Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.
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Samples: Financing Agreement, Financing Agreement
Spese ammissibili. In 1. Ai fini del presente bando sono da ritenersi ammissibili le spese che concorrono al costo di produzione, elencate nella scheda economico-finanziaria del progetto, effettivamente sostenute nel territorio emiliano-romagnolo, riferite a personale residente in regione, all’acquisizione di beni e servizi da fornitori avente sede legale o unità locale in Xxxxxx-Romagna, ivi incluse le prestazioni di verifica amministrativo-contabileprofessionisti residenti ai fini fiscali sul territorio regionale.
2. Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data d’inizio delle attività sul territorio, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza non può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data antecedente a quella di presentazione della domanda - di contributo, e non dopo la termina alla data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, eccdel progetto.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto
3. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e rientranti tra le tipologie di spesa individuate ai successivi paragrafi 8.1 ed 8.2,
a. dal beneficiario, ovvero dal soggetto al quale è stato concesso il contributo, ovvero l’impresa che ha presentato la registrazione degli Accordi Temporanei domanda;
b. dal produttore, qualora non sia il beneficiario del contributo, risultante nel contratto allegato alla richiesta di Scopo contributo o comunicato successivamente;
c. dal coproduttore, qualora non sia il beneficiario, risultante nel contratto allegato alla richiesta di cui al paragrafo 4.1contributo o comunicato successivamente;
d. dal produttore esecutivo, qualora non sia il beneficiario, risultante nel contratto allegato alla richiesta di contributo o comunicato successivamente.
4. Sono ammissibili Fermo restando il soggetto beneficiario, qualora intervenga una variazione della compagine produttiva in data successiva alla presentazione della domanda, le spese sostenute dal nuovo soggetto saranno ritenute ammissibili solo successivamente alla data della comunicazione di variazione.
5. Ogni documento di spesa per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese ammissibili, ai successivi paragrafi 8.1 ed 8.2, ad eccezione degli scontrini e delle buste paga, deve riportare necessariamente il nome del progetto o il Codice Unico di Progetto (CUP), per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi consentire l’immediata riconducibilità della spesa al progetto finanziato, pena la non ammissibilità della stessa.
6. Durante la fase istruttoria saranno considerate solo le spese riconosciute come ammissibili e si potrà, inoltre, procedere ad eventuale riduzione della loro entità qualora i costi non siano ritenuti congrui.
7. L’imposta sul valore aggiunto (esIVA) può costituire un costo ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dall’impresa. noleggio veicoli con conducenteL’IVA che può essere in qualche modo recuperata non può essere considerata ammissibile anche se essa non sarà effettivamente recuperata.
8. Si precisa che qualsiasi spesa, affitto sala con servizio pulizia o cateringsebbene eleggibile, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche non è considerata ammissibile ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamenteliquidazione del contributo qualora non sia quietanzata, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono ossia supportata da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione copia della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativadocumentazione comprovante l’avvenuto pagamento.
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Samples: Bando Per Il Sostegno Alla Produzione Di Opere Cinematografiche E Audiovisive, Bando Per Il Sostegno Alla Produzione Di Opere Cinematografiche E Audiovisive
Spese ammissibili. In sede 1. Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di verifica amministrativo-contabilecosto nel rispetto dei relativi valori massimi:
a. spese generali. L’ammontare verrà riconosciuto fino al valore massimo pari al 20% degli altri costi complessivi ammissibili di progetto al netto dei costi di cui al punto b); non sono contemplati, tra i costi di spese generali, le spese per essere ammissibileil personale della Fondazione;
b. pubblicità e promozione. L’ammontare verrà riconosciuto fino al valore massimo pari al 20% degli altri costi complessivi ammissibili di progetto al netto dei costi di cui al punto a);
c. gestione spazi, una spesa deve essere: - pertinente esclusivamente quelle necessarie per le attività di progetto;
x. xxxxx per il personale e imputabile compensi professionali direttamente ed esclusivamente contrattualizzati, imputabili e riferibili alla realizzazione del progetto;
e. costi di produzione;
x. xxxxx di ospitalità (i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio, sono imputati nei limiti degli importi previsti per il personale dirigenziale in missione, dal Regolamento regionale n. 746/2011 e ss.mm.ii.).
2. Un costo per essere considerato ammissibile deve essere:
a. pertinente ed imputabile direttamente alle attività oggetto del contributopreviste dal progetto approvato;
b. effettivamente sostenuto e contabilizzato; - pertanto, in sede di rendicontazione le spese dovranno risultare effettivamente sostenuta pagate dal soggetto beneficiario e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e dovranno aver dato luogo a ad adeguate registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normativenel rispetto della normativa fiscale;
c. sostenuto mediante obbligazioni sorte nel periodo temporale di ammissibilità delle spese, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata ovvero nell’arco temporale di attuazione del progetto;
d. comprovabile, ovvero giustificato da fatture quietanzate o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi . Non sono ammessi scontrini fiscali.
e. tracciabile, ovvero i pagamenti, che dovranno essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque effettuati entro il termine massimo previsto per la presentazione della richiesta del Saldo, dovranno essere registrati sul/i conto/i corrente/i ed effettuati esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili quali bonifici, altre modalità di rendicontazione alla Regionepagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico. Ogni titolo Non sono ammessi pagamenti in contanti.
3. Non sono comunque ammissibili:
a) le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
b) le spese relative all’acquisto di spesa originale (fatturescorte;
c) le spese di acquisto di beni immobili e mobili registrati;
d) le spese di manutenzione straordinaria degli immobili;
e) spese per il riscatto dei beni;
f) xxxxxxx, cedolini pagasanzioni, ecc.penali ed interessi;
g) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbrooneri finanziari;
h) con l’indicazione del progetto di riferimento le spese relative all’IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
i) le spese relative a beni e dell’imputazione dell’importo servizi non direttamente funzionali al progetto. Sono ammissibili ;
k) i contributi in natura sotto forma di lavoro non retribuito;
n) le spese sostenute per l’autenticazione relative al personale dipendente e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini agli organi della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.Fondazione;
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Samples: Financing Agreement
Spese ammissibili. In sede conformità a quanto definito dal Reg. (UE) n. 1303/2013, dalla normativa nazionale di verifica amministrativoriferimento (DPR 5 febbraio 2018, n. 22) e dalle norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, nonché dagli strumenti attuativi del POR Puglia 2014-contabile2020, per essere ammissibiletra cui il Xx.Xx.Xx. e l’Avviso/Procedura a valere sul quale l’operazione oggetto del presente Disciplinare è stata ammessa a finanziamento, una spesa deve sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell’operazione e strettamente connesse alle finalità a cui lo stesso attende. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle che risultano essere: - pertinente e imputabile direttamente pertinenti ed esclusivamente alle attività oggetto imputabili all’operazione selezionata sulla base del contributoquadro economico dell’operazione ammessa a finanziamento; - effettivamente sostenuta sostenute dal Beneficiario e contabilizzatacomprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta; - sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili entro il 31 dicembre 2023, termine indicato dall’art. 65(4) del Reg. (UE) n. 1303/2013; - contabilizzate, in conformità alle disposizioni normative, di Xxxxx ed ai principi contabili nonché alle e, se del caso, sulla base delle specifiche prescrizioni in materiadisposizioni dell'Autorità di Gestione. Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate e nell’ambito del quadro economico dell’operazione ammessa a finanziamento, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: ✓ fornitura dei nuovi autobus; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) ✓ indennità, oneri e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusionecontributi dovuti, come per legge, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione enti pubblici finalizzati alla Regione. Ogni titolo di spesa originale realizzazione dell’intervento (fatture, cedolini pagaimmatricolazioni, ecc.); ✓ spese generali. Per spese generali, da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci: - progettazione dell’intervento; - spese di gara (commissioni di aggiudicazione); - (ove previsto) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione direzione esecuzione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettualicontratto; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi- collaudo. Le voci di spesa relative alle spese assicurative specifiche per la realizzazione generali saranno ritenute ammissibili nel limite massimo del 2% (inteso come totale cumulativo delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi stesse) del valore dell’importo a enti terzibase d’asta dell’appalto delle forniture. Le spese per prestazioni imprevisti (ossia spese riconducibili a circostanze impreviste ed imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante e intervenute successivamente all’approvazione del quadro economico definitivo), sono ammissibili a contributo finanziario nella misura massima del 10% dell’importo delle/dei forniture/servizi, rilevabile a seguito di lavoro rese a favore quadro economico post procedura/e di ODV-APS-Fondazioni appalto e sono da intendersi al lordo di cui IVA ed eventuali contributi integrativi. Gli atti relativi ad eventuali modifiche e varianti al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015progetto devono essere sottoposti alla Xxxxxxx Xxxxxx, n. 81 xxxxx 00 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183xxxxxx) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino giorni dall’approvazione da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività parte del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal casoSoggetto beneficiario, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazionedella valutazione della conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e dell’ammissibilità delle relative spese. Nel caso di variante, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoroconforme alla normativa vigente, la nota cui entità economica è superiore al limite del 10% di conferimento cui alla voce imprevisti del quadro economico definitivo, la Regione si riserva di incarico valutare la possibilità di considerare ammissibile al contributo del POR la relativa spesa nell’ambito delle risorse finanziarie impegnate per il progetto, fermo restando il costo totale dell’operazione così come ammessa a finanziamento ed il relativo contributo massimo concedibile. L’imposta sul valore aggiunto (con l’indicazione delle ore dedicate al progettoIVA) controfirmata è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal dipendenteSoggetto beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento nazionale di riferimento. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con modalità tracciabili gli appaltatori, compresi gli accordi bonari e antiriciclaggio su conto corrente bancariogli interessi per ritardati pagamenti. Non sono altresì considerate ammissibili le spese relative alla manutenzione ordinaria degli autobus, quelle relative ad acquisto autobus usati, nonché quelle spese non contemplate nel quadro economico della proposta progettuale ammessa a finanziamento. Le eventuali economie rivenienti dal progetto finanziato, ivi incluse quelle rivenienti dal quadro economico rideterminato post procedura/postale intestato al soggetto e di appalto, ritornano nella disponibilità della Regione Puglia, senza possibilità alcuna di utilizzo da parte del Soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra Per tutte le spese ammissibili. L’attività dei volontari non specificate nel presente articolo o per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modomigliore specificazione di quelle indicate, si rinvia alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e ai singoli volontari potranno essere rimborsatess.mm.ii., a piè nonché al “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate investimento europei (come vitto, viaggio e alloggioSIE) per l’attività prestatail periodo di programmazione 2014/2020” di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65 e 67, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3paragrafo 1, del CTSReg. (UE) n. 1303/2013). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.
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Samples: Disciplinare Regolante I Rapporti Tra Regione Puglia E Soggetti Beneficiari
Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile1. Ai sensi della lettera i) della citata delibera CIPE n. 25/2016, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo sono considerate ammissibili a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili valere sul FSC le spese sostenute per l’autenticazione a partire dal 1° gennaio 2014 e che: - siano assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente); - siano temporalmente assunte nel periodo di validità dell’intervento; - siano effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la registrazione degli Accordi Temporanei spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; - siano pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato.
2. Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l’intervento sia assicurato con una pluralità di Scopo fonti di cui al paragrafo 4.1finanziamento. Sono A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le principali tipologie di spese ammissibili le e i loro limiti di rendicontazione a valere sulle risorse del FSC: - Lavori, forniture e servizi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; - Espropriazioni; - Spese generali. L’aliquota del finanziamento da destinarsi a spese per affitto generali (spese tecniche e di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducentegara, affitto sala con servizio pulizia o cateringconsulenze, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica non potrà superare il 12% dell’importo lordo dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie lavori e degli imprevisti (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissionise utilizzati), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche nonché dell’effettiva spesa per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordoespropriazioni, con esclusione dell’imposta regionale attività produttivedell’aliquota per IVA; - IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge; il Responsabile dell'Intervento, a condizione tal proposito, è tenuto a presentare apposita dichiarazione attestante che risultino l'aliquota IVA è stata determinata secondo la normativa vigente e non è recuperabile dal Soggetto Attuatore; - Imprevisti. La voce “imprevisti” inserita nel quadro economico di progetto può essere utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, previa comunicazione da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione parte del Soggetto Attuatore al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal casoDirigente regionale responsabile dell’attuazione, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno del monitoraggio dell’intervento, dell’aggiornamento del relativo fascicolo di progetto e delle verifiche di coerenza con il q.e.; - Accantonamenti. Le economie realizzate in sede di gara possono essere conservati la dichiarazioneaccantonate in una percentuale non eccedente il 10% dell’importo di aggiudicazione. Tale quota va ad integrare il quadro economico del progetto post - gara e deve essere riportata in un’apposita voce del quadro economico rimodulato. La posta per accantonamento del quadro economico non può essere utilizzata per modifiche contrattuali nel caso in cui per le stesse il Soggetto Attuatore abbia già fatto ricorso alla voce “Imprevisti”). La voce di spesa “Accantonamenti” può, certificata dalla struttura competente invece, essere utilizzata, nei casi e sottoscritta dal legale rappresentante nei limiti tassativamente stabiliti dall’art. 106 del datore D.Lgs. n. 50/2016 nonché per opere complementari che rendano più funzionale e fruibile l’opera principale e che vengano affidate attraverso nuova procedura di lavorogara, attestante la retribuzione oraria lorda spettante previa comunicazione da parte del Soggetto Attuatore al dipendenteDirigente regionale responsabile dell’attuazione, maggiorata della quota dei contributi previdenziali ai fini del monitoraggio dell’intervento, dell’aggiornamento del relativo fascicolo di progetto e assistenziali delle verifiche di coerenza con il q.e.
3. Ogni eccedenza di spesa rispetto all’importo finanziato, per qualsiasi motivo determinata, resterà a carico del datore di lavoroSoggetto Attuatore, la nota di conferimento di incarico (che provvederà alla relativa copertura con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendentemezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere, dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia limite del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e finanziamento regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 determinato con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17decreto di assegnazione definitiva, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativapossa gravare sulla Regione.
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Spese ammissibili. In sede Il presente articolo disciplina le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti di verifica amministrativo-contabilericerca. Ulteriori dettagli sulle spese ammissibili saranno riportati nelle linee guida per la rendicontazione predisposte da ARTEA di cui all’Allegato11. Le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti di ricerca sono le seguenti:
a) spese di personale (ricercatori, per essere ammissibiletecnici e altro personale ausiliario dei soggetti proponenti nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo) comprensive di tutti gli oneri, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle ammissibili nella misura massima del 50% delle spese totali ammissibili del progetto; il costo del personale amministrativo e/o del personale non addetto ad attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia classificabili come ricerca e/o sviluppo deve essere stata effettivamente pagata imputato alle spese generali di cui alla lettera h); il costo del personale amministrativo interno dedicato all’attività di “Gestione e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partnerRendicontazione” del progetto finanziato deve invece essere rendicontato agli altri costi di esercizio di cui alla lettera i). Gli scontrini fiscali Si specifica che, nel caso di micro e piccole imprese, all'interno della suddetta voce di spesa, è compreso anche il costo del titolare di ditta individuale o quello di amministratori e soci dell'impresa; tali costi sono ammessi quale documento giustificativo della spesa imputabili alle spese di personale, esclusivamente per la parte di effettivo impiego nel progetto e solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo nel caso in cui siano dichiarati nella scheda tecnica di progetto (cdAll. scontrino parlante2) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistatonel piano finanziario (All. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente 3) compilati al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data momento di presentazione della domanda - e non dopo la data domanda16.
b) spese di conclusione, ad eccezione delle spese personale per attività di rendicontazione che possono essere sostenute ricerca e pagate anche dopo sviluppo con rapporti di lavoro a termine assunti specificatamente per il progetto o assegni di ricerca attivati specificatamente per il progetto; non sono ammissibili nella presente voce e in alcuna altra voce le spese relative a borse di studio;
c) spese per strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la conclusione delle attività progettualidurata dello stesso. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, ma comunque entro il termine sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione vita del progetto di riferimento ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili. Nel caso in cui l’acquisizione di strumenti e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute attrezzature avvenga attraverso un contratto di leasing si rinvia alle linee guida per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo rendicontazione di cui al paragrafo 4.1all’Allegato 11. Sono ammissibili le Si precisa che, all'interno della suddetta voce di spesa, è considerato ammissibile ad agevolazione il costo delle strumentazioni e delle attrezzature nuove di fabbrica necessarie allo svolgimento dell’intervento. Queste devono essere rendicontate sulla base dell’effettivo utilizzo del bene nel progetto e della durata complessiva;
d) spese dei fabbricati e dei terreni utilizzati per affitto il progetto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese ricerca nella misura e per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) la durata in cui sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche utilizzati per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono dello stesso. Sono ammesse limitatamente al periodo a rendicontazione le quote di realizzazione ammortamento e sono soggette ai limiti percentuali previsti i canoni di locazione in proporzione all’utilizzo degli stessi per le spese il progetto e per l’affidamento di servizi a enti terzila durata del progetto. Le spese per prestazioni i fabbricati e i terreni non possono superare il 10% delle spese totali ammissibili del progetto. Le aree e i fabbricati suddetti possono essere ammessi all’agevolazione se, nei 10 anni precedenti alla domanda di lavoro rese agevolazione, non sono stati oggetto di concessione di aiuto di qualsiasi natura, da parte di enti pubblici locali, nazionali o comunitari ovvero, nel caso lo siano stati, se l’ente concedente ha revocato e recuperato interamente l’aiuto concesso;
e) spese della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche, dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a favore prezzi di ODV-APS-Fondazioni mercato (nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione), spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (sono compresi i depositi delle domande di brevetto), spese per servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, ivi inclusi gli oneri connessi alla costituzione dell’ATS. Le spese di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183alla lettera e) sono imputabili anche pro quota: tali considerate ammissibili nella misura massima complessiva del 30% delle spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività totali ammissibili del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile;
f) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività spese per la quale viene richiesto diffusione e il contributo. In tal caso, ai fini trasferimento dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione risultati del progetto non potrà essere retribuita in alcun mododi ricerca (organizzazione di seminari, incontri e ai singoli volontari potranno essere rimborsateconvegni, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi, partecipazioni a piè di lista, soltanto le fiere e convegni) nella misura massima del 3% delle spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.totali
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Samples: Accordo Di Programma
Spese ammissibili. In sede Il presente articolo disciplina le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti di verifica amministrativo-contabilericerca. Ulteriori dettagli sulle spese ammissibili saranno riportati nelle linee guida per la rendicontazione predisposte da ARTEA di cui all’Allegato11. Le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti di ricerca sono le seguenti:
a) spese di personale (ricercatori, per essere ammissibiletecnici e altro personale ausiliario dei soggetti proponenti nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo) comprensive di tutti gli oneri, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle ammissibili nella misura massima del 50% delle spese totali ammissibili del progetto; il costo del personale amministrativo e/o del personale non addetto ad attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia classificabili come ricerca e/o sviluppo deve essere stata effettivamente pagata imputato alle spese generali di cui alla lettera h); il costo del personale amministrativo interno dedicato all’attività di “Gestione e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partnerRendicontazione” del progetto finanziato deve invece essere rendicontato agli altri costi di esercizio di cui alla lettera i). Gli scontrini fiscali Si specifica che, nel caso di micro e piccole imprese, all'interno della suddetta voce di spesa, è compreso anche il costo del titolare di ditta individuale o quello di amministratori e soci dell'impresa; tali costi sono ammessi quale documento giustificativo della spesa imputabili alle spese di personale, esclusivamente per la parte di effettivo impiego nel progetto e solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo nel caso in cui siano dichiarati nella scheda tecnica di progetto (cdAll. scontrino parlante2) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistatonel piano finanziario (All. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente 3) compilati al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data momento di presentazione della domanda - e non dopo la data domanda16.
b) spese di conclusione, ad eccezione delle spese personale per attività di rendicontazione che possono essere sostenute ricerca e pagate anche dopo sviluppo con rapporti di lavoro a termine assunti specificatamente per il progetto o assegni di ricerca attivati specificatamente per il progetto; non sono ammissibili nella presente voce e in alcuna altra voce le spese relative a borse di studio;
c) spese per strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la conclusione delle attività progettualidurata dello stesso. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, ma comunque entro il termine sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione vita del progetto di riferimento ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili. Nel caso in cui l’acquisizione di strumenti e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute attrezzature avvenga attraverso un contratto di leasing si rinvia alle linee guida per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo rendicontazione di cui al paragrafo 4.1all’Allegato 11. Sono ammissibili le Si precisa che, all'interno della suddetta voce di spesa, è considerato ammissibile ad agevolazione il costo delle strumentazioni e delle attrezzature nuove di fabbrica necessarie allo svolgimento dell’intervento. Queste devono essere rendicontate sulla base dell’effettivo utilizzo del bene nel progetto e della durata complessiva;
d) spese dei fabbricati e dei terreni utilizzati per affitto il progetto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese ricerca nella misura e per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) la durata in cui sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche utilizzati per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono dello stesso. Sono ammesse limitatamente al periodo a rendicontazione le quote di realizzazione ammortamento e sono soggette ai limiti percentuali previsti i canoni di locazione in proporzione all’utilizzo degli stessi per le spese il progetto e per l’affidamento di servizi a enti terzila durata del progetto. Le spese per prestazioni i fabbricati e i terreni non possono superare il 10% delle spese totali ammissibili del progetto. Le aree e i fabbricati suddetti possono essere ammessi all’agevolazione se, nei 10 anni precedenti alla domanda di lavoro rese agevolazione, non sono stati oggetto di concessione di aiuto di qualsiasi natura, da parte di enti pubblici locali, nazionali o comunitari ovvero, nel caso lo siano stati, se l’ente concedente ha revocato e recuperato interamente l’aiuto concesso;
e) spese della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche, dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a favore prezzi di ODV-APS-Fondazioni mercato (nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione), spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (sono compresi i depositi delle domande di brevetto), spese per servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, ivi inclusi gli oneri connessi alla costituzione dell’ATS. Le spese di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183alla lettera e) sono imputabili anche pro quota: tali considerate ammissibili nella misura massima complessiva del 30% delle spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività totali ammissibili del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile;
f) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività spese per la quale viene richiesto diffusione e il contributo. In tal casotrasferimento dei risultati del progetto di ricerca (organizzazione di seminari, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazioneincontri e convegni, certificata dalla struttura competente produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi, partecipazioni a fiere e sottoscritta dal legale rappresentante convegni) nella misura massima del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico 3% delle spese totali ammissibili del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale fino a un massimo di euro 100.000,00; nel caso di partecipazioni a fiere e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, convegni organizzate da terzi sono ammissibili in questa voce rientra solamente le spese di iscrizione al convegno o alla fiera. Le spese di trasporto, effettuate esclusivamente con mezzi pubblici (aereo, treno, bus, taxi), di vitto e di alloggio devono essere inserite tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggiocui alla lettera g);
g) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17trasferte e missioni per il personale di cui ai precedenti punti a) e b), comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.nella misura
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Samples: Accordo Di Programma
Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile1. Il contributo, per essere ammissibileun massimo di 2.000,00 euro a coppia, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo è erogato a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione rimborso delle spese pertinenti all’evento del matrimonio/unione civile, tra le quali:
a. acquisto di bomboniere;
b. noleggio auto da cerimonia;
c. acquisto abito e accessori da cerimonia (sposo o sposa);
d. addobbo floreale;
e. servizi di catering e ristorazione (massimo 700,00 euro);
f. servizi alla persona legati al giorno del matrimonio, quali acconciatura e trucco;
g. viaggio di nozze (massimo 700,00 euro);
h. affitto sale e location per attività cerimonia e banchetto;
i. servizi di rendicontazione che possono essere sostenute riprese video e pagate anche dopo la conclusione book fotografico;
j. servizi di animazione, intrattenimento, spettacolo;
k. servizio di wedding planner;
l. acquisto fedi nuziali;
m. stampa delle attività progettuali, ma comunque entro partecipazioni.
2. Ciascuna coppia può chiedere il termine rimborso di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo massimo 5 (cinque) documenti di spesa originale (fatture, cedolini paga, eccspesa.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi
3. Le spese assicurative specifiche per devono essere effettuate nel Lazio: tale condizione deve risultare dai documenti di spesa.
4. Qualora le spese documentate secondo le modalità di cui all’art. 4, punto 3 lettera k) del presente avviso siano inferiori a 2.000,00 euro, il contributo sarà pari all’ importo rendicontato.
5. Ogni spesa, a pena di inammissibilità, deve:
a. essere sostenuta nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2021 ed il 31 gennaio 2023, come risultante dai documenti contabili;
b. NON essere stata effettuata con modalità di acquisto tramite e-commerce (acquisto on line);
c. essere stata effettuata con sistemi tracciabili (bonifico o pagamento elettronico);
d. essere conforme alla normativa fiscale, effettivamente sostenuta ed opportunamente documentata attraverso fatture, ricevute o documenti contabili dai quali si evinca il tipo di spesa, la realizzazione delle sua pertinenza con la celebrazione o unione civile;
e. presentare causale compatibile con le attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale quali viene richiesto concesso il contributo. In tal caso;
f. essere dimostrata attraverso un documento di pagamento (bonifico, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazionescontrino POS) con importo identico a quello del documento di spesa (fattura, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoroscontrino fiscale), attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni discordanza tra l’importo del Codice documento di spesa e quello del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner documento di progetto pagamento è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativaammissibile l’importo minore.
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Samples: Public Notice for Grant Contribution
Spese ammissibili. L’impresa partecipante alla gara potrà utilizzare le risorse economiche assegnate al progetto Centri per la Famiglia, entro le seguenti voci di spesa: TABELLA A VOCI DI COSTO AD ANNO DI SERVIZIO Euro Costi Personale n. 2 Psicologi ( E2) x 18/h x 46/S n. 2 Assistenti Sociali (D2) x 18/h x46/S n. 2 Educatori (D2) x 18/h x46 /S n.1 Maestro attività manuali ( D1) 4/hx46/S n.2 Pedagogisti ( D2) 3/hx 46/S n.2 Addetti alla segreteria ( B1) 15/hx 46/S 131.000,00 Costi di gestione comunicazione) ( Assicurazione, utenze consumi etc, spese di 13.000,00 Totale esente IVA 144.000,00 Il numero di personale indicato nella predetta scheda per ciascuna figura professionale per il quale è indicato un impiego orario inferiore alle 10 ore settimanali è indicativo, ferma restando la possibilità in sede progettuale di individuare un'unica figura professionale che copra l’intero budget di ore settimanali per ciascun profilo richiesto. In ogni caso non è possibile imputare al progetto: spese relative ad iniziative di formazione, studio, ricerca, seminari e convegni destinati al personale in quanto non direttamente fruibili dall’utenza coinvolta nel servizio. La proposta progettuale presentata in sede di verifica amministrativo-contabilegara dovrà indicare analiticamente il giorni settimanali di apertura del Centro e gli orari di apertura dello stesso, per la stessa dovrà altresì essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto corredata da elenco analitico del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata personale da adibire al servizio con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario indicazione del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono numero di conoscere la natura del bene o servizio acquistatoore settimanali d’impiego. La quietanza può proposta progettuale dovrà altresì essere dimostrata anche da documenti contabili rispettosa delle prescrizioni minime esplicitate all’art 4 del presente capitolato. Fermo restando la base di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo gara, la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo proposta progettuale potrà prevedere scostamenti nelle due macrovoci di spesa originale (fatture, cedolini paga, eccnei limiti del 10% delle stesse.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Spese ammissibili. 5.1. In sede di verifica amministrativo-contabilepresentazione delle domande di contributo, i soggetti proponenti dovranno presentare una scheda finanziaria utilizzando lo schema previsto all’interno dell’Allegato D (Art. 6.1, c), indicando le voci di spesa distinte nelle seguenti categorie di spese ammissibili: a) compensi destinati ai docenti formatori; b) spese di viaggio e alloggio; c) spese legate al materiale didattico; d) spese di segreteria; e) spese legate all’acquisto e/o noleggio di strumentazione; f) spese di affitto locali. Nello specifico:
a) le spese connesse ai compensi destinati ai formatori riguardano esclusivamente le retribuzioni dei docenti che terranno i corsi di perfezionamento o di aggiornamento;
b) le spese di viaggio e alloggio sono anch’esse riferite unicamente a quelle sostenute per i formatori ed eventualmente al personale responsabile dell’organizzazione, qualora il corso non si svolga nel luogo in cui ha sede l’ente proponente;
c) le spese legate al materiale didattico riguardano libri, dispense e altro materiale necessario per l’apprendimento dei partecipanti;
d) le spese di segreteria sono le spese legate alle attività amministrative/organizzative e di segreteria necessarie alla realizzazione del corso;
e) le spese legate all’acquisto e/o noleggio di strumentazione sono quelle che fanno riferimento all’equipment tecnico (come, per esempio, proiettori, microfoni, lavagna elettronica) o all’acquisto di licenze per l’utilizzo di piattaforme di apprendimento necessarie alla realizzazione dei corsi;
f) le spese di affitto dei locali riguardano esclusivamente i locali affittati al fine di realizzare i corsi che si svolgono al di fuori della sede del soggetto proponente.
5.2. Per essere ammissibileconsiderate ammissibili, una spesa deve esserele spese sostenute, oltre a ricadere nella casistica espressa nell’Art. 5.1, devono essere altresì: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente univocamente imputabili alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili sostenute nell’arco temporale in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materiacui si svolgono le attività previste; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner)giudicate congruenti dal punto di vista economico da parte dell’Ufficio diplomatico-consolare di riferimento.
5.3. Gli scontrini fiscali Non sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione legate a:
a) xxxxx, alloggio e la registrazione degli Accordi Temporanei viaggio dei docenti che partecipano ai corsi;
b) cerimonie di Scopo consegna di cui al paragrafo 4.1attestati di frequenza e certificazioni;
c) cene, buffet, coffee-break.
5.4. Sono ammissibili le Non sarà necessario riportare nel prospetto finanziario spese per affitto che non ricadono tra quelle elencate nell’Art. 5.1. La quota di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile compartecipazione sostenuta dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le richiedente deve infatti valere sul totale delle sole spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.
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Samples: Not Specified
Spese ammissibili. In sede Xxxxx restando i principi generali vigenti per il FSC 2014-2020, in tema di verifica amministrativo-contabileammissibilità e rendicontazione della spesa si farà riferimento al combinato disposto tra la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, per essere ammissibile, una spesa deve poiché compatibili con la tipologia dell’intervento di cui alla presente Accordo. Le spese ammissibili devono essere: - pertinente legittime, ossia assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali e imputabile direttamente ed esclusivamente regionali applicabili, con particolare riferimento alle attività oggetto del contributodisposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente nonché in materia fiscale e contabile; - effettivamente sostenuta eleggibili, temporalmente sostenute nel periodo di validità della spesa e contabilizzatanell’arco di tempo definito nell’atto di concessione del finanziamento dell’intervento; - pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato; - previste dal progetto e, quindi, espressamente indicate nel relativo quadro economico e contenute nei limiti di importo autorizzati nell’atto di concessione del finanziamento e nel relativo quadro economico; - effettive e comprovabili, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, corrispondenti ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materiadocumenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; - giustificata contabilizzate, ossia registrate correttamente nel sistema contabile del Soggetto Beneficiario ed Attuatore. Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti. Non sono altresì ammissibili le spese di cui all’art. 13 del DPR 22/2018. FARBAS deve applicare le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con documenti fiscalmente validi modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, in particolare è tenuto: - a riportare sugli ordinativi/mandati di pagamento a favore dell’esecutore/appaltatore il CIG (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partnercodice identificativo gara) ed il CUP (codice unico di progetto). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente a effettuare i pagamenti a favore dell’esecutore/appaltatore, per il tramite del proprio tesoriere, facendo transitare gli stessi su un conto dedicato, anche in via non esclusiva, mediante bonifico bancario o postale o, in alternativa, con altri strumenti “… idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto”. I pagamenti sono ammissibili se risultano da quietanza rilasciata al periodo Soggetto Beneficiario ed Attuatore dalla Banca Tesoriera, dalla quale si evinca la modalità di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data pagamento al destinatario finale (esecutori, consulenti/professionisti, dipendenti): bonifico, assegno, Xx.XX. (ricevute bancarie elettroniche) o altri strumenti di avvio dell’attività – comunque dopo pagamento idonei ad assicurare la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progettopiena tracciabilità dei flussi finanziari. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei a partire dal 01/09/2022 sino a 30 giorni successivi al termine di Scopo scadenza della convenzione di cui al paragrafo 4.1precedente art. 5 purché relative ad attività di progetto svolte entro tale termine. Il programma di ricerca prevede un costo complessivo pari ad € 247.500,00, così ripartito: Regione Basilicata (Fondi FSC) € 225.000,00 FARBAS (costo cofinanziato in termini di mesi/uomo del personale impegnato nelle attività) € 22.500,00 Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell’intervento e connesse alle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi declinate nel progetto a carico della Regione Basilicata (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento pari a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni€ 225.000,00), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento secondo la seguente articolazione:
A. SPESE GENERALI
a.1) costi indiretti su base forfettaria (max 15% costi del personale) € 33.750,00
B. SPESE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE
b.2.1) consulenze € 20.000,00
b.2.2) consulenza oggetto di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo xx.xx.xxx o di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.xx.xx.xx € 100.000,00
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Samples: Collaboration Agreement
Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente Per il rimborso delle spese relative alle attività oggetto formative di cui al presente Avviso si applicano le Unità di Costo Standard (UCS) relative ai servizi individuali e collettivi definite nella D.D. n. 257 del contributo; - effettivamente sostenuta 31/05/20239, di cui l’amministrazione regionale assicura la coerenza rispetto al quadro stabilito nell’ambito del Regolamento (UE) 2021/1060 (art 53 e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partnerseguenti). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili pertanto le spese sostenute per l’autenticazione le attività formative indicate nella tabella seguente allegata alla Determinazione Dirigenziale n. 257/2023 ed il preventivo di costo è determinato, in riferimento al valore delle indicate UCS: 9 Determinazione Dirigenziale n. 257 del 31/05/2023 “Programma Regionale FSE+ 2021/2027 Piemonte: adozione, ai sensi dell’art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060, delle Unità di Costo Standard del Programma Nazionale Giovani Donne Lavoro (PN GDL)”. TIPOLOGIA UCS VALORE UCS (EURO) ATTIVITA’ FINANZIATE Ora/Corso € 122,90 Ore aula € 76,80 Ore stage H/allievo € 0,84 Ore di partecipazione per un massimo di 2/3 delle ore corso (n. allievi x 2/3 ore corso) Si precisa: - che non è possibile avviare corsi con numero di allievi iscritti inferiore a 5. A tale disposizione non sono previste deroghe; - il costo dei corsi conclusi con numero di allievi inferiore a 5 non verrà riconosciuto a consuntivo; - con riferimento all’UCS “ore di partecipazione”, a consuntivo, non verranno riconosciute le ore di partecipazione per tutti quegli allievi che non avranno raggiunto i 2/3 delle ore corso escluse le ore di esame; - in caso di allievi che conseguono un numero di “ore di partecipazione” superiori ai 2/3 delle ore corso, queste verranno riconosciute a consuntivo fino alla concorrenza dell’importo approvato a preventivo; - verranno riconosciute a consuntivo le “ore di partecipazione” effettiva degli allievi che durante il percorso siano stati assunti (l'assunzione deve essere confermata dalle comunicazioni obbligatorie così come previsto dalla normativa vigente) e la registrazione degli Accordi Temporanei abbiano frequentato almeno il 50% delle ore corso. Con riferimento agli allievi che superano il numero di Scopo ore massime di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione assenza (1/3 delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ore ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamentedell’ammissione all’esame finale) è possibile comunque ammettere questi ultimi all’esame, le spese per l’acquisto previa azione di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie recupero didattico e amministrativo (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissionia carico dell’agenzia formativa), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento che dovrà essere preventivamente presentata ai fini dell’autorizzazione. Con riferimento a progetti laboratoriali di servizi supporto realizzati a terzilivello individuale o di gruppo (Progetti a supporto del recupero/riallineamento delle competenze), finalizzati a: - riallineare le competenze ai fini di inserimento in corsi già avviati; - aggiornare, rinforzare e accrescere le competenze. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione I progetti a supporto del recupero e riallineamento delle attività dei progetti, competenze non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente si configurano come “recuperi assenze” al periodo di realizzazione corso e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui pertanto non concorrono al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione rimborso delle ore di partecipazione allo stesso. I costi sono determinati dalla seguente UCS definita nella D.D. n. 257 del 31/05/2023 e riferita alle attività destinate esclusivamente all’attività individuali/individualizzate: MACRO-AMBITO ORE NUMERO ALLIEVI UCS ORA/ALLIEVO 1 =<200 1-3 € 42,00 Per la presentazione dei progetti a supporto del progetto, e recupero/riallineamenti delle competenze occorre utilizzare la relativa prestazione sia attestata da specifica nota modulistica di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini cui all’Allegato F. Si precisa che nel caso dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante Progetti a supporto del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavororecupero/riallineamento delle competenze finanziati con risorse PNRR-GOL, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno durata complessiva della formazione rivolta ai beneficiari dovrà essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese conforme con gli standard di tipo forfettario (artriferimento per i Percorsi 2, 3 o 4; tali progetti non sono ammissibili per lavoratori con profilazione “Percorso 1 Reinserimento lavorativo”. 17Ai soli fini della valorizzazione del consuntivo dei progetti formativi a supporto del recupero/riallineamento delle competenze, comma 3gli allievi devono aver frequentato almeno i 2/3 delle ore corso previste. Per le ulteriori indicazioni relative all’ammissibilità della spesa e, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso generale, per tutti gli aspetti di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste ordine amministrativo-contabile non definiti dal presente Avviso Avviso, riferimento pro-tempore per gli adempimenti previsti sono le “Linee guida per la gestione e dalla vigente normativail controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE + 2021-27 della Regione Piemonte” (da qui in poi “Linee Guida per la gestione e il controllo”)10.
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Samples: Public Notice for Training Measures
Spese ammissibili. In sede Potranno essere riconosciute spese per la gestione dei PUC. Le spese ammissibili per l'attuazione sono le seguenti: − visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di verifica amministrativolavoro, ex D.Lgs. 81/2008 rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi - art. 168; utilizzo videoterminali – art. 176; rumore – art. 196; vibrazioni – art. 204); − formazione di base sulla sicurezza – solo nei casi si tratti di formazione obbligatoria; − formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l’attuazione dei progetti; − la fornitura di eventuali dotazioni anti-contabileinfortunistiche e presidi – assegnati in base alla normativa sulla sicurezza; − la fornitura di materiale e strumenti per l’attuazione dei progetti; − rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici; − l’attività di tutoraggio; − l’attività di coordinamento e di supervisione nell’ambito dei singoli progetti; – oneri assicurativi, escluso INAIL. Tali spese, per singolo beneficiario RdC, sono così determinate nei valori massimi: Copertura assicurativa Polizza assicurativa con l’indicazione del metodo di calcolo che consente di individuare correttamente la somma spesa per destinatario 66 euro/persona Visite mediche ai fini della Fattura/ricevuta 50 euro/visita sicurezza sui luoghi di lavoro, ex X.Xxx 81/2008 La somma sarà liquidata solo per le visite obbligatorie per normativa Formazione di base sulla sicurezza Fattura/ricevuta liquidata al formatore o al soggetto che ha erogato la formazione con copia di documento attestante la ricezione delle somme (per esempio bonifico). La somma sarà liquidata solo per l’inserimento in funzioni che richiedono obbligatoriamente la formazione 65 euro per destinatario, per xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx 0 ore Formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l’attuazione dei progetti Fattura/ricevuta liquidata al formatore o al soggetto che ha erogato la formazione, con copia di documento attestante la ricezione delle somme (per esempio bonifico) 65 euro per destinatario, per xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx 0 ore La fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche (con particolare riferimento al contrasto covid) Fattura di acquisto delle dotazioni. Per acquisti in blocco dovrà essere ammissibileallegato un prospetto che consenta di individuare correttamente l’attribuzione proquota di materiali ai singoli destinatari di progetto. Sarà riconosciuta, per tutti, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzatadotazione minima di contrasto alla diffusione Covid 19 (mascherine, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normativegel, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partnerspray per la sanificazione dello spazio lavoro). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo altri DPI forniti saranno rimborsati esclusivamente se provano direttamente connessi al progetto e a fronte di relazione che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono mostri l’obbligatorietà di conoscere quei DPI per la natura del bene o servizio acquistatofunzione svolta 100 euro per destinatario per progetto. La quietanza può fornitura di materiale e strumenti per l’attuazione dei progetti Fattura di acquisto dei materiali. Per acquisti in blocco dovrà essere dimostrata anche da documenti contabili allegato un prospetto che consenta di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo individuare correttamente l’attribuzione proquota dei materiali ai singoli destinatari di realizzazione del 100 euro per destinatario per progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - . progetto. I materiali e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo gli strumenti forniti saranno rimborsati esclusivamente se direttamente connessi al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione Gli strumenti che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, assegnati a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativapiù destinatari saranno rimborsati proquota.
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Spese ammissibili. In sede Il bilancio del progetto di verifica amministrativo-contabileresidenza deve prevedere un costo complessivo non inferiore a 35.000,00 euro per ciascuna annualità e rispettare la struttura descritta di seguito, pena la non ammissione. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa (direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, riferite all’arco temporale del programma), nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, così come riportati nell’allegato E di cui agli articoli 8 e 12:
A) Quota destinata alla residenza degli artisti per un minimo del 65% delle spese ammissibili, articolate in: Costi connessi alle attività di tutoraggio e formazione (Xxxxx indicati qui solo i costi relativi al personale assunto/non assunto che svolge attività di accompagnamento/tutoraggio degli artisti in residenza e altri costi direttamente connessi alle attività di tutoraggio e formazione degli artisti in residenza) Compensi e retribuzioni (Xxxxx indicati qui solo i compensi e le retribuzioni degli artisti in residenza come da contratti stipulati) Costi di ospitalità (Costi riferiti, per esempio, ai viaggi, vitto, alloggio, e accoglienza degli artisti in residenza ecc.) Costi tecnico-organizzativi (Costi relativi al personale assunto/non assunto impiegato nel supporto tecnico e organizzativo. Costi connessi a prestazioni di servizi tecnici (es. service audio, attrezzature ed impianti, montaggio, facchinaggio, trasporto, allestimenti, riprese e registrazioni audio/video ecc.)
B) Quota destinata alle azioni sul territorio coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione fino ad un massimo del 25% delle spese ammissibili articolate in: Costi per attività sul territorio strettamente coerenti con il progetto di residenza. (Compensi e ospitalità agli artisti ospitati all’interno della programmazione di spettacoli coerenti con il progetto di residenza, costi di allestimento degli spettacoli, diritti d’autore (es. diritti SIAE), costi relativi ad attività di formazione del pubblico coerenti con il progetto di residenza) Costi di promozione e comunicazione. (costi web relativi alla promozione e comunicazione online (es. social network, advertising), costi per grafica, tipografia, pubblicità, affissioni, consulenze e servizi per promozione/ufficio stampa),
C) Quota destinata alle spese generali fino ad un massimo del 25% delle spese ammissibili: Costi di gestione e tecnico-amministrativi (Per esempio: costi relativi alle utenze, costi per materiali di consumo; costi per servizi di consulenza fiscale, e per assicurazioni legati all’attività del progetto; costi relativi al personale assunto/non assunto con funzioni amministrative e di segreteria) La nota di rimborso spese deve essere ammissibileindirizzata al soggetto titolare del progetto e deve attestare l’importo del rimborso, una i dati relativi al soggetto rimborsato, la causa e la data della spesa deve esserecui si riferisce il rimborso e la sua pertinenza al progetto. Alla nota di rimborso dovranno essere allegati i documenti contabili originali aventi valore probatorio della spesa sostenuta dal soggetto rimborsato, ad esempio: biglietti treno, scontrini fiscali, ticket parcheggi, ricevute, pedaggi autostradali, ecc.); in caso di rimborso chilometrico le indennità non devono essere forfettarie ma necessariamente quantificate in base alla distanza percorsa (ad es. dalla residenza del percipiente al luogo della trasferta), tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI. - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributospese per acquisto di attrezzature, mobili, veicoli; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materiainteressi debitori; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata rate di mutuo o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner)finanziamento, commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri meramente finanziari; - spese di ammende, penali e per controversie legali; - parcelle legali e notarili; - IVA se recuperabile. Gli scontrini fiscali - Imposte e tasse Per la prima annualità sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della a partire dalla data di avvio dell’attività – comunque dopo la data pubblicazione dell’atto di presentazione approvazione (D.G.R. n. 277/2022) del Programma Operativo annuale degli interventi 2022 sul Bollettino Ufficiale della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale Regione Lazio (fatture, cedolini paga, ecc24 maggio 2022 n. 44) al 31 dicembre 2022.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.
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Samples: Accordo Di Programma
Spese ammissibili. In sede 1. L’importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l’importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.
2. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell’Azione vigente al momento della pubblicazione dell’Avviso per la selezione delle operazioni da ammettere a contribuzione finanziaria.
3. Nel solo caso di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essererealizzazione di OOPP sono ammissibili le seguenti categorie di spesa: - pertinente esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisto delle forniture e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributodei servizi connessi all’esecuzione stessa; - effettivamente sostenuta indennità e contabilizzatacontributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, ossia deve essere stata effettivamente pagata concessioni, autorizzazioni e/o altri atti e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normativeprovvedimenti, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materiacomunque denominati, finalizzati all’esecuzione delle opere); - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner)spese generali; -
4. Gli scontrini fiscali Nel solo caso di realizzazione di verifiche di vulnerabilità sismica sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono ammissibili le seguenti categorie di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalentespesa: - prove sui materiali; - riferibile temporalmente al periodo prove di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data carico statiche; - indagini sulle strutture di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - tipo distruttivo e non dopo la data distruttivo; - spese di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione ripristino del manufatto; -
5. Eventuali maggiori oneri che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni si dovessero verificare a titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, eccspese generali o di somme a disposizione del Beneficiario resteranno a carico del Beneficiario.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto
6. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili Restano escluse dall'ammissibilità le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle attività progettuali; controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
7. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
8. Per tutte le spese per affitti non specificate nel presente articolo o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progettimigliore specificazione di quelle indicate, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni si fa rinvio alle disposizioni di cui al paragrafo 4alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
9. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono Restano in ogni caso vietati rimborsi escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese di tipo forfettario (art. 17non ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso nazionali e dalla vigente normativaregionali.
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Samples: Financing Agreement
Spese ammissibili. In sede 1. Le spese ammissibili sono quelle definite dalla normativa nazionale di verifica amministrativo-contabileriferimento (DPR 5 febbraio 2018, per essere ammissibilen. 22), una spesa deve che recepisce le specifiche disposizioni in materia contenute nei diversi Regolamenti europei, nonché quelle contenute nella Delibera Cipe nr. 52/2018, nelle schede dell’APQ e nel XX.XX.XX..
2. Sono ammissibili le spese che risultano essere: - pertinente ✓ pertinenti e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributoimputabili all’intervento previsto e strettamente connesse alla sua attuazione, purché previste nel quadro economico finanziario dell’intervento ammesso a finanziamento; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo ✓ sostenute nel periodo di ammissibilità della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cdai sensi di quanto stabilito dalla Delibera Cipe nr. scontrino parlante) 52/2018; ✓ effettivamente sostenute dal Xxxxxxxx attuatore e permettono di conoscere la natura del bene comprovate da fatture quietanzate o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo ✓ tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; ✓ contabilizzate, rendicontate ed attestate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.
3. Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate ai commi precedenti, sono ammissibili, a titolo esemplificativo, diverse tipologie di spesa (correlate a realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - opere, acquisizione beni e non dopo la data di conclusioneservizi): ✓ lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività; ✓ indennità e contributi dovuti, come per legge, ad eccezione enti pubblici e privati finalizzati all’esecuzione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettualiopere (permessi, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fattureconcessioni, cedolini pagaautorizzazioni, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura ); ✓ spese generali (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione per spese generali, da declinare nel quadro economico delle somme a disposizione del progetto Soggetto attuatore, si intendono quelle relative, ad esempio, a spese necessarie per attività preliminari, spese di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progettogara (commissioni di aggiudicazione), spese tecniche, spese di consulenza e/o supporto tecnico-amministrativo...)
4. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili Restano escluse dall'ammissibilità le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 controversie sorte con il rinvio a “soggetto aggiudicatario.
5. L’imposta sul valore aggiunto (…IVA) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto attuatore e solo se questa non sia recuperabile, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili nazionale di riferimento.
6. Le spese non ammissibili rimangono a carico del Soggetto attuatore.
7. Le eventuali economie accertate e antiriciclaggio su conto corrente bancariorivenienti dall’intervento finanziato, ivi incluse quelle rivenienti dal quadro economico finanziario rideterminato post procedura/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costoe di appalto, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà possono essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè utilizzate secondo quanto stabilito dalle apposite procedure di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome riutilizzo/riprogrammazione previste dal presente Avviso e dalla vigente normativanormativa nazionale.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto conformità a quanto disposto nella Circolare n.1/2017 del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche Ministro per la realizzazione Coesione Economica al punto D.3, il Beneficiario è tenuto al rispetto delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzinorme relative all’ammissibilità delle spese. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre Gennaio 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in rispettino i seguenti requisiti generali che definiscono la spesa ammissibile, che dovrà essere:
a. direttamente imputabile al progetto ammesso a finanziamento;
b. pertinente, ovverosia che sussista una relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività specifica tra la spesa sostenuta e l’attività oggetto del progetto;
c. effettiva, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali cioè riferita a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate corrispondenti a pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario; varrà cioè per essi il criterio di “cassa” con le sole eccezioni di quei costi che, per dettato normativo e là dove ammissibili, sono soggetti a pagamento differito (come vittoad esempio contribuzione dei dipendenti, viaggio ritenute d’acconto, TFR, IRAP ecc.);
d. verificabile in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
e. temporalmente assunta nel periodo di validità della spesa, definito sulla base del cronoprogramma di cui all'art.4 della presente convenzione;
f. comprovata da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, comprovata da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
g. definita da pagamenti che rispettino il principio della tracciabilità, ovvero che siano sempre effettuati secondo le modalità indicate al punto 5.d del presente disciplinare; non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o compensazioni cui pagamenti rispettino il principio della tracciabilità, ovvero essere sempre effettuati secondo le modalità indicate al punto 5.d del presente Disciplinare; non sono ammessi pagamenti per contanti o compensazioni;
h. essere sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono civilistica vigente.
i. L’IVA è ammissibile a contributo ove non sia recuperabile in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario base alla normativa nazionale sull'IVA (art. 17, 69 comma 3, lettera c, del CTSReg. (UE) n. 1303/2013). Ferma Non sono comunque ammissibili le spese che risultino finanziate da altre fonti di finanziamento. Per la responsabilità dell’ente richiedente in caso definizione puntuale delle tipologie di omesse o mendaci dichiarazioni, ove spese ammissibili si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner fa riferimento al D.P.R. 03/10/2008 n.196 contenente criteri di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativacarattere generale.
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Samples: Accordo Di Collaborazione
Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente ad operazioni strettamente connesse alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata e tracciabile con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo - proponente INIZIATIVA, Capofila, Partner - (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione È ammissibile l’acquisizione di forniture e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o servizi strumentali e accessori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: noleggio di beni attrezzature, stampe, traduzioni ed interpretariato, magazzinaggio e spedizioni, acquisto di materiale didattico, di cancelleria e materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature d’ufficio o attrezzature destinati esclusivamente alla per la realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioniesclusivamente riconducibili alle iniziative/progetti), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei delle iniziative/progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzirealizzazione. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. ONLUS nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) nonché quelle risultanti dal combinato dell’articolo 52 d.lgs. 2015/81 e dell’articolo 409 codice di procedura civile, anche in forma di prestazione occasionale, sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino la prestazione sia resa esclusivamente a favore della realizzazione dell’INIZIATIVA o del PROGETTO, e risulti da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione all’INIZIATIVA o al progettoPROGETTO, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività dell’INIZIATIVA o del progettoPROGETTO, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla in sede di rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e si allegherà l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoroattestante il costo lordo, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la con nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata ), controfirmato dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultinorendiconto delle ore lavorate, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolinoxxxxxxxx/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS predefiniti e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo nel rispetto della vigente normativa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente Per quanto non espressamente indicato in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni merito all’ammissibilità delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxxspese, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità rimanda alla Circolare Ministeriale n. 2 del 02/02/20093. In ogni caso trovano applicazione le circolari interpretative nel tempo formulate dai diversi organismi competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.
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Samples: Financing Agreement
Spese ammissibili. In sede 1. L’importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l’importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.
2. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell’Azione vigente al momento della pubblicazione dell’Avviso per la selezione delle operazioni da ammettere a contribuzione finanziaria.
3. Nel solo caso di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essererealizzazione di OOPP sono ammissibili le seguenti categorie di spesa: - pertinente esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisto delle forniture e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributodei servizi connessi all’esecuzione stessa; - effettivamente sostenuta acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera nei limiti di quanto previsto ai successivi commi 5 e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia6; - giustificata con documenti fiscalmente validi indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (fattura quietanzata permessi, concessioni, autorizzazioni e/o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partneraltri atti e provvedimenti, comunque denominati, finalizzati all’esecuzione delle opere). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo spese generali; -
4. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del progettoBeneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci previste dalla normativa vigente in materia di appalti: - -
5. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese devono quindi essere sostenute di esproprio e di acquisizione delle aree non prima edificate, ammissibili in presenza della data sussistenza di avvio dell’attività – comunque dopo la data un nesso diretto fra l’acquisizione delle aree e l’infrastruttura da realizzare, non possono superare il % del totale del contributo definitivamente erogato.
6. Nel solo caso di presentazione della domanda - e non dopo la data realizzazione di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili OOPP: le spese per affitto acquisto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente edifici già costruiti sono ammissibili purché siano direttamene connesse alla realizzazione delle attività progettuali; dell’Operazione ed esclusivamente nei limiti e alle condizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
7. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese per affitti rilievi, accertamenti e indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a carico del progettista, né necessarie alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, non possono superare il % della spesa totale ammissibile dell’Operazione.
8. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o noleggi collegate alla prestazione di servizi (esacquisizione di immobili o di somme a disposizione del Beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati ai commi 4, 5, 6 e 7, resteranno a carico del Beneficiario.
9. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, Restano escluse dall'ammissibilità le spese per l’acquisto di spaziammende, fisici penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
10. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
11. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progettimigliore specificazione di quelle indicate, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni si fa rinvio alle disposizioni di cui al paragrafo 4alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
12. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono Restano in ogni caso vietati rimborsi escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese di tipo forfettario (art. 17non ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso nazionali e dalla vigente normativaregionali.
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Samples: Convenzione
Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto1. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducenteriferite alle tipologie previste all’articolo 8, affitto sala con servizio pulizia o cateringcomma 1, etcdel Regolamento.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi
2. Le spese per prestazioni attrezzature, indicate all’articolo 8, comma 1, lett. e) del Regolamento, sono ammesse a contributo per i soli costi imputabili a beni che rivestono carattere strumentale rispetto alla realizzazione del progetto, compresi i costi accessori, come il trasporto e l’installazione. I costi sono ammessi solo a titolo di lavoro rese a favore ammortamento nella misura e per il periodo in cui la strumentazione e le attrezzature sono utilizzate per il progetto di ODV-APS-Fondazioni ricerca. I costi sono comprovabili dalla fattura o ricevuta regolarmente quietanzata e dal libro dei beni ammortizzabili qualora il soggetto beneficiario ne abbia obbligo di cui al paragrafo 4tenuta. nelle diverse forme previste Indipendentemente dal decreto legislativo 15 giugno 2015sistema di contabilità utilizzato dal soggetto beneficiario, n. 81 (Disciplina organica dei contratti per il calcolo dell’ammortamento si applicano i regolamenti di lavoro contabilità e revisione la normativa fiscale vigenti. Ai sensi della normativa vigente, il computo dell’ammortamento può essere effettuato a partire dal momento di entrata in tema funzione del bene. I beni materiali di mansioni, costo unitario non superiore a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) euro 516,46 sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttiveconsiderati interamente ammortizzati, a condizione che risultino si tratti di acquisizione di attrezzatura completa. Sono interamente ammortizzabili i beni di importo superiore alla richiamata soglia di euro 516,46 se il beneficiario dimostra che detti beni esauriscono la loro durata di vita totale nell’ambito dello svolgimento del progetto finanziato. Il costo annuo, che deve essere proporzionalmente L’articolo 8, comma 25 prevede che con Regolamento regionale, da formale nota adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della predetta legge, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di incarico cui al comma 24, le modalità di svolgimento presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spesa ammissibili ai fini della rendicontazione dell’incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con Decreto n. 0235/Pres. del 11 novembre 2015 è stato emanato il Regolamento per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014.] rapportato alle giornate di utilizzo nel progetto finanziato, è pertanto determinato secondo la formula seguente: 365 giorni Dalla documentazione in possesso del soggetto beneficiario deve risultare l’esercizio di acquisto del bene, il momento di entrata in funzione dello stesso e il coefficiente di ammortamento applicato.
3. Le spese generali, indicate all’articolo 8, comma 1, lett. g) del Regolamento, quali utenze, attività in relazione di segreteria, cancelleria e spese postali, non debbono superare la misura massima del 10 per cento del finanziamento concesso e devono essere riferite direttamente all’iniziativa. Le utenze vanno imputate con un metodo di calcolo debitamente riferito al progetto, con indicazione delle ore la cancelleria e le spese postali devono trovare collegamento al progetto nella documentazione giustificativa di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giornospesa, le ore lavorate e le specifiche prestazioni reseattività di segreteria vanno giustificate a monte da un adeguato affidamento di incarico.
4. La decorrenza dell’ammissibilità dei costi viene fissata nel giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per i soli costi preparatori documentati, ogni cedolino/busta paga con timbro mentre gli altri costi saranno ammissibili se sostenuti a seguito dell’inizio dell’attività, come da formale comunicazione di imputazione cui al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17successivo articolo 8, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa4.
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Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: Risultano ammissibili le spese devono quindi essere sostenute non per le quali sia stato richiesto prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda di finanziamento o rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte del Comune in cui è localizzata l’attività, e rientranti nel seguente elenco: - Acquisizione di nuove attrezzature per spazi esterni ai locali commerciali (tende, dehors, gazebo, tavoli e sedie da esterno, fioriere, vasi da esterno, posacenere esterni, chioschi per edicole; ..) compresa manodopera, installazione ed opere murarie strettamente connesse alla posa in opera delle attrezzature finanziabili; - Lavori e opere edili per la risistemazione di facciate e fronti strada a quota marciapiede, pertinenti ad attività commerciali, turismo e servizi (facciate, vetrine, insegne, illuminazione esterna, infissi, ...); - Acquisto di mezzi per la mobilità dolce funzionali all’intervento di valorizzazione del Distretto, nel caso di mezzi motorizzati, esclusivamente a metano, elettrici o misti (devono essere immatricolati ad uso commerciale); - Vetrine, anche vetrine interattive touch screen con affaccio sulla strada; - Acquisto di pannelli solari (non dopo la data saranno finanziati gli impianti); - Acquisto e installazione di conclusione, ad eccezione delle spese per attività sistemi esterni di rendicontazione che possono essere sostenute videosorveglianza e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progettoallarme elettronici. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione al netto di IVA e altre imposte e tasse. Per i soggetti che non possono detrarre, compensare o recuperare l’IVA, la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1stessa sarà considerata spesa ammissibile. Sono considerate ammissibili le spese per affitto effettuate e liquidate a partire dal 1 marzo 2011 ed entro 12 mesi dalla data di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (esemanazione del presente bando. noleggio veicoli con conducenteA titolo generale, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche si ricorda che ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, rendicontazione saranno ritenute ammissibili solo le spese per l’acquisto comprovate da fatture pagate con mezzi tracciabili (carte di spazicredito, fisici assegni bancari, bonifici, RIBA o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioniCC postali), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono esclusi pertanto i pagamenti effettuati in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso contanti e dalla vigente normativatramite assegno circolare.
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Spese ammissibili. In 1. Ai fini del presente bando sono da ritenersi ammissibili le spese che concorrono al costo di produzione, elencate nella scheda economico-finanziaria del progetto, effettivamente sostenute nel territorio emiliano-romagnolo, riferite a personale residente in regione, all’acquisizione di beni e servizi da fornitori avente sede legale o unità locale in Xxxxxx-Romagna, ivi incluse le prestazioni di verifica amministrativo-contabileprofessionisti residenti ai fini fiscali sul territorio regionale.
2. Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data d’inizio delle attività sul territorio, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza non può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data antecedente a quella di presentazione della domanda - di contributo, e non dopo la termina alla data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, eccdel progetto.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto
3. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione rientranti tra le tipologie di spesa previste ai successivi punti 6.2.1 e 6.2.2, - dal beneficiario, ovvero dal soggetto al quale è stato concesso il contributo, ovvero l’impresa che ha candidato la registrazione degli Accordi Temporanei domanda; - dal produttore, dal coproduttore e dal produttore esecutivo, qualora non siano i beneficiari, risultanti nel/i contratto/i allegato/i alla richiesta di Scopo di cui al paragrafo 4.1contributo o comunicato/i successivamente.
4. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente Fermo restando il soggetto beneficiario, qualora intervenga una variazione della compagine produttiva in data successiva alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini presentazione della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamentedomanda, le spese per l’acquisto sostenute dal nuovo soggetto saranno ritenute ammissibili solo successivamente alla data della comunicazione di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento variazione.
5. Ogni documento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti spesa per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni ammissibili, di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015ai precedenti commi, n. 81 ad eccezione degli scontrini e delle buste paga, deve riportare necessariamente il nome del progetto o il Codice Unico di Progetto (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione CUP), per consentire l’immediata riconducibilità della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione spesa al progetto e relativa quietanza efinanziato, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzatopena la non ammissibilità della stessa.
6. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra Durante la fase istruttoria saranno considerate solo le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto riconosciute come ammissibili e si potrà, inoltre, procedere ad eventuale riduzione della loro entità qualora i costi non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativasiano ritenuti congrui.
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Samples: Bando Per Il Sostegno Alla Produzione Di Opere Cinematografiche E Audiovisive
Spese ammissibili. In sede 1.5.1 Sono ammissibili le spese effettuate a decorrere dalla data di verifica amministrativopresentazione della richiesta di ammissione al fondo (invio PEC).
1.5.2 Sono ammissibili le seguenti spese, come definite nel Reg. 800/2008:
a) Spese connesse agli investimenti materiali;
b) Spese connesse agli investimenti immateriali;
1.5.3 Gli investimenti materiali ed immateriali devono essere utilizzati esclusivamente presso l’impresa destinataria dell’aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all’attivo dell’impresa e restare presso l’impresa destinataria dell’aiuto per un periodo di almeno cinque anni dalla data di completamento dell’operazione tranne i casi di cessione di azienda o ramo di azienda o sostituzione di impianti e macchinari divenuti obsoleti.
1.5.4 Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell’IVA.
1.5.5 I pagamenti dei titoli di spesa relativi all’investimento effettuato utilizzando il finanziamento garantito o controgarantito dal Fondo, devono essere effettuati, pena l’esclusione, mediante bonifico bancario, vaglia postale, assegno bancario con estratto del conto corrente o conto corrente dedicato alle transazioni del progetto finanziato, assegno circolare non trasferibile, contenente l’indicazione del beneficiario, con allegato l’estratto del conto corrente del destinatario finale indicate il relativo addebito. Sono ammessi altresì pagamenti in contanti per spese d’investimento effettuate dai destinatari finali di valore non superiore a 500,00 euro, purché le fatture e/o i documenti attestanti la spesa siano corredati dalla quietanza dei fornitori.
1.5.6 Le spese relative a commesse interne di lavorazione sono ammissibili solo se le stesse sono supportate da idonea documentazione, quali schede interne di lavorazione o documentazione equipollente.
1.5.7 La documentazione giustificativa della spesa dovrà riportare espressa indicazione dell’importo della spesa rendicontata, che la spesa è stata rendicontata a valere sul “Fondo di Garanzia PO FESR Basilicata 2007-contabile2013 - DGR 2124 del 15/12/2009” con indicazione della specifica Linea di Intervento del PO FESR Basilicata utilizzata.
1.5.8 Non sono comunque ammissibili le seguenti spese:
a) imposte e tasse;
b) ammende e penali;
c) acquisto di scorte, ricambi;
d) materiali di consumo;
e) spese di funzionamento in generale;
f) tutte le spese non capitalizzate;
g) spese relative all’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
h) spese di manutenzione;
i) spese per investimenti di pura sostituzione;
j) spese relative all’attività di rappresentanza;
k) interessi passivi;
l) spese per acquisto del suolo superiori al 10% dell’investimento complessivo;
1.5.9 Non sono inoltre ammissibili:
a) spese non coerenti con le “categorie di spesa” previste in corrispondenza di ciascuna Linea di intervento riportate nell’Allegato “9”;
b) le spese per mezzi di trasporto targati;
c) le spese per le quali mancano i preventivi e quelle che si riferiscono ad opere xxxxxxx ed assimilate la cui descrizione e/o importo non sia riportato nei computi metrici;
d) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per essere ammissibilele stesse spese, di una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partnerart. 2 comma 4 DPR 196/2008). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante;
e) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data relative all'acquisto di avvio dell’attività – comunque dopo beni immobili tra il destinatario finale e il relativo coniuge ovvero parenti o affini entro il terzo grado;
f) le spese relative alla compravendita di beni immobili tra imprese qualora a decorrere dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda - richiesta di ammissione via PEC, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa richiedente le agevolazioni resa ai sensi e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute gli effetti degli artt. 47 e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili Tutte le spese sostenute per l’autenticazione ammissibili devono comunque rispettare le condizioni previste dal Regolamento (CE) 800/2008 e la registrazione degli Accordi Temporanei dalle singole Linee di Scopo Intervento di cui al all’Allegato “9”. Per quanto non previsto nel presente paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese 1.5 e per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxxcompatibile, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competentirinvia al X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 xx xxxxxxx di ammissibilità delle spese, al Regolamento CE n. 800/2008, al reg. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare CE 1083/2006 ed al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativaReg. CE 1828/2006.
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Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente ad operazioni strettamente connesse alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata e tracciabile con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partnerpartners). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo - proponente INIZIATIVA, Capofila, Partner - (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progettoprogetto o dell’iniziativa: le spese devono quindi essere sostenute non prima della in un momento successivo alla data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo purché entro la data di conclusione, ad eccezione delle spese di progettazione ascrivibili alla fase progettuale comunque successiva alla data di pubblicazione dell’Avviso e delle spese per attività di rendicontazione che possono essere comunque sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del dell’iniziativa/progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al all’iniziativa/ progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS predefiniti e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo nel rispetto della vigente normativa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. Per quanto non espressamente indicato in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni merito all’ammissibilità delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxxspese, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione rimanda alla Circolare Ministeriale n. 2 del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa02/02/20093.
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Samples: Financing Agreement
Spese ammissibili. In sede 1. Le tipologie di verifica amministrativo-contabile, spese ammissibili a contributo sono quelle previste dall’Articolo 6 “Spese ammissibili per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente il rimborso e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto modalità di rendicontazione” di cui all’Avviso.
2. Ai fini della rendicontazione e dell’erogazione del contributo; - , tutte le spese dovranno essere sostenute a partire dalla firma della presente Convenzione e fino alla data di completamento del progetto, così come previsto dal precedente Articolo 2 “Validità della convenzione e durata del progetto”, salvo eventuale proroga, preventivamente approvata dall’Amministrazione.
3. Le spese sostenute e pagate dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
a. rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
b. essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente Convenzione;
c. essere effettivamente sostenuta e contabilizzatastrettamente connesse al progetto ammesso all’agevolazione;
d. essere relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente forniti/realizzati;
e. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ossia deve convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione nonché il riferimento all’operazione finanziata da FSC 2014-2020;
f. essere stata effettivamente pagata sostenute e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata giustificate da fatture quietanzate o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente ;
g. essere chiaramente imputate al periodo relativo soggetto Destinatario;
h. aver dato luogo a un’effettiva uscita di realizzazione cassa da parte del progettosoggetto Destinatario, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue: le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere “quietanzati”, ovvero essere accompagnati da un documento attestante l’avvenuto pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi tutte le spese devono quindi essere sostenute pagate con bonifico bancario o con ricevuta bancaria (non prima sono ammessi i pagamenti in contanti, ai sensi della data normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni) o assegno bancario purché quest’ultimo sia corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l’uscita finanziaria. I pagamenti non tracciabili e non dopo univocamente riferibili a spese inerenti al programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l’indicazione nella causale del riferimento al progetto CUP J84I20000710008 pena la data non ammissione del relativo importo. Le modalità di conclusionequietanza possono essere, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione alternativamente, le seguenti: ● dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente che possono attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale indicati gli estremi) sono stati regolarmente saldati (un’unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione della modalità di pagamento e i riferimenti identificativi; ● copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria o fotocopia dell’assegno con relativo estratto conto che attesti il pagamento e l’uscita finanziaria. ● nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del progetto cambio utilizzato per la transazione nel giorno di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettualieffettivo pagamento; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ● ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono prova del pagamento il soggetto Destinatario deve presentare all’occorrenza l’estratto del conto corrente da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico risulti l’addebito (con l’indicazione specifica dell’importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
i. tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto Destinatario: l’erogazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro quote di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo contributo oggetto di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio concessione avviene su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e dedicato (anche non recuperabile in via esclusiva) all’attuazione del programma di spesa ed indicato dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita Destinatario nel Modello 45 specificato in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativapremessa.
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Samples: Convenzione Regolante I Rapporti
Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner)1. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: Per le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la ammissibili dei singoli piani sono quelle indicate dai regolamenti, nelle linee guida e nei decreti attuativi degli stessi come richiamati all’art. 3 delle presenti direttive.
2. Le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda - e di accesso alla procedura. Se il programma viene avviato prima che sia soddisfatta la succitata condizione, l’intero progetto non dopo la data di conclusione, ad eccezione è ammissibile agli aiuti delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, eccpresenti Direttive.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto
3. Sono ammissibili ad agevolazione le spese sostenute per l’autenticazione relative all’acquisto, all’acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e la registrazione degli Accordi Temporanei seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma.
4. Tali spese riguardano:
a) studi preliminari di Scopo fattibilità, connessi al programma di cui al paragrafo 4.1investimento delle sole PMI, ai sensi dell’articolo 5, lett. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettualia) del Regolamento CE n. 70/2001, pubblicato sulla GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione gli studi di servizi (es. noleggio veicoli con conducentefattibilità già sostenute prima della data di presentazione della domanda non sono agevolabili;
b) suolo aziendale;
c) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
d) opere murarie e assimilate, affitto sala con servizio pulizia o cateringcomprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica direzione dei relativi limiti percentuali. Analogamentelavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge; le spese per l’acquisto gli oneri concessori già sostenute prima della data di spazipresentazione della domanda non sono ammissibili;
e) infrastrutture specifiche aziendali;
f) macchinari, fisici o digitaliimpianti ed attrezzature varie, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampanuovi di fabbrica, domini o profili webivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, spazi per affissioni)ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell‘unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
g) nel caso in cui l’investimento riguardi l’acquisizione di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, attivi direttamente connessi con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario uno stabilimento (art. 1711, comma 3, lett. e) devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione abbia già beneficiato di aiuti prima del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso rilevamento stesso e sono ammissibili macchinari, impianti ed attrezzature usati purché: - il venditore rilasci una dichiarazione attestante l’origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso non ha mai beneficiato di omesse un contributo nazionale o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner comunitario; - sia prodotta una perizia giurata di progetto un tecnico abilitato ed iscritto all’albo attestante che: o il prezzo non è tenuto a rendicontare superiore al Capofila con le stesse modalità suo valore di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.mercato ed è inferiore al costo di un’attrezzatura simile nuova;
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Samples: Investment Contract
Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile1. L’importo del finanziamento definitivamente concesso, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto costituisce l’importo massimo a disposizione del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile.
2. Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle previste dall’APQ “Beni ed Attività Culturali (FSC 2007/2013)” e dal DPR 196/2008, “Regolamento di esenzione del contributo (cdRegolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”, nonché le disposizioni in tema di spese ammissibili contenute nella DGR n. 165/2009, DGR n. 651/2010 relative alle “Direttive concernenti le procedure di gestione del PO Fesr Puglia 2007/2013” e il R.R. n. 6/2015 relativo ai regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive.
3. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può Per essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: considerate ammissibili le spese devono quindi devono:
a) essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusioneaccompagnate da copia degli atti giuridicamente vincolanti (contratti, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettualiordini, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini pagalettere d’incarico, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione da cui risulti chiaramente ed inequivocabilmente l’oggetto della prestazione, il suo importo e la registrazione sua pertinenza con l’attività oggetto della presente convenzione;
b) essere rappresentate da fatture e/o giustificativi di spesa fiscalmente validi, da presentare in copia conforme, sui cui originali deve essere apposta, in modo indelebile, un timbro di imputazione della spesa recante la dicitura: Fondo per lo sviluppo e coesione - APQ “Beni ed Attività Culturali” 2007/2013 coerenti PO Fesr 2007/2013 Spesa imputata al progetto ………………………………………………………………….…………… (nome del progetto, come denominata all’art.1) rendicontata per euro ……………..…… CUP …………….
c) essere accompagnate da copia conforme all’originale, sottoscritta dal Legale Rappresentante, dei documenti attestanti i pagamenti effettuati, secondo quanto disposto dalla Legge n.136/2010: documenti giustificativi di spesa con indicazione, nella causale, degli Accordi Temporanei estremi del documento di Scopo spesa cui il pagamento si riferisce. Qualsiasi altra forma di pagamento implica la mancata documentazione della spesa e comporta la inammissibilità della spesa medesima.
d) I documenti di cui al paragrafo 4.1sopra devono essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le attività di verifica e controllo.
4. Sono Le spese considerate non ammissibili rimangono a totale esclusivo carico dell’Ente;
5. Il finanziamento, di cui all’art. 1, non potrà in ogni caso eccedere il disavanzo consuntivo (differenza negativa fra totale delle spese ammissibili e totale delle entrate);
6. L’intervento finanziario assegnato non può essere liquidato in misura superiore alla differenza fra il totale dei costi ammissibili rendicontati, escluso il valore dei “contributi in natura” e le spese per affitto entrate rendicontate;
7. L’IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dal soggetto beneficiario in maniera non recuperabile. L’imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.
8. Ogni documentazione di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono spesa difforme da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, rendicontazione consuntiva e non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, potrà essere calcolata ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione totale delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili.
9. L’attività dei volontari per la Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, sono a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativatotale carico dell’Ente beneficiario.
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Samples: Convenzione Regolante I Rapporti
Spese ammissibili. In sede 1. Il Contributo è concesso a fronte dell'effettuazione di verifica amministrativo-contabilenuovi investimenti produttivi, anche finalizzati alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti. Le Spese Ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di attivi materiali o immateriali, come definiti nell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, nella misura necessaria alla realizzazione del Progetto di investimento presentato. Inoltre, per essere ammissibilele sole PMI, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo sono ammesse spese relative all'acquisizione di servizi di consulenza connessi al Progetto di investimento presentato.
2. Sono ammissibili a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner)Contributo i Progetti di investimento che presentano Spese Ammissibili non inferiori ad euro 20.000,00. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono Il Contributo nel suo ammontare massimo sarà determinato su un importo di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata Spese Ammissibili non superiore ad euro 1.500.000,00 anche da documenti contabili a fronte di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo un Progetto di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data investimento di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, eccimporto maggiore.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto
3. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei a decorrere dal giorno successivo al 24 agosto 2016 in caso il Richiedente scelga il Regime De Minimis, mentre in caso scelga il Regime di Scopo Xxxxxxxxx, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di cui al paragrafo 4.1presentazione della domanda via PEC.
4. Sono ammissibili le spese Spese di seguito indicate:
a) il suolo aziendale e le sue sistemazioni;
b) le opere murarie e assimilate nonché le infrastrutture specifiche aziendali, inclusi l'acquisto o la realizzazione di nuovi immobili o l'ampliamento di immobili esistenti, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
c) i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
d) i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriali funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
e) i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di gestione del ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
f) per affitto le sole PMI, i costi relativi all'acquisizione di locali o noleggio servizi di beni o attrezzature destinati esclusivamente consulenza connessi al Progetto di investimento produttivo quali:
(i) i servizi qualificati di supporto alla realizzazione innovazione tecnologica di prodotto e processo (a titolo esemplificativo, servizi di supporto alla innovazione di prodotto nella fase iniziale, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione es. prove e test, servizi di gestione della proprietà intellettuale, costo di ricerca tecnico-scientifica a contratto, servizi di supporto all'innovazione);
(ii) i servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa, servizi di supporto al cambiamento organizzativo, servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive, supporto alla certificazione avanzata, servizi per l'efficienza ambientale ed energetica;
(iii) i servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti, servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale.
5. Alle Spese Ammissibili sopra indicate si applicano i seguenti limiti:
(i) le Spese di cui al punto a) sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;
(ii) con riferimento alle Spese di cui al punto b): • per i Progetti di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività progettuali; turistiche di cui alla sezione I divisione 55 della classificazione ATECO 2007, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile purché la destinazione d’uso di detto immobile al momento della presentazione della domanda sia esclusivamente riferita all’attività produttiva; • per affitti o noleggi collegate alla prestazione i Progetti di servizi (es. noleggio veicoli con conducenteinvestimento aventi ad oggetto le altre attività economiche, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, agevolabili le spese per l’acquisto di spazicostruzione ed acquisto dell'immobile, fisici o digitaliivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, per finalità promozionali o pubblicitarie nel limite massimo del 50% dell'investimento complessivo agevolabile;
(annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioniiii) con riferimento alle Spese di cui al punto c), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento ammissibili anche i contratti di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche leasing per la realizzazione delle attività quota capitale dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al canoni pagati nel periodo di realizzazione ammissibilità. Gli altri costi connessi al contratto (inclusi interessi, tasse, spese generali, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento) non costituiscono Spesa ammissibile; non sono ammissibili le spese riferite a mezzi di trasporto se effettuate dalle imprese con codice ATECO 49.
(iv) le Spese di cui ai punti e) ed f) sono ammissibili nel limite cumulativo del 10% dell'investimento complessivo agevolabile e sono soggette ai limiti percentuali previsti comunque in misura complessivamente non superiore a euro 50.000;
(v) Inoltre, come previsto dall’art. 14 del Reg. (UE) 651/2014 per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni Grandi Imprese, le Spese di cui al paragrafo 4punto d) sono ammissibili nel limite del 50% dell’investimento complessivo agevolabile.
6. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti Con riferimento alla documentazione tecnica da produrre in sede di lavoro e revisione presentazione della normativa in tema di mansionidomanda, a norma dell'articolo 1supporto della valutazione, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quotasi precisa che: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, • per le ritenuteSpese di investimento in beni materiali e immateriali devono essere forniti preventivi di spesa dei fornitori; • per le Spese relative ai servizi di consulenza devono essere forniti: preventivi dettagliati di spesa contenenti la specifica delle figure professionali che svolgeranno la consulenza, copia relativi curriculum vitae, ruoli e impegno temporale previsto
7. Tutte le Spese Ammissibili per poter essere riconosciute devono:
a. essere espressamente e strettamente pertinenti al Progetto ammesso e congrue;
b. essere sostenute (data fattura) successivamente al 24 agosto 2016, in caso di scelta del modello F24 quietanzatoRegime De Minimis, ovvero successivamente alla data di Avvio del Progetto, come definita al punto 39. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabiledell’Appendice 2 - Definizioni, quale a mero titolo che deve essere successiva alla data di esempiopresentazione della domanda, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice in caso di scelta del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno Regime di Xxxxxxxxx;
c. essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate giustificate da fatture da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, i quantitativi prestati o forniti ed i relativi prezzi unitari e totali;
d. essere supportate da titoli di spesa conformi alla normativa fiscale;
e. essere realizzate (data fattura) e pagate entro 18 mesi dalla Data di Concessione, salvo proroghe concedibili fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi su richiesta scritta del Beneficiario, motivata da imprevisti sopraggiunti nella realizzazione del Progetto;
f. essere pagate con un mezzo di pagamento tracciabile, incluso fra quelli di seguito indicati: bonifico bancario o SDD, ricevuta Bancaria, RID, assegno circolare e assegno bancario per i quali sia prodotta copia, carta di credito/bancomat aziendale intestata al Beneficiario con delega al Legale Rappresentante o dipendente del Beneficiario per i cui pagamenti sia prodotta copia dell’estratto conto della carta. Non sono ammissibili le Spese pagate in contanti o con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate. Tutti i pagamenti devono risultare addebitati su conti correnti bancari intestati al Beneficiario come vittorisultante da copia dell’estratto conto bancario che ne attesta l’avvenuta transazione.
8. Non sono comunque Spese Ammissibili:
a. quelle sostenute nei confronti di Parti Correlate, viaggio come definite al punto 29 dell’Appendice 2 - Definizioni;
b. quelle derivanti da auto-fatturazione da parte del Beneficiario;
c. l’Imposta sul Valore Aggiunto – IVA, a meno che risulti realmente e alloggio) definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per l’attività prestataquest’ultimo, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria;
9. Con riferimento alla documentazione da presentare in sede di rendicontazione si precisa che su ogni Titolo di Xxxxx deve essere apposta sull’originale, prima della riproduzione per la presentazione della rendicontazione, la seguente dicitura: Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (24 agosto 2016 - art. 1720 DLgs 189/2016 Spesa rendicontata imputata al Progetto: Euro Nel caso in cui i suddetti titoli di spesa siano stati emessi tramite fatturazione elettronica, comma 3i documenti devono essere stampati, su di essi deve essere apposta la dicitura su indicata e devono essere accompagnati da apposita autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare DPR 445/2000 che ne attesti l’imputazione al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativaprogetto.
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Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto1. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione per:
a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2, comma 2 del presente Bando;
b) acquisto di beni e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo servizi strumentali8, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui al paragrafo 4.1all’art. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 12, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/20142;
2. Sono in ogni caso vietati rimborsi escluse dalle spese ammissibili quelle per:
a) trasporto, vitto e alloggio;
b) servizi di tipo forfettario consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
c) servizi per l’acquisizione di certificazioni (artes. 17ISO, comma 3EMAS, del CTSecc.). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso ;
d) servizi di omesse o mendaci dichiarazionisupporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
e) canoni e licenze d’uso se non collegati all’introduzione di nuove tecnologie, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome come previste dal presente Avviso bando;
f) spese ricomprese in fatture il cui valore complessivo sia inferiore a € 50,00;
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all’art. 2, comma 2, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce la spesa, con l’indicazione della ragione sociale e dalla vigente normativapartita IVA dei fornitori. Nel caso di spese relative a servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all’art. 2 comma 2, Elenco 2, la domanda di contributo – pena la non ammissibilità - dovrà contenere la motivazione dell’utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell’Elenco 1.
4. Tutte le spese debbono essere integralmente sostenute e pagate a partire dal 1° gennaio 2022 fino al giorno di presentazione della domanda di contributo (si fa riferimento alla data del documento di spesa).
5. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
6. La spesa sostenuta dovrà essere comprovata da idonei documenti giustificativi (fatture, ricevute) intestati al beneficiario. I documenti prodotti dovranno essere leggibili e chiari.
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Samples: Bando Voucher Digitali I4.0
Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente a) Ai fini della rendicontazione e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto dell’erogazione del contributo; - , tutte le spese devono:
1. essere pertinenti e congrue rispetto al Progetto di investimento presentato;
2. rientrare in una delle voci di spesa ammissibili previste dall’Avviso e da norme e principi comunitari;
3. essere effettuate entro i termini stabiliti dall’art. 3.3 dell’Avviso nonché dal presente Disciplinare;
4. essere effettivamente sostenuta e contabilizzatastrettamente connesse al progetto ammesso all’agevolazione ritenendosi in tal senso ammissibile ogni spesa necessaria ed indispensabile alla realizzazione del progetto di investimento;
5. essere relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente forniti/realizzati;
6. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ossia deve convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione nonché il riferimento all’operazione per la quale è stato concesso l’aiuto;
7. essere stata effettivamente pagata sostenute e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata giustificate da fatture quietanzate o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; ;
8. essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario;
9. essere comprovate da titoli attestanti l’avvenuto pagamento da parte del beneficiario che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue: - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: tutte le spese devono quindi essere sostenute pagate con bonifico bancario, con ricevuta bancaria o assegno bancario purché quest’ultimo sia corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l’uscita finanziaria. Non sono ammessi i pagamenti per contanti. I pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti al programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l’indicazione nella causale del riferimento al progetto pena la non ammissione del relativo importo. Sono ammissibili i pagamenti con Carta Credito o tramite Bancomat-POS aziendale solo per importi inferiori a 500,00 euro e in una unica soluzione. Non è ammesso il frazionamento di pagamenti effettuati tramite Carta Credito o tramite Bancomat. Per i pagamenti effettuati prima della data dell’accettazione, a seguito di avvio dell’attività – comunque dopo la data notifica, del decreto di concessione e successivamente alla presentazione della domanda Domanda, qualora le causali di pagamento non siano espressamente riferite al progetto, l’Amministrazione si riserva di richiedere specifica dichiarazione, al legale rappresentante, che lo stesso pagamento è imputato all’intervento in questione; - non sono in ogni caso ammissibili titoli di spesa per importi inferiori a 150,00 euro oltre Iva, se dovuta; - le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere fiscalmente validi e non dopo la data quietanzati. La quietanza di conclusione, ad eccezione delle spese per attività pagamento deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di rendicontazione che credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere sostenute le seguenti:
i. dichiarazione in originale e pagate anche dopo su carta intestata del soggetto emittente resa ai sensi del DPR. 445 del 2000 che attesti che la conclusione delle attività progettualifattura, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale o altro documento contabile (dei quali devono essere indicati gli estremi), sono stati regolarmente saldati (un’unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto della modalità di riferimento pagamento e dell’imputazione dell’importo al progettoi riferimenti identificativi. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione La dichiarazione dovrà includere anche eventuali note di credito, sconti o abbuoni a storno degli Accordi Temporanei di Scopo importi di cui al paragrafo 4.1sopra
ii. Sono ammissibili le spese qualora non sia stato possibile ottenere la dichiarazione liberatoria del fornitore, a fronte di comprovata richiesta, copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria o fotocopia dell’assegno con relativo estratto conto che attesti il pagamento e l’uscita finanziaria; - nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per affitto la transazione nel giorno di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettualieffettivo pagamento; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche - ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamenteprova del pagamento il soggetto beneficiario deve presentare all’occorrenza l’estratto del conto corrente da cui risulti l’addebito (con evidenziazione specifica dell’importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso); - tutte le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.;
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Samples: Allegato 1: Disciplina Dei Rapporti
Spese ammissibili. In Sono ammissibili:
a) Le spese di investimento relative a: ü spese notarili per la costituzione della società; ü progetti tecnici di massima e computo metrico, relazione APE, pratiche SUAPE, variazioni catastali, pratiche di agibilità ü ristrutturazione e messa a norma degli edifici sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili dell’azienda comprese le spese per la realizzazione degli impianti e/o adeguamento dei locali alle normative sanitarie, igieniche e per la sicurezza sul lavoro; ü brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; ü programmi informatici; ü gli oneri professionali per la redazione della ricerca di mercato e dello studio di fattibilità fino a € 500,00; ü costi per la fidejussione e polizza assicurativa contro incendio e furti. I beni e le attrezzature dovranno essere nuovi ed essere direttamente collegabili al ciclo produttivo. ü Non sono finanziabili l’acquisto di automezzi targati, terreni e beni immobili.
b) Le spese in conto gestione solo per le imprese di nuova costituzione e con riferimento al primo anno di esercizio dell’impresa, per un importo massimo di 2.000 euro, al netto di IVA, limitatamente alle seguenti voci: ü affitto locali; ü materie prime solo per le attività di locali o noleggio produzione di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettualibeni; ü utenze (elettricità, telefono e acqua); Tutte le spese dovranno essere giustificate con fattura o documento fiscale valido, di data successiva alla presentazione della domanda. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, inoltre le fatture dovranno essere regolarmente quietanzate e accompagnate da dichiarazione liberatoria del fornitore. Solo per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie effettuate prima della pubblicazione del bando (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzientro i 12 mesi) potrà essere riconosciuto il pagamento tramite assegno bancario non trasferibile. Le spese assicurative specifiche di importo inferiore ai 100,00 € potranno essere effettuate anche con pagamento con carta di credito o bancomat allegando la ricevuta del pagamento (bancomat o carta di credito), un documento fiscale comprovante l’acquisto e l’estratto conto bancario o postale per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativaverifica dell’operazione.
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Spese ammissibili. In sede 1. Le Azioni Fondative ed i singoli Progetti per il Capitale Umano e di verifica amministrativo-contabileRicerca, previsti nel Piano e presentati per ottenere la Sovvenzione di prima fase, devono contenere Spese Ammissibili, coerenti con le seguenti voci:
a. per l’Azione riguardante l’Anagrafe delle Competenze le voci previste nelle successive lettere c e d;
b. per i Progetti per il Capitale Umano: (1) costi per docenze (costo del personale, consulenze e relativi rimborsi spese), (2) canoni o quote di ammortamento di beni a fecondità ripetuta, (3) costi per materiali e supporti didattici, (4) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, (5) costi per borse di studio e/o rimborsi per gli allievi, (6) costi generali, amministrativi ed indiretti. Ciascuna delle voci 2, 3, 4 e 6 non può superare il 10% del totale delle Spese Ammesse del singolo Progetto;
c. per i Progetti di Ricerca: (1) costi per il personale, (2) canoni o quote di ammortamento di beni a fecondità ripetuta, (3) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, (4) gli altri costi diretti di ricerca, (5) le spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati del Progetto (organizzazione di seminari, incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi), missioni e stage in Italia e all’estero (6) costi generali, amministrativi ed indiretti. Ciascuna delle voci 2, 3, 5 e 6 non può superare il 10% del totale delle Spese Ammesse del singolo Progetto;
d. per l’Azione di Rafforzamento Infrastrutturale: i costi degli investimenti materiali e immateriali, come definiti dal codice civile e dalle regole contabili ivi richiamate, ritenuti indispensabili per la realizzazione del Piano. Le spese relative ai lavori edili ed agli impianti generici sono ammissibili solo se strettamente funzionali alla Infrastruttura di Ricerca e comunque la relativa Sovvenzione non potrà essere ammissibilesuperiore al 20% dell’intera Sovvenzione riguardante l’Azione di Rafforzamento Infrastrutturale.
2. Tutte le Spese Ammissibili e poi quelle Effettivamente Sostenute, una spesa deve essere: - pertinente devono risultare funzionali per la realizzazione delle Azioni e imputabile direttamente dei Progetti ammessi alla Sovvenzione ed essere a prezzi di mercato. Si specifica inoltre che le Spese Ammissibili, pertinenti e congrue, devono rispettare le seguenti condizioni:
a) per costo del personale si intende quello sostenuto dal o dai Beneficiari per effetto di un contratto di lavoro compresi quelli sostenuti mediante assegni di ricerca o altri rapporti di lavoro assimilabili (che comportano il versamento diretto di contributi previdenziali da parte del Beneficiario). Per i calcoli pro rata temporis si considerano 1.720 ore lavorative l’anno, in analogia con l’art. 68 (2) del Reg. (UE) 1303/2013. Per costo del personale incrementale si intende il costo per il personale appositamente reclutato o, pro rata temporis, il cui rapporto di lavoro è appositamente rinnovato e non può in nessun caso comprendere quello già dipendente di uno dei Partner a tempo indeterminato al momento della presentazione del Piano. Si considera costo per personale incrementale anche quello sostenuto dai Beneficiari per dipendenti di altri soggetti che non sono Partner Fondatori, tramite distacchi o altre modalità di rimborso del costo sostenuto dal datore di lavoro che assicurino la corrispondenza e trasparenza dei costi sostenuti dal Beneficiario e quelli sostenuti dal datore di lavoro. Il totale delle Spese Ammesse per personale non incrementale non può superare il 10% dell’importo totale della Sovvenzione.
b) i canoni o le quote di ammortamento dei beni a fecondità ripetuta, relativi alle strumentazioni, attrezzature e software utilizzati per l’Azione o il Progetto Sovvenzionati, devono essere calcolati sulla base delle buone pratiche contabili (al netto di eventuali contributi pubblici), e per la quota utilizzata e la durata di tali Azioni o Progetti;
c) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini delle Azioni o Progetti Sovvenzionati, comprendono i servizi di ricerca, le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne;
d) gli altri costi diretti di ricerca e per materiali e supporti didattici, comprendono, a titolo non esaustivo, accesso a banche dati, materie prime, componenti e semilavorati, nonché costi per l’acquisto di materiali di consumo funzionali all’Azione o Progetto Sovvenzionato;
e) i costi per gli allievi possono includere borse di studio assegnate mediante procedure competitive, rimborsi spese documentati, compensi per stage o tirocini e l’indennità ai lavoratori già occupati;
f) i costi per investimenti materiali devono riguardare beni nuovi di fabbrica o ricondizionati e garantiti dal produttore e suo rivenditore e non possono comprendere beni a possibile uso promiscuo (ad es. autovetture);
g) i costi generali, amministrativi ed indiretti comprendono i costi per l’implementazione del sistema di contabilità analitica, le spese per la società di revisione incaricata di controllare le rendicontazioni ed i premi sulla Fidejussione a fronte dell’anticipo della Sovvenzione oltre un importo a forfait, senza obbligo di rendicontazione, pari al 5% delle restanti Spese Ammesse e quindi di quelle Effettivamente Sostenute.
3. Le spese di cui alle voci del precedente comma, ad esclusione dell’importo a forfait di cui al comma 2 (g), dovranno risultare a prezzi di mercato e sostenute nei confronti di soggetti che non risultino Parti Correlate del Centro e dei suoi Partner o, durante il Periodo di Consolidamento, dei Beneficiari.
4. Le Spese Effettivamente Sostenute devono derivare da impegni contrattuali assunti successivamente alla presentazione della domanda e pagate successivamente alla data di Concessione della Sovvenzione. Fanno eccezione le spese, ove adeguatamente e preventivamente motivate, strettamente connesse alle attività oggetto preparatorie del contributo; - effettivamente sostenuta Piano come, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per la presentazione della richiesta, i costi connessi alle procedure di reclutamento del personale del Centro di Eccellenza o di acquisto delle strumentazioni, apparecchiature e contabilizzatamateriali la cui ordinazione per tempo risultasse essenziale al Piano. A tal fine non costituiscono impegni contrattuali quelli condizionati alla Concessione della Sovvenzione, ossia né quelli relativi a personale non incrementale, alle quote di ammortamento o canoni di beni a fecondità ripetuta, materiali o immateriali, già nella disponibilità del o dei Beneficiari. Le Spese Effettivamente Sostenute potranno essere pagate anche nei sei mesi successivi alla data di conclusione delle Azioni Fondative, fermo restando che la rendicontazione di saldo deve essere stata effettivamente pagata presentata a Lazio Innova entro lo stesso termine.
5. Le spese sono al netto dell’IVA ove la stessa risulti detraibile o comunque recuperabile da parte del Beneficiario sulla base della propria posizione fiscale, sono invece al lordo dell’IVA ove la stessa non sia recuperabile.
6. Tutte le Spese Effettivamente Sostenute per poter essere riconosciute tali devono inoltre:
a. essere sostenute e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata giustificate da fatture o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente, da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, i quantitativi prestati o forniti ed i relativi prezzi unitari e totali. Tali documenti in originale devono riportare il CUP (Codice Unico di Progetto ex art. 1 (1) e (5) della Legge n. 144 del 17 maggio 1999) e la dicitura “Spesa sostenuta grazie al contributo pubblico APQ6 - DTC – Centro di Eccellenza”; - riferibile temporalmente se del caso tale dicitura indicherà la quota parte del Titolo di Spesa Ammissibile al periodo Progetto;
b. essere in regola dal punto di realizzazione vista della normativa civilistica e fiscale;
c. essere pagate in modo conforme agli Obblighi di Tracciabilità, ovvero nello specifico, mediante:
i. bonifico bancario;
ii. ricevuta bancaria;
iii. RID;
iv. assegno circolare non trasferibile;
v. bollettino postale (tramite conto corrente postale);
vi. vaglia postale (tramite conto corrente postale);
vii. per le sole spese relative a missioni e viaggi, carta di credito o bancomat intestato al singolo Beneficiario con delega al Legale Rappresentante o dipendente di tale Beneficiario. I bonifici e le ricevute bancarie devono riportare nella causale il CUP o, se non ancora disponibile, la denominazione del progetto: le spese Progetto. Tutti i pagamenti devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regionerisultare addebitati su conti correnti bancari intestati al Beneficiario. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progettoNon sono ammesse compensazioni in qualunque forma. Sono ammissibili le Le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei con qualsiasi altra forma di Scopo pagamento diversa da quelle indicate non sono considerate ammissibili. Potranno essere consentite delle eccezioni ove conformi agli Obblighi di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi Tracciabilità (es. noleggio veicoli con conducenterimborsi spese documentati in busta paga);
d. essere realizzate, affitto sala con servizio pulizia o cateringnel caso degli Enti Pubblici, etcin conformità alla normativa loro applicabile, in particolare per quanto riguarda i contratti pubblici e il reclutamento del personale;
e. essere comunque conformi a quanto stabilito nell’Avviso.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali
7. Analogamente, le spese per l’acquisto Le call di spazi, fisici o digitaliseconda fase potranno prevedere delle modifiche alle Spese Ammissibili rispetto quanto previsto dal presente articolo, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stamparecepire buone pratiche europee e nazionali e, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività se del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazionenuove tipologie di Progetti nel frattempo definite, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali sempre a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse livello europeo o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativanazionale.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabileII.1 Concetti generali R EQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE Le “Linee guida sui costi ammissibili in applicazione della Circolare n. 36 del 18.11.2003” rese note dal Ministero del Lavoro il 15 gennaio 2003 così prescrivono: Di norma, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e sono giustificate da tre tipi di documenti: - i provvedimenti che originano la registrazione degli Accordi Temporanei prestazione o la fornitura (p.e. contratti, lettere di Scopo incarico, ordini di cui servizio, ordinazioni di forniture direttamente connesse al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o cateringPiano, etc.) sono nei quali sia esplicitamente indicata la connessione della spesa con l’azione finanziata da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini Fonder. Tali provvedimenti devono essere emessi prima dell’inizio della verifica dei relativi limiti percentualiprestazione o della fornitura; - la documentazione che descrive la prestazione o la fornitura (p.e. Analogamenteregistri delle presenze, le spese per l’acquisto registri di spaziattività individuali, fisici report di attività, descrizione della fornitura direttamente connesse al Piano, etc.); - i giustificativi di spesa che attestano l’avvenuto pagamento della prestazione o digitalidella fornitura (p.e. fatture quietanzate, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stamparicevute fiscali, domini o profili webetc.). sedi operative degli stessi Xxxxxxxx, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento ma il Soggetto attuatore deve possedere copia conforme all’originale di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche tutta la documentazione necessaria per la realizzazione delle attività dimostrazione dell’imputabilità dei progetticosti. Il Soggetto attuatore per l’accredito dei contributi deve indicare il conto corrente bancario dedicato che può utilizzare per tutti i Piani formativi approvati e finanziati da Fonder. E’ regola generale che i trasferimenti finanziari da Fonder ai Soggetti attuatori avvenga su c/c dedicato, non già coperta da altre linee contributivequalora sia stato richiesto l’acconto. Sono ammissibili i costi sostenuti dal Soggetto attuatore tra la data di avvio e l’invio online del rendiconto del Piano formativo a Fonder. Di contro sono ammissibili, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti purché documentati: - i costi per le spese per l’affidamento voci di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni spesa ‘Indagini, Ricerche e Analisi preliminari’ e “Ideazione e Progettazione” della Macrovoce A, dalla data di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”emanazione dell’Avviso; - Legge regionale 7/2000i costi di rendicontazione, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione fino alla data di presentazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativarendiconto.
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Samples: Manuale Di Gestione
Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: 1 Sono ammissibili le spese per:
a. servizi di consulenza e/o formazione, relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2, comma 2 del presente Bando. Tali spese devono quindi essere sostenute non prima della data rappresentare almeno il 30% dei costi ammissibili;
b. acquisto di avvio dell’attività – comunque dopo la data beni e servizi strumentali6, inclusi dispositivi e spese di presentazione della domanda - e non dopo la data connessione, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di conclusionecui all’art. 2, ad eccezione delle comma 2 del presente Bando nel limite massimo del 70% dei costi ammissibili;
c. spese per attività l’abbattimento degli oneri di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettualiqualunque natura (quali spese di istruttoria, ma comunque entro il termine interessi, premi di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini pagagaranzia, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente relativi a finanziamenti, anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducentebancari, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche gravanti per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento progetti di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni innovazione digitale riferiti alle tecnologie di cui al paragrafo 4all’art. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 12, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali 2 del presente Bando. Tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività non possono superare il limite del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante 10% del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione costo totale del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014finanziato.
2. Sono in ogni caso vietati rimborsi escluse dalle spese ammissibili quelle per:
a) trasporto, vitto e alloggio;
b) servizi di tipo forfettario consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
c) servizi per l’acquisizione di certificazioni (artes. 17ISO, EMAS, ecc.);
d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, ove espressamente indicato nel modulo “Misura B”, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali tecnologie, tra quelle indicate all’art. 2, comma 32, Elenco 1 del CTS)presente Bando, si riferisce la spesa, con l’indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in Nel caso di omesse o mendaci dichiarazionispese relative a servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all’art. 2 comma 2, Elenco 2, la domanda di contributo - pena la non ammissibilità - dovrà contenere, ove si rilevino anomalieespressamente indicato nel modulo “Misura B”, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila la motivazione dell’utilizzo ed il collegamento con le stesse modalità tecnologie dell’Elenco 1.
4. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 120° giorno successivo alla data della Determinazione di rendicontazione approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativaprogetto.
5. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
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Spese ammissibili. In sede La proposta progettuale per la quale si richiede il contributo deve prevedere spese (sostenute in quota parte dai singoli partecipanti all'aggregazione), decorrenti dalla data di verifica amministrativo-contabilepubblicazione del bando sul sito xxx.xx.xxxxxx.xx. Le spese finanziabili nei limiti e nei termini previsti da questo bando dovranno esclusivamente rientrare in una o più delle seguenti tipologie:
A. costi per la promozione, comunicazione e pubblicità legati al progetto, ivi inclusi costi di pubblicizzazione del progetto nell'ambito territoriale di riferimento;
B. costi per essere ammissibileacquisizione di marchi, una spesa deve essere: - pertinente brevetti e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto diritti di licenza strumentali alla realizzazione del contributo; - effettivamente sostenuta progetto e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata costi per il deposito di brevetti e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, la registrazione di marchi strettamente correlati ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di risultati ottenuti nella realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima ;
C. attività consulenziali e assistenza tecnica specialistica (solo se prestate da Associazioni di Categoria del territorio di competenza della data Camera di avvio dell’attività – comunque dopo la data Commercio di presentazione della domanda - Bari e non dopo la data con rappresentanza in seno al Consiglio Camerale dell’Ente stesso) e specificamente riferite:
1. alla progettazione, comprese analisi e studi di conclusione, fattibilità;
2. ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute accompagnamento alla realizzazione dell'intervento ‐ follow up. Non sono ammissibili invece le consulenze ordinarie, legali, contabili, fiscali e pagate anche dopo simili, con la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine sola eccezione di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo quelle specificamente relative ad approfondimenti di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto tali aspetti in relazione alle aggregazioni di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. imprese; Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e quietanzate a partire dalla data di pubblicazione sul sito web xxx.xx.xxxxxx.xx del bando ed entro e non oltre 15 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul medesimo sito della graduatoria definitiva approvata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, salvo eventuali proroghe concesse. I costi ammissibili si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio. Per i soggetti che non possono detrarre, compensare, o recuperare l'lVA, la registrazione degli Accordi Temporanei stessa sarà considerata spesa ammissibile. Qualora il progetto di Scopo rete presentato (cfr. allegato “SCHEMA DI PROPOSTA PROGETTUALE”) comprenda anche voci di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili costo che non rientrano fra quelle finanziabili attraverso il presente bando, queste spese saranno a carico delle aggregazioni d’impresa, ma verranno comunque considerate come premialità in sede di valutazione; infatti i progetti verranno valutati sulla base di tutte le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione previste (e delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissionirelative attività/risultati che ne scaturiscono), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento premiando in tal modo anche lo sforzo delle aggregazioni in termini di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativainvestimento.
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Samples: Bando Di Concessione Di Contributi
Spese ammissibili. In sede 1. Le spese ammissibili sono quelle definite dalla normativa nazionale di verifica amministrativo-contabileriferimento (DPR 5 febbraio 2018, per essere ammissibilen. 22), una spesa deve che recepisce le specifiche disposizioni in materia contenute nei diversi Regolamenti europei, nonché quelle contenute nella Delibera Cipe nr. 52/2018, nelle schede dell’APQ e nel XX.XX.XX..
2. Sono ammissibili le spese che risultano essere: - pertinente ✓ pertinenti e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributoimputabili all’intervento previsto e strettamente connesse alla sua attuazione, purché previste nel quadro economico finanziario dell’intervento ammesso a finanziamento; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo ✓ sostenute nel periodo di ammissibilità della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cdai sensi di quanto stabilito dalla Delibera Cipe nr. scontrino parlante) 52/2018; ✓ effettivamente sostenute dal Xxxxxxxx attuatore e permettono di conoscere la natura del bene comprovate da fatture quietanzate o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo ✓ tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; ✓ contabilizzate, rendicontate ed attestate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.
3. Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate ai commi precedenti, sono ammissibili, a titolo esemplificativo, diverse tipologie di spesa (correlate a realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data opere, acquisizione di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - beni e non dopo la data di conclusioneservizi): ✓ lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività; ✓ indennità e contributi dovuti, come per legge, ad eccezione enti pubblici e privati finalizzati all’esecuzione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettualiopere (permessi, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fattureconcessioni, cedolini pagaautorizzazioni, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura ); ✓ spese generali (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione per spese generali, da declinare nel quadro economico delle somme a disposizione del progetto Soggetto attuatore, si intendono quelle relative, ad esempio, a spese necessarie per attività preliminari, spese di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progettogara (commissioni di aggiudicazione), spese tecniche, spese di consulenza e/o supporto tecnico-amministrativo...)
4. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili Restano escluse dall'ammissibilità le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 controversie sorte con il rinvio a “soggetto aggiudicatario.
5. L’imposta sul valore aggiunto (…IVA) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto attuatore e solo se questa non sia recuperabile, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili nazionale di riferimento.
6. Le spese non ammissibili rimangono a carico del Soggetto attuatore.
7. Le eventuali economie accertate e antiriciclaggio su conto corrente bancariorivenienti dall’intervento finanziato, ivi incluse quelle rivenienti dal quadro economico finanziario rideterminato post procedura/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costoe di appalto, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà possono essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè utilizzate secondo quanto stabilito dalle apposite procedure di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome riutilizzo/riprogrammazione previste dal presente Avviso e dalla vigente normativanormativa nazionale.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Spese ammissibili. In sede Sono ammissibili le seguenti tipologie di verifica amministrativospesa sostenute esclusivamente dal soggetto beneficiario del sostegno:
1) Spese per la fornitura di beni e servizi necessarie alle attività di informazione:
2) Spese per la realizzazione di campagne promo-contabilepubblicitarie ai sensi del Reg. UE 808/2014 All. 3 parte 2, per essere ammissibile, una spesa deve essereed incontri con operatori: - pertinente costi per i servizi necessari per la realizzazione di campagne promo- pubblicitarie attraverso i diversi strumenti di comunicazione quali stampa, mezzi radiotelevisivi e imputabile direttamente piattaforme internet, cartellonistica ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner)affissione. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che In tale voce rientrano anche i costi sostenuti per il servizio fornito dai Centri media. - costi per servizi necessari per la realizzazione di campagne promo-pubblicitarie presso i punti vendita relativamente a: noleggio superficie espositiva dei punti vendita, servizio hostess per le attività di degustazione e di informazione dei consumatori, spedizione del materiale promo- pubblicitario, espositori, acquisto di gadget in numero congruo, oggettistica (ad esclusione di quelle obbligatorie per la commercializzazione del prodotto “packaging” compresi etichette e collarini); - spese per la realizzazione e distribuzione dei materiali informativi relativi ai prodotti promossi e pubblicizzati nell’ambito del progetto di promozione proposto inclusi i gadget; - spese per incontri, workshop, B2B con operatori (ad eccezione dei costi interni di personale e organizzativi); - le spese relative a viaggio, vitto e alloggio per operatori e giornalisti per le missioni incoming in Sicilia. In relazione alle spese per la realizzazione della campagna promo-pubblicitaria, occorrerà rispettare quanto previsto dal Reg. UE 808/2014, All.3, part. 2 “Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie” .
3) Spese per la partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi:
4) Spese generali, di progettazione e di organizzazione: sono riferibili al soggetto beneficiario riconosciute le spese generali, progettazione, coordinamento e organizzazione del contributo progetto fino ad un massimo dell’8% della spesa ritenuta ammissibile, così specificate: - apertura e gestione del conto corrente “dedicato” per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto; - parcelle notarili; - progettazione tecnica (cdes. scontrino parlanteper la realizzazione di una campagna di comunicazione, stand) con esclusione di attività di mera collazione e permettono ricognizione documentale riconducibile alla presentazione della domanda di conoscere la natura del bene o servizio acquistatosostegno, attività interlocutoria con l’amministrazione e così via. La quietanza può essere dimostrata anche congruità del compenso del professionista di fiducia incaricato sarà parametrata secondo le prescrizioni del DM n.140/2012 e s.m.i e DM 143/2013 e s.m.i. Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a pagamenti effettuati secondo le modalità previste dalle “Nuove Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali”- Parte Generale relative al PSR Sicilia 2014/2020 comprovati da fatture e, ove ciò non fosse possibile, da documenti contabili di valore probatorio aventi forza probante equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione ammissibili devono essere identificabili e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 verificabili (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività devono essere iscritte nei registri contabili del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso L'ultimazione delle spese corrisponde al pagamento di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner tutte le fatture di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativasaldo.
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Samples: Bando Sottomisura 3.2
Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto1. Sono ammissibili tutte le spese relative all’intervento per il quale è stato riconosciuto il contributo e sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste partire dal decreto legislativo 15 13 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive2019, a condizione che risultino da formale nota esse siano: • assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di incarico appalti pubblici, regimi di svolgimento di attività in relazione al progettoaiuto, concorrenza, ambiente); • effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; • pertinenti ed imputabili con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 certezza all'intervento finanziato; • coerenti con il rinvio D.P.R del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
2. Le spese ammissibili a “(…) fatto finanziamento e comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17riferite all’intervento di cui trattasi, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti già previste nel rispetto della normativa Quadro Economico formalmente approvato e caricato sul pagamento con modalità tracciabili portale “Sport e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiarioPeriferie”, sono esclusivamente:
a. spese per esecuzione dei lavori, servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dell’intervento;
b. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;
c. indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere);
d. spese per pubblicità del bando di gara,
e. IVA ed oneri contributivi obbligatori;
f. imprevisti, se inclusi nel quadro economico;
g. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
x. xxxxxxxxx ex art. Se l’IVA costituisce un costo113 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.;
i. spese tecniche di progettazione, realmente sostenuto direzione lavori, collaudi e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra coordinamento sicurezza;
j. spese per commissioni giudicatrici;
k. spese per consulenze specialistiche;
l. spese per comunicazione;
m. eventuali somme per il premio di accelerazione.
3. Restano escluse dall'ammissibilità le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, ammende e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativapenali.
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