Sussidiarietà. Le Parti sottoscrittrici di questo Contratto Collettivo, pur consapevoli che il CCNL non potrà esaurire le problematiche connesse alla complessa situazione del lavoro, intendono favorire al massimo le condizioni aziendali di dialogo e collaborazione, in modo da prevenire i conflitti e dedicare tutte le risorse allo sviluppo. Pertanto, la scelta di questo CCNL è:
a) prevedere solo le retribuzioni e le norme che rispondano ai bisogni primari della generalità dei Lavoratori;
b) privilegiare le forme di Collaborazione condivisa tra Azienda e Lavoratore e le forme di partecipazione agli utili d’impresa, che si affianchino ai sistemi incentivanti della produttività del lavoratore o d’area, come individuati dalla Contrattazione di Secondo livello, anche con sviluppo del Welfare aziendale. Quanto precede, affinché il Datore e i Lavoratori ricerchino in azienda le soluzioni economiche e normative compatibili con la permanenza e lo sviluppo dei posti di lavoro, con la specificità del mercato di settore, conciliate con la salvaguardia e la tutela dei bisogni primari dei Lavoratori;
c) riconoscere un Elemento Perequativo Regionale, proporzionato agli Indici Regionali del costo della vita, per ridurre le differenze sui poteri d’acquisto, a parità di retribuzione nominale;
d) affrontare tutti i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun senso gestire tramite il CCNL e il cui rischio non si potrebbe porre in capo alle singole Aziende, attraverso le prestazioni dell’Ente Bilaterale Confederale, che comprendono le assicurazioni sull’invalidità e sulla vita, la mutualità sanitaria integrativa al S.S.N. ed i Fondi Interprofessionali, di Solidarietà e di Previdenza Complementare.
Sussidiarietà. L’esperienza ha dimostrato che le diverse radicalizzazioni, un tempo ideologiche e ora di conformismo pratico, hanno originato solo conflitti, discriminazioni, perdita di posti di lavoro e lavoro sommerso.
Sussidiarietà. Qualora l’Assicurato abbia la possibilità di ricevere il rimborso delle spese qui assicurate tramite altra copertura assicurativa, egli è obbligato ad usufruire prioritariamente di quella copertura.
Sussidiarietà. Il diritto alla protezione giuridica esiste solo se e nella misura in cui le pre- stazioni non devono essere erogate da un altro assicuratore. Sono escluse dalla sussidiarietà le controversie con fornitori di prestazioni mediche e con le loro assicurazioni responsabilità civile.
Sussidiarietà. Nei casi secondo i paragrafi 4.2 e 4.3 esiste un diritto a protezione giuridica se e per quanto le prestazioni non debbano essere corrisposte da un altro assicuratore.
Sussidiarietà. 1. Qualora le risultanze del monitoraggio evidenzino disallineamenti nell’implementazione del Piano di attuazione regionale/ provinciale della Garanzia per i Giovani, la Provincia e l’ANPAL concordano di porre in essere interventi mirati di rafforzamento, ivi inclusa la possibilità di un affiancamento da parte dell’ANPAL e delle sue agenzie strumentali e di eventuali condivisi interventi in sussidiarietà.
Sussidiarietà. Le rendite transitorie possono essere ridotte se si cumulano con altre prestazioni contrattuali o legali. Il regolamento della Fondazione disciplina i dettagli del coordinamento.
Sussidiarietà. E’ il principio secondo il quale si attua il decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato agli enti locali. Essa può essere: • verticale, quando l’attribuzione delle funzioni amministrative è rivolta al livello di governo più articolato sul territorio, tenendo conto anche delle esigenze di scala dimensionale dell’ente, ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite; • orizzontale, quando si riconosce all’autonoma iniziativa dei cittadini, in forma singola o associata, una posizione di favore ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale.
Sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà non si applica nella fattispecie poiché i sistemi europei di navigazione satellitare appartengono all'Unione europea. Le disposizioni dell'accordo rispondono all'obiettivo perseguito, vale a dire consentire ad ASECNA di sviluppare il proprio sistema di potenziamento basato su satelliti sulla base del programma europeo di navigazione satellitare EGNOS. Tali disposizioni corrispondono anche all'intento dell'Unione europea di esportare sul continente africano le sue conoscenze tecniche in materia di navigazione satellitare. L'attuazione di un quadro di cooperazione vincolante è subordinata alla conclusione di un accordo internazionale. L'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1285/2013 prevede esplicitamente la possibilità di stipulare accordi con organizzazioni internazionali nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS.
Sussidiarietà. 1. Qualora le risultanze del monitoraggio evidenzino disallineamenti nell’implementazione del Piano di Attuazione Regionale della Garanzia per i Giovani, la Regione e il Ministero concordano di porre in essere interventi mirati di rafforzamento, ivi inclusa la possibilità di un affiancamento da parte del Ministero del Lavoro e delle sue agenzie strumentali e di eventuali condivisi interventi in sussidiarietà.