Procedure per l'individuazione degli offerenti Clausole campione

Procedure per l'individuazione degli offerenti. (art. 28, direttiva 2004/18)
Procedure per l'individuazione degli offerenti. (art. 28, dir. 2004/18)
Procedure per l'individuazione degli offerenti. 1. Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.
Procedure per l'individuazione degli offerenti. 1. Nell'aggiudicazione degli appalti pubblici la Provincia utilizza le procedure aperte o ristrette previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara ai sensi degli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 50/2016.
Procedure per l'individuazione degli offerenti. (art. 28, dir. 2004/18) 1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contrat- to pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competi- tivo, di cui al presente codice. 2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. 3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pub- blici mediante il dialogo competitivo. 4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i con- tratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara. (comma modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007) Art. 55 Procedure aperte e ristrette (artt. 3 e 28, dir. 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo 3. 2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della deter- mina a contrarre. 4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, 62 Ufficio Studi , legislazione e regolazione del mercato Testo aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Procedure per l'individuazione degli offerenti. 1. La selezione dei partecipanti e l’individuazione della migliore offerta avvengono mediante i sistemi ed i criteri previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Procedure per l'individuazione degli offerenti. (art. 28, dir. 2004/18) (comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
Procedure per l'individuazione degli offerenti. 1. I contratti della Regione per lavori, forniture, beni e servizi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono conseguenti all'esperimento di procedura aperta o di procedura ristretta, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.
Procedure per l'individuazione degli offerenti. 1. Le procedure per l’individuazione degli offerenti, alle condizioni espressamente previste dal D.lgs.163/2006 e s.m. sono:
Procedure per l'individuazione degli offerenti. 1. Per quanto riguarda gli appalti del settore ordinario, aventi rilevanza comunitaria attinenti sia i lavori pubblici, sia i servizi, sia le forniture, si rinvia alle procedure previste dagli articoli da 53 ad 89 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché alla parte II^ e alla parte IV^ del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..