativi al conto corrente con i subappaltatori riferimento particolare al codice IBAN e subcontraenti un’apposita clausolaai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, a pena di nullitàcodici ABI e CAB, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.codice CIN);
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Samples: Contratto Di Appalto
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi L’appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal decreto Legge del 12/11/2010, n.187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’A.O. San Xxxxxxxx che nei rapporti con la Filiera delle Imprese. In particolare, l’appaltatore si obbliga: • ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; • a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati; • ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; • ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1 della legge 136/10; • ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG); • a comunicare all’A.O. San Xxxxxxxx ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica; • ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento. Per quanto concerne il conto corrente presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale: • i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa; • le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (sette) giorni, nonché il rispetto di ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su altra previsione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con legge in materia di pagamenti; • gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c106, comma 13, D. Lgs. In caso di cessione n. 50/2016 e smi, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi: • indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato; • osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici Per Elettrofisiologia
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. 187/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Scuole che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 della legge 136/103, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare comma 1, L. 136/2010;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente bancario dedicato e/o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne l’Accordo Quadro oggetto della presente procedura, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi normativa in tema di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari.
4. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. CESSIONE DEI CREDITI
1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i. a cui si fa integrale rinvio, utilizzando il CIG N. 7657668B88.
2. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della suddetta legge, il Concessionario ha comunicato in sede di gara gli estremi identificativi del “conto corrente dedicato”, nonché le generalità e per gli effetti il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
3. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Per eventuali crediti a favore del Concessionario, in attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all’art. 3 della legge 136/10Legge 13 agosto 2010, l’Aggiudicatario n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i., l’atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà utilizzare il indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa che sarà comunicato prima riscossione, verso la Committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della stipula persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del contratto conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa alle generalità ed al predetto conto ed ai soggetti autorizzati codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, Su tale conto il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare anticiperà i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatoal cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG dell’intervento.
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Samples: Concessione Di Gestione
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell’art. 3 3, co. 8, della legge 136/10n. 136/2010, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine la Società comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. La Società dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Aggiudicatario dovràLa Società è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, altresìtempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto - ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata, o a mezzo PEC - nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.
4. La Società si obbliga, a mente dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausolasubcontraenti, a pena di nullitànullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxxlegge.
5. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della La Società o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica finanziaria di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10l. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
6. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi La Società si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione espressa di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In relativo rapporto contrattuale nel caso di cessione mancato utilizzo del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatoovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Appalto Di Servizi Assicurativi
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Scuole.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne l’Accordo Quadro oggetto della presente procedura, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatopostale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 8;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) della procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (settecontante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG relativo alla procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Accordo Quadro di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (settecontante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13°, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Amministrazione Aggiudicatrice che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Amministrazione Aggiudicatrice ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (settecontante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13°, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 8;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (settecontante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Contract for Communication Services
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Scuole che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne l’Accordo Quadro oggetto della presente procedura, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (sette) giorni, nonché il rispetto di ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su altra previsione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 11;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Accordo Quadro di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (settenonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto- legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Stazione Appaltante che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’ Amministrazione che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Amministrazione ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (settecontante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13°, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale.
3. A fini di cui all’art. 3 della legge 136/10al presente articolo l’Appaltatore ha comunicato gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare nonché le generalità e il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. L’Aggiudicatario dovràL’Appaltatore, altresìsi obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i eventuali subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausolao subcontraenti, a pena di nullitànullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della L’Appaltatore, eventuali subappaltatori o subcontraenti che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica finanziaria di cui all’artalla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
6. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione espressa di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In relativo rapporto contrattuale nel caso di cessione mancato utilizzo del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatoovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Contract for Services
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. CESSIONE DEI CREDITI
1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i. a cui si fa integrale rinvio, utilizzando il CIG N. 73705198AF.
2. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della suddetta legge, il Concessionario ha comunicato in sede di gara gli estremi identificativi del “conto corrente dedicato”, nonché le generalità e per gli effetti il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
3. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Per eventuali crediti a favore del Concessionario, in attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all’art. 3 della legge 136/10Legge 13 agosto 2010, l’Aggiudicatario n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i., l’atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà utilizzare il indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa che sarà comunicato prima riscossione, verso la Committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della stipula persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del contratto conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa alle generalità ed al predetto conto ed ai soggetti autorizzati codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, Su tale conto il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare anticiperà i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatoal cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG dell’intervento.
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Samples: Concessione in Gestione Di Un’area Ad Uso Campeggio
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi Il Fornitore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso Rete Idea he nei rapporti con la Filiera delle Imprese. In particolare, il Fornitore si obbliga: Ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte di Rete Idea che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 3; A registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; Ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; Ad utilizzare i suddetti conti corrente dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10; Ad inserire e a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) 8344645AE3 attribuito alla presente procedura; A comunicare a Rete Idea ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica; Ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, semplicemente opportune ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.adeguamento
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Samples: Contract
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 9;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (settecontante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Contract for the Supply of Office Stationery and Paper Products
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi L’appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’A.O. San Xxxxxxxx che nei rapporti con la Filiera delle Imprese. In particolare, l’appaltatore si obbliga: • ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; • a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati; • ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; • ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1 della legge 136/10; • ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG); • a comunicare all’A.O. San Xxxxxxxx ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica; • ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento. Per quanto concerne il conto corrente presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale: • i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa; • le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (sette) giorni, nonché il rispetto di ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su altra previsione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con legge in materia di pagamenti; • gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c106, comma 13, D. Lgs. In caso di cessione n. 50/2016, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi: • indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato; • osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Indizione Di Gara Europea
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 10;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (settenonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Servizio Di Manutenzione Software
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (sette) giorni, nonché il rispetto di ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su altra previsione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. 3 comma 9 Nel caso di cessione di crediti derivanti dall’Accordo Quadro oggetto della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto procedura, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13°, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Xxxxxx che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, nei limiti di quanto previsto dalla Deliberazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 9;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1, della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente Accordo Quadro, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Accordo Quadro di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltantecontante e l’obbligo di documentazione della spesa, entro 7 (settenonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione 106, comma 13, del credito derivante dal contrattoCodice, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo CIG principale e ad quelli derivati ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell’art. 3 della legge 136/10136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Aggiudicatario dovrà l’Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finan- ziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il conto corrente codice fi- scale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima deve riportare, in rela- zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stipula stazione appal- tante relativamente all’accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
3. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli desti- nati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclu- siva all’esecuzione del contratto unitamente all’indicazione di appalto oggetto del presente capitolato.
4. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stessoflussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante3.
5. L’appaltatore, entro 7 (sette) giorniil subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su nei rispettivi contratti, ap- posita clausola di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dei flussi finanziari previsti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’artal presente articolo. 3 comma 9 della legge n. 136/10Dell’avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
6. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso fornitori di cessione del credito derivante pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatopostale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcon- tratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni della Legge n. 217 del 17 dicembre 2010 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per gli effetti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il conto corrente presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della stipula spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su contante e l’obbligo di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con documentazione della spesa;
c. gli altri pagamenti per i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena quali sia prevista per disposizione di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi Ove per il pagamento di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui all’artsopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c117 del D.Lgs. In caso di cessione n. 163/06, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del credito derivante dal contratto, cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Fornitura Di Pacchetti Software
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, nonché alle eventuali modifiche normative, impegnandosi, altresì, ad adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida Antimafia di cui all’articolo 3 quinquies del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla citata XxxxxLegge 20 novembre 2009, n. 166, emanate con Comunicato del Ministero dell’Interno del 19 aprile 2011. L’Aggiudicatario dovrà Conseguentemente, qualsiasi pagamento dovuto al Concessionario, ai sensi della Convenzione, sarà effettuato presso uno o più conti correnti bancari o postali, accesi dal Concessionario stesso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente, per effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla Concessione di cui alla presente Convenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione devono essere registrati su tali conti correnti bancari o postali e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni pena la risoluzione della presente Convenzione. Il Concessionario potrà utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Concessionario si impegna a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori, sub affidatari e sub contraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente al Concedente della eventuale notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) dei propri subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
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Samples: Concession Agreement
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell’art. 3 della legge 136/10136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Aggiudicatario dovrà l’Appaltato- re, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i con- cessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del pre- sente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il conto corrente codice fiscale delle persone che possono ri- scuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione ap- paltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/ i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo stru- mento del bonifico bancario o postale.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) su ri- chiesta della stipula stazione appaltante relativamente all’accordo quadro e il CIG derivato corri- spondente al singolo ordinativo e, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
3. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti de- stinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto unitamente all’indicazione di appalto oggetto del presen- te capitolato.
4. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stessoflussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza av- valersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante3.
5. L’appaltatore, entro 7 (sette) giorniil subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su nei rispettivi con- tratti, apposita clausola di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dei flussi finanziari pre- visti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’artal presente articolo. 3 comma 9 della legge n. 136/10Dell’avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
6. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso fornitori di cessione del credito derivante pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti di- versi dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatopostale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spe- sa. Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’appalto ag- giudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro con- tante e l’obbligo di documentazione della spesa.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti 1. L’Ente esecutore si obbliga a sottostare alle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui all’artal DL 1/2012, art. 3 della legge 136/1035 commi 8-13 (convertito con L. 24 marzo 2012, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il n. 27) e alla relativa circolare attuativa MEF n. 11 del 24/03/12. Conseguentemente si rende noto che tutti i trasferimenti dovranno avvenire con la procedura del Girofondi sul seguente conto corrente bancario UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA – SERVIZIO TESORERIA c/o postale dedicato alla commessa UBI – Banca Popolare Commercio e Industria – IBAN IT 38H 03111 11300 000000046566
2. L’Ente Esecutore dichiara altresì che sarà comunicato prima il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall’art. 6 della stipula Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.;
3. L’Ente Esecutore si obbliga a rispettare – nel caso di acquisizione, per la realizzazione del contratto unitamente all’indicazione Progetto, di beni, lavori o servizi – quanto prescritto dal D.Lgs 50/2016, dai suoi regolamenti di attuazione e ss. mm. e ii., nonché quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stessoflussi finanziari;
4. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su L’Ente Esecutore è responsabile dell’attuazione di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di comunicazione e informazione derivanti dalla presente convenzione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
5. L’Ente Esecutore si impegna a rilasciare un’attestazione, attraverso il dirigente competente, da cui risulti la correttezza di tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari ed in materia di contabilità degli enti pubblici;
6. L’Aggiudicatario dovrà L’Ente Esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante Direzione ed alla Prefettura territorialmente - Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
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Samples: Cooperation Agreement
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell’art. 3 della legge 136/10136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Aggiudicatario dovrà l’Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il conto corrente codice fiscale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici su richiesta della stipula stazione appaltante relativamente all’accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto unitamente all’indicazione di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stessoflussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante3.
6. L’appaltatore, entro 7 (sette) giorniil subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su nei rispettivi contratti, apposita clausola di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dei flussi finanziari previsti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’artal presente articolo. 3 comma 9 della legge n. 136/10Dell’avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
7. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso fornitori di cessione del credito derivante pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatopostale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale.
3. Ai fini di cui all’art. 3 della legge 136/10al presente articolo l’Appaltatore deve comunicare gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare nonché le generalità e il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Nel caso di conto corrente già esistente la comunicazione delle informazioni di cui al precedente periodo deve essere effettuata all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’utilizzo del conto stesso, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall’accensione del medesimo. L’Aggiudicatario dovràL’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. L’Appaltatore, altresìsi obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i eventuali subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausolao subcontraenti, a pena di nullitànullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della L’Appaltatore, eventuali subappaltatori o subcontraenti che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
6. L’Appaltatore dovràsi obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione espressa di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In relativo rapporto contrattuale nel caso di cessione mancato utilizzo del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatoovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Contract for Professional Services
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale.
3. A fini di cui all’art. 3 della legge 136/10al presente articolo l’Appaltatore deve comunicare gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare nonché le generalità e il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Nel caso di conto corrente già esistente la comunicazione delle informazioni di cui al precedente periodo deve essere effettuata all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’utilizzo del conto stesso, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall’accensione del medesimo. L’Aggiudicatario dovràL’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. L’Appaltatore, altresìsi obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i eventuali subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausolao subcontraenti, a pena di nullitànullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxxdei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della L’Appaltatore, eventuali subappaltatori o subcontraenti che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica finanziaria di cui all’artalla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
6. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione espressa di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In relativo rapporto contrattuale nel caso di cessione mancato utilizzo del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatoovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Contract for the Provision of Digital Authentication Tokens and Related Services
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, l’Appaltatore è obbligato a: ̵ utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per gli effetti l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente affidamento; ̵ comunicare a ciascuna Amministrazione il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed tutti i movimenti finanziari relativi ai soggetti autorizzati contratti e le generalità delle persone delegate ad operare su di essoessi; ̵ indicare in ciascuna transazione relativa ai contratti derivanti dal presente affidamento (ad es. L’Aggiudicatario dovràpagamenti a subcontraenti) il codice CIG “derivato” riferito allo specifico contratto attuativo, altresì, che sarà richiesto dall’Amministrazione contraente facendo riferimento al CIG dell’Accordo Quadro; ̵ inserire nei in tutti i sub-contratti sottoscritti una clausola con la quale i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausolasub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullitànullità assoluta dei contratti in caso di mancanza; ̵ comunicare all’APSS e all’ASDAA, con la quale ciascuno nonché al Commissariato del Governo di essi assume gli Trento e al Commissariato del Governo di Bolzano l’eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica dei flussi finanziari di cui all’artalla L. 136/2010 da parte di propri sub- contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.
2. 3 comma 9 In caso di futura modifica della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi normativa inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di risoluzione espressa del contratto validità dell’Accordo Quadro, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell’art. 1456 c.c1374 cc.
3. In caso di cessione Il mancato utilizzo del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatoovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi da questo derivanti.
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Samples: Capitolato Speciale
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi 1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e per gli effetti di cui all’artcon le modalità previste dall'art. 3 della legge 136/1013 agosto 2010, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesson. 136. L’aggiudicatario dovrà comunicare L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltanteappaltante, entro 7 (sette) giornigiorni dall'accensione del/i conto/conti dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i medesimo/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa vicenda modificativa che riguardi il/i conto/i in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su punto precedente, la Stazione appaltante avrà facoltà di essorisolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata a.r., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L’Aggiudicatario dovràL'Appaltatore si obbliga, altresìinoltre, inserire a introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di cui essi assume assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica dei flussi finanziari di cui all’artall'art. 3 comma 9 della della legge 13 agosto 2010, n. 136/10136.
4. L’inadempimento degli obblighi previsti nel L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della Stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto contrattualmente dovutogli, il/i conto/i indicato/i per il pagamento sia/siano sempre compreso/i tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo costituirà ipotesi articolo. L'Appaltatore si impegna altresì a effettuare sul/i conto/i di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare cui al medesimo comma 1 i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicatodovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto stipulato, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto