Stage. 1) Lo stage è regolato dalle leggi nn. 236/93 e 196/97 e viene attivato in tutti i casi in cui il gestore riterrà di assumere la necessaria intesa con l'Agenzia del lavoro regionale o altri soggetti a cui spetta l'avviamento al lavoro.
Stage. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Stage. Con riferimento alle previsioni di legge in materia, le Casse Rurali presso cui vengono espletate attività di stage superiori a 15 giorni inviano alle RSA, ove presenti, o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali copia della convenzione formativa. • Con riferimento ai principi di responsabilità sociale d’impresa, le parti si danno atto che l’obiettivo della stabile occupazione costituisce un condiviso impegno, in favore del benessere sociale ed economico delle intere comunità di riferimento. A tale riguardo le parti si impegnano a costituire una apposita “banca” dati, con il fine della stabilità occupazionale. La funzionalità dello strumento sarà definita entro il 31 dicembre 2007 da un comitato paritetico all’uopo costituito. Sarà compito del comitato individuare le modalità di creazione e gestione –anche ottimizzando le risorse già presenti nella Cooperazione trentina- di un “data base” a cui gli aventi titolo potranno liberamente aderire, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy; il data base, con i criteri che saranno individuati, verrà messo a disposizione delle singole BCC/CRA, che lo consulteranno in caso di esigenze di nuove assunzioni. Sarà, inoltre, compito dello stesso comitato:
Stage. Al termine del ciclo di lezioni è prevista l’attivazione di uno stage presso studi legali e/o studi di consulenza. La selezione dei partecipanti beneficiari dello stage sarà effettuata dai docenti del corso, sulla base del curriculum vitae, di un colloquio e/o di una prova scritta su argomenti trattati durante il corso. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Stage. Nell’ambito della durata del corso di formazione è possibile prevedere un certo numero di ore di stage per i partecipanti sia in azienda sia presso altro soggetto ospitante. Le ore di stage sono attentamente definite e progettate per quanto riguarda gli obiettivi, i livelli di autonomia, il ruolo/contesto di inserimento, la durata e l’articolazione. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione tra il soggetto attuatore e il soggetto ospitante. Detto documento, che fa parte integrante del rendiconto, deve contenere i seguenti elementi: - finalità, tipologia e modalità dello stage (durata, frequenza, orario); - riferimento al progetto formativo entro cui lo stage si inquadra; - il/i nominativo/i del/i partecipante/i e le mansioni attribuite; - il/i nominativo/i del/i tutor aziendale/i; - i diritti e gli obblighi delle parti. Fra il soggetto ospitante e chi è ospitato, qualora non si tratti dell’azienda da cui dipende il lavoratore, non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l’ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile (i relativi premi rappresentano spesa ammissibile).
Stage. Per quanto riguarda la disciplina relativa agli stages si fa rinvio alle normative di legge in materia (legge n.196/97 e successive modifiche/integrazioni). Tale tipologia contrattuale è attivabile nella misura massima del 5% del personale assunto a tempo indeterminato (con l'arrotondamento all'unità superiore) con un minimo di due unità. Agli stagisti verrà riconosciuto un importo a titolo di rimborso spese, non inferiore a € 550 lorde mensili, oltre all’erogazione del ticket restaurant. Restano salvi i trattamenti aziendali già eventualmente in atto di miglior favore.
Stage. 1. L’attività di stage, definita anche tirocinio curriculare, si configura come una parte di un più articolato percorso formale di istruzione e formazione ed è finalizzato a far sperimentare all’allievo una fase di alternanza tra teoria e pratica nella quale possa applicare, in contesti operativi e di lavoro, quanto appreso teoricamente e viene pertanto considerato, nell’articolazione generale del progetto, alla stregua di un’unità formativa: lo stage esula dal campo di applicazione del D.M. 25.03.1998, n. 142 recante norme sui tirocini formativi e di orientamento. L’attività di stage è quindi una parte obbligatoria del complessivo percorso formativo ed il monte ore dedicato è, di norma, uguale per tutti i partecipanti.
2. Nell’ambito delle iniziative del PO FSE 2014/20, potranno quindi essere realizzati progetti che prevedano esclusivamente l’organizzazione e il finanziamento di tirocini curriculari promossi da Università o istituti di istruzione superiore abilitati al rilascio di titoli accademici, da istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio aventi valore legale, all’interno del periodo di frequenza di un corso di studi o formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Ulteriori eventuali fattispecie potranno essere definite in sede di avviso pubblico o bando.
3. I corsisti coinvolti in attività di stage devono avere almeno 16 anni compiuti.
4. Possono essere soggetti ospitanti gli stage imprese, enti pubblici o privati, studi professionali, fondazioni e associazioni, anche senza dipendenti, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico. I soggetti ospitanti devono essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs 81/2008, e con la normativa di cui alla L.68/99.
5. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione sottoscritta tra il beneficiario e il soggetto ospitante, controfirmata per accettazione dal partecipante e, quando questo minorenne, da un genitore o chi ne fa le veci. Detto documento, che fa parte integrante del rendiconto, deve contenere i seguenti elementi minimi: - finalità, tipologia e modalità dello stage (durata, frequenza, orario di massima, eventuale periodo di sospensione); - riferimento al progetto formativo entro cui lo stage si inquadra con indicazione del codice di progetto attribuito dall’Amministrazione regionale; - nominativo/i del/i partecipante/i e mansioni attribuite; - nominativo del tutor d...
Stage. Forma d'inserimento temporaneo dei giovani all'interno dell'azienda, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo produttivo. Dal 13 agosto 2011 (DL n. 138/2011) sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina dei tirocini:
Stage. 1) Le/i principianti nella professione compiono uno stage di almeno 18 e al massimo 24 mesi. Scopo dello stage è un avviamento professionale approfondito alle tecniche del lavoro giornalistico e alle relative forme di presentazione.
2) Nel quadro dello stage le/i stagiaires sono tenute/i a frequentare per almeno 90 giorni dei corsi di formazione o un addestramento equivalente. In caso di dubbio decide la Commissione per la formazione e il perfezionamento (art. 50) in merito all’equivalenza di una formazione.
3) Con riserva dell’art. 46, i dettagli della formazione interna ed esterna sono disciplinati nel quadro di un contratto scritto di stage. Per il resto fanno stato in relazione allo stage le disposizioni particolari dell’Accordo sulla formazione (Xxxxxxx XXX). I salari minimi per stagiaires sono stabiliti dal Regolamento (Xxxxxxx X).
4) Un volontariato (art. 45) viene computato con lo stage. Salvo nella regione Ticino, la durata complessiva dello stage viene computata con gli anni d’attività professionale.
Stage. [Nessuna disposizione]