Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.
Appears in 6 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario 1. L’orario normale di lavoro - La composizione multiperiodale è fissato in 40 ore settimanali, che possono essere distribuite anche in maniera non uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro.
2. Considerato:
a. la peculiarità dello svolgimento del servizio durante i periodi, prevalentemente stagionali, di esercizio in cui si concretizza l’utilizzazione piena degli impianti e le attività complementari di preparazione della neve e delle piste, come evidenziato nell’allegato 6, che forma parte integrante del presente contratto, la particolarità dell’utilizzo della forza lavoro caratterizzata dalla preponderanza dei dipendenti con contratto di lavoro a termine rispetto ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si stabilisce:
I) la durata massima settimanale del lavoro è pari a 54 ore;
II) la durata media settimanale di lavoro è pari a 48 ore comprensive delle ore di straordinario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 e dell'articolo 5, comma 2 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66;
III) la durata media dell’orario di lavoro si effettua mediante viene calcolata ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, DLgs 8 aprile 2003, n. 66 in riferimento ad un periodo di 12 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato e di 8 mesi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
3. Previo esame congiunto tra l’azienda e la RSU o, se non costituita, le RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, le Organizzazioni Sindacali medesime, è ammesso il ricorso allo al lavoro straordinario con riposo compensativo (in eccedenza al limite di cui al secondo comma, punto I), nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità a fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori, nei casi collettivi)di forza maggiore o in cui la mancata prestazione costituisca un pericolo o un danno alle persone o all’attività produttiva, nei casi di manifestazioni collegate all’attività produttiva, nei casi imprevedibili sia di natura tecnica che ambientale legati al funzionamento degli impianti e delle piste.
4. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, Le ore eccedenti le 40 (quaranta) ore settimanalisettimanali sono considerate straordinarie e vengono retribuite con la maggiorazione della retribuzione ordinaria di cui al successivo art.18, fino pari al massimo 20%.
5. Esclusivamente ai fini del rispetto della media settimanale di 60 (sessanta)48 ore, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario nel periodo di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile riferimento di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.cui al punto
Appears in 5 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si effettua mediante ricorso allo straordinario adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con riposo compensativo (nei casi individuali) il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivisettimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il tempo previstoperiodo di tre mesi sopra indicato, le 40 (quaranta) ore settimanaliparti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino al ad un massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione minuti del limite medio settimanale dell’orario ordinario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in altri periodi dell’annocui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. In ogni casoDecorsi i rispettivi termini di cui sopra, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesiin assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitiper effetto del presente accordo, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i propri diritti limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tema tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di recupero lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date turni di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneservizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 5 contracts
Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle aree Quadri, A e B, limitatamente, per quest’ultima, al personale che svolge attività esecutiva di carattere tecni- co od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti, nonché per il personale appartenente all’area D addetto a compiti di videoscrittura e utilizzazione di programmi informatici. Per il restante personale inquadrato nelle aree B, C e D non rientran- te tra quello indicato al precedente comma, l’orario ordinario contrattuale di lavoro - resta fissato in 38 ore settimanali di media annua. La composizione multiperiodale durata media dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca riferimento all’anno per i lavo- ratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle Ore (nei casi collettivi)acque. In tali casiPer i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre. L’orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. effettuata d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.. Nell’effettuare tale ripartizione, previa motivata comunicazione alla RSAle parti potranno fissare per quattro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell’anno, superando con un mas- simo, in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesiun orario settimanale di 44 ore. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di sem- plice attesa o custodia, la media delle durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore ordinarie lavorate e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10. di lavoro continuo. Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore. L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l’alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei regimi d’orario “5+2” commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d’accordo con l’Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussi- stenza dell’obbligo di custodia. La durata, la distribuzione e “6+1” dovrà l’ora iniziale e finale dell’orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei ser- vizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro. Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati noci- vi ai sensi del precedente art. 31, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull’orario giornaliero ordinario, fermo restando l’importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un’altra pausa di altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell’o- rario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell’acqua; sono considerati lavori disagiati l’estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo, nonché i propri diritti lavori che si svolgono in tema galleria. La durata massima giornaliera di recupero dei riposi individualilavoro ordinario di 10 ore, in modo da poterli correttamente esercitaredistribuite secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui al 9° comma, indipen- dentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneUgualmente dicasi per l’i- potesi contemplata al 11° comma.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si effettua mediante ricorso allo straordinario adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con riposo compensativo (nei casi individuali) il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivisettimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il tempo previstoperiodo di tre mesi sopra indicato, le 40 (quaranta) ore settimanaliparti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino al ad un massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione minuti del limite medio settimanale dell’orario ordinario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in altri periodi dell’annocui: l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. In ogni casoDecorsi i rispettivi termini di cui sopra, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesiin assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitiper effetto del presente accordo, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i propri diritti limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tema tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di recupero lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date turni di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneservizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 4 contracts
Samples: Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario 1. L’orario di lavoro - di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.
2. I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La composizione multiperiodale presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’ orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente.
3. Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.
4. I ricercatori e tecnologi possono impiegare fino a 160 ore annue aggiuntive rispetto all’orario di lavoro indicato al punto 1) in attività destinate ad arricchimento professionale quali ricerca libera utilizzando le strutture dell’Ente, attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie per le quali l’autorizzazione da parte dell’Ente, ove richiesta, è sostituita dalla preventiva comunicazione all’Ente medesimo da parte dell’interessato.
5. Le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all’orario di lavoro di cui al comma 1 al netto dei giorni di ferie goduti e delle assenze di cui agli artt. 17 e 18, al termine del periodo di riferimento vengono cumulate con quelle risultanti dei periodi precedenti. Il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20 vanno recuperate nel successivo periodo di riferimento, ferma restando la compensazione prevista per le altre ore in difetto dal primo periodo del presente articolo. Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all’anno.
6. E’ ammessa la presenza in servizio oltre l’orario di lavoro di cui al comma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi salvo quanto previsto al comma 5.
7. Le parti si impegnano a costituire, dopo la sottoscrizione del presente CCNL, una apposita Commissione paritetica con il compito di esaminare la possibilità di introduzione in via sperimentale di ulteriori modalità di gestione dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino di cui al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+comma 1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario 1.L’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario è di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane 0.Xx sede di contrattazione integrativa locale saranno disciplinate le modalità di articolazione delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo diverse tipologie di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale flessibilità dell’orario di lavoro, i propri diritti ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi, sulla base dei seguenti criteri: - l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza; - ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; -programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
4. In quanto autorizzate e compatibilmente con le risorse disponibili, le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro sono retribuite con le modalità e nella misura definite in tema sede di recupero dei riposi individualicontrattazione integrativa locale.
5. Nell’ambito dell’assetto organizzativo delle Istituzioni, il personale inquadrato nella categoria EP assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura, all’espletamento dell’incarico affidatogli e ai programmi da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanerealizzare.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario Artt. 109 – 113 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di lavoro - La composizione multiperiodale secondo livello) Definizione: qualsiasi periodo in cui il Lavoratore è a disposizione del Datore nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Normalmente la durata dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario è di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Per far fronte a eventi improvvisi ed imprevedibili o intensificazioni dei servizi richiesti, l’Azienda può realizzare diversi regimi di orario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla il superamento dell’orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la Ore. La durata media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, per ogni periodo di 45 giorni non dovrà superare le 58 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario; per un periodo di 6 mesi, non deve superare le 48 ore settimanali. La contrattazione di secondo livello potrà concordare profili di orario, includendo la domenica come giorno lavorativo. In caso di istituzione di turni di lavoro giornalieri, il lavoratore non può rifiutarsi di effettuarli. Sospensione: in caso di sospensione inferiore ai 30 minuti, per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore, ha diritto alla normale retribuzione; se invece pari o superiore i propri diritti 30 minuti, il Datore può porre in tema libertà il lavoratore con conseguente interruzione della retribuzione. Lavoro discontinuo o di recupero dei riposi individualisemplice attesa o custodia: per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, ecc.), la durata del contratto può essere fissata in modo da poterli correttamente esercitare45 ore ordinarie, con retribuzione commisurata all’orario settimanale ordinario pattuito. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori Tali lavoratori sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro, ma soggetti alla durata massima settimanale. Superato l’orario di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria con la maggiorazione del 15% (per le date prime 8 ore di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 straordinario) o del 20% (due) settimaneper quelle eccedenti l’ottava).
Appears in 2 contracts
Samples: CCNL Turismo E Pubblici Esercizi, CCNL Turismo E Pubblici Esercizi
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settima- nale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: - entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; - limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi di- sciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettima- nale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della pre- stazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello naziona- le, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente com- ma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate la- voro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazio- nale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia com- pleta attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende proce- dono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguente- mente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto pre- visto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dal- la nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si effettua mediante ricorso allo straordinario adottano pertanto, in quanto applicabili, le de- finizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con riposo compensativo (nei casi individuali) il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal se- condo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivisettimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddo- ve non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il tempo previstoperiodo di tre mesi so- pra indicato, le 40 (quaranta) ore settimanaliparti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sot- toporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavora- tore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente ac- cordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella program- mazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino al ad un massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione minuti del limite medio settimanale dell’orario ordinario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in altri periodi dell’annocui: - l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettiva- mente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; - l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’i- nizio del corrispondente evento considerato. In ogni casoDecorsi i rispettivi termini di cui sopra, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesiin assenza dell’accordo aziendale le pre- dette aziende procedono, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitiper effetto del presente accordo, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario alla programmazio- ne dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’ora- rio di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i propri diritti limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso prece- dente ha una durata massima pari a: - due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; - alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’at- tivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di ser- vizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tema tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli ef- fetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di recupero lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economi- co-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei riposi individualiturni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
9. La presente disciplina abroga: gli artt. 4 a), in modo fatta eccezione per l’ultimo periodo del punto 4/A.1, 4 b), 4 c), commi da poterli correttamente esercitare1 a 4, del CCNL 23 luglio 1976; l’art. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 4 dell’A. N. 12 luglio 1985; il punto 12 dell’ A. N. 2 (due) settimaneottobre 1989; l’art. 8 dell’ A. N. 25 luglio 1997; l’art. 6 dell’ A. N. 27 novembre 2000.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario A) Per l’orario di lavoro - La composizione multiperiodale valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, da’ al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 55 del presente contratto. Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 45. Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall’art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso nonché dal penultimo comma dell'art.20.
B) L’impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore. I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato. Agli effetti di cui sopra si effettua mediante ricorso allo straordinario computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio. Il permesso è concesso a richiesta dell’impiegato da effettuarsi con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca adeguato preavviso, tenendo conto delle Ore (nei casi collettivi)esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo. Nel caso di mancato godimento dei permessi, all’impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell’ultimo comma dell’art. 45. La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente. In tali casirelazione alle festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, previa motivata comunicazione soppresse dalla citata legge, agli impiegati per i mesi di giugno e di novembre è dovuto, in aggiunta alla RSAnormale retribuzione mensile, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi 1/25 della retribuzione stessa. Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo via collettiva di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario riposi individuali. Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in altri periodi dell’annocaso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale. In ogni casoCHIARIMENTO A VERBALE Le parti si danno atto che le attività previste dal X.X. 0 dicembre 1923, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con preavviso di almeno 2 (due) settimanequalifica impiegatizia.
Appears in 2 contracts
Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo
Orario di lavoro. composizione multiperiodale Per la durata dell’orario ordinario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell’orario contrattuale di lavoro - è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonchè ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l’orario multiperiodale di cui all’art. 31 del c.c.n.l. il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La composizione multiperiodale prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l’altro giorno di riposo può essere fruito nell’arco della settimana. L’attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall’entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell’articolo 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all’articolo 33 del presente c.c.n.l., dell’orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell’orario concordato La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)può essere articolata in non più di due frazioni. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi base a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, modo consecutivo fatte salve le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario attività caratterizzate da due frazioni di lavoro in altri periodi dell’annodurante la giornata. In ogni casocaso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell’articolo 17, nell’arco mobile comma 4, del decreto legislativo n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di 12 concordare un 3° turno giornaliero ex art. 22, comma 8 del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui ai commi 11 e 14 (dodiciprestazione nel 6° giorno della settimana e prolungamento orario) mesinon sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (lavoro straordinario, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitinotturno, confrontare il precedente articolo 119festivo). Resta inteso L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’impresa per l’inizio dell’attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell’ora preventivamente fissata per l’inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all’orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un’ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L’impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il Lavoratore dovrà conoscerepersonale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, sin dal momento il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle 2 ore. Il tempo passato a disposizione dell’impresa - in attesa di comunicazione impiego, per spostamenti da un posto all’altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell’orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell’orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della composizione multiperiodale dell’orario sua prestazione giornaliera – comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all’altro di lavoro, i propri diritti in tema anche se rientranti fra quelli abituali – sono rimborsate dall’impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di recupero dei riposi individualiviaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, in modo per l’inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneun posto all’altro, tra l’inizio e il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario I lavori oggetto del contratto verranno normalmente eseguiti nelle cinque giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) giornaliero del personale ANAS, salvo diversa previsione nell’offerta e/o alla Banca nel Contratto. L’Appaltatore potrà ricorrere all’orario notturno e ai giorni festivi in caso di ritardi ovvero per esigenze della Stazione Appaltante. Anche gli oneri rappresentati dal lavoro notturno e festivo sono considerati nel corrispettivo di appalto e pertanto nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potrà essere formulata dall’esecutore. Si precisa che l’orario notturno potrà essere discontinuo o ridotto a causa delle Ore (nei casi collettivi)esigenze della Stazione Appaltante, e nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potrà essere formulata dall’Appaltatore. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinarioEventuali attività che, per il tempo previstoragioni di esercizio, le 40 (quaranta) ore settimanalidovessero essere eseguite in orario notturno o in giornate festive, fino verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per l'Appaltatore, a maggiorazioni o compensi di sorta. Qualora, per proprie particolari esigenze, l'Appaltatore intendesse effettuare lavori nelle giornate di sabato, festive o al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario fuori del normale orario di lavoro, i propri diritti in tema dovrà farne richiesta con congruo anticipo ANAS, che si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facoltà di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date accordare o meno l’orario di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.lavoro richiesto
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Di Lavori, Construction Contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario giornaliero di lavoro - a tutti gli effetti del presente contratto è stabilito per tutti i turni in sei ore giornaliere. Di conseguenza la retribuzione settimanale continua ad essere calcolata su 36 ore settimanali computandosi sulla stessa base tutti gli effetti economici e normativi del presente contratto. Per i giornali che editano il numero del lunedì il regime lavorativo è articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi e uno di riposo. Nei casi in cui, per constatati motivi organizzativi o produttivi, non sia possibile attuare il regime lavorativo di cui sopra verrà mantenuto un regime lavorativo basato su sei giorni lavorativi e uno di riposo. Il regime lavorativo basato su cinque giorni lavorativi e uno di riposo determina nella sua estensione annuale un orario settimanale di fatto corrispondente a 35 ore per effetto della fruizione da parte degli operai, in aggiunta ai giorni di riposo previsti dalla Legge 22 febbraio 1934, n. 370, di sette giorni nei quali viene corrisposta la normale retribuzione. Nei casi in cui si mantenga il regime lavorativo basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo gli operai interessati avranno diritto per ogni anno di servizio a sette giorni di riposo retribuito aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 13 parte operai – disciplinati secondo la normativa del predetto articolo. La composizione multiperiodale concessione dei suddetti sette giorni di riposo retribuiti aggiuntivi determina la riduzione di 42 ore dell’orario lavorativo annuale e, pertanto, comporta la relativa attestazione a 35 ore dell’orario di lavoro settimanale medio di fatto dell’operaio su base annuale. La FIEG e le Organizzazioni sindacali si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in impegnano ad individuare gli strumenti idonei per l’equilibrata soluzione di eventuali problemi insorgenti dall’applicazione del regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario lavorativo basato su cinque giorni di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile ed uno di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare riposo previsto per i giornali che editano il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanenumero del lunedì.
Appears in 2 contracts
Samples: National Labor Contract, Contratto Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. composizione multiperiodale Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è sta- bilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n.66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a do- dici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma prece- dente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale. La suddivisione dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casidiversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in cinque giorni, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi oppure in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” cinque giorni e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individualimezzo, in modo relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da poterli correttamente esercitaretalune figure impiegatizie. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneeventuale lavoro stra- ordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - 1. La composizione multiperiodale durata contrattuale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) è di 36 ore settimanali, fino distribuite di norma su 5 o 6 giorni della settimana ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al massimo pubblico ed è articolato, previo esame con le Organizzazioni sindacali, dal direttore nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di 60 (sessanta)adeguati servizi sociali
2. Per le finalità di cui al comma precedente, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario l’orario di lavoro in viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
a) ottimizzazione delle risorse umane;
b) miglioramento della qualità delle prestazioni;
c) ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
d) miglioramento dei rapporti funzionali con altri periodi dell’annouffici ed altre amministrazioni.
3. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico.
4. In ogni casocaso di superamento delle 48 ore settimanali, nell’arco mobile comprensive dello straordinario, nell'ambito delle singole unità produttive con più di 12 (dodici) 10 dipendenti, l'Azienda è tenuta ad informare, alla scadenza del periodo di riferimento di 6 mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” le competenti autorità amministrative, ai sensi e “6+1” dovrà essere per gli effetti dell'art. 4 del d.lgs n. 66/2003. Il predetto periodo di 40 (quaranta) settimanali6 mesi è elevabile in sede di contrattazione collettiva decentrata fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso 5.Le parti si danno atto che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento l’obbligo di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavorocui all’art. 4, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individualicomma 5 del decreto 66/2003 non si applica a norma dell’art. 17, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà comma 5 del Decreto nei confronti del personale direttivo, identificati nei lavoratori appartenenti ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneQuadri.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario del personale A.T.A. è di norma di 7 ore e 12 minuti continuative per 5 giorni alla settimana, è articolato in turni antimeridiani e pomeridiani, è funzionale alle esigenze di servizio. L’orario di servizio massimo giornaliero è di 9 ore, ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive. Se la prestazione di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/giornaliera eccede le 6 ore continuative, il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve comunque essere prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. Qualora per la tipologia professionale o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio prefissata, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi, a tutti gli effetti, orario di lavoro. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, coerenza con le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo disposizioni del C.C.N.L. possono essere adottate le sotto-indicate tipologie di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario orario di lavoro che possono coesistere tra di loro in altri periodi dell’anno. In funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni caso, nell’arco mobile singolo Istituto : Orario di 12 (dodicilavoro flessibile; Orario plurisettimanale; Turnazioni.
a) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere orario di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.lavoro flessibile
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario Fermo restando che l’orario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi è stabilito in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) 39 ore settimanali, fino pari a 6 ore e 30 giornaliere dal lunedì al sabato. In caso di settimana corta l’orario sarà distribuito sui 5 giorni dal lunedì al venerdì, salvo accordi aziendali specifici. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita per il periodo di raccolta mele/uva, nel limite di 80 ore annue, con un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore come stabilito dall’art. 34 del C.C.N.L. L’orario di lavoro di 40 ore settimanali, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione di norma dal lunedì al venerdì, darà diritto a 52 ore annue, utilizzate sotto forma di permessi individuali retribuiti. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro cui all’art. 34 del vigente C.C.N.L., è regolata nelle modalità previste dall’art. 21 del presente C.C.P.L. Fermo e restando le disposizioni normative e legislative in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile materia agli ope- rai addetti alle stalle e alle strutture agrituristiche deve essere assicurato un riposo continuativo di 12 (dodici) mesi, la media 8 ore in coincidenza delle ore ordinarie lavorate previste notturne. Fermo e restando le disposizioni normative e legislative in materia a xxxxxx- sta della lavoratrice madre, o del lavoratore padre, nei regimi d’orario “5+2” primi 3 anni di vita del figlio è concessa la trasformazione a part-time con un minimo di 24 ore settimanali di rapporto di lavoro. Per i lavori considerati nocivi, come stabilito dal successivo art. 37, è previ- sta una riduzione dell’orario di lavoro, a parità di retribuzione e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanaliqualifi- ca, di 2 ore e 20 minuti per ogni otto ore di esposizione al rischio. (Per gli altri limitiIl rientro nelle colture trattate con sostanze chimiche non potrà avvenire se non dopo che siano trascorse almeno 24 ore dal trattamento ed a meno che la norma- tiva vigente o la confezione del prodotto utilizzato non portino indicazioni diverse, confrontare il precedente articolo 119)nel qual caso ci si atterrà a tali prescrizioni. Resta inteso che la mezza giornata o l’intera giornata libera coincidente con il Lavoratore dovrà conosceresabato non è considerata festiva agli effetti del calcolo delle ferie. Nelle Aziende agricole di natura pubblica in cui viene applicato il presente C.C.P.L., sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale specifici accordi aziendali potranno prevedere l’automatico allinea- mento del salario e dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema lavoro a quello dei dipendenti di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date ruolo pub- blico impiegati con la mansione di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneoperaio agricolo presso la stessa Azienda.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario premessa le parti riconoscono nella contrattazione collettiva lo strumento fondamentale di attuazione della disciplina legale di cui al d. lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal d. lgs. 19 luglio 2004, n. 213 e successive modificazioni e integrazioni e della legge 8 marzo 2000, n. 53, sia per la realizzazione delle innovazioni introdotte nel nostro ordinamento in attuazione delle direttive dell’unione europea, che per la definizione delle eccezioni e deroghe previste dalla legge. con riferimento a queste ultime, le parti richiamano e confermano, qualora non diversamente disciplinate nel presente ccnl, le normative collettive già esistenti in materia nel settore, anche a livello aziendale e gli ulteriori accordi di secondo livello - coerenti con la presente premessa - che potranno essere in futuro realizzati. ciò premesso, in linea con tale orientamento, le parti convengono di dare attuazione nel presente ccnl ai rinvii e, per le eccezioni previste, alle deroghe e alle sue condizioni che la nuova regolamentazione legale dei tempi di lavoro (orario di lavoro) e di non lavoro (pause, riposi e ferie) demanda alla contrattazione collettiva, con riferimento ai singoli istituti di cui al presente articolo, ai riposi e alle pause giornaliere, al riposo settimanale di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi - La composizione Festività soppresse”), alla reperibilità di cui all’art. 39 (“reperibilità”) e al lavoro straordinario e notturno di cui all’art. 41 (“lavoro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno”).
1. premesso che nulla viene innovato circa la disciplina della durata settimanale dell’orario di lavoro ordinario in quanto disciplinata da norme di legge e che i mutamenti rapidi dello scenario di settore nonché le esigenze di produttività e competitività delle imprese possono comportare un ricorso a regimi d’orario sempre più articolati e rispondenti all’evoluzione degli assetti tecnico- organizzativi, la durata contrattuale dell’orario normale di lavoro, salvo quanto previsto per il personale turnista e semiturnista, è stabilita in 38 ore settimanali con ripartizione, di norma, dal lunedì al venerdì.
2. avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pubblica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le parti stabiliscono che, con decorrenza 1° gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro va calcolata prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi per il personale addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio (turni/semiturni) ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. con riferimento a questi ultimi le aziende, in caso di particolari esigenze organizzative, potranno concordare con le rsu o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali competenti l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi.
3. ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d. lgs. n. 66/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, sul superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, da eseguire entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui al comma precedente, è effettuata presso la direzione provinciale del lavoro della provincia in cui si trova la sede legale dell’azienda e/o la sede principale dell’unità produttiva così come da assetto aziendale qualora questa sia dislocata in più province afferenti ad uno stesso ambito o a più ambiti regionali (l’art. 4, comma 5 del D. Lgs. n.66/2003 è stato abrogato dall’art. 41, comma 14 della legge n. 133/2008).
4. l’articolazione settimanale dell’orario di lavoro sarà definita, nel rispetto delle esigenze organizzative dell’azienda e delle normative di legge in materia, con accordo tra direzione e rsu. Qualora entro 5 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l’accordo, la proposta sarà esaminata con le organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. trascorso detto termine, le parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni che riterranno più opportune nell’ambito della propria libertà di iniziativa.
5. per far fronte ad eccezionali e urgenti esigenze di servizio con caratteristiche di straordinarietà e temporaneità, le aziende potranno attuare una diversa distribuzione dell’orario settimanale di lavoro dandone preventiva e immediata comunicazione alle rsu; fermo restando che il protrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni, comporta l’applicazione di quanto previsto al comma 4.
6. la definizione di orari multiperiodali nonché la ripartizione settimanale dell’orario su 4 o 6 giorni, avverrà previo accordo tra direzione e rsu. Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l’accordo, la proposta sarà esaminata con le organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. trascorso detto termine, le parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell’ambito della propria libertà di iniziativa.
7. in caso di flessibilità multiperiodale le ore settimanali programmabili oscilleranno nella fascia 30-46 ore con compensazione a livello annuo e con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria, così come definita dall’art. 35 (“struttura retributiva”), per le ore prestate oltre la 40esima.
8. ai fini della definizione delle fasce di flessibilità in entrata/uscita, con compensazione anche ultragiornaliera, si procederà con accordo tra direzione e rsu, ferma restando l’esigenza di garantire una compresenza non inferiore a 6 ore e trenta minuti, tenuto conto altresì delle caratteristiche del contesto urbano in cui si svolge l’attività lavorativa. l’orario giornaliero, settimanale e plurisettimanale sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi.
9. per le aziende che, alla data del 30 giugno 2005, applicano un orario di lavoro di 39 ore settimanali, le modalità attuative per il passaggio alle 38 ore settimanali, per i lavoratori non turnisti/semiturnisti, saranno definite con accordo in sede aziendale entro 6 mesi dalla stipula del presente ccnl. turnisti /semiturnisti
10. l’orario normale dei lavoratori turnisti, vale a dire coloro che prestano la loro opera in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, è di 40 ore settimanali.
11. Gli schemi di turno, che saranno oggetto di esame congiunto tra azienda e rsu, potranno prevedere le modalità attuative relative all’utilizzo delle ore di riduzione orario, ex festività e permessi aggiuntivi di cui al presente articolo.
12. le aziende stabiliranno una turnazione settimanale in modo che al lavoratore vengano richieste prestazioni alternate tra xxxxxxx, pomeriggio e notte.
13. la misura di 40 ore settimanali dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario intende applicabile anche ai semiturnisti, vale a dire a coloro che prestano la loro opera in turni di lavoro con solo due prestazioni giornaliere. al riguardo sono fatti salvi regimi d’orario settimanali inferiori alle 40 ore, laddove vigenti e definiti da contrattazione collettiva di livello nazionale preesistente.
14. Gli schemi di turnazione dovranno prevedere una turnazione settimanale tale da richiedere ai lavoratori prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte, con limiti di intervallo tali da evitare sequenze oltre 6 giorni lavorativi consecutivi e con fruizione di riposo compensativo (nei casi individuali) settimanale non inferiore alle 24 ore. pause
15. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la pausa giornaliera è normalmente prevista nell’articolazione degli orari di lavoro definiti in sede aziendale. con riferimento al personale addetto ai processi produttivi presidiati in turno continuo avvicendato e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casiin semiturno, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo con la necessità di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario permanere ininterrottamente nel posto di lavoro, i propri diritti in tema le parti si danno atto che le vigenti prassi a livello aziendale o territoriale già consentono la fruizione della pausa minima di recupero dei riposi individualilegge, in modo da poterli correttamente esercitareanche agli effetti dell’applicazione dell’art. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.51, comma 2, lettera c), tuir. permessi annui retribuiti
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Settore Elettrico
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente ,l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si effettua mediante ricorso allo straordinario adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con riposo compensativo (nei casi individuali) il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivisettimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il tempo previstoperiodo di tre mesi sopra indicato, le 40 (quaranta) ore settimanaliparti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino al ad un massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione minuti del limite medio settimanale dell’orario ordinario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in altri periodi dell’annocui: l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. In ogni casoDecorsi i rispettivi termini di cui sopra, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesiin assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitiper effetto del presente accordo, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i propri diritti limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tema tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di recupero lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date turni di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneservizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario normale di lavoro - La composizione multiperiodale è fissato in 40 ore settimanali. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 la durata media dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi non può in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinarioogni caso superare, per il tempo previstoogni periodo di sette giorni, le 40 (quaranta) 48 ore, comprese le ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’annostraordinario. In ogni caso, nell’arco mobile La durata media dell’orario di 12 (dodici) lavoro di cui al precedente comma deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 26 settimane. L’arco temporale di riferimento per il predetto calcolo è elevato a dodici mesi, la media a fronte delle seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro: - esigenze legate all’organizzazione di fiere e manifestazioni nonché per le attività connesse; - ricorrenze di eventi e festività vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare, che determinano un incremento dei consumi; - iniziative promo-pubblicitarie; - necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria; - punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato. Xxxxx restando l’orario normale di lavoro come definito al comma 1, tutti i lavoratori matureranno per dodicesimi 12 ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere annue di 40 (quaranta) settimanalipermessi retribuiti. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento Tali permessi verranno goduti da ogni singolo lavoratore per gruppi di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario 8 ore o frazioni di lavoro, i propri diritti in tema esse tenendo conto delle esigenze di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanecontinuità dell’attività produttiva.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario 1. All’interno del piano delle attività viene formulato l’orario di lavoro - del personale ATA nel rispetto degli art. 51 e 53 del CCNL del 29/11/07. La composizione multiperiodale gestione dello stesso è affidata al Direttore dei servizi generali e amministrativi.
2. L’orario di lavoro, secondo quanto previsto dal precedente comma 1, può assumere le forme previste dal CCNL.
3. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.104/71, n.903/77, n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. L’organizzazione dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario verranno portati a conoscenza dell’Assemblea del personale ATA insieme con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario i contenuti del POF e la proposta dei carichi di lavoro conseguenti, nell’ambito dei rispettivi profili professionali
5. Le tre unità in altri periodi dell’annoservizio presso il Liceo Musicale sono destinatari della riduzione d’orario a 35 ore xxxx.xx in quanto sussistono sia le condizioni soggettive che oggettive. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “.
6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavorolavoro questa non potrà subire modificazioni se non in presenza di reali esigenze di servizio dell’Istituzione Scolastica con conseguente disposizione del Dirigente Scolastico, i propri diritti in tema su proposta del DSGA.
7. Sia un eventuale occasionale ritardo sull’orario di recupero dei riposi individualiingresso, in modo da poterli correttamente esercitaresia il permesso fruito nel corso della mattinata di durata non superiore ai 15 minuti possono essere recuperati nel giorno stesso della fruizione; per ritardi o permessi superiori a detti 15 minuti (entro il limite contrattualmente previsto delle 36 ore annue) si rimanda all’art. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane54 del CCNL 2006/2009.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario 1.1 - Ai sensi dell’art. 33 del C.C.N.L. l’orario di lavoro del personale A.T.A. è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, nonché delle Accademie e dei Conservatori.
1.2 - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario L’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individualixxxxx, in modo da poterli correttamente esercitareè di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le date prestazioni orarie aggiuntive di recupero dei riposi collettivi con preavviso cui all’art. 54 del C.C.N.L. del comparto Scuola del 1995. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario dell’obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell’Istituzione scolastica.
1.3 - Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 2 (due30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
1.4 - Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro
1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui al citato art. 33 del C.C.N.L. possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro che possono coesistere tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
a) settimaneorario di lavoro flessibile;
b) orario plurisettimanale;
c) turnazioni.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale Durata massima dell’orario di lavoro Per tutto il personale, la durata normale della prestazione lavorativa, è conforme a quanto previsto dall’art 3, comma 1 del D.Lgs 66/2003, e dall’art. 118 del C.C.N.L. dei Servizi. Salvo autorizzazione del proprio Responsabile, ai collaboratori non è permesso rimanere in Azienda oltre i tempi massimi dell'orario di lavoro giornalmente previsti, come per altro lasciare il posto di lavoro prima del termine della giornata lavorativa. L’accesso alle sedi in giornate o orari diversi dalla normale apertura delle stesse, potrà avvenire solo in presenza di un Responsabile di Servizio o di persona da lui delegata, che sotto la propria responsabilità, si effettua mediante ricorso allo straordinario incaricherà dell’apertura e della chiusura degli uffici e della sicurezza. personale full time: 40 ore settimanali Per tutti i collaboratori soggetti al rispetto dell’orario di lavoro assunti con riposo compensativo contratto full time, l’orario giornaliero è di 8 ore per un totale di 40 ore settimanali, articolate su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. Per il personale non soggetto al vincolo di orario (nei casi individuali) e/dirigenti, quadri - art.134 C.C.N.L), si presume che l’orario di lavoro prestato settimanalmente sia di almeno 40 ore settimanali, 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previstonecessario al regolare funzionamento dei servizi. personale part time: l’orario giornaliero e settimanale è definito individualmente, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo all’interno del contratto di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneassunzione.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Del Personale
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario Con decorrenza 1 luglio 1968 1’orario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi è stabilito in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) 39 ore settimanali, fino pari a 6 ore e 30 minuti giornaliere. In caso di prestazione lavorativa di durata giornaliera inferiore, per qualsiasi ragione e quindi anche per consuetudine locale, a quella indicata nel primo comma del presente articolo, il lavoratore a tempo determinato o indeterminato, avrà diritto ad una retribuzione commisurata alla effettiva prestazione lavorativa da calcolare sulla base della retribuzione oraria tabellare. Per gli operai a tempo indeterminate, tale retribuzione oraria si ricava dividendo la paga mensile per 169 ore. Per gli operai a tempo indeterminate addetti alle colture, l’orario del Sabato è di 3 ore e la differenza di ore 3,30 viene recuperata maggiorando di 42’ l’orario dei giorni dal lunedì al venerdì. Le parti convengono che in caso di esigenze aziendali che richiedano una organizzazione lavorativa di otto ore continuative, al dipendente spetta una pausa di trenta minuti nell’arco delle stesse otto ore. Per particolari periodi e cicli lavorativi e per particolari esigenze aziendali legate alle deperibilità dei prodotti, può previo accordo sindacale essere attuato lo strumento della “banca ore”, tale strumento contrattuale può avere una durata massima di 3 mesi ed un tetto massimo di 60 (sessanta)75 ore. Nel caso in cui si utilizzi lo strumento della banca ore al lavoratore sarà riconosciuta una maggiorazione del 20% sulla paga totale. Le ore rientranti nella “banca ore”, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario saranno utilizzate o come riposi compensativi in vigenza di rapporto di lavoro o indennizzati qualora il lavoratore non abbia usufruito del riposo compensativo. Tale strumento sarà valutato ed attuato a livello aziendale previo accordo con la RSA/RSU o in assenza di rappresentanze aziendali, con discussione a carattere provinciale fra le XX.XX. alle quali i lavoratori aderiscono e l’Organizzazione Professionale alla quale aderisce l’azienda, su richiesta di quest’ultima. Nei tipi di stalle ove vengono praticati con attrezzatura moderna la mungitura, 1’allevamento del bestiame e stabulazione libera e con stalle sia al chiuso, sia all’aperto, si applica 1’orario di lavoro prevista per gli operai addetti alle colture. Negli altri periodi dell’anno. In ogni casotipi di stalle, nell’arco mobile il carico massimo di 12 (dodici) mesibestiame per addetto non può eccedere i 15 capi di bovini adulti in lattazione, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, oltre i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanerelativi vitelli.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario normale di lavoro - La composizione multiperiodale è fissato in 40 ore settimanali.
1. Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66 la durata media dell’orario di lavoro si effettua non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
2. La durata media dell’ orario di lavoro di cui al punto 1 deve essere calcolata con rife- rimento ad un periodo non superiore a 26 settimane. L’arco temporale di riferimento per il predetto calcolo potrà essere variato dalla contrattazione collettiva di secondo livello fra le Parti stipulanti il presente contratto, a fronte di specifiche ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro da enunciarsi formalmente nei verbali di accordo.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 5 del Dlgs.66/03, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti le aziende comunicano alla competente DPL il superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, ove intervenuto mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o al lavoro straordinario, alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)scadenza del periodo semestrale di cui al punto sub 2 che precede.
4. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, La durata massima per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione singola settimana dell’orario ordinario di lavoro non potrà superare in altri periodi dell’annoogni caso le 54 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, salvo diverso accordo di secondo livello fra le Parti stipulanti il presente contratto
5. In Fermo restando l’orario normale di lavoro come definito al comma 1, tutti i lavoratori matureranno per dodicesimi 28 ore annue di permessi retribuiti.
6. Tali permessi verranno goduti da ogni caso, nell’arco mobile singolo lavoratore per gruppi di 12 (dodici) mesi, la media 8 ore o frazioni di esse tenendo conto delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere esigenze di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanecontinuità dell’attività produttiva.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario 1. La durata dell'orario normale del lavoro effettivo è di 39 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, e potrà essere ripartito su 5 o 6 giorni a seconda della natura dell'attività dell'azienda e delle mansioni del lavoratore. Ai lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni si applica il divisore mensile di un ventiduesimo; ai lavoratori il cui orario normale di lavoro - è ripartito su 6 giorni si applica il divisore mensile di un ventiseiesimo.
2. La composizione multiperiodale durata massima settimanale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivicomprensiva dell’orario normale contrattuale e dell’orario straordinario), ferma restando la durata media di 48 ore ai sensi del decreto legislativo n.66/2003, non può superare le 57 ore settimanali.
3. La prestazione di lavoro giornaliera sarà compresa in un nastro lavorativo di durata non superiore alle 12 ore giornaliere per la generalità dei dipendenti, che potrà essere superato per gli istruttori di guida.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
5. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di intervallo non retribuita per la consumazione del pasto.
6. Gli impiegati addetti ai videoterminali non potranno essere adibiti all'uso dei medesimi per più di cinque ore giornaliere. In conformità all'art. 175 del decreto legislativo n. 81/2008, il lavoratore addetto ai videoterminali, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive per tutta la settimana lavorativa, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. La durata di tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” interruzioni dovrà essere pari a venti minuti ogni centoventi minuti di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneapplicazione continuativa al videoterminale.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale Per il personale impiegatizio la quantità media dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) settimanale è stabilito in 38 ore. La distribuzione dell’orario di lavoro nella giornata, mese, o in ragione di periodi dell’anno, verrà concordata dalle parti in sede aziendale. A fronte di particolari esigenze aziendali di flessibilità che comportino significativi scostamenti dagli orari di apertura e chiusura delle sedi e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)degli uffici e/o di particolari turnazioni, in sede aziendale potranno essere concordate ulteriori riduzioni di orario fino al raggiungimento di 36 ore settimanali. In tali casiNell’ambito della definizione in Sede Aziendale del calendario annuo di lavoro potrà essere concordata una diversa utilizzazione della riduzione contrattuale derivante dal presente accordo. Le parti, previa motivata comunicazione alla RSAin Sede Aziendale concorderanno l’opportunità di utilizzare a tale scopo, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’annotutto o in parte, superando in regime ordinariole ex festività abolite dalla Legge 05.03.1977 n.54 e successive modifiche, tenendo conto degli orari di apertura al pubblico. Inoltre si conviene che per il tempo previstopersonale impiegatizio non inserito nell’area quadri con funzioni anche esterne all’Azienda come previsto dal 7°, 6° e 5° livello dell’art.8 del presente accordo, non si adottino schemi rigidi di orario il cui rispetto meccanico rappresenti una obiettiva difficoltà a svolgere le loro funzioni. Tuttavia ed in considerazione di ciò, detto personale dovrà mediamente totalizzare l’orario settimanale. Per detto personale in Sede Aziendale, potrà essere concordata in costanza di detta funzione una indennità fino ad un massimo di L. 2.300.00 annue suddivise in 12 quote mensili. Con decorrenza dal 1/5/1999 tale limite è elevato a L. 2.500.000 annue. La determinazione del limite di cui sopra non implica alcun aumento delle indennità in essere alla data di stipula del presente rinnovo C.C.N.L. A decorrere dall’1/1/2007 l’indennità di cui sopra potrà raggiungere un massimo di Euro 1.500,00 annui. Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le 40 (quaranta) ore settimanaliparti concordano che, fino al massimo in caso di 60 (sessanta), prevedendo poi approvazione di una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario disposizione di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, i propri diritti si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo. Le parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione della disciplina contrattuale concernente l’orario di lavoro con le disposizioni in tema corso di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitareemanazione ai sensi della direttiva comunitaria n.104 del 1993. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori A tal fine le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneparti richiedono congiuntamente la integrale salvaguardia delle competenze che la stessa direttiva attribuisce alla contrattazione collettiva.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario 1. L’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario non può superare nell’anno la media di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) 39 ore settimanali. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta nei periodi dell’anno in relazione alle esigenze delle singole aziende e può essere distribuito nei primi cinque giorni della settimana ferma restando l’attribuzione di sei giorni ai fini previdenziali ed assistenziali
2. Tale orario, fino al massimo ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 08/04/2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in altri periodi dell’annomisura superiore a quella prevista dal comma precedente e per le altre, a compen- sazione, in misura inferiore.
3. In applicazione del 3° comma dell’art. 34 del C.C.N.L., la variabilità dell’orario di la- voro è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di 44 ore settimanali. Sia in caso di orario superiore che in caso di orario inferiore alle 39 ore settimanali il datore di lavoro deve darne comunicazione scritta al lavoratore almeno quattro giorni prima, così come il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro, almeno sette giorni prima, il periodo di minor lavoro a compensazione. Detta comunicazione scritta del lavoratore dovrà essere firmata per presa conoscenza dal datore di lavo- ro. Il recupero potrà avvenire con la riduzione di una o più ore al giorno sino a totale copertura delle ore lavorate in più o, su accordo delle parti, anche con giornata intera. Il recupero dovrà avvenire nei giorni effettivamente lavorabili esclusi quindi quelli eventualmente coperti dalla cassa integrazione straordinaria.
4. Nelle aziende che hanno stabilito la settimana corta (dal Lunedì al Venerdì) le 44 ore settimanali dovranno essere ripartite nei predetti cinque giorni. In ogni casocaso su preciso accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratori potrà essere superato il suddetto limite delle 44 ore settimanali.
5. Per i lavori nocivi, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti costituiti da lavori eseguiti in tema di recupero dei riposi individualiacqua, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date pozzi e fossi di recupero dei riposi collettivi con preavviso scolo, distribuzione di almeno 2 (due) settimaneantiparassitari, l’orario di lavoro sarà effettuato in turno alternato o in orario continuato in base alle esigenze aziendali.
Appears in 1 contract
Samples: Provincial Labor Contract for Agricultural and Floricultural Workers
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario A. PARTE IMPIEGATI:
1. L’orario ordinario di lavoro - è stabilito in 36 ore settimanali ed è suddiviso in cinque giorni, dal lunedì al venerdì.
1. La composizione multiperiodale giornata del sabato a nessun effetto può essere considerata festiva.
1. Nel caso di particolari esigenze connesse all’organizzazione aziendale, dell’Ente o dell’Ufficio, può essere concordato con la rappresentanza sindacale aziendale, o in assenza, con i lavoratori, una diversa distribuzione dell’orario settimanale che comprenda anche il sabato.
1. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento di particolari ed indilazionabili attività, potrà essere concordato con la rappresentanza sindacale aziendale, o in sua assenza, con i singoli lavoratori, anche la prestazione di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)nella giornata di sabato e domenica.
1. In tali casiQualora sia necessario, previa motivata comunicazione alla RSAil lavoratore dovrà prestare la propria attività lavorativa nelle citate due giornate, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’annosu richiesta del datore di lavoro.
1. Nel periodo 30 giugno-15 settembre, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, nelle predette due giornate la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario prestazione di lavoro, se richiesta, dovrà comunque essere prestata. In tal caso compete all’impiegato il riposo compensativo nella settimana successiva.
1. A livello di singola Azienda, Ente o Ufficio, potranno concordarsi con la rappresentanza sindacale aziendale, o in assenza, con i propri diritti in tema singoli lavoratori, forme flessibili di recupero dei riposi individualigestione dell’orario giornaliero, tenendo conto, in modo particolare per quanto riguarda le esigenze aziendali, delle necessità operative inerenti ai lavori stagionali o fasi produttive o delle particolari mansioni svolte da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanetalune figure professionali.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)lavoro, sulla base dell’art. In tali casi11 del citato C.C.N.L. Impiegati Agricoli 07/07/2021 e s.m.i., previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) è pari a ore settimanali, fino pari al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione % dell’orario ordinario contrattualmente previsto. Lo svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale è così regolata: - DAL AL DALLE ORE ALLE ORE - IL , DALLE ORE ALLE ORE E DALLE ORE ALLE ORE - IL , DALLE ORE ALLE ORE Le parti si danno atto che l’orario di lavoro così descritto si intende in altri periodi dell’annoogni caso ordinario. Le parti si danno atto che il giorno di riposo settimanale è il . In ogni caso, nell’arco mobile caso di 12 necessità aziendali le parti convengono circa la possibilità di definire una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (dodiciclausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: - oggettive esigenze tecnico – produttive, - esigenza connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Con la sottoscrizione del presente contratto Lei, formalmente ed espressamente, presta consenso e “6+1” dovrà essere disponibilità alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa. La variazione della prestazione lavorativa le sarà di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi regola comunicata con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 (due) settimanegiorni.
Appears in 1 contract
Samples: Contratti Di Lavoro Agricolo
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale 1. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed eccezioni, ai soli fini contrattuali la durata massima normale dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore, distribuite di norma su cinque o sei giorni alla settimana.
2. Previo esame con la Rappresentanza Sindacale Unitaria, la direzione aziendale stabilisce l’articolazione giornaliera, anche in modo non uniforme, dell’orario di lavoro settimanale contrattuale nonché gli eventuali orari elastici di entrata, intervallo e uscita del personale. Per specifiche oggettive esigenze finalizzate a garantire la continuità e la funzionalità del servizio da soddisfare in modo tempestivo e non espletabili con le ordinarie articolazioni giornaliere dell’orario di lavoro (quali, le fasi di start up, l’immissione sul mercato di prodotti e servizi, le operazioni connesse ai cambi release, ecc. ), l’azienda può stabilire, per predefiniti periodi temporali, diverse modalità di collocazione della prestazione. Delle predette esigenze tecnico- produttive nonché delle modalità applicative l’azienda darà preventiva comunicazione alla RSU interessata entro 48 ore. Per le ore di lavoro non coincidenti con la collocazione ordinaria, verrà corrisposta una maggiorazione del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 30 (Lavoro supplementare,ecc.). La predetta maggiorazione non è cumulabile con eventuali maggiorazioni spettanti ad altro titolo. Di norma ogni sei mesi, su richiesta della RSU, si effettua mediante ricorso allo straordinario effettuerà un incontro per esaminare l’andamento e le motivazioni del fenomeno nonché le modalità applicative.
3. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell’attività lavorativa dovute a motivi stagionali o contingenti, la durata dell’orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco di ciascun semestre, con riposo compensativo (nei casi individuali) e/i limiti massimi di 48 ore settimanali e 12 ore giornaliere e con una durata minima di 32 ore o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)formule compensative equivalenti. L’azienda definirà tali regimi di orario previo esame congiunto con la RSU interessata. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per le prestazioni eccedenti il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario normale orario di lavoro in altri periodi dell’annogiornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media Nell’ambito delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoroflessibilità sopra previste, i propri diritti lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in tema quelli di recupero dei riposi individualiminore prestazione. Per le prestazioni eventualmente eccedenti le 45 ore settimanali sarà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 15% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario.
4. Gli orari di lavoro individuali possono essere: ?? orari spezzati, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito;
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario In applicazione del comma 2 dell’art. 31 del CCRL, l’orario di lavoro - è di 36 ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi e due rientri pomeridiani, da effettuarsi ordinariamente nelle giornate di martedì e mercoledì. L’orario convenzionale è il seguente: Dal lun. al ven. 8,00 14,00 Pomeriggio Ingresso Uscita 16,00 19,00 Su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze organizzative e d’intesa con il Dirigente, i rientri possono essere effettuati in giornata diversa dal martedì e mercoledì, in forma permanente o temporanea, od ancora l’orario può essere articolato su un solo rientro settimanale. Su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione , è ammessa un’articolazione dell’orario che non preveda il rientro pomeridiano, in tale caso la prestazione continuativa massima sarà di sette ore e quindici minuti. La composizione multiperiodale dell’orario pausa giornaliera tra la fascia lavorativa antimeridiana e il rientro pomeridiano ha durata di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/almeno trenta minuti. La pausa giornaliera non può incidere sulle fasce orarie obbligatorie. Nel caso di specifiche esigenze di gestione, di servizio o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in di sperimentazione possono prevedersi particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale articolazioni dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema per periodi determinati, sulla base di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitarespecifiche intese preventive fra la Direzione generale le XX.XX. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori e la RSU (qualora presente). Negli accordi saranno specificatamente individuate le date suddette esigenze gli ambiti e il periodo di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneapplicazione.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)lavoro, sulla base dell’art. In tali casi11 del citato C.C.N.L. Impiegati Agricoli 07/07/2021 e s.m.i., previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) è pari a ore settimanali, fino pari al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione % dell’orario ordinario contrattualmente previsto. Lo svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale è così regolata: - DAL AL DALLE ORE ALLE ORE - IL , DALLE ORE ALLE ORE E DALLE ORE ALLE ORE - IL , DALLE ORE ALLE ORE Le parti si danno atto che l’orario di lavoro così descritto si intende in altri periodi dell’annoogni caso ordinario. Le parti si danno atto che il giorno di riposo settimanale è il . In ogni caso, nell’arco mobile caso di 12 necessità aziendali è consentita la possibilità di definire una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (dodiciclausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: - oggettive esigenze tecnico – produttive, - esigenza connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Con la sottoscrizione del presente contratto Lei, formalmente ed espressamente, presta consenso e “6+1” dovrà essere disponibilità alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa. La variazione della prestazione lavorativa le sarà di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi regola comunicata con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 (due) settimanegiorni.
Appears in 1 contract
Samples: Contratti Di Lavoro Agricolo
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario A) Per l’orario di lavoro - La composizione multiperiodale valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196. Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, da’ al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 55 del presente contratto. Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell’art. 45. Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall’art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso.
B) L’impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore. I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato. Agli effetti di cui sopra si effettua mediante ricorso allo straordinario computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio. Il permesso è concesso a richiesta dell’impiegato da effettuarsi con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca adeguato preavviso, tenendo conto delle Ore (nei casi collettivi)esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo. Nel caso di mancato godimento dei permessi, all’impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell’ultimo comma dell’art. 45. La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente. In tali casirelazione alle festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, previa motivata comunicazione soppresse dalla citata legge, agli impiegati per i mesi di giugno e di novembre è dovuto, in aggiunta alla RSAnormale retribuzione mensile, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi 1/25 della retribuzione stessa. Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo via collettiva di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario riposi individuali. Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in altri periodi dell’annocaso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale. In ogni casoChiarimento a verbale Le parti si danno atto che le attività previste dal X.X. 0 dicembre 1923, nell’arco mobile n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia. Norma transitoria Sino alla data del 30 settembre 2000 per gli impiegati addetti ai lavori di 12 (dodicicantiere restano ferme le disposizioni contenute nell’art.44, lett. B) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” comma terzo e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanaliquarto del c.c.n.l. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane5 luglio 1995.
Appears in 1 contract
Samples: Collective Labor Agreement
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può es- sere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro - per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La composizione multiperiodale variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario compresi quelli di lavoro in altri periodi dell’annoinformazione dei lavoratori. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitioperai addetti alle stalle e alle attività agrituristiche, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscerein considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro. In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Xxxxx rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente arti- colo, i propri diritti in tema Contratti provinciali di recupero dei riposi individualilavoro potranno prevedere, facendo salve le at- tività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesimo su cinque giorni o una riduzione dell’ora- rio giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in modo dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da poterli correttamente esercitareeffettuarsi nei rima- nenti giorni della settimana. L’Azienda comunicherà Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori le date lavori di recupero dei riposi mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanespeciali.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario 1. L’orario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario è di 36 ore settimanali. L’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con riposo compensativo (nei casi individuali) e/carattere di continuità, che richiedano orari continuativi o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
2. In tali casiL’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni sono determinate, previa motivata comunicazione alla RSAprevio esame con le Organizzazioni Sindacali, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi dai dirigenti responsabili in particolari periodi dell’annoconformità al d.lgs. n. 165 del 2001 o successive modifiche ed integrazioni. Xxxxxxxx,l’orariodilavorovienedeterminatosullabasedeiseguenticriteri:
3. Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, superando in regime ordinario, per il tempo previstoanche coesistendo, le 40 (quaranta) seguenti tipologie di orario:
4. Dopo massimo sei ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti. Il personale dei ruoli tecnici professionale e dei ruoli tecnici operativi non inserito nel dispositivo di soccorso è esente dal recupero dei 30 minuti della pausa, qualora presente in altri periodi dell’annosede, garantendo il suo possibile impiego durante la pausa stessa considerandolo come orario di lavoro. In ogni casoLo stesso personale, nell’arco mobile qualora usufruisca della pausa al di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione fuori della composizione multiperiodale dell’orario sede di lavoro, i propri diritti in tema di è invece tenuto al recupero dei riposi individuali30 minuti previsti dalla pausa.
5. Sono fatte salve le condizioni dispositivo di soccorso.
6. È considerato a tutti gli effetti straordinario, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.il tempo impiegato
Appears in 1 contract
Samples: Collective Bargaining Agreement
Orario di lavoro. composizione multiperiodale Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale. Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti territoriali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario ordinario di lavoro - lavoro. La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario suddivisione dell'orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in altri periodi dell’anno. In ogni casocinque giorni, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” oppure in cinque giorni e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individualimezzo, in modo relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da poterli correttamente esercitaretalune figure impiegatizie. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneeventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario 7.1. Con riserva delle vigenti prescrizioni legali divergenti sul luogo di montaggio, gli orari di lavoro - La composizione multiperiodale vengono di seguito definiti.
7.2. In generale, il normale lavoro settimanale di 40 ore è ripartito su 5 giornate lavorative. Anche se, per motivi indipendenti dall’appaltatore, la durata del lavoro dovesse essere ridotta, verrà fatturato l’orario di lavoro normale. Per quanto riguarda la suddivisione dell’orario di la- voro, il personale dell’appaltatore si conformerà alle circostanze aziendali del committente e locali. L’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo giornaliero normale è compreso tra le ore 6 e le 20.
7.3. Sono considerate ore di lavoro straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/le ore oltrepassanti l’orario normale settimanale o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)l’orario normale giornaliero. Il lavoro straordinario è ammissibile solo dietro reciproco accordo. In tali casigenerale, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) lavoro straordinario non dovrebbe oltrepassare quello normale giornaliero di oltre 2 ore settimanali, fino al massimo e quello normale settimanale di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario oltre 10 ore.
7.4. Sono considerate ore di lavoro in altri periodi dell’annostraordinario le ore che superano l’orario di lavoro giornaliero o settimanale normale effettuate tra le ore 6 e 20.
7.5. In ogni caso, nell’arco mobile Sono considerate lavoro notturno durante giorni feriali le ore di 12 lavoro normali tra le ore 20 e le 6 (dodici) mesi, la media delle eccetto il lavoro straordinario notturno).
7.6. Sono considerate ore ordinarie lavorate previste di lavoro straordinario notturno le ore straordinarie tra le ore 20 e le 6.
7.7. È considerato lavoro domenicale quello effettuato di domenica o nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere giorni della settimana considerati di 40 (quaranta) settimanaliriposo presso il luogo di montaggio. (Per gli altri limiti, confrontare È considerato lavoro festivo quello effettuato du- rante i giorni considerati di festa presso il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento luogo di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanemontaggio.
Appears in 1 contract
Samples: Conditions of Assembly
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario 1. Il lavoratore è libero di lavoro auto-organizzare - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca nel contesto del limite massimo delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) 36 ore settimanali, fino al massimo o di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario quello inferiore se il rapporto di lavoro è a tempo parziale - i tempi e i modi di conseguimento dei risultati previsti nel progetto di telelavoro.
2. Non è necessaria la garanzia della presenza continuativa durante l’orario di lavoro. Tuttavia, considerata l’importanza di mantenere reciproci contatti lavorativi con i colleghi e i responsabili, il telelavoratore deve rendersi disponibile per comunicazioni di servizio in altri due periodi dell’annodi un’ora ciascuno nell’ambito dell’orario di servizio, da concordare con il proprio responsabile in funzione delle esigenze organizzative. Per il personale con un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo di reperibilità è unico con durata di un’ora.
3. In ogni casocaso di impossibilità da parte del telelavoratore di rendersi reperibile in tali periodi, nell’arco mobile lo stesso è tenuto a darne preventiva comunicazione al referente di 12 (dodici) mesicui all’art. 18, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” anche per via telematica, e “6+1” dovrà essere ad indicare un periodo alternativo di 40 (quaranta) settimanalireperibilità.
4. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario effetto dell’autonoma distribuzione del tempo di lavoro, i propri diritti non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive, né permessi brevi e altri istituti che comportano riduzione di orario, mentre resta inalterata la disciplina delle ferie, della malattia, della maternità e paternità e dei permessi giornalieri, previsti dalla normativa contrattuale e dalle specifiche disposizioni legislative.
5. Per le giornate in tema cui la prestazione lavorativa è svolta in telelavoro non spetta il buono pasto.
6. Il lavoratore in part time al momento di recupero avvio dei riposi individualiprogetti di telelavoro, può chiedere l’immediata trasformazione del rapporto di lavoro da part time in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date quello a full time e il contestuale inserimento nel progetto di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanetelelavoro.
Appears in 1 contract
Samples: Telework Agreement
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario Per l’orario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario valgono le norme di lavoro legge e quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali del settore edile. Viene confermato, a titolo esplicativo, che per tutti gli addetti della Provincia di Ferrara, le ore di permesso individuale retribuite sono così riassunte: Operai e apprendisti = 96 ore annue complessive (88 dai CCNL + 8 dai CIPL) Tecnici e impiegati = 96 ore annue complessive (88 dai CCNL + 8 dai CIPL) Con la firma del presente accordo di rinnovo, le Parti concordano che nei cantieri della Provincia di Ferrara si effettua mediante ricorso allo straordinario potrà, previo accordo con riposo compensativo (nei casi individuali) le RSU e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)le XX.XX. In tali casiterritoriali, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le orario di lavoro inferiore alle 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo attraverso un diverso utilizzo dei riposi annui. In deroga a quanto previsto dagli artt. dei CCNL vigenti, relativamente alla modalità di 60 fruizione del trattamento economico dei riposi annui, in luogo della corresponsione mensile della percentuale prevista dal citato articolo contrattuale, nella Provincia di Ferrara, le Imprese continueranno all’assolvimento di tale obbligo tramite l’accantonamento (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario 5,40%) presso la Cassa Edile con i criteri e le modalità oggi in essere. Per l’ orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L’orario normale settimanale resta fissato nel limite di 40 ore distribuite in altri periodi dell’anno5 giorni per tutto il periodo dell’ anno. In ogni casoderoga a quanto sopra ed in considerazione delle perdite di ore di effettiva produzione nell’ arco dell'intero anno, nell’arco mobile è data la possibilità all'impresa, d'intesa con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, di 12 (dodici) mesisuperare le 40 ore settimanali nei mesi compresi fra maggio e settembre, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere con retribuzione a regime normale, fatto salvo quanto previsto dal vigente CCNL in materia di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanerecuperi.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente ,l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si effettua mediante ricorso allo straordinario adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con riposo compensativo (nei casi individuali) il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivisettimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il tempo previstoperiodo di tre mesi sopra indicato, le 40 (quaranta) ore settimanaliparti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino al ad un massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione minuti del limite medio settimanale dell’orario ordinario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in altri periodi dell’annocui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. In ogni casoDecorsi i rispettivi termini di cui sopra, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesiin assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitiper effetto del presente accordo, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i propri diritti limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tema tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di recupero lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date turni di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneservizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario PERSONALE NON VIAGGIANTE
1. La durata del lavoro contrattuale settimanale per il personale non viaggiante è normalmente di 39 ore settimanali per un massimo di 8 ore giornaliere.
2. L'orario di lavoro - potrà essere distribuito dal lunedì al sabato.
3. La composizione multiperiodale durata media della settimana lavorativa non potrà superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi ai netto delle giornate non lavorate, ma retribuite.
4. In ogni caso non potranno essere superati i limiti di prestazione settimanale stabiliti dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i..
5. I sabati lavorativi dovranno essere contenuti, di norma, in 26 annui. La prestazione minima del sabato non potrà essere inferiore a quattro ore, mentre il restante orario sarà distribuito in maniera uniforme nelle restanti giornate.
6. Le ore di lavoro prestate il sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 18%.
7. Se il lavoro prestato nella giornata di sabato ha carattere di occasionalità, dà luogo al pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale oraria maggiorata del 50%. Detta percentuale assorbe, fino a concorrenza, le maggiorazioni per il lavoro straordinario.
8. Nel caso sia concesso il riposo compensativo la suddetta percentuale è ridotta al 20%.
9. Le modalità di flessibilità ai limiti ed alle modalità di erogazione dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario sopra indicati, con riposo compensativo (nei casi individuali) le relative eventuali conseguenze economiche, potranno essere concordate in sede di contrattazione di 2° livello per:
a. esigenze legate alla funzionalità del processo lavorativo;
b. necessità di maggiore richiesta di produzione dell’azienda;
c. periodi di minore intensità lavorativa;
d. periodi legati alla stagionalità;
e. periodi di riduzione di commesse e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)crisi.
10. In tali casiL'orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’entrata nel luogo di lavoro per l’inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, previa motivata comunicazione alla RSAultimato il servizio, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi è messo in particolari periodi dell’annolibertà, superando comprese le eventuali ore d’inoperosità.
11. Durante la giornata il lavoratore, anche in regime ordinariorelazione all'organizzazione del lavoro aziendale, per la consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non retribuita di un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti.
12. Gli addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali e dei call-center saranno adibiti all'uso dei medesimi in conformità alle normative di cui al d.lgs. n. 81/2008.
A. Lavoro a turno
a. L’eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di 8 ore giornaliere, nonché l’eventuale distribuzione dell'orario di lavoro in modo non uniforme per i diversi reparti produttivi, dovranno essere concordate a livello sindacale e/o tra le parti.
b. Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno due ore prima o dopo l’inizio dell’orario normale di lavoro.
c. L'istituzione di detti turni e/o orari sfalsati è finalizzata alla contrazione delle prestazioni straordinarie.
d. Nel caso di lavoro a turni, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, sostituzione che dovrà comunque avvenire entro un tempo previstomassimo di 1 ora.
B. Mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
x. Xxx i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, le 40 (quaranta) quali custodi, portieri e guardiani, l’orario normale lavorativo è di 44 ore settimanali, fino al con un massimo di 60 (sessanta)9 ore giornaliere.
b. Tali lavoratori saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli addetti a mansioni continue, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario qualora il contenuto delle mansioni da essi espletate tolga di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare fatto il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione carattere della composizione multiperiodale dell’orario di discontinuità del lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario è stabilito nella misura di 39 ore settimanali distribuite, di norma, in cinque giorni, considerando la giornata del sabato non lavorativa: otto ore dal lunedì al giovedì e sette ore il venerdì, salvo diversi accordi fra le parti. L’orario medio mensile è di 169 ore. Per l’orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) fa riferimento alle norme di legge in vigore. Se l’azienda distribuisce l’orario di lavoro su sei giorni lavorativi, l’orario giornaliero è di 6,30. E’ considerato lavoro straordinario, come disposto dal successivo art. 9, la prestazione eccedente i limiti di orario di lavoro sopra indicati, ad eccezione delle maggiori ore lavorate giornalmente e/o alla Banca settimanalmente per l’applicazione delle Ore flessibilità previste dal presente CPL. Per gli operai addetti agli allevamenti zootecnici (bovini, suini, avicunicoli, ecc.) l’orario settimanale di lavoro è distribuito in sei giornate pari a sei ore e mezza giornaliere. A tali operai deve essere assicurato un riposo continuativo di undici ore, delle quali otto in coincidenza con le ore notturne. L’orario di lavoro inizia e termina nel centro aziendale o nel luogo di lavoro precedentemente assegnato dall’azienda. Nel centro aziendale è esposto l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro, nonché dell’intervallo di riposo. I n applicazione dell’art. 34 del CCNL, le aziende possono stabilire un orario settimanale di 44 ore da effettuarsi nei casi collettivimesi di aprile, maggio, giugno, luglio (due settimane), settembre ed ottobre, nel limite di dodici settimane annue. In tali casiLe aziende che intendono usufruire di tale flessibilità devono comunicarlo per iscritto ai delegati sindacali aziendali o, previa motivata comunicazione alla RSAin mancanza di questi, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi ai lavoratori con almeno sette giorni di anticipo. Il recupero delle ore lavorate in particolari periodi dell’annoeccedenza deve essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo. La programmazione del recupero tiene conto delle esigenze del lavoratore. Qualora il recupero non venga effettuato interamente entro il 31 marzo, superando le ore residue sono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Per gli operai a tempo determinato il termine di recupero per il maggior numero di ore lavorate in regime ordinariodi flessibilità è la scadenza del contratto di lavoro. Le ore non recuperate sono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Da giugno a settembre, al verificarsi di condizioni climatiche tali da pregiudicare il normale svolgimento delle attività, la direzione aziendale, anche su richiesta dei delegati sindacali aziendali e/o dei lavoratori, può concordare con gli stessi orari di prestazione lavorativa diversi da quelli in uso e tali da migliorare le condizioni delle prestazioni stesse. Ai lavoratori che prestano la loro attività in fasce orarie di almeno sei ore lavorative consecutive è concessa una pausa retribuita di un quarto d’ora. Per la particolare natura dell’attività agrituristica, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, la disciplina dell’orario settimanale di lavoro può essere regolata come segue: l’azienda può distribuire l’orario giornaliero di lavoro entro una fascia oraria di tredici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria e di dodici ore per il restante personale, con un massimo di due interruzioni giornaliere. Nel corso della settimana, per il tempo previstocomprovate esigenze aziendali, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al è possibile maggiorare per un massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario sei ore l’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, recuperando tali maggiori ore nei sette giorni successivi. Tale flessibilità non è cumulabile con quella prevista al comma 7 del presente articolo ed è concordata con i propri diritti delegati sindacali aziendali o, in tema assenza di questi, con i lavoratori interessati. Qualora le ore di cui sopra non siano recuperate nei termini stabiliti, o non vi sia possibilità di recupero dei riposi individualiper le ore maturate in flessibilità entro il 31 marzo, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi verranno vengono retribuite con preavviso di almeno 2 (due) settimanela maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Provinciale
Orario di lavoro. composizione multiperiodale Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n.66/2003, può essere com- putato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più set- timane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settima- nale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrat- tazione territoriale. La suddivisione dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casidiversi giorni della setti- mana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale ora- rio in cinque giorni, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi oppure in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” cinque giorni e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individualimezzo, in modo relazione alla pe- culiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di partico- lari mansioni svolte da poterli correttamente esercitaretalune figure impiegatizie. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sa- bato non è considerata festiva, né agli effetti di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneeventuale lavoro straordi- nario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.
Appears in 1 contract
Samples: Confederation Agreement
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7ª, 6ª e 5ª, limitata- mente per quest’ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordi- ne, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo-conta- bile, tecnica ed agraria, nonché per il personale della 3ª fascia funziona- le addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informa- tici. Per il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2ª, 3ª e 5ª non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonché per il per- sonale inquadrato nella 1ª e nella 4ª fascia funzionale, l’orario ordinario contrattuale di lavoro - resta fissato in 38 ore settimanali di media annua. La composizione multiperiodale durata media dell’orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento all’anno per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell’o- rario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre. L’orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/pre- vederà, d’intesa fra il Consorzio e le R.S.A./R.S.U., la distribuzione del- l’orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l’istituzio- ne di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)di sem- plice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10. In tali casiL’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, previa motivata comunicazione alla RSAper un periodo massimo di 15 settimane l’anno, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi da 50 a 43 ore. Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l’arco dell’anno, superando per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo. Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore. L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l’alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d’accordo con l’Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussi- stenza dell’obbligo di custodia. La durata, la distribuzione e l’ora iniziale e finale dell’orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei ser- vizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro. Nelle giornate in regime cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati noci- vi ai sensi del precedente art. 26, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull’orario giornaliero ordinario, fermo restando l’importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un’altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione comple- tamento dell’orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell’acqua; sono considerati lavori disagiati l’estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo. CHIARIMENTO A VERBALE La durata massima giornaliera di lavoro in altri periodi dell’annoordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui al 9° comma, indipen- dentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneUgualmente dicasi per l’i- potesi contemplata al comma 11°.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario (rif. artt. 9 e 50 CCNL)
1. L’orario di lavoro - è stabilito nella misura di numero 39 ore settimanali suddivise in 5 giorni con il sabato di norma libero; ai sensi della legge n. 37 del 16 febbraio 1977, art. 5, la giornata del sabato è considerata lavorativa ai soli fini della contribuzione assicurativa, qualora nella settimana di riferimento siano state lavorate le 39 ore previste o che tali ore siano da considerare comunque lavorate per causa non imputabile al lavoratore (art. 59 CCNL).
2. Il lavoro eseguito oltre i limiti di cui al comma precedente è considerato straordinario.
3. L’orario di lavoro degli impiegati è articolato, di norma, in 8 ore dal lunedì al giovedì e 7 ore al venerdì e ha decorrenza flessibile tra le ore 8,00 e le ore 10,00 con pausa mensa, della durata minima di 30 minuti e massima di un’ora e mezza da fruire tra le 12,30 e le 14.00. Per gli impiegati dipendenti dall’Ente Regione la pausa mensa è fruita con le stesse modalità e durata valevole per il personale regionale. Su richiesta dell’impiegato al datore di lavoro e compatibilmente con l’esigenza di garantire la funzionalità dei servizi, può essere applicato l’orario flessibile settimanale, con possibilità di prestare fino a nove ore di lavoro dal lunedì al giovedì e al venerdì un minimo di quattro ore a completamento dell’orario settimanale. Con separati accordi aziendali tra le parti, può essere prevista e disciplinata la possibilità di consentire la prestazione lavorativa in telelavoro.
4. L’orario di lavoro degli operai è articolato in 8 ore giornaliere dal lunedì’ al giovedì’, di norma dalle 8.00 alle 17.00, e 7 ore al venerdì, di norma dalle 8.00 alle 16.00, con pausa mensa dalle 12.00 alle 13.00. La composizione multiperiodale definizione di diverse articolazioni dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) degli operai è demandata ad accordi aziendali tra le XX.XX. e gli enti datori di lavoro stipulanti il presente CIR, nell’ambito del Comitato paritetico regionale e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previstol’Ente Regione, le 40 (quaranta) ore settimanalidei Comitati tecnici paritetici provinciali, fino al fine di introdurre criteri di flessibilità e stagionalità per la migliore efficacia delle attività. Resta ferma la previsione di una pausa mensa pari ad un’ora e nel caso di orario continuato pari a mezz’ora.
5. Ad integrazione di quanto stabilito al nono comma dell’articolo 9 del CCNL, si conviene che i riposi compensativi possano essere usufruiti per un massimo di 60 (sessanta)trenta ore all’anno, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario da attingere dal monte-ore cumulativo individuale. Il lavoratore che intenda avvalersi di questa facoltà, deve segnalarlo al datore di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno ed usufruirne entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Il monte-ore può essere fruito per frazioni non inferiori a quindici minuti per gli impiegati e per un minimo giornaliero di 1 ora per gli operai. Il monte ore residuo al 31 gennaio dell’anno successivo non è più fruibile per riposi compensativi né può essere oggetto di maggiorazioni retributive.
6. L’orario di lavoro degli operai dipendenti dalla Regione Piemonte e addetti ai cantieri forestali ha inizio nel momento in altri periodi dell’annocui viene raggiunto il centro di raccolta, come individuato ai sensi dell’articolo 12. In ogni casoE’ comunque garantita una prestazione effettiva di almeno sette ore di lavoro dal lunedì al giovedì e di sei ore il venerdì.
7. Le parti concordano di demandare ad accordi tra XX.XX. e datore di lavoro l’eventuale aumento della percentuale di posti destinabili al rapporto di lavoro a tempo parziale previsto dall’articolo 6 del CCNL, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” che non dovrà comunque superare il 15% degli operai a tempo indeterminato.
8. Il tempo impiegato nel recupero e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare nella manutenzione degli attrezzi presso il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario magazzino è comunque considerato orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario normale di lavoro - La composizione multiperiodale è fissato in 40 ore settimanali, che possono essere distribuite anche in maniera non uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro. Considerato: – la peculiarità dello svolgimento del servizio durante i periodi, prevalentemente stagionali, di esercizio in cui si concretizza l’utilizzazione piena degli impianti e le attività complementari di preparazione della neve e delle piste, come evidenziato nell’appendice A che forma parte integrante del presente contratto, – la particolarità dell’utilizzo della forza lavoro caratterizzata dalla preponderanza dei dipendenti con contratto di lavoro a termine rispetto ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si stabilisce:
I) la durata massima settimanale del lavoro è pari a 54 ore,
II) le aziende ricorrono al lavoro straordinario nei limiti delle 48 ore di durata media settimanale come disposto dall’art. 4, comma 2, e dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66,
III) la durata media dell’orario di lavoro si effettua mediante viene calcolata ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66 in riferimento ad un periodo di 12 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato e di 8 mesi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Previo esame congiunto tra l’azienda e la RSU o, se non costituita, le RSA delle XX.XX. stipulanti il presente contratto o, in mancanza, le XX.XX. medesime, è ammesso il ricorso allo al lavoro straordinario con riposo compensativo (in eccedenza al limite di cui al secondo comma, punto I), nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (di eccezionali esigenze tecnico- produttive e di impossibilità a fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori, nei casi collettivi)di forza maggiore o in cui la mancata prestazione costituisca un pericolo o un danno alle persone o all’attività produttiva, nei casi di manifestazioni collegate all’attività produttiva, nei casi imprevedibili sia di natura tecnica che ambientale legati al funzionamento degli impianti e delle piste. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, Le ore eccedenti le 40 (quarantasettimanali sono considerate straordinarie e vengono retribuite con la maggiorazione della retribuzione ordinaria di cui al successivo art.17, pari al 20% dalla 41a alla 48a ora e al 25% oltre la 48a ora. Esclusivamente ai fini del rispetto della media settimanale di 48 ore, nel periodo di riferimento di cui al punto III) del secondo comma al lavoratore possono essere concessi, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66, riposi compensativi individuali da ragguagliare alle ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro straordinario prestate oltre la 48a ora settimanale e, in altri periodi dell’anno. In ogni casocaso di impossibilità di godimento di tali riposi, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario come ad esempio per anticipata cessazione del rapporto di lavoro, i propri diritti ovvero in tema presenza di recupero dei riposi individualimotivi oggettivi connessi alla tipicità dell’organizzazione del lavoro del settore, spetta il pagamento della corrispondente retribuzione oraria maggiorata della misura contrattuale del 25 %. Nel corso della giornata lavorativa al personale deve essere assicurata una pausa di lavoro, non computabile nell’orario, destinata al pasto, di norma di durata pari ad un’ora e da fruirsi, se necessario, a turno nel periodo tra le ore 11.00 e le ore 15.00, tenendo conto delle esigenze del processo lavorativo. Il lavoratore ha diritto di usufruire in ragione d’anno, per gruppi di 8 ore, di permessi individuali retribuiti da ragguagliare al periodo di servizio prestato nell’anno stesso e da godere nei periodi di minore attività dell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il monte ore individuale, comprensivo degli incrementi di cui all’ultimo capoverso dell’art.10 del CCNL 22 gennaio 2003, risulta pari a 80 ore. Nota a verbale. – L’articolazione dell’orario di lavoro di cui al presente articolo tiene conto della disciplina del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66, in modo da poterli correttamente esercitareparticolare degli artt. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date 4, 5, 6, 16 e 17. – La previsione del punto III (comma 2) ha effetto dal 29 aprile 2007. – Sono fatti salvi i trattamenti di recupero dei riposi collettivi con preavviso miglior favore in essere nelle aziende alla data di almeno 2 (due) settimanesottoscrizione del presente accordo che comportino la maggiorazione del 25% per il lavoro straordinario diurno prestato dalla 41a alla 48a ora.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario La durata normale dell'orario di lavoro - La composizione multiperiodale effettivo dei lavoratori con profili professionali C), dell'art. 17, esclusi quelli di cui al successivo comma, è fissata in 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in quest'ultimo caso in una delle 6 giornate l'orario dovrà essere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato. Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano ai lavoratori preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda ovvero della struttura operativa della proprietà o di un reparto di esse (profili professionali C1) e C2)), con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (quadri, direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio, capi reparto). Resta fermo l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In tali casirelazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, previa motivata comunicazione alla RSAcomma 4, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’annoD. Lgs. n. 66/2003, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione la durata media dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la media propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà deve essere effettuato nel periodo di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneriferimento anzidetto.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario 7.1. Con riserva di prescrizioni legali imperative divergenti sul luogo di montaggio, gli orari di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario vengono fissati in appendice.
7.2. In generale, il normale lavoro settimanale è ripartito su 5 giornate lavorative. Anche se, per motivi indipendenti dall’appaltatore, la durata del lavoro dovesse essere ridotta, verrà fatturato l’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)normale. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, Per quanto riguarda la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale suddivisione dell’orario di lavoro, il personale dell’appaltatore si conformerà alle circostanze aziendali del committente e locali. L’orario di lavoro gior- naliero normale è compreso tra le ore 06.00 e le 20.00.
7.3. Sono considerate ore di lavoro straordinario le ore oltrepassanti l’orario normale settimanale rispettivo al giornaliero. Il lavoro straordinario è ammissibile solo dietro reciproco accordo. In generale, il lavoro straordinario non dovrebbe oltrepassare quello normale giornaliero di oltre 2 ore e quello normale settimanale di oltre 10 ore.
7.4. Sono considerate ore di lavoro straordinario le ore che superano l’orario di lavoro giornaliero o settimanale normale effettuate tra le ore 06.00 e 20.00.
7.5. Sono considerate lavoro notturno durante giorni feriali le ore di lavoro normali tra le ore 20.00 e le 06.00 (eccetto il lavoro straordinario notturno).
7.6. Sono considerate ore di lavoro straordinario notturno le ore straordinarie tra le ore 20.00 e le 06.00.
7.7. È considerato lavoro domenicale quello effettuato di domenica o nei giorni della settimana considerati di riposo presso il luogo di montaggio. È considerato lavoro festivo quello effettuato durante i propri diritti in tema giorni considerati di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date festa presso il luogo di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanemontaggio.
Appears in 1 contract
Samples: General Conditions of Assembly
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere com- putato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro - per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La composizione multiperiodale variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario cui al comma precedente è con- sentita nel limite di 85 ore annue, con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario compresi quelli di lavoro in altri periodi dell’annoinformazione dei lavoratori. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitioperai addetti alle stalle, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscereall’acquacoltura e alle attività agrituristiche, sin dal momento in considerazione delle peculiari esigenze di comunicazione della composizione multiperiodale organizzazione del lavoro, i contratti pro- vinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro. In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti pre- visti dalle vigenti disposizioni di legge. Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, nonché quelli di cui al terzo comma del presente articolo, i propri diritti in tema Contratti provinciali di recupero dei riposi individualilavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, una diversa distribuzione dell’orario settimanale medesimo anche su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in modo dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da poterli correttamente esercitareeffettuarsi nei rimanenti giorni della settimana. L’Azienda comunicherà Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori le date lavori di recupero dei riposi mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanespeciali.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario 1) Per l’orario di lavoro si effettua mediante ricorso applicano le norme di legge. La durata normale di lavoro per la fase di lavorazione del tabacco allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le stato secco sciolto è di 40 (quaranta) ore settimanali, fino distribuite, di regola, in 7 ore giornaliere ad eccezione della giornata del sabato nella quale il lavoro avrà la durata di cinque ore, salvo diversa distribuzione nei primi 5 giorni della settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, mediante esame in sede aziendale. In caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni la giornata del sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti, fermo restando che l’orario settimanale di lavoro è complessivamente di 40 ore. L’orario di lavoro dovrà essere esposto in apposite tabelle da affiggere secondo le norme di legge. Il tempo impiegato nel corso dell’orario normale per gli spostamenti da un locale all’altro per necessità di lavoro deva essere considerato come lavoro effettivo. Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni legislative. Per i minori valgono le disposizioni della legge 17 ottobre 1967 n. 977.
2) Tutti i lavoratori hanno diritto di godere annualmente di un numero di giornate di riposo in sostituzione e pari alle ex festività religiose soppresse di cui alla legge n. 54/1977 e successive modificazioni, da aggiungere al massimo termine della lavorazione per i lavoratori stagionali. Per quanto riguarda le festività la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva, i lavoratori beneficeranno del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
3) Nelle aziende il cui lavoro è organizzato in un unico turno, la riduzione annua in atto di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, da godersi in aggiunta al trattamento di cui al punto 2), è elevata a 68 ore a decorrere dal 1° marzo 1991.
4) Per il personale stagionale il trattamento relativo alle ex festività religiose di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 e successive modificazioni nonché quello delle prime 48 ore di riduzione d’orario si intende riproporzionato nella misura di ore 13,33 per ogni mese di effettivo lavoro. Le restanti 20 ore di riduzione di orario, maturabili con le decorrenze di cui al precedente punto 3), verranno riproporzionate di ore 1,66 per ogni mese di effettivo lavoro.
5) La riduzione annuale dell’orario di lavoro di cui ai punti 2) e 3) verrà goduta: • per il personale stagionale, al termine della lavorazione, con esclusivi effetti aggiuntivi sugli istituti contrattuali del trattamento di fine rapporto, tredicesima e quattordicesima mensilità; • per il personale fisso nei mesi di agosto e settembre. Ove per esigenze tecnico-produttive si rendesse impossibile il godimento della riduzione di cui trattasi, le Aziende provvederanno alla monetizzazione del mancato godimento in favore dei lavoratori interessati.
6) Per le aziende che ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti intendano ripartire l’orario contrattuale su 6 giorni settimanali di più turni, la regolamentazione del relativo regime di orario settimanale avverrà a livello aziendale previo incontro di verifica a livello nazionale.
7) Per far fronte alle variazioni di intensità della produzione l’orario settimanale contrattuale può essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo o nell’intero periodo di durata del contratto a tempo determinato fino ad un massimo per il superamento dell’orario settimanale medesimo - rispettivamente di 160 ore per anno solare o 64 per un’attività di durata pari a 4 mesi (detto valore s’intende correlativamente riproporzionabile per esercizi di durata superiore o inferiore). In questo caso la Direzione aziendale, esaminate con le Rappresentanze Sindacali Unitarie le esigenze produttive, attuerà per l’intera Azienda, per unità produttive o gruppi di lavoratori, orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario settimanale contrattuale, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all’orario settimanale contrattuale. Gli incontri tra Direzione aziendale e Rappresentanze Sindacali Unitarie si terranno con tempestività correlata alla possibilità di previsione dei periodi con prestazioni sia superiori sia inferiori all’orario contrattuale. Le prestazioni lavorative inferiori all’orario normale di cui al punto 1) potranno essere realizzate tramite l’attribuzione di giornate, mezze giornate o gruppi di ore di riposo retribuito per singoli lavoratori, per un totale di ore corrispondenti a quelle di superamento dell’orario settimanale contrattuale maggiorato del 10%. Gli scostamenti dal programma così definito saranno parimenti comunicati alle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dovranno comunque essere realizzati entro tre mesi dalla data inizialmente prevista. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione di orario anche agii effetti degli istituti contrattuali. Le prestazioni eccedenti i propri diritti in tema regimi di recupero orario come sopra programmati saranno considerate straordinarie agli effetti contrattuali. L’attuazione della flessibilità cosi come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Nel realizzare la flessibilità degli orari contrattuali relativamente alla manodopera femminile, l’Azienda terrà conto delle oggettive caratteristiche dei riposi individualiservizi di trasporto presenti sul territorio.
8) Fermo restando quanto previsto dalle rispettive norme contrattuali, in modo da poterli correttamente esercitarenell’intento di perseguire un sempre maggiore livello di produttività e la più razionale utilizzazione degli impianti, avuto riguardo, altresì, alla rilevanza degli assetti occupazionali, la determinazione dei periodi di godimento delle ferie, l’eventuale utilizzo delle ex festività e delle riduzioni dell’orario di lavoro su base annua di cui ai punti precedenti formeranno oggetto di un esame preventivo tra Direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali Unitarie nella salvaguardia delle punte di maggiore intensità produttiva e con l’esclusione dei periodi di attività stagionali.
9) Nell’ultimo trimestre dell’anno, Aziende ed R.S.U. concorderanno un calendario annuo di massima, che tenga conto delle esigenze prospettiche del ciclo produttivo e dei lavoratori. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneA tale proposito, anche per meglio governare la flessibilità del ciclo produttivo potrà prevedersi l’istituzione della “banca ore”.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro - per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La composizione multiperiodale variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario compresi quelli di lavoro in altri periodi dell’annoinformazione dei lavoratori. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitioperai addetti alle stalle, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscereall’acquacoltura e alle attività agrituristiche, sin dal momento in considerazione delle peculiari esigenze di comunicazione della composizione multiperiodale organizzazione del lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro. In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Xxxxx rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, nonché quelli di cui al terzo comma del presente articolo, i propri diritti in tema Contratti provinciali di recupero dei riposi individualilavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, una diversa distribuzione dell’orario settimanale medesimo anche su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in modo dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da poterli correttamente esercitareeffettuarsi nei rimanenti giorni della settimana. L’Azienda comunicherà Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori le date lavori di recupero dei riposi mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanespeciali.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario di lavoro - La composizione multiperiodale ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a D3 e in 38 ore per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.67, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell’assistenza del malato. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’Amministrazione con l’osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l’orario settimanale in turni giornalieri, nell’ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art.67; l’orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentanze Sindacali di cui all’art.67. Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione, formalizzato nell’Intesa Governo-Parti Sociali del 22/12/98, le Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative, rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)servizio, fermo restando il debito orario. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) Agli effetti del presente articolo sono considerate ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni casoquelle comprese nei turni di servizio, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin fermo restando quanto previsto dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanesuccessivo 7° comma dell’art.50 del presente contratto.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro - per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per la altre, a compensazione, in misura inferiore. La composizione multiperiodale variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario compresi quelli di lavoro in altri periodi dell’annoinformazione dei lavoratori. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitioperai addetti alle stalle e alle attività agrituristiche, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscerein considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro. In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, i propri diritti in tema Contratti provinciali di recupero dei riposi individualilavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesimo su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in modo dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da poterli correttamente esercitareeffettuarsi nei rimanenti giorni della settimana. L’Azienda comunicherà Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori le date lavori di recupero dei riposi mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanespeciali".
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario è stabilito nella misura di 39 ore settimanali distribuite, di norma, in cinque giorni, considerando la giornata del sabato non lavorativa: otto ore dal lunedì al giovedì e sette ore il venerdì, salvo diversi accordi fra le parti. L’orario medio mensile è di 169 ore. Per l’orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) fa riferimento alle norme di legge in vigore. Se l’azienda distribuisce l’orario di lavoro su sei giorni lavorativi, l’orario giornaliero è di sei ore e mezza. E’ considerato lavoro straordinario, come disposto dal successivo art. 9, la prestazione eccedente i limiti di orario di lavoro sopra indicati, ad eccezione delle maggiori ore lavorate giornalmente e/o alla Banca settimanalmente per l’applicazione delle Ore flessibilità previste dal presente CPL. Per gli operai addetti agli allevamenti zootecnici (nei casi collettivi)bovini, suini, avicunicoli, ecc.) l’orario settimanale di lavoro è distribuito in sei giornate pari a sei ore e mezza giornaliere. A tali operai deve essere assicurato un riposo continuativo di undici ore, delle quali otto in coincidenza con le ore notturne. L’orario di lavoro inizia e termina nel centro aziendale o nel luogo di lavoro precedentemente assegnato dall’azienda. Nel centro aziendale è esposto l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro, nonché dell’intervallo di riposo. In tali casiapplicazione dell’art. 34 del CCNL, previa motivata comunicazione alla RSAle aziende possono stabilire un orario settimanale di 44 ore, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi nel limite di 85 ore annue. Le aziende che intendono usufruire di tale flessibilità devono comunicarlo per iscritto ai delegati sindacali aziendali o, in particolari periodi dell’annomancanza di questi, superando ai lavoratori con almeno sette giorni di anticipo. Il recupero delle ore lavorate in eccedenza deve essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo. La programmazione del recupero tiene conto delle esigenze del lavoratore. Qualora il recupero non venga effettuato interamente entro il 31 marzo, le ore residue sono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Per gli operai a tempo determinato il termine di recupero per il maggior numero di ore lavorate in regime ordinariodi flessibilità è la scadenza del contratto di lavoro. Le ore non recuperate sono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Da giugno a settembre, al verificarsi di condizioni climatiche tali da pregiudicare il normale svolgimento delle attività, la direzione aziendale, anche su richiesta dei delegati sindacali aziendali e/o dei lavoratori, può concordare con gli stessi orari di prestazione lavorativa diversi da quelli in uso e tali da migliorare le condizioni delle prestazioni stesse. Ai lavoratori che prestano la loro attività in fasce orarie di almeno sei ore lavorative consecutive è concessa una pausa retribuita di un quarto d’ora. Per la particolare natura dell’attività agrituristica, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, la disciplina dell’orario settimanale di lavoro può essere regolata come segue: l’azienda può distribuire l’orario giornaliero di lavoro entro una fascia oraria di tredici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria e di dodici ore per il restante personale, con un massimo di due interruzioni giornaliere. Nel corso della settimana, per il tempo previstocomprovate esigenze aziendali, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al è possibile maggiorare per un massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario sei ore l’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, recuperando tali maggiori ore nei sette giorni successivi. Tale flessibilità non è cumulabile con quella prevista al comma 7 del presente articolo ed è concordata con i propri diritti delegati sindacali aziendali o, in tema assenza di questi, con i lavoratori interessati. Qualora le ore di cui sopra non siano recuperate nei termini stabiliti, o non vi sia possibilità di recupero dei riposi individualiper le ore maturate in flessibilità entro il 31 marzo, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi verranno retribuite con preavviso di almeno 2 (due) settimanela maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario settimanale di lavoro - La composizione multiperiodale ordinario é di 38 ore; l’orario giornaliero non può superare nor- malmente le 8 ore. L’orario di cui sopra é riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All’interno della stessa istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell’orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell’organizzazione di detti sistemi si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinariotenderà, per quanto possibile, al su- peramento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l’istituzione. I sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in mi- sura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il tempo previstomaggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello pre- scritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali é possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell’orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compen- sazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla L. 5 marzo 1977, n. 54 ed al D.P.R. 28 gennaio 1985, n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003, le 40 (quaranta) parti firmatarie convengono di inviare alla Direzione Provin- ciale del Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, la comunicazione dell’avvenuto superamento delle 48 ore settimanalisettimanali di media, fino al massimo calcolata con riferimento ad un periodo non superiore ai 6 mesi. Secondo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, si conviene di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, prendere a riferimento la media delle 8 ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento lavoro notturno nell’arco di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane4 settimane lavorative.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario normale di lavoro - La composizione multiperiodale è fissato in 40 ore settimanali, che possono essere distribuite anche in maniera non uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro. Considerato: – la peculiarità dello svolgimento del servizio durante i periodi, prevalentemente stagionali, di esercizio in cui si concretizza l’utilizzazione piena degli impianti e le attività complementari di preparazione della neve e delle piste, come evidenziato nell’appendice A che forma parte integrante del presente contratto, – la particolarità dell’utilizzo della forza lavoro caratterizzata dalla preponderanza dei dipendenti con contratto di lavoro a termine rispetto ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si stabilisce:
I) la durata massima settimanale del lavoro è pari a 54 ore,
II) le aziende ricorrono al lavoro straordinario nei limiti delle 48 ore di durata media settimanale come disposto dall’art. 4, comma 2, e dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66,
III) la durata media dell’orario di lavoro si effettua mediante viene calcolata ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66 in riferimento ad un periodo di 12 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato e di 8 mesi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Previo esame congiunto tra l’azienda e la RSU o, se non costituita, le RSA delle XX.XX. stipulanti il presente contratto o, in mancanza, le XX.XX. medesime, è ammesso il ricorso allo al lavoro straordinario con riposo compensativo (in eccedenza al limite di cui al secondo comma, punto I), nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità a fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori, nei casi collettivi)di forza maggiore o in cui la mancata prestazione costituisca un pericolo o un danno alle persone o all’attività produttiva, nei casi di manifestazioni collegate all’attività produttiva, nei casi imprevedibili sia di natura tecnica che ambientale legati al funzionamento degli impianti e delle piste. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, Le ore eccedenti le 40 (quarantasettimanali sono considerate straordinarie e vengono retribuite con la maggio- razione della retribuzione ordinaria di cui al successivo art.17, pari al 20% dalla 41a alla 48a ora e al 25% oltre la 48a ora. Esclusivamente ai fini del rispetto della media settimanale di 48 ore, nel periodo di riferimento di cui al punto III) del secondo comma al lavoratore possono essere concessi, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66, riposi compensativi individuali da ragguagliare alle ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro straordinario prestate oltre la 48a ora settimanale e, in altri periodi dell’anno. In ogni casocaso di impossibilità di godimento di tali riposi, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario come ad esempio per anticipata cessazione del rapporto di lavoro, i propri diritti ovvero in tema presenza di recupero dei riposi individualimotivi oggettivi connessi alla tipici- tà dell’organizzazione del lavoro del settore, spetta il pagamento della corrispondente retribuzione oraria maggiorata della misura contrattuale del 25 %. Nel corso della giornata lavorativa al personale deve essere assicurata una pausa di lavoro, non com- putabile nell’orario, destinata al pasto, di norma di durata pari ad un’ora e da fruirsi, se necessario, a turno nel periodo tra le ore 11.00 e le ore 15.00, tenendo conto delle esigenze del processo lavorativo. Il lavoratore ha diritto di usufruire in ragione d’anno, per gruppi di 8 ore, di permessi individuali retribuiti da ragguagliare al periodo di servizio prestato nell’anno stesso e da godere nei periodi di minore attività dell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il monte ore individuale, comprensivo degli incre- menti di cui all’ultimo capoverso dell’art.10 del CCNL 22 gennaio 2003, risulta pari a 80 ore. – L’articolazione dell’orario di lavoro di cui al presente articolo tiene conto della disciplina del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66, in modo da poterli correttamente esercitareparticolare degli artt. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date 4, 5, 6, 16 e 17. – La previsione del punto III (comma 2) ha effetto dal 29 aprile 2007. – Sono fatti salvi i trattamenti di recupero dei riposi collettivi con preavviso miglior favore in essere nelle aziende alla data di almeno 2 (due) settimanesottoscrizione del presente accordo che comportino la maggiorazione del 25% per il lavoro straordinario diurno prestato dalla 41a alla 48a ora.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario di lavoro - del personale docente consta di 18 ore settimanali per la scuola secondaria di 2° grado; articolate, di norma, in non meno di cinque giorni secondo la seguente articolazione:
a) Ogni docente sarà impegnato, di norma, per un massimo di quattro ore per la scuola secondaria di 2° grado ;
b) Ogni docente potrà usufruire di un giorno libero settimanale a sua scelta. Non potrà usufruire del giorno libero chi chiede di prestare servizio oltre l’orario di cattedra e fino a ventiquattro ore settimanali per la scuola sec. di 2° grado; in caso di concorrenza di richiesta del giorno libero sarà attuata una rotazione pluriennale.
c) Il numero delle c. d. ―ore buche‖ non può superare, di norma, le tre ore settimanali.
d) La composizione multiperiodale prima e l’ultima ora di lezione dovranno essere distribuite equamente. .Diversa articolazione è possibile su preciso progetto inserito nel POF e fatto salvo il rispetto del monte ore annuo di servizio del docente e comunque nel limite massimo di unità orarie settimanali di docenza frontale. Le attività curriculari della scuola iniziano alle ore 8.05/13.40 e saranno articolate in cinque/sei/ ore giornaliere antimeridiane per sei giorni . Il Sabato e Giovedi la chiusura è fissata per le ore 13.05 tenendo conto delle attività previste nel POF. L’orario di lavoro può essere strutturato su base settimanale e riflettere i criteri di flessibilità. Nella stesura dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei terrà conto dei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” tutelati dalla Legge e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneaccordi.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Integrativo d'Istituto
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario Sostituire il 3° comma con il seguente: Per far fronte ad obiettivi di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità, e/o alla Banca delle Ore disponibilità della materia prima, l’orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può, a decorrere dal 1° luglio 2003 e previa contrattazione con la RSU, essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo – per il superamento dell’orario settimanale medesimo – di 72 ore, per anno solare o per esercizio. Fermo restando in ogni caso il nuovo limite di orario di cui al comma precedente, sono fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla medesima materia. E’ considerato lavoro notturno: per i lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2 dell’art. 12 quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 antimeridiane. per i lavoratori di cui ai gruppi 3 e 4 dell’art. 12 quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 antimeridiane. Si considera lavoro notturno ai fini legali, di cui al Dlgs n. 66 del 2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all’art. 11, secondo xxxxx, del citato provvedimento (nei casi collettividonne, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni). L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma dell’art. 12 del decreto legislativo. A tali Organizzazioni va anche estesa l’informativa di cui al secondo comma della disposizione sopra citata. In tali casirelazione alle peculiarità proprie del sistema produttivo oleario e margariniero rigidamente condizionato dagli andamenti del mercato e dalle materie prime le parti riconoscono l’importanza che le realtà industriali possano ricercare ulteriori strumenti concordati atti a favorire l’opportunità di crescita ed affermazioni con conseguenti positive implicazioni sulle condizioni e le opportunità di lavoro. Le parti, previa motivata comunicazione alla RSAnel confermare l’impianto normativo dell’art. 16, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinarioriconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possono essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all’intera azienda o a parti di essa, che prevedano il tempo previstoricorso a soluzioni di orario ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dall’art. 16 e 16 ter. Tali intese potranno anche individuare, per i dipendenti coinvolti diverse articolazioni dell’orario di lavoro inferiori a quello del precedente art. 16, correlando la distribuzione nel tempo, la durata e la remunerazione della prestazione. Le suddette intese a livello aziendale potranno altresì consentire ai lavoratori interessati da prestazioni eccedenti quanto contemplato dall’art. 16 di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche individualmente nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla maturazione (ad es. banca ore). Sono fatte salve le 40 disposizioni e le soluzioni già definite a livello aziendale. Alla lettera f) la maggiorazione del 10% di cui all’art. 17 punto 9) viene elevata al 20%. Inserire il seguente articolo 16 ter Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario (quaranta) ore settimanalidi cui al comma 2, fino al massimo di 60 (sessantadel Decreto Legislativo n. 66 del 2003), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi. Tale periodo potrà essere elevato tramite contrattazione a livello aziendale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro in altri periodi dell’annoda verificare a tali livelli. In ogni caso, nell’arco mobile Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure per il calcolo medio del termine di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale durata massima dell’orario di lavorocui all’art. 4 del D.l.g. n. 66 del 2003, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà non comportano variazione alcuna né del trattamento economico concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanelavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è sta- bilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a do- dici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma prece- dente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale. Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti territo- riali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario ordi- nario di lavoro. La suddivisione dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casidiversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in cinque giorni, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi oppure in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” cinque giorni e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individualimezzo, in modo relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da poterli correttamente esercitaretalune figure impiegatizie. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date La mezza giornata o l’intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneeventuale lavoro stra- ordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli
Orario di lavoro. composizione multiperiodale L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni. La gestione dell’orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall’art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l’utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al 1° comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17/10/1967, n. 977 (35 ore settimanali). Agli operai addetti per l’intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell’orario giornaliero ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario pari a 2 ore, fermo rimanendo l’importo della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo cinque ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi*). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non compete in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanequanto computata nel 3° elemento.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - 1. La composizione multiperiodale durata normale dell’orario di lavoro effettivo dei lavoratori con profili professionali C), dell’art. 18, esclusi quelli di cui al successivo comma, è fissata in 40 ore settimanali. L’orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in quest’ultimo caso in una delle 6 giornate l’orario dovrà es- sere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato.
2. Le suddette limitazioni dell’orario di lavoro non si effettua mediante ricorso allo straordinario applicano ai lavoratori preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda ovvero della struttura operativa della proprietà o di un reparto di esse (profili professio- nali C1) e C2)), con riposo compensativo la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (nei casi individuali) e/quadri, direttori tecnici o alla Banca delle Ore (nei casi collettiviamministrativi, capi ufficio, capi reparto).
3. Resta fermo l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In tali casirelazione al- le particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, previa motivata comunicazione alla RSAcomma 4, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’annoD. Lgs. n. 66/2003, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione la durata media dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la media pro- pria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupe- ro delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà deve essere effettuato nel periodo di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneriferimento anzidetto.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale 1) La durata normale dell’orario ordinario contrattuale settimanale di lavoro, fatte salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge e dal presente contratto, è fissata in 40 ore.
2) L’orario di lavoro settimanale di cui al punto 1) verrà distribuito di norma su 5 giorni alla settimana ad eccezione del periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, periodo durante il quale l’Azienda, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative, potrà distribuire l’orario di lavoro su 6 giorni.
3) In relazione a particolari esigenze tecnico-organizzative, l’orario settimanale di lavoro di cui al punto 1) del presente articolo potrà essere distribuito, limitatamente al personale necessario, su 6 giorni anziché su 5 anche in periodo diverso da quello previsto al punto 2). L’attuazione di quanto sopra sarà determinata dall’Azienda previa intesa con la R.S.U/R.S.A. o, in assenza, con le Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti. Fermo restando quanto previsto al punto 1) della lettera C) dell’articolo 1 - La composizione multiperiodale Relazioni industriali, a fronte di verificate situazioni ed esigenze oggettive dell’attività produttiva, l’orario normale di lavoro di cui al punto 1) del presente articolo può essere realizzato come media nell’arco di più settimane. Le modalità di compensazione degli orari ed il personale interessato saranno oggetto di esame congiunto con la R.S.U./R.S.A. o, in assenza, con le Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti. Le date di effettuazione della flessibilità, inoltre, saranno preventivamente portate a conoscenza della R.S.U./R.S.A. o, in assenza, delle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti.
4) Le riduzioni dell’orario di lavoro si effettua definite con Protocolli d’intesa a partire dal 22 gennaio 1983 fino al 1 gennaio 1994, pari a un totale di 64 ore annue, verranno godute dai lavoratori mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (riposi individuali retribuiti pari a giornate intere, mezze giornate o gruppi di ore. In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno di calendario, il lavoratore usufruirà di un dodicesimo dei riposi di cui al presente punto per ogni mese intero di servizio prestato. I riposi di cui sopra non matureranno per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto a retribuzione. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i riposi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività, mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’Azienda. Le suddette riduzioni potranno essere usufruite anche collettivamente, previi accordi aziendali.
5) Le ore non lavorate per festività nazionali e infrasettimanali saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario di lavoro settimanale.
6) Per gli addetti ai lavori discontinui l’orario medio complessivo su base annua non potrà superare le 45 ore settimanali.
7) L’orario di lavoro verrà affisso all’entrata dello stabilimento.
8) I lavoratori non potranno rifiutarsi all’istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei casi individualiturni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti. DICHIARAZIONE A VERBALE:
1) Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione.
2) Resta inteso che nel caso di settimana corta le festività non lavorate, cadenti nel giorno non lavorato, non saranno considerate agli effetti del raggiungimento dell’orario di lavoro settimanale.
3) Le riduzioni di cui al punto 4) del presente articolo vengono assorbite fino a concorrenza dagli orari inferiori e/o alla Banca da particolari trattamenti del regime di orario eventualmente esistenti a livello aziendale.
4) Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previstoparti sociali, le 40 (quaranta) ore settimanaliparti concordano che, fino al massimo in caso di 60 (sessanta), prevedendo poi approvazione di una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario disposizione di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema si incontreranno per convenire eventuali adattamenti di recupero dei riposi individualitale disciplina alle caratteristiche del settore, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà anche ai Lavoratori le date fini di recupero dei riposi collettivi evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con preavviso di almeno 2 (due) settimaneil presente accordo.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario Artt. 81 – 83 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di lavoro - La composizione multiperiodale secondo livello) Definizione: qualsiasi periodo in cui il Lavoratore è a disposizione del Datore nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Normalmente la durata dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario è di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Per far fronte a eventi improvvisi ed imprevedibili o intensificazioni dei servizi richiesti, l’Azienda può realizzare diversi regimi di orario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla il superamento dell’orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la Ore. La durata media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, per ogni periodo di 45 giorni non dovrà superare le 58 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario; per un periodo di 6 mesi, non deve superare le 48 ore settimanali. La contrattazione di secondo livello potrà concordare profili di orario, includendo la domenica come giorno lavorativo. In caso di istituzione di turni di lavoro giornalieri, il lavoratore non può rifiutarsi di effettuarli. Sospensione: in caso di sospensione inferiore ai 30 minuti, per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore, ha diritto alla normale retribuzione; se invece pari o superiore i propri diritti 30 minuti, il Datore può porre in tema libertà il lavoratore con conseguente interruzione della retribuzione. Lavoro discontinuo o di recupero dei riposi individualisemplice attesa o custodia: per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, ecc.), la durata del contratto può essere fissata in modo da poterli correttamente esercitare45 ore ordinarie, con retribuzione commisurata all’orario settimanale ordinario pattuito. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori Tali lavoratori sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro, ma soggetti alla durata massima settimanale. Superato l’orario di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria con la maggiorazione del 15% (per le date prime 8 ore di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 straordinario) o del 20% (due) settimaneper quelle eccedenti l’ottava).
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro - per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La composizione multiperiodale variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario cui al comma precedente è con- sentita nel limite di 85 ore annue, con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario compresi quelli di lavoro in altri periodi dell’annoinformazione dei lavoratori. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitioperai addetti alle stalle e alle attività agrituristiche, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscerein considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale i contratti provinciali possono prevede- re particolari modalità applicative dell’orario di lavoro. In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Xxxxx rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, i propri diritti in tema Contratti provinciali di recupero dei riposi individualilavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesi- mo su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in modo dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da poterli correttamente esercitareeffettuarsi nei rimanenti giorni della settimana. L’Azienda comunicherà Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori le date lavori di recupero dei riposi mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanespeciali.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario Si articola, di lavoro - La composizione multiperiodale norma, in 36 h. settimanali antimeridiane. L’articolazione dell’orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale. (art. 51 comma 1 CCNL 29/11/2007) Nel caso si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)verifichino le condizioni previste dall’art. 55 CCNL 2006/09, l’orario viene ridotto a 35 ore settimanali. In tali casicoincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio mediante l’effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane continuative. (art. 53 comma 2 lett.b CCNL 29/11/2007) Tale organizzazione può essere effettuata di norma solo previa disponibilità del personale interessato, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, fatte salve esigenze straordinarie per il tempo previstofunzionamento della scuola. Le ore prestate eccedenti l’orario d’obbligo e cumulate sono recuperate, le 40 (quaranta) ore settimanalisu richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario preferenza nei periodi di sospensione dell’attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a T.D. e il termine dell’a.s. per il personale a T.I. L’orario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni casogiornaliero, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media comprensivo delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” di attività aggiuntive, non può di norma superare le 9 ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e “6+1” dovrà essere dell’eventuale consumazione del pasto. Nel caso l’orario di 40 (quaranta) settimanaliservizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore deve avere una pausa pasto di 30 minuti. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119art. 51 comma 3 CCNL 29/11/2007). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.
Appears in 1 contract