Penali e rilievi Clausole campione
Penali e rilievi. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all’art. 10 del Capitolato. Al di fuori dei casi sopra richiamati in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi, a quanto indicato nelle modalità di espletamento dei servizi descritti nel Capitolato, verrà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati all’Esecutore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’Esecutore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora la Stazione appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione appaltante provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti dell’inadempimento. La Stazione appaltante potrà applicare all’Esecutore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; oltre la predetta misura, la Stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nell’articolo recante «Risoluzione». L’Esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l’Esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Penali e rilievi. 1. Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1 PER MILLE dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Affidatario per iscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto.
3. L’Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione, che verranno valutate dall’ISPRA.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l’ISPRA provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Penali e rilievi. Le penali e i rilievi sono le azioni di sanzione o avvertimento da parte dell’Ente conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute in tutta la documentazione contrattuale. Tali azioni possono essere emesse per qualunque non conformità ai dettami contenuti nella documentazione contrattuale e in tutti i suoi allegati. I rilievi consistono in comunicazioni formali al Contraente che non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma costituiscono un avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterate per due volte consecutive sul singolo servizio, possono dar seguito a penali nella misura dell’1‰ dell’importo contrattuale previsto per il servizio stesso, nonché ad altri meccanismi sanzionatori così come determinato nel contratto. I rilievi sono emessi dal Direttore dell’Ente e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo. Qualora il Contraente ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre all’Ente un documento corredato da elementi oggettivi e opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non sarà più annullabile.
Penali e rilievi. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le eventuali penali ed i rilievi di cui al Capitolato Speciale d’Appalto posto a base di gara. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall’Amministrazione, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso in cui l’Appaltatore abbia maturato penali, si conviene che le stesse vengano recuperate mediante emissione di nota di debito (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da parte dell’Amministrazione. L’importo della suddetta nota di debito sarà pagato dall’Appaltatore entro 60 giorni dalla data di emissione, con accredito sul ccp indicato dall’Amministrazione o eventualmente e previa autorizzazione di Poste, in compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dall’Amministrazione
Penali e rilievi. Si rimanda all’allegato C – “Indicatori di qualità e penali” per l’individuazione degli indici il cui mancato rispetto determina l’applicazione di una penale e la quantificazione della stessa e quelli che danno luogo ad uno o più rilievi. Si precisa che i rilievi consistono in comunicazioni formali al Fornitore che non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della fornitura. La sommatoria di rilievi in un arco di tempo determina l’applicazione di una penale, secondo quanto previsto da ciascun indicatore di qualità associati al limite dei rilievi, di cui all’allegato C. EQ formalizzerà il rilievo attraverso una nota di rilievo; mediante una nota di rilievo potranno essere notificati al Fornitore uno o più rilievi anche relativi a diversi indicatori di qualità. Nel caso in cui il Fornitore in sede di offerta proponga, ove previsto, miglioramenti dei SLA (valore limite), siano essi legati ad indicatori di qualità generale della fornitura che di qualità degli interventi resi, tali nuovi valori saranno assunti come nuovo profilo della qualità. L’applicazione della penale non esonera il Fornitore dall’esecuzione dell’attività che ha dato origine alla penale e/o alla rimozione dell’inadempimento. Si rinvia allo schema di contratto per la relativa disciplina.
Penali e rilievi. 1. In caso di inadempimenti da parte della Società, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all’Autorità, saranno applicate le seguenti penali: il parziale o tardivo adempimento agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 12 del contratto, concernente l’obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio, comporta l’applicazione di una penale fino al 5% dell’importo annuo del contratto - riferito a ciascun lotto per il quale si sia verificato l’inadempimento - valutata sulla base della gravità dell’inadempimento stesso.
Penali e rilievi. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto le penali ed i rilievi applicabili, di cui al documento di gara, che si allega materialmente: • Allegato 5 - Livelli di Servizio richiesti per i quattro Lotti e relative penali Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati alla Società per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. La Società dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore dell’Esecuzione del Contratto nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dal Committente, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, il Committente provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Penali e rilievi. La Stazione Appaltante si riserva di applicare le seguenti penalità: • €… per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma concordato relativamente alla consegna, installazione trasporto collaudo e/o successive prescrizioni per apparecchiature/attrezzature; • €… per ogni giorno di ritardo negli interventi di manutenzione straordinaria; • €… per ogni attività di manutenzione programmata prevista e non effettuata; • €… per ogni intervento di formazione previsto e/o necessario e non effettuato. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora. Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore. In ogni caso l’ASL CN2 si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo. Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Penali e rilievi. Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e/o da altri articoli del contratto, qualora risultino all’Amministrazione Comunale mancanze di qualsivoglia natura, inosservanze del contratto, circostanze che possono causare disservizio o disagio all’utenza turistica in particolare, imputabile alla responsabilità dell’operatore economico, queste verranno direttamente contestate al Gestore del Servizio. In caso di infrazioni accertate, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni, potrà addebitare all’operatore economico a cui sono affidati i servizi oggetto d’appalto una sanzione, a tal fine si precisa che per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel piano di lavoro concordato con questo Ente potranno essere applicate le seguenti penalità: Mancata effettuazione dei servizi base per ogni giorno € 1.500,00. Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni singolo servizio € 500,00. Per ogni altro inadempimento rilevato salvo quanto stabilito dagli altri articoli del Capitolato d’oneri, si procederà mediante ordine di servizio con ingiunzione a provvedere entro un termine prefissato, dopodiché si potrà procedere a insindacabile giudizio del Comune all’esecuzione d’ufficio senza ulteriori formalità, con risarcimento da parte dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese sostenute, fatto sempre salvo eventuali richieste di risarcimento danni da parte del Comune. Le penali saranno applicabili immediatamente e con deduzione dal pagamento della prima fattura utile e/o incameramento sulla garanzia definitiva. L’applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta degli addebiti, mediante raccomandata A.R. e/o PEC e assegnazione di un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Penali e rilievi. 1. In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’IGEA, a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, verrà applicata una penale secondo le modalità stabilite all’art. 8 del Capitolato Tecnico
2. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore ai sensi del successivo articolo 16.
3. Per l’applicazione delle penali previste nel presente articolo rimane ferma la facoltà dell’IGEA di rivalersi su eventuali crediti del Fornitore, oppure sulla cauzione definitiva; l’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’IGEA a causa dei ritardi dell’appaltatore.