RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA Clausole campione

RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA. Il Concessionario deve adottare ogni precauzione ed ogni mezzo per evitare danni alla postazione, al locale che la ospita, al proprio personale addetto, agli utenti e/o a terzi, ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati agli stessi soggetti nell’ambito delle attività del Servizio, mantenendo l’Amministrazione esente da qualsiasi responsabilità in merito. Il Concessionario è responsabile dell’operato dei propri dipendenti in caso di infortuni e/o danni arrecati alle persone e alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle attività di Servizio. A garanzia dell’obbligo di risarcimento, all’atto della stipula del Contratto o alla data del verbale di consegna dei locali, Il Concessionario deve produrre, in originale o in copia resa conforme, polizza per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al Contratto e alle attività in Concessione, con massimali non inferiori, rispettivamente, ad Euro 1.000.000,00 per sinistro per la copertura RCO e ad Euro 1.000.000,00 per sinistro per la copertura RCT. La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuova polizza oppure da specifica appendice a polizza preesistente. La polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti dal Capitolato è a carico del Concessionario, restando totalmente sollevata l’Amministrazione. Parimenti, i massimali della polizza non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo. La polizza deve avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività connesse, per qualsiasi causa. Nella polizza deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell’Amministrazione. La polizza deve esplicitamente prevedere l’obbligo della Società Assicuratrice a: ▪ notificare tempestivamente all’Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR, l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo e l’ eventuale disdetta per qualsiasi motivo; ▪ notificare tempestiv...
RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA. L’Appaltatore deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni al proprio personale addetto e agli utenti ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati nell’ambito delle attività dell’Appalto agli stessi soggetti e/o a terzi, mantenendo l’Amministrazione esente da qualsiasi responsabilità in merito. L’Appaltatore è responsabile dell’operato dei propri dipendenti in caso di eventuali infortuni e/o danni arrecati alle persone e alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Appalto. A garanzia dell’obbligo di risarcimento, alla stipula del Contratto (o alla data del verbale di consegna dell’Appalto), l’Appaltatore deve consegnare, in originale o in copia resa conforme, le seguenti polizze assicurative: ▪ polizza per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al Contratto e alle attività in Appalto, con massimali non inferiori, rispettivamente, ad Euro 2.000.000,00 per sinistro per la copertura RCO e ad Euro 5.000.000,00 per sinistro per la copertura RCT; ▪ polizza All Risk Incendio a copertura dei fabbricati e relativo contenuto oggetto dell’Appalto, i cui valori siano pari al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato e valore di rimpiazzo a nuovo del contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con un valore non inferiore ad Euro 2.000.000,00. La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze oppure da specifiche appendici a polizze preesistenti. Le polizze non liberano l’Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti dal Capitolato è a carico dell’Appaltatore, restando totalmente sollevata l’Amministrazione. Parimenti i massimali delle polizze non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché l’Appaltatore risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo. Le polizze devono avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi alla gestione delle Foresterie e allo svolgimento dei Servizi, per qualsiasi causa. Nelle polizze deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratt...
RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA. L’Aggiudicatario sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare alla AOU ed a terzi nell’espletamento del servizio, anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte; la stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto. L’Aggiudicatario dovrà presentare la polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi o a cose di qualsiasi natura nel corso dell’esecuzione dell’appalto con un massimale pari almeno ad euro 500.000,00 per singolo sinistro (art. 103 comma 7 D. Lgs. 50/2016). L’Aggiudicatario dovrà stipulare a proprie spese una polizza assicurativa a copertura di furto, incendio, degrado e deterioramento per i beni stoccati presso il magazzino. Si stima, su base storica, che il valore annuo dei beni stoccati sia pari a €. 600.000,00. Le coperture assicurative decorrono dalla data di avvio del servizio fino alla scadenza naturale del contratto, salvo proroghe. L’Aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’esecuzione contrattuale.
RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA. 1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte. In quest’ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA. 1. Ciascuna Parte resta responsabile per i danni subiti dai propri rappresentanti e dai propri beni, salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte.
RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA. La materia della responsabilità civile e relativa copertura assicurativa non è oggetto di alcun rinvio da parte del ccnl alla contrattazione integrativa.
RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA. 1) Il Concessionario: • deve adottare ogni precauzione ed ogni mezzo per evitare danni ai locali in cui sono ubicati i distributori, al proprio personale addetto e agli utenti della distribuzione automatica; • è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, nell’ambito delle attività della Concessione, agli stessi soggetti e/o a terzi, mantenendo il Concedente esente da qualsiasi responsabilità in merito; • è responsabile dell’operato dei propri dipendenti in caso di eventuali infortuni e/o danni arrecati alle persone e alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte. In quest’ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo-Quadro, la sede dell’altra Parte.
RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Protocollo, la sede dell'altra Parte.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.