Scioperi e causa di forza maggiore Clausole campione

Scioperi e causa di forza maggiore. La fornitura in oggetto ed i servizi alla stessa correlati rientrano nell’ambito dei servizi di pubblica utilità, e pertanto, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali del personale dedicato all’appalto con riferiemnto ai servizi correlati alla fornitura in parola, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Fornitore, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture dell’ASST Nord Milano interessate dalla fornitura e dai relativi servizi. Il Fornitore provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’ASST Nord Milano tramite il DEC tutte le informazioni necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale), atte a garantire la fornitura. L’ASST, si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura consegnata. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Azienda, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.
Scioperi e causa di forza maggiore. In caso di scioperi del personale dell’Appaltatore o di altra causa di forza maggiore, (escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie) con adeguato preavviso, l’impresa appaltatrice dovrà darne preventiva e tempestiva comunicazione, anche via telefax, all’AUSL. Configurandosi il servizio in oggetto “di pubblica utilità”, l’Impresa appaltatrice non potrà per nessuna ragione, sopprimerlo o non eseguirlo, in tutto o in parte; in caso contrario, l’AUSL potrà procedere alla risoluzione del contratto. L’interruzione ingiustificata del servizio di cui al presente articolo, comporta responsabilità penale in capo all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 355 del Codice Penale, e sarà qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale.
Scioperi e causa di forza maggiore. Art. 9 – Copertura assicurativa
Scioperi e causa di forza maggiore. Trattandosi di una fornitura prestato in favore di una struttura Sanitaria connotata da caratteri di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne che interrompano o ritardino la consegna o erogazione della stessa, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
Scioperi e causa di forza maggiore. L'Azienda Ospedaliera Regionale di Potenza ha la facoltà di disdire il presente contratto nei casi previsti nel presente Capitolato tranne che per cause di forza maggiore e per scioperi. Verificandosi tali casi, La Ditta aggiudicataria riconoscerà il diritto all'A.O.R. di trattenere in via straordinaria una cifra da stabilirsi sulla distinta dei costi, quale minore onere. In caso di scioperi del personale della Ditta o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali ferie, aspettative, malattie) deve essere assicurato un Servizio di emergenza al fine di garantire la somministrazione dei pasti ai degenti e dipendenti.
Scioperi e causa di forza maggiore. Poiché il servizio contemplato è di pubblica utilità, lo stesso non potrà essere soppresso. In base a quanto stabilito dalla Legge 146/1990, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, la Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all'assolvimento del servizio come previsto nel presente capitolato. Di tali situazioni dovrà essere dato congruo preavviso; in tali casi dal corrispettivo mensile verrà detratta una somma proporzionale al servizio non svolto.
Scioperi e causa di forza maggiore. Rientrando il presente appalto nell’ambito dei servizi essenziali, la ditta appaltatrice è obbligata a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12/06/1990 n. 146 sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge. Il servizio non potrà venir soppresso o ridotto per nessuna ragione. In caso di scioperi o cause di forza maggiore, la Ditta dovrà in ogni caso garantire un servizio di emergenza, concordandone le modalità con i Responsabili aziendali dei Servizi; di tali situazioni dovrà, comunque, essere dato congruo preavviso. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la ditta affidataria dell’appalto potrà sospendere la prestazione dei servizi. Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di darne notizia scritta a tutto il personale dipendente.
Scioperi e causa di forza maggiore. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. L’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture interessate dalla fornitura e dai relativi servizi delle Aziende Ospedaliere. Il contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS tramite il DEC e/o Coordinatore Aziendale della fornitura, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto. La società aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dall’Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura e della richiesta di approvvigionamento/numero di ordinativo cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare preferibilmente il relativo numero CIG. Con riferimento al canone di noleggio, la società aggiudicataria provvederà ad emetterà fattura annuale posticipata comprensiva dell’importo annuale relativo agli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza. Tutte le fatture emesse dalla società aggiudicataria dovranno essere intestate a: Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, si procederà alla liquidazione - previa verifica e riscontro da parte degli ...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: