Common use of Spese ammissibili Clause in Contracts

Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.

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Spese ammissibili. In sede ⮚ Per l'acquisto di verifica amministrativoprodotti detergenti e disinfettanti; ⮚ Per l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; ⮚ Per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Tutto ciò che non è espressamente contemplato dalla disposizione ❖ Consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro; ❖ Progettazione degli ambienti di lavoro; ❖ Addestramento; ❖ Stesura di protocolli di sicurezza. Circolare ADE 20/E del 10 luglio 2020 in materia di credito di Imposta sanificazione «prima edizione» ex art. 125 D.L. 34/2020 Per la corretta individuazione delle “spese sostenute”, occorre fare riferimento ai criteri contabili: ❖ Liberi professionisti, ex-contabileminimi, per essere ammissibileforfetari e contribuenti in contabilità semplificata a cassa effettiva: principio di cassa, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto rileva il pagamento; ❖ Contribuenti in contabilità semplificata opzione art. 18 comma 5 del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzataD.P.R. n. 600/1973 (cassa virtuale): registrato = pagato, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo rileva la data di presentazione della domanda - annotazione del documento di spesa in contabilità; ❖ Aziende in regime di contabilità ordinaria: per competenza (ininfluente il pagamento) Provvedimento Direttore ADE n. 191910 del 15/07/2021 I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e non dopo la data agosto 2021, mediante comunicazione telematica. Provvedimento Direttore ADE n. 191910 del 15/07/2021 con un ulteriore Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, verificato il rapporto tra l’ammontare complessivo dei crediti di conclusioneimposta richiesti e il limite di spesa, ad eccezione verrà fissato l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile. La Comunicazione delle spese per attività la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di rendicontazione che possono protezione (Credito d’imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) deve essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettualitrasmessa in modalità esclusivamente telematica: ❖ a cura del contribuente, ma comunque entro il termine oppure ❖ a cura di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo un intermediario di cui al paragrafo 4.1all’art. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 173, comma 3, del CTSD.P.R. n. 322/1998; ❖ tramite servizio web accessibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure ❖ tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento. ❖ Ad avvenuta trasmissione, entro 5 giorni, viene rilasciata una ricevuta di presa in carico (o di scarto, motivato). Ferma ❖ Nel medesimo lasso di tempo è possibile: ▪ Inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; ▪ Presentare la responsabilità dell’ente richiedente in caso rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, presentando comunicazione di omesse o mendaci dichiarazionirinuncia. ⮚ Utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (ovvero 2021, ove per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), oppure ⮚ In compensazione con modello F24 trasmesso tramite i canali ADE [codice tributo definito da successiva Risoluzione] ▪ Non si rilevino anomalieapplicano i limiti di cui all’art. 1, irregolaritàcomma 53, inadempienzedella Legge 24 dicembre 2007, fattispecie elusive n. 244 (limite di utilizzo annuale dei crediti di imposta, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari a euro 250.000); ▪ Non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner rimborsabili ai soggetti intestatari di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativaconto fiscale).

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Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente ad operazioni strettamente connesse alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata e tracciabile con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partnerpartners). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo - proponente INIZIATIVA, Capofila, Partner - (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progettoprogetto o dell’iniziativa: le spese devono quindi essere sostenute non prima della in un momento successivo alla data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo purché entro la data di conclusione, ad eccezione delle spese di progettazione ascrivibili alla fase progettuale comunque successiva alla data di pubblicazione dell’Avviso e delle spese per attività di rendicontazione che possono essere comunque sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del dell’iniziativa/progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al all’iniziativa/ progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS predefiniti e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo nel rispetto della vigente normativa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. Per quanto non espressamente indicato in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni merito all’ammissibilità delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxxspese, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione rimanda alla Circolare Ministeriale n. 2 del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa02/02/20093.

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Spese ammissibili. In sede Sono considerate ammissibili, esclusivamente le seguenti spese inerenti alla realizzazione dell'iniziativa: ▪ se trattasi di verifica amministrativo-contabilesoggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, per essere ammissibilearte o professione, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzatail compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, ossia pertanto, deve essere stata effettivamente pagata fatturato ai sensi della normativa fiscale vigente; ▪ se trattasi, invece di soggetti che non svolgono in via abituale un’attività di lavoro autonomo, arte o professione, il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e aver dato luogo a registrazioni contabili pertanto documentato con apposita nota indicante gli estremi delle norme fiscali di esenzione dalla fatturazione; ▪ se trattasi di soggetti non residenti in conformità Italia i compensi sono assoggettati alle disposizioni normativemedesime regole di imponibilità generale previste per i residenti; se il soggetto proviene da un Paese con il quale è in vigore un trattato-convenzione conta la doppia imposizione, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materiapuò non essere applicata la ritenuta e dovranno essere indicati gli estremi della relativa convenzione; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano trattasi di compensi ad altri organismi per “prestazioni di servizi” questi si considerano ammissibili quando hanno carattere specialistico, che i costi sostenuti sono riferibili al esula dalla capacità istituzionale e tecnico organizzativa del soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) sempreché risultino indispensabili e permettono di conoscere correlati al programma proposto, purché sia emessa regolare fattura che dettagli la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo natura, la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione qualità e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1quantità delle prestazioni effettuate. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - Ai sensi D.Lgs. n. 117/2017 “Codice 90/2017 I compensi dovranno essere pagati mediante versamento sul c/c bancario o postale o altro strumento comunque idoneo a garantire la tracciabilità dei pagamenti. Le somme erogate a titolo di contributo tra Associazioni dovranno essere pagate mediante bonifico bancario o postale e di cui si dovrà essere allegata copia in sede di presentazione del Terzo settore”rendiconto. Per i viaggi e i soggiorni di artisti e collaboratori tecnici non residenti, Titolo IIIsono rimborsabili i biglietti di treno, Titolo IVpullman, articoli 32nave o aereo. In caso di utilizzo di mezzi propri i rimborsi sono ammissibili nella misura pari a 1/5 del costo della benzina (Tabella ACI), commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31calcolato dal luogo di residenza del soggetto percipiente al luogo dell’evento. Dovranno In ogni caso le pezze giustificative devono essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali intestate e fiscali) nonché gli emolumenti sottoscritte da coloro che dovranno hanno fornito la prestazione e alle stesse deve essere corrisposti nel rispetto allegata copia della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione carta di identità del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.sottoscrittore;

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Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente ad operazioni strettamente connesse alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata e tracciabile con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo - proponente INIZIATIVA, Capofila, Partner - (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione È ammissibile l’acquisizione di forniture e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o servizi strumentali e accessori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: noleggio di beni attrezzature, stampe, traduzioni ed interpretariato, magazzinaggio e spedizioni, acquisto di materiale didattico, di cancelleria e materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature d’ufficio o attrezzature destinati esclusivamente alla per la realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioniesclusivamente riconducibili alle iniziative/progetti), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei delle iniziative/progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzirealizzazione. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. ONLUS nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) nonché quelle risultanti dal combinato dell’articolo 52 d.lgs. 2015/81 e dell’articolo 409 codice di procedura civile, anche in forma di prestazione occasionale, sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino la prestazione sia resa esclusivamente a favore della realizzazione dell’INIZIATIVA o del PROGETTO, e risulti da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione all’INIZIATIVA o al progettoPROGETTO, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività dell’INIZIATIVA o del progettoPROGETTO, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla in sede di rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e si allegherà l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoroattestante il costo lordo, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la con nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata ), controfirmato dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultinorendiconto delle ore lavorate, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolinoxxxxxxxx/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS predefiniti e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo nel rispetto della vigente normativa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente Per quanto non espressamente indicato in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni merito all’ammissibilità delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxxspese, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità rimanda alla Circolare Ministeriale n. 2 del 02/02/20093. In ogni caso trovano applicazione le circolari interpretative nel tempo formulate dai diversi organismi competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativa.

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Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente Per il rimborso delle spese relative alle attività oggetto formative di cui al presente Avviso si applicano le Unità di Costo Standard (UCS) relative ai servizi individuali e collettivi definite nella D.D. n. 257 del contributo; - effettivamente sostenuta 31/05/20239, di cui l’amministrazione regionale assicura la coerenza rispetto al quadro stabilito nell’ambito del Regolamento (UE) 2021/1060 (art 53 e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partnerseguenti). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili pertanto le spese sostenute per l’autenticazione le attività formative indicate nella tabella seguente allegata alla Determinazione Dirigenziale n. 257/2023 ed il preventivo di costo è determinato, in riferimento al valore delle indicate UCS: 9 Determinazione Dirigenziale n. 257 del 31/05/2023 “Programma Regionale FSE+ 2021/2027 Piemonte: adozione, ai sensi dell’art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060, delle Unità di Costo Standard del Programma Nazionale Giovani Donne Lavoro (PN GDL)”. TIPOLOGIA UCS VALORE UCS (EURO) ATTIVITA’ FINANZIATE Ora/Corso € 122,90 Ore aula € 76,80 Ore stage H/allievo € 0,84 Ore di partecipazione per un massimo di 2/3 delle ore corso (n. allievi x 2/3 ore corso) Si precisa: - che non è possibile avviare corsi con numero di allievi iscritti inferiore a 5. A tale disposizione non sono previste deroghe; - il costo dei corsi conclusi con numero di allievi inferiore a 5 non verrà riconosciuto a consuntivo; - con riferimento all’UCS “ore di partecipazione”, a consuntivo, non verranno riconosciute le ore di partecipazione per tutti quegli allievi che non avranno raggiunto i 2/3 delle ore corso escluse le ore di esame; - in caso di allievi che conseguono un numero di “ore di partecipazione” superiori ai 2/3 delle ore corso, queste verranno riconosciute a consuntivo fino alla concorrenza dell’importo approvato a preventivo; - verranno riconosciute a consuntivo le “ore di partecipazione” effettiva degli allievi che durante il percorso siano stati assunti (l'assunzione deve essere confermata dalle comunicazioni obbligatorie così come previsto dalla normativa vigente) e la registrazione degli Accordi Temporanei abbiano frequentato almeno il 50% delle ore corso. Con riferimento agli allievi che superano il numero di Scopo ore massime di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione assenza (1/3 delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ore ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamentedell’ammissione all’esame finale) è possibile comunque ammettere questi ultimi all’esame, le spese per l’acquisto previa azione di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie recupero didattico e amministrativo (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissionia carico dell’agenzia formativa), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento che dovrà essere preventivamente presentata ai fini dell’autorizzazione. Con riferimento a progetti laboratoriali di servizi supporto realizzati a terzilivello individuale o di gruppo (Progetti a supporto del recupero/riallineamento delle competenze), finalizzati a: - riallineare le competenze ai fini di inserimento in corsi già avviati; - aggiornare, rinforzare e accrescere le competenze. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione I progetti a supporto del recupero e riallineamento delle attività dei progetti, competenze non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente si configurano come “recuperi assenze” al periodo di realizzazione corso e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui pertanto non concorrono al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione rimborso delle ore di partecipazione allo stesso. I costi sono determinati dalla seguente UCS definita nella D.D. n. 257 del 31/05/2023 e riferita alle attività destinate esclusivamente all’attività individuali/individualizzate: MACRO-AMBITO ORE NUMERO ALLIEVI UCS ORA/ALLIEVO 1 =<200 1-3 € 42,00 Per la presentazione dei progetti a supporto del progetto, e recupero/riallineamenti delle competenze occorre utilizzare la relativa prestazione sia attestata da specifica nota modulistica di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini cui all’Allegato F. Si precisa che nel caso dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante Progetti a supporto del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavororecupero/riallineamento delle competenze finanziati con risorse PNRR-GOL, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno durata complessiva della formazione rivolta ai beneficiari dovrà essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese conforme con gli standard di tipo forfettario (artriferimento per i Percorsi 2, 3 o 4; tali progetti non sono ammissibili per lavoratori con profilazione “Percorso 1 Reinserimento lavorativo”. 17Ai soli fini della valorizzazione del consuntivo dei progetti formativi a supporto del recupero/riallineamento delle competenze, comma 3gli allievi devono aver frequentato almeno i 2/3 delle ore corso previste. Per le ulteriori indicazioni relative all’ammissibilità della spesa e, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso generale, per tutti gli aspetti di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste ordine amministrativo-contabile non definiti dal presente Avviso Avviso, riferimento pro-tempore per gli adempimenti previsti sono le “Linee guida per la gestione e dalla vigente normativail controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE + 2021-27 della Regione Piemonte” (da qui in poi “Linee Guida per la gestione e il controllo”)10.

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Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo Sono ammissibili a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data relative a investimenti materiali e immateriali per la realizzazione dei progetti descritti al par. 3.1. Qualora il progetto consista nella riqualificazione e recupero di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamenteimmobili, le spese per l’acquisto di spaziopere murarie e assimilate sono interamente ammesse. Altrimenti, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento opere murarie e assimilate funzionalmente correlate agli investimenti in beni materiali sono ammesse nel limite del 10% del costo totale del progetto di servizi a enti terziinvestimento ammissibile (comprensivo dei costi di installazione, di sicurezza cantiere, di progettazione e di collaudo). Le Sono inoltre ammesse spese riferite alla progettazione dell’intervento per prestazioni un massimo del 10% del costo totale ammissibile. Tenuto conto delle due diverse linee di lavoro rese a favore finanziamento attivate per il presente Avviso, come indicate al par. 1.2, nella domanda il proponente dovrà individuare separatamente le spese di ODV-APS-Fondazioni progettazione di pertinenza di ciascuna linea di intervento. Inoltre, gli affidamenti dovranno essere distinti per tipologia di intervento. L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dall’Ente. Nel caso in cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti l’Ente operi in un regime fiscale che gli consenta di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale recuperare l’IVA sulle attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività realizza nell’ambito del progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell’IVA; diversamente, se l’IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile. In occasione di ogni rendicontazione, dovrà essere attestato il regime IVA di riferimento in relazione ai costi dell’operazione oggetto di finanziamento. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per i progetti finanziati o cofinanziati è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario. Sono escluse 4le spese relative alla realizzazione di: • opere relative ai c.d. “sottoservizi” (fognature, acquedotti), salvo che si tratti di condotti verso la rete primaria; • interventi di urbanizzazione primaria; • interventi per l’installazione di sottosistemi a rete per l’erogazione dei servizi ubicati nel sottosuolo; • interventi di infrastrutturazione primaria di porti, escluse piccole opere di adeguamento funzionale e purché non imposte da adeguamenti normativi obbligatori; • piste ciclabili che per le loro caratteristiche sono da considerarsi opere di infrastrutturazione primaria; • interventi diretti di edilizia universitaria e scolastica (uffici amministrativi, aule per la formazione e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota didattica); • interventi diretti relativi al risparmio energetico e alla produzione di rilevazione energia ed inquadrabili come regimi di aiuto; • interventi per le opere di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (foglio presenze o simileNuova disciplina in materia di consorzi di bonifica); • infrastrutture connesse al sistema di mobilità e trasporto, per quanto attribuito di competenza agli enti proprietari di strade dall’art.14 comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore suo regolamento di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore attuazione; • interventi di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso e dalla vigente normativamanutenzione ordinaria.

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Spese ammissibili. In sede 1. Le tipologie di verifica amministrativo-contabile, spese ammissibili a contributo sono quelle previste dall’Art. 6 “Spese ammissibili per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente il rimborso e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner)modalità di rendicontazione” di cui all’Avviso. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione completamento del progetto: , così come previsto dal precedente Art. 3 “Validità della convenzione e durata del progetto”, salvo eventuale proroga, preventivamente approvata dall’Amministrazione. ▪ tutte le spese devono quindi essere sostenute pagate con bonifico bancario o con ricevuta bancaria (non prima sono ammessi i pagamenti in contanti, ai sensi della data normativa antiriciclaggio di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - cui alla Legge 197/91 e s.m.i., pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni) o assegno bancario purché quest’ultimo sia corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l’uscita finanziaria. I pagamenti non tracciabili e non dopo univocamente riferibili a spese inerenti al programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l’indicazione nella causale del riferimento al progetto pena la data non ammissione del relativo importo. Sono ammissibili i pagamenti con Carta Credito o tramite Bancomat- POS aziendale solo per importi inferiori a 500,00 euro. Non è ammesso il frazionamento di conclusionepagamenti effettuati tramite Carta Credito o tramite Bancomat. ▪ le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere “quietanzati”, ad eccezione delle spese per attività ovvero essere accompagnati da un documento attestante l’avvenuto pagamento: la quietanza di rendicontazione pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell’effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell’operazione ammessa a contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere, alternativamente, le seguenti: i) dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente che possono attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale indicati gli estremi) sono stati regolarmente saldati (un’unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione delle attività dei progetti, non già coperta da altre linee contributive, sono ammesse limitatamente al periodo di realizzazione e sono soggette ai limiti percentuali previsti per le spese per l’affidamento di servizi a enti terzi. Le spese per prestazioni di lavoro rese a favore di ODV-APS-Fondazioni di cui al paragrafo 4. nelle diverse forme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sono imputabili anche pro quota: tali spese sono considerate al lordo, con esclusione dell’imposta regionale attività produttive, a condizione che risultino da formale nota di incarico di svolgimento di attività in relazione al progetto, con indicazione delle ore di attività destinate esclusivamente all’attività del progetto, e la relativa prestazione sia attestata da specifica nota di rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all’attività per la quale viene richiesto il contributo. In tal caso, ai fini dei controlli sulla rendicontazione dovranno essere conservati la dichiarazione, certificata dalla struttura competente e sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro, attestante la retribuzione oraria lorda spettante al dipendente, maggiorata della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, la nota di conferimento di incarico (con l’indicazione delle ore dedicate al progetto) controfirmata dal dipendente, il foglio presenze dal quale risultino, giorno per giorno, le ore lavorate e le specifiche prestazioni rese, ogni cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato. Rimangono fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale applicabile, quale a mero titolo di esempio, oltre a quella giuslavoristica e fiscale: - D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, Titolo III, Titolo IV, articoli 32, commi 1 e 33, articoli 35, commi 1 e 36 con il rinvio a “(…) fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (…)”; - Legge regionale 7/2000, articolo 31. Dovranno essere regolarmente versati i relativi oneri (previdenziali, assistenziali e fiscali) nonché gli emolumenti che dovranno essere corrisposti nel rispetto della normativa sul pagamento con modalità tracciabili e antiriciclaggio su conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario. Se l’IVA costituisce un costo, realmente sostenuto e non recuperabile dal soggetto proponente, questa voce rientra tra le spese ammissibili. L’attività dei volontari per la realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, a piè di lista, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l’attività prestata, entro i limiti massimi indicati dall’articolo 17 del CTS e dai D.P.Reg. 141/2014 e 265/2014. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3, del CTS). Ferma la responsabilità dell’ente richiedente in caso di omesse o mendaci dichiarazioni, ove si rilevino anomalie, irregolarità, inadempienze, fattispecie elusive ovvero violazioni delle disposizioni del Codice del Xxxxx Xxxxxxx, si provvederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti. Il partner di progetto è tenuto a rendicontare al Capofila con le stesse modalità di rendicontazione del Capofila alla Regione siccome previste dal presente Avviso pagamento e dalla vigente normativa.i riferimenti identificativi,

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