Common use of Ricorso terzi Clause in Contracts

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: www.uwcad.it, www.comunegrado.it, www.comune.campoformido.ud.it

Ricorso terzi. La Società L’Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, l’Assicurato di quanto questi egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per i danni materiali e diretti cagionati alle cose a cose, in conseguenza di terziun Sinistro al Macchinario assicurato, compresi i locatari, da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente polizzaSezione I – Xxxxx Xxxxxxx. L'assicurazione ALL RISKS ENERGIA SOLARE L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" Massimale indicato e sino alla concorrenza del 3010% del massimale Massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; • da furto; • derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; • derivanti da Responsabilità Civile professionale; • sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiestacomunque, il dovere a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di assumere la direzione della causa cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 1786 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.Non sono comunque considerati terzi:

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Samples: Assicurazione Rami Elementari, www.vittoriaassicurazioni.com

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6alla relativa partita, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni – totali o parziali, dell'utilizzo parziali – dell’utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato  di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:  il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;  quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;  le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: www.eui.eu, www.eui.eu

Ricorso terzi. La Società Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6Massimale convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso Sinistro inden- nizzabile a termini di Polizza. Ai soli fini della presente polizzagaranzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L'assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni – totali o parziali, dell'utilizzo parziali – dell’utilizzo di beni, nonché beni nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale Massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale Massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scaricoscari- co, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonchè le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’ac- qua, dell’aria e del suolo. - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonchè ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’ammi- nistratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, con- trollate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonchè gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo for- nendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà Compagnia ha facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione conduzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione Transazione o riconoscimento rico- noscimento della propria responsabilità senza il consenso della SocietàCompagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: www.zurich.it, www.assineve.com

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6alla relativa partita, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni – totali o parziali, dell'utilizzo parziali – dell’utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: www.eui.eu, www.eui.eu

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spesepese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché nonchè i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilita' Civile Verso Terzi E La Responsabilita’ Amministrativa Di Amministratori E/O Dipendenti Della Pubblica Amministrazione, www.comune.meolo.ve.it

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda fino alla concorrenza pari al 30% della Sezione 6somma assicurata per il fabbricato assicurato con il massimo di €.50.000,00 in caso di danni a terzi , di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizzaeventi previsti all’art. L'assicurazione 21 ) “Oggetto dell’assicurazione”. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni (totali o parziali, dell'utilizzo ) dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato - di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione gestione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civilecod. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessociv.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente polizzacondizione particolare il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato e da colpa grave e dolo del dipendente. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di parziali dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: enac.portaleamministrazionetrasparente.it

Ricorso terzi. La Società Società, si obbliga a tenere indenne l'Assicuratoil Contraente/Conduttore, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6assicurato di Euro 300.000,00, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell'utilizzo di beni, nonché beni nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente eContraente/o l'Assicurato Conduttore abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato del Contraente/Conduttore ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino nell’ambito sosta nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonchè le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. • il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Conduttore nonchè ogni altro parente e/o affine se con lui convivente • quando il Contraente/Conduttore non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente • le Società le quali rispetto al Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonchè gli amministratori delle medesime. Il Contraente/Conduttore deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodel Contraente. L'Assicurato deve Il Contraente/Conduttore devono astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Leasing Immobiliare Prima Casa

Ricorso terzi. La Società Cattolica si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6previsto in polizza, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente polizzagaranzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010 % del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato - di qualsiasi natura, conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente, - quando l‘Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti dì cui al punto precedente; - le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società Cattolica delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società Cattolica avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Societàdi Cattolica. Quanto alle spese giudiziali giudiziarie si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessocodice civile.

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Samples: Polizza Danni Diretti Ed Indiretti a Impianti Fotovoltaici

Ricorso terzi. La Società L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol'Assicurato ed Contraente, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, di quanto questi sia tenuto delle somme che essi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile responsabili ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzialtrui da Incendio, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizzaEsplosione e Scoppio. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia l’Assicurato abbiano in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato degli Addetti del Contraente o dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratigenitori, i figli del Contrente, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le cose sugli stessi mezzi trasportate; persone che si trovino con il Contraente o l’Assicurato nei rapporti di cui al punto precedente, quando il Contraente non sia una persona fisica. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società l’Assicuratore delle procedure civili o e penali promosse contro di Luilui o contro il Contraente, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società l’Assicurato avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodella controversia. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della responsabilità, propria responsabilità o del Contraente, senza il consenso della Societàdell’Assicuratore. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. C.C. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessoè prestata a "Primo Rischio Assoluto".

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (corrispondere per capitali, interessi e spese) spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatarigli immobili presi in locazione, da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente polizzadi Polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni interruzione o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende copre i danni: a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell’ambito nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali giudicali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: www.icgonzaga.edu.it

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6prestato con specifica partita di polizza, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti diretti, cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni totali o parziali, parziali dell'utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3020% (venti per cento) del massimale stessoconvenuto. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato - di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente c/o affine se con lui convivente; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società che, quando l'Assicurato non è una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve dove astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: www.comune.inveruno.mi.it

Ricorso terzi. La Società L’Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i l’Assicurato dei danni materiali e diretti cagionati cagio- nati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso un evento indennizzabile a termini della presente di polizza, fino alla con- correnza del massimale a tale titolo assicurato. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo di parziali - dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole agri- xxxx o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione La garanzia non comprende i danni: • danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, titolo (salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, anzidet- te operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate), nonché quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: – il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; L'Assicurato – quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; – le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli Amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società l’Impresa delle procedure civili o penali pena- li promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa difesa, e l’Impresa avrà la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’As- sicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria pro- pria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessodell’Impresa.

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Samples: www.cargeas.it

Ricorso terzi. La Società L’Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, l’Assicurato di quanto questi egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terziterzi da evento indennizzabile per garanzie previste dalla Sezione Incendio. L’assicurazione comprende altresì, compresi sino alla concorrenza del 10% della predetta somma assicurata, i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in occasione delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società l’Impresa avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato ASSICURAZIONE FABBRICATI L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Societàdell’Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. I N C E N D I O

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Samples: Assicurazione Fabbricati

Ricorso terzi. La Società FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicuratoinden- ne l’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6massi- male convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini dei Quadri I e II della presente polizza. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni in- terruzioni o sospensioni, sospensioni – totali o parziali, dell'utilizzo parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industrialiindustria- li, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale mas- simale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei suoi dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto tra- sporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato – di qualsiasi natura conseguenti ad inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: – il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona stabilmente convi- vente con l’Assicurato; – quando l’Assicurato non sia una persona fisi- ca, il legale rappresentante, il socio a respon- sabilità illimitata, l’amministratore e le perso- ne che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; – le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società FONDIARIA - SAI delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti documen- ti e le prove utili alla difesa e la Società FONDIARIA - SAI avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione tran- sazione o riconoscimento della propria responsabilità responsa- bilità senza il consenso della SocietàFONDIARIA - SAI. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Cose Di Proprietà Di Terzi: Titolarità Dei Diritti

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente polizzagaranzia, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato/Contraente. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il l'Assicurato/Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell'Assicurato/Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l'Assicurato/Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le Società le quali rispetto all'Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n° 216, nonché gli amministratori dellemedesime. L'Assicurato/Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato/Contraente. L'Assicurato L'Assicurato/Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.C.C.. Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario

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Samples: Assicurazione Multirischi Casa&famiglia

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratole Società Assicurate, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, fino alla concorrenza di quanto questi sia tenuto riportato in scheda di polizza, delle somme che siano tenute a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi inte- ressi e spese) quale spese quali civilmente responsabile ai sensi di legge legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso terzi a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che non rientri nella copertura della Sezione Responsabilità Civile sempre operante ed in linea prioritaria. Ai soli fini della presente polizzagaranzia il Sinistro si considera indennizzabile anche quanto causato da colpa grave dell’Assicurato. L'assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni – totali o parziali, dell'utilizzo parziali – dell’utilizzo di beni, nonché nonché, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale Li- mite di Indennizzo stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale Limite stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo che per i veicoli detenuti per ragioni di lavoro (ivi compresi i mezzi battipista di tutte le società assicurate), per i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché, le cose sugli stessi mezzi trasportate, ovvero per le cose detenute in occasione di particolari eventi o circo- stanze; L'Assicurato - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché, ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a respon- sabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; L’assicurata deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere assu- mere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della SocietàTutte le Società aderenti al presente capitolato sono considerate terze le une verso le altre. Quanto alle spese giudiziali di resistenza si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: cervinia-api.therocks.it

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale massimale, per sinistro e per anno, convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 62.5, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spesepese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché nonchè i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Polizza All Risk Property /Rcto Sport E Salute Spa Polizza Di Assicurazione All Risks Property

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (corrispondere per capitali, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti direttamente cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Ai soli fini della presente polizzaestensione di garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L'assicurazione L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione L'Assicurazione non comprende i danni: a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;  di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:  il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;  quando l'Assicurato non sia una persona fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;  le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell'Assicurato sino a quando ne avrà interesse, designando legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni che spettano all’Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artil terzo comma dell'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: www.gaia-spa.it

Ricorso terzi. La Società Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, l’Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicuratoil Contraente e/o l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.34 “Assicurazione parziale” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione 6I All Risks danni diretti, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose beni mobili ed immobili dei vicini e/o inquilini, nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi, compresi i locataricicli, da sinistro motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi anche nell’ambito degli stabilimenti, in conseguenza di Incendio o altro evento non escluso a termini della dalla presente polizzaXxxxxxx, che colpisca le cose assicurate. L'assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stessostabilito in Polizza. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato del Contraente e/o dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luiqualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, fornendo tutti i documenti dell’aria e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodel suolo. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. Non sono comunque considerati terzi: La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato il Contraente e/o l’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato del Contraente e/o dell’Assicurato stesso.

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Samples: Polizza All Risks

Ricorso terzi. La Società FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicuratoinden- ne l’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6massi- male convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini dei Quadri I e II della presente polizza. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni in- terruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industrialiindustria- li, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale mas- simale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei suoi dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto tra- sporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato – di qualsiasi natura conseguenti ad inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: – il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona stabilmente convi- vente con l’Assicurato; – quando l’Assicurato non sia una persona fisi- ca, il legale rappresentante, il socio a respon- sabilità illimitata, l’amministratore e le perso- ne che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; – le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società FONDIARIA - SAI delle procedure civili o penali pena- li promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti docu- menti e le prove utili alla difesa e la Società FONDIARIA - SAI avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la della difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione tran- sazione o riconoscimento della propria responsabilità responsa- bilità senza il consenso della SocietàFONDIARIA - SAI. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Assicurazione Parziale

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6alla relativa partita, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente polizzagaranzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo parziali - dell’utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato , • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente, • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, • le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’ art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessoCod.Civ..

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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risk Property

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spesepese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché nonchè i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Polizza All Risk Property /Rcto Coni Servizi Spa Polizza Di Assicurazione All Risks Property

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato abbia in consegna non sia una persona fisica, il legale rappresentante il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o custodia o detenga a qualsiasi titolocollegate, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di trasporto sotto carico e scaricocui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito gli amministratori delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 l'art.1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: altovicentinoambiente.it

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose beni mobili ed immobili di terzi, compresi i locataricicli, da sinistro non escluso a termini della motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi in conseguenza di incendio o, altro evento garantito dalla presente polizzapolizza che colpisca le cose dell’Assicurato o enti di pertinenza dello stesso, assicurati e non. L'assicurazione L’assicurazione è estesa - sino a concorrenza del 20% del massimale convenuto - ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, - totali o parziali, dell'utilizzo parziali - dell’utilizzo di beni, beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessoaffine se con lui convivente; • il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata. L’assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.

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Samples: www.conservco.it

Ricorso terzi. La Società Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni sinistro l’Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, l’Assicurato di quanto questi egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terziterzi da evento indennizzabile per garanzie previste dalla presente Sezione. I N C E N D I O L’assicurazione comprende altresì, compresi sino alla concorrenza del 10% della predetta somma assicurata, i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta, nell’ambito aziendale, in occasione delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n° 216, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società l ’Impresa avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Societàdell’Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: www.vittoriaassicurazioni.com

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6per tutte le ubicazioni, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (corrispondere per capitali, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente polizzagaranzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni interruzione o sospensioni, totali sospensione - totale o parziali, dell'utilizzo parziale - dell’utilizzo dei beni di beniterzi, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino fino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende copre i danni: a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato − di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; − derivanti da obblighi di natura contrattuale e/o professionale o riconducibili alla fornitura di servizi, beni, informazioni, programmi, manutenzioni, installazioni e/o prestazioni di servizi o semplice vendita, gestione o consegna e/o a terzi, di software sotto qualsiasi forma. Non sono comunque considerati Terzi: − il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente e/o affine se con lui convivente; − quando l’Assicurato non sia una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; − la Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L’assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o e penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria delle proprie responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artil disposto dell’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: www.cineca.it

Ricorso terzi. La Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6fino alla concorrenza di €. 5.000.000,00 per sinistro, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso a indennizzabile ai termini di polizza. Ai soli fini della presente polizzagaranzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato . L'assicurazione L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e o scarico, ovvero in sosta nell’Ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; ◼ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: ◼ il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; ◼ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui e/o punto precedente; ◼ le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7giugno 1975 n.216, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società Assicuratrice delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della SocietàSocietà Assicuratrice. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 l'art.1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Assicurazione Del Macchinario Elettronico

Ricorso terzi. La Società Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalipagare, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per i morte, per lesioni personali e per danni materiali e diretti cagionati alle cose a cose, in conseguenza di terziun Sinistro al Macchinario assicurato, compresi i locatari, da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente polizzadi Polizza. L'assicurazione L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale Massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3020 % del massimale Massimale stesso. L'assicurazione L'Assicurazione non comprende i danni: a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; ✓ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; ✓ da Furto; ✓ derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; ✓ derivanti da Responsabilità Civile professionale; ✓ sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. Non sono comunque considerati terzi: ✓ I. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; ✓ II. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; ✓ III. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell' art. 2359 C.C., nonchè gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà Compagnia ha facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della SocietàCompagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com

Ricorso terzi. La Società Società, se attivata la garanzia, si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite nei limiti del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare versare, a titolo di risarcimento Risarcimento (capitaliper capitale, interessi e spese) ), quale civilmente responsabile responsabile, ai sensi di legge legge, per i danni materiali e diretti diretti, cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso Sinistro indennizzabile a termini della del presente polizzacapitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigia. L'assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% (diecipercento) del massimale stessoMassimale indicato in Polizza. L'assicurazione non comprende Sono esclusi dall’Assicurazione i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi o natanti di trasporto sotto carico e scaricoterzi, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato • di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo. Non sono considerati terzi: Il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o e penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il previo consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: www.bene.it

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso evento indennizzabile a termini della presente di polizza. L'assicurazione è é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3020% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell’ambito nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il legale rappresentante; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. C.C. La presente somma assicurata alla Partita 4), si intende a garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/di eventi che interessino indifferentemente una o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessopiù delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Incendio Rischi Accessori

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del del massimale convenuto riportato nell'apposita nell’apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi 6 delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, corrispondere per capitale interessi e spese) spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente polizza. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dell’utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3020% del massimale stessoconvenuto per questa garanzia “Ricorso terzi”. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. - Di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - Il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviente; L'Assicurato - Quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - Le società le quali rispetto all’assicurato, che non sia una pesona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. nel testo di cui alla L. 216/1974, nonché gli amministratori delle medesime. L’assicurato deve immediatamente informare la Società società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società società avrà la facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’assicurato. L'Assicurato L’assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Societàsocietà. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessoc.c.

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Samples: www.comune.catania.it

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6alla relativa partita, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente polizzagaranzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo parziali - dell’utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3020% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato , • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente, • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, • le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’ art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessoCod.Civ..

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole agricole, professionali o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e servizi sino alla concorrenza del 3020% del massimale stessostabilito in polizza. La presente garanzia vale anche per il ricorso dei locatari di abitazioni di proprietà date in locazione, concessione od uso a qualsiasi titolo. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato e degli amministratori dell'Assicurato che si trovano in sosta ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento o contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 l'art.1917 del Codice Civile. La Si precisa e si da atto che la liquidazione dei danni a fronte della presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato efatta direttamente a favore dei terzi danneggiati/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessobeneficiari, con l’intesa che il Comune provvederà alla mera sottoscrizione dell’atto di quietanza per “presa visione”.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione Incendio

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (corrispondere per capitali, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente polizzagaranzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessoc.c.

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Samples: www.invitalia.it

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'AssicuratoCompagnia risponde delle somme che l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6quale civilmente responsabile, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitaliper capitale, interessi inte- ressi e spese) quale civilmente responsabile , per Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza. • il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, sia conviventi che non, nonché ogni altro parente e/o affine se con questi convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose legge, nonché gli amministratori delle medesime. A seguito di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini Sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da garanzia “Ricorso terzi” ed entro il sottolimite del 10% del • interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dell’utilizzo di beni; • interruzioni o sospensioni, nonché totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, ; In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del Massimale indicato in Polizza. Le spese giudiziali sono a carico della Compagnia entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra Compagnia e sino Assi- curato in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall’art. 1917 del Codice civile. L’Assicurato deve immediatamente informare l’Intermediario delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all’evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla concorrenza del 30% del massimale stessodifesa. L'assicurazione non comprende i danni: La Compagnia ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. • a cose Cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi o in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratioperazioni citate, e le cose Cose tra- sportate sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.mezzi;

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Samples: www.zurich.it