Pasto Clausole campione

Pasto. La scuola fornisce un pasto estivo che i genitori possono liberamente integrare in base alle preferenze personali.
Pasto. A decorrere dal 1° novembre 2007 l’importo della prestazione sostitutiva del servizio mensa, ticket pasto, per i destinatari del presente contratto di secondo livello, viene stabilito nella misura di € 7,50 (sette/50). Il ticket pasto è giornaliero e ne ha diritto il dipendente presente in azienda con orario di lavoro che comprenda l’intervallo per il pasto. Il ticket pasto spetta anche al personale che usufruisce di permessi sindacali retribuiti.
Pasto. Alle lavoratrici ed ai lavoratori che svolgono attività continuativa per più di sette ore in fascia diurna potranno essere concessi buoni pasto, in aggiunta alla normale retribuzione, del valore unitario periodicamente determinato dal Consiglio di Amministrazione. Il valore unitario del buono pasto è stabilito in massimo € 5,29. Le lavoratrici ed i lavoratori per i quali ricorre il riconoscimento dovranno sospendere il lavoro per almeno 30 minuti nell’arco delle prime 6 ore di lavoro. Sono esclusi dal diritto le lavoratrici ed i lavoratori che possono beneficiare della mensa nel loro servizio.
Pasto. Al telelavoratore sono corrisposti i buoni pasto esclusivamente per i giorni nei quali rientra presso la sede, a condizione che siano rispettati i criteri previsti per l’erogazione validi per tutto il personale. Il telelavoratore resta assegnato all’Unità Organizzativa di origine e continua a dipendere funzionalmente e gerarchicamente dal Dirigente/Responsabile del Servizio/Ufficio. L’attività di telelavoro domiciliare ha la durata prevista dal normale orario giornaliero definito dal contratto di lavoro (tempo pieno, part time) ed è distribuita, compatibilmente con le esigenze del lavoro, nell’arco della giornata con inizio non prima delle ore 7.00 e termine non oltre le ore 21.00; inoltre, devono essere segnalate due ore anche non continuative, da concordare con il dirigente responsabile (fascia oraria 8:00 – 18:00), durante le quali deve essere garantita la reperibilità telefonica o telematica per comunicazioni e contatti da parte dell’Amministrazione; possono essere concordate con il Dirigente/Responsabile del Servizio/Ufficio ulteriori fasce orarie di reperibilità telefonica o telematica. Il telelavoratore autocertifica l’orario di servizio, sotto la sua responsabilità, compilando un modulo predisposto dall’Amministrazione che dovrà pervenire all’Ufficio del personale e comunicazione interna con cadenza settimanale. L’Amministrazione garantisce al telelavoratore l’informazione continua attraverso l’accesso alla intranet camerale. Il telelavoratore che eccezionalmente, per ragioni legate allo stato di salute suo o dei suoi familiari, o per altri giustificati motivi, deve allontanarsi durante la fascia concordata di reperibilità, deve darne comunicazione preventiva al Dirigente/Responsabile del Servizio/Ufficio. Le ragioni di assenza durante la fascia di reperibilità devono essere, a richiesta, documentate. Il telelavoratore garantisce il rientro in ufficio per almeno un giorno alla settimana da predefinire con il dirigente della propria struttura organizzativa al momento dell’attivazione del telelavoro domiciliare. Per particolari esigenze sia del telelavoratore che dell’Amministrazione i rientri concordati possono variare nella distribuzione settimanale. Nei giorni di rientro nella sede di lavoro, il telelavoratore è tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di orario di lavoro definite dall’Amministrazione per i lavoratori in sede. I rientri sono necessari per consentire al telelavoratore di non estraniarsi dal contesto lavorativo e di mantenere...
Pasto. 11.04 2° Pasto All. 16) 7 gg. su 7 e nel giorno di rientro Rientro fine missione forfettario trasferta settimanale e/o in base al momento del rientro in V^ FASCIA 150 Km. se precedente sede a fine missione Ore effettive di viaggio fuori orario di lavoro Piè di lista misto autorizzato effettuate il giorno di Pernottamento max 60.00 partenza e il giorno di Primo pasto forfettario 15.00 rientro dalla missione secondo pasto forfettario 15.00 Per le casistiche di trasferta la cui durata è superiore a 30 gg. é previsto il rientro una volta al mese con le modalità contrattuali, nel caso di trasferta estera il rientro è previsto ogni tre mesi. Le casistiche di trasferta della prima, seconda e terza fascia sono rivolte unicamente al personale operativo addetto all’esecuzione delle commesse lavorative. Nel caso del personale collegato indirettamente all’esecuzione delle commesse lavorative, ad esempio Assistente tecnico, trova applicazione la sola fattispecie della trasferta di I^ Fascia. N.B. per trasferte maggiori di 150 Km il dipendente può utilizzare il sistema misto di rimborso forfettario e piè di lista, combinando alternativamente i terzi spettanti a forfait con quelli a p.d.l., (ad es. 1° pasto forfettario 15.49, 2° pasto a piè di lista massimo 14.5, pernottamento a p.d.l. massimo 60 euro).

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: