Common use of Ricorso terzi Clause in Contracts

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Contract, Insurance Policy

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spesepese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché nonchè i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Insurance Agreement, Capitolato Per Gare Assicurative

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) , quale civilmente responsabile ai sensi di legge legge, per i danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio, cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di macchine agricole ovunque posti nei fondi di pertinenza dell’Azienda agricola assicurata, con esclusione dei danni cagionati alle cose di terzigranaglie sia sullo stelo che in covoni, compresi i locatariai foraggi, da sinistro non escluso a termini della presente polizzala paglia e la canapa posta all’aperto. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stessostabilito in polizza. L'assicurazione non comprende i danni: • - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e le nonché a cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro - di Luiqualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, fornendo tutti dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà egenitori ed i figli dell’Assicurato, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato nonché ogni altro parente e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessoaffine se con lui convivente; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le società le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 7.6.1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Ricorso terzi. La Società L’Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, l’Assicurato di quanto questi egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per i danni materiali e diretti cagionati alle cose a cose, in conseguenza di terziun Sinistro al Macchinario assicurato, compresi i locatari, da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente polizzaSezione I – Xxxxx Xxxxxxx. L'assicurazione ALL RISKS ENERGIA SOLARE L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" Massimale indicato e sino alla concorrenza del 3010% del massimale Massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; • da furto; • derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; • derivanti da Responsabilità Civile professionale; • sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiestacomunque, il dovere a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di assumere la direzione della causa cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 1786 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.Non sono comunque considerati terzi:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni, Assicurazione Rami Elementari

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6Massimale convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) , quale civilmente responsabile ai sensi di legge legge, per i danni Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso Sinistro indennizzabile a termini della presente polizzadell’Art. L'assicurazione 11 lettera a) usque j). L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stessopurché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: • : 1. a cose Cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato ; 2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente; b) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; c) le società, le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a). L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 terzo comma del Codice Civile. La presente Limitatamente ai danni da interruzione e sospensione di attività la garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessoè prestata con il limite massimo di Euro 100.000,00 per Sinistro e per Periodo di assicurazione.

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda fino alla concorrenza pari al 30% della Sezione 6somma assicurata per il fabbricato assicurato con il massimo di €.50.000,00 in caso di danni a terzi , di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizzaeventi previsti all’art. L'assicurazione 21 ) “Oggetto dell’assicurazione”. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni (totali o parziali, dell'utilizzo ) dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato - di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione gestione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civilecod. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessociv.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio

Ricorso terzi. La Società Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6Massimale convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso Sinistro inden- nizzabile a termini di Polizza. Ai soli fini della presente polizzagaranzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L'assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni – totali o parziali, dell'utilizzo parziali – dell’utilizzo di beni, nonché beni nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale Massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale Massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scaricoscari- co, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonchè le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’ac- qua, dell’aria e del suolo. - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonchè ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’ammi- nistratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, con- trollate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonchè gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo for- nendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà Compagnia ha facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione conduzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione Transazione o riconoscimento rico- noscimento della propria responsabilità senza il consenso della SocietàCompagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Ricorso terzi. La Società Cattolica si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6previsto in polizza, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente polizzagaranzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010 % del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato - di qualsiasi natura, conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente, - quando l‘Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti dì cui al punto precedente; - le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società Cattolica delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società Cattolica avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Societàdi Cattolica. Quanto alle spese giudiziali giudiziarie si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessocodice civile.

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Samples: Polizza Danni Diretti Ed Indiretti a Impianti Fotovoltaici

Ricorso terzi. La Società L’Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, l’Assicurato di quanto questi egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terziterzi da evento indennizzabile per garanzie previste dalla Sezione Incendio. L’assicurazione comprende altresì, compresi sino alla concorrenza del 10% della predetta somma assicurata, i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in occasione delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società l’Impresa avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato ASSICURAZIONE FABBRICATI L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Societàdell’Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. I N C E N D I O

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6alla relativa partita, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente polizzagaranzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo parziali - dell’utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato , • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente, • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, • le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’ art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessoCod.Civ..

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Samples: Insurance Policy

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6alla relativa partita, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni – totali o parziali, dell'utilizzo parziali – dell’utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Insurance Policy

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6alla relativa partita, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente polizzagaranzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo parziali - dell’utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3020% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato , • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente, • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, • le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’ art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessoCod.Civ..

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Samples: Insurance Policy

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole agricole, professionali o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e servizi sino alla concorrenza del 3020% del massimale stessostabilito in polizza. La presente garanzia vale anche per il ricorso dei locatari di abitazioni di proprietà date in locazione, concessione od uso a qualsiasi titolo. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato e degli amministratori dell'Assicurato che si trovano in sosta ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento o contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 l'art.1917 del Codice Civile. La Si precisa e si da atto che la liquidazione dei danni a fronte della presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato efatta direttamente a favore dei terzi danneggiati/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessobeneficiari, con l’intesa che il Comune provvederà alla mera sottoscrizione dell’atto di quietanza per “presa visione”.

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Samples: Insurance Agreement

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (corrispondere per capitali, interessi e spese) spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatarigli immobili presi in locazione, da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente polizzadi Polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni interruzione o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende copre i danni: • : a) a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell’ambito nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; ; b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; c) le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali giudicali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Insurance Policy

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato abbia in consegna non sia una persona fisica, il legale rappresentante il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o custodia o detenga a qualsiasi titolocollegate, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di trasporto sotto carico e scaricocui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito gli amministratori delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 l'art.1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: All Risks Insurance

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente o l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L'assicurazione Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave della Contraente o dell'Assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione L'Assicurazione non comprende i danni: • : a) a cose che il la Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato della Contraente o dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; L'Assicurato - quando la Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; La Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa difesa, e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa della Contraente o dell'Assicurato. L'Assicurato La Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.C.C. Condizioni particolari di Polizza SEZIONE 1 CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DANNI DIRETTI

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Samples: Polizza All Risks Property

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6prestato con specifica partita di polizza, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti diretti, cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni totali o parziali, parziali dell'utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3020% (venti per cento) del massimale stessoconvenuto. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato • di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. • Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente c/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le Società che, quando l'Assicurato non è una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve dove astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Insurance Policy Contract

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose beni mobili ed immobili di terzi, compresi i locataricicli, da sinistro non escluso a termini della motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi in conseguenza di incendio o, altro evento garantito dalla presente polizzapolizza che colpisca le cose dell’Assicurato o enti di pertinenza dello stesso, assicurati e non. L'assicurazione L’assicurazione è estesa - sino a concorrenza del 20% del massimale convenuto - ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, - totali o parziali, dell'utilizzo parziali - dell’utilizzo di beni, beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessoaffine se con lui convivente; • il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata. L’assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.

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Samples: Insurance Policy Contract

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratole Società Assicurate, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, fino alla concorrenza di quanto questi sia tenuto riportato in scheda di polizza, delle somme che siano tenute a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi inte- ressi e spese) quale spese quali civilmente responsabile ai sensi di legge legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso terzi a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che non rientri nella copertura della Sezione Responsabilità Civile sempre operante ed in linea prioritaria. Ai soli fini della presente polizzagaranzia il Sinistro si considera indennizzabile anche quanto causato da colpa grave dell’Assicurato. L'assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni – totali o parziali, dell'utilizzo parziali – dell’utilizzo di beni, nonché nonché, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale Li- mite di Indennizzo stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale Limite stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo che per i veicoli detenuti per ragioni di lavoro (ivi compresi i mezzi battipista di tutte le società assicurate), per i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché, le cose sugli stessi mezzi trasportate, ovvero per le cose detenute in occasione di particolari eventi o circo- stanze; L'Assicurato - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché, ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a respon- sabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; L’assicurata deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere assu- mere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della SocietàTutte le Società aderenti al presente capitolato sono considerate terze le une verso le altre. Quanto alle spese giudiziali di resistenza si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Accordo Quadro

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spesepese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché nonchè i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: All Risks Property Insurance Policy

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente o l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, terzi (compresi i locatariveicoli iscritti al P.R.A., a parziale deroga della lett. m sez. 5 “Esclusioni”) da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L'assicurazione Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave della Contraente o dell'Assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione L'Assicurazione non comprende i danni: • : a) a cose che il la Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato della Contraente o dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato ; b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo. La Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa difesa, e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa della Contraente o dell'Assicurato. L'Assicurato La Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La C.C. la garanzia della presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessosezione è prestata sino al massimale di € 5.000.000,00.

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Samples: Polizza All Risks Property

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale massimale, per sinistro e per anno, convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 62.5, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spesepese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché nonchè i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Insurance Policy

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del del massimale convenuto riportato nell'apposita nell’apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi 6 delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, corrispondere per capitale interessi e spese) spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente polizza. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dell’utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3020% del massimale stessoconvenuto per questa garanzia “Ricorso terzi”. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. - Di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - Il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviente; L'Assicurato - Quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - Le società le quali rispetto all’assicurato, che non sia una pesona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. nel testo di cui alla L. 216/1974, nonché gli amministratori delle medesime. L’assicurato deve immediatamente informare la Società società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società società avrà la facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’assicurato. L'Assicurato L’assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Societàsocietà. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessoc.c.

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Samples: Insurance Policy

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6alla relativa partita, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni – totali o parziali, dell'utilizzo parziali – dell’utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato  di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:  il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;  quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;  le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Insurance Policy

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite nei limiti del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare versare, a titolo di risarcimento Risarcimento (capitaliper capitale, interessi e spese) ), quale civilmente responsabile responsabile, ai sensi di legge legge, per i danni materiali e diretti diretti, cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso Sinistro indennizzabile a termini della del presente polizzaCapitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigia. L'assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% (diecipercento) del massimale stessoMassimale indicato in Polizza. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi o natanti di trasporto sotto carico e scaricoterzi, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato • di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo. Non sono considerati terzi: 1) i componenti del Nucleo familiare; 2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1); 3) le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile nonché delle Società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1). Il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o e penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione gestione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Insurance Contract

Ricorso terzi. La Società L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol'Assicurato ed Contraente, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, di quanto questi sia tenuto delle somme che essi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile responsabili ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzialtrui da Incendio, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizzaEsplosione e Scoppio. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia l’Assicurato abbiano in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato degli Addetti del Contraente o dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratigenitori, i figli del Contrente, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le cose sugli stessi mezzi trasportate; persone che si trovino con il Contraente o l’Assicurato nei rapporti di cui al punto precedente, quando il Contraente non sia una persona fisica. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società l’Assicuratore delle procedure civili o e penali promosse contro di Luilui o contro il Contraente, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società l’Assicurato avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodella controversia. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della responsabilità, propria responsabilità o del Contraente, senza il consenso della Societàdell’Assicuratore. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. C.C. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessoè prestata a "Primo Rischio Assoluto".

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Samples: Insurance Policy

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso evento indennizzabile a termini della presente di polizza. L'assicurazione è é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3020% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell’ambito nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il legale rappresentante; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. C.C. La presente somma assicurata alla Partita 4), si intende a garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/di eventi che interessino indifferentemente una o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessopiù delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

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Samples: Insurance Policy

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite nei limiti del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare versare, a titolo di risarcimento (capitaliper capitale, interessi e spese) ), quale civilmente responsabile responsabile, ai sensi di legge legge, per i danni materiali e diretti diretti, cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso Sinistro indennizzabile a termini della del presente polizzacapitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigia. L'assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% (diecipercento) del massimale stessoMassimale indicato in Polizza. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi o natanti di trasporto sotto carico e scaricoterzi, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato • di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo. Non sono considerati terzi: 1) i componenti del Nucleo familiare; 2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1); 3) le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile nonché delle Società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1). Il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o e penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione gestione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Ricorso terzi. 1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6prestato con specifica partita di polizza, di quanto questi delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitalicorrispondere per capitale, interessi e spese) spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti diretti, cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente di polizza. 2. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni totali o parziali, parziali dell'utilizzo di beni, beni assicurati nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3020% (venti per cento) del massimale stessoconvenuto. 3. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose trasportate sugli stessi mezzi trasportatemezzi; L'Assicurato - di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. 4. Non sono comunque considerati terzi: • il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata. • le società in cui l’Assicurato o il Contraente o le persone indicate prima rivestano il ruolo di titolare, o socio illimitatamente responsabile o Amministratore; • le società che controllano, sono controllate o sono collegate a quelle del punto precedente e relativi Amministratori. 5. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilo stesso, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. 6. L'Assicurato deve dove astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Insurance Agreement

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (corrispondere per capitali, interessi e spese) spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatarigli immobili presi in locazione, da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente polizzadi Polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni interruzione o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende copre i danni: a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell’ambito nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali giudicali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Capitolato Tecnico Elettronica

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, nel limite fino alla concorrenza del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (corrispondere per capitali, interessi e spese) quale spese - quali civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati direttamente causati alle cose di terzi, compresi i locatari, terzi da sinistro non escluso indennizzabile a termini della presente polizzaSezione A). L'assicurazione Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. 1. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicuratianzidette operazioni, e nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili ; 2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono, comunque, considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o penali promosse contro di Luidell’Assicurato, fornendo tutti i documenti nonché qualsiasi parente e/o affine se con lui convivente; b) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le prove utili alla difesa e la persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; c) le Società avrà facoltà ele quali rispetto al Contraente o all’Assicurato, se richiestache non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge n. 127/91, nonché delle Società medesime, l’Amministratore, il dovere legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di assumere la direzione della causa cui ai punti a) e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Societàb). Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’Art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

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Samples: Insurance Contract

Ricorso terzi. La Società L’Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i l’Assicurato dei danni materiali e diretti cagionati cagio- nati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso un evento indennizzabile a termini della presente di polizza, fino alla con- correnza del massimale a tale titolo assicurato. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo di parziali - dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole agri- xxxx o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 3010% del massimale stesso. L'assicurazione La garanzia non comprende i danni: • danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, titolo (salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi ovvero in genere che trovino sosta nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, anzidet- te operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate), nonché quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: – il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; L'Assicurato – quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; – le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli Amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società l’Impresa delle procedure civili o penali pena- li promosse contro di Luilui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa difesa, e l’Impresa avrà la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’As- sicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria pro- pria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stessodell’Impresa.

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Samples: Assicurazione