Apposizione del termine e durata massima. 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
Apposizione del termine e durata massima. Rimane il limite temporale già in vigore, per cui è consentita l’apposizione del termine non superiore a 36 mesi al contratto di lavoro subordinato. Nel computo di tale termine di 36 mesi si considera la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro. Inoltre, nel computo vanno considerati anche periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il legislatore, poi, fissa la conversione del rapporto a tempo indeterminato qualora il limite dei 36 mesi venga superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, specificando che il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Pertanto, ai fini della conversione del rapporto, per il computo dei 36 mesi non rileva che il rapporto sia caratterizzato da un unico contratto o da una pluralità di contratti. La stipula di un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi tra gli stessi soggetti è possibile presso la direzione territoriale competente per territorio. Il contratto si considera tempo indeterminato dalla data della stipula trascorso il termine massimo di 36 mesi ( tenendo conto eventualmente dell’ulteriore periodo massimo fino a 12 mesi se la stipula è avvenuta in osservanza dell'apposita procedura presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio). Per quanto concerne la possibilità di derogare alla durata massima di 36 mesi si segnala quanto segue: - la norma fa salva la possibilità che i contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano derogare alla durata massima di 36 mesi; - il lavoro stagionale costituisce un’eccezione alla quale non si applica la durata massima di occupazione. I lavoratori impiegati nelle attività stagionali sono quelli definiti dall’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015. Infine, per quanto riguarda la forma del contratto, il comma 4 dell’art. 19 stabilisce che, con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non...
Apposizione del termine e durata massima. Nei contratti a tempo determinato il termine è elevato a 36 mesi, nel rispetto dei contenuti di cui all’art. 19 c. 2 del D. Lgs 81/2015. In relazione alla categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4 della legge 8.11.91 n. 381, il cui progetto personalizzato, di cui all’articolo 2 del presente CCNL, preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro, il termine di 24 mesi di cui all’art. 19 c. 2 del D. Lgs 81/2015 è elevato a 40 mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Apposizione del termine e durata massima. 3. Fermo il comma 2, un ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la DTL competente per territorio. In caso di mancato rispetto della procedura, o di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, esso si considera a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Apposizione del termine e durata massima. 4. Con l’eccezione dei rapporti di durata non superiore a 12 giorni, L'APPOSIZIONE DEL TERMINE È PRIVA DI EFFETTO SE NON RISULTA, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA ATTO SCRITTO, una copia del quale deve essere consegnata dal datore al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Apposizione del termine e durata massima. Il contratto di lavoro subordinato a termine senza causale ha una durata massima di dodici mesi. L’apposizione di un termine superiore è possibile, ma non oltre i ventiquattro mesi, purché vi sia la presenza di specifiche condizioni, quali: • condizioni imprevedibili legate ad esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività quali, ad esempio, cause di forza maggiore (calamità naturali, etc.); • esigenze di sostituzione di altri lavoratori (si tratta di una casistica indefinita che potrebbe includere esigenze di sostituzione sia prevedibili quali, ad esempio, assenze per ferie, che imprevedibili quali, ad esempio, maternità, infortunio, malattia, etc.); • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria quale, ad esempio, una commessa di lavoro una tantum, urgente e non realizzabile con il normale organico aziendale; • Si evidenzia come le tipologie di causali introdotte denotino una notevole rigidità che va ben oltre le causali generiche previste dalle norme ante “Jobs Act””, che contemplavano ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Nel merito, corre altresì l’obbligo di sottolineare l’assoluta indeterminatezza delle esigenze e condizioni testé riportate, che, al di là di quelle di carattere sostitutivo, sembrano di difficile individuazione prestandosi facilmente, pertanto, al rischio di contenzioso. Deve inoltre evidenziarsi che le modifiche apportate dal DL 87/18 stabiliscono che in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni, di cui al comma 1 del citato art. 19, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. Pertanto, preso atto di quanto sopra, si sottolinea l’obbligo di cui all’art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 di inserire nell’atto scritto una specificazione dettagliata delle esigenze giustificatrici dell’apposizione di un termine al contratto nei seguenti casi: - in caso di stipulazione di un contratto a termine superiore a 12 mesi; - in caso di rinnovo del contratto; - in caso di proroga dello stesso rapporto quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. Al riguardo si ricorda che il Legislatore, al primo periodo del citato art. 19, comma 4, afferma che l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, con la sola eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni. È ...
Apposizione del termine e durata massima. (art. 19 c. 1-bis D.Lgs 81/2015)
Apposizione del termine e durata massima. (art. 19 c. 1 D.Lgs 81/2015) «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi.» IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Apposizione del termine e durata massima. (art. 19 c.1 D.Lgs 81/2015) Per i primi 12 MESI, nessun obbligo di causale. Se il contratto ECCEDE i 12 MESI è NECESSARIA LA PRESENZA di almeno una delle seguenti condizioni:
Apposizione del termine e durata massima. (art. 19 D.Lgs 81/2015) Esempio di motivazione: