Common use of SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materiale. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro Ai sensi dell’art. 118 comma 11, del D. Lgs 163/2006, il limite stabilito dalla normativa vigenteFornitore è tenuto comunicare all’ASL le Aziende titolari di subContratto, l'importo del Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione Non essendo stato richiesto in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende è fatto divieto al Fornitore di subappaltare (vdsle prestazioni oggetto del presente Contratto. disciplinare Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara)offerta, ai sensi dell’art. 105 e nel pieno rispetto dell’art.118 del D.Lgs 50/2016163/06, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. In caso di Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto l’Appaltatore resta non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazionedell’Azienda Sanitaria, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatoreper quanto di rispettiva competenza, qualora in seguito affidi della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessasubappaltata. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: aFornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) deposito della giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto Contratto di subappalto o cottimo con allegata e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento o controllo tra l’affidatario e a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; b) verifica . Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda Capofila non autorizzerà il subappalto. L’Azienda Sanitaria non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo in ogni caso l’applicazione del possesso disposto degli artt. 4 e 5 del regolamento di attuazione del Codice degli Appalti . Resta fermo in capo alla/e subappaltatrice/i ogni caso l’obbligo per l’appaltatore di inviare, nei termini legislativamente previsti,le fatture quietanzate dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito subfornitori (cause ostative art. 118, comma 3). Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 118 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materiale163/2006. Il contratto Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigenteL’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, è consentito nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni limiti e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al artall’art. 105, comma 7, 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessaDLgs 50/2016. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda, di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - indicazione nell’ allegato 2), da presentarsi ai sensi del DPR 445/2000, della quota parte di fornitura, in termini percentuali, che intende subappaltare. L’indicazione di un valore numerico che possa rendere nota l’offerta economica di gara, determina l’esclusione dalla gara; - deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo subappalto, presso l’Azienda, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - trasmissione, con allegata il deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e subappaltatore attestante il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative generali di cui all’art. 83 del DLgs 50/2016 - non sussistenza nei confronti dell’affidatario del subappalto, di alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto575/1965. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, L’autorizzazione è rilasciata entro venti 30 giorni dalla data relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. I pagamenti di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/iquanto in subappalto saranno effettuati all’Operatore aggiudicatario, copia delle che dovrà trasmettere all’Azienda le fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatoredel sub appaltatore e provvedere agli ulteriori adempimenti previsti in contratto, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per ivi compresa la fornitura di materialetracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto non può essere ceduto, a pena in tutto o in parte, senza il consenso espresso dell’Azienda; In ogni caso l’Operatore Economico subentrante deve mantenere le medesime condizioni contrattuali. In caso di nullitàviolazione, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto (art. 1456 cod.civ.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 cod.civ.).

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Samples: Fornitura Di Servizi

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro Il Fornitore è tenuto ad eseguire in proprio il limite stabilito dalla normativa vigenteservizio oggetto del presente contratto. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione Se dichiarato dal Fornitore in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (vds. disciplinare di gara)trenta percento) dell’importo complessivo contrattuale, ai sensi dell’art. 105 118 del D.Lgs 50/2016163/06. In caso di subappalto l’Appaltatore il Fornitore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazionedella Fondazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione dalla Fondazione, con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105118, comma 78, del D.Lgs. 50/2016 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando Disciplinare di gara Gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/Qualora la Fondazione ravvisi l’esecuzione del servizio con subappalto non autorizzato, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della garanzia prestata, a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito E' espressamente vietata, pena l’immediata risoluzione del contratto per colpa del Fornitore ed il risarcimento di ogni danno e spese sostenute della Fondazione, la cessione totale o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadroparziale del presente contratto ed il conseguente trasferimento a terzi delle responsabilità contrattuali, salvo quanto previsto all’art. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 116 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materiale. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità163/2006.

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Samples: Servizio Di Portierato Fiduciario

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione L’Impresa contraente è tenuta ad eseguire in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per proprio la fornitura di materiale. Il del servizio e, pertanto, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’ art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto. E’ consentito l’affidamento in subappalto con le modalità previste dal medesimo articolo e comunque non diversamente da quanto previsto al comma 2. Ai sensi del comma 4, i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e l’affidatario dimostri in capo al subappaltatore il possesso dei requisiti di cui all’art.80. A tal fine il concorrente dovrà produrre nella documentazione amministrativa anche il DGUE della società subappaltatrice. b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019. La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 105 e 106 del D.lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Accordo Quadro

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro Ai sensi dell’art. 118 comma 11, del D. Lgs. 163/2006, il limite stabilito dalla normativa vigenteFornitore è tenuto comunicare all’ASL le Aziende titolari di subContratto, l'importo del Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione Non essendo stato richiesto in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende è fatto divieto al Fornitore di subappaltare (vdsle prestazioni oggetto del presente Contratto. disciplinare Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara)offerta, ai sensi dell’art. 105 e nel pieno rispetto dell’art.118 del D.Lgs 50/2016163/06, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. In caso di Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto l’Appaltatore resta non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazionedell’Azienda Sanitaria, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatoreper quanto di rispettiva competenza, qualora in seguito affidi della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessasubappaltata. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: aFornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) deposito della giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto Contratto di subappalto o cottimo con allegata e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento o controllo tra l’affidatario e a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; b) verifica . In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda Capofila non autorizzerà il subappalto. L’Azienda Sanitaria non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo in ogni caso l’applicazione del possesso disposto degli artt. 4 e 5 del regolamento di attuazione del Codice degli Appalti. Resta fermo in capo alla/e subappaltatrice/i ogni caso l’obbligo per l’appaltatore di inviare, nei termini legislativamente previsti,le fatture quietanzate dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito subfornitori (cause ostative art. 118, comma 3). Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 118 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materiale163/2006. Il contratto Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Medicinali

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 servizio oggetto del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materiale. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’articolo 116 del Codice dei contratti. L’importo complessivo dei lavori subappaltati dovrà comunque rimanere contenuto entro il limite di legge, ossia entro il 30 % dell’importo complessivo del contratto. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l’Impresa all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare; b) che l'Impresa provveda al deposito del contratto di subappalto presso la FEM almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni; c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la FEM, l’Impresa trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subImpresa dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subImpresa attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del medesimo Codice dei contratti; d) che non sussista nei confronti del subImpresa alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575. Per la verifica di tale requisito la FEM provvederà a richiedere all’Impresa tutta la documentazione riferita all'affidatario necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia a norma del DPR 3 giugno 1998 n. 252. Ai sensi dell'art. 118, comma 4 del Codice dei contratti, l'Impresa deve praticare per le parti di servizio da subappaltare, gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%. Poiché la FEM non intende provvedere direttamente al pagamento del subImpresa, è fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subImpresa copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia e indicazione del codice CUP riferito alla presente gara nel rispetto della legge 136/2010 e di ogni altra normativa in materia. A garanzia della sollecita e corretta esecuzione del servizio, la FEM si riserva la facoltà di provvedere, in qualunque momento, al pagamento dei subappaltatori previa assunzione di determinazione in tal senso. L'Impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Impresa e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla FEM prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all’art. 118, comma 7 del Codice dei contratti. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. I piani di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. L’Impresa che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. A norma dell’art. 118, comma 8 del Codice dei contratti, la FEM provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, completa di tutta la documentazione prescritta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della FEM sono ridotti della metà. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. È fatto obbligo all'Impresa di comunicare alla FEM, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Il subappalto di parte del servizio non esonera in alcun modo l’Impresa dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo esso l'unico ed il solo responsabile verso la FEM della buona esecuzione del servizio. L’Impresa dovrà garantire che le imprese subappaltatrici si impegnino ad osservare le condizioni del CSA.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai Ai sensi dell’art. 105 118 del D.Lgs 50/2016d.lgs. In caso 163/06 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 116 del d.lgs. 163/06. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla misura massima del 30%, purché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore resta dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti dell’Amministrazionedel Committente, dell’adempimento delle opere e prestazioni e degli obblighi previsti nel contrattosubappaltate. L’AppaltatoreIl Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, qualora senza essere in seguito affidi parte dei lavori questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: − i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; − l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato di tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti prescritti; − l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari posti a cottimocontratto, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui ribasso non superiore al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.20%; trascorso il termine di legge senza − l’Appaltatore che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il avvale del subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o controllo tra l’affidatario al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: − la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e il subappaltatore; b) verifica antinfortunistici; − copia del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i Piano Operativo di Sicurezza; − copia dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65)versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L’Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura con posa in opera di materiale. Il contratto non può essere cedutoimpianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, a pena di nullitàil nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I L’affidamento in subappalto di parte dello opere e del servizio deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 dei D.Lgs 50/2016, tenendo presente che la quota subappaltante della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. In particolare l’impresa è tenuta: - ad indicare all’atto dell’offerta, i lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi o le parti di opere ovvero i servizi o parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione servizi che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora o concedere in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o cottimo; - a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui provvedere al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni - ad inserire nei contratti sottoscritti con allegata i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture in oggetto, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n.136/2010; - a trasmettere, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione e la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e subappaltatore attestante il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative generali di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare 136 del D.Lgs 50/2016; - a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, trasmettere entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/idei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa essi aggiudicatari corrisposti al subappaltatoreai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; - a far pervenire, prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dall’autorizzazione da parte della stazione appaltante, la documentazione dell’avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per la fornitura l’esecuzione delle opere oggetto di materialesubappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Il contratto non termine di 30 giorni può essere cedutoprorogato una sola volta, a pena ove ricorrono giustificati motivi. Per i subappalti o cottimi di nullitàimporto inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti alla metà. Trascorsi tali termini senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del “silenzio-assenso”.

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara è regolato da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'artquanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad indicare nell’offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, con la corrispondente quota percentuale rispetto all’importo complessivo. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato. La percentuale massima subappaltabile è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità con quanto stabilito dall'art. 13, co. 2 del D.L. 183/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 50/2016 - 21/2021. Il subappalto o l’affidamento a cottimo deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante a seguito di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiteapposita istanza dell’Appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall’articolo 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmetteren. 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, entro venti giorni comma 18, del Codice decorre dalla data di ciascun pagamento effettuato ricevimento della predetta istanza. La Stazione appaltante a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è consentito dare esecuzione alle attività oggetto di richiesta di subappalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della ditta/e subappaltatrice/iStazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, copia sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti prestazioni subappaltate. Il subappalto non autorizzato, oltre alla risoluzione di diritto del contratto, comporta la segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da essa corrisposti al subappaltatoreultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materialen. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Il contratto non può essere cedutoceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena di nullitànullità ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del decreto citato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro [da inserire se il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione subappalto è vietato] Non essendo stato richiesto in sede di offerta, indicando è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione. [ovvero] [da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta] Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta percento) dell’Importo massimo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - Servizio di pulizia ordinaria; - Servizio di sanificazione ed igienizzazione servizi igienici; - servizio di raccolta e conferimento rifiuti - lavori straordinari Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessaattività agli stessi affidate. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: aFornitore si impegna a depositare presso la Xxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) deposito della giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento o controllo tra l’affidatario e a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; b) verifica ; tutto quanto previsto dall’art. 105 del possesso D.Lgs. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Camera non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Camera procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Camera, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Camera da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Camera inadempimenti dell’impresa affidataria in capo alla/e subappaltatrice/i subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Camera, né al differimento dei medesimi requisiti termini di carattere morale indicati nella lettera d’invito esecuzione del contratto attuativo. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Camera avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi del successivo Articolo relativo alla risoluzione. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 5 % (cause ostative cinque per cento). Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 - 50/2016. In caso di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute la Camera annullerà l’autorizzazione al subappalto. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materiale. Il contratto non può essere cedutocedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullitànullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, la Camera ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi del successivo Articolo relativo alla risoluzione.

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Samples: Contratto d'Appalto Per Il Servizio Di Pulizie

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato. Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), concesse ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs D.Lgs. 50/2016, solo qualora l’offerente abbia espressamente indicato nell’offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore al 30% e secondo le modalità e le condizioni previste dall’art.105. In caso mancanza di tali indicazioni il subappalto l’Appaltatore resta responsabileè vietato. L’Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell’art. 105 e, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di leggeal momento della richiesta dell’autorizzazione al subappalto, deve richiedere apposita autorizzazione alla depositare presso la Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata nonché contestuale la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione (certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e attestante il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative generali di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché 38 del Codice dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltoContratti. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare La Stazione Appaltante non provvederà a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà gli importi dovuti bensì è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/idel subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatoreesso corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa L’autorizzazione concessa non esonera l’Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con la fornitura Stazione Appaltante e regolati dal presente capitolato, l’Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di materialefronte alla Stazione Appaltante. L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullitàsalvo quanto stabilito nell’art.110 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa1. Il subappalto dovrà è consentito previa verifica da parte dell’Amministrazione dei requisiti del subappaltatore consentiti dalla legge e dietro specifica autorizzazione analogamente a quanto previsto per gli appalti privati. 2. il Comune può riservarsi la facoltà di intrattenere i rapporti direttamente col subappaltatore, al fine di effettuare verifiche ed ispezioni più restringenti in merito al rispetto sia della normativa in vigore che delle condizioni retributive, contributive e di sicurezza per i propri dipendenti. 3. Il subappalto può essere autorizzato dall’Amministrazione vietato esclusivamente nei casi in cui sia previsto da vigenti disposizioni di legge e nei casi indicati dal presente regolamento, purché di tale circostanza ne sia fatta menzione nei documenti di gara. 4. Il subappalto, in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell’ipotesi prevista al terzo comma, è causa di risoluzione del contratto. 5. In tutti gli affidamenti di incarichi progettazione interna ed esterna, di importo pari o superiore a € 100.000,00, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65)l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltoper la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Non saranno autorizzati subappalti Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. 6. Nelle forniture e nei servizi, il subappalto è ammesso per categorie accessorie e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadrospecializzate e si può stabilire che per la prestazione principale non sia consentito il ricorso al subappalto. Relativamente al pagamento da effettuare In casi particolari, vista la natura dell’intervento, il subappalto può essere vietato, con indicazione della specifica motivazione del divieto nel provvedimento a favore dei soggetti subappaltatoricontrattare, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - nel bando o disciplinare o lettera d’invito. 7. Il subappalto può altresì essere vietato nei casi di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - procedure negoziate o in economia di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste dalla normativa in vigore per le prestazioni dagli stessi eseguiteaggiudicazioni dirette, oltre a quelle effettuate in favore di cooperative sociali di tipo B, se perfezionate e concluse in ottemperanza alla Sezione IV del presente regolamento, (ovvero, in deroga alle normali procedure di appalto previste dal codice). 8. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/Nei contratti esclusi in tutto e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materiale. Il contratto non in parte dall’applicazione del Codice può essere cedutoammesso il subappalto a discrezione del Responsabile del procedimento/Dirigente. 9. Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Comune, a pena di nullitànon è consentita cessione del contratto.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro Ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs 50/2016, il limite stabilito dalla normativa vigenteFornitore è tenuto comunicare all’Azienda, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione Non essendo stato richiesto in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende è fatto divieto al Fornitore di subappaltare (vdsle prestazioni oggetto del presente Contratto. disciplinare Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara)offerta, ai sensi dell’art. 105 e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/201650/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. In caso di Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto l’Appaltatore resta non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazionedell’Azienda Sanitaria, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatoreper quanto di rispettiva competenza, qualora in seguito affidi della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessasubappaltata. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: aFornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) deposito della giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto Contratto di subappalto o cottimo con allegata e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento o controllo tra l’affidatario e a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara Analoga dichiarazione deve essere fatta da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore ciascuno dei soggetti subappaltatoripartecipanti nel caso di RTI, l'Amministrazione Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materialeautorizzerà il subappalto. Il contratto Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Protesi Ortopediche

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi A norma dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che regola gli affidamenti in subappalto o in cottimo, si precisa che non può essere subappaltato più del 30% IVA esclusa, del servizio oggetto del presente appalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: • Che i concorrenti all’atto dell’offerta ovvero l’affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiamo indicato le parti di servizio che intendono subappaltare o concedere in cottimo; • L’impresa aggiudicataria provveda a depositare il contratto di subappalto presso l’Amministrazione Appaltante al Responsabile Unico del Procedimento, prima della stipula del contratto o almeno 15 (quindici) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio; • Che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte della subappaltatrice dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs 50/2016, in relazione alla • prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016. • Che non sussista nei confronti del subappaltatore o del cottimista alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 L. 575/65. Il subappalto si considera operativo quindi solo dopo aver acquisito detta documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. L’impresa aggiudicataria è responsabile, nei confronti dell’Appaltante, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza delle clausole contrattuali poste alla base della presente gara. In caso di subappalto inottemperanza, l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. L’AppaltatoreNon è considerato subappalto l’approvvigionamento di materiali per la cui fornitura l’appaltatore dovrà rivolgersi a ditte costruttrici specializzate. L’amministrazione Appaltante pagherà direttamente ed esclusivamente l’appaltatore. La società aggiudicataria dovrà, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: apertanto trasmettere entro 20 (venti) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/ial subappaltatore, copia delle fatture quietanzate quietanziate, relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatorepagamenti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia garanzie effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materiale. Il contratto non può essere cedutoE’ assolutamente vietata, a pena di nullitàimmediata risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno, la cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 GESTORE provvede alla realizzazione del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità servizio di cui al artpresente capitolato con proprio personale, salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 7, 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessae ss.mm.ii. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto dal COMMITTENTE. Si precisa inoltre che, anche per i subappaltatori, relativamente all’indicazione dei mezzi di subappalto o cottimo con allegata prova richiesti per la dichiarazione ex artdimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’art. 105, comma 7, 80 del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera 1293/2016. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione Il GESTORE dovrà trasmettere al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, COMMITTENTE copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute subappaltatore entro 20 giorni dalla data di garanzia effettuateciascun pagamento. Non sono considerati subappalti Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le commesse date all’impresa per la fornitura di materialefatture quietanziate del subappaltatore sarà sospeso il successivo pagamento a favore del GESTORE. Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. E' altresì vietata la cessione anche parziale del contratto. L'inosservanza di tali obblighi determina l'immediata risoluzione del contratto non può essere cedutodi appalto e la perdita della garanzia definitiva, a pena titolo di nullitàrisarcimento danni e delle spese causate al COMMITTENTE e fatti salvi i maggiori danni accertati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno A norma dell’art. 118, D. Lgs. 163/06, che regola gli affidamenti in subappalto o in cottimo, si precisa che non può essere subappaltati entro subappaltato più del 30%, IVA esclusa, della fornitura oggetto del presente appalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: − che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato le parti di forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; − l’Impresa aggiudicataria provvede a depositare il limite stabilito dalla normativa vigentecontratto di subappalto presso l’Amministrazione Appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di effettivo inizio della fornitura; − che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte della subappaltatrice dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 163/06, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38, D. Lgs. 163/06; − che non sussista nei confronti del subappaltatore o del cottimista alcuno dei divieti previsti dall’art. 10, L. 575/65. Il concorrente subappalto si considera operativo quindi solo dopo aver acquisito detta documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. L’Impresa aggiudicataria è responsabile, nei confronti dell’Appaltante, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme che intenda subappaltare essa stessa è obbligata a terzi parte rispettare in forza delle clausole contrattuali poste alla base della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di presente gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabileinottemperanza, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel l’Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in Non è considerato subappalto o l’approvvigionamento di materiali per la cui fornitura l’appaltatore dovrà rivolgersi a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Ditte costruttrici specializzate. La Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al artpagherà direttamente ed esclusivamente l’appaltatore. 105La Società aggiudicataria dovrà, comma 7pertanto, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/ial subappaltatore, copia delle fatture quietanzate quietanziate, relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatorepagamenti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate). Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materiale. Il contratto non può essere cedutoÈ assolutamente vietata, a pena di nullitàimmediata risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno, la cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto nell’art. 116, D. Lgs. 163/06.

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Samples: Bando Di Gara

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno L’Impresa Aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio i servizi oggetto d’appalto e il contratto non può essere subappaltati entro ceduto a pena di nullità. Si applica l’art. 106 del d. lgs. 50/2016 nel caso in cui la cessione del contratto consegua a ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni tali per cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui era stato inizialmente aggiudicato l'appalto, purchè l’operatore economico che succede nel rapporto contrattuale soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto, a mente di quanto previsto nel predetto art. 106. E' ammesso il limite stabilito dalla normativa vigentesubappalto nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. Il concorrente 105 del d. lgs. 50/2016, ferme le seguenti disposizioni. Ai fini del presente appalto, l'eventuale subappalto è ammissibile esclusivamente e limitatamente ai servizi di cui all’art. 1 punto 1.c) (servizio di piccole manutenzioni ordinarie) ed in ogni caso non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Pertanto, l’acquisizione delle forniture di materiali aventi carattere meramente accessorio/strumentale ai fini dell’esecuzione delle prestazioni principali oggetto d’appalto (es. fornitura di materiale ludico- ricreativo, di materiale di consumo, di materiale igienico-sanitario etc.) non sono da considerarsi some subappalto ma come subcontratto. L’Aggiudicataria comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che intenda subappaltare non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e il relativo oggetto. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del predetto art. 105. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in sede subappalto: affidamento di offertaattività specifiche a lavoratori autonomi, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara)per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105 comma 3 d .lgs 50/2016. L’Impresa Aggiudicataria, nei limiti sopra previsti, può affidare in subappalto i servizi di cui all’art. 1 punto 1.c) previa autorizzazione della stazione appaltante e purché all'atto dell'offerta abbia espressamente indicato che intende subappaltare o concedere in cottimo i predetti servizi e a condizione che si dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs d. lgs 50/2016. Nel caso l’Impresa Aggiudicataria decida di avvalersi del subappalto, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell’art. 105 comma 6 d. lgs. 50/2016. In caso di ricorso al subappalto, l’aggiudicataria deposita il contratto di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contrattorelative prestazioni. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, Al momento del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata presso la stazione appaltante l’Aggiudicatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione ex artdel subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d. lgs. 10550/2016. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Impresa Aggiudicataria resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, comma 7ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del D.Lgssubappalto. 50/2016 L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente capitolato. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’artcottimo. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara Analoga dichiarazione deve essere effettuata da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore ciascuno dei soggetti subappaltatoripartecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 13 dell'art4 dall’art. 105 del D. Lgsd. lgs. n. 50/2016 - entro i termini ivi previsti. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di corrispondere ulteriore subappalto. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando eseguire direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materiale. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullitàassunte in appalto.

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente1. Il concorrente che intenda subappaltare L’Appaltatore potrà affidare in subappalto, conformemente a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione quanto dichiarato in sede di offerta, indicando la percentuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore. L’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del D.Lgs 50/2016. In caso contratto di subappalto l’Appaltatore resta responsabilee in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con fatto salvo le modalità ipotesi di cui al artall’art. 105, comma 713, lett. a) e c). 4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di legge senza che si sia provvedutoogni danno e spese dell'Università, l'autorizzazione si intende concessala cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall’art. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105106, comma 71, del lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;50/2016. b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative 6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65)105 del D.Lgs. 50/2016. [ovvero nel caso sia vietato il subappalto, nonché dei medesimi requisiti qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltoseguito riportato] 1. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatoriessendo stato richiesto in sede di gara, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - è fatto divieto all’Appaltatore di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per subappaltare le prestazioni dagli stessi eseguiteoggetto del presente Contratto. 2. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura di materiale. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullitàoggetto dell’appalto.

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro 1. Per quanto concerne le attività oggetto del presente appalto, è ammesso il subappalto alle condizioni tutte di cui all’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel limite stabilito dalla normativa vigentedel 49% dell’importo della prestazione. Il L’accettazione del subappalto è subordinata alla dichiarazione resa dal concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in tal senso in sede di offertaofferta e all’adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. Degli interventi affidati in subappalto, indicando ne risponderà, comunque, nei confronti della Fondazione l’appaltatore, ritenuto unico soggetto interlocutore. L'appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 2. L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la percentuale Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari e si obbliga, altresì, a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse della prestazione che intende subappaltare (vdsStazione Appaltante; in tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. disciplinare L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di gara)ulteriore subappalto. 3. Il soggetto subappaltatore deve possedere i requisiti di cui alla normativa vigente, da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto e degli altri requisiti richiesti dal presente Capitolato. Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs D.lgs. 50/2016, solo qualora l’offerente abbia espressamente indicato nell’offerta la terna dei candidati subappaltatori e le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore alla percentuale dell’importo contrattuale prevista per legge. 4. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabileL’appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell’art. 105 e, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di leggeal momento della richiesta dell’autorizzazione al subappalto, deve richiedere apposita autorizzazione alla depositare presso la Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: aqualificazione (certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata e la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e attestante il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative generali di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché 80 del Codice dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltoContratti. 5. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare La Stazione Appaltante non provvederà a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore gli importi dovuti, essendo, viceversa, previsto l’obbligo dell’Appaltatore di trasmettere, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/idel subappaltatore, copia delle le fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatoreesso corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materiale. 6. Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell’art.110 del D.lgs. 50/2016. È ammessa la cessione a terzi dei crediti derivanti dal contratto, previa autorizzazione scritta della Fondazione, nei limiti di quanto stabilito dall’articolo 106 co. 13 D.lgs. 50/2016. È fatto, comunque, divieto all’Appaltatore di conferire procure all’incasso, a qualsiasi titolo, pena di nullitàla risoluzione del contratto.

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente1. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione L’IMPRESA è tenuta ad eseguire in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni proprio le forniture e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica servizi oggetto del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materialeappalto specifico. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’articolo 116 del d.lgs. 163/2006. 2. L’importo complessivo delle prestazioni contrattuali subappaltati dovrà comunque rimanere contenuto entro il limite di legge, ossia entro il 30 % dell’importo complessivo del contratto. 3. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l’IMPRESA all'atto dell'offerta abbia indicato specificatamente le prestazioni contrattuali che intende subappaltare; b) che l’IMPRESA provveda al deposito del contratto di subappalto presso la FEM almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni; c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la FEM, l’IMPRESA trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del medesimo d.lgs. 163/2006; d) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575. Per la verifica di tale requisito la FEM provvederà a richiedere all’IMPRESA tutta la documentazione riferita all'affidatario necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia a norma del DPR 3 giugno 1998 n. 252. 4. L’IMPRESA rimane unica responsabile nei confronti della FEM per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori. 5. Poiché la FEM non intende provvedere direttamente al pagamento del subappaltatore, è fatto obbligo all’IMPRESA di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia e indicazione del CIG riferito alla presente gara nel rispetto della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di ogni altra normativa in materia. 6. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i subcontratti stipulati dall’IMPRESA per l’esecuzione del contratto, quest’ultima è tenuta a comunicare al direttore dell’esecuzione il nominativo del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. 7. Restano ferme tutte le altre prescrizioni stabilite dall’articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e delle altre norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di subappalto.

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Samples: Accordo Quadro

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno 1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 della Legge n.49/2002 e dell’articolo 33, comma 1, l’impresa adempie alle prestazioni convenute nel contratto con propri mezzi e personale, fatta salve le ipotesi di subappalto e cessione del contratto che devono essere subappaltati entro il limite stabilito preventivamente ed espressamente autorizzate dalla normativa vigenteStazione Appaltante. 2. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi subappalto e la cessione di contratto possono essere autorizzati, esclusivamente sino ad una quota parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 fornitura o somministrazione non superiore al 30 % dell’importo del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabilecontratto, nei confronti dell’Amministrazionesia di impresa iscritta nel Registro dei Fornitori sia di impresa non iscritta; in quest’ultimo caso l’impresa subappaltatrice o cessionaria è tenuta, dell’adempimento delle prestazioni ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti con riferimento ad appalti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità valore superiore alle soglie minime di cui al art. 105all’articolo 9, comma 7, a documentare alla Stazione Appaltante il possesso dei requisiti previsti per le imprese iscritte al Registro dei Fornitori. 3. La Stazione Appaltante non può autorizzare né il subappalto né la cessione del D.Lgscontratto nei confronti di imprese che hanno partecipato alla gara d’appalto. 4. 50/2016 s.m.iIn relazione alle prestazioni affidate in subappalto l’impresa appaltatrice è tenuta a praticare nei confronti del subappaltatore un prezzo complessivo che preveda un ribasso non superiore al venti per cento rispetto al prezzo di aggiudicazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 22, commi 2 e 4.; trascorso 5. Parimenti il termine prezzo di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessacessione del contratto di fornitura non può superare il venti per cento del valore della quota parte del contratto ceduto. 6. Il L’impresa autorizzata al subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica o alla cessione del contratto deposita presso la Stazione Appaltante lo schema di contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex artcessione almeno cinque giorni prima della sua sottoscrizione. 7. 105, comma 7, del D.LgsL’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 8. 50/2016 circa la sussistenza o meno Il regime di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative responsabilità di cui all’art. 10 all’articolo 25 della Legge n. 575/65), nonché dei n.49/2002 è applicato nei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato termini anche nei confronti del subappaltatore.”. 9. Ai sensi dell’art. 23 del regolamento 7 marzo 2019 n. 3 , nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e sia previsto, tra i criteri di valutazione, quello della ditta/e composizione dell’organico aziendale, l’impresa partecipante alla gara che intenda subappaltare una quota parte della fornitura è tenuta a dichiararlo nell’ambito dell’offerta fornendo le informazioni in merito all’organico aziendale dell’impresa subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 10. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa Il punteggio previsto per la fornitura di materiale. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullitàcomposizione dell’organico aziendale terrà pertanto conto anche dell’organico dell’impresa subappaltatrice.

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Samples: Capitolato Generale Di Appalto

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione L’Impresa contraente è tenuta ad eseguire in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per proprio la fornitura di materiale. Il del servizio e, pertanto, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’ art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto. È consentito l’affidamento in subappalto con le modalità previste dal medesimo articolo e comunque non diversamente da quanto previsto al comma 2. Ai sensi del comma 4, i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e l’affidatario dimostri in capo al subappaltatore il possesso dei requisiti di cui all’art.80. A tal fine il concorrente dovrà produrre nella documentazione amministrativa anche il DGUE della società subappaltatrice. b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019. La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 105 e 106 del D.lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro 1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il limite stabilito dalla normativa vigenteservizio oggetto dell’appalto. 2. Il concorrente che intenda subappaltare Ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 è assolutamente vietato, sotto pena di nullità e di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell’Università, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.lgs. n. 50/2016. 3. Gli affidamenti in subappalto sono disciplinati dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. 4. L’Appaltatore, conformemente a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione quanto dichiarato in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 5. L’Appaltatore è responsabile dei danni che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto dovessero derivare all’Università o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.isuddette attività.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa 6. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo:non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. a) deposito della copia autentica del contratto 7. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università contraente da qualsivoglia pretesa di subappalto terzi per fatti o cottimo con allegata la dichiarazione ex artcolpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 8. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 della Legge 105 del D.lgs. n. 575/65)50/2016. [ovvero nel caso sia vietato il subappalto, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appaltoofferta] 1. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatoriessendo stato richiesto in sede di gara, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - è fatto divieto all’Appaltatore di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per subappaltare le prestazioni dagli stessi eseguiteoggetto del presente Contratto. 2. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettereL’Appaltatore è tenuto, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/ipertanto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materiale. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullitàad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto.

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il limite stabilito dalla normativa vigentesubappalto. Il concorrente che intenda L’operatore economico potrà subappaltare parti del servizio richiesto, come per esempio la cellophanatura, inclusa la prestazione della composizione ed abbinamento di rivista ed allegati oggetto di cellophanatura, o la stampa di uno o più numeri della rivista, ma non potrà, in alcun caso commissionare a terzi la stampa di parte di un unico numero, ciò al fine di evitare che una medesima uscita presenti caratteristiche e tempi di realizzazione diversi. Al fine dell’eventuale subappalto della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione di cellophanatura degli stampati, quale prestazione secondaria rispetto a quella principale della stampa della rivista o degli altri prodotti a stampa, l’importo della prestazione di cellophanatura è stimato in € 440,00 per ogni numero della rivista da cellophanare, corrispondente rispettivamente a € 0,04 a copia e ad un importo stimato complessivo contrattuale massimo della prestazione secondaria pari a € 3.520,00. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue: • durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi; • entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite; • il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite; • la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l’avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di offertagara, indicando la percentuale nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabilenon sussiste, nei confronti dell’Amministrazionedell'appaltatore, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contrattoalcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. L’AppaltatoreL’appaltatore deposita, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto prima o a cottimocontestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, fermi restando i presupposti e gli adempimenti contratti continuativi di leggecooperazione, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità servizio e/o fornitura di cui al artall’art. 105, comma 73, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65c bis), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materiale. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità50/2016.

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Samples: Capitolato d'Oneri

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro Ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs 50/2016, il limite stabilito dalla normativa vigenteFornitore è tenuto comunicare all’Azienda, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione Non essendo stato richiesto in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende è fatto divieto al Fornitore di subappaltare (vdsle prestazioni oggetto del presente Contratto. disciplinare Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara)offerta, ai sensi dell’art. 105 e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/201650/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. In caso di Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto l’Appaltatore resta non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazionedell’Azienda Sanitaria, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatoreper quanto di rispettiva competenza, qualora in seguito affidi della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessasubappaltata. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: aFornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) deposito della giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto Contratto di subappalto o cottimo con allegata e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento o controllo tra l’affidatario e a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i . Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei medesimi requisiti soggetti partecipanti nel caso di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materiale50/2016. Il contratto Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Protesi Ortopediche

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigenteL’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, è consentito nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni limiti e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al artall’art. 105, comma 7, 118 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessaDLgs 163/2006 smi. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Capofila e delle Aziende mandanti, di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: -indicazione nella Dichiarazione Unica, allegato 2), da presentarsi ai sensi del DPR 445/2000, della copia autentica quota parte di fornitura, in termini percentuali, che intende subappaltare. L’indicazione di un valore numerico che possa rendere nota l’offerta economica di gara, determina l’esclusione dalla gara; -deposito del contratto di subappalto o cottimo subappalto, presso le Aziende, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; -trasmissione, con allegata il deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e subappaltatore attestante il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative generali di cui all’art. 38 del DLgs 163/2006 -non sussistenza nei confronti dell’affidatario del subappalto, di alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto575/1965. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, L’autorizzazione è rilasciata entro venti 30 giorni dalla data relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. I pagamenti di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/iquanto in subappalto saranno effettuati all’Operatore aggiudicatario, copia delle che dovrà trasmettere all’Azienda le fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatoredel sub appaltatore e provvedere agli ulteriori adempimenti previsti in contratto, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per ivi compresa la fornitura di materialetracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto non può essere ceduto, a pena in tutto o in parte, senza il consenso espresso delle Aziende (art. 116 DLgs 163/2006), in ogni caso l’Operatore Economico subentrante deve mantenere le medesime condizioni contrattuali. In caso di nullitàviolazione, le Aziende si riservano la facoltà di risolvere il contratto di diritto (art. 1456 cod.civ.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 cod.civ.).

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Samples: Fornitura Di Vaccini

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente1. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione L’IMPRESA è tenuta ad eseguire in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 proprio i servizi oggetto del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materiale. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’articolo 116 del d.lgs. 163/2006. L’importo complessivo dei servizi subappaltati dovrà comunque rimanere contenuto entro il limite di legge, ossia entro il 30 % dell’importo complessivo del contratto. 2. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l’IMPRESA all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare; b) che l’IMPRESA provveda al deposito del contratto di subappalto presso la FEM almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni; c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la FEM, l’IMPRESA trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del medesimo d.lgs. 163/2006; d) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575. Per la verifica di tale requisito la FEM provvederà a richiedere all’IMPRESA tutta la documentazione riferita all'affidatario necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia a norma del DPR 3 giugno 1998 n. 252. 3. L’IMPRESA rimarrà unica responsabile nei confronti della FEM per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori. 4. E’ fatto obbligo all’IMPRESA di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’IMPRESA copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia e indicazione del CIG riferito alla presente gara nel rispetto della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di ogni altra normativa in materia. 5. Restano ferme tutte le altre prescrizioni stabilite dall’articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e delle altre norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di subappalto.

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. 1) Il concorrente che intenda subappaltare Fornitore, conformemente a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione quanto dichiarato in sede di offerta, indicando si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta percento) dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:  Assistenza tecnica strategica ed organizzativa;  Assistenza tecnica funzionale;  Service e project management;  Demand management e definizione dei requisiti;  Governo del sistema informativo. 2) Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARCA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara), ai sensi dell’art. 105 nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 4) Il Fornitore si impegna a depositare presso ARCA, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabilesubappalto, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento o controllo tra l’affidatario e a norma dell’articolo 2359 Cod. Civ. con il subappaltatore;. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, XXXX non autorizzerà il subappalto. b5) verifica In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, ARCA procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del possesso in capo alla/procedimento di autorizzazione del subappalto. 6) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative XXXX, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 7) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA da qualsivoglia pretesa di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettereai suoi ausiliari. 8) Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, D. Lgs n. 163/2006, a trasmettere ad ARCA entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/isuoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore, subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti Qualora il Fornitore non trasmetta le commesse date all’impresa per la fornitura fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, ARCA sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore. 9) Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di materiale. Il subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da ARCA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ARCA, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo. 10) L’esecuzione delle attività subappaltate non può essere cedutoformare oggetto di ulteriore subappalto. 11) In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, XXXX avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del precedente Articolo 15. 12) Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti percento). 13) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006. 14) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, XXXX revocherà l’autorizzazione al subappalto. 15) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti nell’articolo 35 della Legge n. 248/2006. 16) Salvo quanto previsto dall’articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullitànullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, ARCA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto ai sensi del precedente Articolo 17.

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente1. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. d. Lgs. n. 50/2016 - 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di corrispondere direttamente al subappaltatore diritto. È ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiteun intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all’Amministrazione e da questa accettato. Sarà L’eventuale cessione del contratto provocherà la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l’esistenza dell’evento. 2. All’ aggiudicatario è fatto obbligo all’Appaltatore espresso divieto di trasmetterecedere o attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma del sub-concessione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non sono considerati subappalti le commesse date all’impresa per la fornitura di materiale. Il contratto non può essere cedutoanche in forma parziale, a pena di nullità.immediata decadenza dalla concessione con conseguente risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e salvi i danni. Il verificarsi di detta situazione importa l’escussione della garanzia a mezzo del fideiussore senza la preventiva escussione del debitore principale a ristoro del disservizio, del risarcimento danni e del rimborso delle maggiori spese comunque denominate che derivassero al comune per effetto della risoluzione contrattuale. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente 3. In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (che implica l’esercizio di poteri pubblici oltre ad essere riservato a soggetti qualificati iscritti all’apposito Albo ministeriale) è vietato il subappalto e/o il sub-affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le prestazioni accessorie e per un massimo del 30%:

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