Common use of Oggetto Clause in Contracts

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, per il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornituraAMA affida al Fornitore, per che accetta, l’esecuzione del Servizio da effettuarsi sulle richieste di AMA formulate in conformità con le effettive esigenze della medesima AMA; il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;tutto come meglio previsto e prescritto nel Capitolato Tecnico. 2. La scelta Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di acquistare i prodotticondizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di cui al servizio previsti e prescritti nel presente Accordo QuadroContratto, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6nel Capitolato Tecnico, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni nell’Offerta Tecnica migliorativa e nel Disciplinare di ordine strettamente clinico;incarico. 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti AMA ad eseguire il Servizio sulla base delle esigenze di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornituraAMA, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo spendibile, di spesa pari per il Lotto a Euro Iva esclusa_______,00 (_________), nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara;▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, come da Ordine n. del . 4. L’importo di cui Il Servizio non è affidato al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola Fornitore in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di richiedere al affidare il Servizio stesso anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore. 5. AMA si riserva di esercitare, nel periodo corso della durata del Contratto: a) la facoltà di efficacia richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del presente AttoContratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, l’aumento delle prestazioni contrattualiai sensi dell’art. 106, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazionecomma 12, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016, ai medesimi termini e s.m.i..condizioni contrattuali; b) la facoltà, di cui all’articolo 106, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di richiedere servizi supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto per un importo pari al 50% (cinquanta per cento) del contratto iniziale, ai sensi dell’art.106, comma 1 lett b), del D.Lgs.163/2016; c) limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di proroga del Contratto per una durata pari a 12 mesi, alle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016; d) la facoltà di cui all’articolo 106, commi 1 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche contrattuali, nel corso della durata del contratto.

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Sources: Service Agreement

Oggetto. 1. 3.1 Il presente Accordo Quadro Contratto disciplina le modalità, i termini e le condizioni di utilizzo delle macchine affrancatrici (MAAF) con ricarica da remoto per il tramite del Centro Servizi del Provider ai fini dell’apposizione delle Impronte corrispondenti al valore dell’affrancatura dovuta dal Cliente per le spedizioni postali. 3.2 L’Apparecchiatura - salvo eventuali limitazioni specifiche comunicate dal Provider relative al modello di apparecchiatura utilizzato - consente di affrancare i prodotti di corrispondenza, pacchi e corriere espresso analiticamente riportati sul sito web di Poste, nella sezione Affrancaposta. 3.3 Il Servizio consente l’affrancatura di alcune tipologie di invio tra le quali ad esempio Posta1 Pro, Posta4 Pro, Posta Raccomandata Pro, Raccomandata 1 Business, Posta Assicurata, Atti Giudiziari e Posta Light. 3.4 Il Servizio non universale Posta Light viene fornito da Poste ai soli clienti Affrancaposta ed ha per oggetto la fornitura, per il periodo consegna di mesi 36 (trentasei), invii non registrati ciascuno di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;peso fino a 100 g. 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al 3.5 Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6Cliente affida al Provider l’incarico di provvedere, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo suo nome e per l’accettazione dei relativi Ordinativi suo conto, alle attività di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5seguito descritte. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 Poste si riserva la facoltà di richiedere al Fornitorerichiedere, ai fini dell’esecuzione del Servizio, copia dell’incarico conferito dal Cliente a Provider. 3.6 Resta sin da ora inteso che Poste è estranea ai rapporti sottostanti tra il Cliente ed il Provider, con particolare riferimento a quelli relativi alla fornitura, alla manutenzione, alle modalità di funzionamento della Apparecchiatura ed ai relativi rapporti economici, compresi quelli relativi alle ricariche effettuate dal Cliente tramite il Provider. 3.7 In conformità a quanto stabilito nel periodo precedente art. 2.1 ciascun servizio resta soggetto alle condizioni contrattuali e alle specifiche tecniche pubblicate sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ nelle parti non derogate dal presente Contratto. 3.8 Poste nell’erogazione del servizio si avvarrà della propria rete unitaria e capillare, che è articolata anche in virtù di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture rese in favore della Pubblica Amministrazionestessa in forza di contratti continuativi di servizio e o fornitura sottoscritti, alle condizioni, corrispettivi pure con unità produttive interne al Gruppo Poste italiane S.p.A. e termini stabiliti nel presente Attocon soggetti esterni al Gruppo, in conformità a quanto previsto dall’artdal comma 3 c bis) dell’articolo 105 del decreto legislativo 50/2016. 106 I relativi contratti sono depositati, ove prescritto, alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..contratto di appalto.

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Sources: Condizioni Generali Di Servizio

Oggetto. 1L’oggetto della presente Richiesta di Offerta è l’affidamento di incarico professionale per servizi di consulenza strategica. La presente richiesta è, pertanto, rivolta a professionisti titolari di Partita IVA, che può essere aperta al momento dell’affidamento. Il presente Accordo Quadro contratto ha durata annuale a decorrere dalla data della comunicazione di accettazione dell’offerta da parte di Lepida S.p.A. Il contratto può essere rinnovato per oggetto un ulteriore anno, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, mediante comunicazione scritta da parte di Lepida S.p.A. L’importo massimo previsto annuo per i servizi richiesti, presunto e non vincolante, è di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa per un totale sui due eventuali anni di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) IVA esclusa. Lepida S.p.A. si riserva di non assegnare la fornituraconsulenza richiesta se, a proprio insindacabile giudizio, le offerte presentate non risulteranno congrue o valide per soddisfare le esigenze esposte. Lepida S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare il periodo servizio di mesi 36 (trentasei)consulenza anche in caso di un’unica offerta ammissibile, se ritenuta economicamente conveniente. In caso di parità di due o più offerte, Lepida S.p.A. procederà ad aggiudicarla a suo insindacabile giudizio al Concorrente che riterrà più opportuno. a) Inoltro di un file formato pdf, di medicazioni dimensione massima non superiore ai 20 megabyte protetto da password contenente l’offerta, che non potrà superare le 40 pagine, alla segreteria di Lepida S.p.A. via e-mail all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ entro e non oltre il giorno 31/01/2011 alle ore 12,00 b) Inoltro dalle ore 13,00 alle ore 17,00 del giorno 31/01/2011 delle password per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2la lettura dell’offerta. La scelta di acquistare i prodotti▇▇▇▇ l’esclusione, l’offerta deve contenere la sottoscrizione, da parte del Concorrente, di cui al quanto riportato nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni richiesta di ordine strettamente clinico; 3offerta. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto Ad avvenuta scadenza del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo termine di cui al precedente comma è puramente indicativo e punto a) non vincolante ed esprime il limite massimo sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non può essere ritirata. Se alla scadenza del termine di cui al precedente punto b) non sarà pervenuta la password necessaria per la stipula lettura dell’offerta (documento pdf), la relativa offerta, anche se pervenuta nei termini di cui al precedente punto a) verrà esclusa. E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza di cui al precedente punto a), a sostituzione o ad integrazione della precedente. In tal caso, e pena l’esclusione, Il Concorrente dovrà far pervenire le password necessarie per poter leggere i documenti inviati. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente documento. Il Concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.). In base a quanto disposto dall’art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del successivo Contratto attuativo D. Lgs. n.163/2006 e per l’accettazione dei relativi Ordinativi s.m., il diritto di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del Concorrente. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, deve pertanto essere accompagnata da idonea documentazione che: argomenti in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore approfondito e congruo le ragioni per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’artcommerciali. 106 Il responsabile unico del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..procedimento è: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇: ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ La persona di contatto per eventuali chiarimenti è: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇: ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ - Recapito telefonico ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇

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Sources: Consultancy Agreement

Oggetto. 1La presente procedura riguarda l’affidamento di un Accordo Quadro per l'affidamento ad un unico operatore economico di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ascrivibili alle categorie ▇▇▇, ▇▇▇, ▇▇▇▇, da eseguirsi presso le sedi istituzionali e amministrative di Roma in uso a qualsiasi titolo dalla Corte dei conti, come meglio indicato nel Capitolato Speciale d’Applato. L’appalto da affidare è costituito da un unico lotto. In particolare, la presente procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1 del Codice non viene suddivisa in lotti funzionali e/o prestazionali in quanto le caratteristiche delle prestazioni oggetto di affidamento sono funzionali all’acquisizione di un’organizzazione integrata di lavori, pertanto, in ragione della tipologia dei lavori stessi, un’eventuale frammentazione comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche inefficienze gestionali. Non è prevista, al contempo, la suddivisione in lotti geografici in quanto i servizi si svolgeranno esclusivamente sul territorio di Roma. L’importo a base d’asta è stato stimato in Euro 4.760.000,00, per lavori, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stato stimato in € 240.000,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. Si precisa tuttavia che gli importi massimi stimati, come sopra indicati, devono intendersi presunti in quanto rappresentano il valore complessivo del corrispettivo stimato massimo di un insieme di interventi non ancora individuati Per tale motivo, i costi della sicurezza e costi della manodopera saranno entrambi quantificabili nel dettaglio unicamente in fase di affidamento dei singoli interventi. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornituracosto della manodopera sarà quello desumibile, per il periodo le singole lavorazioni oggetto di mesi 36 (trentasei)affidamento, dal Prezziario regionale di medicazioni per malattie rare dermatologiche per riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le esigenze dell’ASL Roma 6; 2percentuali di incidenza della manodopera. Analogamente, i costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno computati sulla base del Prezziario medesimo. La scelta quantificazione di acquistare i prodottientrambe le voci è deducibile dal computo metrico/progetto relativo ai singoli interventi. L’appalto è finanziato con Fondi di bilancio dell’Amministrazione, di cui al presente Accordo Quadrosul capitolo 6000, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con piano gestionale 05 “Spese per ristrutturazione e manutenzione degli edifici compresa l’installazione e la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..manutenzione dei

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Sources: Accordo Quadro

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, per il periodo di mesi 36 24 (trentaseiventiquattro) eventualmente rinnovabili per ulteriori mesi 12 (dodici), di medicazioni impianti per malattie rare dermatologiche interventi di traumatologia per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Impianti Per Interventi Di Traumatologia

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la forniturae il Capitolato Tecnico (Allegato “A”) definiscono e prescrivono le condizioni, le modalità ed i termini, che potranno essere precisati all’interno della documentazione relativa alle singole Richieste di Offerta, per il periodo l’affidamento da parte di mesi 36 (trentasei), di medicazioni AMA dei singoli Appalti Specifici e per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;l’esecuzione dei relativi contratti da parte dei Fornitori aggiudicatari dei medesimi Appalti Specifici. 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al Con la conclusione del presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, Quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6di AMA a partecipare ai confronti competitivi che saranno esperiti da AMA, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett. c), del D.Lgs n. 50/2016, per l’aggiudicazione degli Appalti Specifici e, conseguentemente, ad eseguire il Servizio nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e ▇▇▇▇▇▇▇ di servizio prescritti nel presente atto, nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di esecuzione determinata nel presente atto e relativi Allegati, come eventualmente precisata nella documentazione relativa alle singole Richieste di Offerta. 3. L’importo complessivo massimo di spesa dell’Accordo Quadro e, conseguentemente, della somma dei valori dei singoli Appalti Specifici che verranno indetti da AMA nel corso della durata del medesimo Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di garaè pari ad Euro ad € ,00 ( ), nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva IVA esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara;. 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo L’Accordo Quadro non vincola è concluso con il Fornitore in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di richiedere al concludere l’Accordo Quadro anche con soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore. 5. AMA si riserva di esercitare, nel periodo corso dell’esecuzione dei singoli Contratti scaturenti dall’aggiudicazione degli Appalti Specifici la facoltà di efficacia del presente Attorichiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, l’aumento delle prestazioni contrattualiai sensi dell’art. 106, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016, ai medesimi termini e s.m.i..condizioni contrattuali. 6. AMA si riserva di richiedere, nel corso dell’esecuzione dei singoli Contratti scaturenti dall’aggiudicazione degli Appalti Specifici e limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di proroga di cui all’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di chiederne di più favorevoli.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Di Consegna Domiciliare

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha La Regione e l’ACI con l’obiettivo di semplificare ed armonizzare sull’intero territorio nazionale le modalità per oggetto la forniturariscossione delle Tasse automobilistiche, per attraverso il periodo Sistema PagoBollo sviluppato da ACI in collaborazione con l’AgID, intendono proseguire il rapporto di mesi 36 (trentasei)collaborazione volto a garantire e migliorare la riscossione delle tasse automobilistiche unicamente attraverso la piattaforma PagoPA, sulla base delle linee guida dettate da AgID, secondo gli allegati tecnici di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;AgID, con particolare riferimento a quello relativo al Pagamento della Tassa Automobilistica presso i PSP. 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte Per le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo finalità di cui al precedente comma è puramente indicativo comma, ACI metterà a disposizione della Regione Marche un’interfaccia con il nodo PagoPA per i soggetti abilitati alla riscossione (Riscossori). 3. L’ACI metterà a disposizione, inoltre, della Regione Marche una serie di servizi attraverso il proprio Hub dislocato su propri data center e non vincolante ed esprime il limite massimo reso accessibile al nodo nazionale PagoPA per la stipula predisposizione dell’Identificativo Unico del successivo Contratto attuativo Versamento (IUV) e la sua gestione attraverso: a) la richiesta del dovuto sull’Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (infra SGATA), ovvero, su diverso archivio qualora indicato dalla Regione; b) l’identificazione della richiesta indipendentemente dal canale utilizzato con IUV; c) la gestione del pagamento tramite il Nodo; d) la generazione di un versamento Tasse (per l’accettazione omogenità con il sistema attuale); e) l’invio dei relativi Ordinativi dati allo SGATA. 4. L’ACI per la gestione economica e contabile degli incassi provvederà mediante le suddette interfacce: a) all’inserimento sulla richiesta dell’IUV dell’IBAN fornito da Regione; b) alla verifica della coerenza tra gli incassi e le rendicontazioni dei PSP che si sono occupati dell’operazione di pagamento, attraverso la lettura del conto della Regione censito su pagoPA; c) alla fornitura emessi dalla Asl Roma 6;di un report per la verifica contabile sui conti forniti. 5. La stipula L’ACI, inoltre, fornirà alla Regione l’assistenza e il supporto operativo nei confronti: a) dei PSP in caso di discordanza tra incassi attesi e rendicontati; b) della Regione ed eventualmente del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo QuadroPSP per eventuali discordanze tra incassi dovuti e riversati. 6. L’ASL Roma L’ACI, infine, metterà a disposizione un punto di contatto (call center, casella di posta elettronica, etc) che potrà essere chiamato dai riscossori e dai PSP nel caso in cui il cittadino abbia problemi a completare il pagamento al fine di supportare il corretto completamento dei pagamenti e dovrà dare assistenza anche via mail per la gestione di domande o reclami. 7. I servizi erogati saranno garantiti, di massima, con i seguenti SLA: • disponibilità del servizio informatico h24X7; • disponibilità punto di contatto (call center, casella posta elettronica, etc) per almeno 6 si riserva la facoltà di richiedere ore al Fornitore, nel periodo di efficacia giorno; 8. Per l’esecuzione e per l’attuazione delle attività oggetto del presente AttoAccordo di collaborazione, l’aumento delle prestazioni contrattualiACI si avvarrà della propria società “in house” denominata ACI Informatica S.p.A. Le modalità dell’intervento di ACI/ ACI Informatica sia in termini di disponibilità che di livelli di servizio saranno definiti nel dettaglio da un apposito Gruppo di Lavoro costituito tra le Parti, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Attotenuto conto dello standard utilizzato da ACI, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 accordo con AgID per la collaborazione con le Regioni/ Province Autonome titolari del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..tributo.

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Sources: Cooperation Agreement

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro contratto ha per oggetto la fornituragestione del sistema Telaer e dei servizi di telerilevamento ad esso connessi, per come specificati nel comma 2, nonché l’affidamento del servizio di custodia e manutenzione dei beni costituenti il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;si- stema Telaer. 2. La scelta In particolare, i servizi che la Società deve realizzare anche attraverso l’utilizzo del Sistema Telaer e con l’integrazione di acquistare ulteriori infrastrutture tecnologiche ed aeronautiche rese disponibili dalla Società stessa sono relativi a: a) per il solo anno 2013, la produzione di ortofoto digitali tematiche a colori e NIR a scala 1:10.000, con risoluzione pixel medio 50 cm, funzionali al Si- stema Integrato di Gestione e Controllo in agricoltura, per la copertura di 1/3 del territorio nazionale (circa 100.000 Km2) da consegnare entro il termine tassativo del 31.10.2013, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica presentata dalla Società, salvo quanto previsto dal comma 4; b) la produzione di ortofoto digitali tematiche a colori e NIR a scala 1:5.000, con risoluzione pixel medio 20 cm, funzionali al Sistema Integrato di Ge- stione e Controllo in Agricoltura, a partire da voli aerofotogrammetrici sull'intero territorio nazionale (corrispondente a circa 304.000 Km2) con ca- ratteristiche adeguate alla realizzazione di cartografia in scala 1:5.000, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica pre- sentata dalla Società, da eseguirsi nel triennio 2014-2016, per una superficie stimata di circa 100.000 Km2 per anno; c) previa specifica richiesta di AGEA, servizi di telerilevamento per la genera- zione di fotogrammi geolocalizzati realizzati mediante camere per la ripresa obliqua operative nell’ambito dei medesimi voli per la produzione di ortofo- to digitali tematiche a scala 1:5.000, di cui alla precedente lettera b), nel limite massimo di 50.000 Km2 nell’arco del triennio 2014-2016, come dettagliata- mente descritto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica presentata dal- la Società. 3. Ai fini dell’erogazione dei predetti servizi, AGEA mette a disposizione della So- cietà i beni costituenti il sistema Telaer, come dettagliatamente descritti nel Capi- tolato Tecnico e nell’inventario riportato in Allegato 4 e mette altresì a disposi- zione della Società i prodotti, la documentazione ed i dati ausiliari il cui elenco è stato reso disponibile nella data room istituita da AGEA. Per i suddetti beni è as- sicurata, dall’aggiudicatario stesso, senza oneri aggiuntivi a carico di AGEA, la presa in carico, la custodia e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) necessa- ria per il corretto funzionamento dei beni stessi, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico. 4. La Società prende atto ed accetta, che qualora, a causa del dilatarsi dei tempi di gara, non possa rispettare per cause alla stessa non imputabili il termine perento- rio di consegna di cui al presente Accordo Quadrocomma 2, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6lett. a), nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni AGEA si riserva la facoltà da eserci- tare a suo insindacabile giudizio di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le rinunciare all’esecuzione delle attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui alla suddetta lettera a) dandone formale comunicazione alla Società, la quale ri- nuncia sin d’ora a qualunque pretesa al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6;riguardo. 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola Le attività di telerilevamento di cui alla precedente lettera b) funzionali al Siste- ma Integrato di Gestione e Controllo in alcun modo agricoltura devono essere svolte: − per l’esecuzione delle riprese aeree, indicativamente nell’intervallo temporale compreso tra il 1° maggio e il 30 luglio di ogni anno e, specificatamente, se- condo il piano fornito annualmente dall’Amministrazione; il piano sarà com- patibile con i periodi fenologici più adatti per le colture da identificare (ad es. vite); − per la ASL Roma 6 all’acquisto produzione delle relative ortofoto, con consegna scalare a partire dal 1° giugno da completare tassativamente entro il 30 agosto di quantitativi minimi o predeterminati ogni anno; − per la consegna scalare dei fotogrammi, da completare entro il 31 ottobre di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadroogni anno. 6. L’ASL Roma 6 si riserva Qualora sussista l’indisponibilità di uno o più elementi della catena di produzio- ne delle ortofoto da realizzare mediante l’infrastruttura Telaer (velivoli, sensori, computer, software), la facoltà Società dovrà provvedere alla realizzazione dei servizi richiesti attraverso mezzi propri o di richiedere al Fornitoreterzi. In tale eventualità, nel periodo la Società terrà comunque indenne AGEA dai maggiori oneri derivanti dal verificarsi degli even- ti sopra citati. 7. La Società prende atto che i beni costituenti il Sistema Telaer sono stati acquisiti dall'AGEA, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, della Legge 268/2003, in conside- razione delle loro caratteristiche di efficacia complementarietà ed integrazione con il SIAN. Gli stessi pertanto, ai sensi del presente AttoD. Lgs. 173/98, l’aumento delle prestazioni contrattualisono funzionali alla eroga- zione, nei limiti in vigore per le forniture in a favore della Pubblica AmministrazioneAmministrazione Italiana, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..di servizi di pubblico interesse.

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Sources: Contract

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornituraAMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione dei Servizi di facchinaggio e trasporto negli immobili e nei locali in uso ad AMA S.p.A., per il un periodo di mesi 36 (trentasei)) mesi, da effettuarsi sulle richieste di medicazioni per malattie rare dermatologiche per AMA formulate in conformità con le effettive esigenze dell’ASL Roma 6;della medesima AMA; il tutto come meglio previsto e prescritto nel Capitolato Tecnico e allegati. 2. La scelta Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di acquistare i prodotticondizioni, di cui al modalità, tempistiche, specifiche tecniche previste e prescritte nel presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico;Contratto e nel Capitolato Tecnico e allegati. 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti AMA ad eseguire la Fornitura sulla base delle esigenze di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornituraAMA, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo spendibile, di spesa pari per il Lotto a Euro Iva ,00 ( / ), IVA esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara;come da Ordine n. del . 4. L’importo di cui Il Servizio non è affidato al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola Fornitore in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di richiedere al affidare il Serviziostesso anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore. 5. AMA si riserva di esercitare, nel periodo corso della durata del Contratto: a) la facoltà di efficacia richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del presente AttoContratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, l’aumento delle prestazioni contrattualiai sensi dell’art. 106, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazionecomma 12, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016, ai medesimi termini e s.m.i..condizioni contrattuali; b) la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs n. 50/2016, la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, per una durata di 6 (sei) mesi alle medesime condizioni e termini contrattuali, riservandosi di richiederne di più favorevoli; c) la facoltà di richiedere all’aggiudicatario servizi supplementari, da esercitarsi nei termini di legge, entro il limite del 50% (cinquanta per cento) del contratto iniziale, ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; d) la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di apportare modifiche contrattuali in conformità e secondo le prescrizioni di cui all’art. 106, commi 1 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

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Sources: Contract for the Provision of Handling and Transport Services

Oggetto. 1. 2.1 Il presente Accordo Quadro quadro ha ad oggetto l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto, cartacei ed elettronici (di seguito, per oggetto la forniturabrevità, anche “Servizio”), ai sensi dell’art. 285 del D.P.R. n. 207/2010, nella misura richiesta dall’Agenzia - e, per essa, dall’Ufficio Fornitori per le Direzioni Centrali nonché dagli Uffici Risorse Materiali per le Direzioni Regionali/Provinciali e per gli Uffici dipendenti – sulla base di appositi contratti esecutivi sino alla concorrenza dell’importo massimo dell’appalto pari, per il periodo presente lotto, ad € Resta inteso che il massimale sopraindicato, che si riferisce indistintamente sia a buoni pasto cartacei che elettronici, ha valore puramente indicativo, per cui i quantitativi oggetto dei contratti esecutivi saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno dell’Amministrazione. 2.2 L’erogazione del Servizio dovrà essere garantita attraverso una rete di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, esercizi convenzionati con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo QuadroSocietà, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusaindicate nel paragrafo 4.1. del Capitolato Speciale, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo delle condizioni di cui al precedente all’art. 285, comma 9, del DPR 207/2010, che la Società si è puramente indicativo impegnata a garantire all’atto della partecipazione alla presente gara . Il Servizio dovrà essere prestato con le modalità e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativoContratto, nel periodo Capitolato Speciale, nella dichiarazione di validità offerta tecnica ed efficacia dell’Accordo Quadroeconomica, che vengono integralmente recepiti. 6. L’ASL Roma 6 2.3 L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitorealla Società, nel periodo di efficacia del presente Attoaccordo, l’aumento delle prestazioni contrattualicontrattuali fino a concorrenza del sesto quinto, nei limiti ai sensi dell’art. 11 del Regio Decreto n. 2440/1923. 2.4 La stipula dell’Accordo quadro non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura; le obbligazioni reciproche sorgeranno, pertanto, solo in vigore seguito alla stipula dei singoli contratti esecutivi, di durata bimestrale, da parte delle Direzioni Regionali interessate, per le forniture cui non vige l’obbligo di effettuare ordini quantitativi minimi di buoni pasto. L’Agenzia non assume, come premesso, alcun obbligo in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 merito al completo utilizzo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..massimale contrattuale.

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Sources: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Sostitutivo Di Mensa Mediante Buoni Pasto

Oggetto. 1. Il Con il presente Accordo Quadro ha per oggetto accordo il DIEC e ASL3 regolamentano le modalità di un progetto di collaborazione in grado di consentire un migliore utilizzo delle proprie specifiche competenze in ambito scientifico e clinico-organizzativo, che preveda la fornitura, per il periodo condivisione di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;una strategia complessiva ed una regia organica. 2. La scelta Le parti, per perseguire predette finalità, si attengono ai seguenti principi: a. Attuazione di acquistare i prodottiun approccio multidisciplinare nell'attività di ricerca da porre in essere; b. Attivazione di una cabina di regia direzionale con funzioni di programmazione e coordinamento, composta dal Direttore Generale di cui al presente Accordo QuadroASL3, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6dal Direttore del DIEC, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinicodal ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (DIEC) o loro delegati; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto Le parti individuano quali aree tematiche del presente Accordo Quadroaccordo l'analisi delle determinanti ambientali, con le caratteristiche tecniche e sociali ed economiche dello stato di conformità prescritte negli atti salute dei cittadini dell’area metropolitana Genovese, riservandosi – di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che comune accordo – la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione facoltà di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara;una estensione ad altre attività. 4. L’importo Ciascuna area tematica di cui al precedente comma è puramente indicativo sarà definita e non vincolante ed esprime il limite massimo disciplinata con uno specifico strumento regolamentare, detto "atto specificativo di progetto", meglio definito al successivo articolo 4. ASL 3 si riserva di individuare per la stipula ogni “atto specificativo di progetto” un dirigente responsabile di area sanitaria o sociosanitaria, in relazione all’area di interesse, con funzioni di responsabile del successivo Contratto attuativo e progetto per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6;ASL 3, con le funzioni declinate nell’ambito del relativo atto specificativo. 5. La stipula ASL3 si impegna a fornire le informazioni e i dati, opportunamente anonimizzati, inerenti i flussi sanitari- amministrativi ed ospedalieri, nonché i dati economici-contabili necessari alla corretta e proficua implementazione delle linee di ricerca individuate nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. I dati e le informazioni fornite da ASL3 verranno utilizzati per attività di ricerca scientifica in campo economico sanitario. I risultati della ricerca saranno messi a disposizione di ASL3 e della comunità scientifica anche attraverso, convegni, articoli e monografie, che riporteranno necessariamente la menzione del contributo di ASL3. ASL3 e DIEC si impegnano a non divulgare all'esterno conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione all'attività oggetto del presente Accordo Quadro non vincola accordo e degli atti specificativi di progetto. ASL3 e DIEC si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo e ai contratti e agli accordi attuativi in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs 196 del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro30/06/2003 e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 679/2016. 6. L’ASL Roma 6 si riserva DIEC potrà divulgare i risultati degli studi condotti e delle analisi svolte sui dati e le informazioni fornite, attraverso convegni, pubblicazioni scientifiche e/o monografie e/o working papers - con obbligo di menzione del contributo di ASL3 - nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 7. ASL3 consente al DIEC di avvalersi di altro personale, qui non specificato (collaboratori e ricercatori a vario titolo, tesisti, tirocinanti, altro personale non strutturato, etc.), per la conduzione delle analisi e delle ricerche, con cui condividere le informazioni e i dati messi a disposizione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza oneri a carico di ASL 3. 8. Sulle specifiche tematiche oggetto del presente accordo è consentito ai docenti del DIEC coinvolti nelle ricerche e negli studi qui specificati di assegnare tesi di laurea e/o di dottorato sulle tematiche oggetto del presente accordo, senza oneri a carico di ASL 3, con la possibilità di condividere con i tesisti le informazioni e i dati messi a disposizione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 9. Previa valutazione ed autorizzazione di ASL3, è consentito al DIEC svolgere studi e ricerche di carattere economico-statistico-epidemiologico, con facoltà di richiedere al Fornitoreacquisire finanziamenti da identificati soggetti terzi, nel periodo pubblici o privati, a patto che sia rispettato il regolamento di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti ASL 3 in vigore per le forniture materia di sponsorizzazioni e garantita l’assenza di conflitti di interesse nonché il rispetto della vigente normativa in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi materia di trasparenza e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’artanticorruzione. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..Il risultato degli studi/ricerche sarà reso disponibile ad ASL3.

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Sources: Collaboration Agreement

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro L’appalto ha per oggetto il servizio di macellazione del bestiame, la fornituragestione della zona frigo e della zona lavorazione carni, nel frigo macello comprensoriale di nuova realizzazione ubicato nel territorio Comunale di Palazzolo Acreide (SR), C.da Poi ed i servizi accessori. Il Frigo macello Comprensoriale è stato realizzato nell’ambito del Patto Territoriale di Siracusa, con un investimento pubblico di € 4.530.000,00. L’affidamento comprende: a) la gestione dei servizi di macellazione, refrigerazione e lavorazione delle carni; b) l’apertura al pubblico del frigo macello nelle giornate da concordarsi con l’Amministrazione Appaltante e comunque per almeno 2 (due) giorni ogni settimana; c) le forniture e i servizi necessari per garantire il servizio di macellazione, refrigerazione e lavorazione delle carni; d) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature e la custodia, pulizia e manutenzione ordinaria della struttura; e) la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento dell’utenza dei diritti di macellazione e degli altri servizi; f) la gestione dei servizi complementari quali impacchettamento, noleggio celle, pesature etc.; g) l’effettuazione degli interventi di macellazioni urgenti per motivi di carattere igienico sanitario (abbattimenti di capi malati, abbattimenti su richiesta da parte dei medici veterinari dei rispettivi comuni); Si specifica che per la completa attivazione di quanto realizzato potrebbe concorrere un investimento di parte privata da parte del soggetto concessionario, finalizzato a migliorare l’operatività produttivo-commerciale della struttura, con particolare riferimento al completamento dell’impianto di depurazione, in caso di mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dall’art. 101 comma 7 della L. 152/06, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per la utilizzazione agronomica degli effluenti accumulati nelle vasche ai sensi dell’art. 112 della Legge 152/06,; il periodo tutto previo accordo con l’Amministrazione. Il gestore è tenuto ad adibire l’impianto e le attrezzature avute in concessione per la macellazione di mesi 36 (trentasei)animali bovini, di medicazioni per malattie rare dermatologiche per ovini, caprini, suini, equini ed al successivo trattamento dei prodotti e sottoprodotti della macellazione, secondo le esigenze dell’ASL Roma 6; 2modalità e le condizioni specificate in capitolato. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati Il servizio deve essere finalizzato ad assicurare che la costituisconogestione del macello venga svolta in termini di regolarità, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione continuità, economicità e fruizione in condizione di Ordinativi uguaglianza. Il gestore può inoltre attivare altri servizi complementari inerenti l’attività principale oggetto di fornituraaffidamento al fine di accrescere i ricavi come ad esempio la trasformazione, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibileconfezionamento e commercializzazione delle carni, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4ecc. L’importo di cui al precedente comma Il gestore è puramente indicativo tenuto ad adibire l’impianto e non vincolante ed esprime il limite massimo le attrezzature avute in concessione per la stipula macellazione di animali bovini, ovini, caprini, suini, equini ed al successivo trattamento dei prodotti e sottoprodotti della macellazione, secondo le modalità e le condizioni specificate in capitolato. Il servizio deve essere finalizzato ad assicurare che la gestione del successivo Contratto attuativo macello venga svolta in termini di regolarità, continuità, economicità e fruizione in condizione di uguaglianza. Il concessionario deve acquisire il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004 per l’accettazione dei relativi Ordinativi lo svolgimento di fornitura emessi attività di macellazione per ungulati sia domestici sia selvatici, nonchè ogni altra autorizzazione occorrente per l’esercizio del macello e delle altre attività da svolgersi. Il servizio deve essere attivato entro 180 giorni dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadroconsegna dell’impianto. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Oggetto. 1. Il presente Accordo L’Accordo Quadro ha definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per oggetto la fornitura, per il periodo l’affidamento della fornitura in acquisto di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche tomografi a risonanza magnetica 1,5 tesla per le esigenze dell’ASL Roma 6;Aziende Sanitarie della Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna per gli interventi relativi al PNRR, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritti nell’Allegato 5 Capitolato Tecnico. 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo l’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, delle Aziende Sanitarie a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto fornire i beni/servizi del presente Accordo QuadroAtto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di garanonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nell’Offerta Tecnica ed in nonché a prestare tutti gli elaborati che la costituiscono, i servizi connessi nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente dalle stesse Aziende Sanitarie Contraenti mediante emissione di gli Ordinativi di fornituraFornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibiledel valore dell’Accordo Quadro, pari per il Lotto a Euro Iva ,00, IVA esclusa. 3. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Aziende Sanitarie danno origine ad un contratto per la fornitura dei beni oggetto di gara di durata pari a 60 mesi dall’esito positivo del collaudo fino alla scadenza del servizio di manutenzione eventualmente richiesto da ciascuna Azienda sanitaria (60 mesi = 12 mesi durata garanzia + 48 mesi durata eventuale servizio manutenzione). Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER. 4. Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Aziende Sanitarie, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura. 5. Le attività di cui all’Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Aziende Sanitarie, per quanto di propria competenza e nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola normativa vigente, potranno affidare, in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi tutto o predeterminati di prodottoin parte, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro.le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore 6. L’ASL Roma 6 L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in conformità a cui prima del decorso del termine di durata del presente Accordo Quadro sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016, sussistendo le condizioni di cui al medesimo art. 106, comma 1, lett. a) e/o e), per far fronte agli ulteriori fabbisogni delle Aziende Sanitarie. 7. Fermo restando quanto sopra, la Agenzia potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..dal suddetto articolo.

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Sources: Accordo Quadro

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha Contratto disciplina le condizioni e i termini in base ai quali TA si impegna a subconcedere alla Subconcessionaria, che a tale titolo accetta, l’area di mq 7,4 attualmente ubicata presso l’area non sterile landside, zona check in, dell’Aeroporto “▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇” di Firenze (di seguito anche, semplicemente, “Area”), meglio individuata nella planimetria allegata sub A, da adibire esclusivamente all’esercizio dell’attività di rimborso IVA ai passeggeri in partenza non residenti in uno dei paesi dell’Unione Europea secondo la normativa vigente (di seguito “Attività”). 2. All’interno dell’Area la Subconcessionaria potrà svolgere, senza diritti di esclusiva, l’attività al precedente comma 1 del presente articolo del Contratto. Qualsiasi eventuale sostituzione o integrazione con ulteriori attività, che non rientrino inequivocabilmente nelle tipologie già indicate al precedente comma 1 del presente articolo del Contratto, dovrà essere previamente comunicata per iscritto a TA e da questa previamente autorizzata sempre per iscritto. 3. Qualora attività diverse fossero poste in essere unilateralmente dalla Subconcessionaria, ancorché assentite da autorizzazioni amministrative al commercio presenti o future, in assenza di autorizzazioni TA, la stessa si riserva di applicare al trasgressore delle penali di ammontare progressivo per le prime tre violazioni, determinate nei seguenti termini: − 1° violazione 20% del minimo garantito, di cui all’art. 4 tempo per tempo applicabile; − 2° violazione 30% del minimo garantito, di cui all’art. 4 tempo per tempo applicabile; − 3° violazione 40% del minimo garantito, di cui all’art. 4 tempo per tempo applicabile. L’applicazione delle penali sarà preceduta da una contestazione scritta comunicata da TA mediante lettera raccomandata A/R. Trascorsi 10 giorni dalla ricezione della contestazione, TA, valutate le eventuali giustificazioni scritte della Subconcessionaria, potrà procedere all’irrogazione della penale, nell’ammontare sopra determinato. Nel caso di reiterata ed accertata violazione relativa all’esercizio della medesima attività non prevista contrattualmente, TA si riserva di applicare automaticamente la 2° e 3° penale alla scadenza, rispettivamente del 20° e del 30° giorno successivo alla ricezione della 1° contestazione. Ferma e impregiudicata la possibile applicazione delle penali sopra indicate, lo svolgimento di attività diverse da quelle contrattualmente previste darà facoltà a TA di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. Per effetto della risoluzione di diritto, la Subconcessionaria dovrà immediatamente riconsegnare l’area subconcessa, libera da persone e cose. 4. La Subconcessionaria dichiara di aver preso visione dell’Area oggetto di subconcessione e della sua ubicazione nell’ambito del sedime aeroportuale, di averla trovata in buono stato di manutenzione e di ritenerla idonea all’uso convenuto, la fornituraaccetta senza riserve nello stato di fatto in cui si trova e si obbliga a riconsegnarla alla scadenza della subconcessione nelle stesse condizioni. Resta espressamente inteso tra le Parti che l’allestimento dell’Area oggetto di subconcessione, così come indicato all’art. 6 del presente Contratto, rimane a totale cura e spese della Subconcessionaria che nulla potrà vantare nei confronti di TA in relazione all’investimento sostenuto. 5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 dell’articolo 2, TA si riserva in ogni momento, per ragioni di carattere contingente (ivi incluse a titolo meramente esemplificativo ragioni inerenti al rispetto della normativa vigente e/o all’adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione aeroportuale richiamata in premessa, esigenze di sviluppo o di ristrutturazione dell’aeroporto, ovvero per necessità di manutenzione ordinaria e/o straordinaria), la facoltà di mutare l’area assegnata alla Subconcessionaria con altra anche di diversa superficie. In tale ipotesi: (i) TA ne darà apposita comunicazione scritta alla Subconcessionaria con preavviso di almeno 30 giorni; (ii) la Subconcessionaria, entro il termine di preavviso sopra indicato, sarà obbligata a riconsegnare a TA l’area subconcessa di cui è stata richiesta la restituzione; (iii) la Subconcessionaria medesima non potrà avanzare pretese di alcun tipo nei confronti di TA (anche a titolo di risarcimento, di indennizzo e/o di rimborso spese). Resta espressamente inteso che: (i) qualora non fosse possibile subconcedere a favore della Subconcessionaria una nuova area idonea allo svolgimento dell’attività, restando fin d’ora esclusa qualsivoglia pretesa (anche a titolo di indennizzo e/o risarcimento) da parte della Subconcessionaria e fermo restando l’obbligo di riconsegna dell’area originariamente subconcessa nei termini sopra indicati (entro il termine di preavviso di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione), la stessa Subconcessionaria avrà diritto di pretendere una proporzionale (commisurata alla dimensione della nuova area subconcessa) riduzione dei corrispettivi indicati al successivo articolo 4; (ii) qualora non fosse possibile subconcedere a favore della Subconcessionaria una nuova area in sostituzione di quella originariamente subconcessa per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, TA ne darà comunicazione scritta alla Subconcessionaria e quest’ultima avrà diritto ad una sospensione della fatturazione dei corrispettivi indicati al successivo articolo 4 per il periodo di mesi 36 mancato godimento dell’Area subconcessa, restando fin d’ora esclusa qualsivoglia ulteriore pretesa (trentaseianche a titolo di indennizzo e/o risarcimento) da parte della Subconcessionaria e fermo restando l’obbligo di riconsegna dell’Area originariamente subconcessa nei termini sopra indicati (entro il termine di preavviso di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta (iii) infine, qualora non possa essere in assoluto subconcessa alla Subconcessionaria una nuova area in sostituzione di acquistare i prodottiquella originariamente assegnata, TA ne darà comunicazione scritta alla Subconcessionaria ed il presente Contratto si intenderà consensualmente ed automaticamente risolto con efficacia dalla data della comunicazione sopra riferita; in tal caso la Subconcessionaria, fermo restando l’obbligo di cui al presente Accordo Quadroriconsegna dell’Area originariamente subconcessa nei termini sopra indicati, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente non potrà avanzare nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6di TA alcun tipo di pretesa, richiesta, diritto (anche a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche titolo risarcitorio e/o di indennizzo); resta fermo il diritto di TA medesima di pretendere e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta ottenere il pagamento dei corrispettivi alla stessa dovuti dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, Subconcessionaria fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo data di efficacia della risoluzione del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..Contratto sopra riferita.

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Sources: Subconcession Agreement

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornituraL’Università si impegna ad assegnare ed erogare n. 1 borsa di studio, della durata di tre anni accademici (2022/23 - 2023/24 – 2024/25), cofinanziata dal MUR, dalla Società e dall’Università, per il periodo corso di mesi 36 (trentasei)Dottorato di ricerca – ciclo XXXVIII, di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2a condizione che vengano perfezionati gli accordi ed assolti gli adempimenti richiesti nel presente atto. La scelta borsa di acquistare i prodotti, dottorato di cui al presente Accordo Quadroatto è messa a concorso tramite il prescritto Bando, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6secondo le disposizioni, nello specifico i requisiti, le modalità e i criteri stabiliti dal “Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca” e dal Decreto Ministeriale n. 226/2021. L’Università provvederà a conferire la borsa di studio al/alla dottorando/a utilmente collocatosi in graduatoria, in possesso dei requisiti prescritti, nei tempi e nei modi previsti dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni normativa vigente e del Regolamento di ordine strettamente clinico; 3Ateneo. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, Le Parti convengono nel prevedere il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto coinvolgimento del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche Finanziatore nella definizione del percorso formativo. Il percorso formativo e di conformità prescritte negli atti ricerca del/della dottorando/a sarà supervisionato dal tutor dell’Ateneo e dal Coordinatore/Coordinatrice del corso, nonché dal tutor designato dal Finanziatore del progetto. Il dottorando/a, escluso il periodo di garaformazione e di ricerca all’estero obbligatorio per la durata di minimo sei mensilità, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che svolgerà l’attività di formazione e ricerca per almeno il 50% presso le strutture dell’Ateneo e per la costituisconorestante parte presso la sede del Finanziatore. Sarà cura dei rispettivi tutor pianificare l’attuazione del progetto, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari nonché effettuare un costante monitoraggio per il Lotto a Euro Iva esclusaprogressivo e positivo sviluppo dello stesso. E’ prevista, nel rispetto inoltre, una relazione annuale controfirmata da entrambi i tutor, da presentare al Collegio dei docenti all’atto della percentuale massima valutazione per il prosieguo della carriera dottorale. Il tutor dell’Ateneo e il tutor del Finanziatore sono tenuti comunicare tempestivamente e in forma scritta all’ufficio amministrativo della SDA qualsiasi evento che possa comportare una eventuale sospensione o interruzione della frequenza che incida nella erogazione della borsa di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4studio. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 L’Ateneo si riserva di sospendere in via cautelativa l’erogazione della borsa di studio al dottorando nei casi di mancato rispetto da parte dell’impresa degli impegni assunti con la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..convenzione.

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Sources: Collaboration Agreement

Oggetto. 1Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (in seguito per brevità il “Codice”), in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di appalto e concessione pubbliche, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, è stato pubblicato sulla G.U. del 19 aprile 2016 ed è entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione. L’articolo 36 del Codice disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria prevede, espressamente che debbano essere garantiti il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché il principio di rotazione. Fon.Ter ha ritenuto opportuno predisporre il presente Regolamento per l’Affidamento dei Contratti□di Valore Inferiore alle Soglie di Rilevanza Comunitarie (in seguito per brevità il “Regolamento”) per la gestione delle procedure di affidamento di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo i valori indicati, di volta in volta, mediante regolamento UE, anche allo scopo di regolare le competenze e le modalità di selezione e di stipula dei contratti inerenti le forniture, i servizi ed i lavori da effettuarsi nell’ambito dell’attività istituzionale di Fon.Ter, anche in osservanza dell’art. 118 della legge n. 388 del 2000, come integrata e modificata dall’art. 17 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, delle linee guida sul sistema dei controlli in applicazione della circolare n. 36 del 18 novembre 2003 emanata dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali e delle circolari n. 2 del 2 febbraio 2009 e n. 10 del 18 febbraio 2016 emanata dal medesimo Ministero del Lavoro nonché delle Linee Guida ANAC del 26 ottobre 2016. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, per il periodo Regolamento è redatto nel rispetto dei principi di mesi 36 (trentasei)economicità, di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta parità di acquistare i prodottitrattamento, di cui al presente Accordo Quadronon discriminazione, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6di riconoscimento reciproco, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche proporzionalità e di conformità prescritte negli atti trasparenza che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria. Pertanto, fermo restando il rispetto di garatali principi, nell’Offerta Tecnica ed in tutti attraverso il potere di “autoregolamentazione” per i contratti di appalto e concessione sotto soglia, Fon.Ter individua gli elaborati che la costituisconostrumenti più adatti per agire con flessibilità, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione efficacia, efficienza, adottando procedure improntate a criteri di Ordinativi snellezza nei processi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima affidamento dei contratti di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo appalto e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadroconcessione pubblici. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Regolamento

Oggetto. L’esecuzione del servizio ha ad oggetto la progettazione preliminare, definitiva/esecutiva contabilità, direzione dei lavori, gestione della sicurezza e certificato di regolare esecuzione degli interventi DGR n. 28/25 del 05.06.2018 ed economie annualità 2012/2013 programma per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. I Comuni con i contributi assegnati, come previsto nella DGR n. 31/18 del 27.06.2017, potranno eseguire lavori di manutenzione forestale che non comportino una modificazione delle situazioni naturali, non siano configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto e pertanto non siano riconducibili all’ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici (interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti, lavori fitosanitari nel settore forestale, lavori di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale, diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali, semplici lavori di ingegneria naturalistica e lavori di sistemazioni idraulico forestale); Nella stesura del progetto si richiama l'attenzione sulla nota RAS prot. 18087 del 31.08.2017 e DGR n. 36/31 del 25.07.2017. Detti documenti prescrivono che: 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto il contributo dovrà essere impegnato dagli enti beneficiari entro il 31 dicembre del 2018, pena la fornitura, per il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6decadenza del contributo concesso; 2. La scelta la rendicontazione finale inerente l’utilizzo del contributo dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla data di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinicoconclusione dei lavori e comunque non oltre l’anno successivo a quello dell’impegno; 3. Con ai sensi di quanto disposto dall’art. 87 della L.R. n. 6/1987, come modificato dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 5/1989, i Comuni saranno tenuti a realizzare i progetti che prevedano l’utilizzazione del contributo concesso secondo i seguenti parametri: una quota non inferiore al 70 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare; una quota non superiore al 23 per cento per la sottoscrizione dell’Accordo Quadrodotazione delle attrezzature, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche materiali e noli; una quota non superiore al 7 per cento per oneri di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di garaattuazione dei progetti; 4. L’importo al fine di verificare le tipologie di lavori previsti dalla citata deliberazione e ai principi di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime Piano Forestale Ambientale Regionale, il limite massimo per la stipula Comune dovrà acquisire prima dell’approvazione del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi progetto, il parere di fornitura emessi dalla Asl Roma 6conformità dell’Agenzia Forestas; 5. La stipula il reclutamento del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo personale dovrà avvenire come previsto nella DGR n. 33/19 del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro.2013; 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà Gli interventi devono essere eseguiti esclusivamente su aree di richiedere al Fornitore, nel periodo proprietà comunale; 7. devono essere acquisiti i pareri del Servizio Valutazioni Ambientali (SVA ex art. 5 DPR 357/1997 (valutazione di efficacia incidenza) - Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale - Tutela del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore Paesaggio - Soprintendenza e Forestas. CPV 77200000-2 (Servizi forestali) Codice NUTS del luogo principale per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 l’esecuzione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..servizio/fornitura: ITG26.

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Sources: Bando E Diciplinare Di Gara

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornituraAMA affida al Fornitore, per che accetta, l’esecuzione della Fornitura, da effettuarsi in funzione delle contingenti esigenze della medesima AMA, il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3tutto come meglio previsto e prescritto nel Capitolato Tecnico. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che AMA ad espletare la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto Fornitura nei limiti dell’importo complessivo massimo spendibilepari ad Euro _________ (_____/__), pari per il Lotto a Euro Iva IVA esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula come da Ordine n. __________ del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5____________. La stipula del Fornitura deve essere eseguita secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio previsti e prescritti nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. La Fornitura non vincola è affidata al Fornitore in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di richiedere al affidare la Fornitura stessa anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore. AMA si riserva di esercitare, nel periodo corso della durata del Contratto: la facoltà di efficacia del presente Attorichiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, l’aumento delle prestazioni contrattualiai sensi dell’art. 106, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazionecomma 12, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016, ai medesimi termini e s.m.i..condizioni contrattuali; limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di proroga del Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli; la facoltà di richiedere all’aggiudicatario forniture complementari, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.

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Sources: Contract for the Supply of Vehicles

Oggetto. 1L’obiettivo che si intende perseguire è la trasformazione digitale nel contesto della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea all'interno dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, parte della Misura 1.4.1. Il presente Accordo Quadro ha “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” limitatamente alla componente “cittadino attivo”, e i servizi digitali per oggetto la forniturai cittadini. La componente “cittadino informato” verrà affidata dall’attuale gestore del sito web comunale, ditta Maggioli, che realizzerà un upgrade del prodotto in uso, Municipium, secondo gli standard previsti dalla normativa e linee guida vigenti coerentemente alla Misura 1.4.1 sopra richiamata. L’affidatario dovrà comunque garantire, per la parte affidata, il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Misura 1.4.1. e la collaborazione ad integrare le esigenze dell’ASL Roma 6; 22 componenti secondo le modalità e standard tecnici richiamati dall’avviso Misura 1.4.1. La scelta fornitura riguarda i Servizi digitali per il cittadino erogati dal Comune e fruibili online, cioè attraverso l’insieme di acquistare i prodottiinterfacce digitali, flussi e processi, tipicamente a seguito di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadroun login identificativo, il Fornitore cui scopo è che il cittadino richieda e si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6veda erogata una prestazione da parte dell’amministrazione, a svolgere tutte o effettui un adempimento verso l’amministrazione. Tali servizi saranno in continuità infrastrutturale (terzi livelli o root dello stesso dominio) e stilistica con il sito istituzionale tale per cui non si debba percepire il reindirizzamento ad altra infrastruttura. I servizi riguarderanno le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura seguenti aree oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti finanziamento PNRR in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità parola: • RICHIEDERE L'ACCESSO AGLI ATTI • RICHIEDERE IL PERMESSO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO • RICHIEDERE ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO • RICHIEDERE ISCRIZIONE ALLA MENSA SCOLASTICA Le interfacce dovranno essere realizzate conformemente a quanto previsto dall’art. 106 indicato nell’allegato dell’avviso “Esperienza del D.Lgs. n. 50/2016 Cittadino nei Servizi Pubblici” - Comuni (settembre 2022) a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, integralmente richiamato e s.m.i..pubblicato nella sezione avvisi del portale ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/ in data 12/09/2022.

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Sources: Contratto Di Servizi

Oggetto. 1. Il AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del Servizio, come meglio specificato nel Capitolato tecnico (Allegato “A”). 2. Con la stipula del presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, per il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornituraAMA ad eseguire il Servizio così come richiesto da AMA nei singoli Ordini, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo spendibiledi spesa di ciascun Lotto aggiudicato al Fornitore e della quota di attività riservata al Fornitore stesso sulla base della posizione ottenuta nella graduatoria finale della Procedura. La quota di attività riservata al Fornitore è indicata nel prosieguo del presente atto, pari per il mentre di seguito è riportato l’importo complessivo massimo di spesa del/i Lotto/i della Procedura aggiudicato/i al Fornitore: • importo complessivo massimo di spesa del Lotto a - Euro Iva ,00 (_ /00), IVA esclusa; • importo complessivo massimo di spesa del Lotto - Euro ,00 (_ /00), IVA esclusa. 3. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio prescritti nel presente atto, nel Capitolato tecnico e relativi Allegati (Allegato “A”) e, ove migliorativa, nell’Offerta tecnica del Fornitore (Allegato “B”), e, comunque, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura ogni modalità di gara;erogazione determinata nel presente atto e relativi Allegati. 4. L’importo AMA, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, si riserva di incrementare o ridurre con riferimento ad uno o più Lotti della Procedura per i quali è stato sottoscritto il presente atto, le attività oggetto dell’Accordo Quadro fino alla concorrenza di un quinto del relativo importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente comma è puramente indicativo 2, ai sensi dell’articolo 11 del ▇.▇. ▇▇ novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6;termini contrattuali. 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo QuadroAMA S.p. 6. L’ASL Roma 6 A. si riserva altresì di esercitare nel corso della durata dell’Accordo Quadro la facoltà di richiedere al Fornitorecui all’art. 57, nel periodo di efficacia del presente Attocomma 5, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’artlett. 106 b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 50/2016 e s.m.i..163 per il periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi.

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Sources: Service Agreement

Oggetto. 1. Il presente Accordo L'Accordo Quadro ha per oggetto definisce la fornitura, per il periodo disciplina applicabile ai Contratti di mesi 36 (trentasei), fornitura di medicazioni per malattie rare dermatologiche Reti Chirurgiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;Aziende Sanitarie aderenti alla procedura. 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, delle Aziende Sanitarie contraenti a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto all'oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo dell'importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva IVA esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto dell'appalto risultante dall’esito dall'esito della procedura di gara;. 3. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, le singole Aziende Sanitarie contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potranno imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti si riservano la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativofacoltà, nel corso del periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà vigenza contrattuale, di richiedere al Fornitore, nel periodo non acquistare tutti i dispositivi indicati nella documentazione di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore gara e di sospendere l'acquisizione di quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici o per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 esigenze operative del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..reparto utilizzatore.

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Sources: Accordo Quadro

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, per il periodo Sito funziona da comparatore che utilizza diversi strumenti di mesi 36 (trentasei), calcolo e che consente di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo ottenere preventivi per la stipula del successivo Contratto attuativo di contratti. Alcuni tra questi strumenti appartengono a terze parti, infatti alcune tra le richieste di preventivo comportano un ulteriore e per l’accettazione diverso trattamento di dati personali da parte dell'autonomo titolare e dunque verrà rilasciata, al momento della richiesta, un'apposita informativa con raccolta dei relativi Ordinativi consensi. 1.2In tal senso si segnala che, a seconda del servizio richiesto, il titolare sarà: − per la comparazione e intermediazione di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; coperture assicurative: ▇▇▇▇▇▇.▇▇ Broker di assicurazioni S.p.A. con socio unico; − per la comparazione e mediazione delle richieste di finanziamento: ▇▇▇▇▇▇.▇▇ Mediazione Creditizia S.p.A. con socio unico; − per la comparazione delle tariffe di conti, carte, luce e gas, e internet casa: ▇▇▇▇▇▇.▇▇ Ciascun titolare provvederà a fornire idonea informativa circa le finalità e il trattamento effettuato all’atto della richiesta di erogazione del servizio da parte dell’utente. 1.3Ferme restando le peculiarità dei diversi servizi forniti dalle differenti società partner (autonome titolari del trattamento per l’esecuzione dei relativi servizi specifici di calcolo), il servizio principale fornito dalle società del Gruppo ▇▇▇▇▇▇.▇▇ consiste precisamente nella messa a disposizione della fruibilità via interfaccia web dei vari motori di calcolo dei preventivi forniti dai partner e nella richiesta automatizzata periodica di tali calcoli verso le suddette società con successiva trasmissione degli stessi in favore degli utenti registrati. Il servizio reso è continuativo e periodico, si attiva con la registrazione dell'utente e include quindi: 1. messa a disposizione della fruizione web integrata dei motori di calcolo forniti dalle varie società partner; 2. servizio di aggiornamento del calcolo, con ripetizione automatizzata delle richieste ai diversi specifici motori di calcolo; 3. servizio di inoltro dei risultati di calcolo o di ricalcolo alla scadenza annuale per mezzo e-mail e telefono; 4. assistenza di servizio relativa al prodotto comparato, al rinnovo o alla scadenza annuale, per mezzo di e- mail e telefono; 5. La stipula gestione di un’area personale dedicata all’utente all’interno della quale possono essere gestiti tutti i preventivi a seconda del presente Accordo Quadro servizio richiesto. Si precisa che le attività di comunicazione e assistenza sono riservate agli utenti registrati e costituiscono un vero e proprio servizio reso dalla Società e costituisce un’obbligazione contrattuale di quest’ultima verso gli utenti registrati, essendo tali comunicazioni ed assistenza espressamente desiderate dagli utenti e non vincola in alcun modo costituendo pertanto attività di marketing diretto. 1.4L’utente registrato può richiedere l’interruzione del servizio periodico di aggiornamento dei calcoli, scrivendo a ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ per richiedere la ASL Roma 6 all’acquisto cancellazione dell’account utente, la quale comporta necessariamente la cessazione della fornitura dei servizi di quantitativi minimi o predeterminati accesso ai motori di prodottocalcolo dei partner, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi aggiornamento e termini stabiliti nel presente Attoricalcolo periodico; oppure, in conformità alternativa, l’utente potrà procedere in autonomia tramite la propria area riservata ovvero scrivere a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..segnalazioni- ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇.

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Sources: Condizioni Generali Di Utilizzo Del Servizio

Oggetto. Per l’espletamento del servizio di reception sono richieste n. 3 unità di personale professionalmente addestrato, con contratto per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi– 3° livello. Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 18,00, dalle predette 3 unità, secondo il seguente schema: 1^ unità: ore 8,30 – 12,30; 13,30 – 17,30 2^ unità : ore 9.00 – 13.30; 14.30 – 18.00; 3^ unità: ore 9.00 – 12.30; 13.30 – 18.00. La presenza giornaliera di 3 unità dovrà essere costantemente garantita, prevedendo immediate sostituzioni ogni qual volta ciò dovesse rendersi necessario. In via ordinaria, e salvo diverse esigenze dell’Autorità che potranno essere comunicate in corso di esecuzione del contratto, sarà assegnata alla portineria, situata al piano terra dell’immobile adibito a sede del Garante, l’unità di personale n. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto Le unità di personale n. 2 e n. 3 potranno essere assegnate ai servizi di reception ai piani, presso la fornituraScala “A” e la Scala “B” del predetto immobile. L’articolazione del suddetto orario potrà in qualunque momento essere modificata, per il periodo di mesi 36 (trentasei)d’intesa con l’Aggiudicatario. I compiti da svolgere consistono in: 1.1. gestione del centralino telefonico: 1.2. informazione generale ai visitatori, di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6accoglienza, registrazione ed indirizzo; 21.3. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinicogestione oggetti smarriti; 31.4. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadroricevimento e smistamento della documentazione e della posta indirizzata all’Autorità, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte inclusi i giornali e le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di garapubblicazioni; 41.5. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante smistamento della documentazione interna ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6eventuali attività connesse; 51.6. La stipula conservazione della posta indirizzata a soggetto esterno fino al ritiro; 1.7. collaborazione con gli uffici interni, adeguata alla qualifica richiesta; 1.8. servizio di rappresentanza presso la sala conferenze; 1.9. consegna della posta interna e del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto materiale di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadrocancelleria. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Service Agreement

Oggetto. 1Allianz Global Assistance nel caso in cui sia necessario interrompere il viaggio in seguito ad: a) infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, dell’Assicurato o di un suo compagno di viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che impedisca la prosecuzione del viaggio. b) quarantena dell’Assicurato o di un suo compagno di viaggio, disposta durante il viaggio per ordine del Governo, di una Autorità pubblica o dal fornitore del viaggio sulla base del loro sospetto che l’Assicurato o il suo compagno di viaggio sia risultato esposto ad una malattia contagiosa, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto E’, invece, esclusa la fornituraquarantena applicata in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie; c) trasporto dell’Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, richiesto dalle sue condizioni e organizzato dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto; d) rientro anticipato dell’Assicurato, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, a causa di decesso, pericolo di vita, infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, che comporti un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non in viaggio con l’Assicurato: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri. rimborsa all’Assicurato il pro-rata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione). Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni rientro sono considerati come un unico giorno. Se per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, uno dei motivi di cui al presente Accordo Quadropunto a) e b) non fosse possibile all’assicurato il rientro proprio domicilio nella data e con il mezzo inizialmente previsti, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, Allianz Global Assistance - rimborsa all’Assicurato le spese supplementari di albergo (pasti e pernottamento) fino alla concorrenza di € 100,00 al giorno con ragioni il massimo di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, € 1.500,00; - organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino al proprio domicilio in Italia con il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzionemezzo più adeguato (escluso comunque l’aereo sanitario), fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro€ 1.000,00 per i viaggi all'estero e € 300,00 per i viaggi in Italia. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Insurance Conditions

Oggetto. 1La presente richiesta di offerta ha come oggetto la Consulenza professionale per help desk territoriale a sistema SUAP e relativi ausili funzionali. La presente richiesta è, pertanto, rivolta a professionisti e titolari di Partita IVA, che può comunque essere aperta al momento dell’affidamento. Il presente Accordo Quadro ha rapporto discendente dal contratto fra LepidaSpA e l’Aggiudicatario si configura come contratto d’opera di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. La prestazione è valida per oggetto 12 (dodici) mesi, con la forniturapossibilità di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, con inizio dalla data della comunicazione di accettazione dell’offerta da parte di LepidaSpA e potrà essere rinnovata, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, su comunicazione scritta da parte di LepidaSpA. L’importo massimo complessivo previsto, presunto e non vincolante, è di Euro 38.000,00 (trentotto/00) IVA esclusa, per un anno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. L’importo è comprensivo di ogni ulteriore altro onere quali, ad esempio, oneri previdenziali o qualsiasi altro onere richiesto dall’ordine professionale di appartenenza. Non è riconosciuto all’Aggiudicatario nessun tipo di rimborso aggiuntivo, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - quelli per spese di trasferta. LepidaSpA si riserva di non assegnare il periodo di mesi 36 (trentasei)servizio richiesto se, di medicazioni a proprio insindacabile giudizio, le offerte presentate non risulteranno congrue o valide per malattie rare dermatologiche per soddisfare le esigenze dell’ASL Roma 6; 2esposte. La scelta di acquistare i prodottiLepidaSpA si riserva, di cui al presente Accordo Quadroaltresì, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere aggiudicare l’incarico anche in caso di un’unica offerta ammissibile, se ritenuta economicamente conveniente. In caso di parità di due o più offerte, LepidaSpA procederà ad aggiudicarla a suo insindacabile giudizio al FornitoreConcorrente che riterrà più opportuno. a una singola e-mail alla segreteria di LepidaSpA, nel periodo all'indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ entro e non oltre il giorno 28/05/2013 alle ore 12:00 contente solo ed esclusivamente due file pdf non modificabili necessariamente protetti da password di efficacia del presente Attosolo lettura così strutturati: un file di dimensione non eccedente i 20 megabyte contenente la descrizione dell’Offerta Tecnica con lunghezza complessiva non superiore alle 30 pagine e tutta la parte amministrativa con eccezione della sola parte economica, l’aumento delle prestazioni contrattualiun file di dimensione non eccedente i 2 megabyte contenente la sola Offerta Economica, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..senza alcuna parte amministrativa.

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Sources: Help Desk Services Agreement

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro contratto ha per oggetto la forniturafornitura del servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli. Per la gestione del servizio, ISMEA conferisce alla un patrimonio minimo annuo pari a 100.000.000,00 di euro e, nell’arco di validità temporale del presente contratto, potrà aumentare fino ad un massimo di 200.000.000,00 di euro. Il patrimonio minimo iniziale sarà costituito da titoli di stato per un controvalore di 100.000.000,00 di euro e nel corso del triennio saranno affidati denaro e/o titoli di stato fini ad un ulteriore massimo di 100.000.000,00 di euro. I servizi richiesti all’Appaltatore sono i seguenti:  la gestione di disponibilità per la creazione e l’analisi del portafoglio e dell’andamento dei mercati. Il parametro di riferimento, con il quale è confrontato il risultato di gestione, è composto dal seguente indice: 100% FTSE MTS Ex Bank of Italy BOT.  l’invio di reportistica così definita: 1. rendicontazione ufficiale, redatta secondo lo schema previsto dalla normativa CONSOB. Entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ciascun mese, il fornitore invia al cliente, per il periodo di mesi 36 (trentasei)posta, di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;un rendiconto riferito all'ultimo giorno del periodo. Il rendiconto si compone dei seguenti documenti: a. Prospetto riassuntivo b. Estratto conto dei movimenti della liquidità c. Estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari d. Valutazione del portafoglio 2. La scelta Reportistica operativa i cui specifici contenuti e tempi sono concordati con il fornitore e si compone principalmente dei seguenti elementi: a. Valorizzazione del portafoglio. Analisi del portafoglio in base a molteplici livelli di acquistare dettaglio. b. Misurazione delle performance time weighted. c. Calcolo di indicatori di rischio e di rendimento risk-adjusted ex-post (Volatilità, VaR, TEV, ▇▇▇▇▇▇ Ratio, Information Ratio, Drawdown). d. Calcolo del turnover di portafoglio Analisi di performance contribution Analisi di risk attribution (ex-ante). Il servizio di gestione patrimoniale dovrà essere eseguito applicando i prodottiseguenti limiti contrattuali: • duration componente obbligazionario Gov. Italia: 3 anni con un minimo di 2.5 e un max 3; • vita residua titoli entro 3 anni; • tenuta in portafoglio dei titoli acquistati nell’esercizio della discrezionalità prevista dal mandato gestorio fino alla loro naturale scadenza. Se la scadenza dei titoli è successiva alla scadenza del contratto, in assenza di prosecuzione del rapporto, gli stessi dovranno essere trasferiti su un conto titoli indicato dall’Ismea. Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche capitolato tecnico e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..offerto nella proposta tecnica.

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Sources: Contract for Asset Management Services

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro La gara ha per oggetto la l’affidamento dei servizi di ristorazione e bar (d’ora in avanti denominati anche “Servizi”), da svolgere all’interno delle due sedi del Ministero, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d'Oneri. L’affidamento dei Servizi prevede il preventivo allestimento dei locali mediante fornitura dei necessari arredi, attrezzature ed apparecchiature, dettagliatamente indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri. La fornitura, l’installazione e la messa in funzione di tutte le attrezzature, apparecchiature e arredi necessari all’espletamento dei servizi oggetto della presente procedura, sono a totale carico dell’Aggiudicatario, che deve anche provvedere a tutte le spese per la gestione, nessuna esclusa, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture fornite, come indicato nel Capitolato speciale d’oneri. Per l’allestimento e l’espletamento dei Servizi l’Amministrazione mette a disposizione appositi locali ubicati all’interno delle sedi ministeriali, i cui disegni sono allegati al Capitolato speciale d’oneri. Le condizioni, i requisiti, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini ai quali dovrà rispondere la prestazione del servizio sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato speciale d’oneri e nei relativi allegati. Si fa altresì presente che presso la sede di viale ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ n. 5 è presente un cortile interno, posto davanti all’area bar, per l’allestimento del quale ciascun concorrente, in sede di offerta tecnica, dovrà presentare un progetto organizzativo, che sarà oggetto di attribuzione di punteggio, ai sensi del successivo art. 15 del presente disciplinare di gara. L’affidamento in concessione è costituito da un unico lotto, in ragione della sostanziale omogeneità delle prestazioni e al fine di ottimizzare ed efficientare i rapporti con il periodo Concessionario. Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'affidamento in concessione è il seguente: Tabella n. 1 – Oggetto della concessione n. Descrizione servizi/beni CPV P(principale) S (secondaria) 1 Servizio di mesi 36 ristorazione 55511000-5 P 2 Servizio bar 55511000-5 P Il valore annuo complessivo della concessione di servizi è stimato dall’Amministrazione in circa € 620.000,00 (trentasei)euro seicentoventimila/00) e, per la durata contrattuale di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2tre anni, in € 1.860.000,00 (euro unmilioneottocentosessanta/00) - stimato sulla base del piano economico-finanziario riportato nel presente articolo. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere rinnovare il contratto per una durata massima pari ad anni 2 (due). Pertanto, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 50/2016, quest’ultima opzione determina un incremento complessivo del valore pari ad € 1.240.000,00 (unmilioneduecentoquarantamila/00), per un importo complessivo della concessione di servizi pari ad € 3.100.000,00 (euro tremilionicentomila/00). In tale importo non sono compresi i costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati in € 1.450,00 (Euro millequattrocentocinquanta/00), come indicato nel Documento di valutazione dei rischi allegato al FornitoreCapitolato speciale d’oneri. Ai sensi dell’art. 23, nel comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato in € 420.000,00 (euro quattrocentoventimila/00). I costi della manodopera sono stati calcolati sulla base delle tabelle allegate al D.M. 27 giugno 2019 n. 44 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale “Costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici servizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo”. I valori sopra riportati sono da ritenersi puramente indicativi e presuntivi. La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto è del tutto libera, pertanto l'Amministrazione non assume alcun impegno a garanzia di un numero minimo di utenti per l’espletamento dello stesso, fermo restando l’impegno dell’Aggiudicataria a soddisfare il 100% delle richieste di pasti di cui all’oggetto del presente Capitolato. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, inoltre, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, stimato in 6 mesi, e comunque entro i limiti previsti dall’art. 175, comma 4, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai fini dell’art. 167, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione, è pari ad € 3.410.000,00 (tremilioniquattrocentodiecimila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Detto valore massimo stimato tiene conto delle sopra indicate opzioni di rinnovo e proroga del contratto. L'importo complessivo stimato per tutto il periodo di efficacia durata della concessione è stato calcolato sulla base delle pregresse gestioni del servizio oggetto del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità affidamento: SEDE DI ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ N. 5 • Numero medio di coperti effettuati dalla mensa presso la sede di Ribotta nell’anno 2019 è pari a quanto previsto dall’art. 106 n. 230 media giornaliera; • Incasso giornaliero medio del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..bar è pari a circa € 1.100,00.

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Sources: Concessione Per La Gestione Dei Servizi Di Ristorazione E Bar

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all’Art. 11 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, per il periodo nonché la prestazione di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;tutti i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico. 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, delle Amministrazioni a svolgere tutte erogare carburante per autotrazione (benzina super senza piombo – EN228 ultima edizione; gasolio autotrazione – EN590 ultima edizione; gpl – EN589 ultima edizione) mediante le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadrofuel card e/o buoni carburante, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in nonché a prestare tutti gli elaborati che la costituisconoi servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente dalle Amministrazioni Contraenti stesse mediante emissione di gli Ordinativi di fornituraFornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa4.350.657,50 IVA ed ACCISA inclusa. 3. Qualora non fosse possibile il rifornimento di gpl tramite emissione di fuel card, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara;il Fornitore si accorderà con l’Amministrazione contraente per l’emissione e il pagamento dello stesso. 4. L’importo Con l’emissione dell’Ordinativo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e/o buoni carburante, la cui durata si estende fino al 24^ mese successivo alla stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi della presente Convenzione. Pertanto tutti gli Ordinativi di fornitura Fornitura emessi dalla Asl Roma 6;dalle Amministrazioni contraenti presenti sul territorio della ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇ (L.R. n. 11 del 2004) avranno la medesima scadenza. Nel caso di buoni carburante l’Ordinativo di Fornitura coincide con la Richiesta di Consegna. L’Amministrazione contraente compila l’Ordinativo di Fornitura inserendo, nel caso di fuel card, il quantitativo di carburante espresso in Litri e nel caso di buoni carburante l’importo in euro da accreditare al Fornitore per l’acquisto. In entrambi i casi quanto inserito nell’Ordinativo è impegnativo per le singole Amministrazioni, fermo restando che esse potranno comunque richiedere al Fornitore una riduzione o un aumento del quantitativo stesso pari al 20%, salvo che nel corso della durata dell’Ordinativo di Fornitura, per intervenute esigenze organizzative messe in atto successivamente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura stesso, si verifichino delle modifiche tali da non consentire l’acquisto di quanto richiesto nell’Ordinativo di Fornitura stesso. L’Amministrazione ne darà immediata comunicazione al Fornitore e all’Agenzia che provvederà, ove possibile, il reintegro dei corrispondenti quantitativi nella Convenzione a disposizione di altre Amministrazioni contraenti. In tale caso il Fornitore non avrà nulla a pretendere dall’Amministrazione che avrà inviato la comunicazione e avrà provveduto alla risoluzione dell’Ordinativo di Fornitura. 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola Nell’Ordinativo di Fornitura per quanto riguarda le fuel card ciascuna Amministrazione contraente deve altresì indicare il numero delle fuel card richiedenti, ed inviare un documento allegato riportante le targhe ed i nominativi a cui abbinare e/o intestare le stesse e rispettivamente la tipologia di carburante per la quale ciascuna fuel card deve essere attiva. Una volta inserito il quantitativo di carburante espresso in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto Litri per tipologia di quantitativi minimi o predeterminati di prodottocarburante, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite il sistema determinerà (moltiplicando per i prezzi unitari inseriti in offerta economica) l’importo in euro che va a scalare l’importo massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadrospendibile della Convenzione. 6. L’ASL Roma 6 Nell’Ordinativo di Fornitura, per quanto riguarda i buoni carburante, ciascuna Amministrazione contraente deve indicare il numero di buoni carburante da ricevere in un’unica consegna per tipologia e l’importo in euro che va a scalare l’importo massimo spendibile della Convenzione. 7. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura. 8. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore. 9. La Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in conformità cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto dall’artall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.

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Sources: Fuel Supply Agreement

Oggetto. 1Il presente Capitolato speciale d’appalto disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di fotocopiatrici digitali monocromatiche e a colori, alcune delle quali anche in modalità multifunzione, la fornitura di materiale di consumo e il servizio di manutenzione comprensivo di assistenza tecnica e fornitura di parti di ricambio e di materiale di consumo, ad eccezione della sola carta e dei punti metallici. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, canone di manutenzione decorrerà dall’anno successivo alla data di installazione e del relativo collaudo in quanto per il periodo primo anno il costo della manutenzione e dei materiali di mesi 36 (trentasei)consumo è da intendersi compreso nel costo della macchina. I quantitativi di seguito indicati delle fotocopiatrici che si intende acquistare in virtù delle Convenzioni, suddivisi in quattro diverse fasce di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta prodotti, cui corrispondono quattro distinti lotti di acquistare i prodottiaggiudicazione, di cui tre per le fotocopiatrici monocromatiche e una per quelle a colori, non sono garantiti né vincolanti, ma -essendo frutto di una stima al presente Accordo Quadromeglio delle conoscenze- sono da intendersi come numero massimo complessivo raggiungibile nell’ambito del valore dell’accordo quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6pari a €. 4.023.000,00 (quattromilioniventitremila/00), nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti Nella successiva Tabella sono riportati per ogni lotto di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione il numero di Ordinativi copie al minuto relativo a ciascuna fascia di forniturafotocopiatrici, il tutto nei limiti quantitativo indicativo richiesto e la relativa produttività semestrale garantita, ovvero il numero di copie comprese nella manutenzione. lotto copie/minuto n. di fotocopiatrici importo fornitura triennale,comprensivo di assistenza tecnica e manutenzione ( materiali di consumo compresi) al netto di IVA. numero copie semestrali n.1 –fascia bassa B/N – 16 c/m 120 €. 540.000,00 24.000 n.2 – fascia media B/N – 35 c/m 150 €. 1.395.000,00 48.000 n.3 – fascia alta B/N – 55 c/m 80 €. 1.176.000,00 120.000 n.4 – fascia colore COLORE – 25 c/m 60 €. 912.000,00 36.000 L’aggiudicatario di ciascun lotto si impegna a fornire alle Direzioni che ne faranno richiesta il quantitativo di fotocopiatrici relativo alla fascia della Convenzione con esso stipulata, sino a concorrenza dell’importo massimo spendibiledella stessa nel ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa▇▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇▇▇▇▇) mesi, nel rispetto della percentuale massima decorrenti dalla data di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4stipulazione. L’importo Il Fornitore dovrà garantire i servizi connessi di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula paragrafo 7) del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo Capitolato e la ASL Roma 6 all’acquisto fornitura di quantitativi minimi o predeterminati tutti i materiali di prodottoconsumo (ad esclusione della carta e dei punti metallici) necessari per il corretto funzionamento delle Apparecchiature, bensì dà origine unicamente ad per un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 64 (quattro) anni alle condizioni e con le modalità descritte di seguito. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà L’Ufficio che aderisce alla Convenzione quadro dovrà specificare nell’Ordinativo di richiedere al Fornitore, nel periodo Fornitura: • numero e tipologia di efficacia apparecchiature; • dispositivo opzionale che intende acquistare; • ubicazione del presente Atto, l’aumento luogo di consegna delle prestazioni contrattuali, nei limiti Apparecchiature nuove; • l’eventuale richiesta di rimozione e smaltimento di apparecchiature vecchie (in vigore numero di una per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..ciascun acquisto effettuato)

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Sources: Convenzione Quadro Per La Fornitura Di Macchine Fotocopiatrici E Servizi Di Assistenza

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, per il periodo Neafidi S.c.p.A. (di mesi 36 (trentaseiseguito “Neafidi”), una volta che la presente proposta sarà stata debitamente accettata, rilascerà a beneficio della banca/intermediario finanziario una garanzia, accessoria al finanziamento che l’impresa socia ha richiesto ed eventualmente otterrà dalla banca/intermediario finanziario. La garanzia prestata da Neafidi a favore della banca/intermediario finanziario riveste le caratteristiche riepilogate nel sopra esteso documento di medicazioni sintesi nel quale è indicato se la garanzia che verrà rilasciata, sulla base degli accordi convenzionali intervenuti con la banca/intermediario finanziario, sia “a prima richiesta” o “sussidiaria”, a Breve Termine (per malattie rare dermatologiche tale intendendosi un finanziamento con scadenza inferiore ai 18 mesi) oppure a Medio - Lungo Termine (per tale intendendosi un finanziamento con scadenza superiore ai 18 mesi). In particolare, la presente concessione di garanzia: a) è resa possibile grazie alla controgaranzia rilasciata da COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito ai sensi del Piano Investimenti per l’Europa. Lo scopo di EFSI è quello di supportare il finanziamento e l’implementazione di investimenti produttivi nell’Unione Europea e assicurare un maggiore accesso al credito”. b) beneficia del sostegno dell’Unione europea nell’ambito della Garanzia Europea per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2Forme Tecniche di Finanziamento istituito con regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un Programma per la Competitività delle Imprese e delle Piccole Medie Imprese (COSME) (2014-2020). La scelta In ogni caso la garanzia copre, nella percentuale concordata tra Neafidi e la banca/intermediario finanziario (di acquistare i prodottinorma nella misura del 50%, ma non sono escluse percentuali inferiori o superiori, anche per effetto del “Rating di legalità delle Imprese“ di cui al presente Accordo Quadrosuccessivo punto 2.1 e 2.2), verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6le somme dovute dall’impresa socia alla banca/intermediario finanziario per capitale, nello specifico interessi, anche di mora, penali di estinzione anticipata del finanziamento (con esclusione di qualsivoglia diversa penale) e spese sostenute dalla relativa Unità Operativa utilizzatricebanca/intermediario finanziario, in relazione all’importo residuo del finanziamento risultante alla data di comunicazione della avvenuta decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 del codice civile, o della revoca, per qualsivoglia motivo, delle linee di credito garantite. Si precisa che, qualora la banca/intermediario finanziario si faccia rilasciare altre garanzie da soggetti terzi, Neafidi, ferma la solidarietà con ragioni il debitore principale (l’Impresa socia) e suoi eventuali aventi causa, non assumerà la veste di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente confidejussore nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6degli eventuali terzi garanti, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadroescludendosi nei confronti di questi, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di garaquindi, nell’Offerta Tecnica ogni solidarietà ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, essendo espressamente previsto il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto beneficio della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4divisione ex art. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 51947 cod. civ. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto garanzia di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture Neafidi è pertanto prestata solamente in favore della Pubblica Amministrazionebanca/intermediario finanziario ed è escutibile solamente da questa/o (o da altro soggetto cessionario autorizzato), alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Attorestando così espressamente escluso il diritto di regresso, in conformità deroga all’art. 1954 c.c. L’impresa socia, pertanto, si impegna a comunicare agli eventuali terzi garanti quanto previsto dall’artsegue: - che le garanzie da essi rilasciate non danno luogo a confideiussione con la garanzia rilasciata da Neafidi, trattandosi invece di plurime ed autonome obbligazioni fideiussiorie, correlate ad interessi e posizioni ben distinte; - che la garanzia rilasciata da Neafidi, in particolare, oltre che differenziata rispetto a quella rilasciata dai terzi garanti, è anche subordinata a quella rilasciata dal terzo garante; - che, pertanto, Neafidi, una volta escussa dalla banca/intermediario finanziario, potrà agire, ex art. 106 1203 cod. civ., in ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇ garanti, per ottenere da ciascuno di essi il pagamento anche dell’intero importo versato da Neafidi, beninteso sempre nei limiti massimi della garanzia prestata dal terzo garante; - che i terzi garanti, al contrario, nel caso in cui abbiano pagato, per primi, in luogo del D.Lgsdebitore principale, prima che la banca/intermediario finanziario abbiano escusso Neafidi, non potranno in alcun caso agire in via di regresso nei confronti di Neafidi. n. 50/2016 Ai fini dell’accertamento dell’entità delle somme dovute da Neafidi alla banca/intermediario finanziario faranno stato - in qualsiasi momento e s.m.i..sede, fino a prova contraria - i libri e le scritture contabili della banca/intermediario finanziario. In caso di escussione della garanzia, l’impresa socia - a decorrere dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di Neafidi - sarà tenuta a rimborsare tutti gli importi che Neafidi fosse chiamata a corrispondere alla banca/intermediario finanziario a titolo di capitale, interessi, anche di mora, penali di estinzione anticipata del/i finanziamento/i (con esclusione di qualsivoglia diversa penale), e spese sostenute dalla banca/intermediario finanziario, in relazione all’importo residuo del finanziamento.

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Sources: Contratto Di Garanzia

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro capitolato ha per oggetto il servizio di preparazione e fornitura di pasti fresco- caldi per la fornituramensa del Centro di Prima Accoglienza-Dormitorio Pubblico di ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ consistente nella preparazione, per il periodo trasporto e la consegna in contenitori multiporzione con il sistema dello scodellamento di mesi 36 (trentasei)circa 100 pasti fresco-caldi tutti i giorni dell’anno , in favore di Persone Adulte Senza Fissa Dimora che sono ospitate presso Il Centro di prima Accoglienza nonché il supporto operativo al servizio mensa del CPA consistente in: • ricevimento dei pasti; • predisposizione dei piani destinati all’appoggio e pulizia degli stessi prima e dopo il consumo; • scodellamento e distribuzione dei pasti agli ospiti; • rimozione dei rifiuti; L’Amministrazione Comunale intende pertanto selezionare, ai sensi del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2seguito “Codice degli Appalti”, un operatore economico con il quale concludere un Accordo Quadro di cui all’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La scelta finalità generale dell’appalto è garantire l’affidamento del servizio di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo refezione per la mensa del Centro di Prima Accoglienza-Dormitorio Pubblico nel periodo 2021-2023. Successivamente alla stipula del successivo Contratto attuativo dell'Accordo Quadro saranno sottoscritti singoli contratti applicativi sulla base dei flussi di utenza registrati e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5delle risorse disponibili. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola selezione è articolata in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..lotto unico

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Sources: Accordo Quadro

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro L’appalto ha per oggetto la fornituraoggetto, per il periodo indicato al successivo art. 2, l’espletamento del servizio di mesi 36 (trentasei)gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, riabilitativi e generali presso il Complesso di Ospitalità per disabili “S. Petronilla” di Siena ubicato in ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇, comprendente la Residenza Sanitaria per Disabili e il Centro Diurno per disabili, di medicazioni seguito anche indicati rispettivamente come R.S.D. e C.D.. La gestione dovrà svolgersi in maniera unitaria ed integrata per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta l’intero Complesso di acquistare i prodottiOspitalità, di cui garantendo un utilizzo flessibile e razionale degli spazi, delle risorse e del personale adibito, in relazione ai bisogni dell’utenza, come meglio specificato nel Progetto tecnico allegato al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico Capitolato (Allegato B). Per Committente si intende la Società della Salute Senese (SdSS). Per Impresa si intende l’appaltatore aggiudicatario del contratto posto a base di gara. L’Impresa dovrà garantire la gestione unitaria dei singoli servizi indicati nel presente capitolato speciale in conformità con il progetto tecnico e l’offerta economica dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti stessa presentati in sede di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione commisurando comunque personale e risorse a quanto indicato nell'Allegato C (Parametri minimi costi di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, personale) al presente Capitolato e nel rispetto degli ordini di servizio che saranno impartiti dalla SdSS anche in ordine all’incremento o diminuzione delle risorse necessarie. Qualora l’offerta formulata in sede di gara preveda prestazioni ulteriori le stesse dovranno essere garantite nei termini e ai corrispettivi indicati nell'offerta economica, fissi e invariabili, salvo diversa determinazione della percentuale massima committente. L'organizzazione dei servizi deve garantire un'assistenza personalizzata a ciascun ospite secondo le esigenze e i bisogni individuali tramite l'attivazione dei piani individualizzati (Progetto di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura vita /"P.A.P"), costantemente aggiornati e verificati attraverso una valutazione multidisciplinare che deve necessariamente rispettare il termine massimo di gara; 46 mesi, salvo il modificarsi delle condizioni psico-cliniche dell’ospite, in quel caso la revisione del progetto di vita/PAP deve essere immediata. L’importo Le procedure di svolgimento dei servizi dovranno essere conformi al modello di accreditamento delle strutture e dei servizi adottato dalla regione Toscana di cui alla L.R. 28 dicembre 2009 n. 82 come modificata dalla L.R. 20/09/2010 n. 49, con Regolamento attuativo n. 86/R del 2020 e con D.G.R.T. 245 del 2021 e alle linee di indirizzo concordate con la direzione della Azienda. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto di affidamento dovrà, anche in conformità alle indicazioni del medico di medicina generale e della U.V.M.D., collaborare alla predisposizione ed attuazione dei programmi individuali di ''cura", finalizzati al precedente comma è puramente indicativo miglioramento delle condizioni di vita e non vincolante ed esprime al recupero psicofisico e/o al mantenimento delle condizioni generali degli ospiti, mediante interventi sia individuali che collettivi, iniziative culturali, ricreative e globalmente socializzanti, favorendo l'interazione con l'esterno e il limite massimo per mantenimento delle relazioni amicali e parentali, attraverso il raccordo con la stipula rete dei servizi esistente sul territorio, la collaborazione con le famiglie, la partecipazione del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5volontariato. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 SdSS si riserva la facoltà comunque l’attività di richiedere al Fornitoreindirizzo, nel periodo di efficacia del presente Attoprogrammazione, l’aumento verifica e controllo sul livello qualitativo/quantitativo delle prestazioni contrattualie sul grado di soddisfacimento degli ospiti e dei loro familiari, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a anche attuando quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..dalla propria vigente Carta dei Servizi.

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Sources: Capitolato d'Appalto

Oggetto. 11.1. Il presente Accordo Quadro ha per Le presenti condizioni generali regolano il contratto (in seguito “il Contratto”) avente ad oggetto la fornitura, per il periodo di mesi 36 da parte della VVLAB S.r.l., con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ 93, Milano (trentaseiMI) – P. IVA 12521180963 (in seguito VVLAB), ed a favore del Cliente, delle attività, anche di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;consulenza, dei servizi e dei prodotti (hardware e software), delle soluzioni informatiche, oggetto di volta in volta del Contratto tra Cliente e VVLAB, e sono parte integrante della relativa documentazione contrattuale (in seguito complessivamente “i Servizi”, anche nella declinazione al singolare). 21.2. La scelta fornitura dei Servizi è regolata, altresì, dagli Allegati e dalle specifiche di acquistare servizio che fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, nonché da eventuali condizioni generali relative a particolari tipologie di servizi, requisiti e specifiche di progetto, dall’offerta commerciale o da altro documento contrattuale equivalente. L’insieme di tutti i prodottipredetti documenti e delle presenti condizioni generali costituisce il Contratto. 1.3. Le presenti Condizioni generali e gli Allegati prevarranno, in ogni caso, su eventuali condizioni generali in uso presso il Cliente, salva diversa espressa pattuizione delle parti. 1.4. Eventuali deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali dovranno essere concordate e, comunque, risultare da documento scritto e sottoscritto da VVLAB; in mancanza, non avranno efficacia nei confronti di VVLAB. 1.5. L’accettazione da parte del Cliente delle presenti Condizioni Generali, pubblicate e consultabili sul sito web della VVLAB (all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇) è requisito necessario e indispensabile per l’erogazione e la fruizione dei servizi offerti dalla VVLAB, così come necessaria risulta l’accettazione dell’Offerta contrattuale e degli Accordi dei livelli di servizio laddove applicabili. 1.6. Con l’accettazione espressa delle presenti Condizioni Generali il Cliente dichiara di aver preso visione, di cui al presente Accordo Quadroaver ben compreso ed accettato tutte le clausole contrattuali ivi presenti e si impegna, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6sin d’ora, a svolgere prendere visione ed accettare tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadroeventuali modifiche, con le caratteristiche tecniche integrazioni e/o aggiornamenti alle presenti, che verranno in futuro adottate e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta contestualmente pubblicate dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo QuadroVVLAB sul proprio sito web all’indirizzo su menzionato. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Fornitura Di Servizi Informatici

Oggetto. 1Oggetto della presente Richiesta di Offerta è l’erogazione di un servizio di ausilio tecnico all’esercizio delle reti di Lepida SpA in termini di verifica del funzionamento e delle prestazioni delle reti e di analisi, individuazione e risoluzione di eventuali problematiche sulle reti secondo procedure stabilite da Lepida SpA. L’ausilio tecnico garantirà una costante verifica del corretto funzionamento delle reti, l’implementazione di azioni sugli apparati delle reti e la corretta diagnosi dei malfunzionamenti e la relativa risoluzione svolgendo, quando necessario, attività di escalation verso differenti strutture di Lepida SpA o di suoi fornitori. Le reti di Lepida SpA garantiscono la connettività fissa a banda larga e ultralarga e quella mobile e comprendono la rete Lepida in fibra ottica, in tutte le sue estensioni, le reti wireless e la rete ERretre oltre ai collegamenti acquisiti da Operatori terzi e interconnessi alla rete Lepida. I requisiti tecnici e le specifiche dei servizi richiesti sono indicati al paragrafo 2 (“Requisiti e Specifiche”) della presente richiesta di offerta. Sono ammessi a partecipare alla presente richiesta di offerta i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, secondo quanto disposto dall’art. 34 del d.lgs.n. 163/2006. L’importo annuo massimo previsto per la fornitura , presunto e non vincolante, è di euro 49.000,00 (quarantanovemila/00) IVA esclusa. L’ammontare complessivo della presente richiesta di offerta, per la sua durata prevista in 12 (dodici) mesi con possibilità di due successivi rinnovi annuali (complessivi ulteriori ventiquattro mesi), viene stimato in complessivi euro 147.000,00 (centoquarantasettemila/00) IVA esclusa. Non è riconosciuto alla Ditta aggiudicataria nessun tipo di rimborso aggiuntivo, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per spese di trasferte. Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data della comunicazione di accettazione dell’offerta da parte di Lepida SpA e potrà essere rinnovato annualmente per complessivi ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, su comunicazione scritta da parte di Lepida SpA Lepida SpA si riserva di non assegnare la fornitura richiesta se, a proprio insindacabile giudizio, le offerte presentate non risulteranno congrue o valide per soddisfare le esigenze esposte. Lepida SpA si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in caso di un’unica offerta ammissibile, se ritenuta corrispondente alle richieste specificate nella presente Accordo Quadro ha richiesta di offerta ed economicamente conveniente. In caso di parità di due o più offerte, Lepida SpA procederà ad aggiudicarla a suo insindacabile giudizio alla Ditta Concorrente che riterrà più opportuna. a) una singola e-mail alla segreteria di Lepida SpA, all'indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ entro e non oltre il giorno 21/05/2012 alle ore 12:00 contente solo ed esclusivamente due file pdf non modificabili necessariamente protetti da password così strutturati: un file di dimensione non eccedente i 20 megabyte contenente la descrizione dell’Offerta Tecnica con lunghezza complessiva non superiore alle 30 pagine e tutta la parte amministrativa con eccezione della sola parte economica, un file di dimensione non eccedente i 2 megabyte contenente la sola Offerta Economica, senza alcuna parte amministrativa. b) una e-mail alla segreteria di Lepida SpA, all'indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇, a partire dalle ore 13:00 e comunque tassativamente non oltre le ore 17:00 del giorno 21/05/2012 contenente le password per oggetto la forniturasolo lettura dei due file. Per eventuali informazioni relative alla corretta ricezione, per da parte di Lepida SpA, dei file inviati, è possibile chiamare il periodo di mesi 36 (trentasei)051 6338800. L’offerta deve contenere la sottoscrizione, da parte del Concorrente, di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2quanto riportato nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente richiesta di offerta. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto Ad avvenuta scadenza del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo termine di cui al precedente comma è puramente indicativo e punto a) non vincolante ed esprime il limite massimo sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non può essere ritirata. Costituisce pena l’esclusione la mancata sottoscrizione da parte del Concorrente della Dichiarazione 2 contenuta nell’Allegato 1. Se alla scadenza del termine di cui al precedente punto b) non sarà pervenuta la password necessaria per la stipula lettura dell’offerta (documento pdf), la relativa offerta, anche se pervenuta nei termini di cui al precedente punto a) verrà esclusa. E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza di cui al precedente punto a), a sostituzione o ad integrazione della precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente documento. Il Concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.). In base a quanto disposto dall’art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del successivo Contratto attuativo D. Lgs. n.163/2006 e per l’accettazione dei relativi Ordinativi s.m., il diritto di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del soggetto Concorrente. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza deve pertanto essere accompagnata da idonea documentazione che: argomenti in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore approfondito e congruo le ragioni per le forniture in favore della Pubblica Amministrazionequali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, alle condizioniLepida SpA consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 13, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Attocomma 6, in conformità a quanto previsto dall’artdel Codice dei contratti. 106 Il responsabile unico del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..procedimento è: Gianluca Mazzini ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ La persona di contatto per eventuali chiarimenti è: Gianluca Mazzini ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ - Recapito telefonico ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇

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Sources: Richiesta Di Offerta

Oggetto. 1Il fenomeno dell'homelessness appare molto complesso in ragione della multidimensionalità dei bisogni che concerne le persone senza fissa dimora e, nel nostro contesto cittadino, della crescente domanda di accesso ad alcuni servizi territoriali. Tale complessità non può che essere assunta al centro delle politiche di contrasto alla grave emarginazione adulta che richiedono, pertanto, un approccio in grado di far fronte ad essa mettendo insieme i vari elementi della programmazione sociale con quelli gestionali ed amministrativi, metodologici, tecnici e con le risorse disponibili, in una logica di efficacia ed efficienza e coinvolgendo tutti gli operatori sociali pubblici e privati. Il presente Accordo Quadro ha complessivo quadro dei servizi per le persone senza dimora è attualmente oggetto la fornituradi un complessivo ripensamento, in relazione agli approcci e alle metodologie anche alla luce delle Linee di Indirizzo per il periodo Contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate in conferenza unificata nel mese di mesi 36 novembre 2015. Pertanto, anche a livello cittadino, all'interno della programmazione del Piano Sociale di Zona, è in corso un complessivo ripensamento del sistema di intervento in particolare in relazione alle strutture di accoglienza. Si ritiene opportuno alla luce delle nominate linee guida offrire un supporto adeguato alle strutture esistenti nella ridefinizione della propria mission istituzionale e delle modalità di funzionamento. Il Dormitorio pubblico – oggi Centro di Prima Accoglienza – nasce circa 200 anni fa e con forme e modalità diverse, ha sempre offerto accoglienza e riparo notturno, alle persone senza dimora e in condizioni di povertà estrema della Città. Il CPA è situato nello storico edificio dell’ex convento del Divino Amore, oggetto di un intervento di restauro che ha coniugato la funzionalità e il rispetto dei valori storico artistici del luogo. Allo stato attuale si configura come un servizio a bassa soglia in grado di accogliere ogni giorno circa 120 utenti che hanno la possibilità di curare l’igiene personale, lavare la biancheria, socializzare, cenare. Il funzionamento della struttura (trentaseimodalità gestionali, servizi erogati, orari di funzionamento, modalità di accesso...) è disciplinato dal Regolamento del Centro Comunale di accoglienza per senza fissa dimora approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 19 febbraio 2008. Allo stato attuale la struttura risulta interessata da importanti lavori di ristrutturazione finalizzati coniugare la funzionalità e il rispetto dei valori storico artistici del luogo a valere sul dal PON Metro 2014-2020 – Asse 4 “Infrastrutture per l’inclusione sociale” (Scheda progetto cod. NA 4.2.1.a). Tali interventi consentiranno di ristrutturare parte dei locali e, al tempo stesso, di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta ridefinire la mission del CPA riorganizzando complessivamente spazi ed attività in ragione dei più recenti orientamenti ministeriali in merito all’accoglienza delle persone senza dimora: parte dei lavori (secondo piano) saranno ultimati nel prossimo mese di acquistare i prodottiluglio, pertanto sarà possibile avviare – in via sperimentale – la revisione della mission e delle modalità organizzative della struttura; S’intende supportare, in questa delicata fase di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni transizione e di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadrosperimentazione di nuove modalità operative, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6personale già in servizio presso il CPA con l’affiancamento di operatori in possesso di adeguate competenze professionali che rafforzino l’equipe sociale L’Amministrazione comunale, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto intende selezionare mediante procedura negoziata attraverso Richiesta d’Offerta su piattaforma del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi Amministrazione MePa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett B) e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’artart. 106 31 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, operatori economici ai quali affidare il Servizio di supporto all’Accoglienza a Bassa Soglia presso il Centro di prima Accoglienza per un periodo di 33settimane a valere sul Fondo Sociale Europeo, nell’ambito dell’azione 3.2.2 del PON METRO. Il Programma operativo nazionale plurifondo Città metropolitane 2014-2020 (in seguito “Programma” o “PON METRO”) si inserisce nel quadro dell’Agenda urbana nazionale e s.m.i..delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato per la programmazione 2014-2020 (in seguito “AP”), in linea con gli obiettivi e le strategie della costituenda Agenda urbana europea che identifica le aree urbane come territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile proprie della Strategia Europa 2020.L’Accordo di Partenariato, nel quadro più ampio della “Strategia nazionale di lotta e contrasto alla povertà”, assegna al PON METRO il compito di contribuire a rispondere alle sfide legate alla riduzione della marginalità estrema attraverso la riduzione dell’emergenza abitativa e più in generale della povertà e della grave deprivazione.

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Sources: Capitolato D’appalto

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha La Zona Distretto Valle del Serchio si è data l’obiettivo di realizzare tirocini inclusivi nell’ambito di: 1. Progetto - PON FSE Avviso 3/2016 - Convenzione di sovvenzione nr AV3-2016-TOS_03 - cod CUP J91H17000070006 per oggetto la fornitura, numero 3 soggetti per il periodo 6 mesi per un totale complessivo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6circa 12 cedolini; 2. La scelta Progetto - Quota Servizi Fondo Povertà 2018 CUP_J91H18000050001 - per un numero di acquistare i prodotti, 10 soggetti fino ad un massimo di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni 24 mesi per un totale complessivo di ordine strettamente clinicocirca 70 cedolini; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e Progetto - Quota Servizi Fondo Povertà 2019 CUP_J91B19000460001 per un totale di conformità prescritte negli atti numero di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione 10 soggetti fino ad un massimo di Ordinativi 24 mesi per un totale complessivo di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di garacirca 170 cedolini; 4. L’importo Progetto POR FSE Rinnesti cod 277632 (DDRT n 3314 del 28/02/2020) CUP_J79J20000900006 per un totale di cui al precedente comma è puramente indicativo numero 29 soggetti (nr 4 per 6 mesi e non vincolante ed esprime il limite massimo nr 25 per la stipula del successivo Contratto attuativo e 8 mesi) per l’accettazione dei relativi Ordinativi un totale complessivo di fornitura emessi dalla Asl Roma 6circa 224 cedolini; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma Progetto antiviolenza da finanziare con Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2019 per un totale di numero 4 soggetti per 6 all’acquisto mesi per un totale complessivo di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadrocirca 24 cedolini. 62. L’ASL Roma 6 Ad ogni soggetto beneficiario sarà riconosciuta una indennità di partecipazione che, secondo le direttive comunitarie europee, non è assimilabile a reddito. 3. Per la gestione tecnico-amministrativa necessaria finalizzata alla produzione dei cedolini (gestione anagrafica, calcolo delle competenze, rendicontazione), Estar mette a disposizione della Zona Distretto Valle del Serchio le proprie strutture amministrative e tecnico-operative della U.O.S. Trattamento economico. 4. L’attività di supporto è svolta dalla competenti strutture Estar sulla base delle disposizioni da quest’ultimo impartite e concordate con la Zona Distretto Valle del Serchio, anche tramite eventuali protocolli operativi che si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..rendessero necessari.

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Sources: Convenzione Per Il Supporto Amministrativo

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha AMA affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del servizio di pulizia e decoro presso il Cimitero Verano per oggetto la fornitura, per il un periodo di mesi 36 14 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;quattordici) mesi. 2. La scelta Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di acquistare i prodotticondizioni, di cui al modalità, tempistiche, termini, specifiche tecniche previste e prescritte nel presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico;Contratto e nel Capitolato Tecnico. 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e ad eseguire il Servizio sulla base delle esigenze di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornituraAMA, il tutto nei limiti dell’importo dell'importo complessivo massimo spendibile, di spesa pari per il Lotto a Euro Iva ad € 873.562,80 (ottocentosettantatremilacinquecentosessantadue/80) IVA esclusa, nel rispetto di cui € 75.000,00(settantacinquemila/00) IVA esclusa, per fondo a consumo non soggetto a ribasso, e € 17.010,00 (diciassettemiladieci/00) IVA esclusa, per oneri della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara;sicurezza non soggetti a ribasso, come da Ordine n. 200067486 del 08/07/2020. 4. L’importo di cui Il Servizio non è affidato al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola Fornitore in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di richiedere al affidare il Servizio stesso anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore. 5. AMA si riserva di esercitare, nel periodo corso della durata del Contratto, la facoltà di efficacia richiedere all'aggiudicatario: a) di incrementare o ridurre le prestazioni oggetto del presente AttoContratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, l’aumento delle prestazioni contrattualiai sensi dell'art. 106, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazionecomma 12, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016, ai medesimi termini e s.m.i..condizioni contrattuali; b) di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, alle medesime condizioni e termini contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, riservandosi di richiederne di più favorevoli.

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Sources: Service Agreement

Oggetto. Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento di un servizio di spolveratura, di disinfezione e di disinfestazione anaerobica, con aggiunta di azoto, di materiale librario e documentario antico, raro e/o di pregio e di notevole interesse storico. Il servizio, da eseguirsi presso le istituzioni dislocate nel territorio regionale e indicate al punto 8 del presente Capitolato, si articolerà in: 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornituraspolveratura di materiale librario e documentario antico, per il periodo raro e/o di mesi 36 (trentasei), pregio e di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6notevole interesse storico; 2. La scelta trattamento di acquistare disinfezione e di disinfestazione su materiale librario e documentario antico, raro e/o di pregio e di notevole interesse storico. L’aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie spese, con propri mezzi e con personale addetto, alle seguenti operazioni. ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio Storico Regionali 3.1.1 Fase 1 3.1.2 Fase 2 I) redazione di verbali di consistenza dei beni trattati; II) inserimento del materiale in buste/bolla a barriera di gas; III) inserimento dei campioni selezionati dall’incaricato dell’Amministrazione appaltante in misura dell’1% dei volumi/cartelle presentanti sintomi di attacchi fungini o comunque, in numero non inferiore a 10 (dieci) e non superiore a 50 (cinquanta) in buste singole a barriera di gas; IV) intervento di disinfezione/disinfestazione anaerobica con aggiunta di azoto e contestuale collegamento a macchinari dotati di strumentazione per il monitoraggio costante dei parametri relativi alla concentrazione di ossigeno, alla temperatura, e all’umidità relativa durante tutta la durata del trattamento. I dati sul monitoraggio dovranno essere registrati in formato compatibile con i prodottipiù diffusi SW in uso nelle pubbliche amministrazioni. a) campionamenti delle superfici da trattare (coperta, carte) in misura dell’1% dei volumi/cartelle presentanti sintomi di attacchi fungini o comunque, in numero non inferiore a 10 (dieci) e non superiore a 50 (cinquanta). I campionamenti dovranno essere effettuati utilizzando diverse metodiche (tampone a secco, nastro adesivo); - selezione di un campione pari all’ 1% del materiale di cui al presente Accordo Quadrosopra o comunque, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6non inferiore a 10 e non superiore a 50 volumi/cartelle, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatricesu cui verificare l’eventuale presenza di insetti o loro tracce di passaggio; - misurazione del contenuto d’acqua della superficie (coperta, con ragioni di ordine strettamente clinicocarte); 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadrob) verifiche e controlli sulle seguenti operazioni effettuate dalla ditta aggiudicataria del servizio di disinfezione/disinfestazione: - predisposizione bolla/imbustamento campioni; - predisposizione bolla/imbustamento volumi per il trattamento; - collegamento e attivazione del generatore di azoto e della strumentazione di monitoraggio; c) effettuazione di rilevamenti sui volumi presso ogni singolo ente consistenti in: - apertura sotto cappa sterile delle buste contenenti i volumi/cartelle campionati; - effettuazione di prelievi post trattamento sui campioni selezionati, - analisi sui prelievi (da eseguirsi in laboratorio) atta a verificare l’efficacia del trattamento; d) a seguito del trattamento di disinfezione e di disinfestazione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6personale incaricato dall’Amministrazione appaltante ne verificherà l’efficacia con: - prove in ambiente sterile, - acquisizione dallo strumento di controllo dei dati relativi al monitoraggio effettuato durante i 21 giorni di trattamento, - analisi dei suddetti dati comparata con i risultati del trattamento, - consegna su supporto informatico dei dati rilevati. Le risultanze attestanti il rilevamento degli agenti patogeni (microfunghi, insetti) anche a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche livello di specie e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati l’efficacia conseguita dal trattamento effettuato verranno dettagliate nella relazione conclusiva che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadropersonale incaricato consegnerà all’Amministrazione. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Service Agreement

Oggetto. 1. Il Comune, come sopra rappresentato, affida alla società/associazione/….. che, come sopra rappresentato, accetta per sé o suoi aventi causa senza riserva alcuna l’affidamento della gestione dei servizi del campo di calcio di Marzocca, sito a Senigallia Fraz. Marzocca alla via del Campo Sportivo snc, individuato nella planimetria allegato “A” al presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, per il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;contratto. 2. La scelta L’affidamento ha ad oggetto: a) la gestione del relativo impianto sportivo e relative pertinenze, da intendersi nello stato di acquistare i prodottifatto e di diritto in cui si trova compatibilmente con la natura e le caratteristiche funzionali e di sicurezza degli impianti, comprensiva dei servizi strumentali di cui al funzionamento dell’impianto quali apertura, chiusura, custodia e pulizia dell’impianto, oltre alla manutenzione ordinaria così come analiticamente specificato nel presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni contratto di ordine strettamente clinicoaffidamento; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte b) l’organizzazione delle attività in essi praticabili secondo le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed modalità contenute nel progetto tecnico che sarà presentato in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura sede di gara; c) la conduzione degli impianti tecnologici e il compimento di quanto necessario per il regolare funzionamento dei beni affidati in gestione. d) ulteriori servizi specificati nel presente contratto di affidamento. 2. L’impianto sportivo, le relative pertinenze e le attrezzature in esso presenti sono consegnati all’affidatario nelle effettive condizioni di manutenzione e funzionalità in cui si trovano, conosciute dall’operatore economico, con le certificazioni e autorizzazioni in essere, e collaudo eseguito ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e/o i. 3. Al momento della consegna sarà redatto dalla stazione appaltante apposito verbale di consistenza che sarà sottoscritto dall’operatore economico, senza riserva di alcun tipo. Analogo verbale verrà redatto al termine dell’affidamento di servizi, al fine della relativa ricognizione dello stato di riconsegna delle attrezzature e dell’impianto. L’impianto dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato affidato, salvo il normale degrado d’uso. 4. L’importo L’affidamento è disciplinato dal presente contratto e dai sottoelencati documenti: - Offerta Tecnica - Offerta economica; i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e vengono allegati al presente contratto rispettivamente sotto la lettera “B” e “C”. L’Amministrazione intende perseguire tramite il presente contratto le seguenti finalità: a) consentire un utilizzo pubblico delle strutture diffondendo la pratica sportiva all’interno della comunità locale con particolare riferimento alla popolazione giovanile ed articolato in un calendario di cui al precedente comma è puramente indicativo iniziative e non vincolante ed esprime misure idonee a tutelare il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo valore sociale della pratica sportiva e per l’accettazione dei relativi Ordinativi a facilitarne l’accesso anche ai cittadini portatori di fornitura emessi dalla Asl Roma 6handicap; 5b) dare piena attuazione all’art. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 8 del D.Lgs. n. 50/2016 267/2000, valorizzando tutte le forma associative, in particolare quelle sportive, operanti nel territorio comunale, per rafforzare la coesione sociale e s.m.i..l’integrazione di tutti i cittadini; c) realizzare, in linea con il principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, una gestione del servizio a valenza sociale con la collaborazione di altri soggetti, quali le società sportive o le associazioni dilettantistiche o gli enti di promozione sportiva, che sono anche i fruitori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione “partecipata”; d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione con i progetti dell’Amministrazione comunale e con le attività delle altre associazioni; e) tutelare e valorizzare il patrimonio impiantistico comunale attraverso la realizzazione di opere di miglioria dell’impianto sportivo sotto il profilo dell’efficientamento energetico; f) improntare la gestione dei beni pubblici a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole.

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Sources: Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Gestione

Oggetto. 1I servizi richiesti, come meglio specificato in seguito nel paragrafo 3 “Dettaglio dei servizi richiesti”, riguardano: ● realizzazione di nuove funzionalità di sistema; ● realizzazione di componenti relative all’interfaccia di visualizzazione e gestione del sistema; ● realizzazione di componenti per l’integrazione di nuovi sorgenti dati; ● ingegnerizzazione di componenti prototipali; ● ausilio alla gestione e alla risoluzione di malfunzionamenti mediante manutenzione correttiva. Sono ammessi a partecipare alla presente richiesta di offerta i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, secondo quanto disposto dall’art. 34 del d.lgs.n. 163/2006. La presente richiesta è, inoltre, rivolta a professionisti e titolari di Partita IVA, che può comunque essere aperta al momento dell’affidamento. In tal caso il rapporto discendente dal contratto fra Lepida S.p.A. e l’Aggiudicatario si configura come contratto d’opera di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. I requisiti tecnici e le specifiche dei servizi richiesti sono indicati al Paragrafo 3 (“Dettaglio dei servizi richiesti”) della presente richiesta di offerta. L’importo massimo previsto, presunto e non vincolante, per la fornitura nel primo anno è di Euro 70.000,00+IVA (settantamila/00). Il presente Accordo Quadro contratto può essere esteso, a discrezione di Lepida SpA per un ulteriore anno, arrivando all’importo massimo complessivo sui due anni di Euro 140.000,00+IVA (centoquarantamila/00). Lepida SpA non è vincolata in alcun modo sulla quantità di attività a consumo, effettivamente acquisite nell’arco della durata contrattuale, come specificato al paragrafo 6 “Valutazione tecnica ed economica dell’offerta” . Non è riconosciuto all’Aggiudicatorio nessun tipo di rimborso aggiuntivo, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per spese di trasferte. Il contratto ha per oggetto la fornituradurata annuale a decorrere dalla data di comunicazione dell’accettazione dell’offerta da parte di Lepida SpA e può essere esteso, a discrezione di Lepida SpA, per un ulteriore anno,su comunicazione scritta da parte di Lepida S.p.A. Lepida SpA si riserva di non assegnare la fornitura richiesta se, a proprio insindacabile giudizio, le offerte presentate non risulteranno congrue o valide per soddisfare le esigenze esposte. Lepida SpA si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in caso di un’unica offerta ammissibile, se ritenuta corrispondente alle richieste specificate nella presente richiesta di offerta ed economicamente conveniente. In caso di parità di due o più offerte, Lepida SpA procederà ad aggiudicarla a suo insindacabile giudizio alla Ditta Concorrente che riterrà più opportuna. a) un singolo e-mail alla segreteria di Lepida SpA, all'indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ entro e non oltre il periodo giorno 21/05/2012 alle ore 12:00 contente solo ed esclusivamente due file pdf non modificabili necessariamente protetti da password così strutturati: un file di mesi 36 dimensione non eccedente i 20 megabyte contenente la descrizione dell’Offerta Tecnica con lunghezza complessiva non superiore alle 30 pagine e tutta la parte amministrativa con eccezione della sola parte economica, un file di dimensione non eccedente i 2 megabyte contenente la sola Offerta Economica, senza alcuna parte amministrativa. b) un e-mail alla segreteria di Lepida SpA, all'indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇, a partire dalle ore 13:00 e comunque tassativamente non oltre le ore 17:00 del giorno 21/05/2012 contenente le password per la solo lettura dei due file. Per eventuali informazioni relative alla corretta ricezione, da parte di Lepida SpA, dei file inviati, è possibile chiamare il 051 6338800. L’offerta deve contenere la sottoscrizione, da parte del Concorrente, di quanto riportato nell’Allegato 1 (trentaseisolo per le imprese)/ Allegato 2 (solo per i professionisti), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente richiesta di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2offerta. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto Ad avvenuta scadenza del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo termine di cui al precedente comma è puramente indicativo e punto a) non vincolante ed esprime il limite massimo sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non può essere ritirata. Costituisce pena l’esclusione la mancata sottoscrizione da parte del Concorrente della Dichiarazione 2 contenuta nell’Allegato 1 (imprese)/Allegato 2 ( professionisti). Se alla scadenza del termine di cui al precedente punto b) non sarà pervenuta la password necessaria per la stipula lettura dell’offerta (documento pdf), la relativa offerta, anche se pervenuta nei termini di cui al precedente punto a) verrà esclusa. E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza di cui al precedente punti a), a sostituzione o ad integrazione della precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente documento. Il Concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.). In base a quanto disposto dall’art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del successivo Contratto attuativo D. Lgs. n.163/2006 e per l’accettazione dei relativi Ordinativi s.m., il diritto di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del soggetto Concorrente. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza deve pertanto essere accompagnata da idonea documentazione che: argomenti in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore approfondito e congruo le ragioni per le forniture in favore della Pubblica Amministrazionequali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Il caso di presentazione di tale dichiarazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’artLepida SpA consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 106 13 comma 6 del D.LgsCodice dei contratti. n. 50/2016 e s.m.i..Il responsabile unico del procedimento è: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ La persona di contatto per eventuali chiarimenti è: Gianluca Mazzini ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ - Recapito telefonico ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇

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Sources: Request for Proposal (Rfp)

Oggetto. 1Gara a procedura aperta per l’affidamento di due Accordi Quadro con attribuzione di quote, suddivisa in due lotti, ai sensi dell’art. Il 54 comma 4 lett. a) del d. lgs. 50/2016, per la fornitura di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni. La presente procedura sarà finalizzata all’affidamento di un Accordo Quadro ha per oggetto la fornituraogni Lotto con più operatori economici, per il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo ai sensi e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5gli effetti dell’art. La stipula 54 comma 4, lett. a) del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgsd. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009. Il Lotto 1 verrà aggiudicato a due differenti Operatori Economici in base al posizionamento nella graduatoria finale di merito, con attribuzione di una quota del massimale contrattuale, come di seguito riportato: • al 1° aggiudicatario verrà attribuita una quota di massimale pari a € 280.800.000,00 (su tale quota potranno emettere Contratti esecutivi esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni Locali secondo l’elenco di cui al par. 5 delle Condizioni di fornitura) • al 2° aggiudicatario verrà attribuita una quota di massimale pari a € 187.200.000,00 (su tale quota potranno emettere Contratti esecutivi esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni Centrali secondo l’elenco di cui al par. 5 delle Condizioni di fornitura) Il Lotto 2 verrà aggiudicato a due differenti Operatori Economici in base al posizionamento nella graduatoria finale di merito, con attribuzione di una quota del massimale contrattuale come di seguito riportato: • al 1° aggiudicatario verrà attribuita una quota di massimale pari a € 70.200.000,00 (su tale quota potranno emettere Contratti esecutivi esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni Locali secondo l’elenco di cui al par. 5 delle Condizioni di fornitura) • al 2° aggiudicatario verrà attribuita una quota di massimale pari a € 46.800.000,00 (su tale quota potranno emettere Contratti esecutivi esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni Centrali secondo l’elenco di cui al par. 5 delle Condizioni di fornitura). L’affidamento dei Contratti esecutivi da parte delle Amministrazioni avverrà secondo i termini e le condizioni che saranno specificate nell'Accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo. Per entrambi i Lotti, la determinazione dell’operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avverrà alla luce delle condizioni oggettive di seguito indicate: 1) in caso di appartenenza al comparto della Pubblica Amministrazione Locale (cd. PAL) affidamento all’operatore economico primo graduato nella graduatoria di merito dell’Accordo Quadro; 2) in caso di appartenenza al comparto della Pubblica Amministrazione Centrale (cd. PAC) affidamento all’operatore economico graduato secondo nella graduatoria di merito. *** n. Descrizione servizi CPV P (principale) S (secondaria) 1 L1.S1 - Security Operation Center 72510000-3 P 2 L1.S2 - Next Generation Firewall 72510000-3 P 3 L1.S3 - Web Application Firewall 72510000-3 P 4 L1.S4 - Gestione continua delle vulnerabilità di sicurezza 72510000-3 P 5 L1.S5 - Threat Intelligence & Vulnerability Data Feed 72510000-3 P 6 L1.S6 - Protezione navigazione Internet e Posta elettronica 72510000-3 P 7 L1.S7 - Protezione end point 72510000-3 P 8 L1.S8 - Certificati SSL 48730000-4 P 9 L1.S9 - Formazione e security awareness 80330000-6 P 10 L1.S10 - Gestione dell’identità e l’accesso utente 72510000-3 P 11 L1.S11 - Firma digitale remota 48730000-4 P 12 L1.S12 - Sigillo elettronico 48730000-4 P 13 L1.S13 - Timbro elettronico 48730000-4 P 14 L1.S14 - Validazione temporale elettronica qualificata 48730000-4 P 15 L1.S16 - Servizi specialistici 72253000-3 P

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Sicurezza

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione della fornitura di ricambi (di produzione ▇▇▇.▇▇▇. Costruzioni Ecologiche per oggetto la fornitura, per il un periodo di 36 mesi - lotto I – di produzione FARID Industrie S.p.A. per un periodo di 36 (trentasei), mesi – lotto II – di medicazioni produzione OMB Technology Srl per malattie rare dermatologiche un periodo di 24 mesi – lotto III) per le esigenze dell’ASL Roma 6;i veicoli in parco AMA S.p.A.. 2. La scelta Fornitura deve essere eseguita nel rispetto di acquistare i prodotticondizioni, modalità, tempistiche, termini, specifiche tecniche e Livelli di cui al servizio previsti e prescritti nel presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico;Contratto e nel Capitolato Tecnico. 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e ad eseguire la Fornitura sulla base delle esigenze di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornituraAMA, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo spendibile, di spesa pari per il Lotto a Euro Iva ,00 (_________), IVA esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara;come da Ordine n.____ del _. 4. L’importo di cui La Fornitura non è affidato al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola Fornitore in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di richiedere al affidare lo stessa Fornitura anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore. 5. AMA si riserva di esercitare, nel periodo corso della durata del Contratto la facoltà di efficacia richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del presente AttoContratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, l’aumento delle prestazioni contrattualiai sensi dell’art. 106, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016, ai medesimi termini e s.m.i..condizioni contrattuali. 6. AMA si riserva di richiedere, nel corso della durata del Contratto la facoltà di richiedere all’aggiudicatario, di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, nelle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, riservandosi di richiederne di più favorevoli.

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Sources: Fornitura Di Ricambi

Oggetto. 1L’Amministrazione appaltante intende acquisire un servizio di locazione finanziaria finalizzato all’acquisizione di complessivi 456 autobus nuovi di fabbrica da destinarsi al servizio pubblico di trasporto urbano ed extraurbano. La provvista finanziaria oggetto della gara ammonta ad euro 119.000.000,00 (centodiciannovemilioni), al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA – VAT). L’operazione finanziaria ha durata decennale e si conclude con l’obbligo di riscatto che vincola in via principale l’utilizzatore ed in subordine l’Amministrazione regionale. La provvista finanziaria a garanzia dell’operazione e gli oneri finanziari derivanti dall’aggiudicazione dell’offerta, sono garantiti dall’Amministrazione regionale la quale si è obbligata al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie a favore delle aziende di trasporto pubblico locale. In particolare, l’Amministrazione regionale garantisce il pagamento dei canoni al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA – VAT), mediante il trasferimento anticipato di risorse proprie, alle aziende di trasporto pubblico locale sia pubbliche che private, firmatarie degli accordi con l’Amministrazione regionale, relativamente al programma di rinnovo del parco rotabile. I trasferimenti sono disposti a favore delle suddette aziende, con cadenza annuale anticipata, entro il termine massimo del 31 dicembre di ogni anno. Le aziende di trasporto, provvedono ad effettuare il pagamento dei canoni di locazione comprensivi dell’IVA - VAT, successivamente alla fornitura dei mezzi, secondo quando indicato negli articoli che seguono. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, per il periodo locatore finanziario deve formulare l’offerta in termini di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatricespread - omnicomprensivo - espresso in punti percentuali annui, con ragioni tre cifre decimali - da aggiungersi o da sottrarsi rispetto al tasso di ordine strettamente clinico; 3riferimento che per l’Amministrazione regionale è rappresentato dall’IRS a sette anni lettera, pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore del primo giorno lavorativo utile precedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, relativamente ai veicoli consegnati entro il 30 aprile 2010, e rappresentato dall’IRS a sette anni lettera, pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, con riferimento al giorno lavorativo utile antecedente la firma del verbale di accettazione delle forniture per i veicoli consegnati successivamente al 30.04.2010. Con la sottoscrizione dell’Accordo QuadroIl locatore finanziario partecipante alla presente gara per l’appalto del servizio di leasing finanziario, si obbliga a procedere all’acquisto degli autobus dai fornitori previamente individuati dalle aziende di trasporto pubblico locale, sia pubbliche che private, singole od associate in ATI. L’Amministrazione regionale in qualità di soggetto locatario e garante dell’operazione finanziaria ha, inoltre, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6compito di coordinare le procedure ed i rapporti conseguenti a detta gara, a svolgere tra tutte le attività connesse all’oggetto aziende di trasporto pubblico locale utilizzatrici dei mezzi ed il locatore aggiudicatario dell’appalto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed servizio in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadrooggetto. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Servizio Di Locazione Finanziaria

Oggetto. 1Il Consorzio CEV avrebbe intenzione, anche sulla base delle risultanze della presente consultazione, di ribandire una gara pluriennale multilotto di fornitura di gas naturale per i propri Consorziati. I Soci CEV sono Enti pubblici sull’intero territorio nazionale. L’elenco completo è disponibile nel sito del Consorzio hiip://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/ sezione “Soci CEV al 10 Dicembre 2018”. A seguito della gara sarà stipulato un Accordo Quadro con ciascun fornitore aggiudicatario dei singoli lotti. Il presente fornitore sarà tenuto a rifornire tutte le Amministrazioni che aderiranno all’Accordo. Ciascun Accordo Quadro ha stipulato tra CEV e l’Aggiudicatario del lotto avrà una durata pluriennale, eventualmente prorogabile. I singoli contratti di fornitura attivati dalle Pubbliche Amministrazioni scadranno con la scadenza dell’Accordo tra CEV e ciascun Aggiudicatario. Per garantire una minore esposizione al rischio, dare maggiore stimolo alla concorrenza e agevolare la presentazione di offerte competitive, si pensa di suddividere il quantitativo annuo messo a gara, in lotti geografici ma funzionali alla distribuzione dei Soci Cev. È intenzione del Consorzio richiedere quotazioni anche per oggetto le Regioni in cui attualmente non ci sono Soci CEV. Si precisa che: • il quantitativo massimo non è garantito; • non è conosciuta a priori la fornituradistribuzione delle adesioni, né in termini geografici, né quantitativi, né qualitativi; • sulla base della normativa vigente – Legge 135/2012 art. 1 comma 7 – “ … E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il periodo riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadrocommittenza regionali. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Gas Naturale

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro L’appalto ha per oggetto la fornitura, per il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche “servizio per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2attività di lavorazione in impianto dei rifiuti EER 15.01.01 – 20.01.01 previste dalla Convenzione in Uscita (c.d. La scelta “Out”) COMIECO” nel periodo 01/04/2023 – 31/12/2024”, secondo quanto disciplinato in dettaglio nel Capitolato Speciale e nei documenti di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte gara.. L’Appaltatore deve quindi: - effettuare le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed previste nella Convenzione in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari Uscita c.d. “Out” COMIECO per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo lo svolgimento dei servizi aggiuntivi per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi messa a disposizione di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore materie prime secondarie a valle della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, raccolta in conformità a quanto previsto dall’artdalla normativa vigente sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), selezionate in materiale di classificazione 1.02.00, ovvero 1.04-1.05 conformi alla norma UNI EN 643 vigente e fermo quanto previsto dal Documento Audit e Qualità dell’Allegato Tecnico (contenuto minimo di imballaggio pari al 90%), pressato in balle, comunque conformi per l'avvio al riciclaggio nell'industria cartaria. 106 - eseguire il servizio in conformità alla documentazione facente parte dell’Accordo ANCI-CONAI- COMIECO 2020-2024 (disponibile nei relativi siti internet) ed in particolare: - all’allegato Tecnico Carta e relativi allegati; - al documento “Audit e Qualità”; - alla convenzione locale; - al contratto per le attività di lavorazione in impianto di gestione dei rifiuti da parte di convenzionati c.d. integrati (vedi in particolare l’art. 4 del D.LgsCSA); nonché al Capitolato, al Contratto ed alla documentazione di gara. L’appaltatore si obbliga quindi a conformarsi a tutto quanto richiesto e prestabilito, senza alcuna eccezione, nella documentazione elencata. - garantire il raggiungimento dei livelli massimi di qualità e quindi l’assegnazione della prima fascia qualitativa prevista dalla Convenzione COMIECO con il conseguente riconoscimento a favore del Comune di Ladispoli del 100% dei corrispettivi sia per la raccolta selettiva che per quella congiunta. I minori corrispettivi pagati da COMIECO per cause imputabili all’Appaltatore quali, a titolo indicativo e non esaustivo, assegnazione di una fascia qualitativa inferiore alla prima, eccessiva umidità del materiale conferito all’impianto individuato da Comieco ecc., verranno recuperati dal Comune di Ladispoli previa decurtazione dalla prima fattura emessa dall’Appaltatore per le prestazioni oggetto dell’appalto o dalle cauzione/fideiussione presentata a garanzia dell’appalto (art. 19); - gestire eventuale sovvalli e frazioni estranee presenti nel rifiuto conferito, che rimangono nella piena e totale disponibilità dall’Appaltatore, il quale deve provvedere ad effettuare tutto il necessario e previsto per legge (trattamento, recupero, smaltimento ecc. ecc.), senza richiedere ulteriori somme al Comune di Ladispoli. - garantire la ricezione ed il trattamento di tutta la quantità di rifiuti EER 20.01.01 – 15.01.01 conferiti dal Comune di Ladispoli, in qualsiasi periodo dell’anno e per tutta la durata del contratto. Il servizio deve essere prestato in maniera continuativa e senza interruzioni e/o sospensioni, fatte salve quelle per cause di forza maggiore che devono essere opportunamente documentati. Per quanto sopra si fa rilevare che i rifiuti EER 15.01.0.1 e 20.01.0.1 provengono dal servizio di raccolta differenziata, di tipo “spinta”, dei rifiuti urbani, effettuato nell’intero territorio comunale della Città di Ladispoli tramite la raccolta porta a porta (PaP) ed Isola Ecologica; Il Gestore del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Ladispoli è la ditta Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. con sede legale in ▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇) ▇▇▇ ▇.▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇, il quale effettua, tra l’altro, il trasporto dei rifiuti dal Comune di Ladispoli all’impianto che prenderà in appalto il servizio. I servizi in affidamento costituiscono attività di pubblico interesse così come disposto dall'art. 177 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 152/2006 e s.m.i... e pertanto dovranno essere svolti nel rigoroso rispetto dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici di cui al D.P.C.M. 27 gennaio 1994 nonché di ogni altra norma applicabile. L'Appaltatore/Impianto deve garantire: - l'apertura per tutti i giorni dell'anno tranne i festivi; - una fascia oraria minima adeguata all’esigenza del servizio del territorio del Comune di Ladispoli al fine del corretto espletamento delle operazioni di conferimento. - essere autorizzato al trasporto ove previsto, e di essere in regola con tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa applicabile con particolare riferimento alla normativa vigente sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW). Garantire sotto la propria esclusiva responsabilità il rispetto dei limiti autorizzativi riguardanti la messa in riserva e il recupero previsti dall’autorizzazione di cui è titolare l’impianto di gestione dei rifiuti. L’appaltatore si impegna a caricare copia del documento autorizzativo, completo degli allegati tecnici, e suoi successivi rinnovi, modificazioni e integrazioni, sul portale documentale Comieco. Non è consentito l’utilizzo di impianto diverso da quello indicato in sede di offerta, salvo cause di forza maggiore. In caso di sopravvenuta difficoltà, qualora al fine di garantire il ritiro del rifiuto fosse necessario modificare l’impianto di conferimento, la sostituzione dovrà essere autorizzata dal Comune di Ladispoli e non dovrà comportare oneri aggiuntivi per quest’ultimo. In tala caso l’appaltatore dovrà: - comunicare entro le successive 24 ore l’impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall’Autorità competente, che verranno utilizzati; - produrre il provvedimento di autorizzazione dell’impianto/i per l’esercizio delle attività appaltate; - trasmettere la convenzione/contratto stipulato tra il gestore dell’impianto e l’Appaltatore dalla quale risulti la possibilità per l’Appaltatore di avvalersi di tali impianto nei limiti di quanto previsto dal Capitolato. L’Appaltatore dovrà fornire l’omologazione della pesa e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge prima dell’inizio del servizio, e comunque, ogni qualvolta il Comune di Ladispoli ne faccia richiesta. Ogni conferimento dovrà essere accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (FIR - formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso all'impianto di destinazione finale dovrà essere registrato tramite pesatura. La copia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di conferimento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmessa al Comune di Ladispoli entro il quinto giorno del mese successivo a quello di conferimento anche a mezzo PEC o email agli indirizzi che saranno forniti in fase di avvio di esecuzione del contratto. La mancata e/o tardiva riconsegna del documento completo in ogni sua parte comporterà, fermo restando le conseguenze e le responsabilità comunque derivanti per l'inosservanza di norme di legge, l'esclusione dalla contabilizzazione e dalla possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento del rifiuto conferito. Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta dei rifiuti presso il Comune di Ladispoli, indipendentemente dalla causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi e indennizzi suppletivi od integrativi di ogni genere.

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Sources: Bando E Disciplinare Di Gara

Oggetto. 1I servizi a consumo richiesti, come meglio specificato in seguito al paragrafo 3 “Dettaglio dei servizi richiesti” riguardano la normalizzazione, la validazione e il caricamento sulla piattaforma catastale di LepidaSpA dei dati relativi a infrastrutture civili e di telecomunicazione. Sono ammessi a partecipare alla presente richiesta di offerta i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, secondo quanto disposto dall’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006. La presente richiesta è, inoltre, rivolta a professionisti e titolari di Partita IVA, che può comunque essere aperta al momento dell’affidamento. Le competenze tecniche e le specifiche dei servizi richiesti sono indicati al Paragrafo 3 della presente richiesta di offerta. L’importo massimo previsto, presunto e non vincolante, per la fornitura di un anno è di Euro 40.000,00+IVA (quarantamila/00). LepidaSpA non è vincolata in alcun modo sulla quantità di attività a consumo, effettivamente acquisite nell’arco della durata contrattuale, come specificato al paragrafo 6 “Valutazione tecnica ed economica dell’offerta”, fermo restando che LepidaSpA potrà effettuare ordini fino ad un massimo di euro 40.000,00 (quarantatamila/00). Pertanto: 1 LepidaSpA, sulla base dei propri fabbisogni di volta in volta individuati, formalizzerà all’aggiudicatario uno o più specifici ordinativi di fornitura; 2 l’importo previsto per la durata annuale del contratto è puramente indicativo in quanto LepidaSpA non si obbliga in alcun modo ad emettere ordinativi per un ammontare complessivo pari all’importo previsto a base di gara; pertanto nulla sarà dovuto al soggetto aggiudicatario nell’ipotesi in cui il valore complessivo dei singoli ordinativi di fornitura fosse, alla scadenza contrattuale, inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00). Non è riconosciuto all’Aggiudicatario nessun tipo di rimborso aggiuntivo, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per spese di trasferte. Il contratto ha durata annuale a decorrere dalla data di comunicazione dell’accettazione dell’offerta da parte di LepidaSpA. LepidaSpA si riserva di non assegnare la fornitura richiesta se, a proprio insindacabile giudizio, le offerte presentate non risulteranno congrue o valide per soddisfare le esigenze esposte. LepidaSpA si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in caso di un’unica offerta ammissibile, se ritenuta corrispondente alle richieste specificate nella presente Accordo Quadro ha richiesta di offerta ed economicamente conveniente. In caso di parità di due o più offerte, LepidaSpA procederà ad aggiudicarla a suo insindacabile giudizio alla Ditta Concorrente che riterrà più opportuna. a) un singolo e-mail alla segreteria di LepidaSpA, all'indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ entro e non oltre il giorno 06/05/2013 alle ore 12:00 contente solo ed esclusivamente due file pdf non modificabili necessariamente protetti da password così strutturati: un file di dimensione non eccedente i 20 megabyte contenente la descrizione dell’Offerta Tecnica con lunghezza complessiva non superiore alle 30 pagine e tutta la parte amministrativa con eccezione della sola parte economica, un file di dimensione non eccedente i 2 megabyte contenente la sola Offerta Economica, senza alcuna parte amministrativa. b) un e-mail alla segreteria di LepidaSpA, all'indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇, a partire dalle ore 13:00 e comunque tassativamente non oltre le ore 17:00 del giorno 06/05/2013 contenente le password per oggetto la fornituralettura dei due file. Per eventuali informazioni relative alla corretta ricezione, da parte di LepidaSpA, dei file inviati è possibile chiamare il 051 6338800. L’offerta deve contenere la sottoscrizione, da parte del Concorrente, di quanto riportato nell’Allegato 1 (solo per il periodo di mesi 36 le imprese)/ Allegato 2 (trentaseisolo per i professionisti), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente richiesta di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2offerta. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto Ad avvenuta scadenza del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo termine di cui al precedente comma è puramente indicativo e punto a) non vincolante ed esprime il limite massimo sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non può essere ritirata. Costituisce pena l’esclusione la mancata sottoscrizione da parte del Concorrente della Dichiarazione 2 contenuta nell’Allegato 1 (imprese)/Allegato 2 ( professionisti). Se alla scadenza del termine di cui al precedente punto b) non sarà pervenuta la password necessaria per la stipula lettura dell’offerta (documento pdf), la relativa offerta, anche se pervenuta nei termini di cui al precedente punto a) verrà esclusa. E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza di cui al precedente punti a), a sostituzione o ad integrazione della precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente documento. Il Concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.). In base a quanto disposto dall’art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del successivo Contratto attuativo D. Lgs. n.163/2006 e per l’accettazione dei relativi Ordinativi s.m., il diritto di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del soggetto Concorrente. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza deve pertanto essere accompagnata da idonea documentazione che: argomenti in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore approfondito e congruo le ragioni per le forniture in favore della Pubblica Amministrazionequali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Il caso di presentazione di tale dichiarazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’artLepidaSpA consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 106 13 comma 6 del D.LgsCodice dei contratti. n. 50/2016 e s.m.i..Il responsabile unico del procedimento è: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ La persona di contatto per eventuali chiarimenti è: Gianluca Mazzini ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ - Recapito telefonico ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇

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Sources: Request for Proposal

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto I Comuni di Civitavecchia, Allumiere, Santa Marinella, Tolfa, ricompresi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, nel distretto socio-sanitario 1 Roma 4, convengono di esercitare in forma associata la fornituraprogrammazione e la gestione degli interventi espressione delle loro funzioni sociali concernenti: - i servizi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all’art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, per il periodo di mesi 36 (trentasei)n.11 , di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6nonché quelli relativi alle situazioni dei minori sottoposti ai procedimenti dell’autorità giudiziaria; 2. La scelta In particolare, sottoscrivendo la presente convenzione, i Comuni sopra menzionati in forma associata: a) pianificano, progettano e realizzano gli interventi e i servizi del sistema integrato, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociali; b) coordinano ed integrano i servizi sociali a valenza sanitaria con quelli sanitari a valenza sociale erogati dal distretto sanitario; c) concorrono alla programmazione sociale regionale secondo le modalità previste nell’articolo 47 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11; d) provvedono alla dislocazione dei servizi e delle strutture eroganti prestazioni sociali e socio- sanitarie sul territorio distrettuale; e) definiscono criteri uniformi per l’accesso dei cittadini ai servizi e per la redazione di acquistare apposite graduatorie distrettuali; f) provvedono all’autorizzazione, all’accreditamento ed alla vigilanza dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi della legislazione regionale vigente; g) determinano la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale; h) promuovono la partecipazione delle comunità locali, delle famiglie, delle persone e dei soggetti del terzo settore alla programmazione, alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato; i) valutano la qualità, l’efficacia e l’efficienza degli interventi e dei servizi, a tal fine istituiscono elenchi di soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare e adottano strumenti per la semplificazione amministrativa; l) coordinano le politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative; m) assolvono in forma coordinata i prodottidebiti informativi di carattere nazionale e regionale, trasmettendo in particolare alla Regione dati sui bisogni e sull’offerta di servizi e strutture socio- assistenziali, ai fini dell’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali. 3. Le attività oggetto della convenzione si basano sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e sono rivolte a garantire il pieno rispetto dei diritti nonché il sostegno delle persone, delle famiglie, delle formazioni sociali e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale e devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e trasparenza. 4. Attraverso la presente convenzione, i Comuni, sulla base delle proprie esigenze territoriali, delegano l’Ente di seguito individuato quale capofila all’analisi del fabbisogno di servizi, alla programmazione, gestione e valutazione degli interventi di cui al comma 1, nonché alla sottoscrizione, previe apposite deliberazioni del Comitato Istituzionale di cui all’art. 4, di ulteriori atti vincolanti per il distretto socio-sanitario, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione per il sovrambito individuato dalla deliberazione della giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, e della Convenzione per l’organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria, di cui al presente Accordo Quadroalla deliberazione della giunta regionale del 4 marzo 2018, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadron. 149. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Convenzione Per La Gestione Associata Dei Servizi Sociali

Oggetto. 1. Il Oggetto della presente Accordo Quadro ha per oggetto Richiesta di Offerta è la fornitura, per il periodo realizzazione di mesi 36 collegamenti in fibra ottica sul territorio dell’▇▇▇▇▇▇-Romagna (trentaseitratte), mediante un listino utilizzato per emettere i singoli ordinativi di medicazioni fornitura agli Aggiudicatari associati ad ogni tratta da realizzare, listino che include anche la progettazione esecutiva. Si precisa che le eventuali forniture sono elemento funzionale alla realizzazione delle tratte ed in ogni caso il loro impatto è non preponderante rispetto ai lavori, risultando ben al di sotto del 30% del valore economico di ogni tratta. Nella presente Richiesta di Offerta sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e i materiali funzionali necessari per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, consegnare l’opera completamente compiuta e con le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle specifiche disponibili all’indirizzo ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇­tecniche­gare­infrastrutture; il progetto definitivo di conformità prescritte negli atti ogni realizzazione verrà messo a disposizione da LepidaSpA. Le specifiche e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Richiesta di garaOfferta. Qualora LepidaSpA utilizzi soggetti terzi per la progettazione definitiva questi non possono essere tassativamente tra gli Aggiudicatari di questa procedura. I singoli progetti esecutivi dovranno essere approvati da LepidaSpA. L’Aggiudicatario è tenuto a realizzare le opere “a regola d’arte”, nell’Offerta Tecnica secondo le migliori tecniche conosciute, seguendo i criteri di buona economia ed in maniera da rispettare i termini e le modalità realizzative previsti nelle specifiche. L’Aggiudicatario fornirà tutti gli elaborati che occorrenti materiali, mezzi, manodopera e quant’altro necessario, con gestione ed organizzazione autonoma ed a proprio rischio. Sarà a carico dell’Aggiudicatario la costituisconopredisposizione di tutte le pratiche amministrative e l’ottenimento di tutti i necessari permessi presso gli Enti preposti per l’esecuzione dei lavori ed il pagamento di tutti gli oneri connessi. Sono ammessi a partecipare alla presente Richiesta di Offerta i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a secondo quanto previsto dall’art. 106 45 del D.Lgs. D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..in possesso dell’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto della presente Richiesta di Offerta, oppure (in caso di Ditte Concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i requisiti secondo quanto previsto dall’art. 62 D.P.R. 207/2010, presentando la documentazione, richiesta per la qualificazione, conforme alle norme vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità all’originale. In caso di possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, è sufficiente l’indicazione del nominativo del progettista, appartenente al proprio staff tecnico. In assenza della qualificazione per progettazione, la Ditta concorrente deve incaricare o associare per la redazione del progetto esecutivo un progettista qualificato, di cui all’art. 24, del D. Lgs n. 50/2016. Il progettista deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. In particolare, deve dichiarare che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs n. 50/2016 e il possesso dei requisiti di cui all’art. 254, 255, 256 del D.P.R. 207/2010, e deve possedere il seguente requisito minimo: il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara pena l’esclusione di entrambi i partecipanti che lo avrebbero associato o indicato. Le competenze tecniche e le specifiche dei servizi richiesti sono indicati al Paragrafo 3 “Descrizione delle attività richieste” della presente Richiesta di Offerta. L’importo massimo, presunto e non vincolante per LepidaSpA per le attività richieste è di Euro 80.000.000,00 (ottantamilioni/00) IVA esclusa, di cui Euro 1.760.000,00 (unmilionesettecentosessantamila/00) IVA esclusa per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Rispetto alla graduatoria costituita secondo quanto descritto nel paragrafo 5 “Valutazioni delle offerte” l’Accordo Quadro verrà utilizzato secondo i seguenti criteri e le seguenti procedure: L’importo è comprensivo di ogni altro o ulteriore onere. Non è riconosciuto all’Aggiudicatario nessun tipo di rimborso aggiuntivo, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - quelli per spese di trasferta. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010, la categoria specializzata prevalente relativa alle lavorazioni del presente appalto è la OS19 “Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati”. Questa scelta è conseguente alla predominanza di realizzazioni di opere di telecomunicazioni con scavi a corredo. Pertanto al fine di poter partecipare alla presente procedura di selezione è richiesto il possesso della certificazione SOA, categoria OS19, classifica VIII (ottava), fermo restando quanto previsto dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. LepidaSpA si riserva di non assegnare la fornitura richiesta se, a proprio insindacabile giudizio, le offerte presentate non risulteranno congrue o valide per soddisfare le esigenze esposte. LepidaSpA si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in caso di un’unica offerta ammissibile, se ritenuta economicamente conveniente. In caso di parità di due o più offerte per la stessa posizione in graduatoria, LepidaSpA procederà alla definizione della graduatoria mediante estrazione a sorte, utilizzando il sistema ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ (sistema di generazione di numeri casuali) sulla base dell’ordine cronologico del numero di protocollo dell’offerta economica prevenuta. LepidaSpA si riserva altresì la facoltà di non utilizzare questa procedura qualora dovessero intervenire variazioni, o interpretazioni delle Autorità preposte, al quadro normativo e regolatorio relativo sia alle disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 che alle singoli fonti di finanziamento citate in premessa tali da non consentire il perfezionamento della procedura di affidamento. Qualora, per qualsiasi motivo il rapporto contrattuale con un Aggiudicatario venga interrotto, è facoltà di LepidaSpA proporre l’affidamento del contratto per il completamento della fornitura residua agli altri soggetti presenti in graduatoria e non già affidatari con risposta, di norma, entro una settimana; tale proposizione avverrà necessariamente al valore economico e secondo le specifiche di qualità del primo Aggiudicatario; qualora vi sia più di un soggetto interessato al completamento della fornitura, si procederà alla selezione per estrazione a sorte, utilizzando il sistema ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ (sistema di generazione di numeri casuali) sulla base dell’ordine cronologico del numero di protocollo assegnato alla manifestazione di volontà di eseguire la prestazione da parte dei soggetti interessati.

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Sources: Accordo Quadro

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, per il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto L’oggetto del presente Accordo Quadroè costituito dalla capacità di infrastruttura ferroviaria -specificamente individuata nell’Allegato A- espressa tramite i seguenti parametri caratteristici: I. tipologia del servizio di trasporto; II. caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate; III. caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza; IV. numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazione, con le caratteristiche tecniche indicazione della periodicità e della velocità commerciale media di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di garariferimento.; 4. L’importo V. volumi complessivi per ciascun orario di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, servizio compreso nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro.Quadro espressi in trkm; 6VI. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di richiedere al Fornitore, servizio compreso nel periodo di efficacia validità dell’Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell’Accordo Quadro); VII. definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenzamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto. GI, rebus sic stantibus e nel rispetto di quanto stabilito dal PIR (cfr. paragrafo 4.4.2 punto 1), si impegna a rendere concretamente disponibile la capacità al Richiedente secondo quanto specificato al successivo art. 3. Il Richiedente, a sua volta, si impegna ad utilizzarla in termini di tracce orarie secondo quanto precisato al successivo art. 4. Qualora nel periodo di validità si rendesse disponibile capacità aggiuntiva connessa all’entrata in esercizio di opere infrastrutturali, GI si impegna a comunicare al Richiedente la data definitiva di attivazione di ciascuna opera al più tardi 12 mesi prima di detta data, fornendo ove possibile un’informativa di massima 24 mesi prima della medesima data. Nel caso in cui la nuova capacità consenta una significativa variazione dell’offerta, ovvero a seguito di maggiori esigenze di capacità manifestate dal Richiedente oltre il limite indicato all’articolo 8 del presente AttoAccordo, l’aumento delle prestazioni contrattualipotrà provvedersi, nei limiti in vigore previa verifica della capacità disponibile, ad un aggiornamento concordato dell’Allegato A e/o B che avrà efficacia dal primo orario di servizio utile. A tal fine nell’Allegato D sono riportare le linee guida di riferimento per l’aggiornamento dell’Allegato A e/o B. GI si impegna a fornire all’IF che effettuerà i servizi per conto del Richiedente, su specifica richiesta della stessa, le forniture in favore ulteriori prestazioni, fra quelle indicate nel PIR come obbligatorie o complementari, così come riportati nell’Allegato B al presente Accordo ed alle condizioni fissate nel PIR vigente al momento della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi richiesta di tali prestazioni. Eventuali modifiche all’erogazione di detti servizi non dovranno comunque comportare effetti peggiorativi sull’efficienza del servizio e termini stabiliti nel sulle attività di supporto e dovranno essere preventivamente comunicate al Richiedente ovvero all’impresa affidataria dei servizi. Il GI ai impegna inoltre a garantire il collegamento con impianti cui sono titolari soggetti diversi da GI (riportati nell’allegato E unitamente agli impianti gestiti direttamente o indirettamente da GI). GI assicura che la capacità di infrastruttura oggetto del presente Atto, in conformità a quanto Accordo è compatibile con il livello quantitativo previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..dalla regolamentazione vigente.

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Sources: Pir 2021

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornituraAMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del servizio di noleggio omnicomprensivo di servizio di manutenzione “Full Service” di n. 2 Miniescavatori da 3500 K: ca. e n.1 Miniescavatore da 2000 Kg ca., per il un periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;) mesi. 2. La scelta Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di acquistare i prodotticondizioni, modalità, tempistiche, termini, specifiche tecniche e Livelli di cui al servizio previsti e prescritti nel presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico;Contratto e nel Capitolato Tecnico. 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e ad eseguire il Servizio sulla base delle esigenze di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornituraAMA, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo spendibile, di spesa pari per il Lotto a Euro Iva 147.248,56 (centoquarantasettemiladuecentoquarantotto/56), IVA esclusa, nel rispetto di cui Euro 1.000,00 (mille/00) per oneri della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara;sicurezza da interferenza, come da Ordine n. 200047127 del 08/05/2018. 4. L’importo di cui Il Servizio non è affidato al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola Fornitore in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di richiedere al affidare il Servizio stesso anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore. 5. AMA si riserva di esercitare, nel periodo corso della durata del Contratto: a) la facoltà di efficacia richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del presente AttoContratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, l’aumento ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali; b) richiedere all’aggiudicatario di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs n. 50/2016, la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle prestazioni contrattualiprocedure per l’individuazione di un nuovo contraente, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazioneagli stessi prezzi, alle patti e condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Attoriservandosi di richiederne di più favorevoli; c) affidare ulteriori servizi analoghi, in conformità a quanto previsto dall’artai sensi dell’art. 106 63, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per una spesa complessiva ulteriore pari al 50% dell’importo contrattuale ed una durata di 18 mesi; d) apportare modifiche contrattuali di cui all’art. 106, commi 1 e s.m.i..7 del D.Lgs. n. 50/2016;

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Sources: Service Agreement

Oggetto. Oggetto dell'appalto è il servizio di prelievo, smistamento, trasporto e distribuzione (c.d. recapito) degli invii postali, in particolare: - il ritiro giornaliero di tutta la corrispondenza, ordinaria, raccomandate, ecc. presso l'Ufficio Protocollo del Comune, ▇.▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ n. 25; - svolgimento delle operazioni propedeutiche al servizio di trasporto e recapito; - attività di recapito di tutta la corrispondenza - rendiconti riguardanti la spedizione ed il recapito degli invii postali secondo modalità dettagliate al successivo art. 3 del presente capitolato, nonché il servizio di pick up atti giudiziari con decorrenza 1° gennaio 2021. Tale ultimo servizio consiste nel ritiro giornaliero, da lunedì a venerdì, degli atti giudiziari e nella mera consegna agli uffici di POSTE ITALIANE SPA di Vigevano. Tale ritiro dovrà avvenire dalle ore 12,00 alle ore 13,00. Per quanto riguarda i servizi di raccolta, trasporto, smistamento, distribuzione degli invii postali oltre i 2 Kg., nonché pacchi a prescindere dal peso o altri servizi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il corriere espresso, l’Amministrazione provvederà a richiederli al soggetto aggiudicatario con specifico preventivo o in alternativa ad esperire specifica indagine di mercato. Tale servizi non sono pertanto conteggiati nel valore economico dell’appalto. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornituradimensionamento del servizio si può evincere dall’Allegato 5-Numero spedizioni triennio 2017- 2019, per il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione elaborato sulla base dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, volumi trattati nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro2017- 2018 - 2019. I volumi indicati nella sopraccitato Allegato devono essere intesi come meramente indicativi ai fini della valutazione economica del contratto. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Affidamento Servizi Postali

Oggetto. 1L’ Università di Camerino affida in via esclusiva a ERDIS, che come sopra rappresentato, accetta, la gestione, mediante comodato d’uso gratuito, degli immobili che ospitano il nuovo studentato di proprietà Unicam sito in Località Montagnano (anche denominati nel seguito, nel loro insieme, l’Immobile), identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Camerino al Foglio n. 35 mappale 785 Cat.D08, e composto come segue. L’Immobile si compone di 20 moduli abitativi, ciascuno composto da quattro appartamenti ed articolato su due piani, della dimensione di 23,40 ml per 9,95 ml, realizzati in legno strutturale rivestito di pannelli isolanti per ottenere le certificazioni ARCA green e CasaClima, per un totale complessivo di 456 posti letto. Gli appartamenti standard, nel numero di 56, sono composti da tre camere con due posti letto, ciascuna con un bagno di pertinenza, un angolo soggiorno/cucina ed un vano zona notte I restanti n.24 appartamenti, dislocati a piano terra, prevedono una camera singola, al posto di una camera con due posti letto, avente superficie di 13.58 mq ed un bagno di 6.55 mq., da destinare eventualmente a persone diversamente abili. Lo Studentato è collegato con il Campus Residenziale Universitario già edificato mediante percorsi carrabili, pedonale e ciclabili. Le aree esterne sono costituite da parcheggi, viottoli pedonali e da aree verdi su cui sono state messe a dimora varie essenze arboree. Il presente Accordo Quadro contratto ha il fine esclusivo di consentire ad ERDIS di svolgere presso lo Studentato le proprie attività istituzionali, destinando l’immobile, in particolare, ad uso di residenza universitaria per oggetto gli studenti aventi diritto, secondo la fornitura, normativa vigente in materia di interventi per garantire il periodo diritto allo studio. L’esatta estensione e consistenza degli immobili concessi in uso esclusivo ad ERDIS è individuata mediante le planimetrie allegate al presente contratto (di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodottiseguito “Contratto”) sotto la lettera “…….”, di cui al presente Accordo Quadrocostituiscono parte integrante e sostanziale. Unicam dichiara che gli immobili, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6tenuto conto della loro destinazione d’uso, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatricesono in regola con tutte le disposizioni di legge ed in particolare con le norme urbanistiche, con ragioni edilizie, igienico/sanitarie ed antincendio. Il contratto comprende la concessione in comodato d’uso anche degli arredi e di ordine strettamente clinico; 3tutti gli impianti di pertinenza degli immobili. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadropresente convenzione lo studentato viene aggiunto agli immobili concessi a ERDIS con convenzione datata 30 luglio 2015 REP. N. 1054, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto cui disposizioni devono intendersi parte integrante del presente Accordo Quadroatto, per quanto con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadroesso compatibili. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Contratto Di Comodato Gratuito

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro accordo quadro (di qui in avanti, accordo) regolamenta l'acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati regionali aderenti ANISAP ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. L’accordo è stipulato in conformità e attuazione della normativa vigente, in particolare degli artt. 8-quater, 8-quinquies, 8-sexies ed 8-octies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, nonché della L.R. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”. L’accordo ha per oggetto la fornituranatura di contratto normativo e costituisce il quadro di riferimento in base al quale gli enti del SSR e le strutture private accreditate regolamentano tramite successivi accordi contrattuali locali (di qui in avanti, per il periodo contratti locali) i loro specifici rapporti al fine di mesi 36 (trentasei)soddisfare in concreto, secondo logiche integrate di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadrocopertura non competitiva, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e fabbisogno di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4salute regionale. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilitoPertanto, gli ordinativi di fornitura oggetto enti del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere SSR e le strutture private accreditate sono vincolati al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento rispetto delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi condizioni e ai termini stabiliti nel presente Attoaccordo, dovendo altresì garantire che eventuali incrementi di spesa conseguenti a contratti locali non si ripercuotano su soggetti pubblici diversi da quelli firmatari. Alla stipula di contratti locali possono addivenire solo le strutture private accreditate dalla Regione. Pertanto, posto che in capo alla Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna e agli enti del SSR permane la titolarità del servizio reso, i contratti locali devono essere intesi alla stregua di convenzioni accessive al sottostante rapporto di natura concessoria, ovvero come atto consensuale che ne regolamenta le condizioni di esercizio, ferma restando la loro natura privatistica ed i conseguenti diritti soggettivi dei contraenti accreditati per tutto quanto attenga il regolare adempimento delle obbligazioni contrattualmente e reciprocamente assunte dalle parti. Il presente accordo quadro, o eventuali accordi specifici stipulati tra ANISAP e le singole Aziende USL di afferenza del territorio, saranno a riferimento per i contratti di erogazione tra le singole Aziende e le singole strutture sanitarie private accreditate, in conformità ragione del fabbisogno stimato dall’Azienda e avendo a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..riferimento il budget storico affidato alle singole strutture.

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Sources: Accordo Quadro

Oggetto. 1Affidamento dei servizi di formazione linguistica rivolti al personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, tramite accordo quadro a seguito di procedura suddivisa in tre lotti (Lotto 1 – Lingua araba; Lotto 2 – Lingua cinese; Lotto 3 – Lingua russa), ciascuno da aggiudicare ad un diverso operatore economico. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornituraI servizi di formazione linguistica che si prevede di acquisire, per nel corso dei trentasei mesi a partire dalla stipula degli accordi quadro, potranno consistere in: a. corsi collettivi annuali delle singole lingue, di livello da definire (compreso fra A1 e C2, secondo il periodo di mesi 36 (trentaseiQCER/CEFR), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6una durata orientativa compresa fra 60 e 80 ore (da sessanta minuti), distribuite in un anno accademico; 2. La ▇▇▇▇▇ collettivi specialistici (orientativamente di 16/20 ore) su tematiche di interesse per questa Amministrazione che saranno dalla stessa indicate; ▇. ▇▇▇▇▇ individuali (orientativamente di 40 ore). A scelta dell’Amministrazione, i corsi potranno svolgersi in videoconferenza sincrona (webinar), utilizzando la piattaforma informatica che sarà indicata dall’Amministrazione, oppure in modalità presenziale (presso la sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o presso una idonea sede messa a disposizione a Roma dall’operatore economico o, infine, in modalità mista (combinando videoconferenza sincrona e modalità presenziale). Una descrizione dettagliata delle modalità richieste per l’esecuzione della prestazione sarà successivamente espressa nel Capitolato Tecnico che formerà parte integrante della documentazione di acquistare gara fornita dall’Amministrazione in sede di invito a presentare offerta tramite MEPA. Si specifica al riguardo che le presenti attività rientrano fra i prodottisevizi elencati all’Allegato IX del Codice, applicandosi pertanto per il loro affidamento le procedure e le soglie di cui al presente Accordo Quadroall’art. 35, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6comma 1, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto lettera d) del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo QuadroCodice. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Formazione Linguistica

Oggetto. 1La presente procedura è suddivisa in 81 lotti; il dettaglio dei quantitativi stimati di ogni lotto è contenuto nell’Allegato 7 Tabella Elenco Lotti – Base d’asta, Valore appalto e valore cauzioni in cui sono riportati Direzione generale della Centrale regionale di Committenza Servizio Spesa Sanitaria altresì i CIG per ciascun lotto di riferimento. Il Le basi d’asta unitarie per ciascun Lotto sono riportate nell’Allegato 3 Tabella Elenco Lotti; l’importo complessivo a base d’asta è pari a Euro 197.502.297,32 per 36 mesi. Gli importi unitari a base d’asta sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. L’appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie delle Amministrazioni Sanitarie interessate. Si specifica che la presente procedura è finalizzata alla stipula di Convenzioni e di Accordi quadro. LOTTO Codice ATC Principio Attivo LOTTO Codice ATC Principio Attivo LOTTO 54 L01XC03 TRASTUZUMAB 54 L01XC03 TRASTUZUMAB 54 62 L04AB04 ADALIMUMAB 62 L04AB04 ADALIMUMAB 62 In particolare la procedura è finalizzata alla stipula di tante Convenzioni, quanti sono i fornitori aggiudicatari, e alla stipula di Accordi quadro multifornitore (senza riapertura del confronto competitivo), nel caso dei lotti di seguito indicati (trattandosi di farmaci biologici a brevetto scaduto a base del medesimo principio attivo per i quali sono presenti sul mercato più di tre prodotti, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, e del comma 407 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232): Si specifica che : - Per il lotto n. 54 “Trastuzumab” verrà stipulato un accordo quadro multifornitore con i primi tre operatori risultanti dalla graduatoria. - Per il lotto n. 62 “Adalimumab”, verrà stipulato un accordo quadro con i primi tre operatori risultanti dalla graduatoria definiti “ Aggiudicatari - Vincitori”, gli altri definiti “Aggiudicatari”,se ritenuti idonei, entreranno nell’Accordo quadro con una quota non superiore al 10% ”. L’Allegato 4 “Schema di Accordo Quadro ha Quadro” disciplina le condizioni di esecuzione degli stessi; ad essi si rimanda per oggetto i dettagli. Nel periodo di validità delle Convenzioni/Accordi Quadro, le singole Aziende Sanitarie, previa registrazione sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ potranno emettere Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile. Per importo massimo spendibile si intende l’importo a base d’asta di gara. Le Aziende Sanitarie dovranno specificare nell’Ordinativo di fornitura, il quantitativo presunto richiesto per il periodo di mesi 36 (trentasei), durata dell’Ordinativo stesso. Il valore dell’Ordinativo di medicazioni per malattie rare dermatologiche fornitura sarà impegnativo per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a singole Aziende Sanitarie secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.LgsCodice. L’adesione alle Convenzioni/Accordi Quadro da parte delle Aziende Sanitarie è soggetta all’applicazione Direzione generale della Centrale regionale di Committenza Servizio Spesa Sanitaria dell'art. 113 del Codice e della “Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del Codice e della L.R. n. 50/2016 8/2018, art. 33”, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22/02/2019. Pertanto le Aziende Sanitarie aderenti dovranno costituire e s.m.i..prevedere nel proprio quadro economico il fondo di cui all’art. 113 del Codice. Le registrazioni delle Aziende Sanitarie al sistema non implicano una verifica, da parte della CRC, dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun punto ordinante; la CRC non risponde quindi di Ordinativi di fornitura (contratti) sottoscritti da punti ordinanti non autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. Le Aziende Sanitarie provvederanno per la fase degli acquisti alla nomina di un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento dell’Azienda Sanitaria, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Ordinativo di fornitura attuativo delle Convenzioni/Accordi Quadro i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. La presente procedura riguarda l’affidamento di un appalto avente ad oggetto i prodotti contenuti nella Tabella Elenco Lotti alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso Appalto Specifico.

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Sources: Capitolato d'Onere

Oggetto. 1Il servizio consiste nella vigilanza armata, a protezione dell'immobile adibito a sede dell'Agenzia, e non armata, per il ricevimento e l’accompagnamento dei visitatori, secondo le modalità descritte nel presente disciplinare, da svolgersi presso la sede centrale dell’Agenzia, sita in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ n.71 - 00143 Roma. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornituraNelle prestazioni da fornire sono inclusi i servizi manutentivi, l’installazione e l’utilizzo degli apparati ( per il periodo di durata del contratto) riportati nel paragrafo 7 “Obblighi ed oneri a carico dell’aggiudicataria”. La durata del contratto è di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso; sarà possibile una proroga del contratto di sei mesi 36 dopo la scadenza del termine finale al solo scopo di completare la procedura di gara per il nuovo periodo contrattuale. L'Agenzia si riserva tuttavia la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'Aggiudicataria possano essere vantate pretese di alcun genere, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno un mese da notificarsi all'Aggiudicataria tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Il recesso sarà esercitato, in particolar modo, in caso di sopravvenienza di convenzioni CONSIP con condizioni più favorevoli per l’Agenzia, a meno che l’Aggiudicataria non accetti una modifica contrattuale che preveda le stesse condizioni. L’importo a base d’asta del servizio è di € 830.000,00 (trentaseiottocentotrentamila/00), di medicazioni cui € 8.300,00 (ottomilatrecento/00) di costi delle misure per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta eliminare o ridurre i rischi da interferenze, su cui non è ammesso ribasso; in caso di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto proroga ai sensi del terzo comma del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e articolo l’importo a base d’asta risulterà di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4€ 968.333,00. L’importo a base d’asta è determinato in funzione delle ore stimate necessarie e delle rispettive tariffe risultanti dalle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, come di cui al precedente comma è puramente indicativo e seguito specificato: - n. 32.193 ore di vigilanza armata per una tariffa oraria pari ad € 18,86 (diciotto/86), ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇; - n. 4.698 ore di vigilanza non vincolante ed esprime il limite massimo armata per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodottouna tariffa oraria pari ad € 15,20 (quindici/20), bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Service Agreement

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, per Con il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6Contra- ente: a) a fornire i prodotti oggetto della fornitura nelle varie strutture ospedaliere e territoriali della ASL di Cagliari e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari aggiudicati al Fornitore di cui all’elenco allegato (Assegnazione) sino alla concorrenza dell’importo complessivo, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo QuadroIVA esclusa, di € con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6Discipli- nare Tecnico; 5b) ad effettuare il servizio di consegna dei beni di consumo direttamente al/i piano/i presso la Sedi delle Farmacie delle Unità ordinanti dei PP.OO. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadroe altre Strutture dell’Azienda. 62. L’ASL Roma 6 L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture forni- ture in favore della Pubblica AmministrazioneAzienda, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in conformità cui prima del decorso del termine di durata della presente Contratto, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 1, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto dall’artall’art. 106 27, comma 3, Decreto Ministeriale .8/N10el/l1a98ip5o.tesi di effettiva proroga, di cui al successivo art.4 punto 2, la durata complessiva del D.Lgs. n. 50/2016 contratto sarà di anni 5 (cinque), l’ASL di Cagliari, entro 30 giorni precedenti alla scadenza del contratto, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere al riscatto, per una o più appa- recchiature, dettagliate nel Capitolato Speciale, fornite in noleggio, acquisendone la piena pro- prietà, a fronte del pagamento di un corrispettivo di costo, contenuto e s.m.i..predeterminato nella misura dell’1% del valore dichiarato in offerta.

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Sources: Contract for the Supply of Medical Devices

Oggetto. 1La presente procedura, per titoli, è volta al conferimento di 1 incarico di didattica integrativa da conferire a soggetto esterno all’Università degli studi di Bergamo per la realizzazione dell’attività di field project nell’ambito del Master di I livello “Digital Business Development - Sviluppo del business e dei canali digitali” –a.a. 2021/22 per n. 16 ore. Il presente Accordo Quadro ha file project è un’attività annuale in cui imprese selezionate, docenti e studenti lavorano insieme per oggetto trovare soluzioni a diverse questioni di digitalizzazione alle imprese. L’incaricato, sotto la fornituraguida del responsabile del progetto, prof.ssa ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, dovrà collaborare per il periodo la realizzazione del seguente field project: FIELD PROJECT AZIENDA 2 Obiettivo: creazione e lancio di mesi 36 un'agenzia di digital marketing, verticalizzata sulle attività di lead generation inbound, tramite touchpoint online (trentaseiform, landing page, chatbot…), . Il field project sarà focalizzato sulla lead generation nel settore finanziario (banche e istituti di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui credito) che sono volte sia al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte B2B che al B2C. Il Tutor dovrà curare in piena autonomia le attività connesse all’oggetto alla gestione del presente Accordo Quadrofield project e sarà referente del progetto presso l’azienda individuata dalla Direttrice di Master, prof.ssa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. L’incaricato sarà tenuto a coordinare le esigenze dell’azienda e l’attività didattica; attuare le attività assegnate dal coordinatore per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto; monitorare e gestire complessivamente il progetto assegnato, gestire la documentazione inerente e far fronte ad ogni altra eventuale problematica che dovesse sorgere nella gestione del field project. L’incaricato presterà la propria attività professionale in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente con la supervisione della prof.ssa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, con le caratteristiche tecniche la quale saranno concordate di comune accordo i momenti di presenza. Per il suo svolgimento l’incaricato potrà utilizzare mezzi e strutture dell’Università. L’incaricato sarà tenuto alla compilazione di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui un registro delle attività svolte e al precedente comma è puramente indicativo termine delle attività elaborare una relazione finale delle attività svolte e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadrodegli esiti raggiunti. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Incarico Di Lavoro Autonomo Per Attività Didattica Integrativa

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornituraAMA affida al Fornitore, per che accetta, l'esecuzione del Servizio di manutenzione a canone di tipo full service su n. 8 spazzatrici GILETTA da 4 mc, da effettuarsi in funzione delle contingenti esigenze della medesima AMA, il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;tutto come meglio previsto e prescritto nel Capitolato Tecnico. 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6di AMA ad espletare il Servizio nei limiti dell'importo complessivo massimo pari ad € 498.847,36 (quattrocentonovantottomilaottocentoquarantasette/36) IVA esclusa, di cui € 5.000,00 (cinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto ribasso, come da documento SAP P190005206 del presente Accordo Quadro30/01/2020 3. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, con le caratteristiche modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, servizio previsti e prescritti nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara;presente Contratto e nel Capitolato Tecnico. 4. L’importo Il Servizio è affidato al Fornitore limitatamente ai mezzi individuati e oggetto di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 full service; AMA si riserva la facoltà di richiedere al affidare analogo servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore. 5. AMA si riserva di esercitare, nel periodo corso della durata del Contratto: a) la facoltà di efficacia del presente Attorichiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, l’aumento delle prestazioni contrattualiai sensi dell'art. 106, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazionecomma 12, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016, ai medesimi termini e s.m.i..condizioni contrattuali; b) limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di proroga del Contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.

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Sources: Servizio Di Manutenzione

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha Committente conferisce al “Prestatore” l’incarico di “Business Development Manager” a supporto del Progetto “Andria Food Policy Hub – Parte FSE” e, nello specifico, l’incarico diretto alla realizzazione delle seguenti attività: a) Supporto al management di progetto ed al coordinamento in accordo con il Food Policy Manager e il RUP; b) supporto per oggetto la fornitura, predisposizione di rapporti sull’avanzamento delle attività per il Comune di Andria; c) supporto alla gestione degli aspetti amministrativi e finanziari in collaborazione con il Food policy Manager e gli uffici comunali; d) supporto all’organizzazione e al coordinamento degli incontri, i meeting e altri momenti partecipativi; e) affiancamento agli enti gestori dell’Andria Food Policy Hub per le attività di animazione territoriale; f) supporto alla creazione di connessioni tra comunità e spazi attivati ed alla promozione delle attività programmate; g) attività di fundraising e progettazione per il prosieguo delle attività al termine del periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6finanziamento; 2h) Realizzazione di tutte le attività previste nel rispetto del cronoprogramma di progetto. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3Si specifica che l’elenco delle attività sopra riportate è meramente indicativo e non esaustivo. Con la sottoscrizione dell’Accordo QuadroPertanto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, Business Development Manager potrà essere chiamato a svolgere tutte le altre attività connesse all’oggetto complementari e/o similari a quelle finora descritte che dovessero rendersi necessarie. Le attività saranno realizzate in autonomia, ma in stretto raccordo funzionale con il Settore Promozione della Città e del Territorio del Comune di Andria e la natura del rapporto di collaborazione comporta:  assenza di vincolo di subordinazione;  non inserimento funzionale nella struttura organizzativa;  autonomia organizzativa per il raggiungimento del risultato richiesto. Tuttavia, si richiede ai fini dell’espletamento dell’incarico una presenza fisica presso la sede del progetto in Andria di almeno 24 ore settimanali suddivise in almeno 4 giorni a settimana e comunque ogniqualvolta sia richiesto dall’Ente e/o necessario alle attività progettuali. Ai soli fini della necessaria rendicontazione del presente Accordo Quadroincarico, richiesta dal Progetto in oggetto, viene indicato un impegno complessivo del “Prestatore” in 272 giornate. L’oggetto della prestazione di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento alla Amministrazione conferente ed è coerente con le caratteristiche tecniche e esigenze di conformità prescritte negli atti funzionalità del Comune di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5Andria. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola prestazione in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto oggetto è di quantitativi minimi o predeterminati natura temporanea ed altamente qualificata. L’incarico da conferire è da intendersi di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un lavoro autonomo senza obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadrosubordinazione alcuna. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Convenzione Di Incarico Per Prestazione D’opera Autonoma

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, per il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadrostipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6delle Aziende Sanitarie della regione Sardegna, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto fornire i sistemi Flash Glucose Monitoring (FGM) FREESTYLE LIBRE, relativo materiale di consumo e servizi connessi, per l’automonitoraggio e misurazione del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati glucosio interstiziale da parte dei pazienti diabetici che la costituiscononecessitano frequenti misurazioni glicemiche, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di dalle Aziende sanitarie contraenti con gli Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti sino a concorrenza dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara;spendibile (€ 12.000.000,00 IVA inclusa). 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 52. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto Centrale regionale di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 committenza si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo alle stesse condizioni e corrispettivi, di efficacia incrementare il quantitativo fino a concorrenza di un quinto dell’importo massimo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 106 comma 12 del presente AttoD. Lgs. 50/2016. 3. Il sistema FGM, l’aumento delle prestazioni contrattualiper paziente, nei limiti in vigore è comprensivo di: SENSORI e LETTORE. Il Fornitore si impegna per le forniture in favore tutta la durata della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Attofornitura a fornire i lettori occorrenti secondo richiesta, in conformità comodato d’uso gratuito, senza alcun aggravio di spesa sul prezzo di acquisto dei sensori. 4. La fornitura dovrà inoltre comprendere gratuitamente il seguente materiale di consumo per eventuali misurazioni della glicemia tramite il sistema tradizionale: - 50 strisce/mese; - 50 lancette/mese; - 1 pungidito Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio spesa sanitaria 5. Unitamente alla fornitura del sistema FGM, e relativo materiale di consumo, il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali. 6. I quantitativi riportati nella documentazione di gara sono frutto di una stima meramente indicativa e non tassativa per il Fornitore, il quale sarà tenuto a quanto previsto dall’artfornire soltanto le quantità che gli verranno richieste. 7. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..I quantitativi effettivi saranno determinati in base agli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie sino a concorrenza dell’importo massimo spendibile, determinato moltiplicando il fabbisogno dei sensori per il prezzo unitario offerto dall’aggiudicatario.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Di Monitoraggio Flash Del Glucosio E Servizi Connessi

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro accordo di collaborazione ha per oggetto la fornituragestione dei buoni spesa emessi dal comune di Acqui Terme su apposito supporto cartaceo, a titolo di contributo socio assistenziale, utilizzabili dai beneficiari individuati dallo stesso Comune per finalità di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 2020. In particolare, esso disciplina le modalità di accettazione e rendicontazione da parte dell’operatore economico già inserito ne1ll’elenco pubblicato sul sito istituzionale di tali buoni spesa per la fornitura di generi alimentari ai cittadini beneficiari degli stessi. L’operatore economico dichiara che il periodo codice ATECO della propria attività è _______________ Con la sottoscrizione del presente accordo le parti non concludono un contratto di mesi 36 fornitura di beni né di prestazioni di servizi. L’operatore commerciale si impegna a cedere ai portatori dei buoni spesa emessi dal Comune esclusivamente generi alimentari (trentaseiincluse le bevande non alcoliche), con esclusione di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta qualsiasi altra tipologia di acquistare i prodottiprodotto, fino all’importo pari al valore nominale di tali buoni spesa; il Comune si impegna a rimborsare il valore di tali beni, a seguito della presentazione della documentazione di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; successivo art. 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, Le parti si danno atto che il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto Comune non assume alcuna obbligazione per il pagamento di beni ceduti dall’operatore economico per importi superiori al valore del buono spesa. Il valore del presente Accordo Quadroaccordo di collaborazione non è determinabile, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di garanon potendo il Comune garantire che i buoni spesa consegnati vengano utilizzati nell’esercizio commerciale del sottoscrittore, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione essendo tale decisione rimessa alla libera determinazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadrobeneficiari. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Sources: Collaborazione Per L’utilizzo Dei Buoni Spesa

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del servizio di realizzazione e implementazione dei materiali di Comunicazione per oggetto la fornitura, per il un periodo massimo di mesi 36 24 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;ventiquattro) mesi. 2. La scelta Il Servizio deve essere reso nel rispetto di acquistare i prodotticondizioni, modalità, tempistiche, termini, specifiche tecniche e Livelli di cui al servizio previsti e prescritti nel presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico;Contratto e nel Capitolato Tecnico. 3. Le attività di servizio sono ripartite come segue: a) Servizio 1: Servizio di supporto grafico con trasferimento di Know- How per un periodo di 12 (dodici) mesi; b) Servizio 2: Servizio di supporto grafico esecutivo per un periodo di 18 (diciotto) mesi; c) Servizio 3: Servizi di supporto tecnico specialistico nella realizzazione di grafiche pubblicitarie e creative per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi. 4. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e ad eseguire il Servizio sulla base delle esigenze di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornituraAMA, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo spendibile, di spesa pari per il Lotto a Euro Iva esclusa_______,00 ( ), nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, come da Ordine n.____ del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6;_. 5. La stipula del presente Accordo Quadro Il Servizio non vincola è affidato al Fornitore in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di richiedere affidare lo stesso Servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore. 6. AMA si riserva di esercitare, limitatamente ai servizi 2 e 3 come individuati al Fornitoreprecedente comma 3, nel periodo corso della durata del Contratto la facoltà di efficacia richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del presente AttoContratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, l’aumento delle prestazioni contrattualiai sensi dell’art. 106, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016, ai medesimi termini e s.m.i..condizioni contrattuali. 7. AMA si riserva di richiedere, nel corso della durata del Contratto la facoltà di richiedere, limitatamente ai servizi 2 e 3 come individuati al precedente comma 3, all’aggiudicatario, di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, nelle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, riservandosi di richiederne di più favorevoli.

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Sources: Service Agreement

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro contratto ha per ad oggetto la forniturafissazione dei limiti di spesa per i volumi di prestazioni di assistenza ospedaliera da erogarsi nell’anno 2020, nonché in via provvisoria per il periodo l’anno 2021, da parte della sottoscritta Casa di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;Cura. 2. La scelta L’importo complessivo del limite di acquistare i prodottispesa 2020, stabilito dalla sopra citata DGRC n. del / / , è determinato dalle seguenti componenti: a) Limite di spesa “base” come fissato per ciascuna casa di cura nella colonna T) dell’all. n. 2 alla DGRC n. del / / (comprensivo delle prestazioni di PACC di cui al presente Accordo QuadroDCA n. 31 del 19.04.2018 e s.m.i.); tale importo comprende la remunerazione straordinaria stabilita per l’emergenza COVID, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6secondo i criteri definiti nel paragrafo 4 dell’allegato B alla sopra citata DGRC n. del_ / / ; b) Remunerazione degli oneri effettivamente sostenuti nel 2020 a seguito del rinnovo del CCNL AIOP – ARIS del personale sanitario dipendente non medico, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatricecome stimato per ciascuna casa di cura nella colonna U) dell’all. n. 2 alla DGRC n. del / / ; tale importo sarà rideterminato a consuntivo e liquidato secondo i criteri stabiliti nel paragrafo 2 dell’allegato B alla sopra citata DGRC n. del / / ; c) Remunerazione delle funzioni di Pronto Soccorso, come stabilita per le case di cura Pineta Grande di Castelvolturno e Villa dei Fiori di Acerra, riportata nella colonna V) dell’all. n. 2 alla DGRC n. del / / , da liquidarsi a consuntivo secondo i criteri e negli importi massimi stabiliti dal verbale del 27 ottobre 2014, approvato dal decreto commissariale n. 3/2015, e, per quanto non modificato dal medesimo verbale, secondo quanto stabilito dall’Accordo con ragioni le medesime due case di ordine strettamente clinicocura approvato dal decreto commissariale n. 61/2011; d) Maggiorazione del limite di spesa complessivo per incentivo alla erogazione del DRG 381 (DH con diagnosi ICD9CM 635) e remunerazione massima aggiuntiva per le prestazioni di Prima Assistenza di cui al DCA 42/2018, come indicate nella colonna W) dell’all. n. 2 alla DGRC n. del / / e riconoscibili a consuntivo alle case di cura interessate in tutto o in parte con i criteri specificati nel paragrafo 2 dell’allegato B) al DCA n. 48/2018; e) Redistribuzione successiva, a chiusura dell’esercizio di riferimento, dell’incentivo per le prestazioni di Alta Specialità (ai sensi dell’art. 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), stimato negli importi esposti nella colonna X) dell’all. n. 2 alla DGRC n. del / / e riconoscibile a consuntivo con i criteri specificati nel paragrafo 2 dell’allegato B) al DCA n. 48/2018; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo Oltre alle componenti di cui al precedente comma è puramente indicativo precedente, rimane stabilito che, sulla base delle consuntivazioni e non vincolante ed esprime il dei controlli effettuati dalle ASL competenti per territorio, sarà operata la redistribuzione successiva, a chiusura dell’esercizio di riferimento, del limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto spesa eventualmente rimasto inutilizzato da parte di quantitativi minimi o predeterminati altre Case di prodottoCura, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazionedelle Case di Cura che hanno ecceduto il proprio limite di spesa, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti con i criteri richiamati nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. paragrafo 2 dell’allegato B) al DCA n. 50/2016 e s.m.i..48/2018.

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Sources: Contratto Tra

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornituraAMA affida al Fornitore, per che accetta, l’esecuzione del Servizio, da effettuarsi sulla base degli Ordini di Servizio emessi da AMA, in funzione delle contingenti esigenze di approvvigionamento della medesima AMA. Le modalità di invio e il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6;contenuto degli Ordini sono previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto. 2. La scelta Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di acquistare i prodotticondizioni, modalità, tempistiche, termini, specifiche tecniche e Livelli di cui al servizio previsti e prescritti nel presente Accordo QuadroContratto, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico;nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’Offerta Tecnica. 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che AMA ad effettuare la costituisconoFornitura, nella misura di volta in volta richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione da AMA in funzione dei canoni e dei singoli Ordini di Ordinativi di fornituraServizio, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo spendibile, di spesa pari per il Lotto a Euro Iva _______,00 ( ), IVA esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara;come da Ordine n. ___________ del _. 4. L’importo di cui Il Servizio non è affidato al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola Fornitore in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di richiedere al affidare lo stesso Servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore. 5. AMA si riserva di esercitare, nel periodo corso della durata del Contratto: a) la facoltà di efficacia richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del presente Attodi Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, l’aumento delle prestazioni contrattualiai sensi dell’art. 106, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016, ai medesimi termini e s.m.i..condizioni contrattuali; b) limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di prorogare il Contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli; c) la facoltà di cui all’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di affidare ulteriori servizi analoghi per una spesa complessiva pari al 50% (cinquanta per cento) dell’importo contrattuale ed una durata di 18 mesi.

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Sources: Service Agreement

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del Servizio di noleggio “full service” senza conducente per oggetto la fornituraveicoli ed attrezzature operativi per parco mezzi Ama, suddiviso in 10 (dieci) lotti, per il un periodo di mesi 36 6 (trentasei)sei) mesi, di medicazioni per malattie rare dermatologiche per secondo le esigenze dell’ASL Roma 6;condizioni previste nella Specifica Tecnica. 2. La scelta Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di acquistare i prodotticondizioni, modalità, tempistiche, termini, specifiche tecniche e Livelli di cui al servizio previsti e prescritti nel presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico;Contratto e nella Specifica Tecnica. 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituisconoAMA ad effettuare il Servizio, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione indicata con riferimento al lotto di Ordinativi di fornituraaggiudicazione, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo spendibile, di spesa pari per il Lotto a Euro Iva ,00 (_________), IVA esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara;come da Ordine n. ___________ del _. 4. L’importo di cui Il Servizio non è affidato al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola Fornitore in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di richiedere al affidare lo stesso Servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore. 5. AMA si riserva di esercitare, nel periodo corso della durata del Contratto: a) la facoltà di efficacia richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del presente Attodi Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, l’aumento delle prestazioni contrattualiai sensi dell’art. 106, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016, ai medesimi termini e s.m.i..condizioni contrattuali; b) limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di prorogare il Contratto per ulteriori 6 (sei) mesi ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli;

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Sources: Noleggio Full Service

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, per il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto L’oggetto del presente Accordo è costituito dalla capacità di infrastruttura ferroviaria -specificamente individuata nell’Allegato A- espressa tramite i seguenti parametri caratteristici: I. Tipologia del servizio di trasporto; II. Caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate; III. Caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza, peso assiale (merci), sagoma (merci), trasporto di merci pericolose; IV. Numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazione; ▇. ▇▇▇▇▇▇ complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (espressi in trkm); VI. Valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell’Accordo Quadro). VII. (Esclusivamente per gli Accordi Quadro che interessano infrastruttura AV/AC) Individuazione dei binari di ricevimento. GI, con le caratteristiche tecniche rebus sic stantibus e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura quanto stabilito dal PIR (cfr. paragrafo 4.4.3 punto 2), si impegna a rendere concretamente disponibile la capacità al Richiedente. Il Richiedente, a sua volta, si impegna ad utilizzarla in termini di gara; tracce orarie secondo quanto precisato al successivo art. 4. L’importo Qualora nel periodo di validità si rendesse disponibile capacità aggiuntiva connessa all’entrata in esercizio di opere infrastrutturali, GI si impegna a comunicare al Richiedente la data definitiva di attivazione di ciascuna opera al più tardi 12 mesi prima di detta data, fornendo ove possibile un’informativa di massima 24 mesi prima della medesima data. Nel caso in cui al precedente comma è puramente indicativo e non vincolante ed esprime la nuova capacità consenta una significativa variazione dell’offerta, ovvero a seguito di maggiori esigenze di capacità manifestate dal Richiedente oltre il limite massimo per la stipula del successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula indicato all’articolo 8 del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodottopotrà provvedersi, bensì dà origine unicamente previa verifica della capacità disponibile, ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi aggiornamento concordato dell’Allegato A e/o B che avrà efficacia dal primo orario di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo servizio utile. A tal fine nell’Allegato D sono riportare le linee guida di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6riferimento per l’aggiornamento dell’All. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente AttoA e/o B. Il GI, in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 2.3.3.5 del PIR, è tenuto a estendere al Richiedente le informazioni fornite a IF, relativamente a temporanee riduzioni di capacità-desumibili dal portale ePIR, al fine di consentire una eventuale più coordinata riprogrammazione dei servizi di trasporto. GI si impegna inoltre a fornire all’Impresa Ferroviaria che effettuerà i servizi per conto del Richiedente (d’ora in poi denominata IF), su specifica richiesta della stessa, le ulteriori prestazioni, fra quelle indicate nel PIR come obbligatorie o complementari, quali risultano dall’Allegato B al presente Accordo ed alle condizioni fissate nel PIR vigente al momento della richiesta di tali prestazioni. GI assicura che la capacità di infrastruttura oggetto del presente Accordo è compatibile con il livello quantitativo previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..dalla regolamentazione vigente.

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Sources: Pir 2021

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha Capitolato tecnico disciplina i servizi “a monte” ed eventuali servizi “a valle” del recapito necessari per oggetto garantire la fornituracorretta gestione dei servizi di raccolta e recapito postale e dei Servizi di notifica degli atti ai sensi e per gli effetti della legge 20 novembre 1982, per il periodo n. 890 connessi alla Piattaforma Notifiche digitale degli atti pubblici (PN) di mesi 36 cui all’art. 26 del D.L. n. 76/2020, nonché in attuazione del DPCM 8 febbraio 2022, n. 58 (trentaseiDPCM “funzionamento”), e precisamente, dell’art. 10, comma 8, dello stesso. In particolare, rientrano nei Servizi “a monte” e “a valle” del recapito i servizi che investono l’intero ciclo di medicazioni per malattie rare dermatologiche produzione della corrispondenza e la relativa gestione ai fini del recapito cartaceo dell’Avviso di avvenuta ricezione (AAR) ed eventualmente dell’atto presente in Piattaforma Notifiche. Tali servizi sono svolti dal c.d. “Consolidatore” il quale è, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), della delibera n. 728/13/CONS dell’Autoritm per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) “il soggetto titolare di autorizzazione generale che realizza prodotti postali, pre-lavora la corrispondenza per l’invio multiplo e la consegna ai punti di accettazione di un operatore postale ai fini del recapito”. La scelta Ai sensi di acquistare i prodottiquanto stabilito nell’art. 10, comma 8, del DPCM “funzionamento”, l’Addetto al recapito predispone la copia digitale conforme all’originale dell’Avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata in forma analogica, nonché conserva la versione cartacea di tali documenti. Si precisa che, in caso di attivazione dell’opzione di cui all’art. 63, comma 5, D.lgs 50/2016 (come meglio descritta al par. 3 del Disciplinare di gara e al par. 7 del presente Capitolato), rientreranno nel perimetro contrattuale della procedura de quo anche le seguenti attivitm: - l'acquisizione cartacea degli atti relativi alle notificazioni; - la dematerializzazione degli atti relativi alle notificazioni; - la conservazione degli atti cartacei relativi alle notificazioni. L’esecuzione delle attivitm di cui al presente Accordo QuadroCapitolato deve essere supportata da un sistema informatico messo a disposizione dall’Appaltatore, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, per gestire le fasi di scambio delle informazioni con ragioni la Piattaforma Notifiche di ordine strettamente clinico; 3. Con PagoPA S.p.A. e la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadrogestione dei workflow di processo, con le caratteristiche tecniche e riportate nel seguito. In particolare, tale sistema informatico dovrm essere in grado, altresì, di conformità prescritte negli atti interfacciarsi con i sistemi degli Addetti al recapito che risulteranno aggiudicatari di garaapposita procedura bandita da questa Stazione Appaltante, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che modo tale da consentire al Consolidatore l’acquisizione della copia digitale conforme da parte degli stessi, nonché la costituisconotrasmissione della stessa copia digitale conforme a PN, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di Ordinativi di fornituraaffinché possa essere da quest’ultima resa disponibile al destinatario in piattaforma. Inoltre, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto sistema informatico messo a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima disposizione dall’Appaltatore dovrm trasmettere a PN (nelle modalitm di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura cui all’Allegato 1 al presente Capitolato) i cambi di gara; 4. L’importo stato di cui al precedente comma è puramente indicativo successivo par. 3.1, nonché ogni altra informazione utile relativa al ritorno / recapito come trasmessa dai Recapitisti. Il sistema informatico dell’Appaltatore deve mettere a disposizione della Societm, senza oneri aggiuntivi, evidenze informatiche, ivi inclusi i log di sistema, utili a fornire prova alla Stazione Appaltante e/o a suoi aventi causa del funzionamento e/o di eventuali malfunzionamenti di tale sistema nell'interfaccia con la Stazione Appaltante e/o con i singoli Recapitisti, affinché la Stazione Appaltante possa imputare ogni eventuale responsabilitm in caso di inadempimento al colloquio telematico tra le parti coinvolte, (Stazione Appaltante, l'Appaltatore e non vincolante ed esprime recapitisti) ai fini di ogni valutazione nel rispetto dei livelli di servizio e/o di risarcimento dei danni arrecati alla Stazione Appaltante e/o ai suoi aventi causa. I Servizi previsti sono nel seguito schematizzati e descritti all’interno del presente documento. Integrazione con PN L’insieme degli sviluppi necessari per integrare il limite massimo proprio sistema informatico con PN di PagoPA S.p.A. 10 di 34 utilizzando le API descritte nell’Allegato 1 al presente Capitolato. Stampa, imbustamento/trattamento e conferimento per il recapito L’insieme di tutte le operazioni necessarie per la stipula del successivo Contratto attuativo stampa, la piegatura, l’imbustamento, il trattamento e la consegna al Recapitista ed, eventualmente, al FSU per il recapito della Corrispondenza, secondo le modalitm concordate con la Stazione Appaltante. Conferimento della materialità ai recapitisti individuati dalla Stazione Appaltante L'insieme di tutte le operazioni necessarie per la preparazione della materialitm da inviare e per l’accettazione dei relativi Ordinativi il successivo trasferimento della medesima dall’Appaltatore al Recapitista ed, eventualmente, al FSU. Interlocuzioni e scambi con i Recapitisti Il sistema informatico dell’Appaltatore in grado di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di richiedere interfacciarsi con i sistemi degli Addetti al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Attorecapito che risulteranno aggiudicatari, in conformità modo tale da consentire al Consolidatore l’acquisizione della copia conforme da parte degli stessi, nonché la trasmissione della stessa copia conforme a quanto previsto dall’artPN, affinché possa essere da quest’ultima resa disponibile al destinatario in piattaforma e i cambi di stato di cui al successivo par. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..3.1., nonché ogni altra informazione utile relativa al ritorno/recapito della notifica ove trasmessa dal recapitista.

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Sources: Accordo Quadro