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SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI Clausole campione

SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNILa Società si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché delle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto, in quanto applicabili. A tal proposito le Parti, contestualmente alla stipula del presente Contratto, approvano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), che qui si allega, redatto dalle stesse ai sensi dell’art. 26 del sopra citato D.lgs. n. 81/2008. La Società dovrà uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le attività contrattuali. Si segnala che le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell’impiego sono le ASL di competenza. L’Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che la Società non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico della Società.
SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI. 11.1 La Società si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. nonché delle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto, in quanto applicabili. 11.2 A tal proposito, le Parti, contestualmente alla stipula del presente Contratto, approvano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che qui si allega sub “ ”, redatto dalle stesse ai sensi dell’art. 26 del sopra citato D.lgs. n. 81/2008. Resta inteso che il DUVRI effettivo sarà sottoscritto con il competente Ufficio. 11.3 La Società si impegna ad effettuare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Agenzia, appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti. 11.4 La Società dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le attività contrattuali. Si segnala che le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell’impiego sono le ASL di competenza. 11.5 L’Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che la Società non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico della Società.
SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI. L’aggiudicataria si obbliga, a propria cura e spese, all’osservanza delle norme e delle disposizioni legislative, attualmente in vigore e che dovessero essere emanate nel corso di validità dell’appalto in quanto applicabili, in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro per tutte le attività da svolgere in appalto . In generale l’appaltatore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 626/94 e s.m.i. la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità. Dovrà impartire ai propri dipendenti precise istruzioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati al servizio ed, entro trenta giorni dall’avvio dell’appalto, anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., dovrà presentare, al responsabile del procedimento del presente appalto i seguenti documenti: • Il documento di valutazione del rischio redatto ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. • Il piano operativo di sicurezza con riguardo alle prestazioni altamente rischiose • Il documento di nomina del Responsabile della Sicurezza e del medico competente, se del caso. La ditta si impegna infine ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso in vigore presso la sede d’appalto.
SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI. ART. 19 ALTRI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE ART. 20 SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE
SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI. In fase di consegna delle merci, l’impresa è tenuta all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Nell’ALLEGATO 2 al disciplinare di gara “informazioni di dettaglio in materia di sicurezza”, sono indicate le informazioni di dettaglio in materia di sicurezza, circa gli ambienti di lavoro in cui l’Aggiudicataria andrà ad operare. L’Aggiudicataria dovrà fornire alla Fondazione il Piano Operativo di Sicurezza relativo all’attività svolta, o documento analogo attestante i rischi introdotti dall’appaltatore nel luogo di lavoro del committente, ai fini dell’attivazione della procedura per la valutazione e la gestione dei rischi interferenti. La Fondazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di accertata inosservanza delle norme in materia di sicurezza.
SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI. L’Impresa è tenuta all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, delle disposizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. In particolare, l’Impresa è tenuta: o a redigere, di concerto con l’ACI e previo sopralluogo congiunto della sede oggetto del servizio, il verbale di cooperazione e coordinamento dove vengono individuati gli interventi eventualmente necessari alla rimozione dei rischi da interferenze;
SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI. L’Aggiudicatario è tenuto all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, delle disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. In particolare è tenuto a redigere, di concerto con l’Amministrazione e previo sopralluogo congiunto della sede oggetto del servizio di cui trattasi, il verbale di cooperazione e coordinamento dove vengono individuati gli interventi eventualmente necessari alla rimozione dei rischi da interferenze.
SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI. 11.1 La Società si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. nonché delle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto, in quanto applicabili. 11.2 A tal proposito, le Parti, contestualmente alla stipula del presente Contratto, approvano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), che qui si allega sub “Allegato D”, redatto dalle stesse ai sensi dell’art. 26 del sopra citato D.lgs. n. 81/2008. Resta inteso che i D.U.V.R.I. effettivi afferenti specificatamente alle sedi dei singoli Uffici dell’Agenzia saranno sottoscritti con gli Uffici
SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI. Nell’ambito dell’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., prima dell’inizio dell’appalto, la società aggiudicataria dovrà comunicare: 1. il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione; 2. il nominativo del medico competente eventualmente nominato ai sensi della normativa vigente; 3. i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto del presente appalto; 4. inviare copia della certificazione di idoneità alla mansione effettuata dal medico competente ai sensi del DLgs n. 81/2008 e s.m.i. di eventuale ulteriore personale, rispetto a quello assorbito e già impiegato presso l’Ente e assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal citato DLgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sorveglianza sanitaria e visita medica periodica dei lavoratori relativa alla suddetta certificazione di idoneità alla mansione; 5. eventuali ulteriori informazioni.
SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI. Art. 14 Penalità e recesso unilaterale