Risposta. Si conferma, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specifici.
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Sources: Accordi Quadro Per Servizi Di System Management, Accordi Quadro Per Servizi Di System Management
Risposta. Si confermaè osservato in più occasioni come le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, ad eccezione in analogia a quanto previsto dall’articolo 3, terzo comma, del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile d.P.R. n. 633 del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2)1972, con riferimento all’Accordo Quadro al mandato senza rappresentanza. Ne deriva che le modalità di fatturazione nei confronti dei terzi si riverberano anche nei rapporti interni (cfr., tra le più recenti, le circolari n. 14/E del 27 marzo 2015 e 20/E del 18 maggio 2016). Ciò potrebbe far ritenere tali prestazioni oggetto di fatturazione elettronica sul presupposto che il rapporto PA-consorzio rientri comunque in tale modalità di documentazione ex artD.M. n. 55 del 2013. 54 comma 4Va ribadito, lett. c)tuttavia, Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto che «come affermato in numerosi documenti di prassi, l’equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendomandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e mandatario, contenuta nell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, opera, ai fini dell’IVA, in tale evenienzarelazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, a ricalcolarema non anche in relazione all’aspetto soggettivo (cfr. risoluzioni 23 maggio 2000, n. 67/E, 15 maggio 2002, n. 145/E e 14 novembre 2002, n. 355/E)» (così la risoluzione n. 242/E del 27 agosto 2009). In altri termini, l’obbligo di fatturazione elettronica in aumentocapo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estenderà ai rapporti consorzio- consorziate. È peraltro da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificima si inserisca nella filiera dei subappalti.
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Sources: E Fattura Per I Subappalti Nei Contratti Pubblici, E Fattura Per I Subappalti Nei Contratti Pubblici
Risposta. Si conferma, ad eccezione Nel ribadire ed evidenziare che gli elaborati del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello Progetto Preliminare posto a base di gara provvedendosono esaustivi per la rappresentazione delle opere da realizzare secondo il livello di dettaglio previsto per tale livello di progettazione e che il Progetto Preliminare contiene tutti gli elaborati previsti dalla Legge, si precisa che l’amministrazione ha messo a disposizione tutti dwg i file di cui disponeva. Purtroppo non si dispone dei file dwg dei prospetti dei nuovi edifici. Tuttavia, sono pubblicati sul sito, contestualmente alla risposta ai presenti quesiti, i file dwg dei prospetti degli edifici esistenti e con i profili dei nuovi edifici, con la precisazione che questi file non fanno parte del progetto preliminare ma della pratica per l’accordo di programma da stipulare con il Comune di Sassari. I file contenuti nei tre file zip denominati “prospetti e profili stato attuale” , “prospetti e profili con opere in progetto” e “Tav 4 - progetto- zonizzazione” vengono pertanto forniti al solo fine di agevolare i concorrenti, ma devono essere verificati con gli elaborati pdf del progetto preliminare. Le sezioni, almeno per la definizione degli interpiani, sono desumibili anche dagli elaborati delle strutture messi a disposizione dall’AOU in formato PDF e ritirabili gratuitamente presso il servizio tecnico aziendale i giorni feriali dal lunedì al venerdi dalle 8.30 alle 13.00. Dall’esame della relazione Geologica (cod. Elab. 00_XX_RT02_1_1) abbiamo appurato della presenza n. 10 sondaggi di cui 6 realizzati con piezometri. Ai fini della stesura del progetto definitivo di offerta, per integrare i dati a base di gara si chiede: l’autorizzazione a poter effettuare una campagna di lettura dei piezometri presenti di cui alla citata relazione. Inoltre si chiede L’autorizzazione a poter accedere ai luoghi interessati dai lavori, in tale evenienza, particolare all’area interessata dai lavori (omissis) per poter effettuare ulteriori sondaggi a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificicarotaggio continuo.
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Sources: Progettazione Ed Esecuzione Lavori, Progettazione Ed Esecuzione Lavori
Risposta. “Il comma 14 dell’art. 105, d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 49, D.L. n. 77/2021 stabilisce che: Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Pertanto dalla lettura della norma ne segue l’obbligo di applicare il medesimo CCNL dell’appaltatore. Posto, dunque, che il potere amministrativo di verificare la sussistenza dei presupposti di legge e di concedere l’autorizzazione al subappalto per l’esecuzione dei successivi Contratti Esecutivi che verranno stipulati nell’ambito della presente procedura e di assicurare il rispetto delle condizioni di legge è rimesso alle singole Amministrazioni contraenti, è a queste ultime che sarà demandata la garanzia dell’applicazione di tale previsione secondo i principi delle disposizioni vigenti”. CAPITOLATO TECNICO SPECIALE - PAR. 5.4.2.1 - PAG. 30 E CAPITOLATO D'ONERI PAR. 17.1 PAG. 38 Si conferma, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica chiede di verificare che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino migliorativo) di ore di lavoro del team di presidio volte alla gestione di Ticket di Change sia 500 a una soglia massima del 20%)trimestre, Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e poiché essendo un FTE considerato su 200 gg. / anno, di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificinel trimestre il numero massimo di ore di un FTE di presidio corrisponde a 400 (50 gg. * 8 ore). Si chiede di confermare che, così come previsto quindi una verifica in altre Gare (es. SM2)tal senso, con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base lo scopo di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificiun'eventuale rettifica del valore indicato.
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Sources: Accordi Quadro Per Servizi Di System Management, Accordi Quadro Per Servizi Di System Management
Risposta. In riferimento al punto 1 del quesito si specifica che il modello di “Verbale di presa visione” di cui all’appendice 3 al Capitolato Tecnico dovrà essere utilizzato in fase di elaborazione del Progetto e in particolare a seguito dell’effettuazione dei sopralluoghi come descritto nel paragrafo 4.3.1.2. del Capitolato Tecnico. In riferimento al punto 2 del quesito, il Concorrente dovrà inserire a Sistema nell’apposita Scheda – Componente tecnica i valori di offerta relativi ai suddetti criteri. Relativamente al punto 3, il quesito non è chiaro. Si confermaevidenzia in ogni caso che, ad eccezione fermo restando il possesso da parte del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti RTI nel suo complesso dei requisiti richiesti dalla PA lex specialis, ogni impresa dovrà produrre la documentazione amministrativa dalla quale deve desumersi il possesso dei requisiti come prescritto dal Capitolato d’Oneri. L’istituto della cooptazione è consentito per violazioni causate dal Responsabile ciascun lotto, limitatamente alla quota parte di lavori, di cui al paragrafo 7.3, lett. b) del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 92 comma 5 del DPR n. 207/2010. Premesso quanto sopra, si precisa che: - il ricorso alla cooptazione e l’importo delle prestazioni che saranno affidati all’impresa cooptata dovranno essere specificatamente indicati dal Concorrente/dalla mandataria in apposita dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000; - l’impresa cooptata è tenuta ad indicare l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute e a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, utilizzando a tal fine il fac-simile Modello DGUE (…allegato 18) Con riferimento all’Accordo Quadro ex arte il fac-simile Modello di Domanda di partecipazione (allegato 19). 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino Tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente e inseriti a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificiSistema nella Sezione “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”.
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Sources: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica
Risposta. Si conferma. Come indicato nel par. 3 dell’Allegato 15, ad eccezione - lett. e): “le voci qui elencate, riportate in maggior dettaglio anche nel foglio “Dettaglio costi del terzo lavoro” all’interno degli allegati 15.1 e 15.2, sono basate sulla Tabella Ministeriale di cui al punto successivo, riferita al CCNL Metalmeccanico. Tali voci possono pertanto essere modificate dal Concorrente in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA ragione del CCNL applicato”; - lett. f): “Il metodo è lo stesso che ▇▇▇▇▇▇ ha utilizzato per violazioni causate dal Responsabile la propria stima dei costi della manodopera, di cui al Cap. 3 del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, basandosi sul CCNL Metalmeccanico. È pertanto richiesto al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4Concorrente di indicare, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza nello Schema di Dettaglio dei costi del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogatapersonale/della manodopera, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga CCNL applicato per ciascuna figura professionale impiegata. Qualora il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure CCNL applicato dalla/e impresa/e concorrente/i non sia lo ecceda (comunque fino stesso a una soglia massima del 20%)cui fa riferimento la documentazione di gara, Consip considererà quest’ultimo come giunto si invita il Concorrente a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare cheevidenziare, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumentoove necessario, la quota coerenza con quanto disposto dall’art. 30 comma 4 del Codice, secondo cui al personale impiegato dalle imprese appaltatrici “è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di massimale ancora disponibile per nuovi lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e successivi Appalti specificidei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ecotomografi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ecotomografi
Risposta. Si confermachiarisce che i valori a cui fare riferimento sono quelli indicati nella Tabella 2 – Valori stimati dalla stazione appaltante, ad eccezione dell’Appendice 1 al Progetto (Capitolato Tecnico). Riguardo all’ulteriore quesito, si conferma quanto previsto dalla lex specialis di questa gara al paragrafo 17 del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile Disciplinare di Gara. All’art 3 del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica disciplinare di gara si esplicita che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato totale stimato della concessione è di euro 13.803.281,00 così suddiviso: servizio di bigliettazione e servizi di assistenza alla visita per euro 12.750.086,00, servizio di bookshop per euro 1.053.195,00; analogamente al paragrafo 6 dell’Appendice 1 al progetto- Capitolato tecnico si pubblicano gli incassi dei vari servizi che portano al valore complessivo della concessione, nello specifico: incassi da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia bigliettazione, incassi bookshop, incassi video guide e incassi attività didattiche e visite guidate. Al paragrafo 9 del suddetto capitolato si elencano i servizi in concessione tra cui: biglietteria, bookshop, servizi di assistenza alla visita e nello specifico: fornitura/noleggio video guide e radio guide e ufficio stampa, non considerando quindi né le attività ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, né le visite guidate. Analogamente nel pef di massima allegato, tra i ricavi / costi del 20%)concessionario, Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza non si menzionano quelli relativi alle attività didattiche e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificialle visite guidate. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se chiarire meglio quale sia l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto stimato a base di gara provvedendo, in tale evenienza, e quali siano i servizi oggetto della concessione che il concorrente può mettere a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificiricavo.
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Sources: Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita, Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita
Risposta. Si confermaLe verifiche cui il concorrente dovrà attenersi devono rispondere alla classe d’uso degli edifici ospedalieri (4) ed alla zona sismica di riferimento (4); Le verifiche sulle costruzioni, ad eccezione del terzo punto esistenti e non, trovano il riferimento nel DM 14 gennaio 2008 “▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ per le Costruzioni”, cui a sua volta fa espresso riferimento la Relazione Tecnica sulle Strutture (Rif. Cap. 3, Normativa di Riferimento); Il DM 14 gennaio 2008 “▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ per le Costruzioni” contempla, con puntuale riferimento alle scelte progettuali effettuate, quali siano gli adempimenti necessari per valutare la sicurezza sulle strutture, sia di nuova realizzazione sia esistenti (in quanto i danni reputazionali quest’ultimo caso Rif. Cap. 8.3 e Cap. 8.4.1i; La relazione Tecnica sulle Strutture (Rif. Cap. 2, Par. 2.5, Collegamento tra le Stecche e il Palazzo Clemente) reca specifiche indicazioni con riferimento alle verifiche ritenute necessarie in fase di progettazione; Gli interventi propedeutici e necessari alle integrazioni ed alle verifiche strutturali trovano capienza specifica nell’elaborato “Calcolo sommario della spesa”, Quadro dei costi dell’intervento, Lettera F; Gli elaborati strutturali di cui l’AOU dispone sono anche quelli subiti dalla PA stati in parte pubblicati sul sito e, relativamente agli elaborati grafici strutturali degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione, questi sono disponibili per violazioni causate essere ritirati gratuitamente presso l’ufficio tecnico dell’AOU, nei giorni feriali dal Responsabile del trattamentolunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4al sottopasso pedonale previsto per il collegamento del Nuovo Materno Infantile con il nuovo corpo di fabbrica denominato “Nuovo ingresso e Main Street”, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione di specificare quale è la funzione dello stesso e se è previsto l’utilizzo da parte del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificipubblico.
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Sources: Progettazione Ed Esecuzione Lavori, Progettazione Ed Esecuzione Lavori
Risposta. Si confermaIl quesito non è chiaro. Laddove il quesito faccia riferimento alla possibilità di rilascio delle garanzie definitive da parte di una mandante, si precisa che, ove costituite in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, le medesime possono essere rilasciate solamente dai soggetti espressamente indicati nella documentazione di gara. Laddove il quesito faccia riferimento alla possibilità di rilascio delle garanzie definitive ad eccezione del terzo punto in una delle imprese mandanti, si precisa quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamentosegue. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Con riferimento alla garanzia provvisoria, il Capitolato d’Onerid’▇▇▇▇▇, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica paragrafo 10, stabilisce che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex artla stessa debba “essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 54 45, comma 4, 2 lett. b) e c), qualoradel Codice, anteriormente alla scadenza al solo consorzio”. Fermo restando, quindi, in ogni caso l’obbligo di intestazione della garanzia provvisoria a tutte le imprese del termine RTI: i) se trattasi di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogataRTI costituendo si conferma; ii) se trattasi di RTI già costituito la garanzia provvisoria dovrà essere necessariamente costituita dall’impresa mandataria. Con riferimento alle garanzie definitive, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima Capitolato d’▇▇▇▇▇, al paragrafo 22, stabilisce che le stesse debbano essere presentate “in caso di RTI o di Consorzi ordinari, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48, comma 5, del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti SpecificiD.Lgs. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificin. 50/2016”.
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Sources: Accordi Quadro Per Servizi Di System Management, Accordi Quadro Per Servizi Di System Management
Risposta. Si confermaconferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, ad eccezione del terzo punto in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i danni reputazionali concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono anche quelli subiti dalla PA astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per violazioni causate dal Responsabile ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del trattamentoD.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pagSi conferma inoltre che, relativamente alla cat. 14 Il Capitolato d’OneriOG2, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro vige il divieto di avvalimento ex art. 54 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 43 D.Lgs. 50/2016, lettimposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. c), qualora, anteriormente alla scadenza 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificipaesaggio”.
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Sources: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Interventi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione
Risposta. Si conferma. 654 Rif. All. 16 B - CT speciale Lotti 2-6, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamentopar. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - 5.3.1, pag. 14 Il Capitolato d’Oneri19 In relazione alla richiesta di proposta di un framework per il calcolo degli indicatori TCO e ROI già impiegati su progetti di migrazione al cloud e basati su metodologie consolidate e best practices, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si si chiede di confermare chela possibilità di utilizzare modalità di calcolo differenti da quelle esplicitate nella documentazione di gara. RISPOSTA Come previsto al par.5.3.1, così come previsto il Fornitore, nell'analisi tecnico-economica, dovrà utilizzare almeno i due indicatori chiave TCO e ROI. Pertanto non si esclude l'utilizzo di ulteriori modalità di calcolo, purchè in altre Gare ogni caso vengano rappresentate quelle riconducibili ai due indicatori TCO e ROI. 655 Rif. Errata corrige n2 e Chiarimenti, chiarimento 97, pag. 27 Con riferimento alla risposta al quesito indicato: “Gli strumenti tecnologici messi a disposizione dovranno essere ceduti all'Amministrazione”, si chiede di confermare che si intendono esclusi i software che siano asset proprietari preesistenti di titolarità della società aggiudicatrice e/o terzi fornitori RISPOSTA Anche in relazione alla risposta al chiarimento ID 97 di cui all'Errata corrige n.2, si conferma che gli strumenti tecnologici utilizzati dall'Amministrazione per la fruizione del servizio dovranno comunque essere ceduti all'Amministrazione, fatta eccezione per i software la cui titolarità è nella disponibilità del fornitore. 656 Rif. All. 16 B - CT speciale Lotti 2-6, par. 5.3.1, pag. 22 Con riferimento al deliverable “Dimensionamento Piano Fabbisogni” si chiede di confermare che lo stesso debba essere prodotto per la sola strategia di migrazione selezionata dall’Amministrazione con il supporto del RTI RISPOSTA Si conferma. 657 Rif. All. 16 B - CT Generale, par. 4.1, pag. 30 Con riferimento ai contenuti del Portale, si chiede di confermare che l’area Collaborazione e Monitoraggio debba contenere: 1) gli strumenti e le informazioni di controllo e governo della fornitura quali cruscotti statici e dinamici relativi ai dati di tutti i Piani di Fabbisogno predisposti dall’Amministrazione, le Richieste di Offerta (es. SM2ove applicabili), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4i Piani Operativi, lett. cle rinunce (ove applicabili), Consip effettuerà periodicamente una verifica i Contratti Esecutivi; 2) i report statici e dinamici relativi ai dati di qualità e sicurezza delle informazioni; reportistica sulla customer satisfaction, reportistica sul rispetto dei livelli di servizio e sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base indicatori di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota qualità e di massimale ancora disponibile per nuovi digitalizzazione; report statici e successivi Appalti specificidinamici relativi ai valori economici dei Contratti Esecutivi con evidenza della capacità contrattuale residuale; 3) gli strumenti di promozione di collaborazione e condivisione tra le PA.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si confermaveda la risposta alla domanda n. 2. Relativamente al quesito riguardante le ipotesi in cui non siano presenti le Rappresentanze sindacali, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamentosi conferma che l'attestazione di conformità di cui al comma 2 dell'art. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri47 DL n. 77/2021, da trasmettersi, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica momento della presentazione dell’offerta, unitamente alla copia del Rapporto, possa validamente riferirsi, in una tale eventualità, unicamente a quello redatto e inviato per il tramite dell'applicativo reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ciò in considerazione del fatto che il perfezionamento dell’invio sul Portale del Ministero vale a dare conoscenza dei contenuti dello stesso ai consiglieri regionali di parità e, non ultimo, avuto riguardo alla previsione contenuta nelle “Line Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità dalla quale sembra evincersi che possano difettare le condizioni per l’ulteriore separata trasmissione del Rapporto medesimo (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4“In particolare, lett. c)gli operatori economici pubblici e privati che occupano oltre cinquanta dipendenti devono produrre, qualoraa pena di esclusione dalla gara, anteriormente alla scadenza copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del termine personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di durata dell'Accordo Quadrocui al decreto legislativo 11 aprile 2006, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2)n. 198, con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore attestazione della sua conformità a quello posto a base eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di gara provvedendoparità”, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificienfasi aggiunta).
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas
Risposta. Si confermaconferma la modalità indicata. Si rinvia per un maggior dettaglio al paragrafo 13 del Disciplinare di gara “Modalità di presentazione delle offerte”. 4.Subappalto E’ possibile il ricorso al subappalto per le attività legate alla figura dell'archeologo? Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza Servizio Lavori Si, ad è possibile il ricorso al subappalto per le attività dell'archeologo. Come previsto dall’art. 31, comma 8 del Codice, infatti: “L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del terzo punto progettista”. E’ possibile il ricorso al subappalto per le attività legate alla figura del tecnico acustica, ed eventualmente per le attività di bonifica ordigni bellici? Si rinvia per quanto riguarda la figura del tecnico acustico alla risposta al quesito n. 4.1; l’attività di bonifica di ordigni bellici è subappaltabile in quanto consistente nella prestazione di un servizio. Siamo a richiedere se le professionalità necessarie alla redazione degli elaborati specialistici (Archeologo, Architetto paesaggista, Ingegnere acustico,....) debbano far necessariamente parte della struttura del concorrente (anche in ATI) o se le attività di redazione degli elaborati specialistici possano essere subappaltabili stanti i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile limiti del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificisubappalto.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Ingegneria E Architettura
Risposta. Si conferma, ad eccezione del terzo punto Non si conferma la possibilità di procedere secondo la soluzione proposta in quanto la documentazione che, secondo la lex specialis, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria non può recare la firma del legale rappresentante dell’impresa concorrente. La presente è una procedura di gara che, ai sensi di quanto stabilito dalla lex specialis, si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico, conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). In particolare, il Capitolato d’Oneri stabilisce che “ove non diversamente espressamente indicato, tutti i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati a Consip esclusivamente per violazioni causate dal Responsabile del trattamentovia telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri1, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 41, lett. cs) del D. Lgs. n. 82/2005” (cfr. par. 4). Con riferimento alla documentazione relativa all’avvalimento, qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base la lex specialis di gara provvedendonon prevede la possibilità di presentazione in formato cartaceo; pertanto, detta documentazione dovrà essere presentata per via telematica nel rispetto delle modalità stabilite dal Capitolato d’Oneri. Unica alternativa consentita dalla lex specialis di gara per soddisfare l’esigenza rappresentata nel quesito è la presentazione della “Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria” nonché di tutta la documentazione richiesta ai fini dell’avvalimento, in tale evenienza, a ricalcolarelingua italiana, in aumentoformato elettronico attraverso il Sistema, sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la quota conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di massimale ancora disponibile per nuovi firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Detta documentazione dovrà essere inviata e successivi Appalti specificifatta pervenire a Consip sempre attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuale documentazione relativa all’avvalimento”.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Suture Chirurgiche
Risposta. Si conferma, ad eccezione Tale schema è relativo alla fase di stipula della Convezione e sarà predisposto successivamente.
1.8 Nel paragrafo 2.3.4 del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il “Capitolato d’Oneri, tecnico servizi di supporto” (Allegato 3-sub 2 al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. cDisciplinare), qualorariferito alle “Modalità di esecuzione dei servizi e delle attività”, anteriormente è previsto che le attività siano distinte in “attività di tipo continuativo, remunerate attraverso la corresponsione di un canone mensile” e “attività “a corpo”, remunerate attraverso la corresponsione di un importo una tantum relativo alla scadenza del termine valorizzazione dell’attività / servizio erogato”. Tuttavia, nella tabella riportata al medesimo paragrafo, figura, tra le attività “a corpo” quella concernente il servizio di durata dell'Accordo Quadromigrazione, anche eventualmente prorogataper la quale è prevista la corresponsione di un canone mensile. Inoltre, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda nella “Relazione Illustrativa al Piano Economico Finanziario” (comunque fino a una soglia massima del 20%)Allegato 3-sub 3) è, Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza poi, specificato che le Amministrazioni utenti, a fronte del servizio di migrazione, corrisponderanno “un canone annuo per i cinque anni successivi alla migrazione”. Alla luce delle suddette previsioni, tra loro non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si completamente allineate, e, in particolare, considerata la natura “a corpo” e “una tantum” della remunerazione del servizio di migrazione, si chiede di confermare chela possibilità, così come previsto in altre Gare (es. SM2)per gli offerenti, con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4di prevedere, lett. c)nel proprio PEF, Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base scansione differente dei pagamenti relativi al servizio di gara provvedendomigrazione, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificifunzione del proprio modello economico-finanziario.
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Sources: Partnership Agreement
Risposta. Si confermaPreliminarmente si evidenzia che, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA Consip S.p.A. ha fissato, quale requisito di capacità economico-finanziaria per violazioni causate dal Responsabile del trattamentola partecipazione alla gara, il fatturato specifico, nella misura richiesta per ciascun singolo lotto, nel rispetto della normativa e delle indicazioni delle Autorità di settore (ANAC, AGCM). DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’OneriIn particolare, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI fine di favorire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici del settore, il fatturato specifico medio annuo richiesto è stato fissato in misura pari al 10% del valore complessivo stimato di ciascun lotto per il quale si intende presentare offerta, valore ampiamente inferiore al limite massimo previsto dall’art. 83, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ossia “il doppio del valore stimato dell’appalto calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso”. Si chiarisce, inoltre, che il requisito di capacità economico-finanziaria è stato fissato proporzionalmente al valore dell’Accordo Quadro con lo scopo di garantire l’affidabilità delle imprese fornitrici in coerenza con la rilevanza economica dell’Accordo Quadro, considerata anche l’onerosità degli impegni da assumere. Il valore complessivo dell’Accordo Quadro è stato individuato sulla base del fabbisogno delle Amministrazioni, stimato a seguito di una approfondita analisi delle procedure di gara aventi il medesimo oggetto, bandite dalle Pubbliche Amministrazioni che ricorrono in misura sempre maggiore a procedure multilotto e sopra-soglia, oltre che a procedure di gara in aggregazione con altre Amministrazioni (es. Soggetti Aggregatori). D’altro canto, considerato l’elevato valore complessivo dell’Accordo Quadro, lo stesso è stato suddiviso in 15 lotti merceologici, individuati, da un lato, sulla base dei consumi di tali dispositivi medici da parte delle strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), dall’altro, sulla base di un’attenta analisi del mercato di riferimento. Le tipologie di suture chirurgiche oggetto dell'iniziativa sono, infatti, esclusivamente quelle maggiormente utilizzate dalle strutture sanitarie pubbliche nell’ambito della chirurgia generale e rappresentano, circa, l'80% del fabbisogno totale. Si specifica che, sono state escluse dalla procedura, e di conseguenze non è stato approfondito il relativo mercato di riferimento, le suture destinate esclusivamente alla chirurgia specialistica, le suture auto-bloccanti, le suture in materiali di residuale impiego (es. suture in acciaio o in PTFE). Si ha, inoltre, cura di evidenziare che i lotti sono stati individuati sia in funzione della composizione molecolare dei diversi fili da sutura e sia, ove ritenuto opportuno, tenendo conto della presenza o meno dell’ago, distinguendo, quindi, ulteriormente tra suture montate (…con ago) e suture non montate (senza ago). Con riferimento, invece, al dimensionamento economico degli stessi lotti, il valore stimato per ciascun lotto è stato individuato considerando l’analisi della spesa sanitaria della Pubblica Amministrazione riferita alle suture chirurgiche, rilevata dal Ministero della Salute nel documento annuale “Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche del SSN per l’acquisto di dispositivi medici”. Per quanto riguarda l’analisi del mercato di riferimento, si evidenzia che Consip, in fase di studio dell’iniziativa di gara, ha pubblicato un documento di consultazione del mercato al quale hanno risposto operatori economici di varie dimensioni, tra cui filiali nazionali di multinazionali estere, produttori italiani e distributori sul territorio nazionale. Alla consultazione del mercato hanno partecipato tutti i principali operatori economici del mercato di riferimento, che da soli coprono circa il 90% dell'intero mercato, oltre ad imprese di piccole e medie dimensioni, sia distributrici dei prodotti oggetto dell’iniziativa (grazie a queste ultime la copertura del mercato sale a circa il 92%), sia distributrici di suture destinate alla chirurgia specialistica, che quindi non hanno contribuito alle analisi per la definizione del requisito di capacità economico-finanziaria. Le aziende partecipanti alla consultazione hanno fornito i propri dati di fatturato, sia globale che specifico, oltre ad una serie di informazioni relative ai prodotti commercializzati e ai servizi offerti. La suddivisione in lotti, il dimensionamento degli stessi e l’individuazione del requisito di capacità economico- finanziaria, riferito a ciascun lotto, è stato individuato tenendo conto dei dati del più piccolo operatore economico che ha risposto alla consultazione del mercato. Ad ogni buon fine, si specifica che, il requisito di capacità economico-finanziaria richiesto può essere soddisfatto considerando come fatturato idoneo non solo quello per la fornitura di suture chirurgiche tradizionali (oggetto della procedura), ma anche quello per la fornitura di suture chirurgiche destinate alla chirurgia specialistica, nonché di dispositivi da sutura intesi senso ampio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: suturatrici, clips per emostasi, adesivi tissutali, cerniere, colle, nastri). Resta inteso che, il fatturato richiesto non fa espressamente riferimento all’Accordo Quadro ex artal settore pubblico, ma ai fini della comprova dello stesso il concorrente può far riferimento a forniture effettuate nell’ambito del settore privato. 54 Si rammenta, inoltre, che gli operatori economici possono soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria anche facendo ricorso all’avvalimento. Trova comunque applicazione l’art. 86, comma 4, lettdel D. Lgs. c)n. 50/2016, qualorapertanto come precisato nello schema di bando tipo dell’ANAC “ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, anteriormente alla scadenza per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.” A tal fine l’operatore dovrà compilare il punto 3 della parte IV del termine DGUE indicando la data di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico ed il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%)requisito di cui sono in possesso. In ogni caso, Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e i requisiti di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede partecipazione di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2)cui al Bando di gara dovranno essere posseduti, con riferimento all’Accordo Quadro ex arta ciascun lotto, a pena di esclusione. 54 comma 4Si evidenzia, lett. cinoltre, che Consip, al fine di garantire la più ampia possibilità di scelta e acquisto alle Pubbliche Amministrazioni e per favorire la partecipazione di piccole e medie imprese, mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni diversi strumenti di acquisto, tra cui il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base un mercato digitale in cui le Amministrazioni possono acquistare i beni e i servizi offerti da diversi fornitori per importi al di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specifici.sotto della soglia comunitaria
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Suture Chirurgiche
Risposta. Si confermasegnala, ad eccezione in primo luogo, che l’iniziativa è una gara comunitaria a procedura aperta ai sensi del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dalla PA per violazioni causate dal quale non scaturiscono appalti specifici. La nomina del Responsabile del trattamentotrattamento è una facoltà della Committente, non invece di Consip S.p.A., che svolge il ruolo di centrale di committenza. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pagSi conferma che è in facoltà della Committente nominare il Fornitore quale “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 14 Il Capitolato d’Oneri29 del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/03) con attribuzione di compiti analiticamente specificati nell’atto di nomina, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro da espletarsi sulla base delle indicazioni fornite. In caso di nomina ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata29 D.Lgs 196/03, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga Fornitore, sarà responsabile del trattamento, ai sensi di legge - solidalmente con il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino Titolare - nei limiti delle attività che è chiamato a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificiporre in essere. Si chiede conferma che la nomina ricadrà su una persona giuridica. Il Fornitore provvederà al proprio interno a identificare e nominare gli eventuali “incaricati” nonché, se presenti, gli “amministratori di confermare chesistema”. In caso di RTI, così come previsto ciascuna azienda sarà nominata “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” in altre Gare (esfunzione degli ambiti di competenza. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex artSi veda anche quanto precisato all’art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base 18 G dell’Allegato 4 Condizioni generali dello Schema di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificicontratto.
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Sources: Gara Per L’affidamento Di Servizi Di Supporto Specialistico
Risposta. L’operatore MVNO che risulti primo classificato, ove non abbia la disponibilità diretta delle mappe di copertura dell’operatore MNO con il quale ha un accordo di roaming, può, ricevuta la richiesta della stazione appaltante ex par. 21BIS del Disciplinare di gara, trasmettere la documentazione necessaria per il tramite dell’operatore MNO in questione. Resta ferma l’osservanza delle tempistiche stabilite dalla lex specialis. Si confermarammenta, ad eccezione inoltre, che “Qualora la copertura del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Onericoncorrente sottoposto a verifica sia da quest’ultimo garantita attraverso accordi stipulati con altri operatori di rete mobile licenziatari, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine il medesimo concorrente risponderà di durata dell'Accordo Quadroeventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche eventualmente prorogataparziale, del territorio anche per il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima fatto del 20%)terzo, Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e inteso quale controparte degli accordi di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificicui sopra”. Si chiede rappresenta che alcuni degli operatori economici che hanno acquisito il documento menzionato nella risposta al chiarimento n. 5 del 05/01/2023 hanno presentato alla stazione appaltante richieste di confermare chechiarimento ulteriori, così come previsto in altre Gare (esriferite ai dati ivi contenuti, rispetto alle quali la stazione appaltante ha chiesto delucidazioni al Fornitore della edizione 8 della Convenzione. SM2)La stazione appaltante, con peraltro, sulla base delle attività di analisi autonomamente svolte cui ha fatto riferimento all’Accordo Quadro ex artnella risposta al chiarimento n. 7 del 05/01/2023, ha a sua volta chiesto al Fornitore ulteriori chiarimenti su dati relativi alla edizione 8. 54 comma 4Non appena si riceverà riscontro dal Fornitore, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici saranno prontamente comunicati eventuali dati modificativi e/o integrativi di quelli già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificiprecedentemente resi.
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Risposta. Si confermavedano le tabelle allegate. Si richiede alla Stazione Appaltante di voler specificare come l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ad eccezione si armonizza con la previsione di cui all’Art. 5, punto 14 (tutti i siti operativi del terzo punto fornitore dovranno essere situati in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneriterritorio Italiano, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che in località distanti non oltre 100 km dalle sedi degli Enti (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex artnonché, se possibile, di specificare quali sedi andranno prese in considerazione per l’applicazione di detto paragrafo (Rispetto ad INPS, ad Esempio: Filiali, Agenzie, Strutture Sociali, Sede centrale, Direzioni, etc.. Rispetto ad EQUITALIA, a mero esempio: Direzione Generale, Direzioni Regionali, Direzioni Provinciali, Uffici Territoriali, etc.). 54 comma 4Risposta La clausola sociale non implica, lettdi necessità, l’utilizzo dei medesimi siti operativi degli attuali fornitori, fatte salve eventuali previsioni al riguardo derivanti dalla normativa, dagli specifici accordi intercorsi con sindacati e parti datoriali nonché dai contratti di settore. c)Relativamente all’elenco delle sedi si rinvia alla risposta al quesito n. 3. Al paragrafo “3.1.3.2 Tipologia di professionalità richieste” del Capitolato Tecnico Lotto 1, qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino indicate i requisiti minimi delle risorse che saranno impegnate a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificigestire l’appalto. Si chiede di confermare chesapere quante delle risorse impiegate dall’attuale fornitore e che saranno interessate dall’applicazione della Clausola Sociale, così come previsto sono in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base possesso di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificitali requisiti minimi.
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Sources: Avviso Di Rettifica
Risposta. Con riferimento al primo quesito si riporta quanto indicato nel Bando di gara con riferimento al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ovvero che: “In caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b),c) d) ed e) dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che eseguirà le attività per le quali sono richiesti i suddetti requisiti”. Ne segue che detti requisiti possono essere soddisfatti dal RTI nel complesso fermo restando che chi esegue le specifiche attività di cui alle lettere a-b-c-d-e del punto III.1.3 del bando di gara dovrà possedere il/i relativo/i requisito/i. Con riferimento al secondo quesito, si evidenzia come l’articolo 1, comma 1, lettera o), del D.P.R. 412/1993, a cui fa rinvio il punto III.1.3 lett. e) del Bando, richiede in capo alla persona giuridica, per assumere il ruolo di terzo responsabile, il possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti nonché di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa. Inoltre, in ragione di quanto stabilito dall’art. 6., comma 8, del D.P.R. n. 74/2013, il terzo responsabile deve essere dotato di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. Si rinvia, relativamente alle modalità di comprova, a quanto indicato nel disciplinare di gara e precisato all’ERRATA CORRIGE pubblicata il 21 settembre 2016. Resta inteso che il D.p.r. n. 412/93 trova applicazione, ove compatibile, in sede di esecuzione delle attività oggetto della gara. Infine, si conferma che con riferimento al requisito di cui al punto III.1.3 lett. e) è ammesso l’avvalimento. Si rinvia, al riguardo, alla risposta alla domanda n. 89 . Buongiorno,Si richiede di confermare che le attività oggetto della presente Fornitura non presentano condizioni di incompatibilità e/o vincoli rispetto ad altre Forniture attualmente in corso presso l'Istituto Si conferma, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex artalla gara in oggetto si chiede se è possibile effettuare un sopralluogo presso i locali dell'INAIL in relazione all'erogazione dei servizi di Conduzione infrastruttura ICT e di Conduzione, gestione e manutenzione impianti.Distinti saluti Si precisa che non è richiesto dalla documentazione di gara l’effettuazione di alcun sopralluogo e che sono disponibili le relative planimetrie. 54 comma 4▇▇▇▇▇▇▇▇▇, si invia nuovamente la ns. richiesta di chiarimenti, alla quale non è stato dato riscontro. La ns. società è interessata a partecipare alla procedura in oggetto, ma, per partecipare singolarmente, non si possiedono tutti i requisiti previsti al punto III.1.3 del bando di gara. ▇▇▇▇▇▇▇▇ percio' partecipare in ATI. Considerato che come specificato in detto bando "viene incentivata la partecipazione di RTI o di Consorzi", tuttavia abbiamo un dubbio circa l'ultimo capoverso della Sezione III dove viene richiesto a ogni impresa partecipante in forma associata, che eseguirà le attività, il possesso dei requisiti lett. c)a - b - c- d- e . Detti requisiti tecnico-professionali non possono essere soddisfatti quindi dall’RTI nel suo complesso? Altra domanda, qualoraquali sono i requisiti necessari in caso di partecipazione come terzo responsabile, anteriormente alla scadenza del termine tra quelli dell’elenco, e sulla portata dei requisiti D.P.R. 412/1993? Quanto sopra per costituire, se ammesso, idoneo RTI o ricorrere all'istituto dell'Avvalimento, per soddisfare i requisiti di durata dell'Accordo Quadrocui sopra.Restando in attesa di Vs. cortese sollecito chiarimento, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificiporgiamo i ns. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificipiu' distinti saluti.
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Sources: Gara d'Appalto
Risposta. Si confermaIl possesso dei requisiti di cui ai punti 17.1. e 17.2 del Bando di gara, ad eccezione è oggetto di dichiarazione da rendersi da parte del terzo punto concorrente in quanto fase di presentazione dell’offerta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Detta dichiarazione deve essere presentata dal concorrente, a pena di esclusione dalla procedura, nel “Documento di partecipazione”, che verrà generato dal Sistema in formato .pdf a seguito della immissione di alcuni dati da parte del concorrente attraverso una sequenza procedurale guidata dal Sistema, pertanto non deve essere inserita nella sezione del Sistema “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, il tutto come meglio descritto nel paragrafo 4.4.1.1 del Disciplinare di gara al quale integralmente si rimanda. Il predetto “Documento di partecipazione” dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA poteri necessari per violazioni causate dal Responsabile del trattamentoimpegnare l’impresa nella presente procedura. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI Inoltre si specifica che (…) il “Documento di partecipazione” contenente le suddette dichiarazioni, deve essere unico anche nelle ipotesi in cui si partecipi a più lotti. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà a richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10%, arrotondato all’unità superiore, delle offerte presentate di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti nel Bando di gara secondo le modalità descritte nel paragrafo 5.4. del Disciplinare di gara rubricato “Controllo sul possesso dei requisiti” al quale integralmente si rimanda. Rimane ferma l’attività di verifica sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti nel Bando di gara in capo al primo e al secondo in graduatoria ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006. Ferma restando la risposta alla domanda 41, si evidenzia che qualora venga prodotto l’Allegato 1 al Disciplinare di gara, esso deve essere reso una sola volta, anche nelle ipotesi in cui si partecipi a più lotti. Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza richiesta di produrre un fac-simile dell’Ordinativo di Fornitura e del termine documento di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificipartecipazione si rimanda alla risposta alla domanda 35.
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Sources: Gara Per La Fornitura Di Gas Naturale E Servizi Connessi
Risposta. Si confermaFerma restando, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - come previsto a pag. 14 Il 34/62 del Disciplinare di gara, la produzione, per ciascun lotto di partecipazione, di un documento “Spese relative al costo del personale” unico anche in caso di partecipazione in forma aggregata, si chiarisce che i dati richiesti nel fac simile Allegato 6 lettere b) e c) devono essere resi con riferimento a ciascuna singola impresa raggruppanda/rappruppata o consorzianda/consorziata; pertanto, è necessario inserire una riga per ogni operatore economico. Resta ferma la coerenza dei dati forniti alle lettere b) e c) con l’importo complessivo delle spese relative al costo del personale di cui alla lettera a) del medesimo allegato. Quanto al personale addetto al servizio per cui devono essere forniti i dati richiesti, si ribadisce quanto prescritto al par. 7 del Disciplinare di gara: “In tale documento il concorrente dovrà esplicitare – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24-bis, comma 10, d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134/2012 e sostituito dall’art. 1, comma 243, della l. n. 232/2016 nonché all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 - l’importo complessivo delle spese relative al costo del personale da utilizzare per le prestazioni oggetto del presente appalto, fornendo, per ogni figura professionale indicata nei paragrafi 2.3 e 4.4 del Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che Tecnico (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. civi comprese quella/e “aggiuntiva/e” eventualmente offerta/e), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza dettaglio dei relativi costi e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, compilando la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificirelativa tabella riepilogativa”.
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Sources: Gara Per l'Affidamento Di Servizi
Risposta. Fermo che l’art. 9S dello Schema di contratto Speciale regolamenta l’ipotesi di eventuale ricorso al subappalto da parte dell’aggiudicatario, si faccia riferimento a quanto previsto dall’art. 14G, comma 19, dello Schema Generale Contratto, secondo il quale “Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto”. Si confermaprecisa che, ad eccezione del terzo punto come pure affermato in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti più occasioni dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Onerigiurisprudenza, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4affinché si possa configurare un contratto continuativo di cooperazione, lett. c)la prestazione deve essere svolta in favore dell’impresa, qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una e non della Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%vedasi, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 19.05.2020 n. 3169; Consiglio di Stato, V, 27 dicembre 2018, n. 7256), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Domanda n. 49 Risposta Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specifici.conferma Domanda n. 50
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Risposta. Per il personale non turnista le festività saranno conteggiate a parte ma inserite nella medesima fattura del mese di riferimento. Chiarimento n.20) Sulla c.d. Clausola Sociale. L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere: - Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, - L’inquadramento di tali lavoratori, - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, - In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato) - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e l’attuale fornitore. Si confermaprecisa che vista la vincolatività della clausola sociale, ad eccezione le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del terzo punto principio fondamentale della par condicio concorrentium poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine unico concorrente in possesso di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificitali informazioni.
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Sources: Accordo Quadro Per La Somministrazione Di Lavoro Temporaneo
Risposta. Si Non si conferma, ad eccezione i Progetti Tipo dovranno essere firmati digitalmente. Si veda in proposito quanto previsto nella documentazione di gara e nello specifico al paragrafo 6 del terzo punto in Disciplinare di gara: “invio attraverso l’inserimento a Sistema di uno o più file contenenti i Progetti tipo sottoscritti digitalmente e conformi alle prescrizioni di cui all’Allegato 3 del presente Disciplinare di gara” (…). La Relazione Tecnica, i file contenenti i Progetti tipo e la dichiarazione generata dal Sistema, sempre a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti con firma digitale (…). Si ricorda inoltre quanto previsto nella premessa dell’Appendice 2 al Capitolato di gara “Interventi di efficientamento energetico”: “Come previsto nell’Allegato 3 Schema di Offerta Tecnica, i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA Progetti tipo prodotti per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che ciascun intervento (standard ed ulteriore) offerto (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4dovranno essere sottoscritti anche da un tecnico abilitato, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza oltre a quanto prescritto al paragrafo 6 del termine Disciplinare di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificigara”. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2vedano le risposte alle successive domande n. 64) e n. 70), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specifici.
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Risposta. Si confermaprecisa che nell’Allegato 14 non sono previsti campi che consentono di identificare direttamente ed univocamente i pazienti. La lex specialis di gara infatti non prescrive alcuna attività di identificazione (diretta o indiretta) dei pazienti. In particolare si segnala che l’eventuale “test a campione, ad eccezione delle bioimmagini presentate in offerta tecnica dai … concorrenti” (di cui al paragrafo 20 del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri) effettuato dalla Commissione giudicatrice, non è in alcun modo volto a identificare i pazienti. Inoltre, il par. 15.5 del Capitolato d’Oneri prescrive una valutazione delle bioimmagini in forma anonima, “La valutazione delle bioimmagini, per ciascun singolo lotto, da parte della Commissione aggiudicatrice avverrà in maniera anonima….”; l’eventuale verifica delle bioimmagini - effettuata dalla commissione giudicatrice con il supporto del referente della Struttura sanitaria di riferimento per l‘immagine (il cui nominativo va dichiarato a cura del Concorrente nella compilazione dell’allegato 14) - sarà infatti volta esclusivamente a verificare che la bioimmagine sia stata effettuata presso la struttura sanitaria. Pertanto, nel rispetto degli accordi per il trattamento dei dati tra XXX e l’Amministrazione, sarà cura del Concorrente, in accordo con la Struttura Sanitaria, definire un codice identificativo dell’immagine (ad esempio scegliendo un numero progressivo) che non consenta direttamente di ricondurre l’immagine al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex artpaziente. 54 comma 4Si precisa infine che, lett. c)all’atto della firma della lettera di incarico, qualora, anteriormente alla scadenza del termine i Commissari si impegnano al più scrupoloso rispetto degli obblighi di durata dell'Accordo Quadroriservatezza di cui al Codice Etico di Consip, anche eventualmente prorogatain caso di cessazione dei rapporti in essere con la Consip stessa. Per quanto sopra esposto, non si conferma la richiesta di cui al quesito e si chiede il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e rispetto delle prescrizioni della lex specialis di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificigara.
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Sources: Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Della Fornitura Di Apparecchiature Di Radiologia Generale
Risposta. Si Non si conferma, ad eccezione del terzo punto : le iniziative progettuali devono essere reali e tenere in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo considerazione le caratteristiche dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogataivi inclusi i vincoli temporali. Infatti, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da in relazione ai criteri 1, 2 e 3 dei lotti 2 e 6 è richiesto ai concorrenti di dimostrare in questa fase di Accordo Quadro, e dunque con una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%)proposta di Program Management, Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e la propria capacità di conseguenza copertura dei futuri AS che le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificirichiedere nel periodo di validità dell’Accordo Quadro Lotto 2 (Contratti Grandi – Centro Sud: Toscana, Marche, Umbria, Molise, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia) e dell’Accordo Quadro Lotto 6 (Contratti Piccoli Medi – Centro2: Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise). Si chiede rimanda al capitolato d’oneri ed al capitolato tecnico per i riferimenti temporali. In particolare le linee motivazionali vengono articolate in 2 sezioni. Relativamente alla seconda, a cui si fa esplicito riferimento nel quesito, ciascun concorrente può sostanziare la solidità della propria proposta di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base Program Management di gara provvedendoAccordo Quadro, in tale evenienzaparticolare in termini di capacità di risposta qualificata agli AS e successiva capacità di erogazione dei servizi in fase di esecuzione di più AS, presentando due progetti applicativi, realizzati in un periodo coerente con i riferimenti temporali dell’AQ – su 2 distinte aree tematiche specifiche, come in dettaglio indicate dal criterio – mettendo in evidenza gli aspetti salienti della proposta di Program Management concretamente già applicati in progetti reali a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi garanzia della solidità della proposta e successivi Appalti specificirelativa applicabilità nei futuri AS.
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Sources: Accordo Quadro
Risposta. Si conferma1.37 I Concorrenti, ad eccezione secondo quanto previsto dal paragrafo 7.1 lett. a devono essere in possesso dell’“iscrizione, per attività inerenti i servizi e le prestazioni oggetto di affidamento, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, del terzo punto Codice, ovvero partecipazione diretta nel capitale degli operatori economici che svolgono le citate attività inerenti il presente affidamento. Intendendosi che, in relazione ai requisiti di partecipazione, in alternativa all’iscrizione del Registro delle imprese per attività inerenti i servizi e le prestazioni oggetto di affidamento, vi debba essere almeno la partecipazione diretta nel capitale di operatori economici in possesso della citata iscrizione. Quanto previsto dall’art. 183, comma 17-bis, del D.lgs. n. 50 del 2016, non trova applicazione nella presente procedura in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA il richiamato comma prevede espressamente che “Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78……. possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per violazioni causate dal Responsabile partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione. Quanto alla previsione dell’art. 184, comma 3, ultimo periodo del trattamentoD.lgs. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pagn. 50 del 2016, in aderenza all’art. 14 Il Capitolato d’Oneri7, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, dello schema di convenzione, la stessa non è esclusa dal disciplinare. Quanto invece ai requisiti di qualificazione per la capacità economico-finanziaria si rimanda al disciplinare che prevede che questi “possono essere posseduti complessivamente in caso di R.T.I., costituito o costituendo o di consorzio ordinario, costituito o costituendo, o di G.E.I.E., fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E. possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al predetto paragrafo lett. ca) e b), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specifici”.
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Sources: Partnership Agreement
Risposta. Si confermaNel caso in cui l’attività di installazione di impianti sia riconducibile al codice ATECO 33.20.09 “Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali”, vale a dire ad eccezione un codice non ricompreso nell’elenco di cui alla più volte citata circolare n. 14/E del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento2015 (cfr. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Onericodici ATECO 2007 43.21, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 443.22 e 43.29), non trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile di cui all’articolo 17, sesto comma, lett. ca-ter), qualoradel DPR n. 633 del 1972. A tal riguardo si consideri, anteriormente ad esempio, l’installazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale, come nel caso di magazzini frigoriferi finalizzati alla scadenza conservazione, lavorazione e successiva distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari. In tal caso, il codice ATECO 33.20.09, nel quale si colloca la predetta attività, non è tra quelli espressamente richiamati dalla circolare n. 14/E del termine 27 marzo 2015 (da 43.21.01 a 43.29.09) e, quindi, per tali prestazioni non troveranno applicazione le disposizioni in materia di durata dell'Accordo Quadroinversione contabile. Le attività di “installazione impianti”, individuate con i codici ATECO da 43.21.01 a 43.29.09, si riferiscono, infatti, ad impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi. Diversamente, nel caso in cui l’istallazione di impianti sia strettamente funzionale allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato (sebbene una volta installati gli impianti costituiscano un tutt’uno con l’edificio medesimo), si applica l’IVA secondo le modalità ordinarie. Analogamente a quanto sopra chiarito, anche eventualmente prorogatal’attività di manutenzione e riparazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato non ricompresi nei menzionati codici ATECO da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino 43.21.01 a una soglia massima 43.29.09, deve essere esclusa dall’ambito applicativo del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificireverse charge.
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Sources: Circolare
Risposta. Si conferma, ad eccezione si veda Errata corrige n.4 e documento Capitolato tecnico speciale L7-11 ripubblicato. 932 II Tranche chiarimenti e Errata corrige n. 3 DOMANDA: Nelle risposte ai chiarimenti ID 645, ID 646 ed ID 647 riferite ai criteri tabellari C10, C11 e C12 del terzo punto Capitolato d’Oneri per i Lotti 7 – 11, si chiarisce che il possesso delle certificazioni ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018, essendo requisiti legati all’esecuzione dei servizi, dovrà essere posseduto e dimostrato in sede di stipula. Si chiede conferma che, in aggiunta a quanto previsto alla lettera k) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula”, e per i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile soli Lotti 7 – 11, il fornitore aggiudicatario dovrà produrre copia conforme ai sensi del trattamentoD.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pagdelle precedenti certificazioni qualora nella Relazione Tecnica abbia assunto l’impegno relativamente al loro possesso. 14 Il RISPOSTA: Si conferma. 933 Capitolato d’Oneri, par. 17.1, pag. 43, Requisito migliorativo R5 e Allegato 15 par. 2.2.3 “Criteri Tabellari”. DOMANDA: in considerazione del fatto che, come riportato al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex artpar. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine 2.2.3 dell’Allegato 15 “Schema di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogataofferta tecnica”, il valore concorrente deve semplicemente dichiarare il suo “impegno” alla fornitura dei requisiti migliorativi tabellari e che il possesso di tutte o di parte delle certificazioni richieste con il requisito migliorativo R5 relativo al Lotto 1 è evidentemente un requisito legato all’esecuzione dei servizi e non alla partecipazione alla procedura di gara, si chiede di confermare che nell’Offerta Tecnica è sufficiente dichiarare l’impegno di possedere all’atto dell’aggiudicazione definitiva la/le certificazione/i richiesta/e ed eventualmente indicarne il loro codice identificativo. RISPOSTA: Si conferma 934 Capitolato d’▇▇▇▇▇, par. 15 bis, pag. 40 e par. 22, pag. 116 DOMANDA: si chiede di confermare che un Concorrente che abbia dichiarato l’impegno di possedere la/le certificazione/i di cui al requisito migliorativo R5 del Lotto 1 non debba inserire nella “documentazione a comprova” la relativa copia conforme essendo tali certificati necessari alla sola esecuzione dei servizi e non alla partecipazione alla procedura di gara. Pertanto, come previsto alla lettera i) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula”, tali certificati verranno consegnati alla Stazione Appaltante solo in questa fase della procedura di gara. RISPOSTA: Si conferma DOMANDA: nella risposta al chiarimento ID 664 viene confermata la possibilità di riportare in Offerta Tecnica, per i requisiti R1 e R2, l’impegno ad un Appalto Specifico avviato erogare i servizi oggetto della gara anche da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti SpecificiRegion ed Availability Zone all’interno della Comunità Europea che saranno disponibili almeno all’atto della consegna dei documenti necessari per la stipula II Tranche dell’Accordo Quadro. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (eschiarire quale “documentazione a comprova” dei chiarimenti e Errata requisiti migliorativi R1 e R2 deve essere inserita nella c.d. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile Busta D per nuovi le Region e successivi Appalti specifici.per le
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si conferma. I nominativi dei soggetti di cui all’art. 80, ad eccezione comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 vanno specificati nella parte III "Motivi di esclusione" Sezione A "Motivi legati a condanne penali" limitatamente a quello/i destinatario/i di sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp, relativamente a fattispecie di reato contemplate nell’art. 80 co. 1 (i.e. qualora venga barrata la casella “Si”). Pertanto, non occorre presentare dichiarazioni aggiuntive. Consip S.p.A., prima dell’aggiudicazione dell’appalto, richiederà al concorrente primo nella graduatoria provvisoria, a quello sorteggiato ed al concorrente che segue nella medesima graduatoria (qualora lo stesso non rientri tra le micro, piccole e medio imprese secondo i parametri fissati dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del terzo punto 6 maggio 2003) l’elenco completo di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, rispetto ai quali sono state rese, all’interno del DGUE prodotto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamentogara, le dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri80 commi 1, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, 2 e 5 lett. c)l) del D.lgs. 50/2016. In tale sede Consip S.p.A. inviterà, qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogataaltresì, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino concorrente a una soglia massima del 20%)precisare se, Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e nel corso di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare svolgimento della procedura, sono stati nominati ulteriori Appalti Specifici. Si chiede soggetti, in aggiunta ovvero in sostituzione di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2)quelli originari, con riferimento all’Accordo Quadro ex artriguardo alle cariche di cui all’art. 54 80, comma 43, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore e a quello posto a base di gara provvedendodichiarare, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota il possesso dei predetti requisiti soggettivi anche nei confronti di massimale ancora disponibile per nuovi costoro (e successivi Appalti specificisempre che il concorrente non vi abbia proceduto autonomamente ai sensi del paragrafo 8.5 del disciplinare di gara). La medesima richiesta di cui sopra verrà inoltrata anche alle eventuali imprese subappaltatrici e/o ausiliarie.
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Risposta. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce subappalto “qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera….” allorquando detti contratti, singolarmente considerati, siano: a) di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e, in pari tempo, b) l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. Diversamente, se i contatti in parola presentassero, singolarmente, anche un solo valore inferiore a quelli congiuntamente richiesti dalla disposizione in parola (sopra riportati sub lettere a) e b)), gli stessi non costituirebbero subappalto. Si confermaricorda peraltro che ai sensi dell’art.105, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 43, lett. c)-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, qualoranon si considerano comunque subappalto “le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, anteriormente servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla scadenza indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto. I relativi contatti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del termine contratto di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificiappalto”. Si chiede di confermare cheprecisa infine che l’art.105, così come previsto in altre Gare (escomma 18, del D.Lgs. SM2), n. 50/2016 consente il subappalto con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendoimpresa controllata e/o collegata con l’affidatario e, in tale evenienzatali casi, a ricalcolarerichiede esclusivamente la produzione di apposita dichiarazione da parte di quest’ultimo, al fine di informare la stazione appaltante in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificiordine ai rapporti giuridici intercorrenti con il subappaltatore.
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Risposta. Si confermaprecisa che la somma di euro 528.657,53 relativa alla corresponsione di interessi passivi verso il tesoriere per l’anticipazione di cassa concessa ai sensi dell’art. 11 del capitolato rappresenta una cifra stimata in sede di predisposizione degli atti di gara al fine di definire il costo complessivo presunto complessivo derivante dal contratto di tesoreria (alcuni costi sono infatti certi, ad eccezione del terzo punto esempio il costo forfettario, mentre altri sono eventuali e riconosciuti all’Istituto cassiere solo al verificarsi dell’evento/richiesta, quali ad esempio quelli relativi alle anticipazioni). Solo nel momento in quanto cui sarà eventualmente richiesta l’anticipazione sarà possibile individuare gli effettivi costi (spread indicato in sede di offerta, euribor e ammontare richiesto, comunque non superiore a quello indicato nel capitolato). Tra i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA requisiti di partecipazione è previsto che il concorrente abbia eseguito nell’ultimo triennio (2017- 2019) per violazioni causate dal Responsabile del trattamentoEnti pubblici di cui all’art. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag3, comma. 14 Il Capitolato d’Oneri1, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. clettere a), qualorab) c) del D. Lgs. 50/2016 servizi di cassa con movimentazione di entrate e di uscite per un volume complessivo non inferiore a € 1.500.000.000,00 (unmiliardocinquecentomila/00). Premesso che tra gli Enti previsti all’art. 3, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadrocomma. 1, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%lettere a), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificib) c) del D. Lgs. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza50/2016 sono elencati anche, a ricalcolaretitolo esemplificativo e non esaustivo, gli Enti Territoriali, si chiede conferma che: - il requisito sia riferito non solo ai servizi di cassa ma anche ai servizi di tesoreria; - che ai sensi della Legge 183/2011 ed in aumento, particolare dell’art. 15 sarà onere della stazione appaltante richiedere agli Enti elencati dal concorrente la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specifici.comprova del possesso del requisito
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Sources: Servizio Di Cassa
Risposta. Si confermaL’art. 3, ad eccezione comma 2, del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pagD.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 prevede la cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che, oltre a essere riferiti a unità immobiliari ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, siano stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e all'articolo 8 della medesima legge. Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex citato art. 54 2, comma 43, lettdella legge n. 431 del 1998 ammette che le parti possano stabilire la durata del contratto “anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1”, ossia in ossequio ad esigenze abitative di tipo transitorio diverse da quelle degli studenti universitari, previste dal successivo comma 2 del medesimo art. c5. Tenuto conto del tenore letterale di tale disposizione, si ritiene che l’aliquota ridotta si applichi anche ai contratti transitori di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 431/1998 (ossia ai contratti di durata da un minimo di un mese ad un massimo di 18 mesi), qualoraa condizione che, anteriormente alla scadenza del termine come nel caso prospettato, si tratti di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore un contratto di locazione a canone concordato relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e abitazioni ubicate nei comuni con carenze di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto disponibilità abitative o in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata quelli ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificialta tensione abitativa.
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Sources: Chiarimenti Interpretativi
Risposta. Non si conferma. Si conferma, ad eccezione veda la risposta al chiarimento ID 633. 635 Cap. Tecnico speciale Lotto 1 cap. 2.1 Nel capitolo in questione si richiede che i servizi offerti siano qualificati secondo la Circolare n. 2 del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il 9 aprile 2018 al momento della consegna della documentazione finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro come previsto nel Capitolato d’Oneri. E’ richiesto poi successivamente che in generale, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica vale il principio che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex artil fornitore si obbliga a garantire la continuità della qualificazione dei servizi offerti in gara. 54 comma 4Analogamente lo stesso requisito di mantenere la qualificazione, lettin caso di revoca o scadenza, vale anche in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro. c)In considerazione del fatto che: a)come indicato anche nella documentazione di gara, qualoraessa si configuracome una rivendita da parte del fornitore, anteriormente alla scadenza che quindi nulla può nelsenso del termine mantenimento della qualifica; b)che i servizi sul cloud pubblico evolvono di continuo e quindi unrequisito oggi vincolante potrebbe non avere più validità in unimmediato futuro c)che l’art. 6 della circolare indica che la qualificazione ha una durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificidisoli 24 mesi. Si chiede gentilmente di confermare che, così come previsto in altre Gare 1)che il vincolo del mantenimento della qualifica è da ritenersi vincolanteper il CSP e quindi l’indicazione “Il Concorrente è unico responsabiledella tempistica necessaria al fine di conservare la qualificazione comesopra descritto” non possa considerarsi valido. 2)Che il vincolo della qualifica dei servizi si debba intendere che è il CSPche dovrà continuare ad essere qualificato AGID. 3)Che la qualifica si possa mantenere/rinnovare con i requisiti richiesti almomento della stipula dell’accordo quadro oppure con la stessatipologia di requisito ma migliorativo (ad es. SM2se oggi è richiesta lacertificazione XXX ma domani il CSP acquisisce la certificazione YYYsuperiore o sostitutiva della precedente ciò è ritenuto valido), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specifici.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. In relazione al punto A, si conferma quanto indicato dal concorrente. Si confermaprecisa inoltre che il fornitore è legittimato a rifiutare l’ordinativo anche ai sensi dell’art. 3, comma 9 delle Condizioni Generali, ovvero: “Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso. In tal caso l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate”. In merito all’individuazione dei “soggetti non legittimati” si evidenzia, a titolo esemplificativo, la possibilità che alcuni organismi di diritto pubblico possano perdere lo status di soggetto abilitato in una fase successiva alla loro abilitazione al Sistema delle Convenzioni a seguito di variazioni nell’assetto societario non tempestivamente comunicate. Per questo motivo nelle Condizioni Generali, all’art.3, comma 8, è previsto che il Fornitore, in fase di ricezione e verifica dei singoli ordinativi, ove “ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad eccezione utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificirifiuto”.
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Risposta. Si confermaIn considerazione della complessità delle prestazioni oggetto dell’Appalto e delle relative attività di verifica delle stesse, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamentosi confermano le previsioni previste dallo schema di contratto. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - L’importo di € 94.259.800,42 fa riferimento esclusivamente al costo della manodopera, calcolato ai sensi dell’art. 1, comma 243, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Documento: LOTTO 1 Disciplinare di Gara Art. 3.9, pag. 14 Il Capitolato d’Oneri8, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Art. 14.6, pag. 36. Domanda: Con riferimento all’Accordo Quadro ex arta quanto previsto nel Disciplinare di Gara: “Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell’art. 54 50 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione dell’art. 1, comma 410, lettdella legge n. 11/2016, ove applicabile, in caso di successione di imprese nelle attività previste dalla presente procedura, l’appaltatore dovrà garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, tenendo conto, con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale vigente, delle esperienze ed anzianità maturate alla data del trasferimento.“ e attesa la previsione di cui alla citata normativa e, in particolare, dell’Art. c)50 del D.Lgs. n. 50/2016 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) si rappresenta come di norma l’applicazione di tale clausola appare legittima se essa è interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, qualorama solo a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, anteriormente alla scadenza senza però che tale clausola comporti l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificiservizio. Si chiede di confermare chela suddetta interpretazione circa la non obbligatorietà dell’assunzione del personale precedentemente coinvolto nell’appalto. Qualora venga confermata dall’Amministrazione l’obbligatorietà per l’appaltatore aggiudicatario di garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, così si evidenzia come previsto in altre Gare (estal caso venga inibita la possibilità per il Fornitore di organizzare ed ottimizzare il servizio. SM2)Inoltre, si chiede altresì di chiarire come tale circostanza sia compatibile con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4i CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO – Lotto 1, lett. c)di cui ai punti 1a e 1b - Servizio Operatori, Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base momento che la qualità, adeguatezza e dimensionamento del modello operativo e organizzativo proposto per il servizio, ruoli e responsabilità e compiti delle figure impiegate, ivi compresa la relativa formazione di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificifatto determinano il mantenimento dell’organizzazione preesistente.
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Sources: Avviso Di Rettifica
Risposta. Si conferma, ad eccezione si veda Errata corrige n.4 e documento Capitolato tecnico speciale L7-11 ripubblicato. 932 II Tranche chiarimenti e Errata corrige n. 3 DOMANDA: Nelle risposte ai chiarimenti ID 645, ID 646 ed ID 647 riferite ai criteri tabellari C10, C11 e C12 del terzo punto Capitolato d’Oneri per i Lotti 7 – 11, si chiarisce che il possesso delle certificazioni ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018, essendo requisiti legati all’esecuzione dei servizi, dovrà essere posseduto e dimostrato in sede di stipula. Si chiede conferma che, in aggiunta a quanto previsto alla lettera k) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula”, e per i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile soli Lotti 7 – 11, il fornitore aggiudicatario dovrà produrre copia conforme ai sensi del trattamentoD.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pagdelle precedenti certificazioni qualora nella Relazione Tecnica abbia assunto l’impegno relativamente al loro possesso. 14 Il RISPOSTA: Si conferma. 933 Capitolato d’Oneri, par. 17.1, pag. 43, Requisito migliorativo R5 e Allegato 15 par. 2.2.3 “Criteri Tabellari”. DOMANDA: in considerazione del fatto che, come riportato al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica par. 2.2.3 dell’Allegato 15 “Schema di offerta tecnica”, il concorrente deve semplicemente dichiarare il suo “impegno” alla fornitura dei requisiti migliorativi tabellari e che il possesso di tutte o di parte delle certificazioni richieste con il requisito migliorativo R5 relativo al Lotto 1 è evidentemente un requisito legato all’esecuzione dei servizi e non alla partecipazione alla procedura di gara, si chiede di confermare che nell’Offerta Tecnica è sufficiente dichiarare l’impegno di possedere all’atto dell’aggiudicazione definitiva la/le certificazione/i richiesta/e ed eventualmente indicarne il loro codice identificativo. RISPOSTA: Si conferma 934 Capitolato d’▇▇▇▇▇, par. 15 bis, pag. 40 e par. 22, pag. 116 DOMANDA: si chiede di confermare che un Concorrente che abbia dichiarato l’impegno di possedere la/le certificazione/i di cui al requisito migliorativo R5 del Lotto 1 non debba inserire nella “documentazione a comprova” la relativa copia conforme essendo tali certificati necessari alla sola esecuzione dei servizi e non alla partecipazione alla procedura di gara. Pertanto, come previsto alla lettera i) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula”, tali certificati verranno consegnati alla Stazione Appaltante solo in questa fase della procedura di gara. RISPOSTA: Si conferma 935 II Tranche chiarimenti e Errata corrige n. 3 e Capitolato d’Oneri, par. 15 bis, pag. 40 DOMANDA: nella risposta al chiarimento ID 664 viene confermata la possibilità di riportare in Offerta Tecnica, per i requisiti R1 e R2, l’impegno ad erogare i servizi oggetto della gara anche da Region ed Availability Zone all’interno della Comunità Europea che saranno disponibili almeno all’atto della consegna dei documenti necessari per la stipula dell’Accordo Quadro. Si chiede di chiarire quale “documentazione a comprova” dei requisiti migliorativi R1 e R2 deve essere inserita nella c.d. Busta D per le Region e per le Availability Zone che il Concorrente si è impegnato a rendere disponibili all’atto della consegna della documentazione per la stipula. RISPOSTA: La documentazione potrà essere di tipo documentazione tecnica dei servizi o apposita documentazione (…ad esempio mappe relative alle roadmap di sviluppo delle Region ed AZ dichiarate) predisposta eventualmente tramite schermate e use case che consentano di verificare i requisiti R1 ed R2. 936 II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimenti ID 396 ed ID 664 - Capitolato d’Oneri, par. 22, pag. 116 DOMANDA: In considerazione della continua evoluzione e aggiornamento del panorama dell’information technology, si chiede di confermare la possibilità di dichiarare in fase di offerta (Tabella A) e quindi considerare accettabili anche servizi disponibili in base a piani di disponibilità futura (in roadmap) purché risultino completamente erogabili, secondo i requisiti minimi del Capitolato Tecnico e gli eventuali requisiti migliorativi offerti, al momento della consegna della documentazione finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro e qualificati da AgID ai sensi delle circolari 2 e 3 del 2018 come richiesto alla lettera h) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula” del Capitolato d’Oneri, e come peraltro confermato nel chiarimento ID 664 a riguardo delle Region. RISPOSTA: Si conferma 937 Capitolato D’oneri. Par. 17.1 e Par. 15bis e II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 839 DOMANDA: Con riferimento all’Accordo Quadro ex artai requisiti migliorativi riportati nel paragrafo 17.1. 54 comma 4“Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” ed in particolare ai criteri migliorativi che il Concorrente non offre e che prevedono esplicitamente l’assegnazione di un punteggio pari a zero (criteri R6, lett. cR8, R10, R19), qualorasi chiede di confermare che non si debba produrre la relativa documentazione di comprova, anteriormente alla scadenza come invece si riporta nella risposta al quesito 839. Quanto riportato nella risposta al quesito, è in contrasto con quanto riportato nel Capitolato d’Oneri, Par. 15bis, in cui si cita: Con riferimento ai criteri migliorativi (ove offerti) del termine prodotto offerto si evidenzia che: - la produzione di durata dell'Accordo Quadrodocumentazione non sottoscritta digitalmente ovvero, anche eventualmente prorogata- la mancata produzione di documentazione a comprova ovvero, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato - la presentazione di documentazione diversa da quella indicata ovvero, - la presentazione di documentazione che non comprova la sussistenza, nel prodotto offerto, di una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo caratteristica migliorativa, determina l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. RISPOSTA: Come specificato nella risposta al Chiarimento ID 437, I requisiti oggetto di verifica sono tutti quelli espressi nel paragrafo Verifica tecnica con le modalità ivi indicate. Pertanto la risposta al chiarimento ID 839 va intesa in tal senso. 938 Capitolato d’Oneri, par. 15 bis, pag. 40 par. 17.1, pag. 43, Requisiti R13 e R14 DOMANDA: essendo stato chiarito che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda assume in proprio la responsabilità della correttezza formale e sostanziale dei prodotti/servizi offerti (comunque fino a una soglia massima del 20%cfr. risposta al chiarimento ID 731), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e si chiede, pertanto, di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificiconfermare che è il Concorrente ad assumersi direttamente la responsabilità nel garantire i requisiti R13 ed R14 sia nel caso in cui venga offerto il rispetto del solo valore minimo richiesto (R13 SLA - Uptime = 99.95%; R14 Grace Period dati = 1 mese) sia nel caso in cui venga offerto uno dei valori migliorativi previsti. Si In caso di risposta positiva, si chiede di confermare che, così come previsto indipendentemente dal valore dichiarato per entrambi i criteri, il Concorrente non deve inserire alcun documento a comprova nella c.d. Busta D. RISPOSTA: In coerenza con quanto dichiarato al requisito 731, è il Concorrente ad assumersi la responsabilità di quanto offerto. Con riferimento ai requisiti R13 ed R14 è possibile fornire una dichiarazione di rispetto del requisito migliorativo ai sensi del DPR 445/2000, fermo restando i poteri della Commissione giudicatrice di richiedere eventuali approfondimenti ritenuti necessari. 939 II Tranche Chiarimenti e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇ – chiarimento ID 822 - servizio DNS, ID 823 - Servizio DDOS e Capitolato D’oneri, par. 15bis DOMANDA: Con riferimento ai chiarimenti citati, ed in altre Gare particolare all’ID 822 ed ID 823, si chiede conferma che la dimostrazione a cui fa riferimento la risposta fornita e di seguito riportata: “Si conferma, fermo restando che la circolazione dei dati al di fuori dell’UE deve rispettare le condizioni poste dagli artt. 45 e seguenti del Regolamento UE (es. SM2decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea o la presenza di ulteriori garanzie adeguate) che devono poter essere dimostrate dal concorrente.” non si riferisce alla presentazione di documentazione di comprova per il soddisfacimento del requisito, in quanto si tratta di requisiti minimi generali non appartenenti alle categorie di requisiti minimi da comprovare (“REQ_XXX_XX”) o migliorativi (“Rx”), con riferimento all’Accordo Quadro ex artcome specificato nel Capitolato d’Oneri, paragrafo 15bis. 54 comma 4RISPOSTA: Si conferma. 940 I Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 2 – chiarimento ID 391 ed ID 393 e II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 610 DOMANDA: l’▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ha introdotto, lettal par. c2.2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 (Allegato 16A), Consip effettuerà periodicamente il requisito minimo per cui “Ogni Region sarà composta da una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata o più Availability Zone ciascuna ad accertare una distanza minima dall’altra pari a 2,5km” riportando quanto richiesto con il chiarimento ID 391 al fine del soddisfacimento del requisito migliorativo R1 relativo alla numerosità delle Availability Zone offerte dal Concorrente per ciascuna Region. Nella successiva tranche di chiarimenti, con la risposta al chiarimento ID 610, è stato confermato che, nel caso in cui ciascuna Availability Zone di ogni Region parte dell’offerta sia costituita da uno o più Data Center, il requisito minimo introdotto con l’errata corrige n. 2 è comunque soddisfatto se l’importo esiste sempre uno qualsiasi dei Data Center in cui si sviluppa una Availability Zone la cui distanza sia almeno pari a 2,5 Km da uno qualsiasi dei Data Center in cui si sviluppa un’altra Availability Zone della stessa Region. È evidente che la risposta al chiarimento ID 610 ha ulteriormente modificato il requisito minimo introdotto con l’errata corrige n. 2. Infatti, il Capitolato Tecnico non prevede, né come requisito minimo né come requisito migliorativo, la necessità di distribuire tutte le Availability Zone di ogni Region parte dell’offerta in più Data Center, pertanto il chiarimento ID 610 permette il rispetto del requisito minimo relativo alla distanza minima di 2,5 Km anche in situazioni del tutto illogiche che vengono supportate dal seguente esempio. Si ipotizza un CSP le cui Region siano costituite da 3 Availability Zone distribuite in soli 2 Data Center (DC-A e DC-B) distanti tra di loro almeno 2,5 Km: • Availability Zone 1: distribuite tra il DC-A ed il DC-B; • Availability Zone 2: distribuita solo nel DC-A; • Availability Zone 3: distribuita solo nel DC-B. ▇▇-▇ ▇▇▇ ▇▇▇-▇ Distanza >= 2,5Km AZ1-B AZ3 DC-B Dalla figura precedente è evidente che la tutte le AZ rispettano il requisito della distanza maggiore di 2,5 Km tra almeno uno dei Data Center che le ospitano visto che: • AZ1 dista più di 2,5 Km dalla AZ2 per il tramite del DC-B dove si estende per una quota parte (AZ1-B); • AZ1 dista più di 2,5 Km dalla AZ3 per il tramite del DC-A dove si estende per una quota parte (AZ1-A); • AZ2 dista più di 2,5 Km dalla AZ3 visto che entrambe le AZ si estendono in singoli Data Center fra di loro distanti 2,5 Km. La distribuzione di Availability Zone sopra rappresentata permetterebbe comunque al CSP/Concorrente di poter offrire in risposta al requisito migliorativo R1 una numerosità di AZ superiore a 2 ottenendo il punteggio massimo per questo criterio. Considerato che un’Amministrazione Contraente, per il tramite della CMP, può esclusivamente scegliere la Region e l’Availability Zone in cui attivare uno dei servizi richiesti ma non può assolutamente scegliere il Data Center in cui attivarlo oppure spostarlo (nell’esempio sopra riportato è possibile scegliere la AZ1 e non il DC-A oppure il DC-B), è evidente come allo stato attuale esistono situazioni in cui non è rispettato il requisito minimo della distanza tra le Availability Zone non avendo le Amministrazioni Contraenti la certezza di poter distribuire i propri servizi alla distanza minima richiesta dal Capitolato Tecnico ma dovendosi solo affidare allo SLA di disponibilità offerto dal rispettivo aggiudicatario (Uptime). Si chiede, per quanto sopra rappresentato, di eliminare il requisito relativo alla distanza minima tra le Availability Zone introdotto con l’errata corrige n. 2 e ritornare alla formulazione originaria del Capitolato Tecnico confermata anche da quanto riportato nella risposta di chiarimento ID 393 per cui “Si conferma che ogni “Availability zone” di una stessa Region deve avere alimentazione elettrica, cooling e network indipendenti da tutte le altre “Availability zone” all'interno della stessa Region”. In caso di risposta negativa, si chiede di confermare che, per evitare lo scenario sopra riportato, è possibile offrire Availability Zone distribuite tra uno o più Data Center solo se è rispettato il requisito minimo della distanza di 2,5 Km tra tutti i Data Center in cui è distribuita una AZ e tutti i Data Center in cui sono distribuite le restanti AZ della stessa Region. È del tutto evidente, infine, come il caso di esempio sopra proposto sia solo una delle possibili combinazioni, nella figura sottostante si evidenzia come anche in presenza di più Data Center per Availability Zone si ricade nella situazione per cui Data Center di Availability Zone diverse possono trovarsi fisicamente ad una distanza inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specifici2,5 km.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si confermaprecisa che, ad eccezione secondo quanto previsto al par. 6 del terzo punto Disciplinare di gara in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA merito al “controllo sul possesso dei requisiti”, la dimostrazione del “Fatturato specifico per violazioni causate dal Responsabile del trattamentola realizzazione di Interventi di efficienza energetica (ad. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pages. 14 Il Capitolato d’Onerisostituzione lampade, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4su impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforici” di cui alla tabella 2 del punto 17.2, lett. clettera a), qualoradel Bando di gara potrà essere effettuata attraverso la produzione dei Certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, anteriormente alla scadenza rese ai sensi dell’art. 47 del termine D.P.R. n. 445/2000 che attestino la prestazione a proprio favore di durata dell'Accordo Quadrointerventi di efficienza energetica su impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforici con indicazione dei relativi importi e date – attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) dei fatturati specifici dichiarati in sede di partecipazione. Qualora non prodotti in originale, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato i certificati dovranno essere accompagnati da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificid.P.R. n. 445/2000 del concorrente sottoscritta con firma digitale. Si chiede precisa altresì che quanto sopra vale per gli interventi di confermare cheefficienza energetica remunerati all’interno del canone della precedente Convenzione Consip Servizio Luce 2, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di mentre per quelli remunerati extra-canone la dimostrazione del suddetto fatturato specifico potrà avvenire anche attraverso le produzione delle fatture del Servizio Luce ai sensi del paragrafo 10.5 del Capitolato Tecnico della gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specifici“Servizio Luce ed.2”.
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Risposta. Si Non si conferma, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pagCome riportato nel Disciplinare di gara (Art. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c14), qualoranella citata tabella “LOTTO 3 – Criteri di attribuzione del Punteggio tecnico”, anteriormente in ambito del criterio 1, “per ciascuno strumento di Monitoraggio della qualità del servizio di Contact Center”, come esposti schede di rivelazione delle informazioni richieste (elementi illustrati nell’Allegato n. 2 all’Offerta Tecnica”. L'art. 3.9 del Disciplinare di gara (il "Disciplinare') prevede che "Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.50/2016 ed in applicazione dell'art. 1, comma 10, della legge n. 11/2016, ove applicabile, in caso di successione di imprese nelle attività previste dalla presente procedura, l'appaltatore dovrà garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, tenendo conto, con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale vigente, delle esperienze ed anzianità maturate alla scadenza data del termine trasferimento", così sancendo l'obbligo per il gestore nuovo entrante di durata dell'Accordo Quadroassumere il personale attualmente alle dipendenze del gestore uscente in caso di non aggiudicazione della Gara in favore di quest'ultimo. Tra la documentazione di gara, anche eventualmente prorogataperò, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda non figura alcuna informazione relativa a tale personale (comunque fino a una soglia massima del 20%numero, attuale qualifica e parametro retributivo, etc.), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede tratta, com'è evidente, di confermare cheinformazioni essenziali per le imprese concorrenti, così come previsto che necessariamente dovranno tenere in altre Gare (esconsiderazione anche i costi del personale attualmente impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento ai fini della corretta formulazione delle offerte da presentare in Gara. SM2)Vi chiediamo, con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4pertanto, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specifici.voler indicare:
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Sources: Avviso Di Rettifica
Risposta. Si confermaIl requisito relativo all’ottenimento, ad eccezione in data precedente all’invio della domanda di partecipazione alla procedura di gara, dell’autorizzazione all’esercizio di lavoro aereo di cui al punto 7.1 lett. b) del terzo Disciplinare di gara deve essere posseduto e dimostrato dalla mandataria. Il suddetto requisito di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016, deve essere posseduto in proprio dalla mandataria e non può, pertanto, essere oggetto di avvalimento, come anche previsto all’art. 8 del Disciplinare di gara (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 7037 del 16 novembre 2020). Pertanto, la società X – non essendo in possesso in proprio del predetto requisito – non può partecipare alla gara come mandataria di un costituendo RTI. Il requisito relativo al possesso di una certificazione EN ISO 9001 (2008 o successive) per servizi di telerilevamento e/o elaborazione cartografica, di cui al punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti 7.3 lett. a) del Disciplinare deve essere posseduto e dimostrato dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamentomandataria. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pagIl suddetto requisito di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 14 Il Capitolato d’Oneri83, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 41, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, può essere oggetto di avvalimento (cfr., ex multis TAR Lombardia- Milano, sez. IV, n. 1288 del 6 luglio 2020). Pertanto, qualorasi conferma che la società Y può partecipare alla gara come mandataria di un costituendo RTI, anteriormente alla scadenza avvalendosi del termine requisito di durata dell'Accordo Quadrocapacità tecnica e professionale della società X, anche eventualmente prorogatafermo restando il possesso degli ulteriori requisiti prescritti dal 3 Disciplinare. Si precisa che la certificazione EN ISO 9001 “attesta un requisito tecnico-professionale attinente all’organizzazione che connota l’avvalimento in senso operativo e non invece di garanzia […] quando oggetto dell'avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a una soglia massima del 20%)disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza comprensiva di tutti i fattori della produzione e di conseguenza tutte le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare risorse, che, così come previsto in altre Gare complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione” (escfr. SM2Cons. Stato, sez. V, n. 5765 dell’8 ottobre 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 2953 del 17 maggio 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 1730 del 18 marzo 2019; TAR Campania-Salerno, n. 1181 del 18 settembre 2019). L'oggetto del contratto di avvalimento deve essere, con riferimento all’Accordo Quadro ex artquindi, determinato attraverso la compiuta indicazione delle risorse e dei mezzi prestati. 54 comma 4, lettResta fermo quanto disposto dall’art. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specifici89 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Sources: Accordo Quadro
Risposta. Si conferma, ad eccezione del terzo punto in rinvia a quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamentogià chiarito nella risposta al quesito n. 99. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro L’indicazione dei nominativi dei soggetti ex art. 54 80, comma 43, D.Lgs. n. 50/2016 non è richiesta nella parte II, lett. c)B del DGUE, qualoraove, anteriormente alla scadenza di contro, andrà indicato unicamente il nominativo e l’indirizzo della/e persona/e abilitate per questa specifica iniziativa ad impegnare l’impresa. Si ribadisce peraltro quanto precisato nel capitolato d’oneri a pagina 17 di 68: “Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci “assumono rilevanza sia la persona fisica che quella Pertanto, la dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del termine D. Lgs. n. 50/2016, resa - nei confronti di durata dell'Accordo Quadrotutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 - dal legale rappresentante dell’operatore economico (o dell’ausiliaria) nel DGUE, si intenderà riferita, rispetto alle cause escludenti di cui ai commi 1 e 2, anche eventualmente prorogataal socio unico e al socio di maggioranza persona giuridica. I nominativi dei soggetti che rivestono le cariche rilevanti all’interno del socio persona giuridica, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e ossia degli amministratori dotati di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede poteri di confermare che, così come previsto in altre Gare rappresentanza (es. SM2).: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello poteri di rappresentanza etc.) sarà chiesta al concorrente collocato al primo posto a base nella graduatoria provvisoria di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota merito di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificiogni Lotto” con le modalità precisate nel medesimo Capitolato d’Oneri.
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Sources: Accordo Quadro
Risposta. Si confermaLa produzione dell’Allegato 1 al Disciplinare di gara è prevista, ad eccezione a pena di esclusione, qualora il soggetto che sottoscrive il “Documento di partecipazione” renda le dichiarazioni in esso contenute esclusivamente nei propri confronti. Esclusivamente in tal caso, in aggiunta al “Documento di partecipazione” dovranno essere presentate, nell’apposito spazio del terzo punto Sistema denominato “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, tante dichiarazioni di cui all’Allegato 1 al Disciplinare, sottoscritte con firma digitale esclusivamente dal soggetto che rende detta dichiarazione, quanti sono: - i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); - i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in quanto nome collettivo); - i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice); - CAPITOLATO ONERI gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro i titolari di poteri institori ex art. 54 2203 del c.c.; - i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosi che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, ove presenti; - i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara (15 aprile 2016) e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 41, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (15 aprile 2016) e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza ) del termine di durata dell'Accordo Quadro, D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4ai soggetti sopra elencati che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota e comunque sino alla data di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificipresentazione dell’offerta ed ai soggetti cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
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Sources: Gara Per La Fornitura Di Gas Naturale E Servizi Connessi
Risposta. Non si conferma. Si conferma, ad eccezione veda la risposta al chiarimento ID 633. 635 Cap. Tecnico Lotto 1 cap. 2.1 speciale Nel capitolo in questione si richiede che i servizi offerti siano qualificati secondo la Circolare n. 2 del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il 9 aprile 2018 al momento della consegna della documentazione finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro come previsto nel Capitolato d’Oneri. E’ richiesto poi successivamente che in generale, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica vale il principio che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex artil fornitore si obbliga a garantire la continuità della qualificazione dei servizi offerti in gara. 54 comma 4Analogamente lo stesso requisito di mantenere la qualificazione, lettin caso di revoca o scadenza, vale anche in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro. c)In considerazione del fatto che: a)come indicato anche nella documentazione di gara, qualoraessa si configuracome una rivendita da parte del fornitore, anteriormente alla scadenza che quindi nulla può nelsenso del termine mantenimento della qualifica; b)che i servizi sul cloud pubblico evolvono di continuo e quindi unrequisito oggi vincolante potrebbe non avere più validità in unimmediato futuro c)che l’art. 6 della circolare indica che la qualificazione ha una durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificidisoli 24 mesi. Si chiede gentilmente di confermare che, così come previsto in altre Gare 1)che il vincolo del mantenimento della qualifica è da ritenersi vincolanteper il CSP e quindi l’indicazione “Il Concorrente è unico responsabiledella tempistica necessaria al fine di conservare la qualificazione comesopra descritto” non possa considerarsi valido. 2)Che il vincolo della qualifica dei servizi si debba intendere che è il CSPche dovrà continuare ad essere qualificato AGID. 3)Che la qualifica si possa mantenere/rinnovare con i requisiti richiesti almomento della stipula dell’accordo quadro oppure con la stessatipologia di requisito ma migliorativo (ad es. SM2se oggi è richiesta lacertificazione XXX ma domani il CSP acquisisce la certificazione YYYsuperiore o sostitutiva della precedente ciò è ritenuto valido), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specifici.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si confermaFino al completamento del moving, ad eccezione programmato entro fine gennaio 2017, verso il ced Santuario degli apparati attualmente situati a Ferruzzi, lo storage EMC-VMAX attualmente presente a Ferruzzi sarà utilizzato. All’atto del terzo moving il VMAX3 attualmente presso il sito Tiburtino verrà trasferito al CED di Santuario dopo averlo popolato con i dati presenti nell’altro VMAX attualmente operativo a Tiburtino. Al termine del moving l’apparato sarà dismesso e solo una parte dei dischi (100 TByte) sarà spostato sul VMAX-20K di Tiburtino. Buongiorno, la ns. società è interessata a partecipare alla procedura in oggetto, ma, per partecipare singolarmente, non si possiedono tutti i requisiti previsti al punto III.1.3 del bando di gara.Considerato che come specificato in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneridetto bando "viene incentivata la partecipazione di RTI o di Consorzi", al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica tuttavia abbiamo un dubbio circa l'ultimo capoverso della Sezione III dove viene richiesto a ogni impresa partecipante in forma associata, che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4eseguirà le attività, il possesso dei requisiti lett. c)a - b - c- d- ▇ .▇▇▇▇▇ requisiti tecnico-professionali non possono essere soddisfatti quindi dall’RTI nel suo complesso?Ed ancora, qualoraquali sono i requisiti necessari in caso di partecipazione come terzo responsabile, anteriormente alla scadenza del termine tra quelli dell’elenco, e sulla portata dei requisiti D.P.R. 412/1993.Quanto sopra per costituire, se ammesso, idoneo RTI o ricorrere all'istituto dell'Avvalimento, per soddisfare i requisiti di durata dell'Accordo Quadrocui sopra.Restando in attesa di Vs. cortese riscontro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificiporgiamo i ns. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificipiu' distinti saluti.
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Sources: Gara d'Appalto
Risposta. Si conferma, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamentorinvia alle tabelle allegate. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pagDisciplinare di Gara Garanzie a corredo dell’offerta. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex a quanto contenuto nell’articolo 9 del Disciplinare di gara, si prevede, sulla scorta ed in conformità rispetto a quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016, la possibilità di applicare diverse riduzioni all’importo della cauzione provvisoria (ed al suo eventuale rinnovo), in virtù della dichiarazione e dell’apposita documentazione in sede di offerta (cfr., art. 54 12, comma 412, lett. e) del medesimo Disciplinare), di specifiche certificazioni disciplinate a livello comunitario. Il comma 10 dell’art. 9 prevede quattro tipologie di riduzioni, da intendersi come cumulabili tra loro, mentre l’unica riduzione delineata dal successivo comma 11 è intesa come non cumulabile “con le riduzioni di cui sopra”. Qualora, poi, l’operatore economico concorrente partecipi in RTI o in consorzio ordinario, “l’importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, l’importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificiconsorzio sia in possesso dei predetti requisiti”. Si chiede richiede di confermare chechiarire, così in caso di partecipazione come previsto in altre Gare RTI, se le previste riduzioni all’importo della cauzione devono essere esattamente coincidenti tra tutte le società raggruppande (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex artmedesima tipologia di riduzione prevista all’art. 54 comma 4, lett10 alle voci R2 o R4) e se le previsioni dell’art. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specifici11 sono applicabili esclusivamente laddove non verificate quelle previste all’art. 10.
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Sources: Avviso Di Rettifica
Risposta. Si confermaIl quesito non è chiaro. In ogni caso, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamentocome previsto all’art. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri3, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che comma 12 delle Condizioni generali “(…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l’Ordinativo di Fornitura, lett. c)avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l’invio dell’Ordinativo di Fornitura medesimo, qualorada esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’invio e/o trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, anteriormente alla scadenza del termine l’Ordinativo di durata dell'Accordo QuadroFornitura è irrevocabile anche per parte dell’Amministrazione Contraente, anche eventualmente prorogatae, per l’effetto, il valore relativo Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta”. In tale ipotesi non è prevista alcuna penale a carico dell’Amministrazione. Si segnala, inoltre, che è prevista la facoltà per l’Amministrazione di recedere unilateralmente dal contratto mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari. In tale caso, ferma restando l’applicazione dell’art. 1671 c.c.., come previsto all’art. 13, comma 5 dello Schema di convenzione “Le Amministrazioni Contraenti dovranno restituire gli autoveicoli oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura e corrispondere al Fornitore i canoni mensili residui di utilizzo fino al dodicesimo mese e un importo pari ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino a una soglia massima al completamento del 20%)periodo richiesto di noleggio. Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 del canone per i giorni effettivi di utilizzo. Tali condizioni si applicano anche, Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e in deroga all’art. 16, comma 3 delle Condizioni generali, alle ipotesi di conseguenza mutamenti di carattere organizzativo interessanti le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificiContraenti”.
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Sources: Gara Per La Prestazione Del Servizio Di Noleggio a Lungo Termine Di Autoveicoli
Risposta. Si confermarinvia a quanto previsto dall’art. 105, ad eccezione comma 7, del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamentoD.Lgs. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pagn. 50/2016. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex Rif. Schema offerta economica; art. 54 comma 49 schema ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ chiede cortesemente che venga chiarito con riferimento ai servizi "remunerati a misura" il calcolo del corrispettivo da fatturate. In particolare, lettlo schema di contratto art.9 punto b) recita che "il corrispettivo sarà determinato sulla base del numero di giorni/uomo effettivamente erogati periodicamente dal Fornitore, in coerenza con il livello di impegno concordato con il singolo Ente (INPS, Equitalia) per ciascun profilo professionale coinvolto (par. c3 del Capitolato)"; poiche' nello schema di offerta economica non è prevista una distribuzione di giorni suddivisa per Ente e per figura professionale, qualora, anteriormente alla scadenza si chiede di chiarire la modalità di calcolo del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato corrispettivo da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima fatturare Si veda l’errata corrige n. 2 del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza 21/06/2017. Rif. art. 9 e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificiart. 21 Schema Contratto. Si chiede cortesemente di confermare che, così chiarire per ogni singolo servizio quale sono i volumi di competenza di INPS e quali quelli di Equitalia. L'offerta economica sia per la parte "remunerata a canone" che per quella "remunerata a misura" prevede rispettivamente un canone unico ed un numero totale di risorse; in caso di sospensione di servizio per uno dei due enti si chiede di chiarire come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare verra' determinato il corrispettivo "a canone" e a "misura "e se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificii giorni non utilizzati da un Ente possono essere erogati sull'altro.
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Sources: Avviso Di Rettifica
Risposta. In caso di R.T.I. il requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) del Bando, deve essere posseduto dalle sole imprese raggruppande (mandataria e/o mandanti) che svolgeranno, anche solo in parte, i servizi ivi indicati (Servizio Inbound di I° Livello, Servizio Operatori di II° Livello, Servizio di Presidio, Campagne Outbound, Servizio di competenze specialistiche per gli Operatori di I° Livello). Ciò posto, ciascun membro del RTI potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, per ovviare alla mancanza del requisito in questione, secondo le modalità previste dai paragrafi 3.4 e 4.4.1.5 del Capitolato d'Oneri ed in conformità a quanto all'uopo previsto dal citato art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. L’avvalimento deve essere reale e non formale, e l’impresa ausiliata deve provare l’effettiva disponibilità delle risorse dell’impresa ausiliaria. Pertanto, dalle dichiarazioni e dal contratto di avvalimento - da presentare in offerta - deve emergere inequivocabilmente che l'ausiliaria assume l’obbligo di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità e segnatamente, a seconda dei casi, mezzi, personale, struttura, procedure, prassi, know-how ed ogni altro elemento necessario. Si precisa tuttavia che l’appalto deve essere in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti nei limiti consentiti dalla legge. Si conferma, ad eccezione inoltre, che - per giurisprudenza consolidata, confermata anche dall'AVCP (vedi Determinazione n. 2 del terzo punto 1° agosto 2012) - l'impresa ausiliaria può essere anche un soggetto appartenente al medesimo RTI; tuttavia, è necessario che i requisiti di partecipazione siano posseduti dall’impresa in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo misura sufficiente tale da consentire ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima soggetto la partecipazione alla gara sia come concorrente in RTI, sia in veste di impresa ausiliaria nell’ambito del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificimedesimo RTI.
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Sources: Accordo Quadro
Risposta. Preliminarmente si conferma quanto previsto nel disciplinare di gara per cui “In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, la Consip si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP. Si confermasegnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Consip provvederà, con apposita comunicazione, ad eccezione assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del terzo punto in PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti oltre previsto, l’esclusione dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) presente procedura.” Con riferimento all’Accordo Quadro ex artalle modalità di presentazione del PASSOE si rimanda a quanto previsto dalla AVCP con la Deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così Infine si evidenzia che cosi come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto Comunicato del Presidente dell’Autorità del 12 giugno 2013 “Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di gara provvedendoacquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali, l’obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCpass sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’autorità” pertanto per la procedura in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, argomento Consip non potrà procedere alla verifica dei requisiti attraverso la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificiBDNCP.
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Sources: Gara Per La Prestazione Del Servizio Di Noleggio a Lungo Termine Di Autoveicoli
Risposta. Si confermaFermo quanto riportato nell’art. 26 (Subappalto) dello Schema di Convenzione e nell’art. 1 (Oggetto) del Disciplinare di Gara, ad eccezione il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta le attività e/o i servizi che intende subappaltare. L’appaltatore deve depositare presso Consip S.p.A. copia autentica del terzo punto contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla PA normativa vigente, per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Onerilo svolgimento delle attività a lui affidate (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro certificati o dichiarazioni sostitutive di: casellario giudiziale, ottemperanza ex art. 54 comma 417 L. n. 68/99, lettinesistenza cause di esclusione ex D.Lgs 157/95 nonché la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. c1 bis della Legge n. 383/2001 come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in Legge n. 266/2002; dichiarazione – resa nelle forme di legge – circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con l’impresa aggiudicataria del subappalto ecc…). Il subappaltatore dovrà possedere inoltre tra i propri requisiti soggettivi, qualoraquelli necessari e previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione delle specifiche attività affidate, anteriormente alla scadenza trasmettendone a Consip S.p.A. le relative certificazioni. L’appaltatore deve attestate la non sussistenza, nei confronti del termine subappaltatore, di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/65 e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificisuccessive modificazioni. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendoapplicano, in tale evenienzaquanto compatibili, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificile altre disposizioni dell’art. 18 della Legge n. 55/90.
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Risposta. Si confermaPremesso che il quesito non è chiaro, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato si da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare evidenza che, così come previsto tenuto conto della divisione in altre Gare (eslotti della gara e del vincolo di partecipazione tra grandi e piccoli immobili, è consentita, nell’esempio proposto, la partecipazione della società “A” ai lotti "Piccoli immobili" e della società "B" ai lotti "Grandi immobili”. SM2)Fermo il vincolo di partecipazione ai lotti “Piccoli Immobili” o ai lotti “Grandi Immobili”, con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4è altresì possibile per le imprese “A” e “B” partecipare: - a lotti diversi nell’ambito dei “Piccoli Immobili” o dei “Grandi Immobili”; - nel medesimo lotto, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata fermo restando che in tal caso la stazione appaltante opererà sulle offerte le verifiche necessarie ad accertare se l’importo offerto dal il rapporto sussistente tra le due società abbia esercitato un’influenza concreta sul rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base contenuto delle offerte e solo laddove ravvisi unicità di gara provvedendocentro decisionale, in tale evenienzapermanente o occasionale ma comunque perfezionato, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificiprocedere all’esclusione delle offerte ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m.) d.lgs. 50/16.
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Risposta. Si confermaNel punto 1. del paragrafo V. “Classi, categorie e tariffe professionali” delle Linee guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 è previsto: <<”gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad eccezione del terzo punto ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità>>. Pertanto, è possibile utilizzare la classe e la categoria IA.04 con grado di complessità pari a 1,30 per violazioni causate coprire quanto richiesto dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine disciplinare per la classe e la categoria IA.03 con grado di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino complessità pari a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo1,15, in tale evenienzaquanto IA.03 e IA.04 hanno la stessa destinazione funzionale nell’ambito della medesima categoria. Non è, comunque, possibile utilizzare i medesimi due servizi a ricalcolare, in aumento, la quota copertura di massimale ancora disponibile per nuovi più classi e successivi Appalti specificicategorie prescritte dal disciplinare di gara.
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Sources: Accordo Quadro
Risposta. Si conferma, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex arta quanto richiesto si ribadisce che, in conformità a quanto previsto al par. 54 XI del Disciplinare recante “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”, “sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 48, lettD.Lgs. c50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), qualorai RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, anteriormente RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti”,”. Il divieto di partecipazione in RTI o concorsi ordinari di concorrenti di tipo verticale o misto, come precisato al par. XIII.1 del Disciplinare, è di fatti connesso alla scadenza “impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del termine D.P.R. 207/2010”, che “determina la necessità di durata dell'Accordo Quadroselezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%OG11 e OG2), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificiconsiderato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno”. Si chiede di confermare cheAl riguardo, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base evidente che ammettere la partecipazione alla procedura di gara provvedendodi RTI verticali e/o misti significherebbe consentire l’affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell’ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione. Quanto sopra ha trovato conferma anche da parte della stessa ANAC in tale evenienza, a ricalcolare, precedenti pareri resi in aumento, la quota ordine alla procedura in oggetto (cfr. Parere n. 186 del 20/11/2013 e Parere n. 194 del 20/11/2013). L’attuale documentazione di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificigara è stata inoltre esaminata dall’Autorità nell’ambito di apposito Protocollo di Vigilanza collaborativa.
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Sources: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Interventi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria
Risposta. Si conferma, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex artal quesito posto si conferma che nella sezione 2.2 Rif. 54 parte II "Informazioni operatore economico" sub sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore Economico" andranno indicati solo i dati dei sottoscrittori degli atti di gara (DGUE e altri documenti). Si precisa, infatti, che la Consip, prima dell’aggiudicazione dell’appalto, richiederà al concorrente primo nella graduatoria provvisoria, a quello che segue nella medesima graduatoria (qualora lo stesso non rientri tra le micro, piccole e medie imprese secondo i parametri fissati dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003) e a quello sorteggiato, l’elenco completo di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 43, D.Lgs. n. 50/2016, rispetto ai quali sono state rese, all’interno del DGUE prodotto in gara, le dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. c)l) del D.lgs. 50/2016. In tale sede Consip inviterà altresì il concorrente a precisare se nel corso di svolgimento della procedura sono stati nominati ulteriori soggetti, qualora, anteriormente alla scadenza del termine in aggiunta ovvero in sostituzione di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2)quelli originari, con riferimento all’Accordo Quadro ex artriguardo alle cariche di cui all’art. 54 80, comma 43, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore e a quello posto a base di gara provvedendodichiarare, in tale evenienza, il possesso dei predetti requisiti soggettivi anche nei confronti di costoro (e sempre che il concorrente non vi abbia proceduto autonomamente ai sensi del paragrafo 8.5 del disciplinare di gara). La medesima richiesta di cui sopra verrà inoltrata anche alle eventuali imprese subappaltatrici e/o ausiliarie. Tra gli obiettivi generali che l’INAIL intende perseguire con la presente fornitura è incluso il seguente: “definire indicatori che valutino la capacità del Fornitore di semplificare/ridurre le componenti infrastrutturali riconoscendo, anche, a ricalcolare, in aumento, livello contrattuale una premialità al fornitore”. Si chiede di chiarire quale sia la quota forma di massimale ancora disponibile premialità prevista a livello contrattuale per nuovi e successivi Appalti specificiil fornitore.
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Sources: Gara d'Appalto
Risposta. Si confermaconferma che, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e sopravvenuta integrazione ad eccezione opera del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamentoD.Lgs. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag56/2017 all’art. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che 105 (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 43, lett. c-bis), qualorale prestazioni di assistenza rese dalla rete stabile dei concessionari di vendita e assistenza autobus non si configurano come attività affidate in subappalto, anteriormente alla scadenza del termine solo se e nei limiti in cui siano rese sulla base di durata dell'Accordo Quadroun modello organizzativo tale per cui la predetta rete dei concessionari si configuri quale parte della struttura organizzativa unitaria facente capo all’operatore economico. In tale ipotesi, anche eventualmente prorogatainfatti, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga concessionario - seppur soggetto giuridicamente ed economicamente distinto dall’affidatario - si inserisce in modo stabile e coordinato nell’organizzazione di quest’ultimo in virtù di specifici vincoli contrattuali (contratto di governance o altro contratto). Al di fuori di detti limiti e in assenza di detti presupposti, resta ferma la possibilità per il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima Concorrente di affidare uno e/o più dei servizi connessi in subappalto, come previsto dall’ art. 105 del 20%)d.lgs. n. 50/2016 e dal paragrafo 13 del disciplinare di gara, Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificinei limiti del 30% dell’importo complessivo del singolo lotto. Si chiede di confermare conferma inoltre che, così come previsto in altre Gare (esnei limiti e al ricorrere dei presupposti e condizioni di cui all’art. SM2)105, con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 43, lett. ca), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti non configurano subappalto gli interventi manutentivi specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto e specialistici sulle componenti tecnologiche degli autobus (es: cambi elettronici, sistemi software, etc.) affidati a lavoratori autonomi. Al di fuori di detti limiti e in assenza di detti presupposti, resta ferma la possibilità per il Concorrente di affidare uno e/o più dei servizi connessi in subappalto, come previsto dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base paragrafo 13 del disciplinare di gara provvedendogara, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificinei limiti del 30% dell’importo complessivo del singolo lotto.
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Risposta. Si confermaNo, ad eccezione gli operatori non possono soddisfare i requisiti di qualificazione previsti per le prestazioni secondarie relative alle indagini geognostiche, di cui alla Tabella 6 citata, facendo ricorso al subappalto. In quanto contratto misto, infatti, ai sensi dell’art. 28 del terzo punto in quanto Codice, ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente dovrà possedere, oltre ai requisiti previsti per i danni reputazionali sono servizi, Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza Servizio Lavori anche quelli subiti dalla PA la qualificazione per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare chei lavori, così come previsto in altre Gare disciplinata dall’articolo 45 e 84 del Codice e dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010. Si rinvia sul punto alla risposta al quesito n. 2.1. 5.Gruppo di lavoro. Coordinatore della sicurezza Per quanto riguardo il Coordinatore della Sicurezza, questo deve per forza essere un ingegnere, come indicato nella Tabella a pag. 30 del Disciplinare o può essere anche un altro tecnico (Geologo, Architetto, ecc) comunque qualificato ai sensi del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81? Ferme restando le unità minime previste nella tabella indicata, il professionista che svolge le funzioni di coordinatore della sicurezza deve essere un tecnico qualificato ai sensi del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, eventualmente anche con un profilo diverso da quello di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (es. SM2Geologo, Architetto, ecc), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base Alla pagina 31 del Disciplinare di gara provvedendoè infatti richiesto che siano indicati, per ciascun lotto per cui si partecipa: “I Professionisti incaricati per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in tale evenienzaprogettazione e in esecuzione aventi attestato di formazione, a ricalcolareai sensi dell’art. 98 del D.lgs n. 81/2008”. 6.Offerta Tecnica Per quanto riguarda la Relazione A della busta tecnica, in aumento, la quota si richiede conferma che le copertine di massimale ancora disponibile ogni servizio non siano considerate all'interno del numero massimo di schede previste per nuovi e successivi Appalti specificiogni servizio (3 A3 o 6 A4).
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Ingegneria E Architettura
Risposta. Si confermaIl Concorrente, presentando offerta, dichiara, secondo quanto previsto nello schema di offerta economica, di essersi recato sui luoghi dove devono eseguirsi i lavori. Non sono previste modalità operative per l’effettuazione del sopralluogo ne è previsto il rilascio di una attestazione di avvenuto sopralluogo da parte del Committente. In caso di Riunioni di Imprese, non è richiesta l’indicazione all’atto dell’offerta delle quote di qualificazione, ma soltanto l’indicazione della SOA e della cifra d’affari di ciascuna delle imprese riunite. Le quote saranno indicate dal RTI aggiudicatario, prima della stipula dell’Accordo Quadro. Le quote indicate dovranno essere ovviamente coerenti con i requisiti tecnici posseduti dai singoli componenti il Raggruppamento e la quota della mandataria dovrà rispettare la percentuale minima di qualificazione ad eccezione essa richiesta dal Disciplinare di gara. Vedi risposta al quesito precedente. Nell’ipotesi di una costituenda ATI di Costruttori che si avvale di un Progettista “indicato” (un soggetto di cui all’art. 46 del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile D.Lgs.50/2016 oppure una pluralità di soggetti di cui all’art. 46 del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’OneriD.Lgs.50/2016) dovrà essere prodotta, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica all’atto dell’offerta, copia dell’Accordo sulla base del quale il Concorrente mero “Costruttore” e il Progettista “indicato” reciprocamente si impegnano rispettivamente a subaffidare e a svolgere l’attività di progettazione che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendosarà prevista nei Contratti Applicativi, in tale evenienza, a ricalcolare, caso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro in aumento, favore del Concorrente Costruttore. L’Accordo dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti la quota costituenda ATI di massimale ancora disponibile per nuovi Costruttori e successivi Appalti specificidal Progettista “indicato”. Non è previsto un modello di Accordo allegato al Disciplinare di gara.
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Risposta. Si confermaPer l’Aquilone 2 gli immobili che ospiteranno i servizi appaltati risultano idonei come da “Nuova autorizzazione Regionale all’Esercizio del Centro Diurno per persone Disabili Aquilone 2” rilasciata fino al 31.08.2015. Per l’immobile di Bolzano ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ è stata fatta la procedura di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, ad eccezione in fase di rilascio che avrà comunque scadenza il 31.08.2015. Per l’immobile di Cresole non è attualmente stata rilasciata l’autorizzazione poiché l’immobile non è adeguato agli standard normativi, pertanto è stato previsto il trasferimento delle attività presso l’immobile di Isola Vicentina, attualmente in fase di ristrutturazione. La ditta affidataria dovrà provvedere, pertanto, agli adempimenti previsti dalla L.R. 22/2012 quando saranno trasferite in tale sede le attività del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti Centro Diurno. L’aggiudicatario dovrà provvedere per tutti gli immobili al rinnovo delle autorizzazioni, come previsto dalla PA Regione Veneto per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine la partenza di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e nuovo contratto di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specificigestione. Si chiede conferma rispetto al fatto che – secondo quanto indicato all’Allegato A della DGR 84/2007 Requisiti CD-DIS-au-1.1- “deve essere inoltre garantita dall’Azienda ULS la presenza programmata di confermare cheinfermieri professionali e/o personale della riabilitazione per esigenze dell’utenza ospitata, così come previsto secondo lo schema tipo di convenzione regionale”; in altre Gare (es. SM2)particolare si chiede se tale personale sia fornito direttamente dall’AULSS Vicenza, con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4oppure se vi sia – analogamente a quanto avviene per i Centri Servizi – una convenzione che regoli il fabbisogno e i corrispondenti rimborsi, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare oppure se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore per tale tipo di servizio ci siano per il gestore costi e in caso positivo a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificiquanto assommino annualmente.
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Sources: Service Agreement
Risposta. Si confermaIn relazione al quesito posto si ritiene di dover preliminarmente richiamare quanto previsto dal disciplinare al punto XIII.1 in cui si precisa che “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, ad eccezione è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del terzo punto D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in quanto i danni reputazionali ciascuna delle categorie cui sono anche quelli subiti dalla PA astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno”. Tale propedeutica considerazione attinente all’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e quindi le lavorazioni speciali che potrebbero essere individuate nell’ambito dei singoli contratti attuativi (OS3, OS28,OS30) - nella misura in cui nello specifico progetto non dovessero ricorrere le condizioni per violazioni causate dal Responsabile del trattamentoprescrivere la OG11 (cfr. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneriart 3, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 41, lett. c), qualora, anteriormente C del DM 248/2016) - ha condotto alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendospecifica richiesta della categoria OG11, in tale evenienzaluogo delle singole categorie OS3, OS28 e OS30; a ricalcolaretal fine, viene richiesta la qualificazione nella OG11 che abilita infatti l’impresa ad eseguire lavori in ciascuna categoria specialistica per classifica corrispondente a quella posseduta nella categoria generale OG11, in aumento, la quota ragione del noto principio di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificiassorbenza di cui all’art. 3 comma 2 del D.M. 248/2016.
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Sources: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Interventi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria
Risposta. Si conferma, ad eccezione del terzo punto Non si conferma la possibilità di procedere secondo la soluzione proposta in quanto i danni reputazionali sono la documentazione che, secondo la lex specialis, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria non può recare la firma del legale rappresentante dell’impresa concorrente. La presente è una procedura di gara che, ai sensi di quanto stabilito dalla lex specialis, si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico, conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). In particolare, il paragrafo 1.1 del disciplinare stabilisce che “La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del trattamentoCodice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pagn. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara. 14 Il Capitolato d’OneriAi fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica con le modalità e in conformità alle indicazioni che (…saranno rese successivamente; b) Con riferimento all’Accordo Quadro ex artil possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 54 comma 41, co. 1, lett. c)s) del D. Lgs.n. 82/2005; […]”. Inoltre, qualoraai sensi del successivo paragrafo 1.2 “L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, anteriormente e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto”. Con riferimento alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadrodocumentazione relativa all’avvalimento, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base la lex specialis di gara provvedendoimpone che detta documentazione sia presentata per via telematica nel rispetto delle modalità stabilite dal Disciplinare. Unica alternativa consentita per soddisfare l’esigenza rappresentata nel quesito è la presentazione della “Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria” (fac-simile All. 7 al Disciplinare) nonché di tutta la documentazione richiesta ai fini dell’avvalimento, in tale evenienza, a ricalcolarelingua italiana, in aumentoformato elettronico attraverso il Sistema, sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la quota conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di massimale ancora disponibile per nuovi firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Detta documentazione dovrà essere inviata e successivi Appalti specificifatta pervenire a Consip sempre attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuale documentazione relativa all’avvalimento”.
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Sources: Insurance Services Agreement
Risposta. In merito al quesito da Voi posto si sotolinea che l’Art 1 del Disciplinare di Gara richiama espressamente la determinazione n. 4 del 22 maggio 2013 dell’Autorità per la vigilanza sui contrat pubblici, avente a oggeto «Linee guida sulle operazioni di leasing fnanziario e sul contrato di disponibilità» la quale rileva, in merito alla fgura del Diretore dei Lavori, che la partecipazione attiva del commitente nella fase di controllo sullo svolgimento dei lavori, oltre a qualifcarsi come attività “di garanzia” nei confronti del realizzatore e del fnanziatore, potrebbe ridurre il rischio di contestazioni per eventuali vizi o non conformità dell’opera al termine dei lavori, atraverso la richiesta di appositi correttivi. Si confermasotolinea inoltre che il Capitolato Speciale di Appalto prevede a carico del Diretore dei Lavori le funzioni proprie del suo ruolo, ad eccezione indicate nel D.P.R. 207/2010, in particolare all’Art 148 e ss. Sempre nel Capitolato Speciale di Appalto viene specifcato che il Diretore dei lavori svolge le funzioni di alta sorveglianza sull’attività del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamentoconcessionario, di direzione dei lavori, di contabilizzazione e liquidazione dei lavori, di assistenza al collaudo di rendicontazione sull’avanzamento dei lavori. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, Qualora il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato quesito posto nasca da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima letura equivoca degli ultimi commi dell ’Art 14 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO FINANZIATORE – del 20%)Contrato, Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza si precisa che quanto richiesto al Soggeto Finanziatore non è sostitutivo dei compiti legati alla S.A. e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specificialla Direzione Lavori.
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Sources: Partenariato Pubblico Privato