Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni: 1. conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate; 2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Assicurazione Fabbricati, Contratto Di Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danniCopertura assicurativa vale per:
1. conseguenti l’esercizio di pretese al risarcimento danni a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. Nei i casi in cui opera la procedura di “Indennizzo Diretto” ai sensi degli artt. 149 e cose da esso trascinate150 del Codice delle Assicurazioni la presente Copertura vale esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento – ritenuta insoddisfacente dall’Assicurato - comunicata dall’Impresa o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dall’art. 8 del DPR 254/2006 ivi compresa l’even- tuale successiva fase giudiziale;
2. verificatisi sostenere la difesa in occasione di traslochi, riparazioni procedimenti penali per reati colposi e/o lavori contrav- venzionali connessi ad incidente stradale laddove la persona assicurata venga coinvolta in genere che richiedano qualità di imputato;
3. sostenere la presenza difesa in procedimenti penali per reati dolosi o preterinten- zionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda a favore dell’Assicurato con sentenza passata in giudicato di operaiassoluzione o di de- rubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estin- zione del reato. Fermo restando L’Assicurato deve in ogni caso denunciare nei modi e nei termini previsti dall’art. 43 – Denuncia del sinistro/caso assicurativo e scelta del legale - il massimo indennizzabile dato dalla somma assicuratasinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque quando abbia avuto notizia di coinvolgimen- to nell’indagine penale. Nel limite del massimale previsto in Polizza, l’Im- presa si farà carico delle spese di difesa quando la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00sentenza sia passata in giudicato. In La Copertura opera in deroga al punto 5 dell’art. 40.3 – Delimi- tazioni;
4. assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’autoveicolo assicurato in caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini sequestro avvenuto in conseguenza di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno incidente stradale; questa prestazione non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro è cumulabile con altre Coperture previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 1916 c.c16.3 – Spese di dissequestro).) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi, Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:
1. conseguenti Con il presente Contratto di assicurazione l’Impresa si obbliga, a uraganifronte del buon ine dei pagamenti di Premi mensili ricorrenti, buferea pagare ai Beneiciari, tempestein caso di Decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale (Garanzia Principale):
a) il Capitale Assicurato per tale garanzia (Prestazione Base), trombe d’ariaed inoltre
b) la Prestazione Extra, vento e cose da esso trascinate;calcolata sulla base dei criteri di cui al successivo Art. 2.5.
2. verificatisi in occasione In sede di traslochistipula del Contratto, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano il Contraente può decidere di integrare la presenza Garanzia Principale con la Garanzia Aggiuntiva Opzionale per il caso di operaiInvalidità Totale Permanente da Infortunio, pagando un Premio mensile ricorrente aggiuntivo. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00Tale garanzia è attiva solo se indicata nel Modulo di Polizza. In caso di sinistroXxxxxxxx, l’Impresa sarà pertanto altresì obbligata a pagare al Contraente/Assicurato:
a) il Capitale Assicurato per tale garanzia (Prestazione Base), ed inoltre
b) la Società corrisponde all’Assicurato Prestazione Extra, calcolata sulla base dei criteri di cui al successivo Art. 2.4.
3. Ai ini della delimitazione del rischio assicurato, per Invalidità Totale Permanente da Infortunio si intende la somma liquidata ai termini perdita totale, deinitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato della capacità di polizzaattendere a un qualsiasi lavoro proicuo, sotto deduzione della franchigia assoluta indipendentemente dalla attività lavorativa svolta, conseguenza di Euro 200,00Infortunio, purché indipendente dalla propria volontà ed oggettivamente accertabile. Nel caso L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio sarà indennizzata quando il grado percentuale di rottura invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 50% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di lastre invalidità permanente – INDUSTRIA” (di cui all’Allegato 2), e così come accertato dalla commissione medica competente ad accertare il grado di invalidità permanente. L’invalidità è indennizzabile qualora la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietàdomanda per il riconoscimento dell’Invalidità Totale Permanente sia stata presentata entro 12 mesi data del veriicarsi dell’Infortunio che l’ha provocata.
4. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle liquidazione delle Prestazioni per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, l’assicurazione cessa e nulla quindi sarà dovuto per il caso di Decesso dell’Assicurato (le Prestazioni delle due garanzie di cui non sono pertanto cumulabili), fermo quanto previsto al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (successivo Art. 1916 c.c10.3.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Assicurazione Vita, Assicurazione Vita
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danniCopertura assicurativa vale per:
1. conseguenti l’esercizio di pretese al risarcimento danni a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. Nei i casi in cui opera la procedura di “Indennizzo Diretto” ai sensi degli artt. 149 e cose da esso trascinate150 del Codice delle Assicurazioni la presente Copertura vale esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento – ritenuta insoddisfacente dall’Assicurato - comunicata dall’Impresa o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dall’art. 8 del DPR 254/2006 ivi compresa l’even- tuale successiva fase giudiziale;
2. verificatisi sostenere la difesa in occasione di traslochi, riparazioni procedimenti penali per reati colposi e/o lavori contrav- venzionali connessi ad incidente stradale laddove la persona assicurata venga coinvolta in genere che richiedano qualità di imputato;
3. sostenere la presenza difesa in procedimenti penali per reati dolosi o preterinten- zionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda a favore dell’Assicurato con sentenza passata in giudicato di operaiassoluzione o di deru- bricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando L’Assicurato deve in ogni caso denunciare nei modi e nei termini previsti dall’art. 43 – Denuncia del sinistro/caso assicurativo e scelta del legale - il massimo indennizzabile dato dalla somma assicuratasinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque quando abbia avuto notizia di coinvolgimento nell’in- dagine penale. Nel limite del massimale previsto in polizza, l’Impresa si farà carico delle spese di difesa quando la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00sentenza sia passata in giudica- to. In La Copertura opera in deroga al punto 5 dell’art. 40.3 – Delimitazioni;
4. assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’autoveicolo assicurato in caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini sequestro avvenuto in conseguenza di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno incidente stradale; questa prestazione non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro è cumulabile con altre Coperture previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 1916 c.c16.3 – Spese di dissequestro).) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi, Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Rischi assicurati. A) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.
1) La Società si obbliga a indennizzare tenere indenne l’Assicurato dei costi necessari di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese di danni involontariamente cagionati a terzi, per rimpiazzare le lastre morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di vetro un fatto accidentale verificatosi in genere pertinenti agli ingressirelazione all’attività descritta in polizza, scale ed altri vani nonché delle attività complementari e sussidiarie connesse con l’attività principale, il tutto svolto con il numero di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto addetti indicati nel frontespizio di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:
1. conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni polizza e/o lavori schede allegate. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
2) L’assicurazione comprende inoltre i danni da fatti accidentali derivanti:
a) dalla proprietà e conduzione dei locali e dei relativi impianti in genere che richiedano cui si svolge l’attività esercitata e le attività complementari e sussidiarie ivi compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, mobilio, macchinario, attrezzatura e arredamento interni ed esterni. La garanzia è operante anche se i locali sono intestati al coniuge o ad un altro familiare convivente, purché presti la presenza sua opera nell’esercizio. Relativamente ai sinistri derivanti da spargimento di operai. Fermo restando acqua, dovuti a rotture accidentali di tubazioni e condutture dell’esercizio, il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 200,00104,00 per ciascun sinistro;
b) da lavori di manutenzione ordinaria dei locali in cui si svolge l’attività esercitata. Nel caso di rottura di lastre Qualora la Società, manutenzione sia affidata a sua scelta, ha terzi la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente;
c) dalla proprietà di spazi adibiti a dipendenze dell’esercizio, piazzali, viali, giardini anche alberati, muri di cinta, tettoie, porte e cancelli anche automatici, strade private facenti parte dell’esercizio, nonché di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore antenne ricetrasmittenti e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..pannelli solari;
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Il Settore Alberghiero
Rischi assicurati. La Società si obbliga indennizza, nel limite della somma assicurata, le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, dovuta a indennizzare l’Assicurato rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dagli Artt. 18 e 21, delle lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, specchio, mezzo-cristallo, vetro, marmo e simili (comprese le cornici purché a seguito di rottura della lastra), comprese le insegne, stabilmente collocate tanto all’esterno che all’interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi necessari per rimpiazzare di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono comunque comprese le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentalirotture:
a) determinate da colpa, anche per fatto grave, del Contraente o dell’Assicurato;
b) determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di Terzi ed legge;
c) verificatesi in occasione di furto o tentativo di furtoscioperi, di tumulti popolari, di dimostrazioni di follasommosse, di scioperiatti di terrorismo, serrate di sabotaggio e di vandalismo;
d) verificatesi in occasione di furto o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
1. conseguenti a e) causate da cicloni, uragani, bufere, tempeste, da trombe d’aria, vento da bufere e cose da esso trascinate;
2xxxxxxxx. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società Le scheggiature e le rigature non pagherà per ogni singola lastra somma superiore costituiscono rotture indennizzabili a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di salvo le cavillature subite da lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietàanti sfondamento. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - alle Sezioni I – Danni da Incendio e garanzie accessorieGaranzie Accessorie e II – danni da Furto e Garanzie Accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanziadalle suddette garanzie. La Società rinuncia al diritto Questa garanzia è prestata con franchigie e limiti di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimoindennizzo indicati nella Scheda Allegata. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, ” cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Attività Economiche
Rischi assicurati. La Società L’Impresa si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in Polizza - a indennizzare te- nere indenne l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressiquanto questi sia tenuto a pagare (capitale, scale ed altri vani interessi e spese), quale civilmente responsabile:
a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
b) Assicurazione Responsabilità Civile verso i Prestatori di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:lavoro (R.C.O.)
1. conseguenti a uraganiai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, bufereper gli infortuni (escluse le malattie profes- sionali) sofferti da Prestatori di lavoro da lui dipendenti od equiparabili, tempestecome definiti dal D. Lgs. 276/2003, trombe d’aria, vento e cose nonché da esso trascinatelavoratori parasubordinati Addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
2. verificatisi ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina delle norme citate al precedente punto 1) o eccedenti le prestazioni da queste previste, cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto
1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’in- validità permanente non inferiore al 6%, calcolata in occasione base alla tabella delle menomazioni di traslochicui all’art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000. I titolari ed i soci dell’Assicurato, riparazioni e/o lavori i loro collaboratori familiari e gli associati in genere che richiedano la presenza di operaipartecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per Da tale Assicurazione sono escluse in ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00caso le malattie professionali. In caso di sinistroesercizio dell’azione di Xxxxxxx ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell’INAIL, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini i Prestatori di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie lavoro temporanei di cui alle norme citate al Settore A - Incendio e garanzie accessorieprecedente punto 1) saranno considerati terzi. Se, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini momento del fabbricatoSinistro, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione è in regola con gli obblighi per l’Assi- curazione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimolegge, l’Assicurazione non è efficace qualora l’omessa dichiarazione presso l’INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo dell’Assicurato. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono anche per le azio- ni di Rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..legge 12 giugno 1984 n. 222.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Rischi assicurati. La Società Con riferimento all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell’ambito dell’attività extraprofessionale dell’assicurato e si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danniriferisce esclusivamente ai seguenti casi:
1. conseguenti a uragania. controversie per danni subiti dall’assicurato, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni dai suoi familiari e/o lavori conviventi, purché compresi nello stato di famiglia, in genere che richiedano la presenza conseguenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicuratafatti o atti illeciti di terzi;
b. controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti o atti illeciti dell’assicurato, la Società non pagherà dei suoi familiari e/o conviventi – purché compresi nello stato di famiglia – ovvero di animali domestici o cose delle quali l’assicurato debba rispondere a norma di legge;
c. formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte civile nell’instaurando giudizio in sede penale;
d. difesa penale per ogni singola lastra somma delitto colposo ovvero contravvenzione per atti commessi ovvero attribuiti, comprese le imputazioni conseguenti alla proprietà o conduzione della dimora abituale e/o secondaria e/o stagionale (documentata dall’Assicurato), nonché per contravvenzioni comminate di importo superiore a Euro 1.200,00. In caso 1.000,00;
e. lavori di sinistromodifica e/o ampliamento e/o ristrutturazione della dimora abituale e/o secondaria e/o stagionale (documentata dall’Assicurato), la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato il valore dei lavori non eserciti egli stesso l’azione sia inferiore a Euro 1.000,00;
f. imputazioni dolose: rimborso spese, competenze ed onorari del legale, esclusivamente in caso di risarcimento sentenza anticipata di proscioglimento (art. 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di sentenza definitiva, passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso o in caso di derubricazione del danno contro reato ad imputazione colposa. Sono esclusi dalla garanzia i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa ed il responsabile medesimopatteggiamento;
g. vertenze derivanti dall’attività lavorativa svolta in qualità di dipendente, regolarmente assunto, per fatti verificatisi e/o controversie insorte trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del contratto. L’assicurazione è prestata Massimale per vertenza Euro 5.000,00 ed Euro 10.000,00 per anno assicurativo. Restano espressamente esclusi medici, operatori sanitari ed altre attività professionali;
x. xxxxxxxxxxx in sede civile e penale in qualità di turista in viaggi organizzati, per qualsiasi fatto colposo occorso durante il viaggio. Sono comprese le vertenze con il Tour Operator o l’agenzia viaggi;
i. contenziosi con il condominio ed i condomini;
j. azioni relative al contratto di locazione delle dimore assicurate nei confronti dei/del proprietari/o, escluso lo sfratto, la morosità e determinazione equo canone e/o patti in deroga;
x. controversie nascenti da pretese di controparte in merito ad asseriti inadempimenti contrattuali dell’assicurato, per i quali il valore in lite non sia inferiore a “Primo Rischio Assoluto”Euro 1.000,00;
l. retroattività illimitata per imputazioni penali colpose, cioè senza applicazione contravvenzioni ed illeciti amministrativi per fatti/atti avvenuti anteriormente alla sottoscrizione del contratto, purché sconosciuti all’assicurato, al momento della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..stipula della polizza.
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Samples: Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari copertura vale per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danniseguenti prestazioni:
1. conseguenti azione di Risarcimento danni a uraganipersone e/o cose subiti per fatti illeciti di Xxxxx connessi alla circola- zione stradale. Nei i casi in cui opera la procedura di “Risarcimento Diretto” ai sensi degli articoli 149 e 150 del CAP, buferela copertura vale esclusivamente dopo l’offerta di Risarcimento, tempesteritenuta insoddisfa- cente dall’Assicurato, trombe d’ariacomunicata dall’Impresa o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dall’articolo 8 del DPR 254/2006, vento e cose da esso trascinateivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale;
2. verificatisi sostenere la difesa in occasione di traslochi, riparazioni procedimenti penali per reati colposi e/o lavori contravvenzionali connessi a inci- dente stradale, laddove l’Assicurato sia coinvolto in genere che richiedano qualità di imputato;
3. azione di recupero di danni subiti dal veicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi di cui agli articoli 126, 151, 152, 153, 283 e segg. e articoli 296 e segg. del CAP;
4. sostenere la presenza difesa in procedimenti penali per reati dolosi o preterintenzionali connessi a incidente stradale, il cui giudizio si concluda a favore dell’Assicurato con sentenza passata in giudicato di operaiassoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando L’Assicurato deve in ogni caso denunciare, nei modi e nei termini previsti dall’Art. 58, il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurataCaso Assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque quando abbia avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Nel limite del Massimale, l’Impresa si farà carico delle spese di difesa quando la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00sentenza sia passata in giudicato. In La copertura opera in deroga all’Art. 55.5;
5. assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo assicurato in caso di sinistrosequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; questa prestazione non è cumulabile con altre coperture previste nelle condizioni particolari, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 1916 c.c15.4).) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Assicurazione Per Veicoli a Motore
Rischi assicurati. Con riferimento all’art. 1 delle condizioni di assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza. Sono assicurati il proprietario del veicolo ovvero il locatario del medesimo ovvero la persona indicata in polizza ovvero, ancora, il conducente regolarmente autorizzato ed i trasportati, in relazione agli eventi connessi al veicolo identificato in polizza. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i dannigaranzia è operante nei seguenti casi:
1. conseguenti arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) relativamente a uraganicontroversie inerenti richieste di risarcimento danni. Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, buferefino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento, tempeste, trombe d’aria, vento anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito alla applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt.148 e cose da esso trascinate149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:
I. inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell’offerta;
II. mancata comunicazione o diniego di offerta;
III. mancato accordo tra le Parti.
2. verificatisi in occasione di traslochixxxxx subiti dal veicolo, riparazioni dal proprietario, dal conducente regolarmente autorizzato e/o lavori dai trasportati per fatti illeciti posti in genere che richiedano la presenza essere da altri soggetti in occasione dell’uso dei veicolo;
3. xxxxx xxxxxxxxx dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati ovvero ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo;
4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
5. istanza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In dissequestro del veicolo in caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini sequestro avvenuto in conseguenza di polizza, sotto deduzione incidente della franchigia assoluta circolazione;
6. istanza di Euro 200,00. Nel caso modifica del provvedimento di rottura sospensione della patente in conseguenza di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione incidente della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.ccircolazione.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari Le Coperture Assicurative valgono per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danniseguenti prestazioni:
11 azione di recupero danni subiti dall’Autoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento di cui all’art. conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate148 del CAP;
22 azione di recupero danni subiti dall’Autoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi in cui opera la procedura di Risarcimento Diretto di cui all’art. verificatisi 149 del CAP esclusivamen- te dopo l’offerta di Risarcimento comunicata dall’Impresa ai sensi dell’art. 8 del DPR254/2006 ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale. Ri- mangono escluse le eventuali spese sostenute dall’Assicurato a qualsiasi titolo (quali l’attività del Legale o le spese relative alla valutazione medico legale di parte), nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di Risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall’Impresa;
3 sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni all’Autoveicolo assi- curato, alle cose trasportate dal conducente in occasione conseguenza di traslochifatti illeciti di Terzi;
4 sostenere la difesa nella qualità di imputato in procedimenti penali per de- litti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
5 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterinten- zionali connessi ad incidente stradale, riparazioni e/il cui giudizio si concluda con sen- tenza passata in giudicato di assoluzione o lavori di derubricazione del reato in genere che richiedano la presenza colposo, con esclusione di operaitutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurataSinistro/caso assicurativo nel mo- mento in cui ha inizio il procedimento penale, l’Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la Società non pagherà sentenza sia passata in giudicato;
6 azione di recupero di danni subiti dal veicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00fatti illeciti compiuti da Xxxxx per i casi di cui agli Artt. In 126, 151, 152, 153, 283 e segg. e Art. 296 e segg. del CAP;
7 assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’Autoveicolo assicurato in caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini sequestro avvenuto in conseguenza di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno incidente stradale; presta- zione questa non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro cumulabile con altre Coperture previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Assicurazione
Rischi assicurati. a) Assicurazione Responsabilità Civile professionale dell’Avvocato La Società si obbliga a indennizzare tenere indenne l’Assicurato dei costi necessari di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per rimpiazzare le lastre Danni patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei, futuri invo- lontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, sia per colpa lieve che grave, nell’esercizio dell’attività professionale indicata in polizza di vetro AVVOCATO così come disciplinata dal comma 6 dell’ art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 Settembre 2016. La garanzia è operante a condizione che l’assicurato sia regolarmente iscritto all’albo professionale del relativo ordine.
a.1) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali, materiali, in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani conseguenza di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, un fatto accidentale verificatosi in relazione alle responsabilità non professionali assicurate in polizza. L’assicurazione di cui alle lettere a) e a1) vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo o doloso di Terzi persone delle quali o con le quali debba rispondere.
b) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) – Compreso danno biologico La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente respon- sabile:
b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati) compreso inoltre il rischio in itinere. La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso;
b.2) ai sensi del codice civile (e maggior danno) nonché del D. Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto b.1) o eccedenti gli stessi cagionati ai su indicati pre- statori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata, con riferimento a ciascun evento, con una franchigia fissa di € 2.500,00 per persona infortunata. L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge;
b.3) buona fede I.N.A.I.L. l’assicurazione di Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la pro- pria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l’I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesatta o erronea interpreta- zione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
c) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) cagionati, con colpa sia lieve che grave, ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, come modificato dal D. lgs. 38/2000, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di furto lavoro o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:
1. conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.cservizio.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale Dell’avvocato
Rischi assicurati. La Società si obbliga indennizza le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, dovuta a indennizzare l’Assicurato rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dagli Artt. 30 e 42, delle lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, specchio, mezzo- cristallo, vetro, marmo e simili (escluse quindi le cornici), comprese le insegne, stabilmente collocate tanto all’esterno che all’interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi necessari per rimpiazzare di trasporto e di installazione con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono comunque comprese le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentalirotture:
a) determinata da colpa, anche per fatto grave, del Contraente o dell’Assicurato;
b) determinata da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di Terzi ed legge;
c) verificatesi in occasione di furto o tentativo di furtoscioperi, di tumulti popolari, di dimostrazioni di follasommosse, di scioperiatti di terrorismo, serrate di sabotaggio e di vandalismo;
d) verificatesi in occasione di furto o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:di rapina o nel tentativo di commetter e tali reati;
1. conseguenti a e) causate da cicloni, uragani, bufere, tempeste, da trombe d’aria, vento da bufere e cose da esso trascinate;
2grandine, sino a concorrenza del limite massimo di indennizzo per sinistro previsto in polizza. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società Le scheggiature e le rigature non pagherà per ogni singola lastra somma superiore costituiscono rotture indennizzabili a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di salvo le cavillature subite da lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietàanti- sfondamento. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore ai Settori A - Incendio e garanzie accessorieGaranzie Accessorie e C - Furto, Rapina ed Estorsione, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta coperte dalle suddette garanzie. Agli effetti della presente garanzia. La : il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 50,00; in nessun caso la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricatopagherà, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.cper singola lastra, somma superiore a Euro 1.500,00.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Assicurazione Commerciale
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i dannigaranzia assicurativa vale per:
11 azione di recupero danni subiti dal motoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento di cui all’art. conseguenti a uragani148 del Codice delle Assicurazioni nonché per i casi di cui agli artt. 126, bufere151, tempeste152, trombe d’aria, vento 153 e cose da esso trascinateart. 298 D.Lgs. 209/2005;
2. verificatisi 2 azione di recupero danni subiti dal motoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi in occasione cui opera la procedura di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie “Risarcimento Diretto” di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorieall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dall’Impresa ai sensi dell’art. 8 del DPR254/2006 ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono escluse le eventuali spese sostenute dall’Assicurato a qualsiasi titolo (quali l’attività del Legale o le spese relative alla valutazione medico legale di parte), nella fase compresa tra la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione presentazione della richiesta di risarcimento del danno contro e la prima offerta comunicata dall’Impresa;
3 sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni al motoveicolo assicurato, alle cose trasportate dal conducente in conseguenza di fatti illeciti di terzi;
4 sostenere la difesa nella qualità di imputato in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
5 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali connessi ad incidente stradale, il responsabile medesimocui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”Fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, cioè senza applicazione della regola proporzionale l’Impresa rimborserà le spese di cui all’Artdifesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. 1907 c.c..La garanzia opera in deroga all’art. 22.3 punto 5 – Delimitazioni.
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danniCopertura Assicurativa vale per:
11 azione di recupero danni subiti dal Veicolo assicurato, dalle cose e dal condu- cente per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento di cui all’art. conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate148 del CAP;
22 azione di recupero danni subiti dal Veicolo assicurato, dalle cose e dal condu- cente per fatti illeciti compiuti da Xxxxx per i casi in cui opera la procedura di Risarcimento Diretto di cui all’art. verificatisi 149 del CAP esclusivamente dopo l’offerta di Risarcimento comunicata dall’Impresa ai sensi dell’art. 8 del DPR254/2006 ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono escluse le eventuali spese sostenute dall’Assicurato a qualsiasi titolo (quali l’attività del Legale o le spese relative alla valutazione medico legale di parte), nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di Risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall’Impresa;
3 sostenere l’esercizio di pretese al Risarcimento danni al Veicolo assicurato, alle cose trasportate dal conducente in occasione conseguenza di traslochifatti illeciti di Xxxxx;
4 sostenere la difesa nella qualità di imputato in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
5 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzio- nali connessi ad incidente stradale, riparazioni e/il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o lavori di derubricazione del reato in genere che richiedano la presenza colposo, con esclusione di operaitutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurataSinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, l’Impresa rimborserà le spese di difesa soste- nute quando la Società non pagherà sentenza sia passata in giudicato. La Copertura opera in deroga al comma 5 dell’art. 36.3 – Delimitazioni;
6 azione di recupero di danni subiti dal Veicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00fatti illeciti compiuti da Xxxxx per i casi di cui agli Artt. In 126, 151, 152, 153 e Art. 298 del CAP;
7 assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo assicurato in caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini sequestro avvenuto in conseguenza di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno incidente stradale; prestazione questa non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro cumulabile con altre Coperture previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 1916 c.c15.3 – Spese di dissequestro).) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Assicurazione Veicoli a Motore
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i dannigaranzia assicurativa vale per:
11 azione di recupero danni subiti dall’autoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento di cui all’art. conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate148 del Codice delle Assicurazioni;
2. verificatisi 2 azione di recupero danni subiti dall’autoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi in occasione cui opera la procedura di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie “Risarcimento Diretto” di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorieall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dall’Impresa ai sensi dell’art. 8 del DPR254/2006 ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono escluse le eventuali spese sostenute dall’Assicurato a qualsiasi titolo (quali l’attività del Legale o le spese relative alla valutazione medico legale di parte), nella fase compresa tra la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione presentazione della richiesta di risarcimento del danno contro e la prima offerta comunicata dall’Impresa;
3 sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni all’autoveicolo assicurato, alle cose trasportate dal conducente in conseguenza di fatti illeciti di terzi;
4 sostenere la difesa nella qualità di imputato in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
5 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali connessi ad incidente stradale, il responsabile medesimocui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”Fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, cioè senza applicazione della regola proporzionale l’Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La garanzia opera in deroga al comma 5 dell’art. 36.3 – Delimitazioni;
6 azione di recupero di danni subiti dal veicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi di cui all’Artagli Artt. 1907 c.c..126, 151, 152, 153 e Art. 298 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;
7 assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’autoveicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; prestazione questa non cumulabile con altre garanzie previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 15.3 – Spese di dissequestro).
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:
1. ) conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate;
2. ) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla al la pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimomedesimo . L’assicurazione L'assicurazione è prestata a “"Primo Rischio Assoluto”", cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Artall'Art. 1907 c.c..
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Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:
1. conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c...
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga A - Assicurazione Responsabilità Civile verso i Terzi - R.C.T.
a) possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
b) ricada sull’Assicurato anche per danni cagionati a indennizzare l’Assicurato terzi da subappaltatori mentre eseguono lavori per conto dell’Assicurato stesso. Questa garanzia è valida a condizione che la quota dei costi necessari lavori ceduti non sia superiore al 20% del valore di ogni singola opera; L’assicurazione vale per rimpiazzare le lastre i rischi inerenti:
a) alla proprietà, all’uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall’Assicurato, degli immobili che costituiscono l’Azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di vetro acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere pertinenti agli ingressigenere, scale ed altri vani alberi e boschi, se il Contraente/Assicurato è Proprietario non conduttore dell’Azienda stessa. In tal caso sono compresi i danni prodotti da spargimento di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause acqua, dovuti a rotture accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto escluse quelle dovute ad usura e/o tentativo di furtocorrosione, di tumulti popolaritubazioni e condutture. Per i danni da spargimento d’acqua il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 104,00 per ciascun sinistro;
b) alla proprietà, all’uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall’Assicurato, degli immobili che costituiscono l’Azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi, se il Contraente/Assicurato è Proprietario conduttore dell’Azienda stessa. In tal caso sono compresi i danni prodotti da spargimento di acqua, dovuti a rotture accidentali, escluse quelle dovute ad usura e/o corrosione, di dimostrazioni tubazioni e condutture. Per i danni da spargimento d’acqua il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di follaEuro 104,00 per ciascun sinistro;
c) alla conduzione, all’uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall’Assicurato, degli immobili che costituiscono l’Azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di scioperiacqua ad uso della sola azienda, serrate ponti e manufatti in genere, alberi e boschi, se il Contraente/Assicurato è Affittuario conduttore dell’Azienda stessa; nonché, limitatamente ai casi di cui ai precedenti punti b) e c) (Proprietario o grandine. Fermo Affittuario conduttore dell’Azienda Agricola),
d) ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell’Azienda;
e) all’impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge fermo restando quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:
118) lettera g). conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 200,00259,00, nel limite del massimale per i danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.823,00 per ciascun periodo assicurativo annuo;
f) alla vendita ed all’assaggio di generi di produzione dell’azienda smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell’azienda stessa; il massimale indicato in polizza rappresenta il limite massimo di esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo;
g) ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
h) all’esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari. Nel Questa garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 52,00 per ogni sinistro;
i) all’uso di velocipedi e veicoli a braccia da parte dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
j) all’esistenza, nell’ambito dell’azienda agricola e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
k) all’impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell’azienda, esclusa la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli soggetti alla Legge 990/69;
l) all’esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi;
m) alla responsabilità civile dei coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell’azienda nei casi in cui l’azienda stessa sia condotta a colonia parziaria. L’assicurazione comprende inoltre i fatti accidentali derivanti:
n) da lavori di pulizia, manutenzione straordinaria dei fabbricati ed impianti, gestione e manutenzione dell’impianto di riscaldamento, effettuati in proprio o ceduti in appalto. In quest’ultimo caso la presente estensione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente dei lavori stessi;
o) dalla proprietà di muri di cinta, tettoie, porte e cancelli anche automatici, strade private facenti parte dell’Azienda, nonché di antenne ricetrasmittenti e pannelli solari;
p) dalle operazioni di prelievo, consegna o rifornimento di merce, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
q) dalla partecipazione a fiere, esposizioni, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento o smontaggio di stand;
r) dall’attività delle squadre antincendio composte da dipendenti dell’Azienda ed esplicata nell’ambito del fondo agricolo assicurato;
s) dall’esistenza di servizio di vigilanza con guardiani anche armati;
t) dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e posti di pronto soccorso all’interno dell’azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
u) dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni;
v) dalla proprietà e dalla gestione, nell’ambito dell’azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi; nel caso di rottura ingestione di lastre la Societàcibi guasti o avariati i dipendenti sono considerati terzi;
w) dall’organizzazione di gite o escursioni, con l’esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto, quelli imputabili al vettore nonché quelli effettuati con cavalli salvo quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva M) se richiamata in polizza;
x) dall’organizzazione di visite all’azienda agricola, di manifestazioni organizzate dall’azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell’azienda stessa.
y) di quanto previsto dall’Art. 2049 c.c. per i danni cagionati a sua sceltaterzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ha la facoltà ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed proprietà od in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanziaP.R.A. ovvero a lui locati. La Società rinuncia al garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa surrogazione della Società nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti responsabili. La garanzia è prestata con l’applicazione di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione una franchigia di risarcimento del danno contro il responsabile medesimoEuro 259,00 per ogni sinistro. L’assicurazione comprende inoltre:
z) i danni diretti e materiali a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi e quelli conseguenti a mancato uso. La garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale con la franchigia di Euro 259,00 per ogni mezzo danneggiato. La garanzia non opera qualora ricada negli obblighi di cui all’Artalla legge 990 del 31.12.69;
aa) i danni diretti e materiali ad animali sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma l’esclusione per i danni conseguenti a mancato uso. 1907 c.c..Questa garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 259,00 per ogni animale danneggiato ed è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 10.330,00 per sinistro e per anno assicurativo;
bb) i danni diretti e materiali subiti dai veicoli di terzi o dei dipendenti stazionanti nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività assicurata. La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 259,00 per ogni veicolo danneggiato;
cc) i danni diretti e materiali a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.823,00 per anno assicurativo e con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 259,00 per ogni sinistro;
dd) danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori presso terzi che, per volume e peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 259,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni a cose, con il massimo di Euro 25.823,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo;
ee) i danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 517,00, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di Euro 501.494,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo. L’assicurazione vale, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali), anche per i danni a:
ff) dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in occasione di lavoro o di servizio;
gg) coloro che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno durante la loro partecipazione all’attività cui si riferisce l’assicurazione a scopo di istruzione nell’ambito di regolari corsi di addestramento organizzati da Regioni o da altri Enti Pubblici;
hh) subappaltatori ed i loro dipendenti, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’Art. 583 c.p. nonché i titolari e dipendenti di altre ditte che si trovino negli ambienti ove si esercita l’attività assicurata per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte a lavori formanti oggetto dell’attività assicurata;
ii) titolari e dipendenti di altre ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipino a lavoro di carico e scarico oppure complementari all’attività assicurata;
xx) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi o legali ed in genere tutte le persone non soggette all’assicurazione obbligatoria appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro dell’azienda assicurata, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile;
kk) titolari e dipendenti di altre ditte che si trovino negli ambienti ove si esercita l’attività assicurata per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte a lavori formanti oggetto dell’attività assicurata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità personale dei dipendenti per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni in occasione di lavoro o di servizio per conto dell’Azienda sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 c.p.. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato.
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Samples: Insurance Contract
Rischi assicurati. La Società si obbliga Art. 5.2.A ‐ RCP ‐ RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA’ (operante se richiamata nella scheda di polizza)
a) i danni a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre cose di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani terzi prodotti da spargimento di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte acqua o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto da rigurgito di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:
1. fogne purché conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni rottura accidentale (escluse pertanto le rotture dovute ad usura e/o lavori in genere che richiedano la presenza corrosione) di operaitubazioni e condutture. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della Questa garanzia è prestata: • con una franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso 150,00 per ogni sinistro se “dimora abituale”, oppure, • con una franchigia assoluta di rottura Euro 300,00 per ogni sinistro e nel limite di lastre la Societàindennizzo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo se “dimora saltuaria o locata” a Terzi.
b) i danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, a sua sceltatotali o parziali, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di sua proprietà. In caso di servizi, purché conseguenti e sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanziaindennizzabile. La Società rinuncia al diritto garanzia b) è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo assoluto di rivalsa nei confronti dei condomini Euro 500,00, nel limite del fabbricatomassimale per danno a cose e comunque con il massimo di Euro 30.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.
c) I danni derivanti dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, dell’amministratore rientranti nel campo di applicazione del D.L. 81/2008 e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Artsuccessive modifiche o integrazioni, per danni a terzi ‐ escluse le persone che eseguono i lavori ‐, sempreché dall’evento derivino danni alle cose e/o morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’Art. 1916 c.c583 c.p.) , a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di risarcimento Euro 500,00 e sino alla concorrenza del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata 10% del massimale, con un massimo per sinistro e per anno di Euro 100.000,00; inoltre:
d) limitatamente ai danni a “Primo Rischio Assoluto”cose, cioè senza applicazione della regola proporzionale la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di cui all’Art. 1907 c.c..qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato sino a concorrenza del 10% del massimale per danni a cose e con un massimo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00.
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Samples: Assicurazione Dell’abitazione E Per La Responsabilità Civile Del Capofamiglia
Rischi assicurati. La Società Con riferimento all’art. 1 delle condizioni di assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nello svolgimento dell’attività professionale dichiarata in polizza, a condizione che il professionista sia iscritto all’albo ove previsto, e si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danniriferisce esclusivamente ai seguenti casi:
1. conseguenti a uragania. controversie per danni subiti dall’assicurato, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinatein conseguenza di fatti o atti illeciti di xxxxx;
2. verificatisi b. controversie per danni cagionati a terzi, in occasione conseguenza di traslochifatti o atti dell’assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
c. formulazione di denuncia-querela, riparazioni con successiva costituzione di parte civile nell’instaurando giudizio in sede penale;
d. difesa penale per delitto colposo ovvero contravvenzione per atti commessi ovvero attribuiti, comprese le imputazioni conseguenti alla proprietà e/o lavori l’amministrazione e/o la direzione della sede ovvero delle filiali indicate in genere che richiedano la presenza polizza, nonché per contravvenzioni comminate di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma importo superiore a Euro 1.200,001.000,00;
e. fatto salvo quanto previsto all’art. In 2 punto j), controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti iscritti a libro paga e matricola, con i suoi agenti e rappresentanti con mandato di esclusiva, con collaboratori con contratti di collaborazione a tempo determinato e parificati. La garanzia vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dopo la stipula del presente contratto. Massimale Euro 10.000,00 per vertenza con limite di Euro 50.000,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto dalle altre garanzie;
f. contraffazione di marchio e/o di brevetto nonché lesione del diritto di esclusiva nonché, ancora, concorrenza sleale: resta inteso che il rimborso delle spese è subordinato all’esito integralmente favorevole del giudizio medesimo;
g. le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 1.000,00;
h. materia fiscale, societaria, fallimentare e contributiva: rimborso spese di difesa in sede penale per delitti colposi e contravvenzioni, successivamente al ricevimento di informazione di garanzia. Per delitti dolosi la garanzia è operativa esclusivamente in caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini sentenza anticipata di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00proscioglimento (art. Nel 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di rottura sentenza definitiva, passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso. L’operatività della presente garanzia è esclusa per tutti i casi di lastre la Societàestinzione del reato per qualsiasi altra causa, a sua sceltaquando è ammessa l’applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, ha la facoltà per le sanzioni amministrative e le relative procedure di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra opposizione; in materia fiscale, altresì, sono esclusi i procedimenti davanti le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado;
i. imputazioni dolose: rimborso spese, competenze ed onorari del legale, esclusivamente in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro sentenza anticipata di proscioglimento (art. 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di sentenza definitiva, passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso o in caso di derubricazione del reato ad imputazione colposa. Sono esclusi dalla garanzia i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa ed il patteggiamento;
j. sicurezza sul lavoro: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni, conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, dal X.Xxx. n. 758/1994 e dal D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni comminate di valore superiore a Euro 1.000,00;
x. xxxxxxxxxxx rifiuti solidi: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni, conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 22/1997 (legge Xxxxxx) e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni comminate di valore superiore a Euro 1.000,00;
l. igiene dei prodotti alimentari: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni di importo superiore a Euro 1.000,00, conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 155/1997 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, purché comminate per un importo superiore a Euro 1.000,00; m.duplice difesa penale per imputazioni colpose. A richiesta dell’assicurato l’Impresa ratificherà incarico ad un Legale da lui prescelto oltre a quello eventualmente già incaricato dalla Compagnia che risulti indennizzabile presta copertura di responsabilità civile;
n. retroattività illimitata per imputazioni penali colpose, contravvenzioni ed illeciti amministrativi per fatti/atti avvenuti anteriormente alla sottoscrizione del contratto, purché sconosciuti all’assicurato, al momento della stipula della polizza;
o. per i soli agenti di assicurazione, sono incluse le controversie con le compagnie mandanti. La garanzia vale per fatti insorti 120 gg. dopo l’entrata in base alle garanzie vigore del presente contratto. Massimale Euro 5.000,00 per anno assicurativo. A parziale deroga dell’articolo 1 delle condizioni di assicurazione nonché del presente articolo, l’Impresa potrà limitare l’assunzione dei rischi di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte presente capitolo alle sole vertenze in ambito penale. Tale ultima opzione dovrà risultare dalla scheda di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.cpolizza.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i dannicopertura vale per:
1. conseguenti il Risarcimento danni a uraganipersone e/o cose subiti per fatti illeciti di Terzi connessi alla circolazione stradale. Nei i casi in cui opera la procedura di “Indennità Diretta” ai sensi degli articoli 149 e 150 del CAP, buferela copertura vale esclusivamente dopo l’offerta di Xxxxxxxxxxxx, tempesteritenuta insoddisfacente dall’Assicurato, trombe d’ariacomunicata dall’Impresa o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dall’articolo 8 del DPR 254/2006, vento e cose da esso trascinateivi compresa l’eventuale succes- siva fase giudiziale;
2. verificatisi sostenere la difesa in occasione di traslochi, riparazioni procedimenti penali per reati colposi e/o lavori contravvenzionali - inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - connessi ad incidente stradale laddove l’Assicurato sia coinvolto in genere che richiedano qualità di imputato
3. sostenere la presenza difesa in procedimenti penali per reati dolosi o preterintenzionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda a favore dell’Assicurato con sentenza passata in giudicato di operaiassoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando L’Assicurato deve in ogni caso denunciare, nei modi e nei termini previsti dall’Art. 58, il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurataCaso Assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque quando abbia avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Nel limite del Massimale, l’Impresa si farà carico delle spese di difesa quando la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00sentenza sia passata in giudicato. In La copertura opera in deroga all’Art. 55.5;
4. assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’Autoveicolo assicurato in caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini sequestro avvenuto in conseguenza di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno incidente stradale; questa prestazione non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro è cumulabile con altre coperture previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 1916 c.c11.4).) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Insurance Contract
Rischi assicurati. La Società Con riferimento all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nello svolgimento dell’attività indicata in frontespizio di polizza, alla voce “Descrizione Attività” sita nella sezione “Garanzie prestate”, e si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danniriferisce esclusivamente ai seguenti casi:
1. conseguenti a uragania. controversie per danni subiti dall’assicurato, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinatein conseguenza di fatti o atti illeciti di xxxxx;
2. verificatisi b. controversie per danni cagionati a terzi, in occasione conseguenza di traslochifatti o atti dell’assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
c. formulazione di denuncia-querela, riparazioni con successiva costituzione di parte civile nell’instaurando giudizio in sede penale;
d. difesa penale per delitto colposo ovvero contravvenzione per atti commessi ovvero attribuiti, comprese le imputazioni conseguenti alla proprietà e/o lavori l’amministrazione e/o la direzione della sede ovvero delle filiali indicate in genere che richiedano la presenza polizza, nonché per contravvenzioni comminate di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma importo superiore a Euro 1.200,001.000,00;
e. fatto salvo quanto previsto all’art. In 2 punto j), controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti iscritti a libro paga e matricola, con i suoi agenti e rappresentanti con mandato di esclusiva, con collaboratori con contratti di collaborazione a tempo determinato e parificati. La garanzia vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dopo la stipula del presente contratto. Massimale Euro 10.000,00 per vertenza con limite di Euro 50.000,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto dalle altre garanzie;
f. contraffazione di marchio e/o di brevetto nonché lesione del diritto di esclusiva nonché, ancora, concorrenza sleale: resta inteso che il rimborso delle spese è subordinato all’esito integralmente favorevole del giudizio medesimo;
g. le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 1.000,00;
h. materia fiscale, societaria, fallimentare e contributiva: rimborso spese di difesa in sede penale per delitti colposi e contravvenzioni, successivamente al ricevimento di informazione di garanzia. Per delitti dolosi la garanzia è operativa esclusivamente in caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini sentenza anticipata di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00proscioglimento (art. Nel 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di rottura sentenza definitiva, passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso. L’operatività della presente garanzia è esclusa per tutti i casi di lastre la Societàestinzione del reato per qualsiasi altra causa, a sua sceltaquando è ammessa l’applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, ha la facoltà per le sanzioni amministrative e le relative procedure di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra opposizione; in materia fiscale, altresì, sono esclusi i procedimenti davanti le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado;
i. imputazioni dolose: rimborso spese, competenze ed onorari del legale, esclusivamente in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile sentenza anticipata di proscioglimento (art. 469 c.p.p.) in base alle garanzie fase istruttoria ovvero in caso di cui al Settore A - Incendio sentenza definitiva, passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso o in caso di derubricazione del reato ad imputazione colposa. Sono esclusi dalla garanzia i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa ed il patteggiamento;
j. sicurezza sul lavoro: difesa penale per delitti colposi e garanzie accessorieper contravvenzioni, la Società risponderà solo per la parte conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, dal X.Xxx. n. 758/1994 e dal D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche in materia di danno non coperta dalla suddetta garanziasicurezza sul lavoro. La Società rinuncia garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni comminate di valore superiore a Euro 1.000,00;
x. xxxxxxxxxxx rifiuti solidi: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni, conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 22/1997 (legge Xxxxxx) e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni comminate di valore superiore a Euro 1.000,00;
l. igiene dei prodotti alimentari: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni di importo superiore a Euro 1.000,00, conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 155/1997 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, purché comminate per un importo superiore a Euro 1.000,00; m.duplice difesa penale per imputazioni colpose. A richiesta dell’assicurato l’Impresa ratificherà incarico ad un Legale da lui prescelto oltre a quello eventualmente già incaricato dalla Compagnia che presta copertura di responsabilità civile;
n. retroattività illimitata per imputazioni penali colpose, contravvenzioni ed illeciti amministrativi per fatti/atti avvenuti anteriormente alla sottoscrizione del contratto, purché sconosciuti all’assicurato, al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.cmomento della stipula della polizza.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danniCopertura assicurativa vale per:
1. conseguenti l’esercizio di pretese al risarcimento danni a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. Nei i casi in cui opera la procedura di “Indennizzo Diretto” ai sensi degli artt. 149 e cose da esso trascinate150 del Codice delle Assicurazioni la presente Copertura vale esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento – ritenuta insoddisfacente dall’Assicurato - comunicata dall’Impresa o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dall’art. 8 del DPR 254/2006 ivi compresa l’even- tuale successiva fase giudiziale;
2. verificatisi sostenere la difesa in occasione di traslochi, riparazioni procedimenti penali per reati colposi e/o lavori contrav- venzionali connessi ad incidente stradale laddove la persona assicurata venga coinvolta in genere che richiedano qualità di imputato;
3. sostenere la presenza difesa in procedimenti penali per reati dolosi o preterinten- zionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda a favore dell’Assicurato con sentenza passata in giudicato di operaiassoluzione o di deru- bricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando L’Assicurato deve in ogni caso denunciare nei modi e nei termini previsti dall’art. 43 – Denuncia del sinistro/caso assicurativo e scelta del legale - il massimo indennizzabile dato dalla somma assicuratasinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque quando abbia avuto notizia di coinvolgimento nell’in- dagine penale. Nel limite del massimale previsto in Polizza, l’Impresa si farà carico delle spese di difesa quando la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00sentenza sia passata in giudica- to. In La Copertura opera in deroga al punto 5 dell’art. 40.3 – Delimitazioni;
4. assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’autoveicolo assicurato in caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini sequestro avvenuto in conseguenza di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno incidente stradale; questa prestazione non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro è cumulabile con altre Coperture previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 1916 c.c16.3 – Spese di dissequestro).) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Rischi assicurati. La Società si obbliga RCP - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA’
a) i danni a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre cose di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani terzi prodotti da spargimento di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte acqua o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto da rigurgito di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:
1. fogne purché conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento rottura accidentale (escluse pertanto le rotture dovute ad usura eƒo corrosione) di tubazioni e cose da esso trascinate;
2condutture. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della Questa garanzia è prestata: • con una franchigia assoluta di Euro 200,00200,00 per ogni sinistro se “dimora abituale”, oppure, • con una franchigia assoluta di Euro 300,00 per ogni sinistro e nel limite di indennizzo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo se “dimora saltuaria o locata” a Terzi.
b) i danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti e sinistro indennizzabile. Nel caso La garanzia b) è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo assoluto di Euro 500,00, nel limite del I danni derivanti dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, rientranti nel campo di applicazione del D.L. massimale per danno a cose e comunque con il massimo di Euro 30.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.
c) 81ƒ2008 e successive modifiche o integrazioni, per danni a terzi − escluse le persone che eseguono i lavori −, sempreché dall’evento derivino danni alle cose eƒo morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’Art. 583 c.p., a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 500,00 e sino alla concorrenza del 10% del massimale, con un massimo per sinistro e per anno di Euro 100.000,00; limitatamente ai danni a cose, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, inoltre: d) congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di lastre impianti e condutture del fabbricato assicurato sino a concorrenza del 10% del massimale per danni a cose e con un massimo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00. Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 52 delle Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile (R.C.T) la SocietàSocietà si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a sua sceltatenere indenne l'Assicurato, ha il suo nucleo familiare e convivente more uxorio, di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento − capitale, interessi e spese − di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:
a) alla conduzione della dimora abituale e di quellaƒe saltuariaƒe − purché effettivamente condotte dall’Assicurato −, comprese le dipendenze, i giardini (anche se con alberi ad alto fusto), gli orti, gli impianti e le eventuali attrezzature sportive, campi da tennis e piscine. Se i locali costituenti la facoltà dimora abituale eƒo saltuariaƒe dell’Assicurato fanno parte di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie un condominio, la garanzia comprende tanto i danni di cui al Settore A - Incendio l’Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini;
b) da lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente;
c) da ghiaccio o da neve quando non siano stati rimossi dal tetto o cortili;
d) dalla conduzione di antenne per radio e garanzie accessorieper televisione, comprese quelle per radioamatori, purché installate in modo fisso. Sono esclusi i danni da infiltrazioni di acqua causati dalla esistenza dell’antenna, alle cose sulle quali l’antenna è fissata, dalla diffusione di notizie, ad apparecchi elettrici eƒo di ricezione e da interferenze radio;
e) dall’uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compreso lo scoppio del gas e di televisori, di apparecchi a vapore, di impianti di riscaldamento e condizionamento. Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 52 delle Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile, la Società risponderà solo si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato, il suo nucleo familiare e convivente more uxorio, di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento − capitale, interessi e spese − di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata. La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, nonché dei collaboratori domestici − purché in regola con gli obblighi di Legge ed anche a tempo determinato −, baby−sitter, persone “alla pari” durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell’Assicurato. La garanzia comprende i fatti accidentali derivanti:
a) da intossicazione od avvelenamento da cibi o bevande, purché di produzione propria;
b) dalla proprietà ed uso di giocattoli;
c) dalla proprietà ed uso di biciclette, biciclette con pedalata assistita, veicoli a braccia, carrozzine elettriche per invalidi;
d) dalla proprietà ed uso di natanti senza motore di lunghezza inferiore a m. 6,5, di tavole a vela, purché non dati in noleggio o in locazione;
e) dalla proprietà eƒo detenzione di cani (purché dotati di microchip o tatuaggio ed iscritti all'anagrafe canina presso l'Ente pubblico ƒ Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l’Assicurato sia in regola con le normative di Legge sulla proprietà e detenzione dei cani), gatti ed animali domestici in genere. Sono esclusi dalla copertura i cani delle seguenti razze o incroci di razze: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, Cane Lupo Cecoslovacco, nonché quelli dichiarati eƒo ritenuti, dall'Ente pubblico ƒ Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente, a rischio elevato di aggressività nell'ambito delle normative a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
f) dall’esercizio di giochi e attività sportive, compresa la partecipazione a manifestazioni e raduni di pratica comune e con caratteristiche ricreative e dilettantistiche;
g) dalla pratica della pesca anche subacquea effettuata in conformità alle Leggi vigenti;
h) dalla detenzione e uso di armi, anche da fuoco, per difesa personale, tiro a segno, tiro a volo e simili, regolarmente detenute e denunciate alle Autorità;
i) dalla pratica di hobbies quali: modellismo, esclusi i danni ai modelli di terzi e la partecipazione a competizioni e relative prove, bricolage e giardinaggio anche con uso di attrezzature e motofalciatrici;
j) dalla pratica di campeggio, compresa la proprietà e l’uso di attrezzature, tende, roulotte, camper, autocaravan esclusa la loro circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ed esclusi i danni da spargimento di acque e quelli causati da cose abbandonate;
k) dalla partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 − ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
l) da minori temporaneamente affidati all’Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti − purché tali danni derivino da responsabilità dell’Assicurato − esclusi i danni a cose di loro proprietà o in loro uso;
m) a terzi da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 500,00, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di Euro 30.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo;
n) da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute limitatamente alle lesioni corporali;
o) da incendio, esplosione o scoppio di veicoli a motore quando questi mezzi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico;
p) a terzi, trasportati e non, a seguito di avviamento e circolazione di veicoli o natanti a motore, avvenuti all’insaputa dei genitori, da parte di danno non coperta dalla suddetta garanziafamigliari di età inferiore a 14 anni conviventi con l’Assicurato con esclusione dei danni subiti dai mezzi stessi. La Società rinuncia al diritto validità della garanzia è subordinata all’esistenza, per i veicoli e natanti interessati, di rivalsa nei confronti dei condomini copertura assicurativa verso i terzi e, ove richiesto, verso i trasportati ai sensi del fabbricatoD.L. 209ƒ2005 (ex L. 990ƒ69) ed è operante solo in relazione all’azione di regresso eventualmente svolta dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto che ha pagato i danni per il sinistro, dell’amministratore ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle corrisposte da detto assicuratore;
q) dagli Assicurati nella loro qualità di trasportati su veicoli o natanti a motore di proprietà altrui, a terzi non trasportati sul veicolo o natante medesimo.
r) dai figli dell’Assicurato, di età non superiore a 28 anni, non facenti parte della famiglia anagrafica dell’Assicurato in quanto studenti domiciliati altrove. La garanzia vale, limitatamente alle lesioni corporali, anche per i danni a:
s) lavoratori occasionali, baby−sitter e addetti persone alla pulizia e conduzione degli impianti “pari” a seguito di pertinenza dello infortunio subito durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell’Assicurato, purché l’infortunio derivi da responsabilità dell’Assicurato stesso responsabili o del sinistro (Art. 1916 c.csuo nucleo familiare.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari Le Coperture assicurative valgono per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danniseguenti prestazioni:
11 azione di recupero danni subiti dall’autoveicolo assicurato, dalle cose e dal con- ducente per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento di cui all’art. conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate148 del Codice delle Assicurazioni;
22 azione di recupero danni subiti dall’autoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi in cui opera la proce- dura di “Risarcimento Diretto” di cui all’art. verificatisi 149 del Codice delle Assicura- zioni esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dall’Impresa ai sensi dell’art. 8 del DPR254/2006 ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale.
3 sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni all’autoveicolo assicu- rato, alle cose trasportate dal conducente in occasione conseguenza di traslochifatti illeciti di terzi;
4 sostenere la difesa nella qualità di imputato in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
5 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali connessi ad incidente stradale, riparazioni e/il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o lavori di derubricazione del reato in genere che richiedano la presenza colposo, con esclusione di operaitutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il massimo indennizzabile dato dalla somma assicuratasinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedi- mento penale, l’Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed senten- za sia passata in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..giudicato;
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i dannigaranzia assicurativa vale per:
11 azione di recupero danni subiti dal motoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento di cui all’art. conseguenti a uragani148 del Codice delle Assicurazioni nonché per i casi di cui agli artt. 126, bufere151, tempeste152, trombe d’aria, vento 153 e cose da esso trascinateart. 298 D.Lgs. 209/2005;
2. verificatisi 2 azione di recupero danni subiti dal motoveicolo assicurato, dalle cose e dal con- ducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi in occasione cui opera la procedura di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie “Risarcimento Diretto” di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorieall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni esclusiva- mente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dall’Impresa ai sensi dell’art. 8 del DPR254/2006 ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono escluse le eventuali spese sostenute dall’Assicurato a qualsiasi titolo (quali l’attivi- tà del Legale o le spese relative alla valutazione medico legale di parte), nella fase compresa tra la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione presentazione della richiesta di risarcimento del danno contro e la prima offerta comunicata dall’Impresa;
3 sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni al motoveicolo assicurato, alle cose trasportate dal conducente in conseguenza di fatti illeciti di terzi;
4 sostenere la difesa nella qualità di imputato in procedimenti penali per delitti colpo- si e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
5 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali con- nessi ad incidente stradale, il responsabile medesimocui giudizio si concluda con sentenza passata in giudi- cato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”Fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, cioè senza applicazione della regola proporzionale l’Impresa rimborserà le spese di cui all’Artdifesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. 1907 c.c..La garanzia opera in deroga all’art. 22.3 punto 5 – Delimitazioni.
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Rischi assicurati. La Società si obbliga A - Assicurazione Responsabilità Civile verso i Terzi - R.C.T.
a) possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
b) ricada sull’Assicurato anche per danni cagionati a indennizzare l’Assicurato terzi da subappaltatori mentre eseguono lavori per conto dell’Assicurato stesso. Questa garanzia è valida a condizione che la quota dei costi necessari lavori ceduti non sia superiore al 20% del valore di ogni singola opera; L’assicurazione vale per rimpiazzare le lastre i rischi inerenti :
a) alla proprietà, all’uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall’Assicurato, degli immobili che costituiscono l’Azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di vetro acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere pertinenti agli ingressigenere, scale ed altri vani alberi e boschi, se il Contraente/Assicurato è Proprietario non conduttore dell’Azienda stessa. In tal caso sono compresi i danni prodotti da spargimento di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause acqua, dovuti a rotture accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto escluse quelle dovute ad usura e/o tentativo di furtocorrosione, di tumulti popolaritubazioni e condutture. Per i danni da spargimento d’acqua il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 104,00 per ciascun sinistro;
b) alla proprietà, all’uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall’Assicurato, degli immobili che costituiscono l’Azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi, se il Contraente/Assicurato è Proprietario conduttore dell’Azienda stessa. In tal caso sono compresi i danni prodotti da spargimento di acqua, dovuti a rotture accidentali, escluse quelle dovute ad usura e/o corrosione, di dimostrazioni tubazioni e condutture. Per i danni da spargimento d’acqua il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di follaEuro 104,00 per ciascun sinistro;
c) alla conduzione, all’uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall’Assicurato, degli immobili che costituiscono l’Azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di scioperiacqua ad uso della sola azienda, serrate ponti e manufatti in genere, alberi e boschi, se il Contraente/Assicurato è Affittuario conduttore dell’Azienda stessa; nonché, limitatamente ai casi di cui ai precedenti punti b) e c) (Proprietario o grandine. Fermo Affittuario conduttore dell’Azienda Agricola),
d) ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell’Azienda;
e) all’impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge fermo restando quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:
118) lettera g). conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 200,00259,00, nel limite del massimale per i danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.823,00 per ciascun periodo assicurativo annuo;
f) alla vendita ed all’assaggio di generi di produzione dell’azienda smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell’azienda stessa; il massimale indicato in polizza rappresenta il limite massimo di esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo;
g) ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
h) all’esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari. Nel Questa garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 52,00 per ogni sinistro;
i) all’uso di velocipedi e veicoli a braccia da parte dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
j) all’esistenza, nell’ambito dell’azienda agricola e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
k) all’impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell’azienda, esclusa la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli soggetti alla Legge 990/69;
l) all’esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi;
m) alla responsabilità civile dei coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell’azienda nei casi in cui l’azienda stessa sia condotta a colonia parziaria. L’assicurazione comprende inoltre i fatti accidentali derivanti:
n) da lavori di pulizia, manutenzione straordinaria dei fabbricati ed impianti, gestione e manutenzione dell’impianto di riscaldamento, effettuati in proprio o ceduti in appalto. In quest’ultimo caso la presente estensione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente dei lavori stessi;
o) dalla proprietà di muri di cinta, tettoie, porte e cancelli anche automatici, strade private facenti parte dell’Azienda, nonché di antenne ricetrasmittenti e pannelli solari;
p) dalle operazioni di prelievo, consegna o rifornimento di merce, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
q) dalla partecipazione a fiere, esposizioni, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento o smontaggio di stand;
r) dall’attività delle squadre antincendio composte da dipendenti dell’Azienda ed esplicata nell’ambito del fondo agricolo assicurato;
s) dall’esistenza di servizio di vigilanza con guardiani anche armati;
t) dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e posti di pronto soccorso all’interno dell’azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
u) dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni;
v) dalla proprietà e dalla gestione, nell’ambito dell’azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi; nel caso di rottura ingestione di lastre la Societàcibi guasti o avariati i dipendenti sono considerati terzi;
w) dall’organizzazione di gite o escursioni, con l’esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto, quelli imputabili al vettore nonché quelli effettuati con cavalli salvo quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva M) se richiamata in polizza;
x) dall’organizzazione di visite all’azienda agricola, di manifestazioni organizzate dall’azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell’azienda stessa.
y) di quanto previsto dall’Art. 2049 c.c. per i danni cagionati a sua sceltaterzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ha la facoltà ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed proprietà od in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanziaP.R.A. ovvero a lui locati. La Società rinuncia al garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa surrogazione della Società nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti responsabili. La garanzia è prestata con l’applicazione di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione una franchigia di risarcimento del danno contro il responsabile medesimoEuro 259,00 per ogni sinistro. L’assicurazione comprende inoltre:
z) i danni diretti e materiali a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi e quelli conseguenti a mancato uso. La garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale con la franchigia di Euro 259,00 per ogni mezzo danneggiato. La garanzia non opera qualora ricada negli obblighi di cui all’Artalla legge 990 del 31.12.69;
aa) i danni diretti e materiali ad animali sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma l’esclusione per i danni conseguenti a mancato uso. 1907 c.c..Questa garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 259,00 per ogni animale danneggiato ed è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 10.330,00 per sinistro e per anno assicurativo;
bb) i danni diretti e materiali subiti dai veicoli di terzi o dei dipendenti stazionanti nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività assicurata. La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 259,00 per ogni veicolo danneggiato;
cc) i danni diretti e materiali a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.823,00 per anno assicurativo e con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 259,00 per ogni sinistro;
dd) danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori presso terzi che, per volume e peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 259,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni a cose, con il massimo di Euro 25.823,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo;
ee) i danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 517,00, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di Euro 501.494,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo. L’assicurazione vale, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali), anche per i danni a:
ff) dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in occasione di lavoro o di servizio;
gg) coloro che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno durante la loro partecipazione all’attività cui si riferisce l’assicurazione a scopo di istruzione nell’ambito di regolari corsi di addestramento organizzati da Regioni o da altri Enti Pubblici;
hh) subappaltatori ed i loro dipendenti, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’Art. 583 del C.P. nonché i titolari e dipendenti di altre ditte che si trovino negli ambienti ove si esercita l’attività assicurata per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte a lavori formanti oggetto dell’attività assicurata;
ii) titolari e dipendenti di altre ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipino a lavoro di carico e scarico oppure complementari all’attività assicurata;
xx) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi o legali ed in genere tutte le persone non soggette all’assicurazione obbligatoria appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro dell’azienda assicurata, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile;
kk) titolari e dipendenti di altre ditte che si trovino negli ambienti ove si esercita l’attività assicurata per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte a lavori formanti oggetto dell’attività assicurata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità personale dei dipendenti per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni in occasione di lavoro o di servizio per conto dell’Azienda sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 C.P.. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato.
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Rischi assicurati. La Società si obbliga indennizza i danni materiali e diretti per la sostituzione, comprese le spese di trasporto ed installazione, dovuta a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari rottura per rimpiazzare causa accidentale o per fatto di terzi, di tutte le lastre di vetro cristallo, mezzo cristallo e vetro, nonché degli sp ecchi stabilmente fissati ai muri o facenti parte integrante dei mobili, con esclusione di quelli portatili , che si trovano nei locali occupati dall’Assicurato, sempreché gli stessi, alla data di entrata in genere pertinenti agli ingressivigore della presente polizza, scale siano integri ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi esent i lucernari - distrutte da difetti. Le rigature o danneggiate per cause accidentalisegnature, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:
1. conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento le screpolature e cose da esso trascinate;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società le scheggiature non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata costituiscono rotture indennizzabili ai termini sensi di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra last ra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - – Sezione I – Danni da Incendio e garanzie accessorieGaranzie Accessorie e Sezione II – Danni da Furto e Garanzie Accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta dalle suddette garanzie. Agli effetti della presente garanzia: − il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 200,00; − in nessun caso la Società risarcirà somma superiore ad Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con limite per singola lastra somma superiore a Euro 1.000,00. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione L'assicurazione è prestata a “"Primo Rischio Assoluto”, " cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Artall'Art. 1907 c.c...
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Samples: Assicurazione
Rischi assicurati. La Società LʼImpresa si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza - a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre tene- re indenne lʼAssicurato di vetro in genere pertinenti agli ingressiquanto questi sia tenuto a pagare (capitale, scale ed altri vani interessi e spese), quale civilmente responsabile:
a) Assicurazione Responsabilitą Civile verso Terzi (R.C.T.)
b) Assicurazione Responsabilitą Civile verso i Prestatori di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:lavoro (R.C.O.)
1. conseguenti a uraganiai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, bufereper gli infortuni (escluse le malattie professio- nali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti od equiparabili, tempestecome defini- ti dal D. Lgs. 276/2003, trombe d’aria, vento e cose nonché da esso trascinatelavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata lʼassicurazione;
2. verificatisi ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disci- plina delle norme citate al precedente punto 1) o eccedenti le prestazioni da que- ste previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata unʼinvalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in occasione base alla tabella delle menomazio- ni di traslochicui allʼart. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000. I titolari ed i soci dellʼAssicurato, riparazioni e/o lavori i loro collaboratori familiari e gli associati in genere che richiedano la presenza di operaiparte- cipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per Da tale assi- curazione sono escluse in ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00caso le malattie professionali. In caso di esercizio dellʼazione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dellʼINAIL, i prestatori di lavoro temporanei di cui alle norme citate al precedente punto 1) saranno conside- rati terzi. Se, al momento del sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini lʼAssicurato non è in regola con gli obblighi per lʼassi- curazione di polizzalegge, sotto deduzione della franchigia assoluta lʼassicurazione non è efficace qualora lʼomessa dichiarazione presso lʼINAIL di Euro 200,00uno o più dipendenti derivi da dolo dellʼAssicurato. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo Tanto lʼassicurazione R.C.T. quanto lʼassicurazione R.C.O. valgono anche per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto le azioni di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Artesperite dallʼINPS ai sensi dellʼart. 1916 c.c14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressiL’Impresa indennizza il condominio dell’immobile assicurato delle spese, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentaliindicate dal punto a) al punto h) dell’art. 1, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:
1. conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo sostenute per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti tutela dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimopropri diritti. L’assicurazione è prestata per le spese, le competenze e gli onorari relativi esclusivamente alle seguenti fattispecie:
a. controversie relative a “Primo Rischio Assoluto”danni subiti dal condominio dell’immobile assicurato in conseguenza di fatti/atti di altri soggetti;
b. controversie per danni cagionati a terzi, cioè senza applicazione della regola proporzionale in conseguenza di fatti/atti dell’assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
c. formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte civile nell’instaurando giudizio in sede penale;
d. transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
e. azioni di responsabilità nei confronti di xxxxx per danni causati all’immobile assicurato;
f. difesa penale dell’Amministratore e delle persone di cui all’Artdebba rispondere ai sensi di legge per reati colposi anche in presenza di legale nominato dalla Compagnia di Responsabilità Civile, compreso quanto previsto dal D.Lgs n. 494/1996, in qualità di committente, e dal D.Lgs n. 81/2008 (sicurezza sul lavoro);
g. difesa penale per contravvenzioni, in relazione a sanzioni comminate nei confronti dell’Amministratore e delle persone di cui debba rispondere ai sensi di legge;
h. azione nei confronti di condomini morosi, limitatamente al recupero di somme relative a spese condominiali; la garanzia decorre dopo 90 giorni dal perfezionamento del contratto. 1907 c.c..Detta copertura opera per un numero limitato di casi pari a quattro per ciascun anno assicurativo. L’assicurazione non è operante se la morosità è la continuazione di una situazione già in essere al momento della stipula del contratto oppure è relativa alla irreperibilità del condomino, indipendentemente dal momento di inizio di tale situazione;
i. lavori di modifica, ampliamento ristrutturazione degli immobili indicati in polizza, a condizione che il valore della lite sia superiore a Euro 1.000,00;
x. xxxxxxxxx ed azione legale nei confronti di Compagnie di assicurazione (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A) in relazione a contratti assicurativi aventi per oggetto la copertura degli immobili indicati in polizza;
k. pretese inadempienze contrattuali del Condominio verso Terzi, per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 1.000,00;
l. controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti iscritti a libro paga e matricola: la garanzia vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dopo la stipula del presente contratto. Massimale Euro 10.000,00 per vertenza con il limite di Euro 50.000,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto dalla presente polizza.
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Samples: Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danniCopertura Assicurativa vale per:
11 azione di recupero danni subiti dal Motoveicolo assicurato, dalle cose e dal con- ducente per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento di cui all’art. conseguenti a uragani148 del CAP nonché per i casi di cui agli artt. 126, bufere151, tempeste152, trombe d’aria, vento 153 e cose da esso trascinateart. 298 del CAP;
2. verificatisi 2 azione di recupero danni subiti dal Motoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi in occasione cui opera la pro- cedura di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie “Risarcimento Diretto” di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorieall’art. 149 del CAP esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dall’Impresa ai sensi dell’art. 8 del DPR254/2006 ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono escluse le eventuali spese sostenute dall’Assicurato a qualsiasi titolo (quali l’attività del Legale o le spese relative alla valutazione medico legale di parte), nella fase compresa tra la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione presentazione della richiesta di risarcimento del danno contro e la prima offerta comunicata dall’Impresa;
3 sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni al Motoveicolo assicura- to, alle cose trasportate dal conducente in conseguenza di fatti illeciti di terzi;
4 sostenere la difesa nella qualità di imputato in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
5 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzio- nali connessi ad incidente stradale, il responsabile medesimocui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”Fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il Sinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, cioè senza applicazione della regola proporzionale l’Impresa rimborserà le spese di cui all’Artdifesa soste- nute quando la sentenza sia passata in giudicato. 1907 c.c..La Copertura opera in deroga all’art. 22.3 punto 5 – Delimitazioni.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Rischi assicurati. Con riferimento all’Art. 68 delle condizioni di assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata sul modulo di adesione. Sono assicurati il proprietario del veicolo ovvero il locatario del medesimo ovvero la persona indicata sul modulo di adesione ovvero, ancora, il conducente regolarmente autorizzato ed i trasportati, in relazione agli eventi connessi al veicolo identificato sul modulo di adesione. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i dannigaranzia è operante nei seguenti casi:
1. conseguenti Arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) relativamente a uraganicontroversie inerenti richieste di risarcimento danni. Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, buferefino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento, tempesteanche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito all’applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt.148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:
I. Inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell’offerta;
II. Mancata comunicazione o diniego di offerta;
III. Mancato accordo tra le Parti.
1. Xxxxx subiti dal veicolo, trombe d’ariadal proprietario, vento e cose dal conducente regolarmente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da esso trascinatealtri soggetti in occasione dell’uso del veicolo;
2. verificatisi Danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati ovvero ad altri soggetti in occasione conseguenza dell’uso del veicolo;
3. Difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
4. Istanza di traslochi, riparazioni e/o lavori dissequestro del veicolo in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini sequestro avvenuto in conseguenza di polizza, sotto deduzione incidente della franchigia assoluta circolazione;
5. Istanza di Euro 200,00. Nel caso modifica del provvedimento di rottura sospensione della patente in conseguenza di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione incidente della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.ccircolazione.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danniCopertura assicurativa vale per:
1. conseguenti l’esercizio di pretese al risarcimento danni a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. Nei i casi in cui opera la procedura di “Indennizzo Diretto” ai sensi degli artt. 149 e cose da esso trascinate150 del Codice delle Assicurazioni la presente Copertura vale esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento – ritenuta insoddisfacente dall’Assicurato - comunicata dall’Impresa o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dall’art. 8 del DPR 254/2006 ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale;
2. verificatisi sostenere la difesa in occasione di traslochi, riparazioni procedimenti penali per reati colposi e/o lavori contravvenzionali connessi ad incidente stradale laddove la persona assicurata venga coinvolta in genere che richiedano qualità di imputato;
3. sostenere la presenza difesa in procedimenti penali per reati dolosi o preterintenzionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda a favore dell’Assicurato con sentenza passata in giudicato di operaiassoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando L’Assicurato deve in ogni caso denunciare nei modi e nei termini previsti dall’art. 43 – Denuncia del sinistro/caso assicurativo e scelta del legale - il massimo indennizzabile dato dalla somma assicuratasinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque quando abbia avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Nel limite del massimale previsto in polizza, l’Impresa si farà carico delle spese di difesa quando la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00sentenza sia passata in giudicato. In La Copertura opera in deroga al punto 5 dell’art. 40.3 – Delimitazioni;
4. assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’autoveicolo assicurato in caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini sequestro avvenuto in conseguenza di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno incidente stradale; questa prestazione non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro è cumulabile con altre Coperture previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Polizza r.c. Auto
Rischi assicurati. La Società si obbliga RCP - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA’
a) i danni a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre cose di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani terzi prodotti da spargimento di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte acqua o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto da rigurgito di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:
1. fogne purché conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni rottura accidentale (escluse pertanto le rotture dovute ad usura e/o lavori in genere che richiedano la presenza corrosione) di operaitubazioni e condutture. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della Questa garanzia è prestata: • con una franchigia assoluta di Euro 200,00200,00 per ogni sinistro se “dimora abituale”, • con una franchigia assoluta di Euro 300,00 per ogni sinistro e nel limite di indennizzo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo se “dimora saltuaria o locata” a Terzi.
b) i danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti e sinistro indennizzabile. Nel caso La garanzia b) è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo assoluto di Euro 500,00, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di Euro 30.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.
c) I danni derivanti dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, rientranti nel campo di applicazione del D.L. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni, per danni a terzi - escluse le persone che eseguono i lavori -, sempreché dall’evento derivino danni alle cose e/o morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’Art. 583 c.p., a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 500,00 e sino alla concorrenza del 10% del massimale, con un massimo per sinistro e per anno di Euro 100.000,00; inoltre:
d) limitatamente ai danni a cose, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di lastre impianti e condutture del fabbricato assicurato sino a concorrenza del 10% del massimale per danni a cose e con un massimo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00. Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 46 delle Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile (R.C.T) la SocietàSocietà si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a sua sceltatenere indenne l'Assicurato, ha il suo nucleo familiare e convivente more uxorio, di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese - di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:
a) alla conduzione della dimora abituale o di quella/e saltuaria/e - purché effettivamente condotte dall’Assicurato -, comprese le dipendenze, i giardini (anche se con alberi ad alto fusto), gli orti, gli impianti e le eventuali attrezzature sportive, campi da tennis e piscine. Se i locali costituenti la facoltà dimora abituale e/o saltuaria/e dell’Assicurato fanno parte di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie un condominio, la garanzia comprende tanto i danni di cui al Settore A - Incendio l’Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini;
b) da lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente;
c) da ghiaccio o da neve quando non siano stati rimossi dal tetto o cortili;
d) dalla conduzione di antenne per radio e garanzie accessorieper televisione, comprese quelle per radioamatori, purché installate in modo fisso. Sono esclusi i danni da infiltrazioni di acqua causati dalla esistenza dell’antenna, alle cose sulle quali l’antenna è fissata, dalla diffusione di notizie, ad apparecchi elettrici e/o di ricezione e da interferenze radio;
e) dall’uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compreso lo scoppio del gas e di televisori, di apparecchi a vapore, di impianti di riscaldamento e condizionamento. Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 46 delle Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile, la Società risponderà solo si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato, il suo nucleo familiare e convivente more uxorio, di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese - di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata. La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, nonché dei collaboratori domestici – purché in regola con gli obblighi di Legge ed anche a tempo determinato -, baby-sitter, persone “alla pari” durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell’Assicurato. La garanzia comprende i fatti accidentali derivanti:
a) da intossicazione od avvelenamento da cibi o bevande, purché di produzione propria;
b) dalla proprietà ed uso di giocattoli;
c) dalla proprietà ed uso di biciclette, biciclette con pedalata assistita, veicoli a braccia, carrozzine elettriche per invalidi;
d) dalla proprietà ed uso di natanti senza motore di lunghezza inferiore a m. 6,5, di tavole a vela, purché non dati in noleggio o in locazione;
e) dalla proprietà e/o detenzione di cani (purché dotati di microchip o tatuaggio ed iscritti all'anagrafe canina presso l'Ente pubblico / Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l’Assicurato sia in regola con le normative di Legge sulla proprietà e detenzione dei cani), gatti ed animali domestici in genere. Sono esclusi dalla copertura i cani delle seguenti razze o incroci di razze: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, Cane Lupo Cecoslovacco , nonché i cani impiegati nell'attività venatoria e quelli dichiarati e/o ritenuti, dall'Ente pubblico / Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente, a rischio elevato di aggressività nell'ambito delle normative a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
f) dalla proprietà ed uso di cavalli ed animali da sella in genere, ma con esclusione dei danni subiti dagli animali stessi e dall'utilizzatore/conduttore dello stesso. Questa garanzia è prestata con una franchigia di Euro 500,00 per sinistro.
g) dall’esercizio di giochi e attività sportive, compresa la partecipazione a manifestazioni e raduni di pratica comune e con caratteristiche ricreative e dilettantistiche;
h) dalla pratica della pesca anche subacquea effettuata in conformità alle Leggi vigenti;
i) dalla detenzione e uso di armi, anche da fuoco, per difesa personale, tiro a segno, tiro a volo e simili, regolarmente detenute e denunciate alle Autorità;
j) dalla pratica di hobbies quali: modellismo, esclusi i danni ai modelli di terzi e la partecipazione a competizioni e relative prove, bricolage e giardinaggio anche con uso di attrezzature e motofalciatrici;
k) dalla pratica di campeggio, compresa la proprietà e l’uso di attrezzature, tende, roulotte, camper, autocaravan esclusa la loro circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ed esclusi i danni da spargimento di acque e quelli causati da cose abbandonate;
l) dalla partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 - ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
m) da minori temporaneamente affidati all’Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti – purché tali danni derivino da responsabilità dell’Assicurato - esclusi i danni a cose di loro proprietà o in loro uso;
n) a terzi da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 500,00, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di Euro 30.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo;
o) da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute limitatamente alle lesioni corporali;
p) da incendio, esplosione o scoppio di veicoli a motore quando questi mezzi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico;
q) a terzi, trasportati e non, a seguito di avviamento e circolazione di veicoli o natanti a motore, avvenuti all’insaputa dei genitori, da parte di danno non coperta dalla suddetta garanziafamigliari di età inferiore a 14 anni conviventi con l’Assicurato con esclusione dei danni subiti dai mezzi stessi. La Società rinuncia al diritto validità della garanzia è subordinata all’esistenza, per i veicoli e natanti interessati, di rivalsa nei confronti dei condomini copertura assicurativa verso i terzi e, ove richiesto, verso i trasportati ai sensi del fabbricatoD.L. 209/2005 (ex L. 990/69) ed è operante solo in relazione all’azione di regresso eventualmente svolta dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto che ha pagato i danni per il sinistro, dell’amministratore ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle corrisposte da detto assicuratore;
r) dagli Assicurati nella loro qualità di trasportati su veicoli o natanti a motore di proprietà altrui, a terzi non trasportati sul veicolo o natante medesimo.
s) dai figli dell’Assicurato, di età non superiore a 28 anni, non facenti parte della famiglia anagrafica dell’Assicurato in quanto studenti domiciliati altrove. La garanzia vale, limitatamente alle lesioni corporali, anche per i danni a:
t) lavoratori occasionali, baby-sitter e addetti persone alla pulizia e conduzione degli impianti “pari” a seguito di pertinenza dello infortunio subito durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell’Assicurato, purché l’infortunio derivi da responsabilità dell’Assicurato stesso responsabili o del sinistro (Art. 1916 c.csuo nucleo familiare.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Rischi assicurati. Con riferimento all’Art. 36 delle presenti Condizioni di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata sul Modulo di Polizza. Sono assicurati il proprietario del veicolo ovvero il locatario del medesimo ovvero la persona indicata sul Modulo di polizza ovvero, ancora, il conducente regolarmente autorizzato ed i trasportati, in relazione agli eventi connessi al veicolo identificato sul Modulo di polizza. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i dannigaranzia è operante nei seguenti casi:
1. conseguenti Arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) relativamente a uraganicontroversie inerenti richieste di risarcimento danni. Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, buferefino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento, tempesteanche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito all’applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt.148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:
I. Inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell’offerta;
II. Mancata comunicazione o diniego di offerta;
III. Mancato accordo tra le Parti.
1. Xxxxx subiti dal veicolo, trombe d’ariadal proprietario, vento e cose dal conducente regolarmente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da esso trascinatealtri soggetti in occasione dell’uso del veicolo;
2. verificatisi Danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati ovvero ad altri soggetti in occasione conseguenza dell’uso del veicolo;
3. Difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
4. Istanza di traslochi, riparazioni e/o lavori dissequestro del veicolo in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini sequestro avvenuto in conseguenza di polizza, sotto deduzione incidente della franchigia assoluta circolazione;
5. Istanza di Euro 200,00. Nel caso modifica del provvedimento di rottura sospensione della patente in conseguenza di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione incidente della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.ccircolazione.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i dannigaranzia assicurativa vale per:
1. conseguenti l’esercizio di pretese al risarcimento danni a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. Nei i casi in cui ope- ra la procedura di “Indennizzo Diretto” ai sensi degli artt. 149 e cose da esso trascinate150 del Codice delle Assicurazioni la presente garanzia vale esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento – ritenuta insoddisfacente dall’Assicurato - comu- nicata dall’Impresa o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dall’art. 8 del DPR 254/2006 ivi compresa l’eventuale suc- cessiva fase giudiziale;
2. verificatisi sostenere la difesa in occasione di traslochi, riparazioni procedimenti penali per reati colposi e/o lavori contrav- venzionali connessi ad incidente stradale laddove la persona assicurata venga coinvolta in genere che richiedano qualità di imputato;
3. sostenere la presenza difesa in procedimenti penali per reati dolosi o preterin- tenzionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda a favore dell’Assicurato con sentenza passata in giudicato di operaiassoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando L’Assicurato deve in ogni caso denunciare nei modi e nei termini previsti dall’art. 43 – Denuncia del sinistro/caso as- sicurativo e scelta del legale - il massimo indennizzabile dato dalla somma assicuratasinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque quando abbia avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Nel limite del massimale pre- visto in polizza, l’Impresa si farà carico delle spese di difesa quando la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00sentenza sia passata in giudicato. In La garanzia opera in deroga al punto 5 dell’art. 40.3 – Delimitazioni;
4. assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’autoveicolo assicurato in caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini sequestro avvenuto in conseguenza di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle incidente stradale; questa prestazione non è cumulabile con altre garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 1916 c.c16.3 – Spese di dissequestro).) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi