QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO Clausole campione

QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO. Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, sono applicabili le disposizioni contenute nel regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii.), nel decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni del codice civile, le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. Sono altresì tenuti in considerazione gli orientamenti della Corte Europea di Giustizia e degli Organi di Giustizia Amministrativa dello Stato Italiano. Le attività vanno svolte con piena assunzione di responsabilità sui risultati e sulla certezza della realizzazione; entrambi i parametri sono misurati anche in termini di soddisfazione delle parti interessate. A tal fine è indetta una gara di appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art 54 comma 2 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. L’aggiudicazione non avverrà esclusivamente secondo il prezzo più basso, ma si terrà conto anche di elementi qualitativi, da considerarsi punti fermi stabiliti da questa USL. La gara sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. Il CIG che identifica la procedura è: 08731873350 Il servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco è disciplinato in linea generale: terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose). Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell’albo delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO. L’appalto verrà esperito con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento all’art. 125 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle delibere 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., al Regolamento attuativo n.207/10 e al Regolamento Interno per la fornitura di beni e servizi in economia, approvato con determina n.154/DGEN/09 e smi. Le Ditte concorrenti dovranno adeguarsi a tutte le norme di legge o regolamenti sopramenzionati, nazionali, regionali e provinciali, eventualmente anche se non sopra indicate, nonché a quelle emanate successivamente nel corso della durata dell’appalto e di eventuali proroghe dello stesso.
QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO. Ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella parte II del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i (d’ora innanzi Codice dei contratti), relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. La procedura di gara è disciplinata altresì dalle disposizioni previste dal bando di gara, dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico, dallo schema di contratto e dai relativi allegati, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole ivi contenute, dal R.D. n. 2440/1923 e dal X.X. 000/00, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto della Concessione.
QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO. L’appalto è soggetto alle norme previste dal bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, dal presente capitolato speciale, dal D.Lgs I8.4.20I6, n. 50 s.m.i. Si applicano, inoltre, le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché quelle che potranno essere emanate durante la gestione della fornitura.
QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO. Questa carta si ispira ai principi contenuti: • Nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi • sull’erogazione dei servizi pubblici”; • Nel DPCM 19 maggio 1995 “Prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi • pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di Carte dei Servizi Pubblici; • Nella Legge 11 luglio 1995 n. 273 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 maggio 1995 n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”; • Nel DPCM 29 aprile 1999 “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato”. Le norme contenute nel DPCM del 29 aprile 1999 si intendono comunque inserite nella presente Carta, anche se non esplicitamente richiamate. I principi generali di cui sopra hanno ispirato le norme che seguono, finalizzate ad orientare la qualità generale del servizio reso all’utenza e la qualità percepita dall’utenza stessa. Per quanto attiene più specificamente alla qualità del servizio stesso (compresa anche la qualità dell’acqua distribuita), si farà inoltre riferimento ai criteri generali ed alle norme particolari contenuti: • nella Legge 5 gennaio 1994 n. 36 e successive modifiche (D.Lgs n. 152/2006); • nel DPCM 4 marzo 1996 n. 47, “Disposizioni in materia di risorse idriche”; • nel decreto del Ministro LLPP 8 gennaio 1997 n. 99 “Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature”; • nel D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 “disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271 CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676 CE relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” e successive modifiche (D.Lgs n. 152/2006); • nel D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83 CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” contenente anche riferimenti transitori al DPR 24 maggio 1988, n. 236; • nella Direttiva 2000/60 Ce del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; • D.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo); • Raccomandazione 98/257/CE e 2001/310/CE; • Le Delibere ARERA (ex AEEGSI) n. 655/2015 (qualità contrattuale - RQSII), n. 218/2016 (mis...
QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO. Il presente disciplinare fa riferimento, in ordine gerarchico, al decreto legislativo n. 163/2006 e succ. mod. ed integraz., alla legge Regionale n° 5 del 7/8/2007, alla normativa giuscontabile. Sono altresì tenuti in considerazione gli orientamenti della Corte Europea di Giustizia e dell’Autorità di Giustizia Amministrativa dello Stato Italiano.
QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO. L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contralti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», dalla L.R. della Campania 3/2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" e dalle disposizioni del bando di gara, dal presente Capitolato speciale di appalto e da tutta la documentazione posta a base di gara, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e condizioni suddette, dalle norme del Codice Civile. I requisiti, le caratteristiche tecniche, le modalità e i termini ai quali dovrà rispondere la prestazione della fornitura sono stabiliti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.
QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO. Al di là delle modifiche alla dir. 2015/843/UE, il legislatore europeo non ha assunto altre iniziative, se non si conta la proposta di regolamento MiCA, ancora nella fase di prima lettura del Parlamento europeo. Dunque, si pone il problema di stabilire se il quadro giuridico esistente sia applicabile alle criptovalute, ma questo passaggio è strettamente collegato all’inquadramento come moneta, prodotto finanziario, bene immateriale, o altro.

Related to QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).