Responsabilità sociale dell’impresa Clausole campione

Responsabilità sociale dell’impresa. Le Parti sostengono lo sviluppo di comportamenti socialmente responsabili attraverso l’impegno di tutti i soggetti coinvolti in azienda. L’impegno sociale dell’impresa e dei soggetti che in essa operano si realizza dando attuazione a norme e sviluppando iniziative previste dalla legislazione vigente e/o richiamate nel presente contratto nazionale di lavoro. Saranno oggetto di esame congiunto: • riferimenti utili ad orientare l’impegno del settore sul tema della responsabilità sociale dell’impresa; • monitoraggio sull’adozione volontaria da parte delle imprese di certificazioni ambientali e sociali; • valorizzazione e diffusione anche congiunta delle esperienze più significative che salvaguardino una corretta concorrenzialità, contrastando il dumping ambientale, sociale ed etico; • utilizzo nella contrattazione di secondo livello di parametri quali l’adozione di codici etici e certificazioni ambientali e sociali; • le misure per il miglioramento continuo della sicurezza e dell’ambiente di lavoro, l’informazione e la formazione dei lavoratori su tali materie; • la solidarietà sociale e la tutela delle fasce deboli degli occupati; • lo sviluppo della formazione continua per il miglioramento della competitività dell’impresa e la valorizzazione della professionalità dei lavoratori; • lo sviluppo del welfare contrattuale nelle Aziende. In sede di osservatorio Nazionale le Parti monitoreranno le iniziative aziendali adottate secondo i criteri sopradetti e, allo scopo di valorizzare e diffondere le migliori prassi esistenti, cureranno la elaborazione e la diffusione di riferimenti utili ad orientare l’impegno del settore sulla responsabilità sociale. Le Parti si impegnano a definire apposite linee guida per agevolare la realizzazione di quanto sopra entro l’anno 2011.
Responsabilità sociale dell’impresa. Holcim si è impegnata a rispettare i principi relativi al rispetto dei diritti umani, alla tutela dei diritti dei lavoratori, alla salvaguardia dell’ambiente ed alla lotta alla corruzione stabiliti nell’ambito dell’iniziativa internazionale Global Compact promossa dalle Nazioni Unite (vedere xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx). Pertanto, chiede ai propri fornitori di condividere il proprio impegno nell’ambito della responsabilità sociale. In particolare, a titolo di esempio, chiede al fornitore di impegnarsi a rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti, a trattare i propri dipendenti con dignità e rispetto, a non essere in alcun modo complice negli abusi dei diritti umani, a combattere qualunque abuso fisico o verbale, le molestie e le minacce od ogni altra forma di intimidazione, a sostenere la libertà di associazione dei lavoratori ed a riconoscere il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva, a garantire orari di lavoro accettabili e conformi alla normative vigente in materia, a non fare ricorso a lavoro minorile, a non fare discriminazioni razziali e/o sessuali, ad impegnarsi a contrastare la corruzione in ogni sua forma, etc.
Responsabilità sociale dell’impresa. (trasferito ad apposito capitolo dal capitolo osservatorio)
Responsabilità sociale dell’impresa. Il tema della Responsabilità Sociale dell'Impresa è ormai entrato a fra parte del dibattito economico nel nostro Paese, ed ha prodotto anche alcuni importanti accordi. Tra questi spicca il Protocollo del 16 Giugno 2004 che ha al centro proprio la RSI, articolata nelle sue ricadute su operatività, rapporti con la clientela, etica della vendita e influenza su di questa dei Sistemi Incentivanti. In tutta evidenza sarebbe sbagliato collocare tale tematica solo al livello nazionale di categoria. Al contrario la Responsabilità Sociale dell'Impresa va fatta vivere nelle Aziende, nelle scelte operative, sia quelle strategiche che quelle che investono la quotidianità, nel rapporto con clientela, territori e dipendenti. Va evitato che l'RSI venga utilizzata come “foglia di fico” o per una mera operazione di immagine, o peggio come strumento di regolazione della vita interna alternativo all'insieme di regole contrattuali negoziate tra le Parti. In UniCredit Banca abbiamo già un dispositivo utile per affrontare alcuni degli aspetti pratici della RSI: il Verbale di Accordo del 25 Maggio 2004 sul Clima Aziendale e le Pressioni Commerciali. Si tratta allora di intrecciare i principi del Protocollo con le regole del Verbale in uno schema virtuoso che permetta a Lavoratori e Lavoratrici di non essere schiacciati tra le dichiarazioni di principio dell'Azienda e la pratica quotidiana, e che costringa la Banca a comportamenti coerenti con le idee condivise nei documenti citati, quali: ➔ l'impegno a ricercare l'eccellenza della performance non solo in termini di redittività, ma anche di qualità dei prodotti e di valore dei servizi offerti; ➔ la messa in opera di comportamenti ispirati a valori etici fondamentali e responsabili circa gli impatti sociali ed ambientali; ➔ la riaffermazione quale obiettivo condiviso della centralità delle risorse umane e la loro valorizzazione come elemento indispensabile e strategico di sviluppo e successo dell'impresa; ➔ l'applicazione di Politiche Attive tese a garantire la parità delle opportunità per tutto il Personale, la piena integrazione di tutti i Lavoratori e le Lavoratrici all'interno del processo produttivo, di efficace prevenzione dei comportamenti lesivi dei diritti dei singoli; ➔ l'effettivo riconoscimento ai Lavoratori del proprio ruolo di Portatori di Interesse (stakeholders), al pari della Clientela e degli Azionisti. Ciò deve avvenire attraverso l'utilizzo di un'articolata strumentazione, concordata tra le Parti, tale da segnar...
Responsabilità sociale dell’impresa. Art. 23 – Vigilanza
Responsabilità sociale dell’impresa. Il tema della Responsabilità sociale dell’impresa è trattato solo dal 2% degli accordi stipulati nel 2017-18. Tali accordi prevedono nel 50% dei casi il generico impegno ad attivare iniziative di Responsabilità Sociale ma solo nel 17% degli accordi definisce obiettivi identificabili di sostenibilità sociale ed ambientale . Pochi invece sono i casi in cui sono stati attivati codici di condotta(grafico 68).

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: