Sindacato di Voto. Al fine di assumere le decisioni del Sindacato di Voto, le Parti hanno istituito un organo deliberativo del Sindacato di Voto (il "Comitato di Sindacato") composto come segue: 1 membro designato dal Comune di Bologna, al quale sono attribuiti 7 voti, 1 membro designato dagli azionisti minori dell’area di Bologna, al quale sono attribuiti 2 voti, 1 membro designato da Holding Ferrara Servizi S.r.l., al quale è attribuito 1 voto, 1 membro designato da Ravenna Holding S.p.A., al quale sono attribuiti 5 voti, 1 membro designato dal CON.AMI, al quale sono attribuiti 6 voti, 1 membro designato da Rimini Holding S.p.A., al quale è attribuito 1 voto, 1 membro designato dal Comune di Cesena, al quale è attribuito 1 voto, 1 membro designato dagli azionisti Modena, al quale sono attribuiti 6 voti, 1 membro designato dal Comune di Padova al quale sono attribuiti 3 voti, 1 membro designato dal Comune di Trieste al quale sono attribuiti 3 voti ed 1 membro designato dal Comune di Udine al quale sono attribuiti 2 voti. Il numero di voti assegnato a ciascun Socio Principale, per il tramite del proprio membro del Comitato, è attribuito, per tutta la durata del Patto, sulla base di un voto per ogni 1% delle Azioni Bloccate dallo stesso detenute, arrotondato per difetto qualora l’avanzo sia stato inferiore allo 0,50%, ovvero per eccesso qualora l’avanzo sia stato pari o superiore allo 0,50%, delle Azioni Bloccate. La percentuale di Azioni Bloccate viene calcolata come segue: % Azioni Bloccate = Numero Azioni Bloccate del Socio Principale x 100 capitale sociale di HERA Il numero dei voti di competenza di ciascuno dei Soci Principali sarà verificato in apertura della prima riunione del Comitato e definitivamente accertato da parte del Presidente del Comitato medesimo. Il Comitato di Sindacato resta in carica sino alla scadenza del Patto. Le decisioni saranno assunte con il voto favorevole di almeno il 65% dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato di Sindacato presenti a tale riunione, salvo per le decisioni per le quali il Patto prevede una diversa maggioranza. Il Comitato di Sindacato si riunisce almeno un giorno prima:
(i) di ogni riunione dell’Assemblea che porti all’ordine del giorno una delle materie di seguito indicate:
1) liquidazione della Società;
2) fusione o scissione della Società;
3) modifica degli articoli 6 (Azioni e voto maggiorato) 7 (Partecipazione maggioritaria pubblica), 8 (Limiti al possesso azionario), 14 (Validità delle assemblee e d...
Sindacato di Voto. 4.1 Le Parti del Patto si obbligano a conformare il proprio voto in Assemblea in base alle deliberazioni assunte, ai sensi del Paragrafo 3.2.5 dall'Assemblea di Patto sulle materie indicate al precedente Paragrafo 3.2.2.
4.2 Ove non fosse possibile deliberare in sede di Assemblea di Patto neppure in seconda convocazione - fatto in ogni caso salvo quanto diversamente previsto dal Contratto di Sindacato per le materie oggetto dello stesso - ciascuna Parte sarà libera di votare in Assemblea e di agire secondo il proprio ragionevole apprezzamento.
4.3 Le Parti del Patto si impegnano, fin d'ora, ad esercitare il proprio voto in Assemblea nel rispetto di quanto sopra previsto ed a tal fine potranno anche conferire la propria rappresentanza ad un delegato (di seguito i "Delegati") tramite delega scritta che dovrà contenere la data, il nome dei Delegati nominati ai sensi del successivo Paragrafo 4.4 e le istruzioni di voto conformi a quanto previsto ai paragrafi 4.1 e 4.2.
4.4 II Segretario curerà la predisposizione delle deleghe di voto ed avrà cura di richiedere alle singole Parti di procedere al relativo conferimento in tempo utile per l'Assemblea.
Sindacato di Voto. 5.1 I Contraenti si obbligano a conformare il proprio voto in Assemblea alle deliberazioni assunte dal Comitato ed indicate al precedente Paragrafo 4.3.(i).
5.2 In caso di mancato raggiungimento nel Comitato di un voto favorevole sulla delibera da assumere ai sensi del precedente Paragrafo 4.3.(i), ciascun Contraente esprimerà nell’Assemblea voto contrario all’assunzione della delibera stessa.
Sindacato di Voto. Al fine di assumere le decisioni del Sindacato di Voto, le Parti hanno istituito un organo deliberativo del Sindacato di Voto (l’“Assemblea di Patto”) composto dai legali rappresentanti pro-tempore di ciascuna Parte o dai loro delegati. L’Assemblea del Sindacato si riunisce:
(i) almeno 3 giorni prima di ogni riunione del Comitato di Sindacato, di cui al Contratto di Sindacato;
(ii) almeno 5 giorni prima di ogni riunione dell’Assemblea di Hera S.p.A. che porti all’ordine del giorno una qualsiasi materia diversa da quelle di competenza del Comitato di Sindacato cui al precedente punto (i);
(iii) almeno 30 giorni prima di ogni riunione dell’Assemblea di Hera S.p.A. che porti all’ordine del giorno la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale;
(iv) ogniqualvolta il Comune di Bologna ovvero n. 14 Parti diverse dal Comune di Bologna ne facciano richiesta scritta al Presidente dell’Assemblea di Patto. Le decisioni dell’Assemblea di Patto vengono validamente assunte a maggioranza dei presenti purché sia stato espresso il voto favorevole da parte del Comune di Bologna e di almeno 8 altre Parti. Le Parti del Patto si obbligano a conformare il proprio voto nell’Assemblea di Xxxx S.p.A. in base alle deliberazioni assunte dall'Assemblea di Patto.
Sindacato di Voto. 3.1. Xxxxx restando quanto previsto in materia di designazione dei candidati alle cariche di Iren, gli Aderenti si impegnano ad assumere all’unanimità la decisione sui voti da esprimere in assemblea di Xxxx.
3.2. Nell’ipotesi in cui, 15 giorni prima dell’assemblea, gli Aderenti non abbiano stabilito come votare: i) qualora l’assemblea sia convocata per il bilancio, gli Aderenti delibereranno in conformità di quanto deciso concordemente dai Sindaci dei Comuni di Torino e Genova o – in difetto di accordo – da un terzo incaricato di comune accordo tra gli Aderenti o, in caso di mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano; ii) in tutte le altre ipotesi di convocazione dell’Assemblea, gli Aderenti impediranno che sia adottata una delibera da parte di Xxxx e, a tal fine, o non consentiranno la formazione del quorum costitutivo, oppure parteciperanno all’assemblea di Iren ed esprimeranno voto contrario all’adozione di detta delibera.
Sindacato di Voto. 5.1 I Contraenti si obbligano a conformare il proprio voto in Assemblea alle deliberazioni assunte dal Comitato ed indicate al precedente Paragrafo 4.3.(i).
Sindacato di Voto. I Partecipanti si sono altresì impegnati ad esprimere il proprio voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria di Xxxxxxx in conformità alle decisioni assunte dal Sindacato, con le modalità stabilite al successivo paragrafo 6.5(iii), in relazione alle seguenti materie:
(i) nomina e revoca di amministratori e sindaci e del soggetto incaricato della sua revisione contabile; determinazione dei compensi spettanti agli amministratori e dell’eventuale importo massimo complessivo delle remunerazioni di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
(ii) distribuzione di dividendi, formati con utili o riserve di qualsiasi tipo, e acquisto di azioni proprie;
(iii) approvazione dei bilanci d’esercizio, nonché dei bilanci consolidati, delle relazioni semestrali e di ogni rendiconto o bilancio infrannuale, quando la legge ne preveda l’approvazione da parte dell’assemblea;
(iv) approvazione o autorizzazione di operazioni straordinarie, operazioni con parti correlate, piani di stock option, riorganizzazioni, ristrutturazioni debiti e altre operazioni simili;
(v) modifiche dello statuto sociale di Prelios di tempo in tempo vigente.
Sindacato di Voto. 5.1 Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 4, la decisione sul voto da esprimere, da parte di FCT e Nuova FSU, in seno all’assemblea di Iren deve essere adottato all’unanimità dalle Parti, mediante comunicazione scritta contenente la proposta di voto ad opera della Parte più diligente ed accettazione scritta ad opera dell’altra Parte. Lo scambio dovrà avvenire via PEC o fax o altro strumento o mezzo tecnologico idoneo a garantire la prova della ricezione del documento da parte del soggetto destinatario.
5.2 Qualora, al più tardi entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è convocata l’assemblea di Iren in prima convocazione per qualunque ragione non venga stabilito dalle Parti come votare in seno all’assemblea di Iren, si applicherà quanto previsto dal successivo art. 6 e pertanto:
5.3 se l’assemblea di Xxxx è convocata per deliberare in merito all’approvazione del bilancio le Parti dovranno partecipare all’assemblea ed esprimere voto conforme alla determinazione che sarà assunta ai sensi dell’art. 6.1 o in via d’urgenza dal soggetto incaricato ai sensi del precitato art. 6.2;
5.4 se l’assemblea di Iren è convocata per deliberare su qualsiasi altra materia diversa dall’approvazione del bilancio, le Parti dovranno impedire che sia adottata una delibera da parte di Xxxx e, a tal fine, o non consentiranno la formazione del quorum costitutivo, oppure parteciperanno all’assemblea di Iren ed esprimeranno voto contrario all’adozione di detta delibera.
Sindacato di Voto. Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, primo comma TUF.
(1) E' principio condiviso da tutti i Partecipanti che la gestione della Società debba avvenire con continuità rispetto al passato, anche con riferimento alla politica di crescita interna ed esterna ed alla politica dei dividendi.
(2) Ciascuno dei Partecipanti si impegna a: (i) esprimere il proprio voto nell'assemblea ordinaria della Società, tramite il delegato designato di volta in volta dalla Direzione per ogni singola assemblea della Società, convocata per la nomina di amministratori e/o dei sindaci, in modo tale da far sì che - per quanto possibile tenuto conto della circostanza che le Azioni Sindacate non consentono di garantire tale risultato - la nomina degli amministratori e dei sindaci avvenga in conformità al successivo punto (3), (ii) fare quanto nelle proprie possibilità affinché nelle nomine degli organi sociali di cui ai successivi punti
Sindacato di Voto. Le Parti si sono impegnate a far si che, in sede di assemblea straordinaria, le deliberazioni siano approvate con il voto favorevole di entrambe le Parti. A tal fine, le Parti si sono obbligate a consultarsi preventivamente e a sindacare l’esercizio del diritto di voto spettante a tutte le Azioni Sindacate. Il Patto prevede che qualora per effetto di compravendite o di altri atti di trasferimento, a qualunque titolo effettuati nel rispetto delle disposizioni del Patto, le Parti incrementino il numero di azioni possedute, tali ulteriori azioni si intenderanno automaticamente apportate al sindacato di voto.