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Common use of Riduzione delle garanzie Clause in Contracts

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, 93 comma 7, del Codice dei contrattiD.Lgs. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 Art. 1.6.1 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 Art. 1.6.2 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 207 del 20002010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 207 del 20002010. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l’impresa, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;tenuta al possesso dell’attestazione. 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaespressamente oggetto del contratto di avvalimento.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale, Capitolato Speciale Di Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40del comma 7 dell’art. 93 del Codice, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti con- correnti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme nor- me europee della serie UNI CEI ISO 9001:20009000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, oppure anche cumulabile con la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, riduzione di cui all’articolo 2al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti Ai sensi del comma 1, lettera q) oppure lettera r)ultimo periodo, dell’art. 103 del d.P.R. n. 34 Codice, le sopraindicate riduzioni sono applicabili an- che in relazione alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del 2000. 2D.Lgs 50/2016. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate date qualora il tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso del requisito delle certifi- ficazioni di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3c. 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori eco- nomici certificati per la quota parte ad essi riferibile. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoavvalimento, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per poter beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza circo- stanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti 30 del presente capitolato è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee in possesso della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9001:20009000, oppure la ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 40 della D. Lgs. 163/2006, purché riferiti univocamente alla tipologia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000lavori della categoria prevalente. 2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 31 del presente capitolato è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 34. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 45. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 207 del 20002010 . 57. In deroga a quanto previsto dal al comma 45, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaclassifica II.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000. (i)

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Samples: Construction Contract

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, dell’articolo 93 comma 77 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e 75del suo eventuale rinnovo, comma 7, è ridotto del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti gli operatori economici ai quali sia stata venga rilasciata, da organismi accreditati 29 accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, oppure anche cumulabile con la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, riduzione di cui all’articolo 2al primo periodo, comma 1, lettera q) oppure lettera rper gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del d.P.R. regolamento (CE) n. 34 1221/2009 del 2000. 2Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia dei requisiti previsti è comprovato da tutte le imprese in associazione. 3raggruppamento. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; dei requisiti previsti tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso In caso di avvalimento del requisito sistema di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA qualità, ai sensi dell’articolo 489 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, comma 3per beneficiare della riduzione, il requisito deve essere espressamente oggetto del D.P.R. n. 34 contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del 2000. 5predetto requisito in relazione all’obbligo di possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO/IEC 17000 attestato dalle SOA. In deroga a al quanto previsto dal comma 4precedente comma, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l’impresa, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in tenuta al possesso di attestazione dell’attestazione SOA in corso quanto assuntrice di validità ma lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II. In deroga quanto previsto dal precedente comma, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito può essere comprovato da separata certificazione se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di cui assumere, non è tenuta al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazionepossesso della certificazione del sistema di qualità, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaclassifica II.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 207 del 20002010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 207 del 20002010. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l’impresa, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in tenuta al possesso di attestazione dell’attestazione SOA in corso quanto assuntrice di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;sufficiente la classifica II. 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicatariapossesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. (46)

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, dell’art. 93 comma 7, 7 e 75, dell’art. 103 comma 7, 1 ultimo periodo del Codice dei contratti, l'importo l’importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 “garanzia provvisoria” e l'importo l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 definitiva” sono ridotti al 50 del 50% per cento per i concorrenti gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 20009000. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4dell’art. 63, comma 3, 3 del D.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. 56. In deroga a quanto previsto dal al comma 45, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaclassifica II.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Invernale Delle Strade Comunali

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 50% per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000Regolamento. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75dell’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 provvi- xxxxx e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 delle garanzie fideiussorie sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:20009000. Nel caso in cui la ditta possieda le altre certificazioni previste nel citato art. 93, oppure la dichiarazione della presenza c. 7 trovano applicazione le ulteriori forme di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistemariduzione delle garanzie ivi previste. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui all’articolo 2al primo periodo dell’art. 93, comma 1c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi, lettera q) oppure lettera r)si applica anche nei confronti delle microim- prese, del d.P.R. n. 34 del 2000. 2piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni presta- zioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni prestazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito 207/2010 o mediante produzione di cui al comma 1 può essere comprovato dalla copia autenticata nelle forme di legge di certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. qualità rilascia- ta da istituto abilitato In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1sopra, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Accordo Quadro

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, dell’articolo 93 comma 7, e 75, comma 7, 7 del Codice dei contrattid.lgs. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 38 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. D.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale e verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 54. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa a. L’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa b. L’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Esecuzione Dei Lavori Di Manutenzione

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 70, del Codice dei contrattixx x Xxxxxx xx x xxxx xxxxx, l'importo della cauzione x 'xxxxxxx xx xxx xxx zione provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti concorre nti ai quali qu ali sia stata rilasciatast ata ril asciata, da organismi accreditati accre ditati ai sensi delle se nsi de lle norme europee della serie UNI U NI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della d ella serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001: 2000, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. La cert ificazione deve essere stata rilasciata per il set tore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale t ipo orizzont ale le riduzioni ridu zioni di cui cu i al presente pre sente articolo sono accordate accordat e qualora il possesso del requisito requisit o di cui al comma co mma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggru ppamento t emporaneo di concorrenti concorre nti di tipo t ipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente accordat e esclusiv amente per le quote di incidenza delle lavorazioni quot e d i i ncidenza d elle lav orazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente assu nte int egralmente da imprese impre se in associazione raggru ppamento in possesso del requisito di cui al comma 1posse xxx xx x xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx 0; tale beneficio non è frazionabile tra imprese frazionabil e t ra impre se che assumono lavorazioni appartenenti alla assu mono l avorazioni appart enenti al la medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga de roga a quanto previsto qu anto pre visto dal comma 44 , il possesso del requisito posse sso de l re quisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatou tilizzato, per pe r la gara e per l’eventuale pe r l ’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione at testazione SOA in corso cors o di validità ma il possesso del requisito posse sso de l re quisito di cui cu i al comma 1 non sia stato st ato ancora annotato annot ato sulla predetta attestazionepred etta at testazione, a condizione che l’impresa l ’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza indipe ndentemente dal la circost anza che sia posseduto possedut o dall’impresa ausiliaria.. L’impresa au siliaria de ve e ssere in posse sso de l pre detto re quisito sol o in re lazione al l’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000. (25)

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi beneficiano delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, riduzioni di cui all’articolo 2all’art. 93, comma 1, lettera q) oppure lettera r), 7 del d.P.R. n. 34 del 2000Codice dei contratti.2. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione all’attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 207 del 20002010. 56. In deroga a al quanto previsto dal precedente comma 45, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l’impresa, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in tenuta al possesso di attestazione dell’attestazione SOA in corso quanto assuntrice di validità ma lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II. 7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 11 se l’impresa, il requisito in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della qualità deve essere posseduto certificazione del sistema di qualità, in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaquanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 all'articolo Art.35 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 all'articolo Art.36 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2all'articolo 3, comma 1, lettera q) oppure lettera rmm), del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 34 del 2000.207. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum) 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione all'attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 363, del D.P.R. d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 34 del 2000207. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l'impresa, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in tenuta al possesso di attestazione dell'attestazione SOA in corso quanto assuntrice di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non lavori i quali, in ragione dell'importo, sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;sufficiente la classifica II. 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicatariapossesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariacomma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 36 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 37 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. D.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 34 del 2000.

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Samples: Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 quella definitiva sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000dalla presentazione di idonea documentazione. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40dell’articolo 93, comma 7, e 75come richiamato dall’articolo 103, comma 71, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione garanzia provvisoria di cui all’articolo 33 28 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 29 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 23, comma 1, lettera q) oppure lettera rmm), del d.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Construction Contract

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. D.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 34 del 2000.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 31 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 32 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, sistema di cui all’articolo 2, 2 comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa : a)l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa ; b)l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6; c)l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

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Samples: Construction Contract

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contrattiDLgs 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 all’art. 8 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 all’art. 9 sono ridotti al 50 50% (cinquanta per cento cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9001:20009000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia punto 8.1 comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1punto 8.1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 punto 8.1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5207/10. In deroga a quanto previsto dal comma 4al punto 8.4, il possesso del requisito di cui al comma 1 punto 8.1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità validità, ma il possesso del requisito di cui al comma 1 punto 8.1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. ; In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contrattiDLgs 163/2006, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1punto 8.1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 4093, comma 7, e 75, comma 7, del 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti gli operatori economici ai quali sia stata venga rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, oppure anche cumulabile con la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, riduzione di cui all’articolo 2al primo periodo, comma 1, lettera q) oppure lettera rper gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del d.P.R. n. 34 regolamento (CE) n.1221/2009 del 2000Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (xxxvii) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. 56. In deroga a quanto previsto dal al comma 45, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualitàin quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaclassifica II.

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Samples: Contratto D’appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. 207/2010. 6. In deroga al comma 5, in caso dall’impresa partecipante di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e aggiudicatariain ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliarianon è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 31 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 32 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. D.P.R. n. 34 207 del 20002010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale e/o verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 207 del 20002010. 54. In deroga a quanto previsto dal Ai sensi dell’art. 40 comma 43 lettera a), del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010 il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l’appaltatore, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in tenuta al possesso di attestazione dell’attestazione SOA in corso quanto assuntrice di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;sufficiente la classifica II. 65. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaespressamente oggetto del contratto di avvalimento.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 38 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 39 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. D.P.R. n. 34 del 2000207/2010 e s.m.i.. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.207/2010 e s.m.i.. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l’impresa, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in tenuta al possesso di attestazione dell’attestazione SOA in corso quanto assuntrice di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;sufficiente la classifica richiesta 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni caso dall’impresa partecipante possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliarias.m.i.. 7. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee euro- pee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI ISO CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. D.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo artico- lo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa dall'impresa partecipante e aggiudicataria, ,indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 34 del 2000. 6. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità in capo ai progetti- sti.

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Samples: Appalto Integrato Per La Progettazione

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione all'attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

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Samples: Construction Contract

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 all'Art.35 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 all'Art.36 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, 9001:2008 di cui all’articolo 2all'articolo 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 34 del 2000.207. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum) 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 6. In deroga al comma 5, in caso dall’impresa partecipante di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e aggiudicatariain ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliarianon è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso dall’impresa partecipante di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e aggiudicatariain ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliarianon è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

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Samples: Construction Contract

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (28) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso dall’impresa partecipante di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e aggiudicatariain ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliarianon è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

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Samples: Construction Contract

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40del comma 7 dell’art. 93 del Codice, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti con- correnti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme nor- me europee della serie UNI CEI ISO 9001:20009000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, oppure anche cumulabile con la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, riduzione di cui all’articolo 2al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti Ai sensi del comma 1, lettera q) oppure lettera r)ultimo periodo, dell’art. 103 del d.P.R. n. 34 Codice, le sopraindicate riduzioni sono applicabili an- che in relazione alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del 2000. 2D.Lgs 50/2016. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso del requisito delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3c. 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certi- ficati per la quota parte ad essi riferibile. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoavvalimento, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per poter beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza circo- stanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, 7 e 75, comma 7, 7 del Codice dei contrattiCodice, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 cauzione definitiva sono ridotti al 50 per cento cento, rispettivamente per i concorrenti e per l’appaltatore ai quali sia stata rilasciata, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000SOA. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) : l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) ; l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;; l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contrattiCodice, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito. 7. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità in capo ai progettisti

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI ISO CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. D.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa dall'impresa partecipante e aggiudicataria, ,indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 34 del 2000. 6. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità in capo ai progettisti.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratticontratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dell'art. 42, comma 2, della L.R. n. 27/2003 e della L.R. n. 17/2007, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 all'articolo 38 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 all'articolo 39 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo dall'organismo accreditato qualora: a) l’impresa l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui c) l'impresa non sia tenuta al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariapossesso dell'attestazione SOA.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 39 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 40 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 5. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti. 6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 7. In deroga al comma 6, in caso dall’impresa partecipante di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e aggiudicatariain ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliarianon è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

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Samples: Contratto Di Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa L’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa L’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; c) L’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

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Samples: Project Financing Agreement

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40dell’art. 93, comma 7, e 75, comma 7, 7 del Codice dei contratti, l'importo della cauzione garanzia provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). Nel caso in cui la ditta e tutte quelle appartenenti all’eventuale Raggruppamento possiedano le altre certificazioni di qualità indicate nell’art. 95, c. 7 del 2000codice dei contratti, trovano applicazione le riduzioni ivi previste. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. 56. In deroga a quanto previsto dal al comma 45, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaclassifica II.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. (40) 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000. (41)

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 7593, comma 7, del Codice dei contratticontratti pubblici , l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 38 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 39 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r)63, del d.P.R. D.P.R. n. 34 207 del 20002010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 207 del 20002010. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l’impresa, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in tenuta al possesso di attestazione dell’attestazione SOA in corso quanto assuntrice di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;sufficiente la classifica II. 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicatariapossesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariacomma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010. 7. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti.

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Samples: Contract for Construction Services

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 39 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 40 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (56) 5. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti. 6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento. 7. In deroga al comma 6, in caso dall’impresa partecipante di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e aggiudicatariain ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliarianon è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 207 del 20002010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 da separata certificazione ai sensi del comma 1. 6. In deroga al comma 5, in caso dall’impresa partecipante di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e aggiudicatariain ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliarianon è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l’impresa, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in tenuta al possesso di attestazione dell’attestazione SOA in corso quanto assuntrice di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;sufficiente la classifica II. 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Della Segnaletica Stradale

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 all'articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 all'articolo 35 sono ridotti al 50 50% (cinquanta per cento cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. D.P.R. n. 34 207 del 20002010. La certificazione deve essere stata rilasciata per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale orizzontale, le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia e comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale verticale, le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento, in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni caso dall’impresa partecipante possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 e aggiudicatariacomprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariacomma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. (24) 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000. (25)

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, 84 e 75, comma 7, 93 del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 all'articolo 31 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 all'articolo 32 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dell'articolo 63 del D.P.R. d.P.R. n. 34 207 del 20002010. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo dall'organismo accreditato qualora: a) l’impresa l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; c) l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA. 6. In caso di avvalimento avvilimento ai sensi dell’articolo 49 dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa dall'impresa partecipante e aggiudicatariaaggiudi- cataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. (42) 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000. (43)

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, dell’articolo 93 comma 7, e 75, comma 7, 7 del Codice dei contrattiContratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 35 e l'importo della garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 34 36 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 20009000. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice Contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. 207/2010. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA o da separata certificazione ai sensi dell’articolo 4del comma 1 (solo per lavori per i quali sia possibile, comma 3anche solo in teoria, del D.P.R. n. 34 del 2000la partecipazione di imprese raggruppate con classifica non superiore alla II). 56. In deroga a quanto previsto dal al comma 45, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaclassifica II.

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Samples: Accordo Quadro

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 1.6.1 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 1.6.2 sono ridotti al 50 per cento 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. D.P.R. n. 34 207 del 20002010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 207 del 20002010. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l’impresa, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in tenuta al possesso di attestazione dell’attestazione SOA in corso quanto assuntrice di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;sufficiente la classifica II. 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicatariapossesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariacomma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 207 del 20002010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicatariapossesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariacomma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

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Samples: Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 all'Art.35 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 all'Art.36 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, 9001:2008 di cui all’articolo 2all'articolo 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 34 del 2000.207. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum) 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicatariapossesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, indipendentemente comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliarianotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 (lavori di importo non superiore a 150.000,00 euro, aggiungere:) o sa separata certificazione ai sensi del comma 1.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 4093, comma 7, e 75, comma 7, del 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti gli operatori economici ai quali sia stata venga rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, oppure anche cumulabile con la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, riduzione di cui all’articolo 2al primo periodo, comma 1, lettera q) oppure lettera rper gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del d.P.R. n. 34 regolamento (CE) n.1221/2009 del 2000Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (37) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. 56. In deroga a quanto previsto dal al comma 45, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaclassifica II.

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Samples: Contratto D’appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40dell’art. 93, comma 7, e 75, comma 7, 7 del Codice dei contratticontratti e ss.mm.ii. (art. 59 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56) l'importo della cauzione garanzia provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). Nel caso in cui la ditta e tutte quelle appartenenti all’eventuale Raggruppamento possiedano le altre certificazioni di qualità indicate nell’art. 95, c. 7 del 2000codice dei contratti, trovano applicazione le riduzioni ivi previste. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. 56. In deroga a quanto previsto dal al comma 45, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaclassifica II.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Opere Idrauliche

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 all'articolo 5.8 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 all'articolo 6.1 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione all'attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, dell’articolo 93 comma 77 del D. Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia, e 75del suo eventuale rinnovo, comma 7, è ridotto del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti gli operatori economici ai quali sia stata venga rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000EN ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, oppure anche cumulabile con la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, riduzione di cui all’articolo 2al primo periodo, comma 1, lettera q) oppure lettera rper gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del d.P.R. regolamento (CE) n. 34 1221/2009 del 2000Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione all’attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 207 del 20002010. 5. In deroga a al quanto previsto dal precedente comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l’impresa, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in tenuta al possesso di attestazione dell’attestazione SOA in corso quanto assuntrice di validità ma lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II. 6. In deroga al comma 4, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 11 se l’impresa, il requisito in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della qualità deve essere posseduto certificazione del sistema di qualità, in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaquanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

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Samples: Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. 17.1 Ai sensi degli articoli 40dell'articolo 93 comma 7 e dell'articolo 103 comma 1 ultimo periodo del Codice, comma 7sia l'importo delle garanzie per la partecipazione alla procedura, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e sia l'importo della garanzia fideiussoria definitiva e di cui all’articolo 34 sono ridotti al loro eventuali rinnovi è ridotto del 50 per cento per i concorrenti gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:20009000. Si applica la riduzione del 50 per cento, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, non cumulabile con quella di cui all’articolo 2al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 17.2 Si precisa che: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera q) oppure lettera rdel Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. e), del d.P.R. n. 34 Codice, il concorrente può godere del 2000beneficio delle riduzioni della ga- ranzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il con- sorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni; b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le im- prese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della cer- tificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragio- ne della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal Con- sorzio. 217.3 Ai sensi dell’art. In caso 103, comma 1, del D.lgs.. 50/2016, all’importo della garanzia fideiussoria di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale cui all’art. 16 del presente capitolato si applicano le medesime riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al ai comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione17.1 e 17.2. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 all'articolo 52 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 all'articolo 53 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001 :2000, di cui all’articolo all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2DPR 34/2000. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5DPR 34/2000. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo dall'organismo accreditato qualora: a) l’impresa l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla IIIl; b) l’impresa l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa dall'impresa ausiliaria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contrattiDLgs 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 al par. 6.1 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 al par. 6.2 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 ISO/IEC 17000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 1700017021, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:20009001, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 23, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000regolamento generale. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma punto 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma punto 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma punto 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000regolamento generale. 5. In deroga a quanto previsto dal comma punto 4, il possesso del requisito di cui al comma punto 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) : l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) ; l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma punto 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;; l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contrattiDLgs 163/2006, per beneficiare della riduzione di cui al comma punto 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63 del regolamento generale. 7. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità in capo ai progettisti.

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Samples: Appalto Integrato

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 all’Art. 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 all’Art. 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. 56. In deroga a quanto previsto dal al comma 45, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA per il relativo aggiornamento;in classifica II. 67. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

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Samples: Contract for Construction Services

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione all'attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 39 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 40 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (91) 5. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti. 6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale (lavori di importo non superiore a 150.000 euro, aggiungere) o da separata certificazione ai sensi del comma 1. 7. In deroga al comma 6, in caso dall’impresa partecipante di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e aggiudicatariain ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliarianon è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40dell’articolo 93, comma 7, e 75, comma 7, 7 del Nuovo Codice dei contratti, l'importo l’importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti gli operatori economici ai quali sia stata venga rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, oppure anche cumulabile con la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, riduzione di cui all’articolo 2al primo periodo, comma 1, lettera q) oppure lettera rper gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del d.P.R. n. 34 regolamento (CE) n.1221/2009 del 2000. 2Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazione. 3raggruppamento. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5Regolamento generale. In deroga a quanto previsto dal al comma 45, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione in classifica I o le attestazioni di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaall’art. 90 del DPR 207/2010 (essendo l’importo inferiore a € 150.000).

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Samples: Accordo Quadro Per I Lavori Di Manutenzione Di Strade E Fognature Comunali

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40dell’articolo 93, comma 7, e 75come richiamato dall’articolo 103, comma 71, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione garanzia provvisoria di cui all’articolo 33 29 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 30 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 23, comma 1, lettera q) oppure lettera rmm), del d.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 28 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 29 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti imprese di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti imprese di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. DPR n. 34 del 2000207/2010. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63 del DPR n. 207/2010.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 4093, comma 7, e 75, comma 7, del 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti gli operatori economici ai quali sia stata venga rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, oppure anche cumulabile con la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, riduzione di cui all’articolo 2al primo periodo, comma 1, lettera q) oppure lettera rper gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del d.P.R. n. 34 regolamento (CE) n.1221/2009 del 2000Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (39) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. 56. In deroga a quanto previsto dal al comma 45, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualitàin quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaclassifica II.

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Samples: Contratto D’appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 31 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 32 sono ridotti al 50 per cento (50%) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

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Samples: Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 207 del 20002010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicatariapossesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariacomma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 5. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti. 6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati Si applicano le riduzione delle garanzie ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione dell’articolo 93 comma 7 del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000D. Lgs. 50/2016. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000all’attestazione. 56. In deroga a al quanto previsto dal precedente comma 45, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA . a) l’impresa abbia utilizzato7. In deroga al comma 5, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 11 se l’impresa, il requisito in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariacertificazione del sistema di qualità.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli artt. 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 all'art. 42 e l'importo l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 all'art. 43 sono ridotti al 50 50% (cinquanta per cento per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 20009000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale orizzontale, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4dell'art. 63, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5Regolamento di esecuzione, ovvero dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo dall'organismo accreditato qualora: a) l’impresa : - l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa ; - l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità validità, ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato riportato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;; - l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA. 65. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo dell'art. 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa dall'impresa ausiliaria. In caso di appalti di importo superiore alla II classifica, l'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'art. 63 del Regolamento di esecuzione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40dell’art. 93–7 del Codice, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo l’importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti con- correnti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 207 del 20002010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti appar- tenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni lavo- razioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l’im- presa, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in tenuta al possesso di attestazione dell’attestazione SOA in corso quanto assuntrice di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariasufficiente la classifica II.

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Samples: Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. (43) 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000. (44)

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40del comma 7 dell’art. 93 del Codice, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:20009000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, oppure anche cumulabile con la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, riduzione di cui all’articolo 2al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon foot- print) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo docu- menta nei modi prescritti dalle norme vigenti Ai sensi del comma 1, lettera q) oppure lettera r)ultimo periodo, dell’art. 103 del d.P.R. n. 34 Codice, le sopraindicate riduzioni sono appli- cabili anche in relazione alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del 2000. 2D.Lgs 50/2016. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso del requisito delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3c. 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoavvalimento, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per poter beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 207 del 20002010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 207 del 20002010. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l’appaltatore, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in tenuta al possesso di attestazione dell’attestazione SOA in corso quanto assuntrice di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;sufficiente la classifica II. 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicatariapossesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariacomma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

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Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, dell’articolo 93 comma 77 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e 75del suo eventuale rinnovo, comma 7, è ridotto del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti gli operatori economici ai quali sia stata venga rilasciata, da organismi accreditati 29 accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, oppure anche cumulabile con la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, riduzione di cui all’articolo 2al primo periodo, comma 1, lettera q) oppure lettera rper gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del d.P.R. regolamento (CE) n. 34 1221/2009 del 2000. 2Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia dei requisiti previsti è comprovato da tutte le imprese in associazione. 3raggruppamento. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; dei requisiti previsti tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso In caso di avvalimento del requisito sistema di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA qualità, ai sensi dell’articolo 489 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, comma 3per beneficiare della riduzione, il requisito deve essere espressamente oggetto del D.P.R. n. 34 contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del 2000. 5predetto requisito in relazione all’obbligo di possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO/IEC 17000 attestato dalle SOA. In deroga a al quanto previsto dal comma 4precedente comma, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l’impresa, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in tenuta al possesso di attestazione dell’attestazione SOA in corso quanto assuntrice di validità ma lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II. In deroga quanto previsto dal precedente comma, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito può essere comprovato da separata certificazione se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di cui assumere, non è tenuta al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazionepossesso della certificazione del sistema di qualità, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaclassifica II.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo dall'organismo accreditato qualora: a) l’impresa l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; c) l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA. 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa dall'impresa ausiliaria.. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000. (1)

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Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 103 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in ogni possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso dall’impresa partecipante di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e aggiudicatariain ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliarianon è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del dell’Art. 93 Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 32 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 33 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. D.P.R. n. 34 del 2000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40dell’art. 93, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2come richiamato dall’art. 103, comma 1, lettera q) oppure lettera r)settimo periodo, del d.P.R. n. 34 Codice, l'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva sono ridotti nei termini di cui all’art. 93 c. 7 del 2000Codice dei Contratti. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le Le riduzioni di cui al presente articolo comma 1, sono accordate qualora il possesso del requisito anche in caso di cui al comma 1 sia comprovato raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti: a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese in associazione.raggruppate o consorziate; 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti b) di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente inte- gralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; tale il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoriaca- tegoria. 43. Il requisito circa il possesso della certificazione del requisito sistema di cui al comma 1 qualità conforme alle norme europee della serie UNICEI ISO 9000, è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4dell’art. 63, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000Regolamento. 54. In deroga a quanto previsto dal al comma 43, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 3 può essere comprovato dalla da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II. a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara 5. Il possesso delle ulteriori certificazioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice dovrà essere comprovato da separata e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA specifica certificazione in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare momento della riduzione di cui al comma 1, il requisito presentazione della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariagaranzia.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Delle Strade E Pronto Intervento

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, 93 comma 7, del Codice dei contrattiD.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 39 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 40 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 207 del 20002010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 5. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti. 6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 207 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.2010

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 207 del 20002010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 207 del 20002010. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l’impresa, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in tenuta al possesso di attestazione dell’attestazione SOA in corso quanto assuntrice di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;sufficiente la classifica II. 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaespressamente oggetto del contratto di avvalimento.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 207 del 2000. 22010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazione. 3raggruppamento. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 207 del 2000. 52010 o da separata certificazione ai sensi del comma 1. In deroga a quanto previsto dal al comma 45, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaclassifica II.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

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Samples: Contratto Di Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 all'Art.35 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 all'Art.36 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, 9001:2008 di cui all’articolo 2all'articolo 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 34 del 2000207. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto espressamente oggetto del contratto di avvalimento. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione in ogni calce all'attestazione SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 o sa separata certificazione ai sensi del comma 1. 6. In deroga al comma 5, in caso dall’impresa partecipante di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e aggiudicatariain ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliarianon è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 50% per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. D.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, dell’articolo 93 comma 77 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e 75del suo eventuale rinnovo, comma 7, è ridotto del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti gli operatori economici ai quali sia stata venga rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000EN ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, oppure anche cumulabile con la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, riduzione di cui all’articolo 2al primo periodo, comma 1, lettera q) oppure lettera rper gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del d.P.R. regolamento (CE) n. 34 1221/2009 del 2000Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione all’attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. d.P.R. n. 34 207 del 20002010. 5. In deroga a al quanto previsto dal precedente comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l’impresa, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in tenuta al possesso di attestazione dell’attestazione SOA in corso quanto assuntrice di validità ma lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II. 6. In deroga al comma 4, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 11 se l’impresa, il requisito in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della qualità deve essere posseduto certificazione del sistema di qualità, in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliariaquanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

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Samples: Contratto Di Appalto

Riduzione delle garanzie. 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9001:2008, di cui all’articolo 2agli articoli 3, comma 1, lettera qmm) oppure lettera r)e 63, del d.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 2. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazioneraggruppamento. 3. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 463, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000Regolamento generale. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzatoqualora l’impresa, per la gara e per l’eventuale aggiudicazionein relazione allo specifico appalto, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in tenuta al possesso di attestazione dell’attestazione SOA in corso quanto assuntrice di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;sufficiente la classifica II. 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (24)

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