Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. L’Ente richiedente l’accreditamento deve dichiarare quanto segue:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. Possono partecipare alla gara i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e che abbiano l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara Al fine di attestare il possesso dei requisiti di partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria, i concorrenti dovranno, in sede di presentazione dell’offerta compilare il DGUE - Parte IV: Criteri di selezione – sezione B (lettere 1a e/o 1b), messo a disposizione fra gli allegati alla documentazione di gara resi disponibili sulla piattaforma MePA, controfirmato dal legale rappresentante, attestando che l'operatore economico ha realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di invio della Richiesta di Offerta, un fatturato globale medio annuo non inferiore a € 200.0000,00.
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale i. iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co. 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. I concorrenti dovranno attestare - mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dovranno essere indicate anche le condanne per le quali sia subentrato il beneficio della non menzione - il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice in conformità all’Allegato 1 accluso al presente disciplinare. I concorrenti dovranno essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per attività attinenti all'oggetto dell’appalto. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., è richiesta la presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. In caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da ogni impresa componente del raggruppamento o del consorzio.
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. (artt. 80 e 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016): Disciplinare procedura aperta verifica titoli di viaggio Pagina 6 di 25
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (art. 38 e 39 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.). A tal fine il titolare o il Legale Rappresentante del soggetto concorrente dovrà presentare dichiarazione redatta sulla base dell’Allegato 2 – compilando eventualmente l’Allegato 2-bis qualora il sottoscrittore dell’Allegato 2 non si assuma la responsabilità di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica –, in cui il medesimo attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti analiticamente indicati nello stesso modello.
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. (art. 83, co. 1, lett. a) del Codice):
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. (Articoli 38 e 39) Il Codice evidenzia quelle circostanze la cui sussistenza comporta, per l’operatore economico, il tassativo divieto sia di partecipare alle procedure d’affidamento di concessioni o appalti indette dalle P.A. sia d’essere affidatari di subappalto sia di stipulare i relativi contratti. Questi divieti incombono sui soggetti: ❖ che si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o nei cui confronti è pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ❖ nei confronti dei quali è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575. Il Codice specifica quali sono le persone fisiche riguardo alle quali è rilevante la presente fattispecie, con riferimento ai vari tipi di impresa: ▪ Impresa individuale: titolare e direttore tecnico; ▪ Società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; ▪ Società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; ▪ Altri tipi di società: amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico; ❖ nei confronti dei quali sussiste una sentenza di condanna passata in giudicato o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o una sentenza d’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (il cosiddetto patteggiamento), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale. L’individuazione dei reati che hanno tale caratteristica è demandata alla discrezionalità della P.A., da esercitarsi in ogni singolo caso concreto; tuttavia, sono indicati come sicuramente ascrivibili a tale fattispecie, e quindi sottratti all’interpretazione, la partecipazione ad un’organizzazione criminale, la corruzione, la frode, il riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE. Un limite all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante è costituito dalla clausola di salvezza degli articoli 178 c.p. e 445 c.p.p., con la conseguenza che una volta pronunciata dal giudice di sorveglianza la riabilitazione del condannato, ovvero una volta riconosciuto dal tribunale estinto il reato per il decorso del termine di cui all’art. 445 comma 2 c.p.p. (cinque o due anni a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione), alla stazione appaltante resta preclusa...