Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori. 2. Se l’amministrazione committente si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 5. Se l’amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto.
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Samples: Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Contract
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55se questo ha avuto esito positivo, comma 1, oppure ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorilavori di cui all’articolo precedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può però chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori Lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Appalto, Contratto Per L’appalto Di Lavori Pubblici, Capitolato Speciale Di Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55all’Art.55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriDL.
2. Se l’amministrazione committente la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori della DL o per mezzo del R.U.P.RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55dall’Art.55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto3.
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Samples: Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55all’Art.70, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriDL.
2. Se l’amministrazione committente la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori della DL o per mezzo del R.U.P.RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55dall’Art.70, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto3.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55all’Art.56, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriDL.
2. Se l’amministrazione committente la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, l’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori della DL o per mezzo del R.U.P.RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55dall’Art.56, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto3.
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Samples: Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2. Se l’amministrazione committente la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, l’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto3.
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Samples: Construction Contract, Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti subito dopo l’ultimazione dei lavori alle condizioni di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55all’art. 230, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoridel D.P.R. 207/2010.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il In occasione della presa in consegna anticipata deve essere redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito garantire l’appaltatore dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55dal presente Capitolato speciale.
6. A richiesta della Stazione appaltante interessata, l’organo di collaudo procede a verificare l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 230, comma 3 1, del presente Capitolato speciale d’appaltoDPR 207/2010, nonché ad effettuare le necessarie costatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
7. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’esecutore.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento (parte vigente), la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorise questo ha avuto esito positivo.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione Appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore all’Appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore Appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può però chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori Lavori o per mezzo del R.U.P.Responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione Appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti realizzate, alle condizioni di cui al precedente articolo 56199 del D.P.P. 11/05/2012, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorin. 9-84/Leg.
2. Se l’amministrazione committente la amministrazione aggiudicatrice si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può chiedere richiedere che il sia redatto verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
43. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
54. Se l’amministrazione committente non intende o l'amministrazione aggiudicatrice non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del dal presente Capitolato speciale d’appaltoSpeciale.
5. La amministrazione aggiudicatrice può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l’agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui al precedente articolo 56all’articolo 57, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 5556, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriDL.
2. Se l’amministrazione committente la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. Allo scopo l’Appaltatore redige apposita documentazione dei lavori, “come eseguiti”, (“AS-BUILT”) nelle medesime forme e metodi previsti al comma 4 lettera i) di cui al precedente art. 56, da sottoporre alla DL e trasmettere al RUP e al Collaudatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori della DL o per mezzo del R.U.P.RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 5556, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto3.
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Samples: Demolition Contract, Contratto d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55all’Art.69, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriDL.
2. Se l’amministrazione committente la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori della DL o per mezzo del R.U.P.RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55dall’Art.69, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto3.
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Samples: Contract for the Execution of Works, Contract for the Execution of Works
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56subito dopo l’ultimazione dei lavori, alle condizioni e con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorile modalità previste dal’art. 230 del DPR 207 del 2010.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può chiedere però richiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55dal presente capitolato speciale.
6. In ogni caso, comma 3 fino a quando non sia stato formalmente definito il trasferimento dell'opera e comunque non oltre il termine previsto per l’approvazione del presente Capitolato speciale d’appaltocollaudo, sull'appaltatore incombe ogni onere, anche finanziario, relativo alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria delle opere, nelle condizioni ed il grado di efficienza e con le caratteristiche in base alle quali concepite e costruite.
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Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 5561, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriDL.
2. Se l’amministrazione committente la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, l’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori della DL o per mezzo del R.U.P.RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 5561, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto3.
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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori, Capitolato Speciale D’appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti realizzate, alle condizioni di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriall’art. 200 del DPR 554/1999.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può chiedere richiedere che il sia redatto verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del dal presente Capitolato speciale d’appaltoSpeciale.
6. La stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l’agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.
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Samples: Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 200 del Reg. n. 554/99, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56opere, con apposito verbale verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure se questo ha avuto esito positivo ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorilavori di cui all’articolo precedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può Egli può, però, chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Contract for Public Works
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti realizzate, alle condizioni di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriall’art. 230 del d.p.r. 207/2010.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può chiedere richiedere che il sia redatto verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del dal presente Capitolato speciale d’appaltoSpeciale.
6. La stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l’agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti realizzate, alle condizioni di cui al precedente articolo 56all’art. 199 del D.P.P. 11/05/2012, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorin. 9-84/Leg.
2. Se l’amministrazione committente la amministrazione aggiudicatrice si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può chiedere richiedere che il sia redatto verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
43. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
54. Se l’amministrazione committente non intende o l'amministrazione aggiudicatrice non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del dal presente Capitolato speciale d’appaltoSpeciale.
5. L’amministrazione aggiudicatrice può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l’agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1Nei soli casi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. L’amministrazione committente 230 del DPR 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56opere, con apposito verbale verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure se questo ha avuto esito positivo ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2. Se l’amministrazione committente si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale lavori di cui all’articolo precedente. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al comma 1riguardo, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55dal precedente articolo. Per quanto attiene gli interventi eseguiti, comma 3 la presa in consegna da parte della stazione appaltante avviene in forma automatica decorso il termine di 30 gg. dalla data di comunicazione di ultimazione del presente Capitolato speciale d’appaltosingolo intervento posto che non si verifichino situazioni od inconvenienti tali da richiedere ulteriori interventi per garantire la perfetta e completa esecuzione a regola d’arte. Nel periodo intercorrente tra l’ultimazione lavori e la presa in consegna automatica l’appaltatore rimane responsabile del cantiere sia in termini di sorveglianza che di eventuale ulteriore manutenzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Accordo Quadro Per La Straordinaria Manutenzione Degli Edifici
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento l'accertamento sommario di cui all’articolo 5542, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.D.L..
2. Se l’amministrazione committente la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore all’Appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori della D.L. o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore dell’Appaltatore o di dì due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì è, altresì, tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 5542, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto.comma
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 5658, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 5557, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2. Se l’amministrazione committente si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 5557, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto.
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Samples: Appalto, Contratto Di Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione La Stazione appaltante committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56Art. 57, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55al precedente Art. 56, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriDirezione Lavori.
2. Se l’amministrazione la Stazione appaltante committente si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione della Stazione appaltante committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori Lavori o per mezzo del R.U.P.RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione la Stazione appaltante committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55dal precedente Art. 56, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto5.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ad integrazione di quanto descritto al precedente articolo, la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna consegna, parzialmente o totalmente totalmente, le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente subito dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione l’ultimazione dei lavori.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione Appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore all’Appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore Appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore L’Appaltatore può chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere in seguito arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori Lavori o per mezzo del R.U.P.RUP, in presenza dell’appaltatore dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione Appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55dal precedente art. 17. Entro 15 giorni dalla data del Verbale di Ultimazione Lavori, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltol’Appaltatore dovrà comunque sgomberare totalmente il cantiere dai materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà.
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Samples: Construction Contract
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Sentito l’organo di collaudo, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55se questo ha avuto esito positivo, comma 1, oppure ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorilavori di cui all’articolo precedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può però chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori Lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto.
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Samples: Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dalla Stazione Appaltante.
2. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente subito dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione l’ultimazione dei lavori.
23. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione Appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
34. L’appaltatore Egli può chiedere però richiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
45. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
56. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione Appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del dal presente Capitolato speciale d’appaltocapitolato speciale.
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Samples: Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 230 del regolamento generale, la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente subito dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione l’ultimazione dei lavori.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può chiedere però richiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.Responsabile dei Lavori, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55dal presente capitolato.
6. I collaudi, comma 3 anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di Legge ed in specie dalle garanzie per difformità o vizi dell'opera.
7. A tutti gli effetti, anche per decorrenza del presente Capitolato speciale d’appaltotermine di cui all'ultimo capoverso dell'Art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente al Committente solo al momento dell'approvazione del collaudo finale.
8. L'Appaltatore sarà comunque obbligato a garantire l’assistenza tecnica sino all’intervenuto collaudo Esecutivo.
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Samples: Appalto Integrato
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ferma la decorrenza della locazione finanziaria disciplinata dall’art. 4 la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente subito dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione l’ultimazione dei lavori.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore al realizzatore per iscritto, lo stesso appaltatore realizzatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può chiedere però richiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore del realizzatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore il realizzatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del dal presente Capitolato speciale d’appaltocapitolato.
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56opere, con apposito verbale verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure se questo ha avuto esito positivo ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorilavori di cui all’articolo precedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può Egli può, però, chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili possi-bili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione condi-zione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 230 del Reg. n. 207/10, l'Amministrazione regionale si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56opere, con apposito verbale verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla Direzione lavori di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriprecedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora l'Amministrazione regionale si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore all’Impresa per iscritto, lo stesso appaltatore la stessa Impresa non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può Essa può, però, chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero eventualmente possono essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Impresa.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente dell'Amministrazione regionale avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori Lavori o per mezzo del R.U.P.Responsabile del Procedimento, in presenza dell’appaltatore dell’Impresa o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora l'Amministrazione regionale non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore l’Impresa non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Accordo Quadro
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori si procederà alla emissione del Certificato Regolare Esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Sino all'approvazione del Certificato di Xxxxxxxx/C.R.E. ed alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, l'Impresa ha l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione o da questa direttamente. Anche dopo l'approvazione del Certificato di Xxxxxxxx/C.R.E. e la presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, permane la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 c.c. Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'Impresa la consegna di parti dell'opera completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo (definitivo), ai sensi degli artt. 1665 e ss.c.c., secondo le modalità dal Codice dei Contratti X.Xxx 50/2016.
2. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 111.2, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriDL.
2. Se l’amministrazione committente si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2. Se l’amministrazione committente la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore all’Appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore L’Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente la Stazione Appaltante non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55se questo ha avuto esito positivo, comma 1, oppure ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorilavori di cui all’articolo precedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che il verbale di cui possano sorgere al comma 1riguardo, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stessee sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori Lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Contract for Works
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente subito dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoril’ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può chiedere però richiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del dal presente Capitolato speciale d’appaltocapitolato speciale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 230 del Nuovo Regolamento, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55se questo ha avuto esito positivo, comma 1, oppure ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorilavori di cui all’articolo precedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscrittoiscrit- to, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può però chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili pos- sibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori Lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione condi-zione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione ma- nutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/10, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56opere, con apposito verbale verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure se questo ha avuto esito positivo ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorilavori di cui all’articolo precedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può Egli può, però, chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Contract for Construction Works
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 230 del Nuovo Regolamento, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna con- segna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55se questo ha avuto esito positivo, comma 1, oppure ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorilavori di cui all’articolo precedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può però chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito garanti- to dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori Lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione condi-zione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Appalto Integrato
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55se questo ha avuto esito positivo, comma 1, oppure ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorilavori di cui all’ art. precedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può però chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei Direttore lavori o per mezzo del R.U.P.Responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1Ai sensi dell’art. L’amministrazione committente 200 del Reg. n. 554/99, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55se questo ha avuto esito positivo, comma 1, oppure ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2lavori di cui all’articolo precedente. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può però chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell‟art. 200 del Reg. n. 554/99, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento l‟accertamento sommario di cui all’articolo 55se questo ha avuto esito positivo, comma 1, oppure ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorilavori di cui all‟articolo precedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore all‟appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può però chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell‟appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori Lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore dell‟appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione l‟ultimazione dei lavori, l’appaltatore l‟appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Construction Contract
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente subito dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione l’ultimazione dei lavori.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore ap- paltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può chiedere però richiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. E.T.R.A. S.p.
4. A. Ampliamento e riqualificazione funzionale dell’impianto di depurazione di Cittadella Opere di 2° stralcio – Interventi area impianto Progetto esecutivo CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO NORME GENERALI Xxxxxxx G 0047 EB A.T.O. 6.1 D La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del previ- sti dal presente Capitolato speciale d’appaltocapitolato speciale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti realizzate, alle condizioni di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2all’art. Se l’amministrazione committente 230 del d.p.r. 207/2010. Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può chiedere richiedere che il sia redatto verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del dal presente Capitolato speciale d’appaltoSpeciale. La stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l’agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 230 del Nuovo Regolamento, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure se questo ha avuto esito positivo,ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorilavori di cui all’articolo precedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può però chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le que- stioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori Lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Contract for Construction Works
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva riser- va di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente immediata- mente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine asse- gnato dalla direzione lavori di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriprecedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può però chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le que- stioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appalta- tore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori Lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55all’Art.69, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriDL.
2. Se l’amministrazione committente la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.. ARPAS Protocollo Arrivo N. 47589/2022 del 30-12-2022 Doc. Principale - Class. T.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori della DL o per mezzo del R.U.P.RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55dall’Art.69, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto3.
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Samples: Service Agreement
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente subito dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione l’ultimazione dei lavori.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può chiedere però richiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili possi- bili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell’appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei lavori e dall’appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e alla consegna di tutta la documentazione probatoria eventualmente necessaria.
6. Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del dal presente Capitolato speciale d’appaltoschema di contratto.
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Samples: Contratto Di Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 5561, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriDL.
2. Se l’amministrazione committente la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237‐bis del Codice dei contratti, l’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori della DL o per mezzo del R.U.P.RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 5561, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto3.
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Samples: Contratto Di Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti subito dopo l’ultimazione dei lavori, anche se il collaudo provvisorio delle stesse non avesse avuto luogo, sempre ché non siano state riscontrate carenze e l’appaltatore abbia provveduto all'esecuzione delle verifiche e delle prove di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorifunzionamento e ne abbia certificato la regolarità e l’esito positivo.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalesse di tale facoltà, che verrà comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre potrà opporvisi per alcun motivo, né può potrà reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere Egli potrà però richiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente avviene della Stazione appaltante avverrà nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovasse nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può potrà reclamare la consegna ed è e sarà altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55dal presente capitolato speciale.
6. Per quanto non precisato, comma 3 in termini di garanzia, saranno operanti gli artt. 1667 e seguenti del presente Capitolato speciale d’appaltoCodice Civile.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui al precedente articolo all’art. 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo all’art. 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriDL.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori della DL o per mezzo del R.U.P.RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo dall’art. 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto3.
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Samples: Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento l'accertamento sommario di cui all’articolo 55se questo ha avuto esito positivo, comma 1, oppure ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorilavori di cui all'articolo precedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione Appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può però chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.Responsabile del Procedimento, in presenza dell’appaltatore dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione Appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione l'ultimazione dei lavori, l’appaltatore l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltospeciale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti subito dopo l’ultimazione dei lavori, inoltre, così come previsto dall’art. 15 del presente capitolato, anche per porzioni di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriopere appaltate.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può chiedere però richiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del dal presente Capitolato speciale d’appaltoSpeciale.
6. La Ditta rimane responsabile dell’eliminazione dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati, ed in generale delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal Collaudatore all’atto della visita di collaudo con esclusione ovviamente dei danni causati dall’uso o da cattiva conduzione da parte dell’Amministrazione.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti subito dopo l’ultimazione dei lavori, anche nel caso di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario ultimazione di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriparti dell’opera purché fruibili.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può chiedere però richiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Entro il termine perentorio di cui sopra, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione appaltante, previa verifica ed accettazione del Direttore dei Lavori, la documentazione di cui all’art. 53 comma 4 del presente CSA, in deroga alla tempistica prevista nel sopradetto articolo.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova nella condizione avvalga della facoltà di prendere in consegna le opere subito dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del dal presente Capitolato speciale d’appaltocapitolato speciale.
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Samples: Service Agreement
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 230 del DPR n. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente parzial- mente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55se questo ha avuto esito positivo, comma 1, oppure ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorilavori di cui all’articolo precedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può chiedere però chiede- re che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero potreb- bero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori Lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini termi- ni previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55all’Art.54, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriDL.
2. Se l’amministrazione committente la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori della DL o per mezzo del R.U.P.RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55dall’Art.54, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto3.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 5561, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2. Se l’amministrazione committente la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, l’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 5561, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto3.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente 0.Xx Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui al precedente articolo 56all’articolo 58, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2DL. Se l’amministrazione committente 2.Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore 3.L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello del- lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La 0.Xx presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori della DL o per mezzo del R.U.P.RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o 5.Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto3.
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Samples: Contract
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 200 del Reg. n. 554/99, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56opere, con apposito verbale verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure se questo ha avuto esito positivo ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorilavori di cui all’articolo precedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può Egli può, però, chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili possi- bili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Contract for Construction Works
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti realizzate, alle condizioni di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriall’art. 230 del d.p.r. 207/2010.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può chiedere richiedere che il sia redatto verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del dal presente Capitolato speciale d’appaltoSpeciale.
6. La stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l’agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55all’Art.69, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavoriDL.
2. Se l’amministrazione committente la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori della DL o per mezzo del R.U.P.RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55dall’Art.69, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto3.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1Ai sensi dell’art. L’amministrazione committente 200 del Reg. n. 554/99, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56opere, con apposito verbale verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure se questo ha avuto esito positivo ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2lavori di cui all’articolo precedente. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può Egli può, però, chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Contratto Di Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 230 del Reg. n. 207/10, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna inconsegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56opere, con apposito verbale verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure se questo ha avuto esito positivo ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorilavori di cui all’articolo precedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può Egli può, però, chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appaltodal precedente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’amministrazione committente Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55se questo ha avuto esito positivo, comma 1, oppure ovvero nel diverso termine assegnato dalla direzione lavorilavori di cui all’articolo precedente.
2. Se l’amministrazione committente Qualora la Stazione appaltante si avvale avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore Egli può però chiedere che il sia redatto apposito verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore Direttore dei lavori Lavori o per mezzo del R.U.P.responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o Qualora la Stazione appaltante non si trova trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del dal presente Capitolato speciale d’appaltoCapitolato.
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